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Document 61989CJ0291

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 maggio 1991.
    Interhotel contro Commissione delle Comunità europee.
    Fondo sociale europeo - Ricorso d'annullamento proposto contro la riduzione di un contributo finanziario inizialmente concesso.
    Causa C-291/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-02257

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:189

    61989J0291

    SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 7 MAGGIO 1991. - INTERHOTEL, SOCIEDADE INTERNACIONAL DE HOTEIS SARL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - FONDO SOCIALE EUROPEO - RICORSO PER ANNULLAMENTO AVVERSO LA RIDUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO INIZIALMENTE CONCESSO. - CAUSA C-291/89.

    raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02257


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Politica sociale - Fondo sociale europeo - Contributo al finanziamento di azioni di formazione professionale - Decisione di riduzione di un contributo inizialmente concesso - Possibilità, per lo Stato membro interessato, di presentare osservazioni prima dell' adozione della decisione - Formalità sostanziale - Inosservanza - Illegittimità

    ((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2950/83, art. 6, n. 1))

    Massima


    Nell' ambito del procedimento di concessione, da parte del Fondo sociale europeo, di contributi finanziari ad azioni di formazione e di orientamento professionale svolte in uno Stato membro, lo Stato membro interessato è l' unico interlocutore del Fondo ed impegna la propria responsabilità in quanto certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di versamento presentate dai beneficiari e può anche essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni finanziate. Data la funzione centrale di detto Stato membro e l' importanza della responsabilità che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità - garantitagli dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 2950/83 - di presentare le sue osservazioni prima dell' azione di una decisione che riduce il contributo finanziario inizialmente concesso costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità della decisione di riduzione.

    Parti


    Nella causa C-291/89,

    Interhotel, Sociedade Internacional de Hotéis, Sarl, società di diritto portoghese, con l' avv. José Miguel Júdice, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Victor Gillen, 16 A, boulevard de la Foire,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Herculano Lima, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    causa avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 1989, che dichiara non ammissibili spese per l' importo di 62 479 600 ESC, relative alla domanda di contributo n. 870840/P1 presentata al Fondo sociale europeo,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dai signori T.F. O' Higgins, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,

    avvocato generale: M. Darmon

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza, modificata dopo l' udienza del 15 gennaio 1991,

    sentite le difese orali delle parti, presentate alla stessa udienza,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 5 marzo 1991,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 settembre 1989, la società Interhotel ha chiesto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di una decisione della Commissione 19 luglio 1989, che riduce il contributo che il Fondo sociale europeo (in prosieguo: il "Fondo") aveva inizialmente concesso per un progetto di formazione presentato per conto della ricorrente.

    2 A norma dell' art. 1, n. 2, lett. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38), questo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionale.

    3 L' approvazione, da parte del Fondo, di una domanda di finanziamento comporta, a norma dell' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l' applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento"), il versamento di un anticipo del 50% del contributo alla data prevista per l' inizio dell' azione di formazione. In forza del n. 4 della stessa disposizione, le domande di versamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, sui risultati e sugli aspetti finanziari dell' azione.

    4 L' art. 6, n. 1, del regolamento stabilisce che, qualora il contributo del Fondo non venga impiegato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni in merito. Lo stesso articolo nel n. 2 dispone che le somme versate che non siano state impiegate alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione vengono recuperate e che lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate nel caso di azioni delle quali garantisce il buon esito ai sensi dell' art. 2, n. 2, della summenzionata decisione 83/516.

    5 Il dipartimento per gli affari del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il "DAFSE"), con sede in Lisbona, presentava, a nome della Repubblica portoghese e per conto della società ricorrente, una domanda di contributo finanziario agli uffici del Fondo.

    6 Il progetto di formazione per il quale si sollecitava il contributo veniva approvato con decisione della Commissione, con riserva di talune modifiche riguardanti l' importo del contributo e il numero di persone ammesse alla formazione. Questa decisione veniva comunicata al DAFSE, che a sua volta la notificava alla ricorrente.

    7 Alla conclusione dell' azione di formazione, la ricorrente presentava al DAFSE i documenti comprovanti che l' azione era stata portata a termine, nonché le domande finali di versamento del saldo e la relazione di valutazione quantitativa e qualitativa contemplata dall' art. 5, n. 4, del regolamento.

    8 In applicazione di detta disposizione, la Repubblica portoghese certificava l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di versamento del saldo e trasmetteva queste ultime alla Commissione.

    9 Esaminata la domanda di versamento del saldo, la Commissione rilevava l' esistenza di un determinato importo di spese non ammissibile. Di conseguenza, con la decisione impugnata, comunicata al DAFSE e poi da questo notificata alla ricorrente, la Commissione ha dichiarato che alla ricorrente non spettava alcun saldo ed ha soppresso una parte del contributo già versato come anticipo, ingiungendo il rimborso di un determinato importo.

    10 La ricorrente deduce, a sostegno del ricorso per l' annullamento di detta decisione, due mezzi attinenti, rispettivamente, alla mancanza di motivazione della decisione impugnata ed all' inosservanza della normativa relativa al Fondo.

    11 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    12 Risulta che la decisione impugnata è stata comunicata dalla Commissione alle autorità portoghesi competenti sotto forma di atto motivato che le informava, in sostanza, che, a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento, il contributo del Fondo era ridotto ad un importo inferiore a quello inizialmente approvato.

    13 Di conseguenza, la decisione contestata, pur se indirizzata alla Repubblica portoghese, riguarda individualmente e direttamente la ricorrente ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, in quanto la priva di una parte del contributo che le era stato inizialmente accordato, senza che lo Stato membro disponga, sotto questo profilo, di un proprio potere discrezionale.

    14 Secondo la giurisprudenza della Corte, questa può rilevare d' ufficio la violazione delle forme sostanziali (v. sentenze 21 dicembre 1954, France / Alta Autorità, causa 1/54, Racc. pag. 7, Italia / Alta Autorità, causa 2/54, Racc. pag. 75, e 20 marzo 1959, Nold / Alta Autorità, causa 18/57, Racc. pag. 89).

    15 Orbene, è pacifico che la Commissione non ha dato alla Repubblica portoghese, prima dell' adozione della decisione contestata, la possibilità di presentare le sue osservazioni, così violando l' obbligo chiaramente impostole dall' art. 6, n. 1, del regolamento.

    16 D' altra parte, non v' è dubbio che lo Stato membro è l' unico interlocutore del Fondo (v. sentenza 15 marzo 1984, EISS / Commissione, punto 15 della motivazione, causa 310/81, Racc. pag. 1341) e che esso impegna la propria responsabilità in quanto certifica l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nelle domande di versamento del saldo e in quanto può anche essere tenuto a garantire il buon esito delle azioni di formazione.

    17 Data la funzione centrale dello Stato membro e l' importanza che esso assume nella presentazione e nel controllo del finanziamento delle azioni di formazione, la possibilità, per lo Stato membro interessato, di presentare le sue osservazioni prima che venga adottata una decisione definitiva di riduzione costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta la nullità della decisione impugnata.

    18 Ne consegue che la decisione di riduzione impugnata dev' essere annullata senza bisogno di esaminare i mezzi dedotti dalla ricorrente.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    19 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. La Commissione è rimasta soccombente e va perciò condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Seconda Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) E' annullata la decisione 19 luglio 1989 che dichiara non ammissibili spese per l' importo di 62 479 600 ESC, relative alla domanda di contributo n. 870840/P1 presentata al Fondo sociale europeo.

    2) La Commissione è condannata alle spese.

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