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Document 62000CJ0162

    Sentenza della Corte del 29 gennaio 2002.
    Land Nordrhein-Westfalen contro Beata Pokrzeptowicz-Meyer.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesarbeitsgericht - Germania.
    Relazioni esterne - Accordo di associazione Comunità/Polonia - Interpretazione dell'art. 37, n. 1, primo trattino - Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro o di licenziamento dei lavoratori polacchi legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro - Contratto di lavoro di un lettore di lingua straniera stipulato a tempo determinato - Effetto dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione su un tale contratto.
    Causa C-162/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-01049

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:57

    62000J0162

    Sentenza della Corte del 29 gennaio 2002. - Land Nordrhein-Westfalen contro Beata Pokrzeptowicz-Meyer. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesarbeitsgericht - Germania. - Relazioni esterne - Accordo di associazione Comunità/Polonia - Interpretazione dell'art. 37, n. 1, primo trattino - Divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro o di licenziamento dei lavoratori polacchi legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro - Contratto di lavoro di un lettore di lingua straniera stipulato a tempo determinato - Effetto dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione su un tale contratto. - Causa C-162/00.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01049


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Accordi internazionali Accordi della Comunità Effetto diretto Presupposti Art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Polonia

    (Accordo di associazione Comunità-Polonia, art. 37, n. 1, primo trattino)

    2. Accordi internazionali Accordo di associazione Comunità-Polonia Lavoratori Parità di trattamento Condizioni di lavoro Dispensa, per i soli lettori di lingua straniera, dall'obbligo di giustificare con motivi obiettivi il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato Inammissibilità

    (Accordo di associazione Comunità-Polonia, art. 37, n. 1, primo trattino)

    3. Accordi internazionali Accordo di associazione Comunità-Polonia Lavoratori Parità di trattamento Art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Applicazione nel tempo

    (Accordo di associazione Comunità-Polonia, art. 37, n. 1, primo trattino)

    Massima


    1. L'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Polonia il quale detta in termini chiari, precisi e incondizionati il divieto per ciascuno Stato membro di assoggettare a trattamento discriminatorio rispetto ai propri cittadini, a causa della loro cittadinanza, i lavoratori polacchi, per quel che concerne le loro condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento ha un effetto diretto. Tale norma di parità di trattamento detta un obbligo di risultato preciso e, per sua stessa natura, può esser fatta valere da un amministrato dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale affinché questa disapplichi disposizioni discriminatorie della normativa di uno Stato membro, senza che risulti necessaria a tal fine l'adozione di misure di applicazione integrative.

    ( v. punti 21, 22, 30, 45, dispositivo 1 )

    2. L'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Polonia il quale detta il divieto per ciascuno Stato membro di assoggettare a trattamento discriminatorio rispetto ai propri cittadini, a causa della loro cittadinanza, i lavoratori polacchi per quel che concerne le loro condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento osta a che sia applicata a cittadini polacchi una disposizione nazionale in base alla quale i posti di lettore di lingua straniera possono essere assegnati mediante contratti di lavoro a tempo determinato, mentre, per quanto riguarda gli altri insegnanti destinati a compiti particolari, il ricorso a tali contratti dev'essere giustificato, caso per caso, da un motivo oggettivo.

    ( v. punto 45, dispositivo 1 )

    3. L'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione Comunità-Polonia il quale detta il divieto per ciascuno Stato membro di assoggettare a trattamento discriminatorio rispetto ai propri cittadini, a causa della loro cittadinanza, i lavoratori polacchi per quel che concerne le loro condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento si applica, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo stesso, ad un contratto di lavoro a tempo determinato che è stato stipulato prima di tale entrata in vigore, ma il cui termine è fissato per una data successiva a quest'ultima.

