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Judgment of the Court (Second Chamber) of 15 July 2004.#Commission of the European Communities v Republic of Finland.#Failure of a Member State to fulfil obligations - Directive 77/388/EEC - VAT - Article 11(A)(1)(a) - Taxable amount - Subsidy directly linked to the price - Regulation (EC) No 603/95 - Aid granted in the dried fodder sector.#Case C-495/01.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 luglio 2004. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia. Inadempimento di uno Stato - Direttiva 77/388/CEE - IVA - Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) - Base imponibile - Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo - Regolamento (CE) n. 603/95 - Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati. Causa C-495/01.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 luglio 2004. Commissione delle Comunità europee contro Repubblica di Finlandia. Inadempimento di uno Stato - Direttiva 77/388/CEE - IVA - Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) - Base imponibile - Sovvenzione direttamente connessa con il prezzo - Regolamento (CE) n. 603/95 - Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati. Causa C-495/01.
Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-06889
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:442
Date of document:
15/07/2004
Date lodged:
21/12/2001
Author:
Corte di giustizia
Country or organisation from which the request originates:
Finlandia
Form:
Sentenza
Authentic language:
finlandese
Type of procedure:
Ricorso per inadempimento - infondato
Applicant:
Commissione europea, Istituzioni e gli organismi dell’UE
Defendant:
Finlandia, Stati membri dell’UE
Judge-Rapporteur:
Gulmann
Advocate General:
Geelhoed
Treaty:
Trattato che istituisce la Comunità economica europea
2. Bianchi, Daniele: Chronique de jurisprudence communautaire agricole (2004-2005), Revue de droit rural 2007 nº 350 p.28
1. Brovillé, Nicolas: Les subventions publiques à l'épreuve de la TVA ou lorsque la Cour de justice des communautés européennes entretient le flou, Revue de droit fiscal 2005 p.977-981
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 77/388/CEE — IVA — Art. 11, parte A, n. 1, lett. a) — Base imponibile — Sovvenzione
direttamente connessa con il prezzo — Regolamento (CE) n. 603/95 — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati»
Massime della sentenza
Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul
valore aggiunto — Base imponibile — Cessioni di beni e prestazioni di servizi — Sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo
— Nozione — Aiuti concessi nel settore dei foraggi essiccati — Esclusione — Regime nazionale che non applica l’imposta sul
valore aggiunto sull’importo dei detti aiuti — Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 11, parte A, n. 1, lett. a)]
Disponendo che la base imponibile dell’IVA comprende le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo dell’operazione considerata
versate ai soggetti passivi, l’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, mira ad assoggettare all’imposta sul valore
aggiunto il valore complessivo dei beni o delle prestazioni. Non viene meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale
direttiva lo Stato membro che si astiene dall’applicare l’imposta sul valore aggiunto sull’importo degli aiuti versati in
applicazione del regolamento n. 603/95, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei foraggi essiccati.
La nozione di «sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo» include, infatti, unicamente le sovvenzioni che costituiscono
il corrispettivo totale o parziale di un’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi e che sono versate da
un terzo al venditore o al prestatore.
Orbene, le condizioni per un assoggettamento dei detti aiuti all’imposta non sono soddisfatte rispetto alla vendita da parte
di un’impresa di trasformazione, previa essiccazione, di foraggi acquistati presso produttori di foraggi freschi, in quanto
in tal caso l’aiuto non è versato specificatamente a favore dell’impresa di trasformazione affinché quest’ultima fornisca
foraggio essiccato ad un acquirente ad un prezzo inferiore al corso del mercato mondiale. Esse non sono neppure soddisfatte
rispetto al contratto di lavorazione concluso da siffatta impresa di trasformazione con un produttore di foraggi freschi,
giacché in tal caso l’aiuto ottenuto dall’impresa di trasformazione non è versato a beneficio della stessa ed essa svolge
solo un ruolo di intermediario tra l’ente erogatore dell’aiuto e il produttore di foraggi.
