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Document 52025PC0042

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati relativi allo strumento internazionale che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina

COM/2025/42 final

Bruxelles, 4.2.2025

COM(2025) 42 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati relativi allo strumento internazionale che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina


RELAZIONE

Con la presente raccomandazione, la Commissione chiede al Consiglio l'autorizzazione ad avviare negoziati sullo strumento internazionale che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina (in appresso: "lo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento"). Tale commissione esaminerà e valuterà le richieste di risarcimento ammissibili iscritte nel Registro dei danni causati dall'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, deciderà in merito e stabilirà caso per caso il risarcimento dovuto.

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 14 novembre 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione ES11/5 1 (in appresso: "risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite") dal titolo "Promozione dei mezzi di risarcimento e riparazione per l'aggressione contro l'Ucraina". In tale risoluzione l'Assemblea generale ha affermato che la Federazione russa deve essere chiamata a rispondere di ogni violazione del diritto internazionale perpetrata in Ucraina o nei confronti dell'Ucraina, compresa l'aggressione sferrata in violazione della Carta delle Nazioni Unite, nonché di ogni violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, e che deve sopportare le conseguenze giuridiche di tutti i suoi atti illeciti sul piano internazionale, in particolare la riparazione del pregiudizio da questi causato, compreso il risarcimento dei danni.

Tale risoluzione ha inoltre riconosciuto la necessità di istituire, in cooperazione con l'Ucraina, un meccanismo internazionale per il risarcimento dei danni, delle perdite o delle lesioni derivanti dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa. Ha altresì raccomandato la creazione da parte degli Stati membri, in cooperazione con l'Ucraina, di un Registro internazionale dei danni che funga da raccolta, in forma documentale, delle prove e delle informazioni relative alle richieste di risarcimento per i danni, le perdite o le lesioni causati a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate nonché allo Stato dell'Ucraina, arrecati dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa, e che serva anche per la promozione e il coordinamento della raccolta di prove.

In linea con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, gli Stati hanno adottato un approccio graduale, scegliendo innanzitutto di istituire il Registro, e a seguire di predisporre gli altri elementi del meccanismo di risarcimento, vale a dire una commissione per le richieste di risarcimento e un fondo di risarcimento. Tale approccio si rispecchia nello Statuto del Registro, in cui si precisa che il Registro, compresa la sua piattaforma digitale con tutti i dati relativi alle richieste di risarcimento e alle prove ivi raccolte, è inteso come la prima componente del meccanismo di risarcimento che deve essere istituito da uno strumento internazionale distinto in cooperazione con l'Ucraina 2 .

Il 12 maggio 2023 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la risoluzione che istituisce l'Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall'aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina (in appresso: "Registro dei danni" o "Registro") 3 .

Il Registro dei danni, annunciato al 4° vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa a Reykjavik (16-17 maggio 2023), funge da raccolta, in forma documentale, delle prove e delle informazioni relative alle richieste di risarcimento per i danni, le perdite o le lesioni causati a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate, nonché allo Stato dell'Ucraina, il 24 febbraio 2022 o successivamente nel territorio dell'Ucraina dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa.

L'Unione ha aderito all'Accordo parziale allargato sul Registro dei danni in qualità di membro fondatore associato mediante una decisione della Commissione, adottata l'11 maggio 2023, a norma dell'articolo 212 TFUE 4 . Il 22 luglio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione relativa alla modifica dello status dell'Unione da membro associato a partecipante 5 , ribadendo in tal modo il fermo impegno dell'Unione a favore delle attività del Registro, anche attraverso il pagamento del contributo annuo obbligatorio.

Istituendo il Registro dei danni, il Consiglio d'Europa e i fondatori del Registro hanno dato seguito alla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Alla conferenza ministeriale "Ripristinare la giustizia per l'Ucraina" del 2 aprile 2024, in cui sono state ufficialmente avviate le attività del Registro, gli Stati interessati hanno convenuto di organizzare a tempo debito una riunione per discutere un progetto di strumento sull'istituzione di una commissione per le richieste di risarcimento come passo successivo verso un meccanismo di risarcimento per l'Ucraina.

Successivamente, il Segretariato del Registro dei danni ha preparato un "progetto zero" dello strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento (in appresso: "progetto di strumento") e, insieme all'Ucraina e ai Paesi Bassi, ha organizzato riunioni preparatorie per uno scambio di pareri preliminari su tale progetto e sulle sue successive versioni rivedute (9‑10 luglio 2024, 12-13 settembre 2024, 13-15 novembre 2024 e 28-30 gennaio 2025). I 94 Stati che hanno votato a favore della summenzionata risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sono stati invitati alle riunioni. Nel corso di tali riunioni, le delegazioni sono state esortate a chiedere un mandato per partecipare a una futura conferenza diplomatica per adottare e firmare lo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento, tenendo conto della possibilità che esso assuma la forma di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante.

Conformemente alle disposizioni rilevanti del progetto di strumento, la commissione per le richieste di risarcimento dovrebbe essere un organismo amministrativo che esamina e valuta le domande ammissibili, decide in merito, e stabilisce caso per caso l'importo del risarcimento dovuto. A tal fine, il progetto di strumento prevede che i lavori del Registro siano trasferiti alla commissione per le richieste di risarcimento, comprese le strutture e le risorse per il suo consolidamento amministrativo.

