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Document 52023XC0320(01)

    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2023/C 103/04

    PUB/2023/151

    GU C 103 del 20.3.2023, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 103/9


    Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

    (2023/C 103/04)

    La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

    COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

    «Valencia»

    PDO-ES-A0872-AM03

    Data della comunicazione: 29.8.2022

    DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

    1.   Modifica redazionale nella descrizione dei vini

    Descrizione

    Si precisa che i vini della categoria 1 possono essere bianchi, rossi e rosati.

    La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

    Tale modifica è da considerarsi ordinaria poiché non rientra in nessuna delle categorie previste dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

    Motivazione

    Con le sentenze 958/2021 e 959/2021, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (camera del contenzioso amministrativo della Corte suprema) ha ritenuto che sia tuttora in vigore il disciplinare di produzione pubblicato con le ordinanze 13 e 3 del 2011, eccetto le sezioni riguardanti l'ambito territoriale annullate dal Tribunal Supremo, e aggiornato con le modifiche minori successivamente apportate. Pertanto alcuni aspetti del disciplinare devono essere riformulati analogamente alla pubblicazione del 2011.

    2.   Delimitazione della zona geografica

    Descrizione

    Sono stati eliminati dalla delimitazione geografica alcuni comuni inclusi nelle DOP «Utiel-Requena» e «Alicante».

    La modifica interessa la sezione 4 del disciplinare di produzione e la sezione 6 del documento unico.

    Tale modifica è da considerarsi ordinaria poiché non rientra in nessuna delle categorie previste dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

    Motivazione

    Con le sentenze 958/2021 e 959/2021, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha annullato alcune sezioni riguardanti l'ambito territoriale, ritenendo che mancasse una spiegazione dettagliata del legame tra i suddetti comuni e il prodotto protetto. Pertanto la formulazione del disciplinare deve essere adeguata al contenuto di tali sentenze.

    3.   Inclusione di sinonimi nelle varietà di uve da vino

    Descrizione

    Sono stati aggiunti il nome principale (Alarije) e un sinonimo (Malvasía Riojana) della varietà Subirat Parent, già presente.

    La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico, poiché tale varietà figura come secondaria.

    Tale modifica è da considerarsi ordinaria poiché non rientra in nessuna delle categorie previste dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

    Motivazione

    L'inclusione di tutti i nomi possibili di una varietà già prevista consente di specificare con maggiore chiarezza le varietà impiegate, dal momento che il sinonimo Malvasía Riojana è più conosciuto e utilizzato.

    4.   Legame con la zona geografica

    Descrizione

    È stata modificata la descrizione dell'intera sezione 7, relativa al legame con la zona geografica.

    La modifica interessa la sezione 7 del disciplinare di produzione e la sezione 8 del documento unico.

    Tale modifica è da considerarsi ordinaria poiché non rientra in nessuna delle categorie previste dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

    Motivazione

    Con le sentenze 958/2021 e 959/2021, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ritenuto che sia tuttora in vigore il disciplinare di produzione pubblicato con le ordinanze 13 e 3 del 2011, eccetto le sezioni riguardanti l'ambito territoriale annullate dal Tribunal Supremo, e aggiornato con le modifiche minori successivamente apportate. Pertanto alcuni aspetti del disciplinare devono essere riformulati analogamente alla pubblicazione del 2011.

    5.   Inclusione della menzione tradizionale «primero de cosecha»

    Descrizione

    È stata recuperata la menzione tradizionale «Primero de cosecha».

    La modifica interessa la sezione 8 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.

    Tale modifica è da considerarsi ordinaria poiché non rientra in nessuna delle categorie previste dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

    Motivazione

    Nelle varie modifiche apportate al disciplinare è stato commesso un errore che ha eliminato la possibilità di riportare sull'etichetta dei vini questa menzione tradizionale, precedentemente contemplata.

    6.   Etichettatura dei vini con indicazione della varietà di uva

    Descrizione

    È possibile indicare i nomi di una delle varietà esclusivamente nei vini che siano stati ottenuti per almeno l'85 % da uve della varietà corrispondente (in precedenza era il 100 %), fatta eccezione per il vino liquoroso Moscatel de Valencia, che deve essere ottenuto unicamente dalla varietà Moscatel de Alejandría.

