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Document 52023PC0281

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a diventare o rimanere Parti, nell'interesse dell'Unione europea, della convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti

COM/2023/281 final

Bruxelles, 31.5.2023

COM(2023) 281 final

2023/0170(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri a diventare o rimanere Parti, nell'interesse dell'Unione europea, della convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'UE mira a istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone, l'accesso alla giustizia e il pieno rispetto dei diritti fondamentali.

Tale obiettivo dovrebbe includere anche la protezione transfrontaliera degli adulti che,
a causa di un
'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi ("adulti"). Un adulto è una persona che ha compiuto i 18 anni.

Il numero di adulti in tali situazioni nell'UE è in aumento a causa dell'invecchiamento della popolazione e della conseguente incidenza delle malattie legate all'età, nonché del numero crescente di persone con disabilità. A seconda della legislazione nazionale dello Stato membro in cui vivono, essi possono essere oggetto di una misura di protezione adottata da un giudice o da un'autorità amministrativa, oppure possono essere aiutati da un terzo da essi designato anticipatamente (attraverso poteri di rappresentanza) per la gestione dei loro interessi.

Gli adulti possono aver bisogno di gestire i loro averi o beni immobiliari collocati in un altro paese, possono dover sottoporsi a cure mediche d'urgenza o programmate all'estero o possono dover trasferirsi in un altro paese per vari motivi.

In tali situazioni transfrontaliere, gli adulti si trovano di fronte a norme complesse e talvolta confliggenti degli Stati membri, che riguardano, tra l'altro, quale organo giurisdizionale o altra autorità sia competente ad adottare misure di protezione, quale legge si applichi al loro caso, e come riconoscere o dare effetto a una decisione adottata o ai poteri di rappresentanza stabiliti all'estero. Ne scaturiscono situazioni in cui gli adulti, le loro famiglie e i loro rappresentanti si trovano di fronte a una notevole incertezza giuridica in merito alle norme che si applicheranno al loro caso e all'esito delle procedure e delle formalità che devono espletare. Per garantire che la loro protezione continui a essere efficace a livello transfrontaliero o che tali persone abbiano accesso ai loro diritti all'estero, spesso devono essere seguiti procedimenti lunghi e costosi. In alcuni casi, la protezione e i poteri conferiti al rappresentante non sono in ultima analisi riconosciuti né dagli organi giurisdizionali né da soggetti non giudiziari quali banche, personale medico o agenti immobiliari.

Il 13 gennaio 2000, nell'ambito della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (HCCH), l'organizzazione intergovernativa il cui scopo è "lavorare all'unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato" 1 , è stata adottata la convenzione sulla protezione internazionale degli adulti (convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti). La convenzione prevede un corpus completo di norme in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione, e disposizioni sulla legge applicabile ai poteri di rappresentanza che danno attuazione a tali poteri in un contesto transfrontaliero. Stabilisce inoltre meccanismi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati contraenti e tra le autorità centrali degli Stati contraenti.

La convenzione è ampiamente considerata uno strumento di diritto internazionale privato efficiente e flessibile, adatto allo scopo a livello mondiale. Il recente lavoro svolto nell'ambito della commissione speciale sull'applicazione pratica della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti 2 fornirà presto agli operatori strumenti utili per il suo corretto funzionamento, come un manuale pratico.

Attualmente, tuttavia, solo 12 Stati membri dell'UE sono Parti di tale convenzione 3 . La ratifica e l'adesione alla convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti da parte di tutti gli Stati membri sono un obiettivo di lunga data dell'UE.

Dal 2008 la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti è stata esplicitamente approvata dal Consiglio dell'Unione europea 4 , dal Parlamento europeo 5 e dalla Commissione europea 6 . Un'ampia ratifica di tale convenzione da parte degli Stati membri, e non solo, è essenziale per il suo efficace funzionamento. Il Parlamento ha sostenuto attivamente la ratifica della convenzione da parte di tutti gli Stati membri, nonché un'eventuale iniziativa legislativa dell'UE a integrazione della convenzione.

Dal 5 all'8 dicembre 2018 la Commissione e l'HCCH hanno organizzato una conferenza internazionale congiunta per promuovere la ratifica della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti ed esaminare eventuali carenze che richiederebbero ulteriori azioni 7 .

Il 3 maggio 2021 i ministri della giustizia di Cechia, Francia e Slovenia hanno scritto alla Commissione per chiederle di accelerare i lavori preparatori su un'iniziativa legislativa.

Nel giugno 2021 sono state adottate conclusioni del Consiglio 8 che, tra l'altro, chiedevano agli Stati membri di ratificare quanto prima la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti e invitavano la Commissione a valutare l'eventuale necessità di un quadro giuridico all'interno dell'UE per facilitare la circolazione delle misure di protezione e a presentare, se necessario, proposte legislative.

Nel 2021-2022 le presidenze portoghese, francese e ceca hanno organizzato vari eventi per sensibilizzare al riguardo.

Nonostante queste iniziative, il ritmo di ratifica della convenzione è ancora troppo lento. In alcuni Stati membri il progetto di legge di attuazione della ratifica è in sospeso da anni in parlamento, o non è stato presentato dal governo nonostante la conclusione dei lavori preparatori. Altri Stati membri applicano parzialmente la convenzione nella pratica (in particolare le norme sulla competenza e la legge applicabile) senza prendere alcuna iniziativa per ratificarla formalmente. Ciò implicherebbe la nomina di un'autorità centrale per rendere effettiva la cooperazione tra gli Stati contraenti.

In tale contesto, la Commissione ha deciso di presentare un'iniziativa volta ad autorizzare gli Stati membri che non sono ancora Parti della convenzione a ratificarla o ad aderirvi. Un riferimento a tale iniziativa figura nel programma di lavoro della Commissione per il 2022: "Proporremo misure volte […] a rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia di protezione degli adulti vulnerabili in situazioni transfrontaliere".

Poiché la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti è aperta alla firma e alla ratifica degli Stati che erano membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato il 2 ottobre 1999 9 (articolo 53 della convenzione), i seguenti Stati membri dovranno sia firmare che ratificare la convenzione: Bulgaria, Spagna, Croazia, Ungheria, Romania, Slovenia, Slovacchia e Svezia. L'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Polonia dovranno invece soltanto ratificare la convenzione, poiché l'hanno già firmata. La Lituania dovrà aderirvi, in quanto membro della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato dal 23 ottobre 2001.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Attualmente non esiste una legislazione dell'UE in materia di protezione transfrontaliera degli adulti. La presente proposta fa tuttavia parte di un pacchetto contenente una proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di misure, gli atti autentici e i poteri di rappresentanza e la cooperazione in materia civile in relazione alla protezione degli adulti. La proposta prevede l'applicazione negli Stati membri di alcune delle norme della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti e stabilisce norme complementari per facilitare una cooperazione ancora più stretta all'interno dell'UE in questo settore.

