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Document 61991CC0070

    Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 19 febbraio 1992.
    Consiglio delle Comunità europee contro Anita Brems.
    Dipendenti - Nozione di figlio a carico - Persone equiparabili - Figlio del dipendente - Illegittimità delle disposizioni generali di esecuzione.
    Causa C-70/91 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1992 I-02973

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:77

    61991C0070

    Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 19 febbraio 1992. - CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO ANITA BREMS. - DIPENDENTE - NOZIONE DI FIGLIO A CARICO - PERSONE EQUIPARABILI - FIGLIO DEL DIPENDENTE - ILLEGITTIMITA DELLE DISPOSIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE. - CAUSA C-70/91 P.

    raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-02973


    Conclusioni dell avvocato generale


    ++++

    Signor Presidente,

    Signori Giudici,

    1. Il figlio di un dipendente può essere "equiparato" ad un figlio a carico ai sensi dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello Statuto del personale delle Comunità europee? Questa è, sostanzialmente, la questione sollevata nel gravame dal Consiglio delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 dicembre 1990 (1) sottoposto all' esame di questa Corte.

    2. L' art. 2, n. 1, dell' allegato VII dello Statuto prevede la corresponsione di un assegno per il figlio a carico.

    3. Il n. 2 dell' articolo medesimo definisce la nozione di figlio a carico nei termini seguenti:

    "E' considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario (...)".

    4. Il successivo n. 3 precisa i requisiti per la concessione del detto assegno. Questo viene concesso:

    "(...)

    a) D' ufficio, per il figlio che non ha ancora raggiunto l' età di 18 anni.

    b) Su richiesta motivata del funzionario interessato, per il figlio dai 18 ai 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale".

    5. Il successivo n. 4, su cui verte la causa Brems, aggiunge:

    "In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell' autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi" (2).

    6. La signora Brems, dipendente del Consiglio, beneficiava per il figlio nato nel 1967, di un assegno per figlio a carico sino al 1 luglio 1988 (3). A partire da tale data, l' assegno veniva soppresso, in quanto il figlio della ricorrente aveva interrotto gli studi superiori.

    7. Con nota del 27 ottobre 1988 (4), la signora Brems chiedeva il ripristino della corresponsione dell' assegno, atteso che, a suo avviso, il figlio poteva essere "equiparato ad un figlio a carico", in quanto, essendo disoccupato, le imponeva oneri gravosi ed ella era tenuta per legge a prestare gli alimenti.

    8. Il 29 novembre 1988 (5) la segreteria generale del Consiglio respingeva la domanda in base al rilievo che "l' equiparazione di una persona ad un figlio a carico mediante decisione speciale dell' APN (...) non può essere concessa se non per qualsiasi altra persona diversa dai figli a carico".

    9. La signora Brems contestava la posizione del Consiglio con nuova nota del 6 dicembre 1988 (6), che ella qualificava reclamo amministrativo a termini dell' art. 90, n. 2, dello Statuto:

    "(...) mio figlio, avendo più di 18 anni e non ricevendo più formazione scolastica o professionale, non è più considerato figlio a carico ai sensi dello Statuto. Per tale motivo deve essere considerato, a mio avviso, quale 'qualsiasi altra persona' per la quale lo Statuto consente l' equiparazione ad un figlio a carico".

    10. Il 19 dicembre 1988 l' autorità avente potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") confermava la propria decisione del 29 novembre 1988 (7).

    11. La decisione del Consiglio 15 marzo 1976, che adotta disposizioni generali d' attuazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello Statuto del personale (8) (in prosieguo: le "disposizioni generali di attuazione"), adottata ai sensi dell' art. 110 dello Statuto, prevedeva, all' art. 3, che

    "la persona di cui è chiesta l' equiparazione deve:

    - avere più di 60 anni, se si tratta di un uomo e più di 55 anni se si tratta di una donna, o

    - avere meno di 18 anni, limite che è portato a 26 anni se la suddetta persona riceve una formazione scolastica o professionale, o

    - essere colpito da una malattia o da un' infermità che le impedisca di provvedere al proprio sostentamento",

    e all' art. 7 che

    "l' equiparazione può essere concessa quando:

    a) sussistono le condizioni previste agli artt. 2-4, e

    b) l' importo dell' onere di mantenimento (...) è superiore al 20% dell' importo imponibile (...)" (9).