    ( v. punto 57, dispositivo 2 )

    Parti


    Nel procedimento C-162/00,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesarbeitsgericht (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Land Nordrhein-Westfalen

    e

    Beata Pokrzeptowicz-Meyer,

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 37, n. 1, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, concluso ed approvato a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/Euratom, CECA, CE (GU L 348, pag. 1),

    LA CORTE,

    composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

    viste le osservazioni scritte presentate:

    per il Land Nordrhein-Westfalen, dall'avv. P.O. Wilke, Rechtsanwalt;

    per il governo francese, dal sig. J.-F. Dobelle e dalla sig.ra C. Bergeot, in qualità di agenti;

    per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M.-J. Jonczy e dal sig. B. Martenczuk, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali del governo francese e della Commissione, all'udienza del 19 giugno 2001,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 settembre 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 22 marzo 2000, pervenuta in cancelleria il 2 maggio seguente, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 37, n. 1, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, concluso ed approvato a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/Euratom, CECA, CE (GU L 348, pag. 1; in prosieguo: l'«accordo di associazione»).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone il Land Nordrhein-Westfalen (Land della Renania settentrionale-Vestfalia) alla sig.ra Pokrzeptowicz-Meyer in merito alla validità del termine previsto dal contratto di lavoro concluso tra di loro.

    Accordo di associazione

    3 L'accordo di associazione è stato sottoscritto a Bruxelles il 16 dicembre 1991 e, a termini dell'art. 121, secondo comma, è entrato in vigore il 1° febbraio 1994.

    4 Secondo il suo art. 1, n. 2, l'accordo di associazione mira in particolare a costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti al fine di consentire lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti medesime, di promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose allo scopo di incentivare uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Repubblica di Polonia, nonché di costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione di tale paese nella Comunità, considerato che l'obiettivo ultimo della Polonia consiste, come si legge nel quindicesimo considerando dell'accordo medesimo, nella sua adesione alla Comunità.

    5 Con riguardo alla causa principale, le pertinenti disposizioni dell'accordo di associazione sono contenute nel titolo IV, intitolato «Circolazione dei lavoratori, stabilimento, fornitura di servizi».

    6 L'art. 37, n. 1, dell'accordo di associazione, che figura nel titolo IV, capitolo I, intitolato «Circolazione dei lavoratori», così recita:

    «Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

    il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità polacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;

    il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore».

    7 L'art. 58, n. 1, dell'accordo di associazione, collocato nel titolo IV, capitolo IV, intitolato «Disposizioni generali», prevede quanto segue:

    «Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo stesso (...)».

    Normativa nazionale

    8 Gli artt. 57 b e 57 c dello Hochschulrahmengesetz (legge quadro sull'istruzione superiore; in prosieguo: lo «HRG») vi sono stati inseriti dal Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem Personal an Hochschulen und Forschungseinrichtungen (legge relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato del personale accademico degli istituti di istruzione superiore e di ricerca) del 14 giugno 1985 (BGBl. I, pag. 1065).

    9 L'art. 57 b, n. 1, dello HRG dispone che la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nei casi contemplati dal suo art. 57 a deve essere giustificata da un motivo obiettivo. Il n. 2 di tale disposizione enumera diversi motivi obiettivi che possono essere invocati all'atto dell'assunzione di persone incaricate di compiti d'insegnamento e di ricerca, contemplate dall'art. 53 dello HRG, o di carattere medico, ai sensi dell'art. 54:

    1) contratto diretto alla formazione dell'interessato;

    2) retribuzione mediante stanziamenti di bilancio destinati ad un'attività a durata limitata;

    3) assunzione intesa ad apportare o acquisire temporaneamente cognizioni o esperienze specifiche nel lavoro di ricerca o nell'attività di carattere artistico;

    4) retribuzione mediante un finanziamento esterno, o

    5) prima assunzione in qualità di collaboratore incaricato di compiti di insegnamento e di ricerca.

    10 L'art. 57 b, n. 3, dello HRG, nella sua stesura in vigore all'epoca dei fatti di cui trattasi nella causa principale, disponeva poi:

    «Sussiste pure un motivo obiettivo che giustifica la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato con un insegnante di lingua straniera incaricato di compiti particolari qualora l'attività cui egli è destinato riguardi sostanzialmente la formazione in una lingua straniera (lettore)».

    11 Ai sensi dell'art. 57 c, n. 2, dello HRG, i contratti a tempo determinato di cui trattasi possono essere stipulati per una durata massima di cinque anni, limite che si applica pure nel caso in cui più contratti siano stati stipulati dallo stesso lettore con la medesima università.