La presente proposta riguarda la ratifica e l'adesione degli Stati membri che non sono ancora Parti della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti, che è l'unico strumento internazionale che tratta questioni di diritto internazionale privato riguardanti la protezione transfrontaliera degli adulti.

Entrambe le proposte riguardano il diritto internazionale privato, un ambito ben sviluppato all'interno dell'UE. Dal 2000, difatti, l'Unione europea ha adottato una serie di atti legislativi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere. Tuttavia, nessuno di questi atti legislativi disciplina gli aspetti transfrontalieri della capacità di agire di persone 10 , o la protezione di adulti che, "a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali" 11 , non sono in grado di curare i propri interessi.

Il regolamento proposto si applicherebbe negli Stati membri, mentre la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti sarebbe applicabile nei confronti degli Stati terzi che sono Stati contraenti della convenzione. Poiché gli adulti nell'UE possono avere relazioni sia con gli Stati membri che con Stati terzi (possono ad esempio possedere beni in tali Stati o avere in tali Stati legami personali), un quadro coerente di diritto internazionale privato applicabile alla protezione degli adulti sia negli Stati dell'UE che negli Stati terzi che sono Parti della convenzione è fondamentale per garantire tale protezione nelle situazioni di natura internazionale.

Le due proposte sono quindi complementari tra loro e per questo motivo sono presentate insieme.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'UE e i suoi Stati membri sono Parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), che, dalla sua adozione nel 2006, costituisce il fondamento internazionale dei diritti di questi soggetti.

L'articolo 3, lettera c), della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti contiene disposizioni che risultano favorire o ammettere il processo decisionale surrogato (principalmente dato l'uso dell'espressione "tutela, curatela e istituti analoghi"). È stata sollevata la questione se ciò possa favorire o consentire il riconoscimento di misure che istituiscono un processo decisionale surrogato piuttosto che un processo decisionale supportato, e se ciò violi il diritto all'autonomia e all'uguaglianza degli adulti.

La coerenza e la complementarità della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti con i diritti sanciti dalla UNCRPD è stata riconosciuta in diverse occasioni, ad esempio nelle conclusioni e raccomandazioni (conclusioni 2 e 3) adottate in occasione della sopra menzionata conferenza congiunta CE-HCCH del 2018 12 .

La convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti è uno strumento di diritto internazionale privato. È neutra per quanto riguarda il diritto sostanziale, che non prescrive alcun tipo di misura, e, nel suo preambolo, considera l'interesse dell'adulto e il rispetto della sua dignità e della sua volontà di rilevanza fondamentale. Facilitando la cooperazione transfrontaliera ed eliminando gli ostacoli giuridici e pratici, essa persegue alcuni importanti obiettivi della UNCRPD, fra cui quelli sanciti dall'articolo 12 sull'uguale riconoscimento dinanzi alla legge e dall'articolo 32 sulla cooperazione internazionale, per cui la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti istituisce un sistema di autorità centrali.

Inoltre, non tutte le persone con disabilità sono adulti bisognosi di protezione transfrontaliera ai sensi della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti, ma solo coloro che non sono in grado di curare i propri interessi personali o finanziari. Viceversa, non tutti gli adulti le cui facoltà psicosociali sono ridotte sono persone con disabilità.

È inoltre opportuno ricordare che il comitato UNCRPD, nella sua relazione del 2015 sull'attuazione della relativa convenzione nell'UE, ha espresso preoccupazioni in merito agli ostacoli incontrati dalle persone con disabilità nello spostarsi da uno Stato membro all'altro. Il comitato ha raccomandato all'UE di agire immediatamente per garantire che tutte le persone con disabilità e le loro famiglie possano esercitare il diritto alla libera circolazione su un piano di parità con gli altri 13 .

Il relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità ha commissionato uno studio giuridico 14 e ha rilasciato una relativa dichiarazione congiunta 15 insieme all'esperto indipendente sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane. In tal modo è stata chiarita la questione concludendo che la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti lascia un margine sufficiente per l'interpretazione e miglioramenti pratici e può evolvere per rispecchiare la modernizzazione delle leggi nazionali. Il relatore speciale ricorda che la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti contiene disposizioni volte a evitare qualsiasi conflitto con l'UNCRPD, e che entrambi gli strumenti possono e dovrebbero integrarsi a vicenda. L'UE e tutti i suoi Stati membri devono utilizzare il margine di interpretazione disponibile in modo da garantire il rispetto di tale convenzione.

Nell'applicare la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti, gli Stati contraenti che sono anche Parti della UNCRPD sono tenuti a rispettare tale convenzione e i principi in essa enunciati. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, inoltre, le convenzioni internazionali costituiscono parte integrante del diritto dell'Unione, cosicché la loro attuazione deve rispettare il principio di proporzionalità in quanto principio generale del diritto dell'Unione 16 .

Nel marzo 2021 la Commissione ha adottato la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 17 , che affronta in particolare la questione del miglioramento dell'"accesso alla giustizia, alla protezione giuridica, alla libertà e alla sicurezza" di tali soggetti. Per raggiungere questo risultato, tra le varie iniziative, si afferma esplicitamente che "la Commissione collaborerà con gli Stati membri per attuare la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti vulnerabili in linea con la convenzione UNCRPD, anche mediante uno studio sulla protezione degli adulti vulnerabili in situazioni transfrontaliere e concentrandosi in particolare sugli adulti con disabilità intellettive, e per spianare la strada per la ratifica da parte di tutti gli Stati membri" 18 .

Lo studio giuridico della Commissione è stato effettuato nel 2021 19 , e, tra l'altro, è giunto alla conclusione che la ratifica della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti da parte di tutti gli Stati membri affronterebbe alcuni dei problemi legati alle notevoli lacune e incoerenze esistenti nella protezione transfrontaliera degli adulti.

Una volta che la presente decisione sarà adottata dal Consiglio, la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti diventerà parte del diritto dell'Unione. Potrà quindi essere interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea alla luce sia dei principi generali dell'UE — tutela della libera circolazione delle persone, accesso alla giustizia e pieno rispetto dei diritti fondamentali — sia della UNCRPD.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta riguarda l'autorizzazione di alcuni Stati membri a ratificare una convenzione internazionale o ad aderirvi, nell'interesse dell'UE. La cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale è disciplinata dall'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce pertanto la base giuridica della competenza dell'UE in questo settore. La base giuridica applicabile è pertanto l'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, in combinato disposto con la base giuridica sostanziale dell'articolo 81, paragrafo 2, TFUE.

