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Document 61993CC0467

Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 4 maggio 1995.
Hauptzollamt München-West contro Analog Devices GmbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania.
Tariffa doganale comune - Sospensione di dazi - Convertitori analogico/digitali per il calcolo del valore medio di segnali variabili.
Causa C-467/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-01403

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:116

61993C0467

Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 4 maggio 1995. - HAUPTZOLLAMT MUENCHEN-WEST CONTRO ANALOG DEVICES GMBH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - SOSPENSIONE DI DAZI - CONVERTITORI ANALOGICO/DIGITALI PER IL CALCOLO DEL VALORE MEDIO DI SEGNALI VARIABILI. - CAUSA C-467/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01403


Conclusioni dell avvocato generale


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1 I regolamenti (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1986, n. 3841 (1), 15 giugno 1987, n. 1828 (2), 8 dicembre 1987, n. 3747 (3), 9 giugno 1988, n. 1779 (4), 18 novembre 1988, n. 3696 (5), 29 maggio 1989, n. 1656 (6) e 16 ottobre 1989, n. 3393 (7), recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali, hanno disposto la sospensione totale dei dazi, in particolare con riferimento ai seguenti prodotti:

«convertitore analogico/digitale, sotto forma di circuito integrato monolitico, per il calcolo del valore medio di segnali variabili, inserito in un contenitore di dimensioni non superiori a 18x10 mm con non più di 14 spinotti di connessione e sul quale è riportata:

- una sigla d'identificazione consistente in o comprendente la seguente combinazione di cifre e lettere:

AD 536 A

- oppure altre sigle d'identificazione relative a convertitori aventi le caratteristiche sopra descritte».

Tali prodotti rientravano nella posizione tariffaria 85.21 D II della tariffa doganale comune, applicabile fino al 1987; successivamente, a seguito dell'adozione della nomenclatura combinata (8), essi sono stati inseriti nella sottovoce 8542 11 99.

2 Con il rinvio pregiudiziale che oggi ci occupa, il Bundesfinanzhof vuole sapere se una definizione del genere comprende anche i convertitori che, avendo le caratteristiche sopra descritte, sono tuttavia inseriti in contenitori non poligonali ma rientranti, nella misura in cui non superano il diametro di 10 mm, nelle dimensioni di 10x18 mm fissati dalla rilevante normativa comunitaria.

3 A tale riguardo è opportuno segnalare che, in epoca successiva ai fatti di causa, il testo su cui verte il quesito interpretativo, proprio nella parte relativa alle dimensioni del contenitore, è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1990, n. 1419 (9), che ha disposto un'ulteriore proroga della sospensione dei dazi per i prodotti in questione. La versione modificata stabilisce che detti prodotti possono essere inseriti «in un contenitore di dimensioni non superiori a 21x10 mm, o il cui diametro non supera 10 mm (...)».

4 Richiamo brevemente, a questo punto, i fatti della controversia principale. Invocando il regime di sospensione dei dazi, la società Analog Devices GmbH (in prosieguo: la «Analog Devices»), aveva chiesto allo Hauptzollamt Muenchen-West (ufficio principale delle dogane di Monaco-Ovest, in prosieguo: lo «HZA») il rimborso dei dazi versati tra il 1_ gennaio 1987 e il 31 gennaio 1990 per l'importazione di circuiti integrati monolitici del tipo AD 536 e 636, inseriti in contenitori tondi di diametro pari a 9,4 mm.

A seguito del rigetto della domanda da parte dello HZA, la Analog Devices aveva introdotto un ricorso innanzi al Finanzgericht di Monaco, il quale disponeva il rimborso di quanto versato dalla ricorrente con la motivazione che, in base alle pertinenti disposizioni, le sospensioni tariffarie accordate per l'importazione dei prodotti in questione non diventavano inapplicabili per il fatto che gli stessi erano inseriti in un contenitore tondo, qualora la dimensione di quest'ultimo non eccedesse quella del contenitore poligonale descritto nella regolamentazione comunitaria. Sotto questo profilo, a parere di quel giudice, l'espressa previsione dei contenitori tondi nel regolamento del 1990 non poteva che avere una semplice natura dichiarativa.

Adito per cassazione («Revision») della relativa sentenza, il Bundesfinanzhof, ritenendo ambigua la formulazione della disposizione di cui deve fare applicazione, ne ha richiesto l'interpretazione con il quesito più sopra ricordato.

5 Come è ben noto ed è d'altronde ribadito nei `considerando' dei regolamenti che vengono in rilievo nella presente fattispecie, le sospensioni tariffarie adottate in virtù dell'art. 28 del Trattato CEE hanno lo scopo precipuo di permettere alle industrie comunitarie di utilizzare materie prime, semilavorati o componenti per i quali la produzione all'interno della Comunità è nulla o, comunque, insufficiente a coprire il fabbisogno esistente. Poiché, tuttavia, i regolamenti recanti sospensione dei dazi doganali stabiliscono un'eccezione al principio posto dagli artt. 19 e 20 del Trattato, secondo cui si devono versare i dazi indicati nella Tariffa doganale comune per tutti i prodotti che vengono importati da Stati terzi, essi devono essere interpretati restrittivamente.

