This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62006TO0373
Order of the Court of First Instance (Seventh Chamber) of 8 September 2008. # Matthias Rath v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM). # Community trade mark - Opposition proceedings - Application for Community trade mark Epican Forte - Earlier Community word mark EPIGRAN - Relative ground for refusal - Likelihood of confusion - Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 40/94 - Application manifestly lacking any foundation in law. # Case T-373/06.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) dell'8 settembre 2008.
Matthias Rath contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Epican Forte - Marchio comunitario denominativo anteriore EPIGRAN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Ricorso manifestamente infondato in diritto.
Causa T-373/06.
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) dell'8 settembre 2008.
Matthias Rath contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Epican Forte - Marchio comunitario denominativo anteriore EPIGRAN - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Ricorso manifestamente infondato in diritto.
Causa T-373/06.
Raccolta della Giurisprudenza 2008 II-00149*
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2008:312
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 8 settembre 2008 – Rath / UAMI – Grandel (Epican Forte)
(causa T‑373/06)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Epican Forte – Marchio comunitario denominativo anteriore EPIGRAN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 32-33, 65-66)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 5 ottobre 2006 (procedimento R 1069/2005-1) concernente un’opposizione tra la Dr. Grandel GmbH e Matthias Rath. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: |
Matthias Rath |
Marchio comunitario di cui trattasi: |
Marchio denominativo «Epican Forte» per prodotti delle classi 5, 30 e 32 – domanda n. 2 525 251) |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: |
Dr. Grandel GmbH |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: |
Marchio denominativo «EPIGRAN» inizialmente registrato per prodotti delle classi 1, 3 e 5, ora solo per prodotti della classe 3 (marchio comunitario n. 560 292), l’opposizione essendo stata diretta solo contro la registrazione nella classe 5 |
Decisione della divisione di opposizione: |
Opposizione accolta, domanda di registrazione parzialmente respinta |
Decisione della commissione di ricorso: |
Annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
2) |
Matthias Rath sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Dr. Grandel GmbH. |