Il progetto di strumento è stato preparato partendo dal presupposto che non vi sia ancora un consenso sul quadro istituzionale della futura commissione per le richieste di risarcimento, sul suo funzionamento e sulla sua governance. Nelle riunioni preparatorie tenutesi finora, gli Stati partecipanti hanno discusso le seguenti opzioni per l'istituzione di tale commissione: i) sotto l'egida del Consiglio d'Europa per mezzo di una convenzione del Consiglio d'Europa; ii) attraverso uno strumento internazionale autonomo che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento; iii) attraverso uno strumento internazionale autonomo che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento, che si baserebbe tuttavia sul supporto del Segretariato del Consiglio d'Europa (il cosiddetto "modello ibrido"). I negoziati formali sullo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento dovrebbero tuttavia iniziare entro marzo 2025.

L'obiettivo della presente raccomandazione è pertanto garantire la partecipazione in tempo utile dell'Unione ai negoziati a venire sullo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento, durante i quali saranno concordati la natura di tale strumento, le caratteristiche di detta commissione, e tutte le norme rilevanti relative al suo quadro, alla sua governance e al suo funzionamento.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La partecipazione dell'Unione ai negoziati sullo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento è coerente con il suo impegno a garantire che i danni causati dall'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e da altre violazioni del diritto internazionale da parte della Federazione russa siano debitamente risarciti. Tale impegno è già stato dimostrato dalla partecipazione dell'Unione, prima in qualità di membro fondatore associato e successivamente in qualità di partecipante, all'Accordo parziale allargato che istituisce il Registro dei danni.

Inoltre, la partecipazione all'istituzione della commissione per le richieste di risarcimento è complementare a diverse iniziative intraprese a livello dell'Unione dal febbraio 2022, volte a garantire che la Federazione russa debba rispondere della sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e che i responsabili dei crimini internazionali commessi in Ucraina e contro di essa siano tradotti in giustizia. L'Unione, in particolare, ha fatto sì che sia stato creato il Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione nei confronti dell'Ucraina (ICPA) presso Eurojust. Eurojust assiste le autorità nazionali che partecipano alla SIC e all'ICPA attraverso il suo sostegno operativo, tecnico, logistico e finanziario ad hoc, così come attraverso la sua banca dati sulle prove di crimini internazionali fondamentali. La presente proposta è altresì coerente con la partecipazione dell'Unione a consessi e strutture internazionali volti a rafforzare la cooperazione tra le autorità nazionali competenti che indagano sui crimini internazionali commessi in Ucraina e contro di essa e a garantire che per tali crimini non vi sia impunità. Tali consessi comprendono il gruppo consultivo USA-Regno Unito-UE sulle atrocità, che permette di fornire l'assistenza di esperti alla Procura generale dell'Ucraina, nonché il gruppo di dialogo, che funge da piattaforma di coordinamento internazionale per le iniziative riguardanti il sostegno alle capacità di indagine e di azione penale dell'Ucraina, le azioni delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni della società civile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il risoluto sostegno dell'Unione all'Ucraina rispecchia un impegno condiviso a favore dei principi democratici, e della salvaguardia dell'ordine internazionale basato su regole e della pace in Europa. La presente proposta è pertanto coerente con le altre politiche dell'Unione volte a salvaguardare l'ordine internazionale e la pace in Europa, in particolare nel contesto dell'attuale guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. L'Unione ha inoltre aderito al Registro dei danni come partecipante a pieno titolo, e questo è coerente con la sua cooperazione di lunga data con il Consiglio d'Europa nei settori dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto.

Per conseguire tali obiettivi, il regolamento relativo allo strumento per l'Ucraina 6 , adottato sulla base dell'articolo 212 TFUE, mira ad "appoggiare le iniziative, gli organismi e le organizzazioni coinvolti nella promozione e nell'applicazione della democrazia, della giustizia internazionale e degli sforzi anticorruzione in Ucraina" (articolo 3, paragrafo 2, lettera i)) e "rafforzare l'osservanza del diritto internazionale" (articolo 3, paragrafo 2, lettera h)).

Infine, in particolare per salvaguardare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, l'Unione ha adottato misure restrittive senza precedenti nei confronti della Federazione russa, allo scopo di aumentare i costi a suo carico per le sue azioni illegali e di ostacolare la sua capacità di proseguire la sua aggressione. Per rafforzare l'applicazione delle misure restrittive l'Unione ha, tra l'altro, istituito la task force "Freeze and Seize" ("Blocco e sequestro"), e ha adottato inoltre una direttiva che armonizza la definizione delle misure restrittive dell'UE e le sanzioni penali per la loro violazione 7 . La Commissione ha nominato un inviato per le sanzioni dell'UE al fine di garantire discussioni continue ad alto livello con i paesi terzi per evitare l'evasione o l'elusione delle misure restrittive dell'Unione, in particolare di quelle adottate nei confronti della Russia, e ha pubblicato orientamenti destinati alle autorità nazionali e agli operatori privati riguardanti l'interpretazione delle pertinenti norme dell'Unione in materia

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE prevede che la Commissione presenti "raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione."

A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, "[i]l Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati."