L'articolo 81, paragrafo 3, TFUE non è applicabile in quanto la protezione transfrontaliera degli adulti non è una questione di diritto di famiglia.

Il termine "diritto di famiglia", ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, TFUE, deve essere interpretato autonomamente, indipendentemente dalla definizione prevista dalle legislazioni nazionali degli Stati membri.

Finora la legislazione dell'UE ha interpretato la nozione in modo piuttosto restrittivo, limitandola alle norme che disciplinano i rapporti di famiglia, quali la materia matrimoniale, la responsabilità genitoriale o le obbligazioni alimentari.

Non è raro che gli adulti vulnerabili beneficino della protezione fornita dai familiari. In alcuni Stati membri la protezione giuridica degli adulti vulnerabili è attribuita, per legge, al coniuge o ai familiari. Tuttavia la famiglia dell'adulto, se l'adulto ha effettivamente una famiglia, è solo uno dei contesti in cui può essere garantita la protezione. Il coinvolgimento dei familiari non è un requisito necessario, né è disciplinato da norme di diritto internazionale privato. La preoccupazione fondamentale per la protezione degli adulti è invece il sostegno fornito, e la garanzia del diritto degli adulti alla dignità, all'autodeterminazione, alla non discriminazione e all'inclusione sociale, indipendentemente dai loro legami familiari.

Va osservato che la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti non contiene alcun riferimento ai rapporti familiari (come "genitore", "figli" o "coniuge"), contrariamente ai regolamenti dell'UE che disciplinano le questioni di diritto di famiglia.

Il regolamento proposto integrerà la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti e incorporerà alcune norme della convenzione, in particolare quelle sulla competenza internazionale e sulla legge applicabile, rendendole direttamente applicabili negli Stati membri.

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, vi è il rischio che la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti possa incidere sull'ambito di applicazione del regolamento proposto o modificarne la portata.

Gli impegni internazionali possono incidere sulla portata delle norme dell'Unione o modificarle qualora tali impegni rientrino in un settore già in gran parte disciplinato da tali norme o alla luce dei prevedibili sviluppi del diritto dell'Unione, come nel caso di specie 20 .

Pertanto, la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti rientra nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

L'UE può pertanto autorizzare gli Stati membri a diventare o rimanere Parti della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti.

Poiché solo gli Stati possono diventare Parti della convenzione, che non contiene una clausola che consenta all'UE di diventarne Parte, gli Stati membri possono ratificarla o aderirvi, come pure rimanerne Parti, agendo nell'interesse dell'Unione, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea 21 .

Un'iniziativa analoga era già stata adottata nel 2008 per autorizzare alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei minori o ad aderirvi 22 .

In base al protocollo n. 21, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure giuridiche adottate nel settore della giustizia non sono vincolanti né applicabili in Irlanda. Tuttavia, una volta presentata una proposta in questo settore, l'Irlanda può notificare la sua intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della misura e, una volta adottata la misura, può notificare la sua intenzione di accettarla.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Proporzionalità

La presente proposta è redatta sulla falsariga delle decisioni già adottate dal Consiglio che autorizzano gli Stati membri ad aderire a una convenzione internazionale. Non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di un'azione coerente dell'UE in materia di protezione transfrontaliera degli adulti, garantendo, per gli Stati membri che non sono ancora Parti della convenzione, che essi ratifichino o aderiscano alla convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti entro un determinato lasso di tempo.

Resta inteso inoltre che gli Stati membri mantengono la loro competenza per quanto riguarda la regolamentazione dell'adozione di norme di diritto sostanziale volte alla protezione degli adulti.

La proposta rispetta pertanto il principio di proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

Poiché la proposta riguarda un accordo internazionale che alcuni Stati membri devono ratificare e a cui alcuni Stati membri devono aderire nell'interesse dell'Unione, l'unico strumento applicabile è una decisione del Consiglio, a norma dell'articolo 218, paragrafo 6.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

La presente proposta, unitamente alla proposta parallela di regolamento in materia, è stata preceduta da intense e ampie consultazioni con le parti interessate.

La consultazione pubblica aperta 23 e l'invito a presentare contributi 24 hanno avuto luogo all'inizio del 2022. La maggioranza dei partecipanti, compresi Stati membri e organizzazioni professionali che rappresentano avvocati e notai, ha sostenuto un'iniziativa dell'UE che obbligherebbe gli Stati membri a ratificare la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti, e ha inoltre chiesto uno strumento dell'UE che integri la convenzione. Una ONG, un'organizzazione ombrello per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, ha espresso preoccupazione per i diritti fondamentali degli adulti con disabilità, nel caso in cui uno strumento dell'UE favorisse la circolazione di decisioni adottate in violazione della UNCRPD e dei diritti fondamentali degli adulti con disabilità. Si tratta di una questione ricorrente riguardante il rapporto tra la UNCRPD e la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti, che è stata affrontata dallo studio e dalla dichiarazione congiunta di cui alle note 14 e 15.

Nell'ambito della strategia di consultazione, il 29 settembre 2022 è stata organizzata una riunione informale online con le parti interessate. Inoltre, il 27 ottobre 2022 la Commissione ha organizzato una riunione online con esperti degli Stati membri per fornire informazioni sull'iniziativa sulla protezione degli adulti e scambiare opinioni iniziali.

Infine, nel corso della riunione del 7 e 8 novembre 2022, la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (EJN-civil) è stata consultata in merito al suo possibile ruolo in una futura iniziativa.

In sintesi, in tutte le attività di consultazione si potrebbero individuare un forte sostegno e un riscontro complessivamente positivo sulla convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti. Inoltre, dalle consultazioni è emersa la necessità pratica, e il sostegno da parte della maggior parte delle parti interessate, per ulteriori misure a livello dell'UE.

Assunzione e uso di perizie

Nel 2021 è stato realizzato uno studio giuridico 25 . Gli autori dello studio sono giunti alle seguenti conclusioni: i) esistono notevoli lacune e incoerenze nella protezione transfrontaliera degli adulti vulnerabili (norme sulla competenza, riconoscimento dei poteri di rappresentanza, mancanza di certezza del diritto e problemi pratici per le autorità); ii) la ratifica generale della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti nell'UE affronterebbe direttamente alcuni di questi problemi, sia tra gli Stati membri che con gli Stati terzi, e iii) uno strumento dell'UE rafforzerebbe ulteriormente la protezione degli adulti vulnerabili e faciliterebbe la loro vita e il lavoro delle autorità responsabili.