    12. Il figlio della ricorrente non rispondeva ai detti requisiti, il che spiega la decisione del Consiglio di negare la sua assimilazione ad un figlio a carico e la concessione alla ricorrente dei benefici di cui all' art. 2, n. 4.

    13. Adito dalla signora Brems, il Tribunale, con la menzionata sentenza 14 dicembre 1990, ora impugnata dal Consiglio dinanzi a questa Corte, annullava la decisione 29 novembre 1988.

    14. Nell' esegesi dell' art. 2 dell' allegato VII, il Tribunale rileva (10) che, per quanto attiene ai figli di cui ai nn. 3 e 5, l' APN è tenuta a concedere l' assegno per figlio a carico ove il figlio sia effettivamente mantenuto dal dipendente: l' APN si viene a trovare in una situazione in cui dispone di un potere vincolato.

    15. Secondo il Tribunale, invece, per quanto attiene al n. 4, l' APN dispone di un potere discrezionale "per decidere se equiparare ad un figlio a carico qualsiasi persona nei cui confronti il dipendente ha per legge obblighi alimentari e per il cui sostentamento deve accollarsi ingenti oneri finanziari" (11).

    16. Per quanto attiene alla ratio legis del menzionato n. 4, il Tribunale afferma che "la funzione di quest' ultima disposizione è quella di consentire all' APN, in situazioni eccezionali, di prestare assistenza ai dipendenti che, per legge, devono accollarsi ingenti oneri finanziari" (12).

    17. Il Tribunale si basa sul tenore letterale della disposizione: la genericità del termine "qualsiasi altra persona" non consente di escludere dalla sfera di applicazione del n. 4 il figlio del dipendente che non possieda i requisiti fissati dai nn. 3 e 5 (13).

    18. Inoltre, escludere dall' applicazione di tale principio generale i figli dei dipendenti risulterebbe contrario al principio di parità di trattamento (14), che "vieta le discriminazioni fondate sul solo criterio della qualifica di una persona".

    19. Il Tribunale sottolinea poi il paradosso che risulterebbe dalla detta esclusione: "Siffatta preclusione sarebbe ancor meno giustificata dal momento che il vincolo familiare che lega il dipendente al figlio è più stretto di quello che lo unisce ad altre persone - come i genitori (...)" (15).

    20. La sentenza impugnata respinge poi l' argomento relativo allo sviamento di potere. Uno sviamento sussisterebbe, infatti, solamente ove il n. 4 consentisse di equiparare ad un figlio a carico un figlio in possesso dei requisiti previsti dai nn. 3 e 5 (limiti di età, stato di infermità del figlio) ed effettivamente mantenuto dal dipendente, senza peraltro possedere lo status di figlio legittimo, naturale o adottivo del dipendente medesimo o del coniuge. Il Tribunale ricorda che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che varie categorie di persone possono beneficiare di un provvedimento di equiparazione. Non si può ammettere che il sistema dello Statuto impedisca ad un dipendente di chiedere l' equiparazione del proprio figlio ad un figlio a carico (16).

    21. La sentenza accoglie infine l' eccezione di illegittimità degli artt. 3 e 7 della decisione del Consiglio 15 marzo 1976, che adotta disposizioni generali d' attuazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello Statuto, in base ai seguenti rilievi:

    - le disposizioni generali di esecuzione non possono restringere la sfera d' applicazione dello Statuto;

    - il termine "qualsiasi altra persona" è chiaro;

    - fissando limiti di età minima e massima, le "norme generali d' attuazione hanno escluso dalla sfera d' applicazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato tutte le persone di età compresa tra il limite minimo e quello massimo, privando così l' APN della possibilità di esercitare il proprio potere discrezionale di volta in volta" (17).