    Causa principale e questioni pregiudiziali

    12 La sig.ra Pokrzeptowicz-Meyer, cittadina polacca, vive in Germania dalla metà del 1992. Con contratto stipulato in data 5 ottobre 1992 con il Land Nordrhein-Westfalen, veniva da questo assunta quale docente con incarichi particolari e destinata ad un impiego a tempo parziale di lettrice di lingua polacca all'Università di Bielefeld (Germania).

    13 In forza dell'art. 2 del suo contratto di lavoro, la sig.ra Pokrzeptowicz-Meyer è stata assunta a tempo determinato, dall'8 ottobre 1992 al 30 settembre 1996, in conformità all'art. 57 b, n. 3, dello HRG, poiché la sua mansione consisteva principalmente nell'insegnamento di una lingua straniera.

    14 Con ricorso proposto dinanzi all'Arbeitsgericht Bielefeld (Germania), il 16 gennaio 1996, la sig.ra Pokrzeptowicz-Meyer ha chiesto a tale giudice di dichiarare che il termine del suo contratto di lavoro, fissato al 30 settembre 1996, non avrebbe posto fine a quest'ultimo. A sostegno della sua domanda essa ha fatto valere che l'art. 57 b, n. 3, dello HRG non poteva giustificare l'imposizione di un termine al detto contratto; infatti, dato che la Corte aveva dichiarato che tale disposizione non poteva essere applicata ai cittadini comunitari in quanto discriminatoria (sentenza 20 ottobre 1993, causa C-272/92, Spotti, Racc. pag. I-5185), la stessa soluzione avrebbe dovuto essere applicata nel caso di cittadini di un paese terzo come la Repubblica di Polonia. Il Land Nordrhein-Westfalen ha concluso per il rigetto della domanda sostenendo che la fissazione di un termine al contratto di lavoro fosse giustificata da un motivo obiettivo, conformemente all'art. 57 b, n. 3, dello HRG.

    15 L'Arbeitsgericht ha respinto la domanda di cui era stato investito. Il Landesarbeitsgericht Hamm (Germania), adito in appello dalla sig.ra Pokrzeptowicz-Meyer, ha accolto il ricorso di quest'ultima. Il Land Nordrhein-Westfalen ha allora proposto ricorso in cassazione dinanzi al Bundesarbeitsgericht.

    16 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse da un'interpretazione del diritto comunitario, il Bundesarbeitsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se l'art. 37, n. 1, dell'accordo europeo del 16 dicembre 1991, che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, osti all'applicazione a cittadini polacchi di una disposizione nazionale in base alla quale i posti di lettore di lingua straniera possono essere occupati mediante contratti di lavoro a tempo determinato, mentre la conclusione di contratti di questo tipo con altre figure di docenti ai fini dello svolgimento di incarichi particolari deve essere giustificata di volta in volta in base ad un motivo oggettivo.

    2) In caso di soluzione affermativa della Corte alla prima questione:

    Se l'art. 37, n. 1, dell'accordo europeo osti all'applicazione della norma nazionale suddetta anche nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo determinato sia stato concluso prima dell'entrata in vigore del detto accordo europeo e la scadenza del contratto pattuita sopraggiunga in una data successiva all'entrata in vigore dell'accordo».

    Sulla prima questione

    17 Con la sua prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione debba interpretarsi nel senso che osta all'applicazione, a cittadini polacchi, di una disposizione nazionale in base alla quale i posti di lettore di lingua straniera possono essere occupati mediante contratti di lavoro a tempo determinato mentre, per gli altri docenti che svolgono incarichi particolari, il ricorso a tali contratti dev'essere giustificato di volta in volta in base ad un motivo oggettivo.

    18 Per fornire una risposta alla questione così riformulata, si deve prima di tutto accertare se l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione possa essere fatto valere da un singolo dinanzi al giudice nazionale e, in caso affermativo, determinare la portata del principio di non discriminazione enunciato in tale disposizione.

    Sull'effetto diretto dell'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione

    19 Si deve ricordare, in limine, che secondo costante giurisprudenza, una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale nonché dello scopo e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore (v., in particolare, sentenze 4 maggio 1999, causa C-262/96, Sürül, Racc. pag. I-2685, punto 60, e 27 settembre 2001, causa C-63/99, Gloszczuk, Racc. pag. I-6369, punto 30).

