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Document 52023PC0430

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale e che abroga la decisione (UE) 2019/865

    COM/2023/430 final

    Bruxelles, 11.7.2023

    COM(2023) 430 final

    2023/0283(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale e che abroga la decisione (UE) 2019/865


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) per il periodo 2024-2028 in riferimento alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.

    2.Contesto della proposta

    2.1.La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

    Obiettivo della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (di seguito "la convenzione NEAFC") è garantire, con l'istituzione della NEAFC, la conservazione a lungo termine e l'uso ottimale delle risorse della pesca nella zona della convenzione (di seguito "la zona di regolamentazione"). La convenzione è entrata in vigore il 17 marzo 1982 ed è stata modificata nel 2004 e nel 2006. La modifica del 2006 è entrata formalmente in vigore il 29 ottobre 2013. La modifica del 2004, invece, non è ancora entrata in vigore.

    L'Unione europea è parte della convenzione NEAFC, avendola approvata con decisione 81/608/CEE del Consiglio 1 . Le modifiche del 2004 e del 2006 sono state approvate con decisione 2009/550/CE del Consiglio 2 .

    2.2.La commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

    La NEAFC è l'organo istituito dalla convenzione NEAFC incaricato della gestione e della conservazione delle risorse della pesca nella zona di regolamentazione. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per garantire un uso ottimale delle risorse della pesca di cui è responsabile.

    In qualità di membro della NEAFC, l'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni. La NEAFC delibera sulle misure di conservazione e di controllo a maggioranza dei due terzi dei voti, favorevoli o contrari, espressi da tutte le parti contraenti presenti.

    2.3.Le decisioni della NEAFC

    La NEAFC ha la facoltà di adottare, per le attività di pesca di sua competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti.

    Conformemente all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della convenzione NEAFC, le misure entrano in vigore 80 giorni dopo la data in cui la NEAFC le notifica alle parti contraenti. Le parti contraenti che presentano un'obiezione a una data misura entro 50 giorni dalla data della notifica non sono tenute ad applicarla. Se più di un terzo delle parti contraenti presenta un'obiezione, le altre parti contraenti non sono tenute ad applicare la misura in questione.

    3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

    La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali dei servizi della Commissione che devono essere approvati dal Consiglio.

    Per la NEAFC questo approccio è attuato dalla decisione (UE) 2019/865 del Consiglio, del 14 maggio 2019, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della NEAFC per il periodo 2019-2023. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della NEAFC. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

    La decisione (UE) 2019/865 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 , tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 4 . Ha inoltre allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

    La decisione (UE) 2019/865 del Consiglio dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della riunione annuale del 2024. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione dell'Unione in sede di NEAFC per il periodo 2024-2028, sostituendo così la decisione (UE) 2019/865 del Consiglio.

    La presente proposta tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità 5 , di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici 6 e della strategia "Dal produttore al consumatore" 7 . Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica 8 e il piano d'azione per l'inquinamento zero 9 . Tiene conto infine anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani 10 .

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 11 .

    Applicazione al caso concreto

    La NEAFC è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie la convenzione NEAFC.

    Gli atti che la NEAFC è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 12 della convenzione NEAFC e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti:

    ·regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata 12 ;

    ·regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca 13 ; e

    ·regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne 14 .

    Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione NEAFC.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi una posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013.

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2019/865 del Consiglio relativa al periodo 2019-2023.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

    2023/0283 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale e che abroga la decisione (UE) 2019/865

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con decisione 81/608/CEE del Consiglio 15 l'Unione ha concluso la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale 16 ("convenzione NEAFC"), che ha istituito la commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale ("NEAFC"). Le modifiche del 2004 e del 2006 della convenzione NEAFC sono state approvate con decisione 2009/550/CE del Consiglio 17 , del 5 marzo 2009. Le modifiche sono entrate formalmente in vigore il 29 ottobre 2013, ma, conformemente alla dichiarazione di Londra del 18 novembre 2005 18 , si è convenuto di attuarle in via provvisoria a decorrere dalla loro adozione, in attesa che entrassero in vigore.

    (2)La NEAFC adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso ottimale delle risorse della pesca nella zona della convenzione NEAFC ("la zona di regolamentazione"). Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

    (3)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, infine, dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.

    (4)In linea con la strategia sulla biodiversità 20 , con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici 21 e con la strategia "Dal produttore al consumatore" 22 , è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.

    (5)La strategia per la plastica 23 fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero 24 mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.

    (6)Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani 25 , la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.

    (7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della NEAFC per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della NEAFC potrebbero essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 e sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 27 e (CE) n. 1224/2009 28 del Consiglio. 

    (8)Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della NEAFC è stabilita dalla decisione (UE) 2019/865 del Consiglio 29 . È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.

    (9)In considerazione del carattere evolutivo delle risorse della pesca nella zona di regolamentazione (acque internazionali di competenza della NEAFC) e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della NEAFC, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024-2028. Tali posizioni dovrebbero essere in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) figura nell'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della NEAFC avviene conformemente all'allegato II.

    Articolo 3

    La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della NEAFC del 2029.

    Articolo 4

    La decisione (UE) 2019/865 è abrogata.