    22. Da tutte le dette considerazioni il Tribunale deduce che,

    "rifiutando alla ricorrente l' equiparazione del figlio ad una persona a carico per la sola ragione che questi esula dalla sfera d' applicazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato",

    il Consiglio è incorso in un errore di diritto che vizia la legittimità della decisione impugnata che, conseguentemente, dev' essere annullata (18).

    23. L' impugnazione del Consiglio si fonda su tre mezzi (19).

    24. In primo luogo, sarebbe erronea l' interpretazione del Tribunale di primo grado dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello Statuto.

    25. In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in falsa applicazione del principio di non discriminazione.

    26. Infine, esso avrebbe erroneamente dichiarato l' illegittimità degli artt. 3 e 7 della decisione del Consiglio de qua.

    27. Riteniamo opportuno procedere in successione all' esame dei tre mezzi.

    28. A sostegno del primo mezzo, il Consiglio deduce che il Tribunale di primo grado ha mal valutato la ratio e la finalità dell' art. 2, senza tener conto del carattere eccezionale dell' equiparazione di una persona ad un figlio a carico.

    29. Occorre, anzitutto, ricollocare l' art. 2, n. 4, nel proprio contesto.

    30. L' allegato VII dello Statuto contiene le "disposizioni relative alla retribuzione e ai rimborsi spese". Esso prevede che i dipendenti delle Comunità europee soggetti ad oneri particolari possano beneficiare di assegni o di varie indennità: assegni familiari, indennità di dislocazione, ecc.

    31. Ai sensi dell' art. 2 del detto allegato, i dipendenti godono di un assegno per ogni figlio a carico.

    32. Il medesimo articolo, dopo aver definito al n. 2 la nozione di "figlio a carico", subordina la concessione dell' assegno a talune condizioni, in particolare all' età del figlio.

    33. Il figlio di età inferiore a 18 anni e il figlio di età inferiore a 26 anni che prosegua gli studi (ai quali il successivo n. 5 aggiunge il figlio colpito da malattia grave o da infermità che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento) si trovano necessariamente e manifestamente, per la loro sola condizione di figli minori, di studenti o di figli infermi, in una situazione che non consente loro di provvedere al proprio sostentamento. Per tale motivo lo Statuto presume che essi siano a carico dei genitori e prevede che, per quanto li riguarda, dal momento che essi sono figli a carico ai sensi del n. 2, l' assegno per figlio a carico venga concesso d' ufficio e non possa essere negato dall' APN (20), che, come giustamente rilevato dal Tribunale di primo grado, si trova in una situazione di potere vincolato (21).

    34. I nn. 3 e 5 indicano quindi i casi in cui l' assegno per figlio a carico è dovuto dall' APN senza che quest' ultima disponga di un potere discrezionale.

    35. Diverso è invece il caso in cui il dipendente debba assumere il mantenimento effettivo di una persona che, pur non essendo né il figlio minore, né il figlio maggiorenne che prosegue gli studi, né un figlio infermo, gli imponga gli stessi oneri.

    36. Per tale motivo il n. 4 prevede che in via eccezionale possa essere equiparata ad un figlio a carico qualsiasi altra persona qualora sussistano due condizioni: che il dipendente sia tenuto per legge a prestare gli alimenti alla detta persona e che il mantenimento della medesima gli imponga oneri gravosi.

    37. In questo caso, non opera più la presunzione di non poter provvedere al proprio sostentamento: incombe, quindi, al dipendente fornire all' APN, che dispone di un potere discrezionale non vincolato, la doppia prova richiesta dal n. 4 (22).

    38. Nella sentenza Brandau/Consiglio (23), questa Corte ha già affermato che:

    "(...) Dalla stessa lettera dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII risulta chiaramente che gli autori dello Statuto hanno inteso lasciare all' amministrazione una certa libertà nella valutazione dei fatti e delle circostanze addotti, di volta in volta, a sostegno della domanda di assimilazione.

