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Document 62000CJ0182

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 gennaio 2002.
    Lutz GmbH e altri.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht Wels - Austria.
    Rinvio pregiudiziale - Pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione - Tenuta del registro delle imprese - Incompetenza della Corte.
    Causa C-182/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-00547

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:19

    62000J0182

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 gennaio 2002. - Lutz GmbH e altri. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landesgericht Wels - Austria. - Rinvio pregiudiziale - Pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione - Tenuta del registro delle imprese - Incompetenza della Corte. - Causa C-182/00.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00547


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Questioni pregiudiziali Rinvio alla Corte Organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell'art. 234 CE Nozione Landesgericht che agisce in veste di tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese e che statuisce al di fuori di una controversia Esclusione

    (Art. 234 CE)

    Massima


    $$Risulta dall'art. 234 CE che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di natura giurisdizionale.

    Pertanto, il Landesgericht Wels (Austria) non può adire la Corte quando svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, dirimere una controversia. Ciò accade quando si pronuncia in qualità di Handelsgericht secondo le disposizioni nazionali relative agli obblighi di pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione di talune forme di società. Infatti, dal momento che nell'ambito di tale attività non è adito per una controversia, ma si limita a tenere un registro delle imprese, esso si limita ad accertare se i requisiti legali di pubblicità siano o non soddisfatti e, se del caso, ingiunge, a pena di un'ammenda, di presentare tali documenti contabili.

    ( v. punti 13-15 )

    Parti


    Nel procedimento C-182/00,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht Wels (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente in seguito ad un ricorso presentato dalla

    Lutz GmbH e altri,

    domanda vertente sulla validità degli artt. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8), e 47 della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11),

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet (relatore), giudici,

    avvocato generale: L.A. Geelhoed

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    per la Lutz GmbH e altri, dall'avv. E. Chalupsky, Rechtsanwalt;

    per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;

    per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

    per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato;

    per il Consiglio dell'Unione europea, dalla sig.ra M.C. Giorgi-Fort e dal sig. G. Houttuin, in qualità di agenti;

    per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente, assistita dall'avv. B. Wägenbaur, avocat,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Lutz GmbH e altri, rappresentati dall'avv. G. Schmidsberger, Rechtsanwalt, della Repubblica italiana, rappresentata dal sig. G. De Bellis, del Consiglio, rappresentato dal sig. G. Houttuin, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, assistita dall'avv. B. Wägenbaur, all'udienza del 25 ottobre 2001,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 novembre 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 9 maggio 2000, pervenuta in cancelleria il 15 maggio successivo, il Landesgericht Wels, in veste di Handelsgericht (Tribunale del Land competente in materia commerciale), nelle cause relative al registro delle imprese, ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali relative alla validità degli artt. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8; in prosieguo: la «prima direttiva sulle società»), e 47 della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11; in prosieguo: la «quarta direttiva sulle società»).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento concernente la Lutz GmbH e altri (in prosieguo: la «Lutz e altri») circa la presentazione di conti annuali e di una relazione sulla gestione ai sensi dell'Österreichisches Handelsgesetzbuch (codice di commercio austriaco), nella versione risultante dall'EU-Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz (legge che modifica la normativa sulle società; BGBl 1996/304; in prosieguo: l'«HGB»).

    Diritto comunitario

    3 In forza dell'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE], il Consiglio e la Commissione operano al fine della soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 48, secondo comma, CE), per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi.

    4 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva sulle società, gli Stati membri adottano le misure necessarie perché l'obbligo della pubblicità per le società concerna il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio.

    5 L'art. 47 della quarta direttiva sulle società prescrive che i conti annuali regolarmente approvati e la relazione sulla gestione, nonché la relazione redatta dalla persona incaricata della revisione dei conti, costituiscano oggetto di una pubblicità effettuata nei modi prescritti dalla legislazione di ogni Stato membro conformemente all'art. 3 della prima direttiva sulle società.