    La modifica interessa la sezione 8 del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.

    Tale modifica è da considerarsi ordinaria poiché non rientra in nessuna delle categorie previste dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

    Motivazione

    Nelle varie modifiche apportate al disciplinare è stato commesso un errore che ha eliminato la possibilità di etichettare i vini con il nome di una varietà di uva utilizzata per almeno l'85 %.

    È stato corretto un errore relativo all'etichettatura dei vini con il nome di una varietà.

    DOCUMENTO UNICO

    1.   Nome del prodotto

    Valencia

    2.   Tipo di indicazione geografica

    DOP – Denominazione di origine protetta

    3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1.

    Vino

    3.

    Vino liquoroso

    6.

    Vino spumante di qualità del tipo aromatico

    8.

    Vino frizzante

    4.   Descrizione del vino (dei vini)

    1.   Vino bianco

    BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

    Nei vini bianchi prevalgono le tonalità gialle, che vanno dal giallo più pallido al giallo dorato. Possono essere sottoposti ad affinamento in legno. Al naso presentano aromi puliti e di buona intensità, con note fruttate. Al palato sono caratterizzati da una buona acidità, risultano freschi e fruttati e hanno una buona persistenza.

    Anidride solforosa massima: 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 300 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    9

    Acidità totale minima

    3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,33

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    2.   Vino rosato e rosso

    BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

    I vini rosati presentano tonalità rosa, con riflessi color lampone, fragola, ribes o salmone. Al naso presentano aromi puliti e intensi, prevalentemente fruttati. Al palato sono caratterizzati da una buona acidità, sono franchi ed equilibrati. Hanno una buona persistenza. Nei vini rossi prevalgono le tonalità scure, soprattutto rosse con riflessi violacei, porpora, granata, ciliegia o rubino. Al naso presentano una buona intensità e marcati sentori di frutta.

    Anidride solforosa massima: per i vini rosati, 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 250 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l; per i vini rossi, 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    9,5

    Acidità totale minima

    3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,33

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    3.   Vino «crianza», «reserva» e «gran reserva»

    BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

    Sono caratterizzati da tonalità più accentuate rispetto alla partita. I vini bianchi presentano un giallo più intenso. I vini rossi possono presentare tonalità fino al rosso mattone. Al naso sono caratterizzati da un equilibrio tra frutta e legno. Al palato presentano buone sensazioni retronasali.

    Anidride solforosa massima: per i vini bianchi e rosati, 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 300 mg/l per i bianchi e 250 mg/l per i rosati se è pari o superiore a 5 g/l; per i vini rossi, 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    12

    Acidità totale minima

    3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,33

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    4.   Vino liquoroso bianco, rosato e rosso

    BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

    Nei vini liquorosi bianchi prevalgono le tonalità gialle da pallide a dorate. I vini liquorosi rosati presentano tonalità rosa con riflessi color lampone, fragola, ribes o salmone. I vini liquorosi rossi presentano tonalità rosse con riflessi violacei, porpora, granata o rubino. Hanno una buona intensità aromatica, soprattutto se ottenuti dalle uve Moscatel. Al palato sono dolci, golosi, equilibrati e dal retrogusto intenso.

    Anidride solforosa massima: 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    15

    Acidità totale minima

    1,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    20

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Vino spumante di qualità del tipo aromatico bianco, rosato e rosso

    BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

    Se la partita è bianca, prevalgono le tonalità gialle da pallide a dorate. Se la partita è rosata, le tonalità sono rosa con riflessi color lampone, fragola, ribes o salmone. Se la partita è rossa, le tonalità sono rosse con riflessi violacei, porpora, granata, ciliegia o rubino. Al naso presentano aromi puliti e intensi, caratteristici della varietà. Al palato sono caratterizzati da una buona acidità e una buona intensità. Sono vini freschi, con una buona integrazione dell'anidride carbonica.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    6

    Acidità totale minima

    3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,33

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

    185

    6.   Vino frizzante bianco, rosato e rosso

    BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

    Se la partita è bianca, prevalgono le tonalità gialle da pallide a dorate. Se la partita è rosata, le tonalità sono rosa con riflessi color lampone, fragola, ribes o salmone. Se la partita è rossa, le tonalità sono rosse con riflessi violacei, porpora, granata, ciliegia o rubino. Al naso presentano aromi puliti e intensi, caratteristici della varietà. Al palato sono freschi, fruttati e intensi, con una buona integrazione dell'anidride carbonica.