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 , la base giuridica sostanziale dipende principalmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, l'atto giuridico deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. La presente raccomandazione mira a garantire che l'Unione sia autorizzata a partecipare ai negoziati relativi allo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento.

L'istituzione della commissione per le richieste di risarcimento è intesa a fornire l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria a un paese terzo, nello specifico l'Ucraina, per garantire che la Federazione russa debba pienamente rispondere della sua guerra di aggressione contro tale paese e che tutti i danni, le perdite e le lesioni causati a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate, nonché allo Stato dell'Ucraina, comprese le sue autorità regionali e locali e gli enti statali o controllati dallo Stato, dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa, siano debitamente risarciti. L'obiettivo ultimo dello strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento è pertanto trattare le questioni amministrative, finanziarie, procedurali, giuridiche e politiche di detta commissione, al fine di garantire che la Federazione russa provveda alla piena riparazione come previsto dal mandato e dalla funzione di tale commissione nel "progetto zero" dello strumento internazionale, coerentemente con l'obiettivo di cui all'articolo 212 TFUE. Ciò sarebbe inoltre coerente sia con la base giuridica sostanziale della decisione del Consiglio relativa alla modifica dello status dell'Unione da membro associato a partecipante al Registro dei danni, adottata sulla base dell'articolo 212 TFUE, sia con il previsto contributo annuale dell'Unione alla commissione per le richieste di risarcimento a norma del regolamento che istituisce lo strumento per l'Ucraina, che fornisce assistenza finanziaria sempre sulla base dell'articolo 212 TFUE.

Allo stesso tempo, il contesto della presente iniziativa e il preambolo del "progetto zero" mostrano che la prevista commissione per le richieste di risarcimento persegue l'obiettivo di garantire il rispetto del diritto internazionale e di chiamare la Federazione russa a rispondere dei suoi atti illeciti. Come illustrato dalle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite menzionate nel preambolo del progetto di strumento, tale meccanismo sarà istituito per rispondere al crimine di aggressione commesso dalla Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, in palese viloazione dell'articolo 2, comma 4, della Carta delle Nazioni Unite. La creazione di questo meccanismo si inserirà quindi anche nel quadro dell'impegno posto in atto dalla comunità internazionale per garantire la pace e la sicurezza internazionale. Dal punto di vista dell'UE, la partecipazione a questo meccanismo corrisponde agli obiettivi sottesi all'azione esterna dell'UE, come stabilito all'articolo 21, paragrafo 2, TUE.

La presente raccomandazione si basa sull'articolo 212 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, e prevede la nomina della Commissione a negoziatore dell'Unione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 216, paragrafo 1, TFUE, la partecipazione dell'Unione ai negoziati relativi allo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento rientra nella competenza esterna dell'Unione.

A norma dell'articolo 212, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, la negoziazione di un accordo internazionale da parte dell'Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere tali accordi. Alla luce degli obiettivi comuni dell'UE e dei suoi Stati membri di garantire il pagamento dei danni di guerra da parte della Federazione russa, è opportuno che l'Unione e gli Stati membri che decidono in tal senso partecipino a tali negoziati.

Proporzionalità

Gli obiettivi dell'Unione in relazione alla presente proposta, quali precedentemente delineati, possono essere conseguiti solo mediante la partecipazione dell'Unione ai negoziati sullo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento.

Scelta dell'atto giuridico

La partecipazione dell'Unione ai negoziati relativi allo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento deve essere stabilita da una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati, designa il negoziatore dell'Unione e impartisce direttive al negoziatore a norma dell'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non applicabile.

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile.

Valutazione d'impatto

Non applicabile.

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile.

Diritti fondamentali

L'aggressione da parte della Federazione russa contro l'Ucraina costituisce una grave violazione del diritto internazionale, che causa e ha già causato ingenti danni in Ucraina e alla popolazione ucraina. La presente proposta mira a rafforzare l'impegno dell'Unione a garantire che, attraverso la commissione per le richieste di risarcimento, tali danni possano essere debitamente risarciti, compresi quelli derivanti dalla violazione, da parte della Federazione russa, di diritti fondamentali quali il diritto alla vita, il diritto all'integrità della persona e il diritto di proprietà, e dalla violazione della proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Come previsto nel progetto di strumento, conformemente al diritto internazionale, la Federazione russa dovrebbe farsi carico dei costi dei lavori della commissione per le richieste di risarcimento. Nel progetto di strumento si stabilisce tuttavia che, fino a quando la Federazione russa non adempie al suo obbligo, la commissione per le richieste di risarcimento dovrebbe essere finanziata attraverso i contributi annuali dei suoi membri e contributi volontari. Tali contributi sono considerati anticipi sui pagamenti dovuti dalla Federazione russa in virtù del diritto internazionale e recuperabili dalla Federazione russa. Più specificamente, i contributi annuali dei membri dovrebbero essere stabiliti dalla commissione finanziaria dell'Assemblea, sulla base dei parametri adottati dalle Nazioni Unite per il bilancio ordinario. In base al progetto di strumento, i membri non sono tenuti a contribuire al fondo di risarcimento che sarà istituito per eseguire le decisioni di concessione dei risarcimenti emesse dall'apposita commissione.