    Diritto nazionale

    6 Per quanto riguarda le grandi società di capitali quali quelle previste dall'art. 221 dell'HGB, l'art. 277, n. 1, di quest'ultimo dispone quanto segue:

    «I rappresentanti legali di società di capitali devono presentare presso il Firmenbuchgericht (Tribunale competente in materia di registro delle imprese) della sede della società i conti annuali e la relazione sulla gestione, previo esame in sede di assemblea generale, entro e non oltre nove mesi dalla data di chiusura del bilancio, unitamente all'attestato di approvazione, di diniego o di approvazione con riserve; entro lo stesso termine devono essere presentate la relazione del consiglio di vigilanza, la proposta e la decisione sull'impiego degli utili.

    Se, al fine di rispettare detto termine, si presentano i conti annuali e la relazione sulla gestione senza gli altri documenti, la relazione e la proposta devono essere immediatamente presentate una volta che se ne abbia la disponibilità, così come le decisioni una volta deliberate e l'attestato una volta emesso (...)».

    7 In caso di inadempimento di tale obbligo di pubblicità, l'art. 283, n. 1, dell'HGB consente di infliggere un'ammenda che può giungere sino a ATS 50 000.

    Causa principale e questioni pregiudiziali

    8 Con ordinanza 13 settembre 1999, il Landesgericht Wels, in veste di Handelsgericht, ordinava alla Lutz e altri di presentare entro un termine di quattro settimane, a pena di irrogazione a ciascuno di un'ammenda pari a ATS 10 000, i conti annuali e la relazione sulla gestione di cui agli artt. 277-280 bis dell'HGB.

    9 Dato che, secondo una consolidata giurisprudenza dell'Oberster Gerichtshof (Austria), la comminazione di un'ammenda, quale quella prevista dalla decisione del 13 settembre 1999, non può costituire oggetto di un ricorso, la Lutz e altri proponevano dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Austria) una domanda («Individualantrag») volta a far dichiarare che le disposizioni nazionali relative alla pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione sono contrarie a determinati diritti fondamentali e al diritto comunitario. Con ordinanza 2 novembre 1999 il Landesgericht Wels, in veste di Handelsgericht, prorogava sino alla pronuncia dell'ordinanza del Verfassungsgerichtshof il termine per la presentazione dei documenti contabili richiesti. Con ordinanza 29 novembre 1999 il Verfassungsgerichtshof respingeva la domanda della Lutz e altri, in quanto un'ammenda può essere sospesa sino a quando non si decida sulla legittimità dell'obbligo la cui violazione è punita con l'ammenda.

    10 Il Landesgericht Wels, in veste di Handelsgericht, ha quindi deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se le misure relative all'obbligo di pubblicità per le società di capitali previste dall'art. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva 68/151/CEE e dall'art. 47 della quarta direttiva 78/660/CEE violino l'art. 44, n. 2, lett. g), CE, il quale autorizza il coordinamento delle garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società per tutelare gli interessi tanto dei soci come dei terzi.

    2) Se le misure previste dall'art. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva 68/151/CEE e dall'art. 47 della quarta direttiva 78/660/CEE relative all'obbligo di pubblicità per le società di capitali violino l'art. 44, n. 2, lett. g), CE, in quanto non sussiste la necessità di eliminare le restrizioni del diritto di stabilimento e di realizzare altri obiettivi del Trattato CE (in particolare, la creazione di generali condizioni giuridiche uniformi).

    3) Se siano compatibili con il principio di proporzionalità, principio giuridico generale, il fatto che l'art. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva 68/151/CEE, in combinato disposto con l'art. 47 della quarta direttiva 78/660/CEE, per effetto dell'obbligo di pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite di ogni esercizio commerciale, obblighi le imprese, a pena di sanzioni penali, a divulgare segreti commerciali, e il fatto che lo scopo di tutela perseguito possa essere conseguito adeguatamente con altre misure, meno vincolanti.

