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Document 52025PC0471

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America

COM/2025/471 final

Bruxelles, 28.8.2025

COM(2025) 471 final

2025/0261(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 27 luglio 2025 l'Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo politico sulle loro relazioni commerciali e il 21 agosto 2025 hanno rilasciato una dichiarazione comune che annunciava il quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato ("dichiarazione comune"). Di conseguenza, gli Stati Uniti si sono impegnati a modificare alcuni dazi applicabili alle importazioni dall'Unione in linea con tale accordo politico, riducendo l'aliquota applicabile a un tetto tariffario onnicomprensivo del 15 %. L'ordine esecutivo statunitense (14326) del 31 luglio 2025 attua tale impegno a decorrere dal 7 agosto 2025. Dal 1º settembre 2025 gli Stati Uniti applicheranno inoltre solo la tariffa della nazione più favorita (NPF) a determinati prodotti dell'Unione quali le risorse naturali non disponibili (compreso il sughero), tutti i veicoli di navigazione aerea e loro parti, i prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti e precursori chimici. L'Unione e gli Stati Uniti prenderanno in considerazione anche altri settori e prodotti importanti per le rispettive economie e catene del valore ai fini dell'inclusione nell'elenco dei prodotti ai quali si applicherebbero solo le tariffe NPF. L'Unione e gli Stati Uniti concepiscono tale dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l'accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento.

Nell'ambito dell'accordo politico e come stabilito nella dichiarazione comune del 21 agosto 2025, l'Unione ha espresso l'intenzione di eliminare i dazi su tutte le merci industriali originarie degli Stati Uniti e di prevedere l'accesso preferenziale al mercato per determinate merci ittiche e agricole.

Con l'obiettivo di far progredire l'attuazione degli impegni politici dell'Unione, la presente proposta mira a stabilire la non applicazione di dazi doganali su tutte le merci industriali originarie degli Stati Uniti e a prevedere un trattamento preferenziale di accesso al mercato per determinate merci ittiche e agricole originarie degli Stati Uniti.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento proposto creerebbe ulteriori opportunità per gli operatori dell'Unione e degli Stati Uniti mediante la non applicazione o la riduzione dei dazi doganali ed eviterebbe il deterioramento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti. Il regolamento è pienamente coerente con il trattato sull'Unione europea (TUE), secondo il quale l'Unione europea si adopera per incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali 1 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'Unione. L'unione doganale e la politica commerciale comune figurano tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3 TFUE. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali e l'adozione di misure di politica commerciale, comprese le riduzioni tariffarie, a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 TFUE.

Proporzionalità

La proposta della Commissione è in linea con il principio di proporzionalità e necessaria alla luce dell'obiettivo di evitare il deterioramento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti.

Scelta dell'atto giuridico

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente

Valutazione d'impatto

Alla luce del reciproco impegno politico assunto dalla presidente della Commissione von der Leyen e dal presidente Trump il 27 luglio 2025, e della dichiarazione comune del 21 agosto 2025, nonché della necessità di procedere rapidamente con l'attuazione dell'accordo politico, si è deciso di non applicare il processo formale di valutazione d'impatto.

Da una rapida attuazione degli impegni dell'Unione in materia di accesso al mercato, a seguito dell'accordo politico e della dichiarazione comune, trarranno vantaggio gli importatori e le imprese dell'Unione come anche i consumatori. Una rapida attuazione da parte dell'Unione dell'accordo politico con gli Stati Uniti è indispensabile per rendere stabili le relazioni commerciali e consolidare gli impegni assunti sia dall'Unione sia dagli Stati Uniti, garantendo che gli operatori dell'Unione mantengano una posizione competitiva sul mercato degli Stati Uniti.

Gli impegni assunti dall'Unione a norma della dichiarazione comune comprendono la concessione di una riduzione tariffaria preferenziale per determinati prodotti originari degli Stati Uniti, che si traduce nella non applicazione di dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti. Oltre all'esenzione dai dazi doganali già prevista per determinate merci industriali, che nel 2024 rappresentavano il 66 % del totale delle merci industriali originarie degli Stati Uniti, con il presente regolamento i dazi doganali saranno sospesi per le restanti merci industriali, che rappresentano il 34 % delle importazioni di merci industriali nel 2024. Per quanto riguarda le merci ittiche e agricole si propone di prevedere l'accesso preferenziale al mercato solo per le merci agricole non sensibili, laddove vi sia un interesse dell'Unione ad agevolare le importazioni. A tal fine si attuerebbe una parziale liberalizzazione per determinate merci agricole e sarebbero stabiliti contingenti tariffari.

Per quanto riguarda le implicazioni digitali del regolamento, la proposta riguarda l'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti e l'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti. Pur basandosi su strumenti digitali per l'attuazione delle procedure introdotte, la proposta non prevede requisiti vincolanti specifici che ne impongano l'uso. Le procedure proposte si basano interamente sui sistemi tecnici e digitali già esistenti e la proposta non comporta alcuna modifica in relazione a tali sistemi. In base a quanto descritto, si ritiene che l'iniziativa politica non contenga alcuna prescrizione di rilevanza digitale. Si tiene conto del principio del "digitale per default" nella misura del possibile, vale a dire riconoscendo i mezzi digitali esistenti come validi alla luce della presente proposta.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente

Diritti fondamentali

Il regolamento proposto è coerente con i trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto non limiterebbe l'esercizio di alcun diritto fondamentale, come la libertà professionale, dato che i dazi all'importazione sarebbero solo ridotti e non aumentati. Nei casi in cui il regolamento proposto riduce i dazi all'importazione su determinati prodotti ma non su altri, o apre contingenti tariffari, tale scelta è effettuata in virtù di una base giuridica appropriata. Laddove il regolamento proposto prevede il conferimento alla Commissione delle competenze di esecuzione per sospendere la riduzione dei dazi all'importazione o i contingenti tariffari, tale sospensione avrebbe quale unico effetto quello di ripristinare la situazione giuridica esistente prima dell'adozione del regolamento proposto.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La continua liberalizzazione delle tariffe industriali e relative ai prodotti agricoli e ittici non sensibili avrà un impatto negativo limitato sul bilancio dell'Unione, sotto forma di mancata riscossione di dazi doganali a causa della liberalizzazione tariffaria per i prodotti compresi nelle linee tariffarie di cui all'allegato del presente regolamento proposto.