    20 Al fine di verificare se l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione risponda a tali criteri, occorre procedere anzitutto all'esame del tenore di tale disposizione.

    21 Si deve rilevare al riguardo che la parte della frase che figura al primo trattino dell'art. 37, n. 1, dell'accordo di associazione detta, in termini chiari, precisi ed incondizionati, il divieto per ciascuno Stato membro di assoggettare a trattamento discriminatorio rispetto ai propri cittadini, a causa della loro cittadinanza, i lavoratori polacchi cui si riferisce tale disposizione, per quel che concerne le loro condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. I lavoratori di cittadinanza polacca che beneficiano della detta disposizione sono quelli che, avendo previamente ottenuto un permesso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro, vi sono legalmente occupati.

    22 Tale norma di parità di trattamento detta un obbligo di risultato preciso e, per sua stessa natura, può esser fatta valere da un amministrato dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale affinché questa disapplichi disposizioni discriminatorie della normativa di uno Stato membro, senza che risulti necessaria a tal fine l'adozione di misure di applicazione integrative.

    23 Tale interpretazione non è rimessa in discussione dall'argomento del Land Nordrhein-Westfalen, secondo il quale l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione non sarebbe incondizionato dal momento che il principio enunciato in tale disposizione è attuato «nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro».

    24 I termini in questione, infatti, non possono essere interpretati nel senso di consentire agli Stati membri di sottoporre a condizioni o di limitare discrezionalmente l'applicazione del principio di non discriminazione enunciato all'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione. Un'interpretazione del genere avrebbe infatti l'effetto di svuotare di contenuto tale disposizione privandola così di ogni effetto utile.

    25 Inoltre, l'affermazione secondo la quale il principio di non discriminazione enunciato all'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione è atto a disciplinare direttamente la posizione dei singoli non si pone peraltro in contrasto con l'esame dell'oggetto e della natura del detto accordo, di cui tale disposizione fa parte.

    26 Infatti l'accordo di associazione, a termini del suo quindicesimo considerando nonché dell'art. 1, n. 2, mira ad istituire un'associazione diretta a promuovere l'espansione degli scambi e relazioni economiche armoniose tra le parti contraenti, allo scopo di incentivare uno sviluppo dinamico e la prosperità della Repubblica di Polonia, al fine di facilitarne l'adesione alla Comunità.

    27 Inoltre la circostanza che l'accordo di associazione miri essenzialmente a favorire lo sviluppo economico della Polonia ed implichi, quindi, uno squilibrio negli obblighi assunti dalla Comunità nei confronti del paese terzo de quo non è tale da impedire il riconoscimento da parte della Comunità dell'effetto diretto di talune disposizioni dell'accordo stesso (sentenza Gloszczuk, citata, punto 36).

    28 L'affermazione secondo la quale l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione è direttamente efficace non è contraddetta nemmeno dall'esame del tenore dell'art. 58, n. 1, dell'accordo medesimo. Da tale disposizione emerge infatti solamente che le autorità degli Stati membri conservano il potere di applicare, nel rispetto dei limiti fissati dall'accordo di associazione, in particolare le leggi nazionali concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'impiego e le condizioni di lavoro dei cittadini polacchi. Il detto art. 58, n. 1, non riguarda pertanto l'attuazione da parte degli Stati membri delle disposizioni dell'accordo di associazione concernenti la circolazione dei lavoratori e non è diretto a subordinare l'esecuzione o gli effetti del principio di non discriminazione, sancito dall'art. 37, n. 1, primo trattino, di detto accordo, all'emanazione di misure nazionali complementari (v., per quel che riguarda le disposizioni dell'accordo di associazione in materia di stabilimento, sentenza Gloszczuk, citata, punto 37).

    29 Si deve infine rilevare, come sottolineato dall'avvocato generale al punto 39 delle sue conclusioni, che, a differenza di altre disposizioni dell'accordo di associazione, l'attuazione dell'art. 37, n. 1, primo trattino, di quest'ultimo non è subordinata all'adozione, da parte del consiglio di associazione istituito da tale accordo, di misure complementari dirette a definirne le modalità di applicazione.

