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Document 61962CJ0024

    Sentenza della Corte del 4 luglio 1963.
    Repubblica federale di Germania contro Commissione della Comunità economica europea.
    Causa 24-62.

    edizione speciale inglese 1963 00129

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1963:14

    61962J0024

    SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 LUGLIO 1963. - GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA CONTRO LA COMMISSIONE DELLA CEE. - CAUSA 24/62.

    raccolta della giurisprudenza
    edizione francese pagina 00131
    edizione olandese pagina 00137
    edizione tedesca pagina 00143
    edizione italiana pagina 00129
    edizione speciale inglese pagina 00063
    edizione speciale danese pagina 00407
    edizione speciale greca pagina 00911
    edizione speciale portoghese pagina 00251
    edizione speciale spagnola pagina 00383


    Massima
    Parti
    Oggetto della causa
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1 . TARIFFA DOGANALE COMUNE - DEROGHE - SCOPO DELL' ARTICOLO 25 DEL TRATTATO CEE .

    2 . TARIFFA DOGANALE COMUNE - DEROGHE - POTERE DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

    ( TRATTATO CEE, ARTICOLO 25 )

    3 . ATTI ISTITUTIVI - MOTIVAZIONE - SCOPO

    ( TRATTATO CEE, ARTICOLO 190 )

    4 . ATTI ISTITUTIVI - MOTIVAZIONE - CONTENUTO E FORMA

    ( TRATTATO CEE, ARTICOLO 190 )

    Massima


    1 . RISPETTO ALLE NORME FONDAMENTALI DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 9 DEL TRATTATO CEE L' ARTICOLO 25 PREVEDE DELLE DEROGHE INTESE AD OVVIARE ALLE DIFFICOLTA DI RIFORNIMENTO CHE POSSANO DERIVARE AD UNO STATO MEMBRO DALL' ALLINEAMENTO DEI DAZI NAZIONALI SULLA TARIFFA DOGANALE COMUNE .

    2 . IL POTERE DI VALUTAZIONE CHE L' ARTICOLO 25 CONFERISCE ALLA COMMISSIONE VA ESERCITATO, SEMPRE OSSERVANDO I PRINCIPI FONDAMENTALI DEGLI ARTICOLI 2 E 3, INFORMANDOSI AI CRITERI DELL' ARTICOLO 29 . DAL TENORE E DALLO SPIRITO DELL' ARTICOLO 25 EMERGE CHE L' ESERCIZIO DI TALE POTERE NON HA NULLA DI AUTOMATICO .

    3 . L' OBBLIGO DI MOTIVARE I SUOI PROVVEDIMENTI, CHE L' ARTICOLO 109 IMPONE ALLA COMMISSIONE, NON TRAE ORIGINE DA CONSIDERAZIONI DI PURA FORMA, MA E INTESO A DARE ALLE PARTI LA POSSIBILITA DI TUTELARE I LORO DIRITTI, ALLA CORTE DI ESERCITARE IL SUO SINDACATO ED AGLI STATI MEMBRI, COME A QUALSIASI ALTRO INTERESSATO, DI SAPERE COME LA COMMISSIONE ABBIA APPLICATO IL TRATTATO .

    4 . PER MOTIVARE UN PROVVEDIMENTO BASTA ENUNCIARE IN MODO ANCHE SOMMARIO, MA CHIARO E CONFERENTE, I PRINCIPALI PUNTI DI FATTO E DI DIRITTO SUI QUALI ESSO E BASATO E CHE SERVONO A FAR COMPRENDERE IL RAGIONAMENTO CHE LA COMMISSIONE HA SEGUITO .

    Parti


    NELLA CAUSA PROMOSSA DAL

    GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    RAPPRESENTATA DALL' AVV . ARVED DERINGER, DEL FORO DI COLONIA, IN QUALITA DI AGENTE,

    E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO L' AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, BOULEVARD ROYAL 3, RICORRENTE,

    CONTRO

    LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

    RAPPRESENTATA DAL DOTT . HUBERT EHRING, CONSULENTE GIURIDICO DEGLI ESECUTIVI EUROPEI, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DAL PROF . HANS PETER IPSEN, DELL' UNIVERSITA DI AMBURGO,