Prendendo come riferimento l'anno 2024, l'incidenza complessiva stimata sul bilancio dell'Unione dei dazi non riscossi a causa della sospensione dei dazi sulle merci originarie degli Stati Uniti è di 3,6 miliardi di EUR 2 . Nel complesso vi sono tre categorie di merci: prodotti agricoli, prodotti ittici e prodotti industriali. Per i prodotti agricoli si stima una perdita complessiva di entrate doganali pari a 230 milioni di EUR, derivante sia dalle liberalizzazioni sia dai sistemi dei contingenti tariffari. Si stima pertanto una perdita per il bilancio dell'Unione pari a 172,5 milioni di EUR. Per i prodotti ittici provenienti dagli Stati Uniti, si stima una perdita complessiva di entrate derivanti da dazi doganali non riscossi pari a 63 milioni di EUR, il che significa che la perdita stimata per il bilancio dell'Unione ammonta a circa 47 milioni di EUR. Per le merci industriali provenienti dagli Stati Uniti, le entrate stimate per dazi non riscossi ammonterebbero a 4,6 miliardi di EUR, il che implica una perdita per il bilancio dell'Unione pari a 3,4 miliardi di EUR.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 stabilisce l'adeguamento dei dazi doganali per le merci elencate negli allegati I e II del presente regolamento importate nell'Unione e originarie degli Stati Uniti.

L'articolo 1 stabilisce inoltre l'introduzione di un sistema di liberalizzazione parziale per determinate merci elencate nell'allegato II del regolamento proposto importate nell'Unione e originarie degli Stati Uniti.

L'articolo 2 stabilisce inoltre l'apertura di un contingente tariffario per le importazioni delle merci elencate nell'allegato III del regolamento proposto importate nell'Unione e originarie degli Stati Uniti. Esso delinea il sistema dei contingenti tariffari di cui all'allegato III, che stabilisce le aliquote specifiche di dazio contingentale, i volumi dei contingenti per tali merci e la gestione di tali contingenti.

L'articolo 3 stabilisce la sospensione, totale o parziale, dell'adeguamento dei dazi doganali di cui all'articolo 1 e dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2 nelle circostanze di cui all'articolo 3. Specifica che la sospensione è subordinata all'adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione in conformità alle procedure pertinenti.

L'articolo 4 stabilisce la procedura di comitato da seguire per tale sospensione dell'adeguamento dei dazi doganali, della liberalizzazione parziale e dei contingenti tariffari.

L'articolo 5 stabilisce le norme applicabili per determinare l'origine di una merce.

L'articolo 6 stabilisce in dettaglio la data di entrata in vigore del regolamento proposto.

2025/0261 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione e gli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti") intrattengono le relazioni bilaterali più ampie e profonde al mondo in materia commerciale e di investimento e hanno economie altamente integrate. Nel 2024 il valore totale degli scambi bilaterali tra di essi ammontava a oltre 1 600 miliardi di EUR. Questo partenariato profondo e globale è sostenuto da ingenti investimenti reciproci nei rispettivi mercati, per un valore di circa 5 300 miliardi di EUR.

(2)Il 21 agosto 2025 l'Unione e gli Stati Uniti hanno rilasciato una dichiarazione comune in merito a un quadro Unione europea-Stati Uniti relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato ("dichiarazione comune") 3 . Nella dichiarazione comune gli Stati Uniti si sono impegnati a modificare alcuni dazi applicabili alle importazioni dall'Unione in linea con tale accordo politico, riducendo l'aliquota applicabile a un tetto tariffario onnicomprensivo del 15 %. L'ordine esecutivo statunitense (14326) del 31 luglio 2025 rispecchia tale impegno a decorrere dal 7 agosto 2025. Dal 1º settembre 2025 gli Stati Uniti applicheranno inoltre solo la tariffa della nazione più favorita (NPF) a determinati prodotti dell'Unione quali le risorse naturali non disponibili (compreso il sughero), tutti i veicoli di navigazione aerea e loro parti, i prodotti farmaceutici generici e i loro ingredienti e precursori chimici. L'Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a prendere in considerazione altri settori e prodotti importanti per le rispettive economie e catene del valore ai fini dell'inclusione nell'elenco dei prodotti ai quali si applicherebbero solo le tariffe NPF.

(3)L'Unione e gli Stati Uniti concepiscono tale dichiarazione comune come un primo passo in un processo che nel tempo può essere ulteriormente ampliato per coprire altri settori, continuare a migliorare l'accesso al mercato e intensificare le loro relazioni commerciali e di investimento.

(4)L'Unione si è impegnata a eliminare i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti e a prevedere l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di merci ittiche e agricole degli Stati Uniti, tra cui frutta a guscio, prodotti lattiero-caseari, frutta e verdura fresca e trasformata, alimenti trasformati, sementi, olio di soia e carni suine e di bisonte. L'Unione e gli Stati Uniti si sono impegnati a negoziare norme di origine che si applicherebbero a tali vantaggi commerciali.

(5)Di conseguenza l'Unione dovrebbe adeguare i dazi doganali sulle importazioni di determinate merci e aprire contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti, adottando le misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

(6)I dazi doganali e i contingenti tariffari adeguati dovrebbero applicarsi finché gli Stati Uniti daranno effettiva attuazione alla dichiarazione comune.

(7)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere l'applicazione del presente regolamento in specifiche circostanze. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 .

(8)L'origine delle merci dovrebbe essere determinata conformemente alla normativa applicabile dell'Unione, in particolare all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013, fino a quando saranno adottate le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del medesimo regolamento per dare attuazione all'esito dei negoziati sulle norme di origine di cui alla dichiarazione comune.

(9)Data l'importanza di evitare perturbazioni delle relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Adeguamento dei dazi doganali

1.I dazi doganali della tariffa doganale comune applicabili all'importazione nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell'allegato I sono pari allo 0 %.

2.L'elemento ad valorem della tariffa doganale comune non si applica alle importazioni nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell'allegato II. Il dazio specifico applicato alle merci originarie in una situazione in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto.

Articolo 2

Apertura di contingenti tariffari

1.Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione ("contingenti") per l'importazione nell'Unione delle merci originarie degli Stati Uniti e classificate con i codici NC elencati nell'allegato III.

2.Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dazi preferenziali di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 corrispondono alle aliquote del dazio indicate nella colonna "dazio contingentale" e fino ai volumi dei contingenti complessivi di cui all'allegato III del presente regolamento. I volumi complessivi per ciascun contingente decorrono per periodi di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.I volumi dei contingenti di importazione stabiliti nell'allegato III del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione 6 .

