Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0393

    Causa C-393/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH/Fernwärme Wien GmbH (Appalti pubblici — Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE — Ente aggiudicatore che svolge attività rientranti in parte nel campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e in parte in quello della direttiva 2004/18/CE — Organismo di diritto pubblico — Amministrazione aggiudicatrice)

    GU C 128 del 24.5.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 128/9


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH/Fernwärme Wien GmbH

    (Causa C-393/06) (1)

    (Appalti pubblici - Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Ente aggiudicatore che svolge attività rientranti in parte nel campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e in parte in quello della direttiva 2004/18/CE - Organismo di diritto pubblico - Amministrazione aggiudicatrice)

    (2008/C 128/14)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Vergabekontrollsenat des Landes Wien

    Parti

    Ricorrente: Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH

    Convenuta: Fernwärme Wien GmbH

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Vergabekontrollsenat des Landes Wien — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, pag. 1) e interpretazione dell'art. 1, n. 9, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Aggiudicazione di impianti di riscaldamento — L'ente aggiudicatore è un'impresa controllata dalla città di Vienna che fornisce servizi pubblici (riscaldamento urbano) — Organismo di diritto pubblico? — Valutazione della condizione della concorrenza — Applicazione delle procedure di aggiudicazione dell'appalto europeo anche alle attività esposte alla concorrenza (nella fattispecie, impianti di climatizzazione) — Teoria della contaminazione — Insussistenza di sovvenzioni incrociate

    Dispositivo

    1)

    Un ente aggiudicatore, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, è tenuto ad applicare la procedura prevista da tale direttiva unicamente per l'aggiudicazione degli appalti che sono in relazione con attività che tale ente esercita in uno o più dei settori considerati negli artt. 3-7 della detta direttiva.

    2)

    Un ente come la Fernwärme Wien GmbH deve essere considerato un organismo di diritto pubblico ai sensi degli artt. 2, n. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 2004/17 e 1, n. 9, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

    3)

    Gli appalti aggiudicati da un ente avente la qualifica di organismo di diritto pubblico, ai sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, che hanno nessi con l'esercizio di attività di tale ente in uno o più dei settori considerati negli artt. 3-7 della direttiva 2004/17, debbono essere assoggettati alle procedure previste da tale direttiva. Per contro, tutti gli altri appalti aggiudicati da tale ente in relazione con l'esercizio di altre attività rientrano nelle procedure previste dalla direttiva 2004/18. Ciascuna di tali due direttive trova applicazione, senza distinzione tra le attività che il detto ente esercita per adempiere il suo compito di soddisfare bisogni d'interesse generale e le attività che esercita in condizioni di concorrenza, e anche in presenza di una contabilità intesa alla separazione dei settori di attività di tale ente, al fine di evitare i finanziamenti incrociati tra tali settori.


    (1)  GU C 310 del 16 dicembre 2006.


    Top