    E CON DOMICLIO ELETTO A LUSSEMBURGO PRESSO IL DOTT . HENRI MANZANARES, SEGRETARIO DEL SERVIZIO GIURIDICO DEGLI ESECUTIVI EUROPEI, PLACE DE METZ 2, CONVENUTA,

    Oggetto della causa


    CAUSA AVENTE AD OGGETTO :

    L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA IN DATA 11 MAGGIO 1962, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE DEL 9 GIUGNO 1962, PAGG . 1368/9, NEI LIMITI IN CUI RESPINGE LA DOMANDA DELLA RICORRENTE DIRETTA AD OTTENERE PER L' ANNO 1962 UN CONTINGENTE TARIFFARIO DI 450.000 ETTOLITRI DI VINO DESTINATO ALLA DISTILLAZIONE,

    Motivazione della sentenza


    CON DECISIONE DELL' 11 MAGGIO 1962 LA COMMISSIONE ACCOGLIEVA, NEL LIMITE DI 100.000 ETTOLITRI, LA RICHIESTA DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO DI 450.000 ETTOLITRI DI VINO FATTALE DALLA RICORRENTE, RESPINGENDOLA TUTTAVIA PER L' ECCEDENZA .

    NEL RICORSO INTRODOTTO CONTRO LA PREDETTA DECISIONE - LA QUALE SAREBBE INFICIATA DA VIOLAZIONE DEL TRATTATO, INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE E SVIAMENTO DI POTERE - IL RICORRENTE DENUNCIA ANZITUTTO LA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 25 DEL TRATTATO, IL QUALE OBBLIGHEREBBE LA CONVENUTA A CONCEDERE L' INTERO CONTINGENTE RICHIESTO OVE CONSTATI CHE NON VI E PERICOLO DI GRAVI PERTURBAZIONI; IL PROVVEDIMENTO SAREBBE INOLTRE IN CONTRASTO CON L' ARTICOLO 29, A NORMA DEL QUALE LA CONVENUTA DOVREBBE TENER CONTO DELLA NECESSITA DI PROMUOVERE GLI SCAMBI CON I PAESI TERZI .

    LA CORTE RILEVA CHE, PER ESAMINARE QUESTE CENSURE, E OPPORTUNO COLLOCARE GLI ARTICOLI SOPRAMENZIONATI NEL SISTEMA DEL TRATTATO E STABILIRE, IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI DEGLI ARTICOLI 2, 3 E 9 ED AI CRITERI DELL' ARTICOLO 29, QUALE AMPIEZZA ABBIA IL POTERE CHE L' ARTICOLO 25 CONFERISCE ALLA COMMISSIONE PER VALUTARE LA LEGITTIMITA E L' OPPORTUNITA DELLA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE .

    L' ARTICOLO 25 CONTEMPLA ECCEZIONI ALLA TARIFFA ESTERNA COMUNE, LA QUALE COSTITUISCE UNO DEI " FONDAMENTI " DELLA COMUNITA ELENCATI NELL' ARTICOLO 3; L' INTRODUZIONE DI DETTA TARIFFA E DISCIPLINATA DAGLI ARTICOLI 18 E SEGG; L' ARTICOLO 25 PERMETTE DI DEROGARE A TALI DISPOSIZIONI IN DETERMINATE CONDIZIONI .

    L' ARTICOLO 9, COLLOCATO ALL' INIZIO DELLA SECONDA PARTE DEL TRATTATO E DEDICATO AI " FONDAMENTI DELLA COMUNITA ", DICE INOLTRE ESPRESSAMENTE CHE QUESTA E " FONDATA " SOPRA UN' UNIONE DOGANALE IMPLICANTE L' ADOZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DI UNA " TARIFFA DOGANALE COMUNE NEI LORO RAPPORTI CON I PAESI TERZI ": L' ARTICOLO 25 DEROGA A QUESTA TARIFFA ONDE OVVIARE ALLE DIFFICOLTA DI APPROVVIGIONAMENTO CHE POSSONO DERIVARE AI SINGOLI STATI MEMBRI DALL' ALLINEAMENTO DEI DAZI DOGANALI SULLA TARIFFA DOGANALE COMUNE .

    QUEST' INTERPRETAZIONE E TANTO PIU CONVINCENTE IN QUANTO L' ARTICOLO 25 DEROGA ANCHE ALL' ARTICOLO 2, IL QUALE PREVEDE L' INSTAURAZIONE DI UN UNICO MERCATO AVENTO LO SCOPO DI INDURRE GLI STATI MEMBRI AD INTENSIFICARE I RECIPROCI RAPPORTI ECONOMICI .