Articolo 3

Sospensione

1.La Commissione può adottare un atto di esecuzione che sospende, in tutto o in parte, l'applicazione dell'articolo 1 o dell'articolo 2 nelle circostanze seguenti:

(a)qualora gli Stati Uniti non attuino la dichiarazione comune o compromettano in altro modo gli obiettivi perseguiti dalla dichiarazione comune, o compromettano l'accesso degli operatori economici dell'Unione al mercato degli Stati Uniti o perturbino in altro modo le relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione e gli Stati Uniti;

(b)qualora vi siano indicazioni sufficienti del fatto che in futuro gli Stati Uniti agiranno come descritto alla lettera a);

(c)qualora l'adeguamento dei dazi doganali di cui all'articolo 1 o l'apertura di contingenti tariffari di cui all'articolo 2 comportino l'importazione di una merce originaria degli Stati Uniti in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in rapporto alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna dell'Unione;

(d)qualora si sia verificato un cambiamento di circostanze oggettive rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della dichiarazione comune.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2.L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 si applica finché persistono le circostanze di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato sugli ostacoli agli scambi istituito dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 5

Norme di origine

Ai fini del presente regolamento, l'origine di una merce è determinata conformemente all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013 fino a quando saranno adottate le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE7

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni7

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo7

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti7

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli7

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)7

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità7

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA8

3.1.Denominazione della proposta8

3.2.Linee di bilancio8

3.3.Incidenza finanziaria 8

4.ALTRE OSSERVAZIONI9

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America

1.2.Settore/settori interessati 

Scambi commerciali

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

Mantenere le ulteriori opportunità che si sono create per gli operatori dell'Unione e degli Stati Uniti ed evitare il deterioramento delle relazioni commerciali con gli Stati Uniti continuando a non applicare dazi doganali o applicando aliquote ridotte.

1.3.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n.

Adeguare i dazi doganali e aprire contingenti tariffari autonomi per determinate merci originarie degli Stati Uniti al fine di attuare gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'accordo politico tra l'Unione e gli Stati Uniti del 31 luglio 2025 e della dichiarazione comune del 21 agosto 2025.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il risultato atteso è la non applicazione dei dazi doganali tramite la sospensione dei dazi su tutte le merci industriali originarie degli Stati Uniti e la concessione di un accesso preferenziale al mercato per alcune merci ittiche e agricole. Tali riduzioni tariffarie preferenziali fanno parte dell'attuazione degli impegni assunti dall'Unione in materia di accesso al mercato con l'accordo politico del 31 luglio 2025 e la dichiarazione comune del 21 agosto 2025, che consistono nel concedere l'esenzione dai dazi doganali alle restanti merci industriali non ancora soggette a tale esenzione, che rappresentano il 34 % delle importazioni industriali del 2024. Per quanto riguarda le merci ittiche e agricole, si propone di prevedere l'accesso preferenziale al mercato solo per i prodotti agricoli non sensibili, laddove vi sia un interesse dell'Unione ad agevolare le importazioni tramite la parziale liberalizzazione delle importazioni di determinate merci agricole e tramite contingenti tariffari. Si prevede che una rapida attuazione da parte dell'Unione dell'accordo politico con gli Stati Uniti contribuirà a rendere stabili le relazioni commerciali e a consolidare gli impegni assunti sia dall'Unione sia dagli Stati Uniti al fine di garantire che gli operatori dell'Unione mantengano una posizione competitiva sul mercato degli Stati Uniti.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Non pertinente, in quanto il solo obiettivo è l'adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti e l'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 8 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

L'adozione del regolamento proposto secondo la procedura legislativa ordinaria e l'entrata in vigore del regolamento proposto devono essere perseguite nel più breve tempo possibile.

Il regolamento è destinato a entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'Unione. L'unione doganale e la politica commerciale comune figurano tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3 TFUE. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali e l'adozione di misure di politica commerciale, comprese le riduzioni tariffarie, a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 TFUE.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

A fronte di un livello di dazi unilaterali statunitensi che non conosce precedenti e che interessa circa il 70 % delle esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti e viste le attuali inchieste condotte dagli Stati Uniti in base alla sezione 232 degli Stati Uniti, che riguarderebbero circa il 97 % delle esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti in caso di imposizione di dazi, è indispensabile prevedere impegni di accesso preferenziale al mercato per rendere stabili le relazioni commerciali con gli Stati Uniti, come previsto nell'accordo politico raggiunto il 27 luglio 2025. In linea con gli impegni assunti nel quadro dell'accordo politico, gli Stati Uniti hanno già attuato il tetto tariffario onnicomprensivo del 15 % concordato per la maggior parte delle merci soggette a tariffe reciproche con gli Stati Uniti mediante un ordine esecutivo emesso il 31 luglio e in vigore dal 7 agosto 2025. L'attuazione del regolamento proposto consoliderà pertanto gli impegni dell'accordo politico del 27 luglio 2025 e ne porterà avanti l'attuazione.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

N/P

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/P

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2025 al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N/P

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Non pertinente, in quanto si tratta di un adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti e dell'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non pertinente, in quanto si tratta di un adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti e dell'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Non pertinente, in quanto si tratta di un adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti e dell'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Non pertinente, in quanto si tratta di un adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti e dell'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Non pertinente, in quanto si tratta di un adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti e dell'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Denominazione della proposta

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'adeguamento dei dazi doganali per determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari dell'Unione per determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America

3.2.Linee di bilancio

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: 21 082 004 566 EUR

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

3.3.Incidenza finanziaria

   La proposta non ha incidenza finanziaria.

     La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.

L'incidenza è riportata qui di seguito: 

Linea delle entrate

Incidenza sulle entrate 9

Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa (se applicabile)

Anno N

Capitolo 12, articolo 120 – Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom

-12 miliardi di EUR

Periodo di 4 mesi a decorrere dall'1.9.2025

2025

Situazione a seguito dell'azione

Linea delle entrate

2026

2027

2028

2029

2030

Capitolo 12, articolo 120

-3,9 miliardi di EUR

-3,9 miliardi di EUR

-3,9 miliardi di EUR

-3,9 miliardi di EUR

-3,9 miliardi di EUR

(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):

Linea di spesa 10

Anno N

Anno N+1

Capitolo/articolo/voce ...

Capitolo/articolo/voce ...

Linea di spesa

[N+2]

[N+3]

[N+4]

[N+5]

Capitolo/articolo/voce ...

Capitolo/articolo/voce ...

4.ALTRE OSSERVAZIONI

Il valore dei dazi non riscossi è stato calcolato moltiplicando le importazioni dagli Stati Uniti attualmente soggette a dazi per l'aliquota del dazio media ponderata in base agli scambi. Vi è una distinzione tra l'importo totale dei dazi non riscossi e la perdita di entrate per il bilancio dell'Unione, dato che gli Stati membri hanno il diritto di trattenere il 25 % dei dazi riscossi a titolo di compensazione dei costi di riscossione.

