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Document 52023PC0701

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Vienna, Austria, 14 dicembre 2023)

    COM/2023/701 final

    Bruxelles, 10.11.2023

    COM(2023) 701 final

    2023/0395(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Vienna, Austria, 14 dicembre 2023)


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia in riferimento alla prevista adozione di una serie di atti da parte di quest'organo il 14 dicembre 2023. Prima della riunione, il 13 dicembre 2023, il Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia si riunirà per discutere e approvare i punti che il Consiglio ministeriale dovrà adottare. La proposta riporta anche, a titolo informativo, i punti iscritti all'ordine del giorno di questi due organi, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    2.Contesto della proposta

    2.1.Il trattato della Comunità dell'energia

    Obiettivo del trattato della Comunità dell'energia 1 (di seguito "il trattato") è creare uno stabile assetto normativo e di mercato e uno spazio normativo unico per gli scambi di energia di rete mediante l'applicazione, nelle parti contraenti non appartenenti all'Unione, di determinate disposizioni concordate dell'acquis dell'Unione in materia di energia. Il trattato è entrato in vigore il 1o luglio 2006. L'Unione europea è parte del trattato 2 . Le nove parti non appartenenti all'Unione europea sono denominate nel trattato "parti contraenti".

    2.2.Il Consiglio ministeriale e il Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia

    Il Consiglio ministeriale assicura che siano conseguiti gli obiettivi del trattato. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti dell'Unione europea. A norma dell'articolo 47 del trattato, il Consiglio ministeriale stabilisce gli orientamenti di politica generale, adotta misure (decisioni o raccomandazioni) e atti procedurali. Ciascuna parte dispone di un voto e il Consiglio ministeriale delibera in base a modalità di voto diverse in funzione della materia trattata. L'Unione è una delle dieci parti e dispone di un voto, se del caso, in funzione della materia trattata. A norma dell'articolo 78 del trattato, il Consiglio ministeriale può validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L'astensione dal voto non entra nel calcolo dei voti espressi.

    Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punti 1 (articolo 97 del trattato) e 2 (articolo 100, punti i) e iii), del trattato) sono adottati all'unanimità.

    Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punto 3 (articoli 66, 83 e 87 del trattato) sono adottati a maggioranza di due terzi dei voti espressi, che include un voto favorevole dell'Unione europea.

    Gli atti previsti di cui alla sezione 2.3, punto 4 (articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato), sono adottati a maggioranza semplice. Per quanto riguarda l'atto previsto di cui alla sezione 2.4, il Consiglio ministeriale adotta la decisione a maggioranza semplice dei voti espressi (articolo 81 del trattato) o per consenso.

    Il Gruppo permanente ad alto livello è un organo sussidiario del Consiglio ministeriale. A norma dell'articolo 53, lettera a), del trattato, esso prepara il lavoro del Consiglio ministeriale, compresi l'ordine del giorno e gli atti che deve adottare. Esso è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti contraenti e da due rappresentanti dell'Unione europea. L'UE dispone di un voto. A norma dell'articolo 78 del trattato, il Gruppo permanente ad alto livello può validamente deliberare solo se sono presenti o rappresentati due terzi delle parti. L'astensione dal voto non entra nel calcolo dei voti espressi.

    2.3.Gli atti previsti del Consiglio ministeriale

    La presente proposta di decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE riguarda la posizione da adottare a nome dell'Unione in riferimento ai seguenti atti previsti del Consiglio ministeriale, elencati nell'allegato 1:

    (1)decisione 2023/…/MC-EnC che modifica la decisione 2023/…/MC-EnC a norma dell'articolo 97 del trattato che proroga la durata del trattato che istituisce la Comunità dell'energia;

    (2)decisione 2023/…/MC-EnC che modifica l'articolo 2, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità dell'energia;

    (3)atto procedurale 2023/…/MC-EnC sulla sede del Forum per il gas della Comunità dell'energia;

    (4)decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato della Comunità dell'energia che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo nei procedimenti elencati di seguito:

    (a)decisione 2023/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Macedonia del Nord nel procedimento ECS-7/21;

    (b)decisione 2023/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* 3 nel procedimento ECS-8/21;

    (c)decisione 2023/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-9/21;

    (d)decisione 2023/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-10/23;

    (e)decisione 2023/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS11/23;

    (f)decisione 2023/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-12/23;

    (g)decisione 2023/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS15/21.