(v. punti 27-28, 32-33, 37, 39, 43, 46)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 15 luglio 2004(1)
Nella causa C-495/01,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e I. Koskinen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica di Finlandia, rappresentata dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta daRepubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti,e daRegno di Svezia, rappresentato dal sig. A. Kruse e dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo applicato l'imposta sul valore
aggiunto sull'importo degli aiuti versati in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, relativo
all'organizzazione comune dei mercati dei foraggi essiccati (GU L 63, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
ai sensi dell'art. 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme (GU L 145, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha
Rodrigues e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 16 ottobre 2003, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata
dai sigg. E. Traversa, I. Koskinen, K. Gross e K. Simonsson, in qualità di agenti, la Repubblica di Finlandia dalla sig.ra
T. Pynnä, la Repubblica federale di Germania dal sig. M. Lumma e il Regno di Svezia dal sig. A. Kruse,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 novembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 dicembre 2001, la Commissione delle Comunità europee
ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo applicato
l’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») sull’importo degli aiuti versati in applicazione del regolamento (CE)
del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei foraggi essiccati (GU L 63, pag. 1),
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 11 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune
di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria in materia di IVA
2
L’art. 2, n. 1, della sesta direttiva assoggetta ad IVA «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo
oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale».
3
L’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva così dispone:
«La base imponibile è costituita:
a)
per le forniture di beni e le prestazioni di servizi (...) da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare
al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni
direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».
La normativa comunitaria in materia di aiuti per i foraggi essiccati
4
L’art. 3 del regolamento n. 603/95 dispone che sono concessi aiuti pari a EUR 68,83 per tonnellata per i foraggi essiccati
artificialmente con il calore e pari a EUR 38,64 per tonnellata per i foraggi essiccati al sole.
5
L’art. 4, modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 9 giugno 1995, n. 1347 (GU L 131, pag. 1), istituisce, per ogni campagna
di commercializzazione, quantitativi massimi garantiti di prodotti per i quali l’aiuto può essere erogato. Esso suddivide
inoltre i detti quantitativi tra gli Stati membri.
6
L’art. 5 dispone quanto segue:
«Qualora, in una campagna di commercializzazione, la quantità di foraggi essiccati per la quale viene chiesto l’aiuto (…)
superi il [quantitativo massimo garantito] di cui all’articolo 4 (…), l’aiuto per la campagna in questione è calcolato come
segue:
–
per il primo 5% eccedente il [quantitativo massimo garantito], l’aiuto viene ridotto in tutti gli Stati membri di una percentuale
proporzionale a quella che risulta in eccedenza rispetto al [quantitativo massimo garantito],
–
al di là del 5%, l’aiuto viene ulteriormente ridotto, negli Stati membri la cui produzione ha superato il rispettivo [quantitativo
nazionale garantito] maggiorato del 5%, in misura proporzionale all’entità dell’eccedenza.
(…)».
7
L’art. 6, n. 2, subordina il versamento di un anticipo sull’aiuto alla condizione che i foraggi essiccati siano usciti dall’impresa
di trasformazione.
8
L’art. 8 così dispone:
«L’aiuto di cui all’articolo 3 è concesso, su domanda dell’interessato, per i foraggi essiccati usciti dall’impresa di trasformazione
e rispondenti ai requisiti seguenti:
a)
il tenore massimo di umidità deve essere compreso tra l’11 e il 14% e può essere differenziato secondo il modo di presentazione
del prodotto;
b)
il tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia secca non deve essere inferiore:
–
al 15% per i prodotti di cui all’articolo 1, lettera a) e lettera b), secondo trattino;
–
al 45% per i prodotti di cui all’articolo 1, lettera b), primo trattino;
c)
il foraggio essiccato deve essere di qualità sana, leale e mercantile.
Tuttavia, in particolare per quanto riguarda il tenore di carotene e di fibre, possono essere fissati requisiti supplementari
(…)».
9
L’art. 9, lett. c), dispone quanto segue:
«L’aiuto di cui all’articolo 3 è concesso soltanto alle imprese di trasformazione (…) che:
(…)
c)
rientrino in almeno una delle categorie seguenti:
–
imprese che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare,
–
imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci,
–
imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano stipulato
contratti con produttori di foraggi da essiccare; dette persone fisiche o giuridiche possono procedere ad acquisti di foraggi
soltanto se le autorità competenti degli Stati membri in cui i foraggi sono stati raccolti hanno loro accordato il proprio
riconoscimento (…)».