Pertanto, se intende partecipare in qualità di membro allo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento, l'Unione sarà tenuta a versare un contributo annuale. Ulteriori dettagli sull'incidenza finanziaria per l'Unione figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.

Il regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l'Ucraina fornisce la base giuridica per il contributo dell'Unione alla commissione per le richieste di risarcimento fino al 2027. Sulla base degli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/792, e in particolare al capo V, l'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che "[l]'assistenza di cui al presente capo potenzia altresì le capacità di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-crisi, anche attraverso misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, il ripristino postbellico totale di una società inclusiva e pacifica, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra. Il presente capo può finanziare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale in Ucraina". Pertanto, poiché lo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento mira a far rispettare la giustizia internazionale in Ucraina contribuendo a un meccanismo che compenserà i danni subiti dall'Ucraina e dalla sua popolazione e causati dalle violazioni del diritto internazionale da parte della Federazione russa, l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/792 fornisce la base giuridica adeguata che consente all'Unione di fornire il proprio contributo finanziario a tale commissione fino al 2027.

La linea di bilancio destinata a coprire questa spesa sarebbe la linea 16 06 03 01 — Assistenza all'adesione all'Unione e altre misure —, per la quale, nei relativi commenti di bilancio, si spiega che questa voce "coprirà anche il sostegno [...] [ad] altre misure complementari all'azione dell'UE, quali i meccanismi di responsabilità per la guerra di aggressione della Russia".

Per quanto riguarda il metodo di esecuzione, al contributo dell'Unione alla commissione per le richieste di risarcimento si applica l'articolo 245 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) 9 , che consente all'Unione di versare le quote di adesione agli organismi di cui essa è membro.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Per quanto riguarda le modalità di informazione, il Consiglio può designare un comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, che dovrebbe essere consultato per lo svolgimento dei negoziati. Se tale comitato sarà designato, la Commissione dovrebbe riferirgli periodicamente in merito alle misure adottate a norma della decisione del Consiglio e dovrebbe consultarlo regolarmente.

La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio, ogni volta che quest'ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all'esito dei negoziati, anche per iscritto.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione, ai negoziati relativi allo strumento internazionale che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina. L'articolo 1 stabilisce inoltre che i negoziati dovrebbero essere condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'allegato della decisione.

L'articolo 2 prevede la designazione della Commissione a negoziatore dell'Unione.

L'articolo 3 prevede la designazione di un comitato speciale in consultazione con il quale devono essere condotti i negoziati;

L'articolo 4 stabilisce che la Commissione è la destinataria della decisione.

L'articolo 5 stabilisce la data di entrata in vigore della decisione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati relativi allo strumento internazionale che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata condotta dalla Federazione russa contro l'Ucraina 10 , il 14 novembre 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione ES-11/5 dal titolo "Promozione dei mezzi di risarcimento e riparazione per l'aggressione contro l'Ucraina" 11 .

(2)Oltre a ricordare gli obblighi degli Stati ai sensi dell'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, compreso quello di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, l'Assemblea generale ha manifestato profonda preoccupazione per la perdita di vite umane, lo sfollamento della popolazione civile, la distruzione catastrofica di infrastrutture e risorse naturali, la perdita di patrimonio pubblico e privato e la calamità economica causati dall'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina 12 .

(3)L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto che la Federazione russa deve essere chiamata a rispondere di ogni violazione del diritto internazionale commessa nei confronti dell'Ucraina. Ha inoltre sottolineato che la Federazione russa deve sopportare le conseguenze giuridiche di tutti i suoi atti illeciti sul piano internazionale, in particolare la riparazione del pregiudizio causato da questi atti illeciti, compreso il risarcimento dei danni 13 .

(4)In tale quadro, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha sottolineato la necessità di istituire, in cooperazione con l'Ucraina, un meccanismo internazionale per il risarcimento dei danni, delle perdite o delle lesioni derivanti dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa 14 . A tal fine, ha raccomandato la creazione di un Registro internazionale dei danni che funga da raccolta, in forma documentale, delle prove e delle informazioni relative alle richieste di risarcimento per i danni, le perdite o le lesioni causati a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate nonché allo Stato dell'Ucraina, arrecati dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa, e che serva anche per la promozione e il coordinamento della raccolta di prove 15 .

(5)Il 12 maggio 2023 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la risoluzione CM/Res(2023)3 che istituisce l'Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall'aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina.

(6)Al fine di portare avanti gli impegni in materia di responsabilità nell'ottica dell'istituzione di un meccanismo internazionale per il risarcimento dei danni, delle perdite o delle lesioni derivanti dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa, gli Stati hanno adottato un approccio graduale, scegliendo innanzitutto di istituire il Registro, e a seguire di predisporre gli altri elementi del meccanismo di risarcimento, vale a dire una commissione per le richieste di risarcimento e un fondo di risarcimento. Tale approccio si rispecchia nello Statuto del Registro, in cui si precisa che il Registro, compresa la sua piattaforma digitale con tutti i dati relativi alle richieste di risarcimento e alle prove ivi raccolte, è inteso come la prima componente del meccanismo di risarcimento che deve essere istituito da uno strumento internazionale distinto in cooperazione con l'Ucraina e con le organizzazioni e gli organismi internazionali rilevanti.