    Anidride solforosa massima: per i vini bianchi e rosati, 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 250 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l; per i vini rossi, 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    7

    Acidità totale minima

    3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,33

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    7.   Vino bianco, rosato e rosso recante la menzione «petit valencia»

    BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

    Le caratteristiche sono simili a quelle descritte per i vini bianchi, rosati e rossi.

    Anidride solforosa massima: per i vini bianchi e rosati, 200 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 300 mg/l per i bianchi e 250 mg/l per i rosati se è pari o superiore a 5 g/l; per i vini rossi, 150 mg/l se il tenore di zuccheri è < 5 g/l e 200 mg/l se è pari o superiore a 5 g/l.

    Caratteristiche analitiche generali

    Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

     

    Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

    4,5

    Acidità totale minima

    3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico

    Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

    13,33

    Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

     

    5.   Pratiche di vinificazione

    5.1.   Pratiche enologiche specifiche

    1.   

     

    Pratica enologica specifica

    Per l'estrazione del vino e la separazione dalle vinacce deve essere applicata una pressione adeguata, in modo che la resa non sia superiore a 82 litri di mosto o a 76 litri di vino per ogni 100 chilogrammi di uve. Le frazioni di vino ottenute con l'impiego di pressioni inadeguate non possono in nessun caso essere utilizzate per la produzione di vini protetti.

    I recipienti in legno utilizzati nei processi di invecchiamento devono essere di rovere e avere una capacità conforme ai limiti di volume previsti dalla normativa in vigore per l'uso di talune menzioni tradizionali.

    5.2.   Rese massime

    1.

    Varietà rosse

    9 100 chilogrammi di uve per ettaro

    2.

    Varietà bianche

    12 000 chilogrammi di uve per ettaro

    3.

    Varietà rosse

    69,16 ettolitri per ettaro

    4.

    Varietà bianche

    91,20 ettolitri per ettaro

    6.   Zona geografica delimitata

    La zona di produzione tutelata dalla denominazione di origine protetta «Valencia» comprende i terreni della provincia di Valencia inclusi nelle unità geografiche più piccole della zona tutelata dalla DOP, denominate sottozone e costituite dai seguenti comuni:

    a)

    sottozona ALTO TURIA: Alpuente, Aras de los Olmos, Benagéber, Calles, Chelva, La Yesa, Titaguas e Tuéjar;

    b)

    sottozona VALENTINO: Alborache, Alcublas, Andilla, Bétera, Bugarra, Buñol, Casinos, Cheste, Chiva, Chulilla, Domeño, Estivella, Gestalgar, Godella, Godelleta, Higueruelas, Llíria, Losa del Obispo, Macastre, Montserrat, Montroy, Náquera, Paterna, Pedralba, Picaña, Real, Riba-roja de Túria, Torrent, Turís, Vilamarxant, Villar del Arzobispo e Yátova;

    c)

    sottozona MOSCATEL DE VALENCIA: Catadau, Cheste, Chiva, Godelleta, Llombai, Montroy, Montserrat, Real, Torrent, Turís e Yátova;

    d)

    sottozona CLARIANO: Atzeneta d’Albaida, Agullent, Albaida, Alfarrasí, Anna, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Ayora, Barx, Bèlgida, Bellreguard, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigánim, Benissoda, Benisuera, Bicorp, Bocairent, Bolbaite, Bufali, Castelló de Rugat, Carrícola, Chella, Enguera, Fontanars dels Alforins, Guardamar de la Safor, La Font de la Figuera, Guadasequies, La Llosa de Ranes, Llutxent, Mogente, Montaverner, Montesa, Montichelvo, L’Olleria, Ontinyent, Otos, El Palomar, Pinet, La Pobla del Duc, Quatretonda, Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere, Terrateig, Vallada e Xàtiva.