Ulteriori competenze in materia di protezione transfrontaliera degli adulti sono state raccolte anche nello studio che accompagna la relazione di iniziativa legislativa del Parlamento europeo (2016) 26 e nella relazione dell'Istituto europeo di diritto 27 (2020).

Valutazione d'impatto

Nel 2022 è stata effettuata una valutazione d'impatto allo scopo di esaminare le varie opzioni disponibili nell'UE per migliorare la protezione transfrontaliera degli adulti e analizzarne gli effetti.

Poiché la presente proposta riguarda soltanto la ratifica della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti e l'adesione a tale convenzione da parte di alcuni Stati membri, una spiegazione più dettagliata dei risultati della valutazione d'impatto sarà fornita nella proposta di regolamento che accompagna il presente documento. È opportuno limitare l'attuale analisi all'indicazione della scelta finale.

Ciò include un regolamento che integra la convenzione, la ratifica della convenzione e l'adesione alla stessa da parte degli Stati membri che non ne sono ancora Parti. Questo garantirebbe che le opportune norme di diritto internazionale privato per la protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere siano applicabili non solo a livello dell'UE, ma anche tra Stati membri e Stati terzi. La ratifica da parte di tutti gli Stati membri dovrebbe inoltre incoraggiare un maggior numero di Stati non appartenenti all'UE ad aderire alla convenzione.

Diritti fondamentali

L'obiettivo generale dell'azione proposta è proteggere i diritti fondamentali degli adulti in linea con l'articolo 6 TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la UNCRPD.

Nelle situazioni transfrontaliere ciò comporterebbe, in particolare, la prevenzione dell'espropriazione o del diniego di accesso alla proprietà dell'adulto all'estero, la garanzia dell'accesso alla giustizia e la garanzia dell'autodeterminazione e dell'autonomia degli adulti.

Armonizzando le norme di diritto internazionale privato, la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti collega diversi ordinamenti giuridici per facilitare, nel suo ambito di applicazione, il rispetto non discriminatorio dei diritti degli adulti, la tutela dei loro interessi e l'esercizio della loro capacità di agire.

Il preambolo della convenzione rispecchia questi valori, affermando che il rispetto sia della dignità che della volontà dell'adulto sono di rilevanza fondamentale. Tali priorità sono sancite anche nel preambolo della UNCRPD.

Secondo le norme della convenzione, se una misura di protezione è adottata in uno Stato contraente da un'autorità competente, tale misura dovrebbe continuare ad avere effetto in un altro Stato contraente, ad esempio se l'adulto si trasferisce da uno Stato contraente a un altro. La convenzione prevede anche garanzie che consentono di non riconoscere o non eseguire misure qualora adottate ad esempio da un'autorità la cui competenza non sia fondata ai sensi della convenzione o non sia conforme ad essa, oppure qualora il riconoscimento della misura sia contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto 28 . In tale contesto, il mancato rispetto dei diritti fondamentali dell'adulto interessato dalla misura potrebbe giustificare il diniego del riconoscimento.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La decisione proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione europea.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Poiché la proposta verte sull'autorizzazione di alcuni Stati membri dell'Unione europea a ratificare la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti o ad aderirvi, il monitoraggio della sua attuazione riguarda in primo luogo il rispetto, da parte di tali Stati membri, del termine per la ratifica o l'adesione alla convenzione, in linea con la decisione del Consiglio.

Tuttavia, una volta che tutti gli Stati membri saranno Parti della convenzione, si prevede di intraprendere diverse azioni per sensibilizzare in merito alla convenzione e garantirne la corretta applicazione. Saranno inoltre adottate posizioni coordinate dell'UE nell'ambito della preparazione delle future Commissioni speciali sul funzionamento della convenzione; ciò consentirà all'UE di monitorare l'attuazione di questo strumento da parte degli Stati membri.

2023/0170 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri a diventare o rimanere Parti, nell'interesse dell'Unione europea, della convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo 29 ,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione si è prefissa l'obiettivo di creare, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in cui siano garantiti la libera circolazione delle persone e l'accesso alla giustizia.

(2)Per realizzare tale obiettivo l'Unione ha adottato una serie di atti legislativi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere. L'Unione è inoltre Parte, a pieno titolo o tramite i suoi Stati membri che agiscono nell'interesse dell'Unione, di varie convenzioni internazionali nello stesso settore.

(3)Non esiste tuttavia una normativa dell'Unione in materia di protezione transfrontaliera degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi, o che possono chiedere che il sostegno fornito loro nell'esercizio della capacità di agire in uno Stato membro continui in tutta l'Unione.

(4)Possono sorgere varie difficoltà per gli adulti che si trovano in situazioni transfrontaliere, compreso quando si trasferiscono o quando possiedono proprietà o beni in un altro Stato membro. Possono sorgere difficoltà, ad esempio, quando le misure adottate in uno Stato membro per proteggere gli adulti devono essere invocate in un altro Stato membro, o quando devono essere successivamente invocati all'estero i poteri conferiti ai propri rappresentanti da adulti che non sono in grado di tutelare i loro interessi. Tali difficoltà possono avere gravi conseguenze negative sulla certezza del diritto nei rapporti transfrontalieri, sui diritti e sul benessere degli adulti e sul rispetto della loro dignità. Possono essere pregiudicati, in particolare, diritti fondamentali degli adulti quali l'accesso alla giustizia, il diritto all'autodeterminazione e all'autonomia, il diritto di proprietà e il diritto alla libera circolazione.

(5)Per rafforzare la protezione dei diritti fondamentali degli adulti che presentano un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali sono pertanto necessarie norme uniformi di diritto internazionale privato che disciplinino le situazioni transfrontaliere. A livello internazionale, tali norme figurano nella convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti ("convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti"). La convenzione prevede norme relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure di protezione degli adulti in questione, alla legge applicabile ai poteri di rappresentanza, e norme relative alla cooperazione fra le autorità delle Parti contraenti.

(6)Poiché la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti prevede che possano aderirvi solo gli Stati sovrani, l'Unione non può concludere tale convenzione.

(7)La ratifica e l'adesione alla convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti da parte di tutti gli Stati membri sono un obiettivo perseguito da tempo dall'Unione europea.

(8)Ad oggi sono Parti della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, l'Estonia, la Grecia, la Francia, Cipro, la Lettonia, Malta, l'Austria, il Portogallo e la Finlandia. L'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Polonia l'hanno solo firmata.

(9)In data [...], la Commissione ha presentato una proposta legislativa di regolamento riguardante la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di misure, gli atti autentici e i poteri di rappresentanza e la cooperazione in materia civile in relazione alla protezione degli adulti ("regolamento proposto"). La proposta prevede l'applicazione fra gli Stati membri di alcune delle norme della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti e stabilisce norme complementari allo scopo di facilitare una cooperazione ancora più stretta all'interno dell'UE in questo settore. Le disposizioni del regolamento proposto si sovrappongono e sono strettamente collegate alla convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti.