(7)Dopo aver aderito al Registro dei danni in qualità di membro fondatore associato l'11 maggio 2023 con notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'Unione ha cambiato il proprio status in partecipante il 22 luglio 2024.

(8)Il 29 febbraio 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l'Ucraina, con il quale i colegislatori hanno, tra l'altro, creato la base giuridica per l'assistenza a iniziative e organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale in Ucraina, anche coprendo il contributo finanziario dell'Unione al Registro dei danni.

(9)Nel 2024 l'Ufficio del presidente dell'Ucraina, il Ministero degli Affari esteri dell'Ucraina, il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi e il Registro dei danni per l'Ucraina hanno invitato gli Stati che hanno sostenuto l'adozione della risoluzione A/RES/ES-11/5 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite alle riunioni preparatorie relative a uno strumento internazionale volto a istituire una commissione per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina all'Aia, nei Paesi Bassi. Il primo ciclo formale di negoziati dovrebbe svolgersi nel marzo 2025.

(10)Il Segretariato del Registro dei danni ha preparato un "progetto zero" di uno strumento internazionale per l'istituzione di una commissione per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina. Il "progetto zero" comprende disposizioni riguardanti il mandato, la funzione, lo status giuridico e la sede della commissione per le richieste di risarcimento, l'adesione e la partecipazione a tale commissione, la sua struttura organizzativa, il finanziamento e il bilancio, come pure disposizioni riguardanti la procedura per l'esame delle domande, l'adesione della Federazione russa e il trasferimento dei lavori del Registro dei danni.

(11)Dato l'interesse dell'Unione a ribadire il suo fermo impegno a garantire che la Federazione russa sopporti le conseguenze giuridiche dei suoi atti illeciti a livello internazionale contro l'Ucraina, compreso l'obbligo di risarcimento dei danni, delle perdite e delle lesioni causati da tali atti, è opportuno che l'Unione partecipi ai negoziati relativi allo strumento internazionale che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, uno strumento internazionale che istituisce una commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina.

Articolo 2

I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato di cui all'allegato.

Articolo 3

La Commissione è designata quale negoziatore dell'Unione.

Articolo 4

La partecipazione dell'Unione ai negoziati di cui all'articolo 1 è condotta in consultazione con il comitato speciale designato a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al primo comma in merito alle misure adottate ai sensi della presente decisione e lo consulta regolarmente.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/ES-11/5, OP2-OP4.
(2)    Appendice della risoluzione CM/Res(2023) del 12 maggio 2023, Statuto del Regsitro dei danni causati dall'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, articolo 2.5.
(3)

   Risoluzione CM/Res(2023)3 che istituisce l'Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall'aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina (adottato dal Comitato dei ministri il 12 maggio 2023 alla 1466ª riunione dei delegati dei ministri).

(4)

   C(2023) 3241 dell'11.5.2023.

(5)    Decisione (UE) 2024/2045 del Consiglio, del 22 luglio 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di organi del Consiglio d'Europa riguardo allo status dell'Unione europea nell'Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L, 2024/2045, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2045/oj.)
(6)    Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024).
(7)    Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, elativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj.)
(8)    Sentenza del 24 giugno 2014 (Grande Sezione), Parlamento europeo/Consiglio, C-658/11, punti 55-57, e sentenza della Corte di giustizia nella causa C-130/10 Parlamento europeo/Conisglio, punto 80.
(9)

   Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

(10)    DOC A/ES-11/L.1 delle Nazioni Unite.
(11)    Doc A/RES/ES-11/5 delle Nazioni Unite.
(12)    Ibid., considerando 2 e 9.
(13)    Ibid., paragrafo 2.
(14)    Doc A/RES/ES-11/5 delle Nazioni Unite, paragrafo 3.
(15)    Ibid., paragrafo 4.
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Bruxelles, 4.2.2025

COM(2025) 42 final

ALLEGATI

della

raccomandazione di decisione del Consiglio

che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati relativi allo strumento internazionale che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina


ALLEGATO 1

Direttive di negoziato per lo strumento internazionale che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.

(1)L'obiettivo dello strumento internazionale che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina è creare la base giuridica a norma del diritto internazionale che consenta a un organismo amministrativo di esaminare e valutare le richieste di risarcimento ammissibili di decidere in merito, e di stabilire caso per caso l'importo del risarcimento dovuto per i danni, le perdite o le lesioni causati il 24 febbraio 2022 o successivamente nel territorio dell'Ucraina, entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, che si estende alle sue acque territoriali, nonché nella sua zona economica esclusiva e nella sua piattaforma continentale, a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate, nonché allo Stato dell'Ucraina, comprese le sue autorità regionali e locali e gli enti statali o controllati dallo Stato, dagli atti illeciti a livello internazionale della Federazione russa in Ucraina o contro di essa, compresa l'aggressione sferrata in violazione della Carta delle Nazioni Unite, nonché ogni violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani.

(2)Lo strumento internazionale conferisce alla commissione per le richieste di risarcimento lo status giuridico e la personalità giuridica necessari per l'esercizio delle sue funzioni e per l'adempimento del suo mandato.

(3)Lo strumento internazionale specifica in modo chiaro e preciso i titoli di adesione degli Stati e delle organizzazioni internazionali e le loro modalità di partecipazione allo strumento.