    30 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre riconoscere all'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione un effetto diretto: ciò implica che i cittadini polacchi che se ne avvalgono hanno diritto di farlo valere dinanzi ai giudici nazionali dello Stato membro ospitante.

    Sulla portata dell'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione

    31 Per determinare la portata dell'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione occorre esaminare se, come sostiene la sig.ra Pokrzeptowicz-Meyer dinanzi al giudice a quo, l'interpretazione data dalla Corte all'art. 48, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE) possa essere estesa alla detta disposizione dell'accordo di associazione.

    32 A tal riguardo si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, una semplice analogia nel tenore di una disposizione di uno dei Trattati istitutivi delle Comunità e di un accordo internazionale tra la Comunità ed un paese terzo non è sufficiente ad attribuire ai termini di tale accordo lo stesso significato che a tali termini deve essere attribuito nell'ambito dei Trattati (v. sentenze 9 febbraio 1982, causa 270/80, Polydor e RSO, Racc. pag. 329, punti 14-21; 26 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg, Racc. pag. 3641, punti 29-31; 1° luglio 1993, causa C-312/91, Metalsa, Racc. pag. I-3751, punti 11-20, e Gloszczuk, citata, punto 48).

    33 Secondo tale giurisprudenza, l'estensione dell'interpretazione di una disposizione del Trattato ad una disposizione, redatta in termini analoghi, simili o addirittura identici, figurante in un accordo concluso dalla Comunità con un paese terzo, dipende in particolare dallo scopo perseguito da ciascuna di queste disposizioni nel suo ambito specifico. Assume al riguardo notevole importanza il raffronto tra gli obiettivi e il contesto dell'accordo, da un lato, e quelli del Trattato, dall'altro (v. citate sentenze Metalsa, punto 11, e Gloszczuk, punto 49).

    34 Nella citata sentenza Spotti la Corte ha statuito che l'art. 48, n. 2, del Trattato osta all'applicazione di una normativa nazionale secondo la quale i posti di lettori di lingua straniera devono o possono essere ricoperti mediante contratti di lavoro a tempo determinato, mentre, per quanto riguarda gli altri insegnanti destinati a compiti particolari, tale modo di procedere dev'essere giustificato, caso per caso, da un motivo obiettivo.

    35 E' importante sottolineare che la sentenza Spotti, citata, è stata pronunciata in un caso in cui la controversia principale concerneva in particolare la compatibilità con il Trattato dell'art. 57 b, n. 3, dello HRG, disposizione identica a quella di cui trattasi nella causa principale.

    36 Al riguardo la Corte ha innanzi tutto ricordato, al punto 14 della citata sentenza Spotti, che essa aveva statuito nella sentenza 30 maggio 1989, causa 33/88, Allué e a. (Racc. pag. 1591), che l'art. 48, n. 2, del Trattato osta all'applicazione di una norma di diritto nazionale che ponga un limite alla durata del rapporto di lavoro fra le università e i lettori di lingua straniera, mentre un limite siffatto non esiste, in linea di principio, per quanto riguarda gli altri lavoratori.

    37 La Corte ha poi fondato la sua interpretazione sulla considerazione secondo la quale, dato che la grande maggioranza dei lettori di lingua straniera è costituita da cittadini stranieri, la differenza di trattamento tra questi ultimi e gli altri insegnanti con incarichi particolari, per quanto concerne i motivi che consentono di giustificare la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, era idonea a sfavorire i cittadini stranieri rispetto ai cittadini tedeschi e costituiva, quindi, una discriminazione indiretta vietata dall'art. 48, n. 2, del Trattato, a meno che questa non fosse giustificata da motivi obiettivi (sentenza Spotti, citata, punti 16-18).

    38 La Corte ha infine considerato che, come essa aveva già affermato nella sua sentenza Allué e a., citata, la necessità di garantire un insegnamento aggiornato non può giustificare la limitazione della durata dei contratti di lavoro dei lettori di lingua straniera (sentenza Spotti, citata, punto 20).