    (...) Questa discrezionalità trova una giustificazione nell' equità, cui l' amministrazione deve informarsi nell' esercizio del potere eccezionale attribuitole dalla norma summenzionata, e nella conseguente necessità di valutare le circostanze di fatto che caratterizzano il caso singolo" (24).

    39. Tale status è stato infatti riconosciuto dall' APN alla madre del dipendente (25).

    40. Il termine "qualsiasi altra persona" indica chiaramente che la nozione di "persona equiparata ad un figlio a carico" costituisce una categoria generica in cui rientrano fattispecie estremamente diverse. Solamente una formulazione così ampia consente di ricomprendere tutti i casi di persone a carico di un dipendente che non ricadano nelle fattispecie di cui ai nn. 3 e 5 dell' art. 2.

    41. Va ricordato che i tre casi di cui ai due detti numeri attengono a situazioni in cui l' assegno per figlio a carico è concesso automaticamente (26), in quanto, in tali casi, la concessione dell' assegno è manifestamente giustificata: le relative disposizioni non esigono né "documenti probanti" né la prova di "oneri gravosi".

    42. Orbene, tali tre ipotesi non esauriscono tutti i casi in cui, di fatto, un figlio è a carico dei genitori. Un figlio, di età compresa tra i 12 e i 26 anni, può abbandonare gli studi o la propria formazione professionale e restare a carico dei genitori: in tal caso non ricadrà nella sfera d' applicazione del n. 2, lett. b). Il suo mantenimento imporrà tuttavia ai genitori gli stessi oneri del figlio di pari età che prosegua gli studi. Parimenti, un figlio può restare a carico dei genitori e non essere in grado di provvedere al proprio sostentamento anche oltre l' età di 26 anni.

    43. Ma è evidente che, in siffatta ipotesi, la concessione dell' assegno per figlio a carico non possa assumere carattere automatico e presuppone 1) la sussistenza, per il dipendente che ne faccia domanda, delle prove richieste dal n. 4 e 2) l' attribuzione all' APN di un potere discrezionale. In tali casi la necessità dell' assegno non è presupposta, bensì dev' essere provata proprio in quanto eccezionale.

    44. In altre parole, le disposizioni di cui ai nn. 3 e 5 non riguardano le tre sole ipotesi in cui il figlio del dipendente faccia sorgere il diritto all' assegno per il figlio a carico. Esse riguardano le tre sole ipotesi in cui l' assegno de quo viene concesso automaticamente. Non ne consegue che il figlio del dipendente non possa far sorgere il diritto all' assegno per figlio a carico in altre ipotesi. La necessità dell' assegno dovrà peraltro essere provata.

    45. Ciò che distingue fondamentalmente i nn. 3 e 5, da un lato, ed il n. 4, dall' altro, non è la sfera d' applicazione ratione personae (i primi riguardano i figli dei dipendenti, l' ultimo qualsiasi altra persona), bensì il rispettivo regime probatorio.

    46. I nn. 3 e 5 riguardano le ipotesi - definite - in cui i presupposti per una concessione dell' assegno sono certi: l' assegno è quindi dovuto; il n. 4 riguarda, invece, la fattispecie - da definire - in cui i presupposti per la concessione dell' assegno sono incerti: essi devono essere quindi provati.

    47. Ne consegue che il figlio del dipendente deve poter essere ricompreso nella categoria definita "qualsiasi altra persona" dal momento in cui non ricada nelle ipotesi previste ai nn. 3 e 5. Il figlio "equiparato ad un figlio a carico" è quello che non risponde ai requisiti fissati dalle dette disposizioni, ma che tuttavia fa sorgere il diritto all' assegno, in quanto è provato che il suo mantenimento impone oneri gravosi (27).