    Articolo 5

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).
    (2)    Decisione 2009/550/CE del Consiglio, del 5 marzo 2009, relativa all'approvazione di modifiche della Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale volte a istituire procedure di composizione delle controversie, estendere l'ambito di applicazione della Convenzione e riesaminarne gli obiettivi (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 12).
    (3)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
    (4)    COM(2011) 424 del 13.7.2011.
    (5)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).
    (6)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
    (7)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).
    (8)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 28 final).
    (9)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).
    (10)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).
    (11)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (12)    GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
    (13)    GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
    (14)    GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.
    (15)    Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).
    (16)    GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22.
    (17)    GU L 184 del 16.7.2009, pag. 12.
    (18)    Dichiarazione di Londra: dichiarazione sull'interpretazione e l'attuazione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, 2005 .
    (19)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
    (20)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).
    (21)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).
    (22)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).
    (23)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).
    (24)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).
    (25)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).
    (26)    Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).
    (27)    Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
    (28)    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
    (29)    Decisione (UE) 2019/865 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e che abroga la decisione del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della NEAFC (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 60).
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    Bruxelles, 11.7.2023

    COM(2023) 430 final

    ALLEGATI

    della

    proposta di Decisione del Consiglio

    relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale e che abroga la decisione (UE) 2019/865


    ALLEGATO I

    Posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC)

    1.PRINCIPI

    Nell'ambito della NEAFC, l'Unione:

    (a)garantisce che le misure adottate nell'ambito della NEAFC siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo del 2009;

    (b)promuove gli obiettivi dell'accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ) e in occasione della 15a Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP 15), in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della protezione della biodiversità marina e la protezione del 30 % degli oceani nel mondo mediante le aree marine protette;

    (c)contribuisce all'attuazione del Green Deal europeo, in particolare delle strategie sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici, segnatamente per quanto riguarda la protezione della natura, e delle strategie "Dal produttore al consumatore" e "Un'Europa più forte nel mondo";

    (d)persegue gli obiettivi della strategia per la plastica e del piano d'azione per l'inquinamento zero, in particolare la riduzione dell'inquinamento marino e da plastica;

    (e)agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca, in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

    (f)si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca 1 ;

    (g)si conforma agli obiettivi della comunicazione congiunta sull'agenda dell'UE per la governance internazionale degli oceani 2 per quanto riguarda la conservazione della biodiversità marina e alle conclusioni del Consiglio su tale comunicazione congiunta 3 ;

    (h)si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della NEAFC e garantisce che le misure adottate nell'ambito della NEAFC siano conformi agli obiettivi della convenzione NEAFC;

    (i)promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP);

    (j)persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali con i paesi terzi in materia di pesca e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

    (k)mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione NEAFC, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, e a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

    (l)promuove, ove opportuno, il coordinamento tra la NEAFC e le ORGP e le convenzioni marittime regionali esistenti e la cooperazione con le organizzazioni internazionali, a seconda dei casi, nell'ambito dei rispettivi mandati;

    (m)promuove, tra le ORGP riguardanti specie diverse dai tonnidi, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP riguardanti i tonnidi.

    2.ORIENTAMENTI

    L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NEAFC:

    (a)misure volte a promuovere la conservazione e il pieno ripristino della biodiversità, la sostenibilità degli stock e l'integrazione delle considerazioni relative ai cambiamenti climatici nel processo decisionale;

    (b)misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NEAFC basate sui migliori pareri scientifici disponibili, compresa la normativa sui totali ammissibili di cattura e i contingenti o lo sforzo di pesca per la cattura delle risorse biologiche marine vive regolamentate dalla NEAFC, che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile. Se necessario, tali misure comprendono azioni specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati, al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;

    (c)misure intese a promuovere la raccolta dei dati, la ricerca scientifica e decisioni di gestione basate su dati scientifici, il rafforzamento del suo comitato di applicazione, una cultura ispirata al rispetto delle norme e valutazioni periodiche indipendenti dei risultati ottenuti;

    (d)misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione, tra cui l'iscrizione nell'elenco dei pescherecci INN e l'incrocio dei dati con quelli di altre ORGP, e misure intese a promuovere la tracciabilità del pesce e dei prodotti della pesca sulla base delle linee guida volontarie sui sistemi di documentazione delle catture;

    (e)misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione per garantire l'efficacia dei controlli e il rispetto delle misure adottate nell'ambito della NEAFC, compreso il rafforzamento del controllo sulle operazioni di trasbordo sulla base delle linee guida volontarie della FAO sui trasbordi;

    (f)misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione NEAFC conformemente alla convenzione NEAFC e agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, e misure intese a evitare e ridurre il più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

    (g)misure volte a ridurre l'inquinamento marino, impedire lo smaltimento della plastica in mare e a contenere l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, comprese misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi sulla base delle linee guida volontarie della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca;

    (h)misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

    (i)raccomandazioni che, ove opportuno e per quanto consentito dagli atti costitutivi pertinenti, promuovano l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

    (j)approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare con quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

    (k)misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della IOTC.

    ALLEGATO II

    Definizione annuale della posizione dell'Unione

    nelle riunioni della commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

    Prima di ogni riunione della NEAFC, quando tale organo è chiamato ad adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

    A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione della commissione NEAFC, un documento scritto che illustri nei dettagli la posizione dell'Unione proposta, per esame e approvazione degli elementi specifici della posizione che dovrà essere espressa a nome dell'Unione.

    Qualora nel corso di una riunione della NEAFC sia impossibile raggiungere un accordo, anche nell'immediato, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell'Unione tenga conto di nuovi elementi.

    (1)    7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
    (2)    JOIN/2022/28 final del 24.6.2022.
    (3)    15973/22 del 13.12.2022.
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