(10)Per tale motivo vi è il rischio che la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti possa incidere sull'ambito di applicazione del regolamento proposto o modificarne la portata. La convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti rientra pertanto nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(11)Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri che non sono ancora Parti della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti a firmarla, ratificarla o aderirvi nell'interesse dell'Unione, alle condizioni stabilite nella presente decisione. Il Consiglio dovrebbe inoltre autorizzare gli Stati membri che sono Parti della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti a rimanere tali.

(12)L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("UNCRPD").

(13)Ai sensi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la competenza ad adottare norme sostanziali e procedurali nel settore della protezione degli adulti spetta agli Stati membri. In quanto Parti contraenti dell'UNCRPD, gli Stati membri devono garantire che le loro leggi nazionali sostanziali e procedurali sul trattamento degli adulti siano coerenti con gli obblighi in materia di diritti umani previsti da tale convenzione, comprese le misure riguardanti la "tutela" e la "curatela" come pure l'incapacità di cui all'articolo 3 della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti.

(14)Le norme della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti dovrebbero essere applicate in modo coerente con gli obblighi in materia di diritti umani ai sensi della UNCRPD.

(15)Il mancato rispetto di tale obbligo dovrebbe incidere anche sul riconoscimento e sull'esecuzione, da parte degli Stati membri, di misure adottate da paesi terzi.

(16)[[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.] OPPURE

(17)A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(18)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.Il Consiglio autorizza gli Stati membri a diventare o a rimanere Parti della convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti ("la convenzione"), nell'interesse dell'Unione, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 2.

2.Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Bulgaria, [l'Irlanda], la Spagna, la Croazia, l'Italia, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia e la Svezia adottano le misure necessarie per depositare i rispettivi strumenti di ratifica o di adesione presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, in quanto depositario della convenzione, non oltre [24 mesi dopo la data di adozione della presente decisione].

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Articolo 1 dello Statuto della Conferenza dell'Aia.
(2)     https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=884
(3)    Belgio, Cechia, Germania, Estonia, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Malta, Austria, Portogallo e Finlandia.
(4)    Nelle sue conclusioni "Protezione giuridica degli adulti vulnerabili" (14667/08 (Presse 299), 24 ottobre 2008), il Consiglio ha invitato gli Stati membri che non l'avessero già fatto ad "avviare quanto prima o a proseguire attivamente le procedure di firma e/o di ratifica" della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti, e ha invitato gli Stati membri "ancora in un processo di consultazioni interne [riguardo all'adesione alla convenzione] a portare a termine tali consultazioni al più presto". Inoltre, nelle sue conclusioni sul "Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini", adottato nel 2009, il Consiglio europeo ha espresso l'auspicio che gli Stati membri aderiscano alla convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti "quanto prima".
(5)    Si veda la risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008, "Protezione giuridica degli adulti: implicazioni transfrontaliere" (P6_TA (2008) 0638), recante raccomandazioni alla Commissione sulle implicazioni transfrontaliere della protezione giuridica degli adulti (2008/2123 (INI)) (2010/C 45 E/13). Ai paragrafi da 1 a 4, la risoluzione invita gli Stati membri a ratificare la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti e chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa volta a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, di riepilogare i problemi operativi e le migliori pratiche in relazione a tale convenzione, e di valutare la possibilità dell'adesione, da parte della Comunità europea nel suo insieme, alla convenzione. Va osservato che la risoluzione del Parlamento del 2008 invita la Commissione a presentare una proposta "non appena acquisita una sufficiente esperienza del funzionamento della convenzione". Il 1º giugno 2017 il Parlamento europeo ha adottato un'ulteriore risoluzione che invita gli Stati membri a firmare e ratificare la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti e a promuovere l'autodeterminazione degli adulti introducendo nel diritto nazionale una normativa in materia di incapacità di intendere.
(6)    Si veda la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei - Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma, Bruxelles, 20.4.2010, COM(2010) 171 definitivo. Il paragrafo 13 del piano d'azione del 2010 per l'attuazione del programma di Stoccolma, al punto "Garantire la tutela dei diritti fondamentali / Gruppi vulnerabili", fa riferimento all'adesione degli Stati membri dell'Unione europea alla convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti.
(7)    Conferenza congiunta CE-HCCH sulla protezione transfrontaliera degli adulti vulnerabili, Bruxelles, 57 dicembre 2018, https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=654 .
(8)     Conclusioni del Consiglio sulla protezione degli adulti vulnerabili in tutta l'Unione europea (7 giugno 2021).
(9)    Articolo 53:1) La convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al momento della sua diciottesima sessione.2) La convenzione è oggetto di ratifica, accettazione o approvazione e i relativi strumenti sono depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.
(10)    L'unica eccezione è una norma sulla capacità delle persone fisiche nel contesto delle obbligazioni contrattuali transfrontaliere in materia civile e commerciale di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).
(11)    Articolo 1, paragrafo 1, della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti.
(12)     88f10f24-81ad-42ac-842c-315025679d40.pdf (hcch.net)
(13)    Osservazioni conclusive sulla relazione iniziale del Comitato UE sui diritti delle persone con disabilità (2015), bozza preparata dal Comitato.
(14)    Studio dal titolo "Interpreting the 2000 Hague Convention on the International Protection of Adults Consistently with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)" (Interpretare la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti in modo coerente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)).
(15)     Joint statement by the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, Gerard Quinn, and the Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons, Claudia Mahler – Reflections on the Hague Convention (2000) on the International Protection of Adults (Dichiarazione congiunta del relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità, Gerard Quinn, e dell'esperto indipendente sul godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone anziane, Claudia Mahler — Riflessioni sulla convenzione dell'Aia (2000) sulla protezione internazionale degli adulti), 8 luglio 2021.
(16)    Si veda ad esempio l'ordinanza del 9 novembre 2021, Causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle Dogane di Gaeta/Punto Nautica Srl, punto 33, ECLI:EU:C:2021:926.
(17)     Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030
(18)    Si veda il punto 5.1 della strategia.
(19)     Study on the cross-border legal protection of vulnerable adults in the Union (Studio sulla protezione giuridica transfrontaliera degli adulti vulnerabili nell'Unione), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione (europa.eu).
(20)    Si veda in particolare il parere 1/13, punti 73 e 74, e la giurisprudenza citata.
(21)    Parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, punto 44, e giurisprudenza citata.
(22)    Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2008, che autorizza alcuni Stati membri a ratificare la convenzione dell'Aia del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ovvero ad aderirvi, nell'interesse della Comunità europea e che autorizza alcuni Stati membri a presentare una dichiarazione sull'applicazione delle pertinenti norme interne del diritto comunitario (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 36).
(23)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Cooperazione-giudiziaria-in-materia-civile-Protezione-degli-adulti-vulnerabili-in-tutta-lUE_it
(24)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Civil-judicial-cooperation-EU-wide-protection-for-vulnerable-adults/public-consultation_it
(25)     Study on the cross-border legal protection of vulnerable adults in the Union (Studio sulla protezione giuridica transfrontaliera degli adulti vulnerabili nell'Unione), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione (europa.eu).
(26)     Protection of Vulnerable Adults – European Added Value Assessment (Protezione degli adulti vulnerabili — Valutazione del valore aggiunto europeo).
(27)     The Protection of Adults in International Situations ,   report of the European Law Institute.  (La protezione degli adulti nelle situazioni internazionali - Relazione dell'Istituto europeo di diritto).
(28)    Si veda l'articolo 22 della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti per un elenco dei motivi a disposizione di un'autorità competente per negare, su base discrezionale, il riconoscimento e l'esecuzione di una misura.
(29)    GU C  del , pag. .
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Bruxelles, 31.5.2023