    48. Come si può, d' altronde, immaginare che il figlio del dipendente - che il legislatore comunitario ha inteso tutelare istituendo un assegno speciale a suo favore - non possa beneficiare dell' equiparazione ad un figlio a carico laddove i genitori, i nonni o l' ex coniuge ne possono fruire, paradosso ben evidenziato dal Tribunale al punto 26 della motivazione della sentenza?

    49. Ricordiamo infine che, nella sentenza Brandau/Consiglio (28), questa Corte ha invitato l' APN a tenere conto del criterio dell' equità nell' applicazione del n. 4. Ciò mal si presta ad un' interpretazione restrittiva della locuzione "qualsiasi altra persona".

    50. Nel sostenere che la disposizione de qua non consentirebbe di equiparare il figlio del dipendente ad un figlio a carico, il Consiglio si fonda essenzialmente sulla sentenza 21 novembre 1974, Moulijn/Commissione (29). In tale controversia il ricorrente chiedeva l' annullamento della decisione con cui la Commissione negava di assimilare il coniuge divorziato ad un figlio a carico in base al rilievo che l' interessato non destinava al mantenimento del coniuge una somma pari almeno al 20% dell' importo imponibile della propria retribuzione. La Commissione si richiamava alle disposizioni generali di esecuzione da essa adottate ai sensi dell' art. 110 dello Statuto ai fini dell' applicazione dell' art. 2, n. 4, che così recitano: "Per l' assimilazione di una persona ad un figlio a carico è necessario che siano avverate congiuntamente le seguenti condizioni: (...) 4) Il funzionario deve comprovare che destina al mantenimento di detta persona almeno il 20% dell' ammontare imponibile della sua retribuzione, (...)".

    51. Al riguardo la Corte ha affermato che:

    "(...) è opportuno rilevare che l' assimilazione ad un figlio a carico ha indole eccezionale, sottolineata dallo stesso tenore dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello Statuto, che stabilisce che l' assimilazione si opera solo 'in via eccezionale' e 'mediante decisione speciale' ;

    (...) i requisiti per l' assimilazione di una terza persona vanno interpretati in senso restrittivo" (30).

    52. Nel suddetto passaggio la Corte ha ripreso il termine "una terza persona" di cui alle disposizioni generali di esecuzione adottate dalla Commissione (31).

    53. Tale termine dev' essere inteso come "una persona terza rispetto a quelle di cui al n. 3" (32). Non ne deriva peraltro che dal beneficio dell' equiparazione siano esclusi i figli dei dipendenti che si trovino in situazioni diverse da quelle previste al n. 3.

    54. Non ci si deve meravigliare, infine, che le norme dell' art. 2, n. 7, dell' allegato VII - ai sensi del quale, qualora il dipendente beneficiario dell' assegno non sia affidatario del figlio, l' assegno stesso viene direttamente versato al coniuge o al terzo che ne sia effettivo affidatario - riguardino unicamente il figlio a carico ai sensi dei nn. 3 e 5 dell' art. 2.

    55. Una siffatta ipotesi sfugge, infatti, alla fattispecie di cui al n. 4, che presuppone che al dipendente incomba effettivamente e direttamente il mantenimento della persona equiparata ad un figlio a carico.

    56. Ne consegue che il Tribunale, affermando che "il legislatore comunitario non ha inteso escludere dalla sfera d' applicazione dell' art. 2, n. 4, a motivo della sua sola qualifica di 'figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del suo coniuge' ai sensi dell' art. 2, n. 2, il figlio che non possiede i requisiti per la concessione dell' assegno per figlio a carico fissati dai nn. 3 e 5" (33), ha correttamente interpretato lo Statuto.

    57. Per quanto attiene al secondo mezzo, relativo all' erronea applicazione del principio di non discriminazione, il Consiglio sostiene che non sussiste violazione di tale principio, atteso che le categorie di persone alle quali la Corte o le disposizioni generali di esecuzione hanno attribuito lo status di persona equiparata ad un figlio a carico, ai sensi dell' art. 2, n. 4, rispondevano agli stessi limiti di età massima di quelli previsti dal n. 3 dello stesso articolo per i figli a carico.