(1)    Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.
(2)    Il valore dei dazi non riscossi è stato calcolato moltiplicando le importazioni dagli Stati Uniti attualmente soggette a dazi per l'aliquota del dazio media ponderata in base agli scambi. Vi è una distinzione tra l'importo totale dei dazi non riscossi e la perdita di entrate per il bilancio dell'Unione, dato che gli Stati membri hanno il diritto di trattenere il 25 % dei dazi riscossi a titolo di compensazione dei costi di riscossione.
(3)     Dichiarazione comune in merito a un quadro Stati Uniti-Unione europea relativo a un accordo sul commercio reciproco, equo ed equilibrato - Commissione europea , disponibile all'indirizzo: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-framework-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en?prefLang=it .
(4)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(5)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(6)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(7)    Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1843/oj ).
(8)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(9)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(10)    Da utilizzare soltanto se necessario.
Top

Bruxelles, 28.8.2025

COM(2025) 471 final

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo all'adeguamento dei dazi doganali all'importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America e all'apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d'America


ALLEGATO I

Elenco delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata ("NC"), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da "ex", le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

Codice NC 2025 1

Designazione delle merci

0701 90 50

Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1° gennaio al 30 giugno

0701 90 90

Patate, fresche o refrigerate (escl. quelle di primizia dal 1º gennaio al 30 giugno, le patate da semina e quelle destinate alla fabbricazione della fecola)

0703 10 19

Cipolle, fresche o refrigerate (escl. quelle da semina)

0708 20 00

Fagioli "Vigna spp., Phaseolus spp.", anche sgranati, freschi o refrigerati

0709 20 00

Asparagi, freschi o refrigerati

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

0710 80 69

Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli del genere Agaricus)

0710 80 95

Altri ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati – altri

0712 20 00

Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

0712 90 90

Ortaggi e legumi e miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati - altri

0714 20 10

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

0805 10 80

Arance fresche o secche (escl. arance dolci fresche)

0805 40 00

Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

0805 50 90

Limette "Citrus aurantifolia, Citrus latifolia", fresche o secche

0805 90 00

Agrumi, freschi o secchi - altri

0806 20 30

Uva sultanina, secca

0806 20 90

Uve secche (escl. le uve di Corinto e l'uva sultanina)

0808 10 10

Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

0808 30 10

Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre

0810 20 10

Lamponi, freschi

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi

0810 40 50

Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi

0810 40 90

Frutti del genere Vaccinium, freschi (escl. quelli dei generi Vaccinium vitis-idaea, myrtillus, macrocarpon e corymbosum)

0811 90 19

Frutta e noci, commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 13 %

0811 90 50

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), anche cotti in acqua o al vapore, congelati, non dolcificati

0811 90 95

Frutta e noci, commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti – altre

0813 10 00

Albicocche, secche

0813 20 00

Prugne, secche

0813 40 95

Frutta secca – altre

0813 50 19

Miscugli di albicocche, mele, pesche, comprese le pesche prunus persica nectarina e nettarine, pere, papaie o altra frutta commestibile secca, contenenti prugne

1007 10 10

Sorgo da granella, ibrido, destinato alla semina

1007 90 00

Sorgo da granella (escl. quello destinato alla semina)

1008 21 00

Miglio, destinato alla semina (escl. sorgo da granella)

1102 90 10

Farina di orzo

1209 10 00

Semi di barbabietole da zucchero, destinati alla semina

1209 21 00

Semi di erba medica, destinati alla semina

1209 23 80

Semi di festuca, destinati alla semina (escl. semi di paleo "Festuca pratensis Huds." e di festuca rossa "Festuca rubra L.")

1209 29 50

Semi di lupini, destinati alla semina

1209 29 60

Semi di barbabietole da foraggio "Beta vulgaris var. alba", destinati alla semina

1209 29 80

Semi da foraggio, destinati alla semina - altri

1209 30 00

Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, destinati alla semina

1209 91 30

Semi di barbabietole da orto o "barbabietole rosse" (Beta vulgaris var. conditiva), destinati alla semina

1209 91 80

Semi di ortaggi, destinati alla semina (escl. barbabietole da orto o "barbabietole rosse" (Beta vulgaris var. conditiva))

1209 99 91

Semi di piante non erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, destinati alla semina

1209 99 99

Semi, frutti e spore, destinati alla semina - altri

1512 11 10

Oli di girasole o di cartamo, greggi, per usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti alimentari)

1515 90 99

Grassi e oli vegetali, fissi, e loro frazioni, concreti, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, presentati in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg, o fluidi, non nominati altrove (escl. quelli per usi tecnici o industriali, nonché grassi e oli greggi)

1517 90 99

Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali e di frazioni di differenti grassi o oli alimentari, con tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte <= 10 % (escl. oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura e margarina solida)

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

2001 90 20

Frutta del genere Capsicum, preparata o conservata nell'aceto o nell'acido acetico (escl. peperoni dolci e pimenti)

2004 10

Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate

2005 20 10

Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi (escl. patate congelate)

2005 60 00

Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. asparagi congelati)

2005 70 00

Olive, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico (escl. olive congelate)

2005 99 80

Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. ortaggi e legumi congelati) – altri

2007 99

Confetture, gelatine, marmellate, puree o paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2008 20 90

Ananassi, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri

2008 93

Mirtilli rossi americani e mirtilli palustri "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos", mirtilli rossi "Vaccinium vitis-idaea", preparati o conservati, anche con aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominati altrove

2008 99 28

Frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico massico effettivo <= 11,85 % mas

2008 99 34

Frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico massico effettivo > 11,85 % mas

2008 99 37

Frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico massico effettivo <= 11,85 % mas

2008 99 40

Frutta ed altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico massico effettivo > 11,85 % mas

2008 99 45

Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg

2008 99 48

Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg

2008 99 49

Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg

2008 99 67

Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg

2008 99 99

Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri – altre

2009 49 30

Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix > 20 e <= 67 a 20 °C e di valore > 30 € per 100 kg, contenenti zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole)

2009 81

Succhi di mirtilli rossi americani e di mirtilli palustri "Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos", succhi di mirtilli rossi "Vaccinium vitis-idaea", non fermentati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)

2009 89 35

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore <= 30 € per 100 kg (escl. i miscugli e i succhi di agrumi, frutti della passione, manghi, mangostani, papaie, frutta di jack (pane di scimmia), guaiave, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, sapotiglie, carambole o pitahaya, ananassi, pomodori, uva, mele, mirtilli rossi e pere)

2009 89 38

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C, di valore > 30 € per 100 kg di peso netto (escl. quelli contenenti alcole, i miscugli e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d'uva, mele, mirtilli rossi e pere)

2009 89 69

Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix <= 67 a 20 °C (escl. quelli addizionati di zuccheri o contenenti alcole)

2009 89 73

Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole o pitahaya, non fermentati, di un valore Brix <= 67 a 20 °C e di valore > 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati (escl. i miscugli e i succhi contenenti alcole)

2009 89 79

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix <= 67 a 20 °C e di valore > 30 € per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (escl. i miscugli o i succhi contenenti alcole e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d'uva, mele, mirtilli rossi, pere e ciliegie)

2009 89 86

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix <= 67 a 20 °C e di valore <= 30 € per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. i miscugli o i succhi contenenti alcole e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d'uva, mele, mirtilli rossi e pere)

2009 89 89

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix <= 67 a 20 °C e di valore <= 30 € per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati <= 30 % (escl. i miscugli o i succhi contenenti alcole e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d'uva, mele, mirtilli rossi e pere)

2009 89 99

Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix <= 67 a 20 °C (escl. quelli addizionati di zuccheri o contenenti alcole, i miscugli e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, compreso il mosto d'uva, mele, pere, ciliegie e mirtilli rossi)

25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

26

Minerali, scorie e ceneri

27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

ex 29

Prodotti chimici organici;

escl.