COM(2023) 281 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

che autorizza gli Stati membri a diventare o rimanere Parti, nell'interesse dell'Unione europea, della convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti


ALLEGATO

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ADULTI

(Conclusa il 13 gennaio 2000)

Gli Stati firmatari della presente convenzione,

considerando che, nelle situazioni a carattere internazionale, è opportuno rafforzare la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi,

desiderando evitare conflitti tra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti,

ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione degli adulti,

affermando che l'interesse dell'adulto, nonché il rispetto della sua dignità e della sua volontà sono di rilevanza fondamentale,

hanno convenuto quanto segue:

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

1)    La presente convenzione si applica, nelle situazioni a carattere internazionale, alla protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi.

2)    Essa si prefigge di:

a)    determinare lo Stato le cui autorità sono competenti a prendere misure di protezione della persona o dei beni dell'adulto;

b)    determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;

c)    determinare la legge applicabile alla rappresentanza dell'adulto;

d)    assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;

e)    stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.

Articolo 2

1)    Ai fini della presente convenzione, un adulto è chiunque abbia compiuto i 18 anni.

2)    La convenzione si applica anche alle misure concernenti l'adulto che non aveva compiuto i 18 anni quando sono state disposte.

Articolo 3

Le misure previste dall'articolo 1 possono comprendere, in particolare:

a)    la determinazione dell'incapacità e l'istituzione di un regime di protezione;

b)    il collocamento dell'adulto sotto la protezione di un'autorità giudiziaria o amministrativa;

c)    la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;

d)    la designazione e le funzioni della persona o dell'organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni dell'adulto, di rappresentarlo o di assisterlo;

e)    il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione;

f)    l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto;

g)    l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell'adulto.

Articolo 4

1)    Sono esclusi dall'ambito di applicazione della convenzione:

a)    le obbligazioni alimentari;

b)    la costituzione, l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio o di una relazione analoga, nonché la separazione legale;

c)    i regimi patrimoniali fra coniugi e i regimi dello stesso tipo applicabili alle relazioni analoghe al matrimonio;

d)    le amministrazioni fiduciarie e le successioni;

e)    la previdenza sociale;

f)    le misure pubbliche di carattere generale in materia di sanità;

g)    le misure disposte nei confronti di una persona conseguentemente alla commissione di reati da parte della stessa;

h)    le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione;

i)    le misure aventi come unico fine la salvaguardia della pubblica sicurezza.

2)    Il paragrafo 1 non pregiudica, nelle materie menzionate, la qualità di una persona ad agire quale rappresentante dell'adulto.

CAPO II – COMPETENZA

Articolo 5

1)    Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto sono competenti a disporre misure di protezione della sua persona o dei suoi beni.

2)    In caso di trasferimento della residenza abituale dell'adulto in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.

Articolo 6

1)    Per gli adulti rifugiati e gli adulti che, a seguito di gravi disordini nel proprio Paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali adulti si trovano a causa del loro trasferimento esercitano la competenza prevista nell'articolo 5, paragrafo 1.

2)    Il precedente paragrafo si applica anche agli adulti la cui residenza abituale non possa essere accertata.

Articolo 7

1)    Eccezion fatta per gli adulti rifugiati o che, a seguito di gravi disordini nello Stato di cui sono cittadini, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità di uno Stato contraente di cui l'adulto possegga la cittadinanza sono competenti a disporre misure di protezione della sua persona o dei suoi beni qualora ritengano di essere in una posizione migliore per valutare l'interesse dell'adulto e abbiano avvisato le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 6, paragrafo 2.

2)    Questa competenza non può essere esercitata se le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8 hanno informato le autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la cittadinanza di aver preso tutte le misure imposte dalla situazione o di aver deciso che non occorrevano misure oppure del fatto che un procedimento è pendente dinanzi a esse.

3)    Le misure disposte secondo il paragrafo 1 cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8 hanno disposto le misure imposte dalla situazione o hanno deciso che non occorre disporne. Queste autorità informano le autorità che hanno disposto le misure in applicazione del paragrafo 1.

Articolo 8

1)    Se ritengono che ciò sia nell'interesse dell'adulto, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi degli articoli 5 o 6 possono, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di un altro Stato contraente, chiedere alle autorità di uno degli Stati menzionati al paragrafo 2 di disporre misure di protezione della persona o dei beni dell'adulto. La richiesta può riguardare la protezione nel suo complesso o parte di essa.

2)    Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta alle condizioni stabilite nel precedente paragrafo sono:

a)    uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;

b)    lo Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;

c)    uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto;

d)    lo Stato le cui autorità siano state scelte per iscritto dall'adulto per disporre misure di protezione nei suoi confronti;

e)    lo Stato di residenza abituale di una persona vicina all'adulto disposta a farsi carico della sua protezione;

f)    lo Stato sul cui territorio si trovi l'adulto, per quanto attiene alla sua protezione.

3)    Nel caso in cui l'autorità designata secondo le disposizioni dei precedenti paragrafi non accetti la competenza, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi dell'articolo 5 o 6 conservano la competenza.

Articolo 9

Le autorità di uno Stato contraente in cui si trovino beni dell'adulto sono competenti a disporre misure di protezione relative a tali beni, sempre che tali misure siano compatibili con quelle disposte dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 8.

Articolo 10

1)    In tutti i casi di urgenza, sono competenti a disporre le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino l'adulto o beni ad esso appartenenti.