10
L’art. 11, n. 2, precisa quanto segue:
«Se i contratti di cui all’articolo 9, lettera c), primo trattino, sono contratti speciali di lavorazione dei foraggi forniti
dai produttori, essi devono precisare almeno la superficie il cui raccolto deve essere consegnato e contenere una clausola
che faccia obbligo all’impresa di trasformazione di versare ai produttori l’aiuto di cui all’articolo 3 ottenuto dall’impresa
stessa per i quantitativi trasformati in applicazione dei suddetti contratti».
Il procedimento precontenzioso e il ricorso
11
Il 18 novembre 1998, avendo constatato che la Repubblica di Finlandia non applicava l’IVA agli aiuti versati nell’ambito del
regolamento n. 603/95 e considerando che questa situazione era in contrasto con l’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della
sesta direttiva, la Commissione le ha inviato, conformemente al procedimento previsto dall’art. 169 del Trattato CE (divenuto
art. 226 CE), una lettera di diffida invitandola a trasmettere le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.
12
Con lettera 8 gennaio 1999 il governo finlandese ha risposto che l’aiuto per il foraggio essiccato costituisce una sovvenzione
alla produzione, che non ha nessuna incidenza sul corrispettivo versato dall’acquirente di foraggio essiccato. Alla luce di
ciò, lo stesso governo non violerebbe l’art. 11 della sesta direttiva non percependo l’IVA sul detto aiuto.
13
Il 19 luglio 1999 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Finlandia un parere motivato, invitandola a adottare le misure
necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi. Essa ha fatto valere che lo scopo dell’aiuto in questione è di
permettere all’impresa di trasformazione di collocare il foraggio essiccato sul mercato ad un prezzo inferiore al prezzo di
costo, o, in altri termini, che, in mancanza dell’aiuto, il foraggio essiccato sarebbe fornito ad un prezzo più elevato.
14
Il 9 settembre 1999 il governo finlandese, in risposta al parere motivato, ha contestato che l’aiuto e il prezzo di vendita
del foraggio siano direttamente connessi. Il prezzo ottenuto per il foraggio trasformato fluttuerebbe in funzione del mercato,
mentre l’importo dell’aiuto, versato per tonnellata, resterebbe immutato.
15
In tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
16
Con ordinanza 29 maggio 2002 del presidente della Corte, la Repubblica federale di Germania e il Regno di Svezia sono stati
ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.
Nel meritoArgomenti delle parti
17
La Commissione rileva che sono soggette ad IVA le operazioni svolte dalle imprese di trasformazione di foraggi secondo due
delle tre possibili modalità di svolgimento delle loro attività, vale a dire:
–
acquistando foraggi freschi dai produttori e rivendendo successivamente a terzi il prodotto trasformato;
–
stipulando con i produttori contratti di lavorazione dei foraggi freschi, restituendo quindi il prodotto trasformato ai suddetti
produttori senza acquistarne la proprietà.
18
Nel caso di imprese di trasformazione che acquistano i foraggi da produttori per poi rivenderli a terzi, si avrebbe conclusione
di contratti di acquisto e rivendita di beni, operazioni che sarebbero manifestamente da qualificare come cessioni di beni
ai sensi della sesta direttiva, e come tali sarebbero soggette a tassazione.
19
Nel caso di contratti di lavorazione, dato che l’impresa di trasformazione restituisce il foraggio essiccato al produttore
di foraggi freschi, l’operazione sarebbe da qualificare come prestazione di un servizio di disidratazione del foraggio. La
detta prestazione di un servizio sarebbe dunque, in quanto tale, imponibile sulla base della sesta direttiva.
20
Conformemente all’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di quest’ultima, le operazioni imponibili dovrebbero comportare l’applicazione
dell’IVA agli aiuti versati nell’ambito del regolamento n. 603/95.