    2.4.Altri punti all'ordine del giorno

    A fini di completezza si osserva che, oltre agli atti previsti di cui alla sezione 2.3, nell'ordine del giorno del Consiglio ministeriale figurerà un punto sul quale, a norma dell'articolo 80 del trattato, voteranno solo le parti contraenti:

    (a)decisione 2023/6183/MC-EnC che modifica l'allegato I del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, e adatta e adotta nella Comunità dell'energia il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee. 

    Inoltre il Consiglio ministeriale:

    (b)adotterà la relazione annuale sulle attività della Comunità dell'energia, presentata dal segretariato della Comunità dell'energia a norma dell'articolo 67 del trattato.

    La Commissione intende sostenere l'adozione dei suddetti punti.

    3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

    3.1. Decisione 2023/…/MC-EnC che proroga la durata del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

    Il trattato è stato firmato il 25 ottobre 2005 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2006, per un periodo iniziale di 10 anni. Nel 2013 il Consiglio ministeriale ne ha già prorogato la durata per un periodo di 10 anni (fino al 2026).

    La proposta prevede che il Consiglio ministeriale proroghi la durata del trattato di altri 10 anni (fino al 2036) a norma dell'articolo 97 del medesimo.

    La Comunità dell'energia continua a offrire un quadro efficiente per la cooperazione regionale nel settore dell'energia e a perseguire l'obiettivo di promuovere l'integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione europea e delle parti contraenti. Il quadro giuridico per tale integrazione è stato rafforzato di recente, in particolare con l'adozione del pacchetto per l'integrazione del settore dell'energia elettrica, della tabella di marcia per la decarbonizzazione e del pacchetto Energia pulita. Gli impegni assunti dalle parti contraenti in questo contesto richiedono un lungo periodo di attuazione, che andrà ben oltre il 2026.

    Pertanto la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di decisione che proroga la durata del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

    3.2.Decisione 2023/…/MC-EnC che modifica l'articolo 2, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità dell'energia

    Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee 4 è stato adattato e adottato nella Comunità dell'energia con decisione 2015/09/MC-EnC del Consiglio ministeriale del 16 ottobre 2015. Il 30 maggio 2022 l'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 5 ; il regolamento riconosce il ruolo sempre maggiore che si prevede avrà l'idrogeno rinnovabile e a basso tenore di carbonio, anche per quanto riguarda le infrastrutture. Riconosce inoltre la necessità di sviluppare infrastrutture per il diossido di carbonio in modo da ridurne le emissioni ancora inevitabili, in assenza di alternative ragionevoli.

    A norma dell'articolo 100, punti i) e iii), del trattato, e per adattare il regolamento (UE) 2022/869 e adottarlo nella Comunità dell'energia, il concetto di "energia di rete" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del trattato, dovrebbe essere ampliato per includervi anche i settori dell'idrogeno e del diossido di carbonio.

    Pertanto la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare il progetto di decisione che amplia l'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

    3.3.Atto procedurale 2023/…/MC-EnC sulla sede del Forum per il gas della Comunità dell'energia

    A norma dell'atto procedurale 2007/03/2/PHLG/EnC, del 17 ottobre 2007, sulla sede del Forum per il gas, il Forum per il gas si riunisce in Slovenia ed è istituito in collaborazione con le autorità competenti slovene.

    Il 15 dicembre 2022 il Consiglio ministeriale ha riconosciuto l'importanza dell'Ucraina per la sicurezza energetica dell'Europa e l'importanza di una maggiore integrazione del mercato e dei sistemi del gas del paese con quelli dell'Unione europea, anche per quanto riguarda i gas e l'idrogeno decarbonizzati.

    Le autorità slovene hanno espresso solidarietà nei confronti dell'Ucraina e hanno offerto di cederle la sede del Forum per il gas a partire dal 2023.