    39 Quanto all'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione, occorre constatare che dal confronto tra gli obiettivi e il contesto dell'accordo di associazione, da una parte, e quelli del Trattato CE, dall'altra, risulta che non esiste alcun motivo di attribuire alla detta disposizione una portata diversa da quella accolta dalla Corte nella citata sentenza Spotti per quanto concerne l'art. 48, n. 2, del Trattato.

    40 Vero è che, come ha rilevato il governo francese, l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione non enuncia un principio di libera circolazione dei lavoratori polacchi all'interno della Comunità, mentre l'art. 48 del Trattato sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori a beneficio dei cittadini comunitari.

    41 Tuttavia l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione istituisce in favore dei lavoratori di cittadinanza polacca, dal momento in cui sono legalmente occupati sul territorio di uno Stato membro, un diritto alla parità di trattamento nelle condizioni di lavoro della stessa portata di quello riconosciuto in termini analoghi ai cittadini comunitari dall'art. 48, n. 2, del Trattato.

    42 Risulta, in particolare, dai termini dell'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione nonchè dagli obiettivi di quest'ultimo, il quale mira a creare un quadro appropriato per la progressiva integrazione della Repubblica di Polonia nella Comunità, che il divieto di qualsiasi discriminazione dei lavoratori polacchi fondata sulla loro cittadinanza si applica tanto alle discriminazioni dirette quanto alle discriminazioni indirette che potrebbero pregiudicare le loro condizioni di lavoro.

    43 D'altro canto, nelle osservazioni presentate alla Corte non è stato fatto valere alcun argomento tale da giustificare obiettivamente la disparità di trattamento tra cittadini tedeschi e cittadini polacchi che risulta dalle disposizioni dell'art. 57 b dello HRG e che pregiudica le condizioni di lavoro di questi ultimi.

    44 Di conseguenza, l'interpretazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato, fornita dalla Corte nella sentenza Spotti, citata, può essere estesa all'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione.

    45 Come risulta dalle considerazioni che precedono, la prima questione va risolta nel senso che l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione, che ha effetto diretto, osta a che sia applicata a cittadini polacchi una disposizione nazionale in base alla quale i posti di lettore di lingua straniera possono essere assegnati mediante contratti di lavoro a tempo determinato, mentre, per quanto riguarda gli altri insegnanti destinati a compiti particolari, il ricorso a tali contratti dev'essere giustificato, caso per caso, da un motivo oggettivo.

    Sulla seconda questione

    46 Con la sua seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione si applichi ad un contratto di lavoro a tempo determinato che è stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione ma il cui termine è fissato in data successiva a quest'ultimo.

    47 A tale riguardo va rilevato innanzi tutto che l'accordo di associazione, che è entrato in vigore il 1° febbraio 1994, conformemente al suo art. 121, secondo comma, non contiene disposizioni transitorie che concernono le condizioni di applicazione nel tempo delle disposizioni del suo titolo IV, capitolo I, intitolato «Circolazione dei lavoratori».

    48 Occorre allora esaminare la questione degli effetti nel tempo dell'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione alla luce della giurisprudenza della Corte relativa alle condizioni di applicazione nel tempo delle disposizioni di diritto comunitario, che può applicarsi per analogia alle disposizioni del detto accordo.

    49 Secondo una giurisprudenza costante, onde garantire l'osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme comunitarie di diritto sostanziale devono interpretarsi nel senso che si possono applicare a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che dev'essere loro attribuita efficacia retroattiva (v., in particolare, sentenze 10 febbraio 1982, causa 21/81, Bout, Racc. pag. 381, punto 13, e 15 luglio 1993, causa C-34/92, GruSa Fleisch, Racc. pag. I-4147, punto 22).

    50 Risulta parimenti da una giurisprudenza consolidata che la norma nuova si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione creatasi quando era in vigore la norma precedente (v., in particolare, sentenza 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/ Comitato economico e sociale, Racc. pag. 2305, punto 31). In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato in particolare che, dato che l'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1) non prevedeva affatto condizioni particolari circa l'applicazione dell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE), detta disposizione andava considerata come immediatamente applicabile e vincolante per la Repubblica d'Austria fin dalla data dell'adesione, sicché si applicava agli effetti futuri delle situazioni sorte prima dell'adesione di detto nuovo Stato membro alle Comunità (sentenza 2 ottobre 1997, causa C-122/96, Saldanha e MTS, Racc. pag. I-5325, punto 14).