21
La Commissione rileva che, ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 603/95, «[l’]aiuto di cui all’articolo 3 è concesso soltanto
alle imprese di trasformazione (...)». Tali imprese sarebbero pertanto le destinatarie delle sovvenzioni in senso giuridico,
che il legislatore comunitario ha inteso individuare riferendosi, all’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva,
al «corrispettivo (…) da versare al fornitore o al prestatore». Non sarebbe dato rinvenire nel regolamento n. 603/95 alcun
altro beneficiario, in senso giuridico, dell’aiuto alla commercializzazione dei foraggi essiccati.
22
La Commissione ammette che una sovvenzione a una determinata categoria di imprese possa produrre conseguenze economicamente
benefiche per operatori economici che si situano, nel circuito produttivo, tanto a monte delle imprese sovvenzionate (nella
fattispecie, i produttori di foraggi freschi), quanto a valle delle stesse (nella fattispecie, gli allevatori di bestiame).
Essa osserva che, nel caso dei contratti di lavorazione, è lo stesso legislatore comunitario che prescrive all’impresa di
trasformazione, all’art. 11, n. 2, del regolamento n. 603/95, di riversare ai produttori l’aiuto versato dall’organismo di
intervento.
23
Tuttavia, la possibilità che una sovvenzione arrechi beneficio ad altri operatori o l’obbligo di riversare in tutto o in parte
una sovvenzione ad altri operatori non cambierebbero minimamente i termini giuridici del problema. Infatti, il destinatario
dell’aiuto in senso giuridico, cioè l’impresa di trasformazione, dovrebbe essere distinto dal beneficiario indiretto, in senso
economico, della sovvenzione.
24
La Commissione sostiene che, utilizzando, all’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva, la nozione di «sovvenzioni
direttamente connesse con il prezzo», il legislatore comunitario ha inteso includere nella base imponibile dell’IVA tutti
gli aiuti che incidono in modo diretto sul «quantum» di corrispettivo percepito dal fornitore o dal prestatore. Tali sovvenzioni
dovrebbero presentare un nesso diretto, o addirittura un nesso di causalità, con la fornitura di beni o la prestazione di
servizi esattamente quantificati o quantificabili: l’aiuto sarebbe erogato nei limiti in cui i detti beni o servizi siano
effettivamente venduti sul mercato. Orbene, ciò si verificherebbe nel caso di specie.
25
Il governo finlandese sostiene che, alla luce della sua finalità, delle sue basi di calcolo e dei suoi effetti, l’aiuto versato
alle imprese di trasformazione è concesso al fine di ridurre i costi di produzione e che esso non presenta una connessione
diretta con il prezzo di vendita del foraggio essiccato. Esso avrebbe lo scopo di sostenere gli agricoltori e di garantire
la produzione di un foraggio di qualità elevata nella Comunità. Pertanto, le condizioni di applicazione dell’art. 11, parte A,
n. 1, lett. a), della sesta direttiva non sarebbero soddisfatte.
26
I governi tedesco e svedese sostengono le conclusioni del governo finlandese.
Giudizio della Corte
27
Disponendo che la base imponibile dell’IVA comprende, nelle ipotesi ivi previste, le sovvenzioni versate ai soggetti passivi,
l’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva mira ad assoggettare all’IVA il valore complessivo dei beni o delle
prestazioni di servizi e ad evitare così che il versamento di una sovvenzione provochi un gettito d’imposta inferiore.
28
Conformemente al suo tenore letterale, tale disposizione si applica qualora la sovvenzione sia direttamente connessa con il
prezzo dell’operazione in questione.
29
Perché ciò avvenga, la sovvenzione dev’essere anzitutto specificatamente versata all’operatore sovvenzionato affinché fornisca
un bene o presti un servizio determinato. Solo in questo caso la sovvenzione può essere considerata un corrispettivo della
cessione di un bene o della prestazione di un servizio ed è pertanto imponibile. Dev’essere rilevato, in particolare, che
al beneficiario è riconosciuto il diritto di riscuotere la sovvenzione qualora un’operazione imponibile sia stata effettuata
da quest’ultimo (sentenza 22 novembre 2001, causa C‑184/00, Office des produits wallons, Racc. pag. I‑9115, punti 12 e 13).