(4)Lo strumento internazionale delinea chiaramente la struttura organizzativa della commissione per le richieste di risarcimento, in particolare per quanto riguarda la struttura di governance e le modalità di partecipazione degli Stati e delle organizzazioni internazionali.

(5)Lo strumento internazionale specifica che, conformemente al diritto internazionale, la Federazione russa si fa carico dei costi della commissione per le richieste di risarcimento. Precisa inoltre che, fino a quando la Federazione russa non adempie a tale obbligo, la commissione per le richieste di risarcimento è finanziata mediante i contributi annuali obbligatori dei suoi membri e contributi volontari, e che i contributi dei membri sono recuperabili dalla Federazione russa.

(6)Lo strumento internazionale definisce chiaramente le modalità di determinazione del contributo finanziario annuale dei membri e le norme e le procedure finanziarie che disciplinano la commissione per le richieste di risarcimento.

(7)Lo strumento internazionale comprende le modalità necessarie per un trasferimento agevole e accurato dei lavori del Registro dei danni, e specifica la possibile prosecuzione del Registro nell'ambito della commissione per le richieste di risarcimento.

(8)La procedura di negoziato è la seguente:

(a)I negoziati devono essere preparati con largo anticipo. A tal fine, la Commissione informa il comitato speciale designato a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE del calendario previsto e delle questioni da negoziare, e condivide quanto prima le informazioni pertinenti.

(b)Se necessario, le sessioni negoziali sono precedute da una riunione del comitato speciale designato a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE al fine di individuare le questioni chiave, formulare pareri e fornire orientamenti, se del caso.

(c)La Commissione riferisce al comitato speciale designato a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE in merito all'esito dei negoziati dopo ogni sessione negoziale o, se una serie di negoziati sono condotti in parallelo, dopo una serie di sessioni negoziali.

(d)La Commissione informa il comitato speciale designato a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE in merito a qualsiasi questione importante che possa emergere durante i negoziati.


ALLEGATO 2

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA5

1.1.Titolo della proposta/iniziativa5

1.2.Settore/settori interessati5

1.3.Obiettivi5

1.3.1.Obiettivi generali5

1.3.2.Obiettivi specifici5

1.3.3.Risultati e incidenza previsti5

1.3.4.Indicatori di prestazione6

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:6

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa6

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa6

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.6

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe7

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti7

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione8

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria9

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti9

2.MISURE DI GESTIONE11

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni11

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo11

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti11

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli11

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)11

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità11

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA12

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate12

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti13

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi13

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato13

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne14

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi14

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi16

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato16

3.2.3.1.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne16

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti16

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane16

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato16

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne17

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane17

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali17

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale17

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento18

3.3.Incidenza prevista sulle entrate18

4.Dimensioni digitali18

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale18

4.2.Dati18

4.3.Soluzioni digitali19

4.4.Valutazione dell'interoperabilità19

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale19

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati relativi all'accordo internazionale che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina.

1.2.Settore/settori interessati 

Giustizia

Assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

La presente proposta ha l'obiettivo principale di autorizzare la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione, ai negoziati relativi allo strumento internazionale che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento. L'istituzione di una commissione per le richieste di risarcimento svolgerà un ruolo fondamentale nel sostenere e far rispettare la giustizia internazionale in Ucraina, in quanto fa parte integrante di un meccanismo internazionale di risarcimento per le vittime dell'aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina.

1.3.2.Obiettivi specifici

1. Fornire fondamentalmente all'Ucraina l'assistenza necessaria per garantire che la Federazione russa sopporti le conseguenze giuridiche dei suoi atti illeciti sul piano internazionale contro tale paese, compreso l'obbligo di riparazione di ogni danno, perdita o lesione causati da tali atti.

2. Rispettare lo Statuto del Registro dei danni - in cui l'UE ha la posizione di partecipante - che prevede che il Registro, compresa la sua piattaforma digitale con tutti i dati relativi alle richieste di risarcimento e alle prove ivi raccolte, sia inteso come la prima componente del meccanismo di risarcimento che deve essere istituito da uno strumento internazionale distinto, in cooperazione con l'Ucraina e con le organizzazioni e gli organismi internazionali rilevanti.

3. Istituire la commissione internazionale per le richieste di risarcimento e garantire la partecipazione dell'Unione a tale commissione.

4. Dotare la commissione internazionale per le richieste di risarcimento dei mezzi per esaminare e valutare le richieste di risarcimento ammissibili iscritte nel Registro dei danni, decidere in merito e per stabilire caso per caso l'importo del risarcimento dovuto.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La commissione internazionale per le richieste di risarcimento opererebbe come organo di accertamento dei fatti, esaminerebbe e valuterebbe le richieste di risarcimento ammissibili iscritte nel Registro dei danni, per decidere in merito e stabilire caso per caso l'importo del risarcimento dovuto.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Istituzione della commissione internazionale per le richieste di risarcimento.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 1 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Nell'attuazione di questa iniziativa si possono prevedere due esigenze principali. La prima, a breve termine, è che l'UE riceva formalmente il mandato per partecipare al processo negoziale relativo all'istituzione della commissione internazionale per le richieste di risarcimento. La seconda, a lungo termine, potrebbe essere valutata solo una volta divenuta pienamente operativa la commissione internazionale per le richieste di risarcimento. Una volta avvenuto ciò, l'efficienza di questo strumento potrebbe essere vagliata rispetto alla sua capacità di esaminare e valutare le richieste di risarcimento ammissibili, di decidere in merito, e di stabilire caso per caso l'importo del risarcimento dovuto.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