    L'atto procedurale proposto stabilisce che le condizioni che consentono di avviare le riunioni del Forum per il gas in Ucraina siano valutate dal segretariato della Comunità dell'energia in collaborazione con la presidenza e la vicepresidenza in tempo utile prima della data prevista per la riunione del Forum per il gas. Finché le condizioni non ne consentiranno lo svolgimento in Ucraina, il Forum per il gas si svolgerà a Vienna, in Austria.

    Pertanto la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare l'atto procedurale sulla sede del Forum per il gas della Comunità dell'energia.

    3.4.Decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato della Comunità dell'energia che stabiliscono l'esistenza di una violazione del medesimo in taluni procedimenti

    A norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato, il Consiglio ministeriale decide, a maggioranza semplice, se una parte ha violato i propri obblighi connessi al titolo II del trattato e relativi al recepimento e/o all'attuazione di un atto adottato dagli organi della Comunità dell'energia. La procedura di risoluzione delle controversie è stabilita al titolo III, capo 1, e al titolo IV, capo 1, del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato 6 .

    (1)Procedimenti relativi a violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva 2001/80/CE:

    sono presentate per adozione al Consiglio ministeriale quattro decisioni relative all'attuazione della direttiva 2001/80/CE da parte di tre parti contraenti:

    (a)decisione 2023/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Macedonia del Nord nel procedimento ECS-7/21;

    (b)decisione 2023/.../Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-8/21;

    (c)decisione 2023/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-9/21; e

    (d)decisione 2023/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS-15/21.

    Per quanto riguarda i primi tre procedimenti, il 24 ottobre 2013 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2013/05/MC-EnC sull'attuazione della direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione ("direttiva 2001/80/CE"). La decisione 2013/05/MC-EnC ha offerto alle parti contraenti la possibilità di definire e attuare un piano nazionale di riduzione delle emissioni (NERP) quale strumento per ridurre le emissioni totali annue degli inquinanti disciplinati dalla direttiva 2001/80/CE provenienti da impianti esistenti (anidride solforosa, ossidi di azoto e polveri). La decisione è entrata in vigore nella Comunità dell'energia il 1º gennaio 2018.

    Il 16 marzo 2021 il segretariato della Comunità dell'energia ha inviato lettere di avvio del procedimento alla Repubblica di Macedonia del Nord, al Kosovo* e alla Bosnia-Erzegovina in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie, in risposta all'inosservanza sistematica e persistente dei limiti di emissioni previsti dal piano nazionale di riduzione delle emissioni per gli anni di riferimento 2018 e 2019 e alla mancata applicazione di sanzioni efficaci e dissuasive per garantire il rispetto dei limiti negli anni successivi.

    Il 21 febbraio 2022 il segretariato ha presentato pareri motivati alla Repubblica di Macedonia del Nord, al Kosovo* e alla Bosnia-Erzegovina, nelle quali riscontrava la mancata osservanza degli articoli 12 e 16 del trattato in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 16 della direttiva 2001/80/CE. Le suddette parti contraenti non avevano rispettato i limiti di emissione (per l'anidride solforosa e le polveri nel caso dei grandi impianti di combustione) fissati dai piani nazionali di riduzione delle emissioni per gli anni di riferimento 2018 e 2019.

    Di conseguenza il 13 luglio 2023 il segretariato della Comunità dell'energia ha presentato al Consiglio ministeriale istanze motivate nei confronti della Repubblica di Macedonia del Nord nel procedimento ECS-7/21, del Kosovo* nel procedimento ECS-8/21 e della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-9/21.

    Per quanto riguarda il quarto procedimento, il 24 ottobre 2013 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2013/06/MC-EnC sull'attuazione del capo III, dell'allegato V, e dell'articolo 72, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

    Il 14 ottobre 2016 il Consiglio ministeriale ha adottato la decisione 2016/19/MC-EnC che autorizza l'esenzione degli impianti elencati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione stabiliti dalla direttiva 2001/80/CE, integrando così le norme di esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva. L'esenzione prevede una modalità alternativa di attuazione con vincoli temporali per conformarsi alle disposizioni della direttiva. TPP Pljevlja in Montenegro, l'unico grande impianto di combustione in funzione in questa parte contraente, è stato inserito nell'elenco che figura nella decisione 2016/19/MC-EnC.