30
Occorre peraltro verificare che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio traggano profitto dalla sovvenzione concessa
al beneficiario di quest’ultima. Infatti, è necessario che il prezzo che l’acquirente o il destinatario devono pagare sia
fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzione concessa al venditore del bene o al prestatore del servizio,
la quale costituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da questi ultimi. Occorre quindi verificare
se, obiettivamente, il fatto che una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta a quest’ultimo di vendere
il bene o di fornire il servizio ad un prezzo inferiore a quello che esso dovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione (sentenza
Office des produits wallons, cit., punto 14).
31
Il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve, almeno, essere determinabile. Non è necessario che l’importo della
sovvenzione corrisponda esattamente alla diminuzione del prezzo del bene ceduto o del servizio prestato. È sufficiente che
il rapporto tra la detta diminuzione e la sovvenzione, che può essere di tipo forfettario, sia significativo (sentenza Office
des produits wallons, cit., punto 17).
32
In definitiva, la nozione di «sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo» ai sensi dell’art. 11, parte A, n. 1, lett. a),
della sesta direttiva include unicamente le sovvenzioni che costituiscono il corrispettivo totale o parziale di un’operazione
di cessione di beni o di prestazione di servizi e che sono versate da un terzo al venditore o al prestatore (sentenza Office
des produits wallons, cit., punto 18).
33
Si deve necessariamente rilevare che, nel caso di specie, le condizioni per un assoggettamento degli aiuti controversi all’IVA
non sono soddisfatte rispetto a nessuna delle due categorie di operazioni indicate dalla Commissione, vale a dire, da un lato,
la vendita da parte di un’impresa di trasformazione, previa essiccazione, di foraggi acquistati presso produttori di foraggi
freschi e, dall’altro, il contratto di lavorazione concluso da un’impresa di trasformazione con un produttore di foraggi freschi.
Vendita previa essiccazione di foraggi acquistati presso i produttori
34
Come sostiene la Commissione, la vendita di foraggi essiccati da parte di un’impresa di trasformazione, dopo aver acquistato
la materia prima da produttori di foraggi freschi, costituisce una cessione di beni ai sensi della sesta direttiva.
35
L’aiuto è versato all’impresa di trasformazione, che può disporne.
36
Tuttavia, esso non è direttamente connesso con il prezzo dell’operazione imponibile ai sensi dell’art. 11, parte A, n. 1,
lett. a), della sesta direttiva.
37
Infatti, esso non è versato specificatamente affinché l’impresa di trasformazione fornisca foraggio essiccato ad un acquirente.
38
Nel caso di specie, le parti concordano nel riconoscere che non vi è penuria di foraggi essiccati sul mercato mondiale. È
altresì pacifico che l’obiettivo del regime di aiuto è, da un lato, un incentivo alla produzione all’interno della Comunità
nonostante costi di produzione più elevati di quelli del mercato mondiale, al fine di garantire una fonte interna di approvvigionamento
e, dall’altro, la produzione di foraggi essiccati di qualità. A tale proposito, l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento
n. 603/95 sottolinea lo scopo sia di «favorire l’approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione dei foraggi freschi,
sia [di] far beneficiare i produttori del regime di aiuto», e il decimo ‘considerando’ rileva la necessità di determinare
i criteri relativi alla qualità minima dei foraggi essiccati che danno diritto all’aiuto, criteri che sono precisati dall’art. 8
di tale regolamento.
39
Alla luce di ciò, non risulta che il regime di aiuto sia un regime di promozione del consumo. Esso non è diretto a indurre
i terzi ad acquistare foraggio essiccato tramite prezzi che, grazie all’aiuto, siano inferiori al corso del mercato mondiale,
situazione in cui una base imponibile dell’IVA limitata al prezzo pagato non corrisponderebbe al valore complessivo del bene
ceduto. Esso è diretto a consentire ai detti terzi di rifornirsi nella Comunità ad un prezzo paragonabile al corso del mercato
mondiale, corso a cui potrebbero ad ogni modo rifornirsi al di fuori della Comunità se, in mancanza di aiuto, l’offerta all’interno
della stessa non esistesse o si rivelasse insufficiente. L’IVA applicata a tale prezzo copre pertanto il valore complessivo
del bene sul mercato.