2)    Le misure disposte in applicazione del precedente paragrafo nei confronti di un adulto che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 9 hanno disposto le misure imposte dalla situazione.

3)    Le misure disposte in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, disposte dalle autorità di un altro Stato.

4)    Le autorità che abbiano disposto misure in applicazione del paragrafo 1 ne informano, per quanto possibile, le autorità dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto.

Articolo 11

1)    In via eccezionale, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovi l'adulto sono competenti a disporre misure di protezione della sua persona aventi un carattere provvisorio e un'efficacia territoriale limitata a tale Stato, sempre che tali misure siano compatibili con quelle già disposte dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 8 e le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 siano state avvisate.

2)    Le misure disposte in applicazione del precedente paragrafo nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 8 si sono pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.

Articolo 12

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, le misure disposte in applicazione degli articoli da 5 a 9 restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della convenzione non le hanno modificate, sostituite o abrogate.

CAPO III – LEGGE APPLICABILE

Articolo 13

1)    Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.

2)    Tuttavia, qualora la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame.

Articolo 14

Quando una misura disposta da uno Stato contraente sia attuata in un altro Stato contraente, le condizioni di applicazione sono rette dalla legge di quest'altro Stato.

Articolo 15

1)    L'esistenza, l'ampiezza, la modifica e l'estinzione dei poteri di rappresentanza conferiti da un adulto, mediante accordo o atto unilaterale, perché siano esercitati qualora egli non sia in grado di curare i propri interessi, sono rette dalla legge dello Stato in cui l'adulto risiede abitualmente alla data dell'accordo o dell'atto unilaterale, sempre che non sia stata designata espressamente per iscritto una delle leggi menzionate nel paragrafo 2.

2)    Gli Stati la cui legge può essere designata sono i seguenti:

a)    uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;

b)    uno Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;

c)    uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto, per quanto attiene a detti beni.

3)    Le condizioni di esercizio di questi poteri di rappresentanza sono rette dalla legge dello Stato in cui detti poteri sono esercitati.

Articolo 16

Quando non siano esercitati in modo tale da garantire un'adeguata protezione della persona o dei beni dell'adulto, i poteri di rappresentanza previsti dall'articolo 15 possono essere revocati o modificati da misure disposte da un'autorità competente secondo la convenzione. All'atto di revocare o modificare tali poteri di rappresentanza, la legge determinata nell'articolo 15 deve essere presa in considerazione nella misura del possibile.

Articolo 17

1)    Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante dell'adulto secondo la legge dello Stato in cui l'atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità del terzo, per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualità di rappresentante secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che tale qualità era retta da questa legge.

2)    Il precedente paragrafo si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.

Articolo 18

Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.

Articolo 19

Ai sensi del presente capo, il termine "legge" designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.

Articolo 20

Il presente capo non pregiudica le disposizioni della legge dello Stato in cui occorre proteggere l'adulto, la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile.

Articolo 21

La legge designata dalle disposizioni del presente capo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.

CAPO IV – RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 22

1)    Le misure disposte dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

2)    Tuttavia, il riconoscimento può essere negato:

a)    se la misura è stata disposta da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capo II o non era conforme a tali disposizioni;

b)    se la misura è stata disposta, tranne in caso di urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;

c)    se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto o è contrario a una disposizione della legge di tale Stato la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile;

d)    se la misura è incompatibile con una misura disposta successivamente nello Stato non contraente che sarebbe stato competente ai sensi degli articoli da 5 a 9, quando per quest'ultima misura siano adempiute le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;

e)    se non è stata rispettata la procedura di cui all'articolo 33.

Articolo 23

Senza pregiudizio dell'articolo 22, paragrafo 1, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o non riconoscimento di una misura disposta in un altro Stato contraente. La procedura è retta dalla legge dello Stato richiesto.

Articolo 24

L'autorità dello Stato richiesto è vincolata agli accertamenti di fatto sulle quali l'autorità dello Stato che ha disposto la misura ha fondato la propria competenza.

Articolo 25

1)    Se comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, le misure disposte in uno Stato contraente e in esso esecutive sono dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato.

2)    Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.

3)    La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 26

Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autorità dello Stato richiesto non procede ad alcuna revisione nel merito della misura disposta.

Articolo 27

Le misure disposte in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state disposte dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti.

CAPO V – COOPERAZIONE

Articolo 28

1)    Ciascuno Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che le sono imposti dalla convenzione.

2)    Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un'autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l'autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che sarà poi trasmessa all'autorità centrale competente all'interno dello Stato.

Articolo 29

1)    Le autorità centrali cooperano fra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della convenzione.

2)    Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione dell'adulto.

Articolo 30

L'autorità centrale di uno Stato contraente adotta, direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:

a)    agevolare le comunicazioni tra autorità competenti con ogni mezzo nelle situazioni in cui si applica la convenzione;

b)    aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare l'adulto che risulti presente sul territorio dello Stato richiesto e che abbia bisogno di protezione.

Articolo 31

Le autorità competenti di uno Stato contraente possono incoraggiare, direttamente o tramite altri organismi, il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a qualsiasi altra modalità analoga che consenta la conclusione di accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni dell'adulto, nelle situazioni in cui si applica la convenzione.

Articolo 32

1)    In previsione di una misura di protezione e se la situazione dell'adulto lo richiede, le autorità competenti ai sensi della convenzione possono chiedere a ogni autorità di un altro Stato contraente in possesso di informazioni utili per la protezione dell'adulto di comunicare loro tali informazioni.

2)    Ogni Stato contraente può dichiarare che le domande previste nel paragrafo 1 siano inoltrate solo tramite la propria autorità centrale.

3)    Le autorità competenti di uno Stato contraente possono chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di assisterle nell'attuazione di misure di protezione disposte in applicazione della convenzione.

Articolo 33

1)    Quando prospetta il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, e quando tale collocamento ha luogo in un altro Stato contraente, l'autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 8 consulta preliminarmente l'autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sull'adulto e i motivi della propria proposta di collocamento.

2)    La decisione sul collocamento non può essere presa nello Stato richiedente se l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha manifestato la propria opposizione entro un termine ragionevole.

Articolo 34

Nel caso in cui l'adulto sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere disposte misure di protezione dell'adulto, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza dell'adulto in un altro Stato contraente, informano le autorità di quest'ultimo Stato del suddetto pericolo e delle misure disposte o in esame.

Articolo 35

Un'autorità non può chiedere o comunicare informazioni in applicazione del presente capo se ritiene che detta richiesta o trasmissione possa mettere in pericolo la persona o i beni dell'adulto o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.

Articolo 36

1)    Ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sostengono le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capo.

2)    Uno Stato contraente può concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.