    Il 20 aprile 2021 il segretariato della Comunità dell'energia ha inviato al Montenegro una lettera di avvio del procedimento, riscontrando l'inosservanza delle disposizioni della direttiva in materia di deroga in caso di arco di vita limitato, in base alle quali un impianto soggetto all'articolo 4, paragrafo 4, può rimanere in funzione solo se non funziona per più di 20 000 ore operative dopo il 1º gennaio 2018. In base alla decisione 2013/06/MC-EnC, l'impianto potrebbe anche rimanere in funzione se rispetta le norme più rigorose sulle emissioni stabilite nella direttiva relativa alle emissioni industriali. Il segretariato sostiene che l'impianto TPP Pljevlja non ha soddisfatto nessuno di questi criteri. Dopo la scadenza del periodo di esenzione nel corso dell'anno di riferimento 2020, l'impianto non è stato dismesso né ha continuato a funzionare entro i limiti di emissione applicabili a un nuovo impianto a norma della direttiva 2010/75/UE.

    Il segretariato ritiene che il Montenegro non abbia rispettato gli articoli 12 e 16 del trattato in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/80/CE. Per questo il 9 febbraio 2023 il segretariato della Comunità dell'energia ha presentato un parere motivato nei confronti del Montenegro per la mancata osservanza degli obblighi di deroga in caso di arco di vita limitato nel caso dell'impianto TPP Pljevlja. Inoltre il 13 luglio 2023, visto il perdurare della violazione, il segretariato ha presentato un'istanza motivata al Consiglio ministeriale nel procedimento ECS-15/21.

    Il comitato consultivo della Comunità dell'energia non si è ancora pronunciato in merito ai quattro procedimenti summenzionati.

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare i progetti di decisione, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

    (2)Procedimenti relativi a violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/35/CE:

    sono presentate per adozione al Consiglio ministeriale tre decisioni relative all'attuazione della direttiva 2004/35/CE da parte di tre parti contraenti:

    (a)decisione 2023/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-10/23;

    (b)decisione 2023/.../Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-11/23; e

    (c)decisione 2023/.../MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-12/23;

    Nell'aprile 2004 l'Unione europea ha adottato la direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (di seguito "direttiva 2004/35/CE"), che è stata adattata e adottata nella Comunità dell'energia con decisione 2016/14/MC-EnC del Consiglio ministeriale del 14 ottobre 2016. A norma di tale decisione, le parti contraenti erano tenute a recepire e attuare la direttiva 2004/35/CE e a darne notifica al segretariato entro il 1º gennaio 2021.

    Alla luce dei fatti esposti dal segretariato, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo* e la Repubblica di Moldova non hanno adottato e applicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/35/CE, e non hanno rispettato gli articoli 6, 12 e 89 del trattato né l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 2016/14/MC-EnC del Consiglio ministeriale.

    Il 13 luglio 2023 il segretariato della Comunità dell'energia ha presentato un'istanza motivata nei confronti della Bosnia-Erzegovina, del Kosovo* e della Repubblica di Moldova direttamente al Consiglio ministeriale, senza avviare una procedura preliminare, in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, dell'atto procedurale 2015/04/MC-EnC.

    Il comitato consultivo della Comunità dell'energia non si è ancora pronunciato.

    La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe consistere nell'approvare i progetti di decisione, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente, ovvero prima della riunione del Consiglio ministeriale, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che "Il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotta una decisione sulla sospensione dell'applicazione di un accordo e che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 7 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il Consiglio ministeriale è un organo istituito da un accordo, ossia dal trattato della Comunità dell'energia.

    Gli atti che il Consiglio ministeriale è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 76 del trattato, secondo il quale una decisione è giuridicamente vincolante per i soggetti che ne sono destinatari.

    Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano l'energia. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    2023/0395 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Vienna, Austria, 14 dicembre 2023)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006 8 , l'Unione ha concluso il trattato della Comunità dell'energia ("il trattato"), che è entrato in vigore il 1º luglio 2006.

    (2)A norma degli articoli 47 e 76 del trattato, il Consiglio ministeriale adotta misure che possono assumere la forma di decisioni o raccomandazioni.

    (3)Nella 21ª sessione del 14 dicembre 2023, il Consiglio ministeriale è chiamato ad adottare una serie di atti elencati nell'allegato della presente decisione, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e sui quali i rappresentanti dell'Unione sono chiamati a votare.

    (4)Scopo degli atti previsti è facilitare il conseguimento degli obiettivi del trattato.

    (5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio ministeriale riguardo agli atti elencati nell'allegato, poiché gli atti previsti avranno effetti giuridici nei confronti dell'Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 21ª sessione del Consiglio ministeriale che si terrà a Vienna (Austria) il 14 dicembre 2023 riguardo alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE consiste nell'approvare l'adozione degli atti che figurano nell'allegato della presente decisione.

    2.Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori degli atti elencati nell'allegato della presente decisione prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.
    (2)    GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.
    (3)    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
    (4)    Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
    (5)    Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).
    (6)    Atto procedurale 2008/01/MC-EnC sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, modificato dall'atto procedurale 2015/04/MC-EnC, del 16 ottobre 2015, recante modifica dell'atto procedurale 2008/01/MC-EnC, del 27 giugno 2008, sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato.
    (7)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (8)    GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.
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    Bruxelles, 10.11.2023

    COM(2023) 701 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Vienna, Austria, 14 dicembre 2023)


    ALLEGATO

    DECISIONE 01/2023/MC-EnC CHE PROROGA LA DURATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

    La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale che proroga la durata del trattato che istituisce la Comunità dell'energia ("il trattato") per un periodo di 10 anni conformemente all'addendum 1 del presente allegato.

    DECISIONE …/2023/MC-EnC CHE MODIFICA L'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

    La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale conformemente alla decisione della Commissione, del 20 settembre 2023, relativa alla proposta di decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia che modifica l'articolo 2, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e alla proposta di decisione del Comitato ministeriale della Comunità dell'energia che modifica l'allegato I del trattato per adattare e adottare nella Comunità dell'energia il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche, allegato I [C(2023)6183 final].

    ATTO PROCEDURALE …/2023/MC-EnC SULLA SEDE DEL FORUM PER IL GAS DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

    La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale del Consiglio ministeriale sulla sede del Forum per il gas della Comunità dell'energia conformemente all'addendum 2 del presente allegato.

    DECISIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 91, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ DELL'ENERGIA CHE STABILISCONO L'ESISTENZA DI UNA VIOLAZIONE DEL MEDESIMO IN TALUNI PROCEDIMENTI

    La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare i progetti di decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera a), del trattato della Comunità dell'energia, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente un parere a sostegno delle risultanze del segretariato della Comunità dell'energia, che stabiliscono l'esistenza di una violazione nei procedimenti elencati di seguito:

    (a)decisione …/2023/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Macedonia del Nord nel procedimento ECS-7/21;

    (b)decisione …/2023/Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* 1 nel procedimento ECS8/21;

    (c)decisione …/2023/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-9/21;

    (d)decisione …/2023/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Montenegro nel procedimento ECS15/21;

    (e)decisione …/2023/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-10/23;

    (f)decisione …/2023/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS11/23;

    (g)decisione …/2023/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Moldova nel procedimento ECS-12/23.