    58. Considerato che tali limiti sono stati istituiti per mezzo dell' art. 3 delle disposizioni generali di esecuzione, accertare se, nel caso di specie, si sia verificata o meno una discriminazione significa conseguentemente, nel singolo caso, pronunciarsi in ordine alla legittimità degli artt. 3 e 7 della decisione 15 marzo 1976 sulla base della quale il Consiglio ha adottato la decisione impugnata, il che rappresenta proprio l' oggetto del terzo mezzo.

    59. Si deve ricordare che l' art. 110 dello Statuto prevede - senza precisarne l' oggetto - che "le disposizioni generali di esecuzione (...) sono adottate da ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello Statuto previsto dall' art. 10".

    60. Nelle sentenze Prakash/Commissione CEEA (34) e Rauch/Commissione (35) questa Corte ha affermato che le disposizioni generali di esecuzione sono adottate dalle istituzioni, da un lato, laddove le norme dello Statuto affidino a queste ultime il compito di disciplinare dei punti precisi (36), dall' altro, laddove le disposizioni dello Statuto non siano sufficientemente precise. Così, ad esempio, sono state emanate disposizioni generali di esecuzione in ordine alla procedura di promozione del personale (37).

    61. Per quanto attiene, specificamente, all' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello Statuto, la portata del potere regolamentare attribuito alle istituzioni dall' art. 110 dello Statuto è stato definito nella sentenza 7 giugno 1972, Brandau/Consiglio (38).

    62. Il Brandau, dipendente del segretariato generale del Consiglio, aveva presentato una domanda diretta all' equiparazione della madre ad un figlio a carico sulla base del n. 4, facendo valere di essersi accollato le rette di degenza della madre in una casa di riposo. Il Consiglio aveva negato tale equiparazione in base al rilievo, principalmente, che il Brandau non aveva fornito la prova della necessarietà delle spese sostenute in favore della madre.

    63. Una decisione del Consiglio 2 aprile 1964, recante disposizioni generali di esecuzione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII, aveva stabilito determinati requisiti per poter equiparare una persona ad un figlio a carico, in considerazione, soprattutto, del volume degli oneri assunti dal dipendente.

    64. Il ricorrente sosteneva che, dal momento che sussistevano i requisiti posti dall' art. 2, n. 4, e dalle disposizioni generali di esecuzione, l' istituzione fosse obbligata a riconoscere l' equiparazione, poiché, diversamente, sarebbe risultato violato il principio generale di parità di trattamento tra dipendenti.

    65. La questione è stata così risolta dalla Corte:

    "Se è vero che, per l' attuazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello Statuto, ciascuna istituzione della Comunità può determinare, con provvedimenti di carattere generale, i criteri obiettivi cui essa intende attenersi, tuttavia tale enunciazione va considerata solo come l' espressione di esigenze minime, valide in tutti i casi, e non può pregiudicare l' esercizio, nel caso singolo, del potere discrezionale attribuito all' amministrazione dallo stesso Statuto.

    Un siffatto potere dell' amministrazione, necessario per consentire a questa di tener conto delle molteplici e imprevedibili circostanze proprie dei singoli casi, non è incompatibile col principio generale della parità di trattamento dei dipendenti, cui si richiama il ricorrente.

    Questo principio non richiede che l' amministrazione, nell' applicare la norma considerata, debba limitarsi ad una semplice trasposizione meccanica di principi e criteri prestabiliti. Ciò sarebbe in contrasto con l' esigenza di valutare le circostanze di fatto, a volte complesse, del singolo caso" (39).

    66. La Corte ha ribadito che il potere discrezionale dell' APN non è pregiudicato dal fatto che le disposizioni generali di esecuzione abbiano definito criteri obiettivi.

