COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 31.5.2023
COM(2023) 281 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
che autorizza gli Stati membri a diventare o rimanere Parti, nell'interesse dell'Unione europea, della convenzione del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti
ALLEGATO
CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ADULTI
(Conclusa il 13 gennaio 2000)
Gli Stati firmatari della presente convenzione,
considerando che, nelle situazioni a carattere internazionale, è opportuno rafforzare la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi,
desiderando evitare conflitti tra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti,
ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione degli adulti,
affermando che l'interesse dell'adulto, nonché il rispetto della sua dignità e della sua volontà sono di rilevanza fondamentale,
hanno convenuto quanto segue:
CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1
1)
La presente convenzione si applica, nelle situazioni a carattere internazionale, alla protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi.
2)
Essa si prefigge di:
a)
determinare lo Stato le cui autorità sono competenti a prendere misure di protezione della persona o dei beni dell'adulto;
b)
determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
c)
determinare la legge applicabile alla rappresentanza dell'adulto;
d)
assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
e)
stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.
Articolo 2
1)
Ai fini della presente convenzione, un adulto è chiunque abbia compiuto i 18 anni.
2)
La convenzione si applica anche alle misure concernenti l'adulto che non aveva compiuto i 18 anni quando sono state disposte.
Articolo 3
Le misure previste dall'articolo 1 possono comprendere, in particolare:
a)
la determinazione dell'incapacità e l'istituzione di un regime di protezione;
b)
il collocamento dell'adulto sotto la protezione di un'autorità giudiziaria o amministrativa;
c)
la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
d)
la designazione e le funzioni della persona o dell'organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni dell'adulto, di rappresentarlo o di assisterlo;
e)
il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione;
f)
l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto;
g)
l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell'adulto.
Articolo 4
1)
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della convenzione:
a)
le obbligazioni alimentari;
b)
la costituzione, l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio o di una relazione analoga, nonché la separazione legale;
c)
i regimi patrimoniali fra coniugi e i regimi dello stesso tipo applicabili alle relazioni analoghe al matrimonio;
d)
le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
e)
la previdenza sociale;
f)
le misure pubbliche di carattere generale in materia di sanità;
g)
le misure disposte nei confronti di una persona conseguentemente alla commissione di reati da parte della stessa;
h)
le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione;
i)
le misure aventi come unico fine la salvaguardia della pubblica sicurezza.
2)
Il paragrafo 1 non pregiudica, nelle materie menzionate, la qualità di una persona ad agire quale rappresentante dell'adulto.
CAPO II – COMPETENZA
Articolo 5
1)
Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto sono competenti a disporre misure di protezione della sua persona o dei suoi beni.
2)
In caso di trasferimento della residenza abituale dell'adulto in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.
Articolo 6
1)
Per gli adulti rifugiati e gli adulti che, a seguito di gravi disordini nel proprio Paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali adulti si trovano a causa del loro trasferimento esercitano la competenza prevista nell'articolo 5, paragrafo 1.
2)
Il precedente paragrafo si applica anche agli adulti la cui residenza abituale non possa essere accertata.
Articolo 7
1)
Eccezion fatta per gli adulti rifugiati o che, a seguito di gravi disordini nello Stato di cui sono cittadini, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità di uno Stato contraente di cui l'adulto possegga la cittadinanza sono competenti a disporre misure di protezione della sua persona o dei suoi beni qualora ritengano di essere in una posizione migliore per valutare l'interesse dell'adulto e abbiano avvisato le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 6, paragrafo 2.
2)
Questa competenza non può essere esercitata se le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8 hanno informato le autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la cittadinanza di aver preso tutte le misure imposte dalla situazione o di aver deciso che non occorrevano misure oppure del fatto che un procedimento è pendente dinanzi a esse.
3)
Le misure disposte secondo il paragrafo 1 cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, dell'articolo 6, paragrafo 2, o dell'articolo 8 hanno disposto le misure imposte dalla situazione o hanno deciso che non occorre disporne. Queste autorità informano le autorità che hanno disposto le misure in applicazione del paragrafo 1.
Articolo 8
1)
Se ritengono che ciò sia nell'interesse dell'adulto, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi degli articoli 5 o 6 possono, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di un altro Stato contraente, chiedere alle autorità di uno degli Stati menzionati al paragrafo 2 di disporre misure di protezione della persona o dei beni dell'adulto. La richiesta può riguardare la protezione nel suo complesso o parte di essa.
2)
Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta alle condizioni stabilite nel precedente paragrafo sono:
a)
uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;
b)
lo Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;
c)
uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto;
d)
lo Stato le cui autorità siano state scelte per iscritto dall'adulto per disporre misure di protezione nei suoi confronti;
e)
lo Stato di residenza abituale di una persona vicina all'adulto disposta a farsi carico della sua protezione;
f)
lo Stato sul cui territorio si trovi l'adulto, per quanto attiene alla sua protezione.
3)
Nel caso in cui l'autorità designata secondo le disposizioni dei precedenti paragrafi non accetti la competenza, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi dell'articolo 5 o 6 conservano la competenza.
Articolo 9
Le autorità di uno Stato contraente in cui si trovino beni dell'adulto sono competenti a disporre misure di protezione relative a tali beni, sempre che tali misure siano compatibili con quelle disposte dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 8.
Articolo 10
1)
In tutti i casi di urgenza, sono competenti a disporre le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino l'adulto o beni ad esso appartenenti.