    ADDENDUM 1 DELL'ALLEGATO

    DECISIONE 01/2023/MC-EnC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA che proroga la durata del trattato che istituisce la Comunità dell'energia

    IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia ("il trattato"), in particolare l'articolo 97,

    considerando che il trattato è stato firmato il 25 ottobre 2005 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2006;

    considerando che, in conformità dell'articolo 97, il trattato è stato concluso per un periodo iniziale di 10 anni decorrenti dalla data della sua entrata in vigore e la sua proroga richiede una decisione del Consiglio ministeriale;

    considerando che il trattato è stato già prorogato per un periodo di 10 anni con decisione 1/2013/MC-EnC del Consiglio ministeriale del 24 ottobre 2013;

    considerando che la Comunità dell'energia continua a offrire un quadro efficiente per la cooperazione regionale nel settore dell'energia, quadro che è stato notevolmente rafforzato nel dicembre 2022 con l'adozione del pacchetto per l'integrazione del settore dell'energia elettrica da parte del Consiglio ministeriale;

    considerando che la Comunità dell'energia, in particolare con l'adozione della tabella di marcia per la decarbonizzazione e del pacchetto Energia pulita, sta diventando un quadro solido per guidare e sostenere la transizione energetica e l'azione per il clima delle parti contraenti;

    considerando che gli impegni assunti dalle parti della Comunità dell'energia si estendono ben oltre il 2026,

    ADOTTA LA SEGUENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Proroga della durata del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

    La durata del trattato è prorogata per un periodo di 10 anni, fino al 30 giugno 2036.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore all'atto della sua adozione.

    Fatto a ….                            Per il Consiglio ministeriale

    La presidenza

    ADDENDUM 2 DELL'ALLEGATO

    ATTO PROCEDURALE …/2023/MC-EnC SULLA SEDE DEL FORUM PER IL GAS DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

    Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia,

    visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 66, 82 e 87,

    viste le conclusioni ministeriali della Comunità dell'energia, del 29 giugno 2007, che hanno stabilito che il Forum per il gas della Comunità dell'energia si riunisce a Maribor (Slovenia) e hanno incaricato il gruppo permanente ad alto livello di adottare un atto procedurale volto a definire le modalità pratiche dell'organizzazione del Forum,

    considerando che, a norma dell'articolo 1 dell'atto procedurale 2007/03/2/PHLG-EnC, del 17 ottobre 2007, relativo alla sede del Forum per il gas, il segretariato della Comunità dell'energia era tenuto a cooperare con le autorità slovene in merito alle modalità pratiche per l'organizzazione del Forum, consultando la presidenza e la vicepresidenza,

    considerando che il 15 dicembre 2022 il consiglio ministeriale ha concluso che è auspicabile che il Forum per il gas si riunisca in Ucraina a partire dal 2023 o non appena le condizioni lo consentano, in virtù dell'importanza del paese per la sicurezza energetica dell'Europa, in particolare per una maggiore integrazione del suo mercato e dei suoi sistemi del gas, anche per quanto riguarda i gas e l'idrogeno decarbonizzati, considerando che il Consiglio ministeriale ha invitato il segretariato e la Commissione europea a prendere i necessari provvedimenti in tal senso,

    vista l'espressione di solidarietà delle autorità slovene nei confronti dell'Ucraina e la loro offerta di cedere al paese la sede del Forum per il gas,

    tenendo conto del fatto che il Forum per il gas inizierà a riunirsi in Ucraina non appena le condizioni lo consentiranno e che fino ad allora si riunirà a Vienna,

    su proposta del segretariato della Comunità dell'energia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE ATTO PROCEDURALE:

    ARTICOLO 1

    (1)Il Forum per il gas della Comunità dell'energia si terrà in Ucraina non appena le condizioni lo consentiranno. Le condizioni saranno valutate dal segretariato della Comunità dell'energia in collaborazione con la presidenza e la vicepresidenza in tempo utile prima della data prevista per la riunione del Forum per il gas.

    (2)Finché le condizioni non ne consentiranno lo svolgimento in Ucraina, il Forum per il gas si svolgerà a Vienna, in Austria.

    ARTICOLO 2

    Il segretariato della Comunità dell'energia adotta le misure necessarie per l'organizzazione pratica del Forum per il gas in cooperazione con le autorità competenti ucraine e consultando la presidenza e la vicepresidenza.

    ARTICOLO 3

    Il paese ospitante garantirà ai rappresentanti di tutte le parti contraenti la possibilità di partecipare alle riunioni.

    ARTICOLO 4

    Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Vienna, il XXX

    Per il Consiglio ministeriale

    -----------

    La presidenza

    (1) ()    Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
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