6 Orbene, sulla base di tali rilievi, e tenuto altresì conto delle esigenze di certezza del diritto e delle difficoltà cui sono confrontate le amministrazioni doganali nazionali a causa dell'ampiezza e della complessità dei compiti loro affidati, la Corte ha precisato che «le designazioni delle merci per le quali è stata concessa la sospensione dei dazi doganali devono essere interpretate secondo criteri obiettivi, inerenti alla loro formulazione, e che esse non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, ad altri prodotti, anche se questi non differiscono, per le loro caratteristiche e la loro destinazione, da quelli cui si applica la sospensione» (10). Ciò non esclude ovviamente - ha ancora precisato la Corte - che, nel pieno rispetto dei criteri che sovrintendono all'interpretazione delle norme che derogano ad un principio generale, una disposizione ambigua vada interpretata in base alla ratio generale e alla finalità della disciplina di cui fa parte (11).

7 A questo proposito va osservato che dalla lettura del testo normativo controverso non è possibile trarre indicazioni univoche che consentano di concludere per la fondatezza dell'interpretazione sostenuta dall'una o dall'altra parte del giudizio principale. Se, infatti, l'indicazione delle dimensioni lineari del contenitore del prodotto esentato evoca l'idea di una superficie poligonale, è ugualmente vero che la disposizione non precisa quale debba essere la forma del contenitore, ma si limita a fissarne le dimensioni massime e non esclude che esso possa essere tondo, nella misura in cui rientri comunque nelle dimensioni prescritte.

L'interpretazione logica della disposizione, tendente a ricostruire la voluntas legis, ovverosia lo scopo cui mira, consente invece di escludere che essa possa essere letta nel senso restrittivo sostenuto dallo HZA nel giudizio principale. A tale riguardo, assume particolare rilievo la genesi del primo regolamento [il regolamento (CEE) n. 3841/46], che ha disposto la sospensione tariffaria controversa. In quell'occasione, infatti, il Consiglio aveva agito su iniziativa del governo britannico, la cui domanda identificava il prodotto in questione con la combinazione alfanumerica AD 536 A. Orbene, dalla descrizione fattane dal fabbricante ed allegata alla domanda risulta che l'apparecchio era realizzato in tre modelli diversi inseriti in contenitori rettangolari con 14 spinotti di connessione, denominati «D» (TO-116), o in contenitori tondi con 10 spinotti di connessione, denominati «H» (TO-100). Appare dunque certo che la domanda britannica, la cui formulazione è stata in seguito ripresa nel testo del regolamento, comprendeva i convertitori analogico/numerici del tipo descritto, inseriti in contenitori sia poligonali che tondi.

Dal fascicolo non emerge, d'altra parte, alcun elemento da cui si possa desumere che la forma del contenitore avesse assunto un qualche rilievo al momento della fissazione dei limiti della sospensione tariffaria.

8 Né, infine, si potrebbe argomentare la precedente esclusione dall'esenzione dai dazi dei contenitori non poligonali per il solo fatto che essi sono stati espressamente menzionati unicamente nel regolamento (CEE) n. 1419/90. Se infatti, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte, è da escludere che una successiva modifica della descrizione di un prodotto che costituisce oggetto di sospensione dei dazi possa influire retroattivamente sull'interpretazione della descrizione alla quale anteriormente ci si doveva riferire (12), non ha certo indole costitutiva una modifica che si limita a precisare la portata di una disposizione, portata comunque desumibile al termine di una normale interpretazione.

9 Alla luce delle considerazioni svolte, concludo pertanto suggerendo alla Corte di rispondere nel seguente modo al quesito posto dal Bundesfinanzhof:

«Le sospensioni dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune per convertitori analogico/digitali sotto forma di circuiti integrati monolitici, per il calcolo del valore medio di segnali variabili, inseriti in un contenitore di dimensioni non superiori a 10x18 mm di cui alla voce 85.21 D II della Tariffa doganale comune o, a partire dal 1988, di cui alla sottovoce 8542 11 99 della nomenclatura combinata - sospensioni dei dazi disposte dai regolamenti (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1986, n. 3841, 15 giugno 1987, n. 1828, 8 dicembre 1987, n. 3747, 9 giugno 1988, n. 1779, 18 novembre 1988, n. 3696, 29 maggio 1989, n. 1656, e 16 ottobre 1989, n. 3393 - vanno intese nel senso che la descrizione dei prodotti comprende anche i convertitori di quel tipo inseriti in contenitori non poligonali del diametro di 9,4 mm».

(1) - GU L 362, pag. 1.

(2) - GU L 177, pag. 1.

(3) - GU L 358, pag. 1.

(4) - GU L 164, pag. 1.

(5) - GU L 329, pag. 1.

(6) - GU L 167, pag. 1.

(7) - GU L 332, pag. 1.

(8) - Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

(9) - GU L 139, pag. 1.

(10) - Sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon (Racc. pag. 1131, punti 11-13). In tal senso, v. anche sentenza 31 marzo 1992, causa C-338/90, Hamlin (Racc. pag. I-2333, in particolare punti 8-9).

(11) - V. sentenza 31 marzo 1992, causa C-338/90, citata, punto 12.

(12) - Sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, citata, punto 13. V., altresì, sentenza 28 marzo 1979, causa 158/78, Biegi (Racc. pag. 1103, in particolare punto 11).

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