L'Unione ha ribadito in diverse occasioni il suo impegno a garantire che la Federazione russa sopporti le conseguenze giuridiche dei suoi atti illeciti sul piano internazionale, compreso l'obbligo di riparazione di ogni danno causato da tali atti. Tale impegno riecheggia in particolare la richiesta formulata dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2022 dal titolo "Promozione dei mezzi di risarcimento e riparazione per l'aggressione contro l'Ucraina", che ha riconosciuto la necessità di istituire un meccanismo internazionale per il risarcimento dei danni, delle perdite o delle lesioni derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Rispondendo a tale richiesta, il 12 maggio 2023 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la risoluzione che istituisce l'Accordo parziale allargato sul Registro dei danni causati dall'aggressione da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Gli Stati hanno adottato un approccio graduale, scegliendo innanzitutto di istituire il Registro, e a seguire di predisporre gli altri elementi del meccanismo di risarcimento, vale a dire una commissione per le richieste di risarcimento e un fondo di risarcimento. Tale approccio si rispecchia nello Statuto del Registro, in cui si precisa che il Registro, compresa la sua piattaforma digitale con tutti i dati relativi alle richieste di risarcimento e alle prove ivi raccolte, è inteso come la prima componente del meccanismo di risarcimento che deve essere istituito da uno strumento internazionale distinto, in cooperazione con l'Ucraina e con le organizzazioni e gli organismi internazionali rilevanti. Dopo aver inizialmente aderito al Registro dei danni in qualità di membro fondatore associato l'11 maggio 2023, con una decisione della Commissione, l'Unione, a seguito di una decisione del Consiglio adottata il 22 luglio 2024, ha cambiato il proprio status in partecipante a pieno titolo. L'Unione partecipa pertanto al Registro nel quadro del proprio ruolo, insieme e in aggiunta agli Stati membri (ad eccezione dell'Ungheria). Tale partecipazione consente all'Unione di mantenere il suo impegno a sostenere l'Ucraina e a contribuire al ripristino di un ordine legale internazionale basato su regole. Al tempo stesso, consente alla Commissione di coordinare meglio le sue azioni in materia di riparazione con gli Stati membri, garantendo in tal modo che l'Unione possa parlare con una sola voce. La possibilità per la Commissione di partecipare ai negoziati relativi alla commissione per le richieste di risarcimento, e in ultima analisi alla commissione stessa una volta istituita, è quindi la naturale continuazione e sviluppo dello status quo esistente.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

Partecipando all'istituzione della commissione internazionale per le richieste di risarcimento, l'UE contribuirebbe a garantire che la Federazione russa sopporti le conseguenze giuridiche dei suoi atti illeciti, e avrebbe la possibilità, in tale impegno, di parlare con una sola voce. Ove necessario, la Commissione potrebbe garantire il coordinamento con e tra gli Stati membri nelle diverse fasi dell'istituzione e del funzionamento della commissione per le richieste di risarcimento, contribuendo in tal modo alla gestione efficiente di questo nuovo organismo.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

I principali insegnamenti tratti in passato derivano da strumenti analoghi precedenti. La commissione delle Nazioni Unite per i risarcimenti (UNCC) è l'esempio più rilevante, e può fornire alcuni spunti per quanto riguarda la concezione e i costi della commissione per le richieste di risarcimento a favore dell'Ucraina. L'UNCC è esistita per 31 anni (dal 1991 al 2022), ma le sue attività di assegnazione sono durate 12 anni. Dato il lavoro preparatorio già svolto dal Registro e gli sviluppi tecnologici degli ultimi decenni, la commissione per le richieste di risarcimento potrebbe avere una durata di attività più breve rispetto all'UNCC, attualmente stimata a 10 anni. L'Unione non ha tuttavia partecipato all'UNCC.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Il risoluto sostegno dell'Unione all'Ucraina rispecchia un impegno condiviso a favore dei principi democratici e della salvaguardia dell'ordine internazionale basato su regole e della pace in Europa. La proposta in oggetto è pertanto coerente con altre politiche dell'Unione volte a sostenere l'Ucraina e a salvaguardare l'ordine internazionale e la pace in Europa, in particolare nel contesto dell'attuale guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Gli obiettivi della proposta in oggetto sono sostenuti dal regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l'Ucraina. Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, di tale regolamento, l'assistenza di cui al pilastro III dello strumento per l'Ucraina "potenzia altresì le capacità di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-crisi, anche attraverso misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, il ripristino postbellico totale di una società inclusiva e pacifica, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra. Il presente capo può finanziare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale in Ucraina".