    51 Di conseguenza, per rispondere alla seconda questione, occorre determinare se la situazione nella quale un contratto di lavoro a tempo determinato sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione e preveda un termine successivo a quest'ultima costituisca una situazione acquisita anteriormente al detto accordo e alla quale quest'ultimo non potrebbe quindi applicarsi retroattivamente salvo che si sia chiaramente inteso produrre tale effetto, oppure se si tratti, invece, di una situazione sorta prima dell'entrata in vigore del detto accordo, ma i cui effetti futuri sono da questo regolati dal momento della sua entrata in vigore, conformemente al principio secondo il quale le norme nuove si applicano immediatamente alle situazioni in corso.

    52 A tale riguardo occorre constatare che la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato non esaurisce i propri effetti giuridici alla data della firma di quest'ultimo, ma continua al contrario a produrre regolarmente i suoi effetti per tutta la durata di tale contratto. Di conseguenza, non si può ritenere che l'applicazione di una norma nuova come quella dell'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione, dall'entrata in vigore di quest'ultimo, ad un contratto di lavoro stipulato anteriormente a tale entrata in vigore, incida su una situazione acquisita anteriormente a tale entrata in vigore.

    53 Da quanto precede risulta che l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione costituisce una norma nuova che trova immediata applicazione ai contratti di lavoro in corso alla data dell'entrata in vigore di tale accordo.

    54 Tale interpretazione non viene rimessa in discussione dall'argomento, fatto valere dal Land Nordrhein-Westfalen, secondo il quale, in conformità al principio di certezza giuridica e al fine di garantire la tutela del legittimo affidamento delle persone interessate, occorrerebbe prendere in considerazione, per valutare la validità di una clausola che limita la durata di un contratto di lavoro, i soli elementi di diritto e di fatto che esistevano al momento della conclusione di tale contratto, salvo il caso di disposizioni successive che prevedono la loro applicazione retroattiva allorché un tale effetto può validamente essere previsto.

    55 Emerge infatti da una giurisprudenza consolidata che la sfera di applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere estesa fino ad impedire, in generale, che una nuova disciplina si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della disciplina anteriore (v., in particolare, sentenze 14 gennaio 1987, causa 278/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 1, punto 36, e 29 giugno 1999, causa C-60/98, Butterfly Music, Racc. pag. I-3939, punto 25).

    56 Un approccio del genere si applica in particolare in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, nella quale la norma nuova introdotta dall'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione consiste in un principio di parità di trattamento nelle condizioni di lavoro che, per definizione, è destinato ad applicarsi indistintamente a tutti i lavoratori di cittadinanza polacca legalmente occupati sul territorio di uno Stato membro fin dall'entrata in vigore del detto accordo, senza che si debba prendere in considerazione il fatto che essi siano occupati in forza di un contratto di lavoro stipulato in un momento precedente o successivo a tale entrata in vigore.

    57 Si deve, quindi, risolvere la seconda questione nel senso che l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione si applica, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo stesso, ad un contratto di lavoro a tempo determinato che è stato stipulato prima di tale entrata in vigore, ma il cui termine è fissato per una data successiva a quest'ultima.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    58 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesarbeitsgericht con ordinanza 22 marzo 2000, dichiara:

    1) L'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, concluso ed approvato a nome della Comunità dalla decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/743/Euratom, CECA, CE, che ha effetto diretto, osta a che sia applicata a cittadini polacchi una disposizione nazionale in base alla quale i posti di lettore di lingua straniera possono essere assegnati mediante contratti di lavoro a tempo determinato, mentre, per quanto riguarda gli altri insegnanti destinati a compiti particolari, il ricorso a tali contratti dev'essere giustificato, caso per caso, da un motivo oggettivo.

    2) L'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione si applica, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo stesso, ad un contratto di lavoro a tempo determinato che è stato stipulato prima di tale entrata in vigore, ma il cui termine è fissato per una data successiva a quest'ultima.

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