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Document 62007CJ0196

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 marzo 2008.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.
    Inadempimento di uno Stato - Politica della concorrenza - Concentrazioni - Mancata esecuzione di alcuni obblighi imposti dalla Commissione - E.ON/Endesa.
    Causa C-196/07.

    Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00041*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:146





    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 marzo 2008 –

    Commissione / Spagna

    (causa C‑196/07)

    «Inadempimento di uno Stato – Politica della concorrenza – Concentrazioni – Mancata esecuzione di alcuni obblighi imposti dalla Commissione – E.ON/Endesa»

    1.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte –Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25‑26)

    2.                     Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione ad opera del parere motivato – Termine impartito allo Stato membro – Cessazione posteriore dell’inadempimento – Interesse al proseguimento dell’azione – Eventuale responsabilità dello Stato membro (Art. 226 CE) (v. punti 27‑28)

    3.                     Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un’operazione di concentrazione – Mezzi difensivi – Impossibilità assoluta di esecuzione – Criteri di valutazione – Difficoltà di esecuzione – Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione conforme al Trattato (Artt. 10 CE e 226 CE) (v. punto 30)

    4.                     Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un’operazione di concentrazione – Mezzi difensivi – Contestazione della legittimità della decisione – Irricevibilità – Limiti – Atto inesistente (Artt. 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE) (v. punti 34‑38)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato – Mancata esecuzione dell’art. 2 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M. 4197 – E.ON/Endesa – C(2006) 4279 def.] e dell’art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 (caso COMP/M. 4197 – E.ON/Endesa – C(2006) 7039 def.)

    Dispositivo

    1)

    Non avendo soppresso:

    –        le condizioni nn. 1‑6, 8 e 17 imposte dalla decisione della Commissione nazionale per l’energia, dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall’art. 1 della decisione della Commissione 26 settembre 2006 [caso COMP/M.4197 – E.ON/Endesa – C(2006) 4279 def.], e

    –        le condizioni modificate nn. 1, 10, 11 e 15, imposte dalla decisione del Ministro dell’Industria, del Turismo e del Commercio, dichiarate incompatibili con il diritto comunitario dall’art. 1 della decisione della Commissione 20 dicembre 2006 [caso COMP/M.4197 – E.ON/Endesa – C(2006) 7039 def.], entro i termini stabiliti,

    il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 2 di entrambe tali decisioni.

    2)

    Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

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