Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0463

    Causa C-463/06: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichthof — Germania) — FBTO Schadeverzekeringen NV/Jack Odenbreit (Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza in materia di assicurazione — Responsabilità civile — Azione diretta della persona lesa nei confronti dell'assicuratore — Norma della competenza del domicilio del ricorrente)

    GU C 51 del 23.2.2008, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 51/23


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 13 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichthof — Germania) — FBTO Schadeverzekeringen NV/Jack Odenbreit

    (Causa C-463/06) (1)

    (Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza in materia di assicurazione - Responsabilità civile - Azione diretta della persona lesa nei confronti dell'assicuratore - Norma della competenza del domicilio del ricorrente)

    (2008/C 51/37)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichthof

    Parti

    Ricorrente: FBTO Schadeverzekeringen NV

    Convenuto: Jack Odenbreit

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichthof — Interpretazione degli artt. 9, n. 1, lett. b), e 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Azione contro l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui la persona lesa è domiciliata — Nozione di beneficiario dell'assicurazione

    Dispositivo

    Il rinvio effettuato nell'art. 11, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all'art. 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro.


    (1)  GU C 326 del 30.12.2006.


    Top