2905 43 - Mannitolo

2905 44 - D-glucitolo (sorbitolo)

30

Prodotti farmaceutici

31

Concimi

32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri

ex 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta

escl.

3302 10 - Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, preparazioni per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, "cere per l'odontoiatria" e preparazioni per l'odontoiatria a base di gesso

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

ex 38

Prodotti vari delle industrie chimiche

escl.

3809 10 - Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove, a base di sostanze amidacee;

3824 60 - Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

39

Materie plastiche e lavori di tali materie

40

Gomma e lavori di gomma

41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori

44

Legno e lavori di legno; carbone di legna

45

Sughero e lavori di sughero

46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

49

Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani

50

Seta

51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

52

Cotone

53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

58

Tessuti speciali; superfici tessili taftate; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale

60

Stoffe a maglia

61

Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto

62

Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto

63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

69

Prodotti ceramici

70

Vetro e lavori di vetro

71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete

72

Ghisa, ferro e acciaio

73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

74

Rame e lavori di rame

75

Nichel e lavori di nichel

76

Alluminio e lavori di alluminio

78

Piombo e lavori di piombo

79

Zinco e lavori di zinco

80

Stagno e lavori di stagno

81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

83

Lavori diversi di metalli comuni

84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

87

Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia, loro parti e accessori

88

Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

89

Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti

90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

91

Orologi e loro parti

92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

93

Armi, munizioni e loro parti e accessori

94

Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

96

Lavori diversi

97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

ALLEGATO II

Elenco delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata ("NC"), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC.

Codice NC 2025 2

Designazione delle merci

Tariffa applicabile alle merci originarie degli Stati Uniti

0702

Pomodori, freschi o refrigerati

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem dell'8,8 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 12,8 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0709 91 00

Carciofi, freschi o refrigerati

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 10,4 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0709 93 10

Zucchine, fresche o refrigerate

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 12,8 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0805 10 22

Arance navel, fresche

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0805 10 24

Arance bionde, fresche

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0805 10 28

Arance dolci, fresche (escl. arance navel e bionde)

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0805 21 10

Satsuma, freschi

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0805 21 90

Mandarini, compresi i tangerini, freschi (escl. clementine e satsuma)

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0805 22 00

Clementine, compresi i monreal, fresche

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0805 29 00

Wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 16 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0805 50 10

Limoni "Citrus limon, Citrus limonum", freschi

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 6,4 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0808 10 80

Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0808 30 90

Pere, fresche (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0809 29 00

Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide)

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

0809 40 05

Prugne, fresche

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento ad valorem (aliquote del dazio variabili a seconda della data) è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

2009 61 10

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix <= 30 a 20 °C e di valore > 18 € per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 22,4 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

2009 69 19

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 € per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 40 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

2009 69 51

Succhi di uva concentrati, compresi i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 30 e <= 67 a 20 °C e di valore > 18 € per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 22,4 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

2009 69 59

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 30 e <= 67 a 20 °C e di valore > 18 € per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

L'allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio si applica come segue: l'elemento del dazio ad valorem del 22,4 % è sospeso e azzerato. L'elemento del dazio specifico è mantenuto.

ALLEGATO III

Elenco delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata ("NC"), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da "ex", le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

1.Contingente tariffario per le carni suine

Numero d'ordine

Codice NC 2025 3

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9001

0203 22 19

Spalle e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate

0 %

25 000 t

0203 29 11

Parti anteriori e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelate

0203 29 15

Pancette "ventresche" e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelate

0203 29 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette "ventresche" e loro pezzi)

0203 29 59

Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse e mezzene, prosciutti, spalle, e loro pezzi, parti anteriori, lombate, pancette "ventresche", e loro pezzi)

0210 11 19

Spalle e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia, non disossate

0210 11 39

Spalle e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate, non disossate

0210 11 90

Prosciutti, spalle, e loro pezzi, della specie suina non domestica, non disossati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

0210 12

Pancette "ventresche" e loro pezzi, della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate

0210 19 10

Mezzene bacon o 3/4 anteriori, della specie suina domestica, salate o in salamoia

0210 19 20

3/4 posteriori o parti centrali, della specie suina domestica, salate o in salamoia

0210 19 30

Parti anteriori e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia

0210 19 50

Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, pancette "ventresche" e loro pezzi, mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali, nonché parti anteriori, lombate, e loro pezzi)

0210 19 60

Parti anteriori e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate

0210 19 70

Lombate e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate

0210 19 89

Carni della specie suina domestica, non disossate, secche o affumicate (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, pancette "ventresche" e loro pezzi, nonché parti anteriori, lombate, e loro pezzi)

0210 19 90

Carni della specie suina non domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, nonché pancette "ventresche" e loro pezzi)

1602 41 90

Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina (escl. quelle della specie suina domestica)

1602 42

Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina

1602 49 13

Preparazioni e conserve di collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle

1602 49 15

Preparazioni e conserve di miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi, della specie suina domestica (escl. miscugli contenenti soltanto lombate e prosciutti o soltanto collari e spalle)

1602 49 19

Preparazioni e conserve di carne o frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina domestica, contenenti, in peso, di carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi di qualsiasi natura o origine >= 80 % (escl. prosciutti, spalle, lombate, collari, e loro pezzi, salsicce e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto <= 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne)

1602 49 30

Preparazioni e conserve di carne o frattaglie nonché miscugli, della specie suina domestica, contenenti, in peso, di carne o di frattaglie, di ogni specie, e di grassi di qualsiasi natura >= 40 % ma < 80 % (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto <= 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne)

1602 49 50

Preparazioni e conserve di carne o frattaglie nonché miscugli, della specie suina domestica, contenenti, in peso, di carne o di frattaglie, di ogni specie, e di grassi di qualsiasi natura < 40 % (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto <= 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti e sughi di carne)