    67. Nella detta controversia non era stata né sollevata né posta in discussione la questione della legittimità delle disposizioni generali di esecuzione relative all' importo minimo delle spese di mantenimento sostenute dal dipendente. Tale criterio, indistintamente applicabile a prescindere dalla persona presa a carico dal dipendente, non implicava alcuna discriminazione ed era giustificato dal carattere eccezionale dell' applicazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII.

    68. La questione si pone nella causa Brems in termini del tutto differenti.

    69. Si deve ricordare che l' art. 3 delle disposizioni generali di esecuzione emanate dal Consiglio il 15 marzo 1976 prevede che

    "la persona di cui è chiesta l' equiparazione deve:

    - avere più di 60 anni, se si tratta di un uomo e più di 55 anni, se si tratta di una donna, o

    - avere meno di 18 anni, limite che è portato a 26 anni se la suddetta persona riceve una formazione scolastica o professionale, o

    - essere colpita da una malattia o da un' infermità che le impedisca di provvedere al proprio sostentamento".

    70. E' manifesto che il figlio del dipendente che non risponda ai requisiti di cui all' art. 2, nn. 3 e 5, è escluso dalla sfera dei soggetti equiparati ad un figlio a carico.

    71. Laddove il n. 4 dello stesso articolo attribuisce all' APN un potere discrezionale nel singolo caso specifico, il Consiglio (eccezion fatta per le persone colpite da malattie gravi o da infermità, disciplinate dal n. 5) esclude dal beneficio previsto dal detto articolo, nonostante si tratti di soggetti creditori nei confronti del dipendente di un' obbligazione alimentare prevista per legge ed il loro mantenimento imponga a quest' ultimo oneri gravosi,

    - il figlio, ai sensi del n. 2, di età superiore ai 18 anni, che, non ricevendo più formazione scolastica o professionale, versi tuttavia nell' impossibilità di provvedere da solo al proprio sostentamento;

    - qualsiasi altro familiare di età compresa tra 18 (o 26 se si tratti di persona che riceva formazione scolastica o professionale) e 55 anni, ove si tratti di donna, o 60 anni, se si tratti di un uomo.

    72. Il Consiglio intende pertanto assoggettare la concessione dell' assegno per figlio a carico nell' ambito del n. 4 alle stesse condizioni di quelle previste al numero precedente (40).

    73. Per tale motivo il nipote del dipendente (41) può essere equiparato ad un figlio a carico solamente ove risponda agli stessi requisiti di età previsti per il figlio nella fattispecie di cui al n. 3.

    74. Proponendo tale tesi il Consiglio ha seguito, a nostro avviso, un ragionamento opposto alla ratio dell' art. 2 dell' allegato VII nonché dell' allegato stesso in generale, che consiste nel disciplinare in termini generali situazioni in cui il dipendente debba far fronte ad oneri supplementari, ed ha perso di vista il fatto che tali situazioni possono riguardare il figlio stesso del dipendente, nei casi in cui non possa invocare il beneficio di cui ai nn. 3 o 5 dell' articolo de quo.

    75. Restringendo, per effetto dell' esclusione di intere categorie di persone, la sfera d' applicazione ratione personae del n. 4, le disposizioni generali di esecuzione hanno attuato una discriminazione che viola il principio di parità di trattamento.

    76. Come ricordato dall' avvocato generale Roemer nelle conclusioni relative alla causa Brandau, "l' amministrazione deve prendere in esame casi eccezionali ed adottare (...) provvedimenti che non sono adottati automaticamente in base alla sola sussistenza dei presupposti, ma si adottano solo in base a considerazioni di carattere individuale e sociale" (42).

    77. Il Consiglio, ponendo la presunzione, nella decisione 15 marzo 1976, che qualsiasi persona di età superiore a quella prevista dalle disposizioni de quibus sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, ha privato l' APN del potere discrezionale attribuitogli dall' art. 2, n. 4, dell' allegato VII.

    78. Giustamente, quindi, il Tribunale di primo grado ha dichiarato l' illegittimità degli artt. 3 e 7 della decisione del Consiglio 15 marzo 1976.

