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Document 62007CA0039

    Causa C-39/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/48/CEE — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Normativa nazionale che non prevede il riconoscimento dei diplomi per accedere alla professione di farmacista ospedaliero — Omessa trasposizione della direttiva)

    GU C 158 del 21.6.2008, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 158/6


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

    (Causa C-39/07) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/48/CEE - Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni - Normativa nazionale che non prevede il riconoscimento dei diplomi per accedere alla professione di farmacista ospedaliero - Omessa trasposizione della direttiva)

    (2008/C 158/08)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e R. Vidal Puig, agenti)

    Convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: M. Muñoz Pérez, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Mancato recepimento della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16), per quanto riguarda la professione di farmacista ospedaliero

    Dispositivo

    1)

    Non avendo adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, per quanto riguarda la professione di farmacista ospedaliero, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

    2)

    Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


    (1)  GU C 82 del 14.4.2007.


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