1602 49 90

Preparazioni e conserve di carne o frattaglie nonché miscugli, della specie suina (escl. quelli della specie suina domestica, prosciutti, spalle, e loro pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto <= 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti e sughi di carne)

2.Contingente tariffario per le carni di bisonte

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9002

ex 0201 10 00

Carcasse o mezzene di bisonte, fresche o refrigerate

0 %

3 000 t

ex 0201 20 20

Quarti detti "compensati" di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati

ex 0201 20 30

Busti e quarti anteriori di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati

ex 0201 20 50

Selle e quarti posteriori di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati

ex 0201 20 90

Pezzi di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse e mezzene, "quarti compensati", quarti anteriori, quarti posteriori)

ex 0201 30 00

Carni di bisonte, disossate, fresche o refrigerate

ex 0202 10 00

Carcasse o mezzene di bisonte, congelate

ex 0202 20 10

Quarti detti "compensati" di bisonte, non disossati, congelati

ex 0202 20 30

Busti e quarti anteriori di bisonte, non disossati, congelati

ex 0202 20 50

Selle e quarti posteriori di bisonte, non disossati, congelati

ex 0202 20 90

Pezzi di bisonte, non disossati, congelati (escl. carcasse e mezzene, "quarti compensati", quarti anteriori, quarti posteriori)

ex 0202 30 10

Quarti anteriori di bisonte, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

ex 0202 30 50

Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" di bisonte, disossati, congelati

ex 0202 30 90

Carni di bisonte disossate, congelate - altre

ex 0206 10 95

Lombatello sottile e lombatello, commestibili, di bisonte, freschi o refrigerati

ex 0206 29 91

Lombatello sottile e lombatello, commestibili, di bisonte, congelati

ex 0210 20 10

Carni di bisonte, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

ex 0210 20 90

Carni di bisonte disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate

ex 0210 99 51

Lombatello sottile e lombatello, commestibili, di bisonte, salati o in salamoia, secchi o affumicati

ex 0210 99 59

Frattaglie commestibili di bisonte, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. lombatello sottile e lombatello)

3.Contingente tariffario per i prodotti lattiero-caseari

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9003

0401 10

Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse <= 1 %

0 %

10 000 t

0401 20

Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1 % e <= 6 %

0401 40

Latte e crema di latte non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6 % e <= 10 %

0403 20

Yogurt

0403 90

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, frutta a guscio o cacao

0405 20

Paste da spalmare lattiere

0405 90

Materie grasse provenienti dal latte nonché burro disidratato e ghee (escl. burro naturale, burro "ricombinato" e burro di siero di latte)

1702 11

Lattosio, allo stato solido, e sciroppo di lattosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, di lattosio >= 99%, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

1702 19

Lattosio, allo stato solido, e sciroppo di lattosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, di lattosio < 99%, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

4.Contingente tariffario per i formaggi

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9004

0406 10

Formaggio fresco "non stagionato", compreso il formaggio di siero di latte e i latticini

0 %

10 000 t

0406 20

Formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi

0406 30

Formaggio fuso, diverso da quello grattugiato o in polvere

0406 40 90

Formaggio a pasta erborinata e altro formaggio contenente venature ottenute utilizzando "Penicillium roqueforti" (escl. roquefort e gorgonzola)

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione

0406 90 21

Cheddar

5.Contingente tariffario per la frutta a guscio

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9005

0802

Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

0 %

500 000 t

2008 19

Frutta a guscio ed altri semi, compresi i miscugli, preparati o conservati (escl. arachidi)

6.Contingente tariffario per l'olio di soia

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9006

1507 10

Olio di soia, greggio, anche depurato delle mucillagini

0 %

400 000 t

7.Contingente tariffario per determinate preparazioni di alimenti per gli animali

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9007

2309 10 51

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, aventi tenore in peso di amido o di fecola > 30 % e non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore in peso di prodotti lattiero-caseari < 10 %

0 %

40 000 t

2309 10 90

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, non contenenti né amido o fecola né glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina né prodotti lattiero caseari

2309 90 31

Preparazioni, comprese le premiscele, di alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, ma non contenenti amido o fecola, né contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola <= 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari < 10 %

2309 90 41

Preparazioni, comprese le premiscele, di alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 10 % ma <= 30 % e non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari < 10 %

2309 90 96

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina né prodotti lattiero-caseari

8.Contingente tariffario per i merluzzi dell'Alaska

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9008

0303 67

Merluzzi dell'Alaska "Theragra chalcogramma", congelati

0 %

340 000 t

0304 75

Filetti di merluzzi dell'Alaska "Theragra chalcogramma", congelati

0304 94

Carne, anche tritata, di merluzzi dell'Alaska "Theragra chalcogramma", congelata (escl. filetti)

9.Contingente tariffario per i calamari

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9009

0307 43

Seppie e calamari, congelati, anche senza conchiglia

0 %

5 000 t

10.Contingente tariffario per i salmoni non trasformati

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9010

0303 11

Salmoni rossi "Oncorhynchus nerka", congelati

0 %

20 000 t

0303 12

Salmoni del Pacifico, congelati (escl. salmoni rossi)

0304 81

Filetti di salmoni del Pacifico "Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou" e "Oncorhynchus rhodurus", di salmoni dell'Atlantico "Salmo salar" e di salmoni del Danubio "Hucho hucho", congelati

11.Contingente tariffario per i salmoni trasformati

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9011

1604 11

Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi (escl. salmoni tritati)

0 %

5 000 t

12. Contingente tariffario per i gamberetti preparati

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9012

1605 21

Preparazioni o conserve di gamberetti, non in recipienti ermeticamente chiusi (escl. gamberetti affumicati)

0 %

5 000 t

1605 29

Preparazioni o conserve di gamberetti, in recipienti ermeticamente chiusi (escl. gamberetti affumicati)

13.Contingente tariffario per i naselli e gli spinaroli

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9013

0303 81 15

Spinaroli "Squalus acanthias" e gattucci "Scyliorhinus spp.", congelati

0 %

20 000 t

0304 74 19

Filetti di naselli "Merluccius spp.", congelati (escl. naselli del Capo e naselli "Merluccius paradoxus e Merluccius hubbsi")

0304 88 11

Filetti di spinaroli "Squalus acanthias" e gattucci "Scyliorhinus spp.", congelati

0304 96 10

Carne, anche tritata, di spinaroli "Squalus acanthias" e gattucci "Scyliorhinus spp.", congelata

14.Contingente tariffario per il cacao in polvere e il cioccolato

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9014

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2 %

40 000 t

1806 10 15

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non contenente o contenente, in peso, < 5 % di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio

2 %

1806 10 20

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, >= 5 % e < 65 % di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio

2 % + 6,3 €/100 kg/net

1806 10 30

Cacao in polvere, dolcificato, avente tenore, in peso, >= 65 % ma < 80 % di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio

