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Document 62007TB0057
Case T-57/07: Order of the Court of First Instance of 2 September 2009 — E.ON Ruhrgas and E.ON Földgáz Trade v Commission (Action for annulment — Competition — Concentrations — Decision declaring the concentration compatible with the common market — Commitments — Commission letters regarding the commitments — Non-actionable measures — Inadmissibility)
Causa T-57/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2009 — E.ON Ruhrgas e E.ON Földgáz Trade/Commissione (Ricorso di annullamento — Concorrenza — Concentrazione — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune — Impegni — Lettere della Commissione riguardanti gli impegni — Atti non suscettibili di ricorso — Irricevibilità)
Causa T-57/07: Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2009 — E.ON Ruhrgas e E.ON Földgáz Trade/Commissione (Ricorso di annullamento — Concorrenza — Concentrazione — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune — Impegni — Lettere della Commissione riguardanti gli impegni — Atti non suscettibili di ricorso — Irricevibilità)
GU C 267 del 7.11.2009, p. 64–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/64 |
Ordinanza del Tribunale di primo grado 2 settembre 2009 — E.ON Ruhrgas e E.ON Földgáz Trade/Commissione
(Causa T-57/07) (1)
(Ricorso di annullamento - Concorrenza - Concentrazione - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune - Impegni - Lettere della Commissione riguardanti gli impegni - Atti non suscettibili di ricorso - Irricevibilità)
2009/C 267/114
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: E.ON Ruhrgas International AG (Essen, Germania); e E.ON Földgáz Trade Zrt (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: avv.ti G. Wiedemann e T. Lübbig)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Bouquet e V. Di Bucci, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento delle decisioni asseritamente contenute nelle lettere della Commissione 19 dicembre 2006 e 16 gennaio 2007 riguardanti gli impegni assunti dalla E.ON Ruhrgas International AG previsti all’art. 3 della decisione della Commissione 21 dicembre 2005 con la quale quest’ultima ha dichiarato un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e l’accordo SEE (caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è dichiarato irricevibile. |
2) |
La E.ON Ruhrgas International AG e la E.ON Földgáz Trade Zrt sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee. |