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Il regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l'Ucraina fornisce la base giuridica per il contributo dell'Unione alla commissione per le richieste di risarcimento fino al 2027. Sulla base degli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/792, e in particolare al capo V, l'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che "[l]'assistenza di cui al presente capo potenzia altresì le capacità di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-crisi, anche attraverso misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, il ripristino postbellico totale di una società inclusiva e pacifica, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra. Il presente capo può finanziare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale in Ucraina". Pertanto, poiché lo strumento che istituisce la commissione internazionale per le richieste di risarcimento mira a far rispettare la giustizia internazionale in Ucraina contribuendo a un meccanismo che compenserà i danni subiti dall'Ucraina e dalla sua popolazione e causati dalle violazioni del diritto internazionale da parte della Federazione russa, l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/792 fornisce la base giuridica adeguata che consente all'Unione di fornire il proprio contributo finanziario a tale commissione fino al 2027. La linea di bilancio destinata a coprire questa spesa sarebbe la linea 16 06 03 01 — Assistenza all'adesione all'Unione e altre misure —, per la quale, nei relativi commenti di bilancio, si spiega che questa voce "coprirà anche il sostegno [...] [ad] altre misure complementari all'azione dell'UE, quali i meccanismi di responsabilità per la guerra di aggressione della Russia". Anche il contributo dell'Unione al Registro dei danni è coperto dallo strumento per l'Ucraina.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal 2025 fino al 2035 2  

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 3

 Gestione diretta a opera della Commissione 4 :

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare) 5 ;

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Per quanto riguarda le modalità delle relazioni, la partecipazione dell'Unione ai negoziati sull'istituzione della commissione per le richieste di risarcimento sarà condotta in consultazione con un comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE. La Commissione riferirà periodicamente al comitato speciale in merito alle misure adottate ai sensi della decisione in oggetto, e lo consulterà regolarmente. La Commissione riferirà al Consiglio, ogni volta che quest'ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all'esito dei negoziati, anche per iscritto.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Per quanto riguarda il metodo di esecuzione, al contributo dell'Unione alla commissione per le richieste di risarcimento si applica l'articolo 245 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione9, che consente all'Unione di versare le quote di adesione agli organismi di cui essa è membro. 

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

In questa fase non sono stati individuati rischi specifici.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Sulla base degli orientamenti forniti dai servizi centrali della Commissione, il costo dei controlli a livello della Commissione è valutato in base al costo delle diverse fasi di controllo. La valutazione globale per ciascuna modalità di gestione è ottenuta dal rapporto tra tutti questi costi e l'importo totale corrisposto nell'anno per la relativa modalità di gestione.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 6

di paesi EFTA 7

di paesi candidati e potenziali candidati 8

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

0

16 06 03 01

Diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

0

Spese al di fuori dei massimali annui stabiliti nel quadro finanziario pluriennale

DG Politica europea di vicinato e negoziati di allargamento

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021‑2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

16 06 03 01 - Assistenza e misure di sostegno all'adesione all'Unione

Impegni

(1a)

0,000 

0,000 

3,000

3,000

6,000

Pagamenti

(2a)

0,000 

0,000 

3,000

3,000

6,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 9

Linea di bilancio

(3)

TOTALE stanziamenti

per la DG Politica europea di vicinato e negoziati di allargamento

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000 

3,000 

3,000 

6,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000 

3,000 

3,000 

6,000 10

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021‑2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0,000

0,000

3,000

3,000

6,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

3,000

3,000

6,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 0

Impegni

=4+6

0,000

0,000

3,000

3,000

6,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

3,000

3,000

6,000

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 11

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 12

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 13

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei))

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021‑2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Il regolamento (UE) 2024/792 che istituisce lo strumento per l'Ucraina fornisce la base giuridica per il contributo dell'Unione alla commissione internazionale per le richieste di risarcimento fino al 2027. Sulla base degli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2024/792, e in particolare al capo V, l'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che "[l]'assistenza di cui al presente capo potenzia altresì le capacità di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post‑crisi, anche attraverso misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, il ripristino postbellico totale di una società inclusiva e pacifica, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra. Il presente capo può finanziare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale in Ucraina". Pertanto, poiché lo strumento che istituisce la commissione per le richieste di risarcimento mira a far rispettare la giustizia internazionale in Ucraina contribuendo a un meccanismo che compenserà i danni subiti dall'Ucraina e dalla sua popolazione e causati dalle violazioni del diritto internazionale da parte della Federazione russa, l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/792 fornisce la base giuridica adeguata che consente all'Unione di fornire il proprio contributo finanziario a tale commissione internazionale fino al 2027.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:



3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie.

su altre entrate.

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

4.Dimensioni digitali

Non applicabile.

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Non applicabile.

4.2.Dati

Non applicabile.

4.3.Soluzioni digitali

Non applicabile.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Non applicabile.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Non applicabile.

(1)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(2)    La durata di attività della commissione internazionale per le richieste di risarcimento è attualmente stimata a 10 anni.
(3)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(4)    Questo contributo sarà versato nella forma di una quota di adesione ai sensi dell'articolo 245 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj). Si tratta di uno strumento in regime di gestione diretta. 
(5)    La commissione internazionale per le richieste di risarcimento dovrebbe essa stessa occuparsi dei compiti di esecuzione del bilancio.
(6)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(7)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(8)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(9)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(10)    Il contributo annuo stimato dell'UE dovrebbe situarsi fra i 2 e i 3 milioni di EUR.
(11)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(12)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(13)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
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