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Document 52023PC0556

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023

COM/2023/556 final

Bruxelles, 6.10.2023

COM(2023) 556 final

2023/0339(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda un progetto di decisione del Consiglio relativa alla terza quota dei contributi finanziari che le parti dell’11o Fondo europeo di sviluppo (FES) sono tenute a versare al FES nel 2023.

L’11o FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ovvero il 9o e il 10o FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:

(a)il vigente accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dellAfrica, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dallaltro («accordo di partenariato ACP-UE»), quale modificato da ultimo 1 ;

(b)laccordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dellUnione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dellUnione europea forniti nellambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 20142020 in applicazione dellaccordo di partenariato ACP-UE e allassegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori doltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dellUE 2 («accordo interno dell11o FES»);

(c)il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l11o Fondo europeo di sviluppo 3 («regolamento finanziario per l11o FES»);

(d)la decisione n. 1/2022 4 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 21 giugno 2022, che modifica la decisione n. 3/2019 5 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa alladozione di misure transitorie a norma dellarticolo 95, paragrafo 4, dellaccordo di partenariato ACP-UE, al fine di prorogare ulteriormente lapplicazione delle disposizioni dellaccordo di partenariato ACP-UE fino al 30 giugno 2023 o fino allentrata in vigore del nuovo accordo ovvero fino allapplicazione provvisoria tra lUnione e gli Stati ACP del nuovo accordo di partenariato, se in data anteriore;

(e)la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente limpegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nellambito del 9o, 10o e 11o Fondo europeo di sviluppo 6 ;

(f)la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio 7 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nellambito del 10o e dell11o Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dellAfrica, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro lUcraina da parte della Russia.

I documenti di cui alle lettere da a) a f) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l’11o FES prevede che le parti del FES eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell’attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari, quale la presente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

A norma dellarticolo 19, paragrafo 5, del regolamento finanziario per l11o FES, il Consiglio deve decidere sulla presente proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dellUnione europea.     

2023/0339 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto laccordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dellUnione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dellUnione europea forniti nellambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dellaccordo di partenariato ACP-UE e allassegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori doltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dellUE 8 , in particolare larticolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con larticolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio 9 , del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 10 , in particolare larticolo 19, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente allarticolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(2)Conformemente allarticolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2023 una proposta che specifica limporto della terza quota del contributo per il 2023.

(3)A norma dellarticolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

(4)A norma dellarticolo 152 dellaccordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dallUnione europea e dalla Comunità europea dellenergia atomica («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell11o FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dellarticolo 153 dellaccordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5)La decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio 11 fissa limporto annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR 12 per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

(6)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che questultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare come terza quota per il 2023 è fissato a 500 000 000 EUR, così ripartiti: 400 000 000 EUR per la Commissione e 100 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo sono versati alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo di terza quota per il 2023, conformemente all’allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(3)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(4)    GU L 176 dell1.7.2022, pag. 88.
(5)    GU L 1 del 3.1.2020, pag. 3.
(6)    GU L 437 del 28.12.2020, pag. 188.
(7)    GU L 188 del 15.7.2022, pag. 147.
(8)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(9)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(10)    GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.
(11)    DECISIONE (UE) 2022/2242 del CONSIGLIO, del 14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, limporto annuo per il 2023, limporto della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026.
(12)    Articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1): «Qualora al conto di cui al paragrafo 3 del presente articolo si applichino interessi negativi, al più tardi il giorno del versamento di ogni frazione di cui allarticolo 19, lo Stato membro interessato accredita sul conto un importo corrispondente allimporto di tali interessi negativi applicati fino al primo giorno del mese precedente il versamento della frazione».
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Bruxelles, 6.10.2023

COM(2023) 556 final

ALLEGATO

della

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2023



ALLEGATO

Terza quota dei contributi del FES per il 2023 (EUR)

STATI MEMBRI E REGNO UNITO

Ripartizione 11o FES (%)

Terza quota 2023 (EUR)

Totale

Commissione

BEI

11o FES

11o FES

BELGIO

3,24927

12 997 080

3 249 270

16 246 350

BULGARIA

0,21853

874 120

218 530

1 092 650

CECHIA

0,79745

3 189 800

797 450

3 987 250

DANIMARCA

1,98045

7 921 800

1 980 450

9 902 250

GERMANIA

20,57980

82 319 200

20 579 800

102 899 000

ESTONIA

0,08635

345 400

86 350

431 750

IRLANDA

0,94006

3 760 240

940 060

4 700 300

GRECIA

1,50735

6 029 400

1 507 350

7 536 750

SPAGNA

7,93248

31 729 920

7 932 480

39 662 400

FRANCIA

17,81269

71 250 760

17 812 690

89 063 450

CROAZIA

0,22518

900 720

225 180

1 125 900

ITALIA

12,53009

50 120 360

12 530 090

62 650 450

CIPRO

0,11162

446 480

111 620

558 100

LETTONIA

0,11612

464 480

116 120

580 600

LITUANIA

0,18077

723 080

180 770

903 850

LUSSEMBURGO

0,25509

1 020 360

255 090

1 275 450

UNGHERIA

0,61456

2 458 240

614 560

3 072 800

MALTA

0,03801

152 040

38 010

190 050

PAESI BASSI

4,77678

19 107 120

4 776 780

23 883 900

AUSTRIA

2,39757

9 590 280

2 397 570

11 987 850

POLONIA

2,00734

8 029 360

2 007 340

10 036 700

PORTOGALLO

1,19679

4 787 160

1 196 790

5 983 950

ROMANIA

0,71815

2 872 600

718 150

3 590 750

SLOVENIA

0,22452

898 080

224 520

1 122 600

SLOVACCHIA

0,37616

1 504 640

376 160

1 880 800

FINLANDIA

1,50909

6 036 360

1 509 090

7 545 450

SVEZIA

2,93911

11 756 440

2 939 110

14 695 550

REGNO UNITO*

14,67862

58 714 480

14 678 620

73 393 100

TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

100,00

400 000 000

100 000 000

500 000 000

* A norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, nel marzo 2023 il Regno Unito ha richiesto formalmente che la Commissione rimborsi nel 2023 la sua quota residua della riserva del 10o e dell’11o FES attraverso un calcolo su base netta del contributo residuo del Regno Unito al FES per il 2023 (2a e 3a quota, pari complessivamente a 154,12 milioni di EUR). Di tale calcolo su base netta si terrà conto nelle rispettive istruzioni di pagamento. 

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