    QUESTA SITUAZIONE NON E PER NULLA MODIFICATA DALLE DICHIARAZIONI DEL 2 MARZO 1960 NELLE QUALI VIEN FATTO RICHIAMO ALL' ARTICOLO 25 . LA COMMISSIONE, NEL PROVVEDERE, ERA QUINDI TENUTA AD INFORMARSI - SEMPRE OSSERVANDO I PRINCIPI FONDAMENTALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3 - AL COMPLESSO DEI CRITERI DELL' ARTICOLO 29 . QUESTI PRINCIPI FISSANO I LIMITI ENTRO I QUALI LA COMMISSIONE DEVE ESERCITARE IL POTERE DISCREZIONALE ATTRIBUITOLE DALL' ARTICOLO 25 .

    IL CITATO ARTICOLO NEL SUO COMPLESSO AFFIDA ALLA COMMISSIONE IL COMPITO DI VALUTARE LA SITUAZIONE DI MERCATO DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI, NONCHE LE DIFFICOLTA CHE INCONTRA L' APPROVVIGIONAMENTO DELLO STATO MEMBRO RICHIEDENTE . LA COMMISSIONE DEVE INOLTRE ACCERTARE SE SIA SODDISFATTA LA CONDIZIONE PARTICOLARE DI CUI ALL' ARTICOLO 25, N . 3; ESSA DEVE CIOE GIUDICARE LA NATURA, LA GRAVITA E IL GRADO DI PROBABILITA DELLE EVENTUALI PERTURBAZIONI . OVE RITENGA APPLICABILE L' ARTICOLO 25, N . 3, ESSA " PUO' " INFINE VALUTARE, IN BASE AI PRINCIPI SOPRARICORDATI ED AI CRITERI ORIENTATIVI DELL' ARTICOLO 29, L' OPPORTUNITA E LA MISURA DI UN EVENTUALE CONTINGENTE .

    DAL TENORE E DALLO SPIRITO DELL' ARTICOLO 25 ERMERGE QUINDI CHE LA COMMISSIONE E LIBERA DI ESERCITARE, ENTRO I LIMITI STABILITI DAL TRATTATO - E DELLA CUI OSSERVANZA LA CORTE HA IL CONTROLLO - IL SUO POTERE DISCREZIONALE, E CHE LA SUA DECISIONE NON HA NULLA DI AUTOMATICO .

    LA CORTE OSSERVA CHE, MENTRE NON APPARE CHE I PRINCIPI TESTE ESPOSTI SIANO STATI VIOLATI, LA RICORRENTE CON RAGIONE DENUNCIA L' INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO E QUINDI LA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 190 .

    L' OBBLIGO DI MOTIVARE LE SUE DECISIONI IMPOSTO ALLA COMMISSIONE DALL' ARTICOLO 190 NON TRAE ORIGINE DA CONSIDERAZIONI DI PURA FORMA, BENSI' HA LO SCOPO DI DARE LA POSSIBILITA ALLE PARTI DI TUTELARE I LORO DIRITTI, ALLA CORTE DI ESERCITARE IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE, ED AGLI STATI MEMBRI, COME A QUALSIASI ALTRO INTERESSATO, DI SAPERE COME LA COMMISSIONE ABBIA APPLICATO IL TRATTATO . PER RAGGIUNGERE QUESTI SCOPI E SUFFICIENTE CHE LA DECISIONE ENUNCI, IN MODO SIA PURE SOMMARIO, PURCHE CHIARO E PERTINENTE, I PRINCIPALI PUNTI DI DIRITTO E DI FATTO SUI QUALI E BASATA E CHE SONO NECESSARI PER RENDERE COMPRENSIBILE L' ITER LOGICO SEGUITO DALLA COMMISSIONE .