2 % + 7,85 €/100 kg/net

1806 10 90

Cacao in polvere, dolcificato, avente tenore, in peso, >= 80% di saccarosio, compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio

2 % + 10,48 €/100 kg/net

1806 20 10

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao >= 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte >= 31%

2,1 % + 6,07 €/100 kg/net

1806 20 30

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte >= 25 % ma < 31 %

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 20 50

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao >= 18 % ma < 31 %

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 20 70

Preparazioni dette "chocolate milk crumb", in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg

3,9 % + 10,41 €/100 kg/net

1806 20 80

Glassatura al cacao, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 20 95

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao < 18 % (escl. cacao in polvere, glassatura al cacao e preparazioni dette "chocolate milk crumb")

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 31 00

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso <= 2 kg, ripiene

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 32 10

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso <= 2 kg, con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti (escl. quelle ripiene)

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 32 90

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso <= 2 kg (escl. quelle ripiene e con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti)

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 11

Cioccolatini "praline", anche ripieni, contenenti alcole

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 19

Cioccolatini "praline", anche ripieni, non contenenti alcole

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 31

Cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni (escl. quelli presentati in tavolette, barre, bastoncini e i cioccolatini "praline")

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 39

Cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni (escl. quelli presentati in tavolette, barre o bastoncini e i cioccolatini "praline")

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 50

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

2,1 % + 5,76 €/100 kg/net

1806 90 60

Pasta da spalmare contenente cacao

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 70

Preparazioni per bevande, contenenti cacao

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

1806 90 90

Preparazioni alimentari contenenti cacao, in recipienti o in imballaggi immediati di peso <= 2 kg - altre

2,1 % + 3,56 €/100 kg/net

15.Contingente tariffario per le preparazioni alimentari del capitolo 19

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9015

1901 10 00

Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove, nonché a base di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove

1,9 % + 16,03 €/100 kg/net

50 000 t

1901 20 00

Miscele e paste a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao, calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove, nonché miscele e paste di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove, per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

1,9 % + 6,01 €/100 kg/net

1901 90 11

Estratti di malto aventi tenore, in peso, di estratto secco >= 90 %

1,3 % + 4,5 €/100 kg/net

1901 90 19

Estratti di malto aventi tenore, in peso, di estratto secco < 90 %

1,3 % + 3,68 €/100 kg/net

1901 90 91

Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, < 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o di amido o fecola, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata (escl. estratti di malto e preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e preparazioni alimentari in polvere a base di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404)

3,2 %

1901 90 95

Preparazioni alimentari in polvere, costituite da una miscela di latte scremato e/o siero di latte e grassi/oli vegetali, con tenore di grassi/oli, in peso, <= 30 %

1,9 % + 16,03 €/100 kg/net

1901 90 99

Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, nonché preparazioni alimentari a base di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate altrove (escl. estratti di malto e preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto nonché miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria delle voci 1901.90.91 e 1901.90.95)

1,9 % + 7,71 €/100 kg/net

1902 11 00

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova

1,9 % + 6,15 €/100 kg/net

1902 19 10

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti farine né semolini di frumento "grano" tenero e non contenenti uova

1,9 % + 6,15 €/100 kg/net

1902 19 90

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti farine o semolini di frumento "grano" tenero ma non contenenti uova

1,9 % + 5,28 €/100 kg/net

1902 20 10

Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, anche cotte o altrimenti preparate, contenenti, in peso, > 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

2,1 %

1902 20 30

Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, anche cotte o altrimenti preparate, contenenti, in peso, > 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

13,58 €/100 kg/net

1902 20 91

Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, cotte (escl. quelle contenenti, in peso, > 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici e quelle contenenti, in peso, > 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine)

2,1 % + 1,53 €/100 kg/net

1902 20 99

Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, altrimenti preparate (escl. quelle cotte o contenenti, in peso, > 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici e quelle contenenti, in peso, > 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine)

2,1 % + 4,28 €/100 kg/net

1902 30 10

Paste alimentari, secche (escl. paste alimentari farcite)

1,6 % + 6,15 €/100 kg/net

1902 30 90

Paste alimentari, cotte o altrimenti preparate (escl. quelle farcite o secche)

1,6 % + 2,43 €/100 kg/net

1902 40 10

Cuscus, non preparato

1,9 % + 6,15 €/100 kg/net

1902 40 90

Cuscus, cotto o altrimenti preparato

1,6 % + 2,43 €/100 kg/net

1903 00 00

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

1,6 % + 3,78 €/100 kg/net

1904 10 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di granturco

1 % + 5 €/100 kg/net

1904 10 30

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di riso

1,3 % + 11,5 €/100 kg/net

1904 10 90

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (escl. quelli a base di granturco o di riso)

1,3 % + 8,4 €/100 kg/net

1904 20 10

Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1904 20 91

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di granturco (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)

1 % + 5 €/100 kg/net

1904 20 95

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di riso (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)

1,3 % + 11,5 €/100 kg/net

1904 20 99

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (escl. quelle a base di granturco o di riso nonché le preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)

1,3 % + 8,4 €/100 kg/net

1904 30 00

Bulgur di grano in forma di grani lavorati, ottenuto mediante cottura

2,1 % + 6,43 €/100 kg/net

1904 90 10

Riso, precotto o altrimenti preparato, non nominato altrove (escl. le farine, le semole e i semolini, nonché le preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati)

2,1 % + 11,5 €/100 kg/net

1904 90 80

Cereali in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati, precotti o altrimenti preparati, non nominati altrove (escl. riso, granturco, le farine, le semole e i semolini nonché le preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati e bulgur di grano)

2,1 % + 6,43 €/100 kg/net

1905 10 00

Pane croccante detto "Knäckebrot"

1,5 % + 3,25 €/100 kg/net

1905 20 10

Pane con spezie "panpepato", anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio < 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

2,4 % + 4,58 €/100 kg/net

1905 20 30

Pane con spezie "panpepato", anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio >= 30 % e < 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

2,5 % + 6,15 €/100 kg/net

1905 20 90

Pane con spezie "panpepato", anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio >= 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

2,5 % + 7,85 €/100 kg/net

1905 31 11

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 85 g

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 31 19

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto > 85 g

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 31 30

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte >= 8 % (escl. quelli rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 31 91

Doppio biscotto con ripieno, con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. quelli rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 31 99

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. quelli rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni con cacao e i doppi biscotti con ripieno)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 32 05

Cialde e cialdine, aventi tenore di umidità > 10 %

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 32 11

Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto <= 85 g (escl. quelle aventi tenore di umidità > 10 %)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 32 19

Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao (escl. quelle in imballaggi immediati di contenuto netto <= 85 g e quelle aventi tenore di umidità > 10 %)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 32 91

Cialde e cialdine, salate, anche ripiene (escl. quelle aventi tenore di umidità > 10 %)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 32 99

Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, anche ripiene (escl. quelle rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, quelle salate e quelle aventi tenore di umidità > 10 %)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 40 10

Fette biscottate

2,4 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 40 90

Pane tostato e prodotti simili tostati (escl. fette biscottate)

2,4 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 90 10

Pane azimo (mazoth)

1 % + 3,98 €/100 kg/net

1905 90 20

Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1,1 % + 15,13 €/100 kg/net

1905 90 30

Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, anche avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno <= 5 %, in peso, sulla materia secca

2,4 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 90 45

Biscotti (escl. biscotti con aggiunta di dolcificanti)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 90 55

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati (escl. pane croccante detto "Knäckebrot", fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, cialde e cialdine)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 90 70

Torte di frutta, pane con uva passa, panettoni, meringhe, stollen di Natale, cornetti e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, contenenti, in peso, >= 5% di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio (escl. pane croccante detto "Knäckebrot", pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde, cialdine e fette biscottate)

2,3 % + 4,74 €/100 kg/net

1905 90 80

Pizze, quiche e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, contenenti, in peso, < 5% di saccarosio, zucchero invertito o isoglucosio (escl. pane croccante detto "Knäckebrot", pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, fette biscottate e prodotti simili tostati, pane, ostie, capsule vuote per medicamenti, ostie per sigilli e paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili)

2,3 % + 3,5 €/100 kg/net

16.Contingente tariffario per le preparazioni alimentari del capitolo 21

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9016

2101 11 00

Estratti, essenze e concentrati di caffè

2,3 %

250 000 t

2101 12 92

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

2,9 %

2101 12 98

Preparazioni a base di caffè

2,3 % + 3,56 €/100 kg/net

2101 20 20

Estratti, essenze e concentrati, a base di tè o di mate

1,5 %

2101 20 92

Preparazioni a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

1,5 %

2101 20 98

Preparazioni a base di tè o di mate

1,6 % + 3,56 €/100 kg/net

2101 30 11

Cicoria torrefatta

2,9 %

2101 30 19

Succedanei torrefatti del caffè (escl. cicoria)

1,3 % + 3,18 €/100 kg/net

2101 30 91

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta

3,5 %

2101 30 99

Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè (escl. cicoria)

2,7 % + 5,68 €/100 kg/net

2102 10 10

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

2,7 %

2102 10 31

Lieviti di panificazione, secchi

3 %

2102 10 39

Lieviti di panificazione (escl. quelli secchi)

3 %

2102 10 90

Lieviti vivi (escl. lieviti madre selezionati e lieviti di panificazione)

3,7 %

2102 20 11

Lieviti morti, in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg

2,1 %

2102 20 19

Lieviti morti (escl. quelli in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto <= 1 kg)

1,3 %

2102 20 90

Microrganismi monocellulari morti (escl. quelli confezionati come medicamenti e i lieviti)

0 %

2102 30 00

Lieviti in polvere preparati

1,5 %

2103 10 00

Salsa di soia

1,9 %

2103 20 00

Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro

2,6 %

2103 30 10

Farina di senape (escl. quella preparata)

0 %

2103 30 90

Senapa preparata, compresa la farina preparata

2,3 %

2103 90 10

"Chutney" di mango liquido

0 %

2103 90 30

Amari aromatici, con titolo alcolometrico >= 44,2 % vol e <= 49,2 % vol, contenenti >= 1,5 % e <= 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari e >= 4 % e <= 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità <= 0,50 litri

0 %

2103 90 90

Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti (escl. salsa di soia, salsa "Ketchup" e altre salse al pomodoro, "Chutney" di mango liquido e amari aromatici della sottovoce 2103.90.30)

1,9 %

2104 10 00

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

2,9 %

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, costituite da una miscela finemente omogeneizzata di due o più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto <= 250 g

3,5 %

2105 00 10

Gelati, anche contenenti cacao, non contenenti o contenenti < 3 % di materie grasse provenienti dal latte

2,2 % + 5,05 €/100 kg/net

2105 00 91

Gelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte >= 3 % e < 7 %

2 % + 9,63 €/100 kg/net

2105 00 99

Gelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte >= 7 %

2 % + 13,5 €/100 kg/net

2106 10 20

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso < 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o < 5 % di amido o fecola

3,2 %

2106 10 80

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, contenenti, in peso, >= 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, >= 5 % di saccarosio o isoglucosio, >= 5 % di glucosio o >= 5 % di amido o fecola

66,75 €/100 kg/net

2106 90 20

Preparazioni alcoliche composte, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, con titolo alcolometrico volumico effettivo > 0,5 % vol (escl. quelle a base di sostanze odorifere)

4,3 % MIN 0,25 €/ % vol/

hl

2106 90 30

Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati

10,68 €/100 kg/net mas

2106 90 51

Sciroppi di lattosio, aromatizzati o colorati

3,5 €/100 kg/net

2106 90 55

Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati

5 €/100 kg/net

2106 90 59

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (escl. gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)

0,1 €/100 kg/net per il tenore, in peso, di saccarosio = 1 %, (compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio)

2106 90 92

Preparazioni alimentari, non nominate altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso < 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o < 5 % di amido o fecola

3,2 %

2106 90 98

Preparazioni alimentari, non nominate altrove, contenenti, in peso, >= 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, >= 5 % di saccarosio o di isoglucosio, >= 5 % di glucosio o >=5 % di amido o fecola

2,3 % + 8,35 €/100 kg/net

17.Contingente tariffario per determinate bevande analcoliche

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9017

2202 10 00

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero

o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

0 %

20 000 t

2202 91 00

Birra analcolica

2202 99 19

Bevande non alcoliche, non contenenti latte, prodotti derivati dal latte, né materie grasse provenienti dal latte

18.Contingente tariffario per il mannitolo e il sorbitolo

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9018

2905 43

Mannitolo

0 %

2 500 t

2905 44

D-glucitolo "sorbitolo"

19.Contingente tariffario per le sostanze odorifere

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9019

3302 10 29

Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, >= 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, >= 5% di saccarosio o di isoglucosio, >= 5% di glucosio o >= 5% di fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. con titolo alcolometrico effettivo > 0,5% vol)

0 %

1 400 t

20.Contingente tariffario per la destrina

Numero d'ordine

Codice NC 2025

Designazione delle merci

Dazio contingentale

Volume del contingente

09.9020

3505 10

Destrina e altri amidi o fecole modificati, ad es. amidi o fecole pregelatinizzati o esterificati

0 %

11 000 t

(1)    I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
(2)    I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
(3)    I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
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