40
Già per questi soli motivi, e senza che occorra esaminare se ricorrano le altre condizioni necessarie per includere l’aiuto
nella base imponibile dell’IVA, si deve dichiarare che la censura sollevata dalla Commissione per quanto riguarda la vendita
previa essiccazione di foraggi acquistati presso i produttori è infondata.
Contratto di lavorazione
41
Come rileva la Commissione, il contratto di lavorazione ha come oggetto una prestazione di disidratazione, vale a dire la
prestazione di un servizio, effettuata dall’impresa di trasformazione per conto del produttore di foraggi freschi.
42
Tuttavia, l’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva presuppone che la sovvenzione, per essere imponibile,
sia versata a beneficio del fornitore del bene o del prestatore del servizio, di modo che quest’ultimo possa disporne.
43
Orbene, nel caso di contratti di lavorazione l’aiuto ottenuto dall’impresa di trasformazione non è versato a beneficio della
stessa.
44
Certo, l’art. 9 del regolamento n. 603/95 enuncia che «[l’]aiuto (…) è concesso soltanto alle imprese di trasformazione (…)».
45
Tuttavia, il quindicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 603/95 prevede, per quanto riguarda i contratti di lavorazione,
il trasferimento dell’aiuto al produttore e l’art. 11, n. 2, di tale regolamento enuncia l’obbligo, per l’impresa di trasformazione,
di versare ai produttori l’aiuto ottenuto dall’impresa stessa per i quantitativi trasformati in applicazione dei suddetti
contratti.
46
Così, l’impresa di trasformazione non può disporre dell’aiuto percepito. Essa svolge solo un ruolo di intermediario tra l’ente
erogatore dell’aiuto e il produttore di foraggi. A tale proposito, il criterio proposto dalla Commissione, vertente sulla
nozione di «destinatario in senso giuridico» di una sovvenzione, indipendentemente dal vantaggio economico della stessa, non
può essere accolto.
47
Alla luce di quanto sopra, l’aiuto non può essere considerato il corrispettivo, per l’impresa di trasformazione, della sua
prestazione di servizi e non consente alla stessa di fornire la prestazione ad un prezzo inferiore.
48
Il prezzo del sevizio di disidratazione deve pertanto prendere in considerazione i costi normali della trasformazione, di
modo che l’IVA applicata a tale prezzo copra il valore complessivo della prestazione.
49
L’aiuto trasferito a beneficio del produttore fa diminuire per quest’ultimo il costo del foraggio essiccato. Tuttavia, lo
sgravio non interviene al momento del pagamento del prezzo dell’operazione imponibile. Esso interviene a posteriori, dopo
il pagamento di un prezzo corrispondente al valore complessivo della prestazione.
50
Integrare nella base imponibile anche l’aiuto versato in definitiva al produttore di foraggi freschi avrebbe come conseguenza
una sovratassazione dell’operazione di essiccazione, contraria all’obiettivo dell’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della
sesta direttiva.
51
Già per questi soli motivi, e senza che occorra esaminare se ricorrano le altre condizioni necessarie per includere l’aiuto
nella base imponibile dell’IVA, si deve dichiarare che la censura sollevata dalla Commissione per quanto riguarda i contratti
di lavorazione è infondata.
52
In definitiva, poiché nessuna delle censure sollevate dalla Commissione è fondata, il ricorso dev’essere respinto.
Sulle spese
53
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la convenuta ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
54
La Repubblica federale di Germania e il Regno di Svezia, che sono intervenuti a sostegno delle conclusioni presentate dalla
convenuta, sopporteranno le proprie spese, conformemente all’art. 69, n. 4, del regolamento di procedura.
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
3)
La Repubblica federale di Germania e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.
Timmermans
Gulmann
Puissochet
Cunha Rodrigues
Colneric
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2004.