Articolo 37

Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso simili accordi ne trasmettono copia al depositario della convenzione.

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

1)    Le autorità dello Stato contraente in cui sia stata disposta una misura di protezione o confermato un potere di rappresentanza possono rilasciare a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni dell'adulto, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.

2)    La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci a decorrere dalla data del certificato e fino a prova contraria.

3)    Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.

Articolo 39

I dati personali raccolti o comunicati conformemente alla convenzione non possono essere usati per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti o comunicati.

Articolo 40

Le autorità che ricevono informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.

Articolo 41

I documenti comunicati o rilasciati in applicazione della presente convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità.

Articolo 42

Ogni Stato contraente può designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8 e 33.

Articolo 43

1)    Le designazioni di cui agli articoli 28 e 42 sono comunicate all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al più tardi alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della convenzione oppure dell'adesione alla stessa. Le modifiche di tali designazioni sono parimenti comunicate all'Ufficio Permanente.

2)    La dichiarazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, è fatta al depositario della convenzione.

Articolo 44

Uno Stato contraente in cui siano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione dell'adulto e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della convenzione ai conflitti riguardanti unicamente tali ordinamenti o normative divergenti.

Articolo 45

Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni rette dalla presente convenzione:

a)    ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale;

b)    ogni riferimento alla presenza dell'adulto in tale Stato riguarda la presenza dell'adulto in un'unità territoriale;

c)    ogni riferimento alla situazione dei beni dell'adulto in tale Stato riguarda la situazione dei beni dell'adulto in un'unità territoriale;

d)    ogni riferimento allo Stato di cui l'adulto sia cittadino riguarda l'unità territoriale designata dalla legge di tale Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unità territoriale con la quale l'adulto presenti il legame più stretto;

e)    ogni riferimento allo Stato le cui autorità siano state scelte dall'adulto riguarda:

   l'unità territoriale, se l'adulto ha scelto le autorità di tale unità territoriale,

   l'unità territoriale dello Stato con la quale l'adulto presenti il legame più stretto, se l'adulto ha scelto le autorità di tale Stato senza indicare un'unità territoriale dello stesso;

f)    ogni riferimento alla legge dello Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame riguarda la legge di un'unità territoriale con la quale la situazione presenti uno stretto legame;

g)    ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato in cui sia stata disposta una misura riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui tale misura sia stata disposta;

h)    ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato richiesto riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui sia invocato il riconoscimento o l'esecuzione;

i)    ogni riferimento allo Stato in cui sia attuata la misura di protezione riguarda l'unità territoriale in cui sia attuata la misura;

j)    ogni riferimento agli enti o autorità di questo Stato, diversi dalle autorità centrali, riguarda gli enti o autorità abilitati ad agire nell'unità territoriale interessata.

Articolo 46

Per individuare la legge applicabile ai sensi del capo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:

a)    in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono l'unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di tale unità;

b)    in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'articolo 45.

Articolo 47

Per individuare la legge applicabile ai sensi del capo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:

a)    in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono quale delle leggi sia applicabile, si applica tale legge;

b)    in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui l'adulto presenti il legame più stretto.

Articolo 48

Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente convenzione sostituisce la convenzione sull'interdizione e le misure di protezione analoghe, firmata all'Aia il 17 luglio 1905.

Articolo 49

1)    La convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie rette dalla presente convenzione, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.

2)    La presente convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda gli adulti abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente convenzione.

3)    Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nell'ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti.

4)    I precedenti paragrafi si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale.

Articolo 50

1)    La convenzione si applica esclusivamente alle misure disposte in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato.

2)    La convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure disposte dopo la sua entrata in vigore, nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state disposte le misure e lo Stato richiesto.

3)    A decorrere dalla sua entrata in vigore in uno Stato contraente, la convenzione si applica ai poteri di rappresentanza conferiti anteriormente a condizioni corrispondenti a quelle previste dall'articolo 15.

Articolo 51

1)    Ogni comunicazione all'autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

2)    Tuttavia, uno Stato contraente può, esprimendo una riserva conformemente all'articolo 56, opporsi all'uso del francese o dell'inglese, ma non di entrambe le lingue.

Articolo 52

Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della convenzione.

CAPO VII – CLAUSOLE FINALI

Articolo 53

1)    La convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato il 2 ottobre 1999.

2)    La convenzione è oggetto di ratifica, accettazione o approvazione e i relativi strumenti sono depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.

Articolo 54

1)    Ogni altro Stato può aderire alla convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1.

2)    Lo strumento di adesione è depositato presso il depositario.

3)    L'adesione ha effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non hanno sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notificazione prevista all'articolo 59, lettera b). Una tale obiezione può essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della convenzione successiva all'adesione. Tali obiezioni sono notificate al depositario.

Articolo 55

1)    Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici divergenti riguardo alle materie rette dalla presente convenzione può dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, che la convenzione si applica a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e può in ogni momento modificare questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.

2)    Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e indicano espressamente le unità territoriali alle quali si applica la convenzione.

3)    Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la convenzione si intende applicata a tutto il territorio di tale Stato.

Articolo 56

1)    Ogni Stato contraente può, al più tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 55, esprimere la riserva di cui all'articolo 51, paragrafo 2. Non è ammessa alcuna altra riserva.

2)    Ogni Stato può, in qualsiasi momento, ritirare la riserva che ha fatto. Tale ritiro è notificato al depositario.

3)    L'effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese successivo alla notificazione di cui al precedente paragrafo.

Articolo 57

1)    La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 53.

2)    Successivamente, la convenzione entra in vigore:

a)    per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

b)    per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all'articolo 54, paragrafo 3;

c)    per le unità territoriali alle quali sia stata estesa la convenzione conformemente all'articolo 55, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della notificazione di cui al presente articolo.

Articolo 58

1)    Ogni Stato Parte della convenzione può denunciarla con notificazione inviata per iscritto al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la convenzione.

2)    La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del depositario. Ove nella notificazione sia specificato un periodo più lungo per la presa d'effetto della denuncia, quest'ultima ha effetto allo scadere del periodo in questione.

Articolo 59

Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli Stati che hanno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 54:

a)    le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 53;

b)    le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 54;

c)    la data in cui la convenzione entra in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 57;

d)    le dichiarazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 55;

e)    gli accordi di cui all'articolo 37;

f)    la riserva di cui all'articolo 51, paragrafo 2, e il suo ritiro di cui all'articolo 56, paragrafo 2;

g)    le denunce di cui all'articolo 58.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto all'Aia, il 13 gennaio 2000, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente
fede, in una sola copia, che è depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata è consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati

membri della Conferenza dell
'Aia di diritto internazionale privato.

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