    La zona di produzione è altresì composta dalle parcelle iscritte nello schedario viticolo e gestite da soci di cooperative o da proprietari di cantine iscritte nei registri del Consejo Regulador, i quali hanno tradizionalmente destinato le stesse alla produzione di vini tutelati dalla denominazione di origine protetta «Valencia». Tali parcelle sono situate nelle seguenti località dei comuni di Almansa e Caudete, nella provincia di Albacete: Campillo, Estación, Casa Pino, Casa Pina, Mojón Blanco, Moleta, Molino Balsa, Prisioneros, Canto Blanco, La Venta, Derramador, Montalbana, Casa Alberto, Escribanos, Escorredores, Capitanes, Pandos, Venta del Puerto, Torre Chica, Torre Grande, Casa Blanca, El Pleito, Herrasti e Casa Hondo nel comune di Almansa, e le località di Vega de Bogarra, Derramador e El Angosto nel comune di Caudete.

    Fanno parte della zona di produzione le parcelle dei soci della Cooperativa Vinícola La Viña Coop V, situate nel comune di Villena, che siano iscritte nello schedario viticolo e siano state tradizionalmente destinate alla produzione di vini protetti dalla denominazione di origine «Valencia».

    7.   Varietà principale/i di uve da vino

     

    GARNACHA TINTORERA

     

    MACABEO - VIURA

     

    MERSEGUERA

     

    MONASTRELL

     

    MOSCATEL DE ALEJANDRÍA

     

    VERDIL

    8.   Descrizione del legame/dei legami

    Il clima mite e le precipitazioni della sottozona Valentino conferiscono ai vini bianchi e rossi un titolo alcolometrico superiore.

    Le caratteristiche continentali dell'Alto Turia si traducono in un vino bianco più delicato.

    La vicinanza al Mar Mediterraneo e le maggiori precipitazioni permettono di ottenere un vino Moscatel molto aromatico.

    L'escursione termica e la varietà dei rilievi della sottozona Clariano consentono di produrre vini rossi molto intensi e fruttati.

    9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

    Quadro giuridico

    Legislazione nazionale

    Tipo di condizione supplementare

    Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

    Descrizione della condizione

    Deve figurare in modo visibile la denominazione «VALENCIA». È possibile indicare la sottozona qualora le uve provengano interamente da essa. È inoltre possibile indicare i nomi di una delle varietà protette esclusivamente nei vini che siano stati ottenuti per almeno l'85 % da uve della varietà corrispondente, fatta eccezione per il vino liquoroso Moscatel de Valencia, che deve essere ottenuto unicamente dalla varietà Moscatel de Alejandría.

    I vini giovani con titolo alcolometrico effettivo > 4,5 % vol e totale > 9 % vol prodotti naturalmente possono recare la menzione «VINO PETIT VALENCIA». È possibile utilizzare la menzione «MOSCATEL DE VALENCIA» o «VINO DE LICOR MOSCATEL DE VALENCIA» nei vini ottenuti per il 100 % dalla varietà Moscatel de Alejandría, prodotti conformemente all'allegato XI ter, paragrafo 3, lettera c), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1234/2007. È possibile utilizzare la menzione «VINO DULCE» nei vini liquorosi prodotti conformemente all'allegato XI ter, paragrafo 3, lettera c), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1234/2007. È possibile utilizzare la menzione tradizionale «Primero de cosecha» nei vini rossi, bianchi e rosati ottenuti con uve raccolte nei primi dieci giorni del periodo di vendemmia e imbottigliati entro i trenta giorni successivi; l'indicazione della vendemmia sull'etichetta è obbligatoria.

    Link al disciplinare del prodotto

    https://agroambient.gva.es/documents/163228750/0/DOPVLC-P2022.pdf/


    (1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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