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Document 62006CA0055

    Causa C-55/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Arcor AG & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland (Telecomunicazioni — Regolamento (CE) n. 2887/2000 — Accesso alla rete locale — Principio di orientamento dei prezzi ai costi — Costi — Interessi afferenti al capitale investito — Ammortamenti delle immobilizzazioni attive — Valutazione delle infrastrutture locali di telecomunicazione — Costi correnti e costi storici — Base di calcolo — Costi reali — Costi già sostenuti e costi preventivi — Documentazione dei costi — Modello analitico di tipo ascendente e discendente — Disciplina nazionale dettagliata — Ambito discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione — Sindacato giurisdizionale — Autonomia procedurale degli Stati membri — Principi di equivalenza e di effettività — Impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni d'autorizzazione dei prezzi dell'operatore notificato ad opera dei beneficiari — Onere della prova — Procedura di vigilanza e procedura giurisdizionale)

    GU C 142 del 7.6.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 142/3


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 24 aprile 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — Arcor AG & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland

    (Causa C-55/06) (1)

    (Telecomunicazioni - Regolamento (CE) n. 2887/2000 - Accesso alla rete locale - Principio di orientamento dei prezzi ai costi - Costi - Interessi afferenti al capitale investito - Ammortamenti delle immobilizzazioni attive - Valutazione delle infrastrutture locali di telecomunicazione - Costi correnti e costi storici - Base di calcolo - Costi reali - Costi già sostenuti e costi preventivi - Documentazione dei costi - Modello analitico di tipo ascendente e discendente - Disciplina nazionale dettagliata - Ambito discrezionale delle autorità nazionali di regolamentazione - Sindacato giurisdizionale - Autonomia procedurale degli Stati membri - Principi di equivalenza e di effettività - Impugnazione in sede giurisdizionale delle decisioni d'autorizzazione dei prezzi dell'operatore notificato ad opera dei beneficiari - Onere della prova - Procedura di vigilanza e procedura giurisdizionale)

    (2008/C 142/03)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Köln

    Parti

    Ricorrente: Arcor AG & Co. KG

    Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

    Con l'intervento di: Deutsche Telekom AG

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Köln — Interpretazione dell'art. 1, n. 4, dell'art. 3, n. 3, e dell'art. 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 2887, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale

    Dispositivo

    1)

    Gli interessi afferenti ai capitali investiti nonché gli ammortamenti delle immobilizzazioni attive impiegate per la realizzazione della rete locale fanno parte dei costi che devono essere presi in considerazione in conformità al principio di orientamento ai costi dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale, sancito dall'art. 3, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 2887, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale.

    2)

    Nell'ambito dell'applicazione del principio di orientamento ai costi dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale, sancito dall'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2887/2000, le autorità nazionali di regolamentazione devono prendere in considerazione, per determinare la base di calcolo dei costi dell'operatore notificato, i costi reali, vale a dire i costi già sostenuti dall'operatore notificato, nonché i costi preventivi, i quali sono basati eventualmente sui costi previsti per la sostituzione della rete o di taluni elementi della stessa.

    3)

    In forza dell'art. 4, n. 2, sub b), del regolamento n. 2887/2000, l'autorità nazionale di regolamentazione può chiedere all'operatore notificato di fornire informazioni pertinenti sui documenti comprovanti i costi presi in considerazione nell'ambito dell'applicazione del principio dell'orientamento ai costi dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale. Poiché il diritto comunitario non prevede alcuna disposizione relativa ai documenti contabili da verificare, spetta esclusivamente alle autorità nazionali di regolamentazione, secondo il diritto applicabile, verificare se i documenti prodotti siano i più appropriati ai fini della contabilizzazione dei costi.

    4)

    Il diritto comunitario non esclude l'ipotesi che, nell'ambito dell'applicazione del principio di orientamento ai costi dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale, in mancanza di documenti contabili completi e comprensibili, le autorità nazionali di regolamentazione determinino i costi basandosi su un modello analitico dei costi di tipo ascendente o discendente.

    5)

    La possibilità concessa agli Stati membri, in base all'art. 1, n. 4, del regolamento n. 2887/2000, di adottare misure nazionali dettagliate non può rendere inapplicabile il principio di orientamento ai costi dei prezzi per l'accesso disaggregato alla rete locale, quale enunciato all'art. 3, n. 3, del citato regolamento.

    6)

    Dalle disposizioni dell'art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2887/2000 risulta che, in sede di esame dei prezzi degli operatori notificati per la fornitura di un accesso disaggregato alla loro rete locale alla luce del principio tariffario enunciato all'art. 3, n. 3, del regolamento citato, le autorità nazionali di regolamentazione dispongono di un ampio potere nella valutazione dei vari aspetti dei prezzi in questione, potere che si estende fino alla modifica dei prezzi e delle tariffe proposte. Tale ampio potere ha altresì ad oggetto i costi sostenuti dagli operatori notificati, quali gli interessi afferenti al capitale investito e gli ammortamenti delle immobilizzazioni attive, la base di calcolo di questi ultimi nonché i modelli di documentazione contabile dei costi stessi.

    7)

    Spetta esclusivamente agli Stati membri, nell'ambito dell'autonomia procedurale di cui essi dispongono, stabilire, nell'osservanza dei principi di equivalenza e di effettività della tutela giurisdizionale, il giudice competente, la natura del contenzioso e pertanto le modalità del controllo giurisdizionale riguardante le decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione in merito all'autorizzazione dei prezzi degli operatori notificati per l'accesso disaggregato alla loro rete locale. Il giudice nazionale deve, di conseguenza, garantire l'effettiva osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento n. 2887/2000 per quanto riguarda l'accesso disaggregato alla rete locale secondo modalità conformi al principio tariffario enunciato all'art. 3, n. 3, del citato regolamento, e ciò a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie.

    8)

    L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2887/2000, letto in combinato disposto con l'art. 5 bis, n. 3, della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/387/CEE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE, esige che i giudici nazionali interpretino e applichino le regole procedurali interne che disciplinano il diritto al ricorso in modo tale che una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione riguardante l'autorizzazione dei prezzi d'accesso disaggregato alla rete locale possa essere impugnata in sede giurisdizionale non solo ad opera dell'impresa destinataria di una decisione siffatta, bensì, del pari, ad opera dei beneficiari ai sensi del detto regolamento, i cui diritti siano potenzialmente lesi dalla decisione stessa.

    9)

    Il regolamento n. 2887/2000 dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito di una procedura di vigilanza della tariffazione dell'accesso disaggregato alla rete locale svolta da un'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento, grava sull'operatore notificato l'onere di provare che i propri prezzi rispettano il principio di orientamento dei prezzi ai costi. Spetta, invece, agli Stati membri stabilire la ripartizione dell'onere della prova tra l'autorità nazionale di regolamentazione che ha assunto la decisione di autorizzazione dei prezzi dell'operatore notificato e il beneficiario che contesti tale decisione. Spetta altresì agli Stati membri stabilire, in conformità alle loro norme procedurali nonché nell'osservanza dei principi comunitari di effettività e di equivalenza della tutela giurisdizionale, le modalità di ripartizione dell'onere di tale prova qualora venga impugnata in sede giurisdizionale una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione avente ad oggetto l'autorizzazione dei prezzi di un operatore notificato per l'accesso disaggregato alla sua rete locale.


    (1)  GU C 96 del 22.4.2006.


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