    4) Se siano compatibili con il diritto fondamentale della proprietà riconosciuto dal diritto comunitario il fatto che l'art. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva 68/151/CEE, in combinato disposto con l'art. 47 della quarta direttiva 78/660/CEE, obblighi le imprese, a pena di sanzioni penali, a divulgare segreti commerciali per effetto dell'obbligo di pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite di ogni esercizio, e il fatto che lo scopo di tutela perseguito possa essere conseguito adeguatamente con altre misure, meno vincolanti.

    5) Se siano compatibili con il diritto fondamentale del libero esercizio di un'attività economica riconosciuto dal diritto comunitario il fatto che l'art. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva 68/151/CEE, in combinato disposto con l'art. 47 della quarta direttiva 78/660/CEE, obblighi le imprese, a pena di sanzioni penali, a divulgare segreti commerciali, per effetto dell'obbligo di pubblicità del bilancio e del conto profitti e perdite di ogni esercizio, e il fatto che lo scopo di tutela perseguito possa essere conseguito adeguatamente con altre misure, meno vincolanti».

    Sulla competenza della Corte

    11 Ai sensi dell'art. 234, primo comma, CE, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, in particolare, sull'interpretazione del Trattato e degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità. Il secondo comma di tale articolo aggiunge che, «[q]uando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione»

    12 A tale riguardo, per valutare se l'organo remittente possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi dell'art. 234 CE, questione unicamente di diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I-4961, punto 23 e giurisprudenza citata, 21 marzo 2000, cause riunite da C-110/98 a C-147/98, Gabalfrisa e a., Racc. pag. I-1577, punto 33, e 14 giugno 2001, causa C-178/99, Salzmann, Racc. pag. I-4421, punto 13).

    13 Inoltre, anche se l'art. 234 CE non subordina il rinvio alla Corte al carattere contraddittorio del procedimento nel corso del quale il giudice nazionale formula una questione pregiudiziale (v. sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries, Racc. pag. I-1783, punto 12), risulta tuttavia da detto articolo che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di natura giurisdizionale (v. ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4, e 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto 4; sentenze 19 ottobre 1995, causa C-111/94, Job Centre, Racc. pag. I-3361, punto 9, e Salzmann, citata, punto 14).

    14 Pertanto, quando svolge funzioni di autorità amministrativa senza dovere, al tempo stesso, dirimere una controversia, l'organo remittente, anche ove soddisfi le altre condizioni ricordate nel punto 12 della presente sentenza, non può essere considerato come un organo che esercita una funzione giurisdizionale. Ciò accade, per esempio, quando esso statuisce su una domanda di iscrizione di una società in un registro nell'ambito di un procedimento non avente ad oggetto l'annullamento di un atto lesivo di un diritto del richiedente (v. citate sentenze Job Centre, punto 11, e Salzmann, punto 15).

    15 Come risulta dal fascicolo, quando si pronuncia in qualità di Handelsgericht secondo le disposizioni nazionali relative agli obblighi di pubblicità dei conti annuali e della relazione sulla gestione, il Landesgericht Wels non è adito per una controversia, ma si limita a tenere un registro delle imprese. Infatti, esso si limita ad accertare se i requisiti legali di pubblicità siano o non soddisfatti e, se del caso, ingiunge, a pena di un'ammenda, di presentare tali documenti contabili. Inoltre, nessun elemento del fascicolo indica che una controversia sia pendente dinanzi al Landesgericht Wels tra la Lutz e altri ed un'eventuale parte convenuta.

    16 Si deve quindi constatare che, nell'ambito di tale attività, il Landesgericht Wels esercita una funzione non giurisdizionale.

    17 Ne discende che la Corte non è competente a statuire sulle questioni poste dal Landesgericht Wels, in veste di Handelsgericht, nell'ambito della tenuta del registro delle imprese.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    18 Le spese sostenute dai governi austriaco, spagnolo e italiano nonché dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti della Lutz e altri il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al Landesgericht Wels, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

    La Corte di giustizia delle Comunità europee non è competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal Landesgericht Wels con ordinanza 9 maggio 2000.

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