    A PARTE QUALCHE CONSIDERAZIONE GENERALE, VALIDA ANCHE IN ALTRI CASI OVVERO TRATTA DIRETTAMENTE DAL TRATTATO, LA COMMISSIONE SI E LIMITATA A MENZIONARE I " DATI IN SUO POSSESSO " SENZA ULTERIORI PRECISAZIONI, PASSANDO POI SUBITO AD AFFERMARE " CHE LA PRODUZIONE DEI VINI DI CUI TRATTASI E LARGAMENTE SUFFICIENTE ". QUESTO MODO DI PROCEDERE E TANTO PIU CRITICABILE IN QUANTO, SENZA INDICARE - COME TARDIVAMENTE HA FATTO DAVANTI ALLA CORTE - LA QUANTITA E L' ANDAMENTO DELLE ECCEDENZE, LA CONVENUTA SI E LIMITATA A RIPETERE SENZA ULTERIORE MOTIVAZIONE LA STESSA AFFERMAZIONE LA DOVE HA DETTO NON ESSERVI " ALCUN INDIZIO CHE LA SITUAZIONE ESISTENTE SUL MERCATO DELLA COMUNITA POSSA IMPEDIRE A QUESTE INDUSTRIE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DI RIFORNIRSI ADEGUATAMENTE, SIA IN QUANTITA, SIA IN QUALITA ".

    DALL' AFFERMAZIONE CHE LA PRODUZIONE NELLA COMUNITA E SUFFICIENTE LA CONVENUTA PASSA SENZ' ALTRO A DICHIARARE CHE " LA CONCESSIONE DI UN CONTINGENTE TARIFFARIO NELLA MISURA RICHIESTA POTREBBE QUINDI CAUSARE GRAVI PERTURBAZIONI SUL MERCATO DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI ", SENZA PERALTRO SPECIFICARE DI QUALI PRODOTTI SI TRATTA . ESSA NON HA QUINDI PRECISATO IL PERICOLO IN QUESTIONE, NE CHIARITO LA RAGIONE PER CUI DALLA SUSSISTENZA DELLA PRIMA CIRCOSTANZA SI DEBBA NECESSARIAMENTE DEDURRE CHE SUSSISTE LA SECONDA . SE, PUR AVENDO DICHIARATO CHE LA PRODUZIONE E " LARGAMENTE SUFFICIENTE ", ESSA HA CONCESSO UN CONTINGENTE RIDOTTO - RICONOSCENDO IN TAL MODO APPLICABILE L' ARTICOLO 25, N . 3 - ESSA CON CIO' HA PURE AMMESSO CHE IL SOLO FATTO DELLA PRODUZIONE SUFFICIENTE NON BASTA PER POTER AFFERMARE CHE VI E PERICOLO DI GRAVI PERTURBAZIONI .

    IN QUESTO PUNTO QUINDI LA MOTIVAZIONE APPARE CONTRADITTORIA, POSTO CHE DA UN LATO LA CONVENUTA CONCEDE UN CONTINGENTE E CON CIO' NEGA IL PERICOLO DI GRAVI PERTURBAZIONI, E D' ALTRO LATO AFFERMA DI AVER ACCERTATO CHE LA PRODUZIONE E SUFFICIENTE E CHE CIO' SENZ' ALTRO IMPLICA IL PERICOLO DI SIFFATTE PERTURBAZIONI .

    SE CIO' NON BASTASSE, NEL TESTO TEDESCO, CHE E QUELLO CHE FA FEDE, TALUNE PARTI DELLA MOTIVAZIONE MANCANO DELLA NECESSARIA CHIAREZZA .

    DA TUTTO CIO' SI RICAVA CHE LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, SIA PER QUANTO RIGUARDA IL DINIEGO DEL RICHIESTO CONTINGENTE, SIA PER QUANTO RIGUARDA LA CONCESSIONE DELLO STESSO, E INSUFFICIENTE, POCO CHIARA E CONTRADITTORIA E NON RISPONDE QUINDI AI REQUISITI DELL' ARTICOLO 190 .

    VANNO PERTANTO ANNULLATE LE PARTI DELLA DECISIONE CHE SONO STATE IMPUGNATE .

    Decisione relativa alle spese


    A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE VA CONDANNATA ALLE SPESE .

    Dispositivo


    LA CORTE

    DISATTESA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

    1 . LA DECISIONE 11 MAGGIO 1962 DELLA COMMISSIONE DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE DEL 9 GIUGNO 1962, PAGG . 1368 E 1369, E ANNULLATA NELLE PARTI CHE SONO STATE IMPUGNATE .

    2 . LE SPESE DEL GIUDIZIO SONO POSTE A CARICO DELLA CONVENUTA .

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