    79. Propongo, conseguentemente, di respingere anche il secondo ed il terzo mezzo.

    80. Suggerisco, quindi, di respingere il ricorso, ponendo le spese a carico del Consiglio, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 122, primo e secondo comma, e 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura.

    (*) Lingua originale: il francese.

    (1) - Sentenza Brems/Consiglio, causa T-75/89 (Racc. pag. II-899).

    (2) - Il corsivo è nostro.

    (3) - Ai sensi dell' art. 2, n. 3, lett. b): figlio di età inferiore a 26 anni che riceve una formazione scolastica.

    (4) - V. allegato III del controricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.

    (5) - Ibidem, allegato IV.

    (6) - Ibidem, allegato V.

    (7) - Ibidem, allegato VI.

    (8) - Ibidem, allegato IX.

    (9) - Detratte talune somme.

    (10) - V. punto 23 della motivazione della sentenza impugnata.

    (11) - Ibidem, punto 24 della motivazione.

    (12) - Ibidem.

    (13) - Ibidem, punto 25 della motivazione.

    (14) - Ibidem, punto 26 della motivazione.

    (15) - Ibidem.

    (16) - Ibidem, punto 27 della motivazione.

    (17) - Ibidem, punti 29 e 30 della motivazione.

    (18) - Ibidem, punto 31 della motivazione.

    (19) - V. punto 4 del ricorso avverso la sentenza di primo grado.

    (20) - V. il tenore letterale del n. 3: L' assegno è concesso: a) d' ufficio (...); b) su richiesta motivata (...) e del n. 5: L' assegno continua ad essere versato (...) ; v. anche le osservazioni contenute nel controricorso dinanzi al Tribunale, pag. 9.

    (21) - V. il punto 23 della motivazione della sentenza impugnata. Tale termine era stato già utilizzato dalla Corte nella sentenza 19 gennaio 1984, causa 65/83, Erdini/Consiglio (Racc. pag. 211), con riguardo all' art. 1, n. 2, lett. c), dell' allegato VII, che fissa le condizioni per la concessione degli assegni familiari.

    (22) - V. anche il tenore della norma: In via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell' APN, (...) .

    (23) - V. sentenza 7 giugno 1972, causa 46/71 (Racc. pag. 373).

    (24) - V. i punti 8 e 9 della motivazione, il corsivo è nostro.

    (25) - V. sentenza 8 marzo 1988, causa 339/85, Brunotti (Racc. pag. 1394).

    (26) - Qualora il figlio sia effettivamente a carico.

    (27) - E che è creditore di un' obbligazione alimentare a carico del dipendente.

    (28) - Citata, punto 9 della motivazione della sentenza.

    (29) - Causa 6/74 (Racc. pag. 1287).

    (30) - V. i punti 12 e 13 della motivazione della sentenza, il corsivo è nostro.

    (31) - V. il punto 4 della sentenza citata.

    (32) - Vale a dire una persona diversa dal figlio minore e dal figlio di età inferiore ai 26 anni che segua attività di formazione.

    (33) - V. il punto 25 della motivazione della sentenza impugnata.

    (34) - V. sentenza 8 luglio 1965, cause riunite 19/63 e 65/63 (Racc. pag. 616).

    (35) - V. sentenza 31 marzo 1965, causa 16/64 (Racc. pag. 174).

    (36) - Ad esempio, l' art. 2, primo comma, dello Statuto: Ogni istituzione determina (...) .

    (37) - V. sentenza 12 gennaio 1978, causa 86/77, Ditterich/Commissione (Racc. pag. 1862).

    (38) - Citata.

    (39) - Sentenza citata, punti 11-14 della motivazione, il corsivo è nostro.

    (40) - Almeno per quanto attiene alle persone di età non superiore ai 26 anni.

    (41) - Sempreché il dipendente sia tenuto nei suoi confronti a prestare per legge gli alimenti .

    (42) - Sentenza citata (Racc. pag. 385).

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