2)
Le misure disposte in applicazione del precedente paragrafo nei confronti di un adulto che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 9 hanno disposto le misure imposte dalla situazione.
3)
Le misure disposte in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, disposte dalle autorità di un altro Stato.
4)
Le autorità che abbiano disposto misure in applicazione del paragrafo 1 ne informano, per quanto possibile, le autorità dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto.
Articolo 11
1)
In via eccezionale, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovi l'adulto sono competenti a disporre misure di protezione della sua persona aventi un carattere provvisorio e un'efficacia territoriale limitata a tale Stato, sempre che tali misure siano compatibili con quelle già disposte dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 8 e le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 siano state avvisate.
2)
Le misure disposte in applicazione del precedente paragrafo nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 8 si sono pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.
Articolo 12
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, le misure disposte in applicazione degli articoli da 5 a 9 restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della convenzione non le hanno modificate, sostituite o abrogate.
CAPO III – LEGGE APPLICABILE
Articolo 13
1)
Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.
2)
Tuttavia, qualora la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame.
Articolo 14
Quando una misura disposta da uno Stato contraente sia attuata in un altro Stato contraente, le condizioni di applicazione sono rette dalla legge di quest'altro Stato.
Articolo 15
1)
L'esistenza, l'ampiezza, la modifica e l'estinzione dei poteri di rappresentanza conferiti da un adulto, mediante accordo o atto unilaterale, perché siano esercitati qualora egli non sia in grado di curare i propri interessi, sono rette dalla legge dello Stato in cui l'adulto risiede abitualmente alla data dell'accordo o dell'atto unilaterale, sempre che non sia stata designata espressamente per iscritto una delle leggi menzionate nel paragrafo 2.
2)
Gli Stati la cui legge può essere designata sono i seguenti:
a)
uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;
b)
uno Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;
c)
uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto, per quanto attiene a detti beni.
3)
Le condizioni di esercizio di questi poteri di rappresentanza sono rette dalla legge dello Stato in cui detti poteri sono esercitati.
Articolo 16
Quando non siano esercitati in modo tale da garantire un'adeguata protezione della persona o dei beni dell'adulto, i poteri di rappresentanza previsti dall'articolo 15 possono essere revocati o modificati da misure disposte da un'autorità competente secondo la convenzione. All'atto di revocare o modificare tali poteri di rappresentanza, la legge determinata nell'articolo 15 deve essere presa in considerazione nella misura del possibile.
Articolo 17
1)
Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante dell'adulto secondo la legge dello Stato in cui l'atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità del terzo, per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualità di rappresentante secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che tale qualità era retta da questa legge.
2)
Il precedente paragrafo si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.
Articolo 18
Le disposizioni del presente capo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.
Articolo 19
Ai sensi del presente capo, il termine "legge" designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.
Articolo 20
Il presente capo non pregiudica le disposizioni della legge dello Stato in cui occorre proteggere l'adulto, la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile.
Articolo 21
La legge designata dalle disposizioni del presente capo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.
CAPO IV – RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 22
1)
Le misure disposte dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.
2)
Tuttavia, il riconoscimento può essere negato:
a)
se la misura è stata disposta da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capo II o non era conforme a tali disposizioni;
b)
se la misura è stata disposta, tranne in caso di urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;
c)
se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto o è contrario a una disposizione della legge di tale Stato la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile;
d)
se la misura è incompatibile con una misura disposta successivamente nello Stato non contraente che sarebbe stato competente ai sensi degli articoli da 5 a 9, quando per quest'ultima misura siano adempiute le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;
e)
se non è stata rispettata la procedura di cui all'articolo 33.
Articolo 23
Senza pregiudizio dell'articolo 22, paragrafo 1, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o non riconoscimento di una misura disposta in un altro Stato contraente. La procedura è retta dalla legge dello Stato richiesto.
Articolo 24
L'autorità dello Stato richiesto è vincolata agli accertamenti di fatto sulle quali l'autorità dello Stato che ha disposto la misura ha fondato la propria competenza.
Articolo 25
1)
Se comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, le misure disposte in uno Stato contraente e in esso esecutive sono dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato.
2)
Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.
3)
La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all'articolo 22, paragrafo 2.
Articolo 26
Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autorità dello Stato richiesto non procede ad alcuna revisione nel merito della misura disposta.
Articolo 27
Le misure disposte in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state disposte dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti.
CAPO V – COOPERAZIONE
Articolo 28
1)
Ciascuno Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che le sono imposti dalla convenzione.
2)
Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un'autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l'autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che sarà poi trasmessa all'autorità centrale competente all'interno dello Stato.
Articolo 29
1)
Le autorità centrali cooperano fra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della convenzione.
2)
Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione dell'adulto.
Articolo 30
L'autorità centrale di uno Stato contraente adotta, direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:
a)
agevolare le comunicazioni tra autorità competenti con ogni mezzo nelle situazioni in cui si applica la convenzione;
b)
aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare l'adulto che risulti presente sul territorio dello Stato richiesto e che abbia bisogno di protezione.
Articolo 31
Le autorità competenti di uno Stato contraente possono incoraggiare, direttamente o tramite altri organismi, il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a qualsiasi altra modalità analoga che consenta la conclusione di accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni dell'adulto, nelle situazioni in cui si applica la convenzione.
Articolo 32
1)
In previsione di una misura di protezione e se la situazione dell'adulto lo richiede, le autorità competenti ai sensi della convenzione possono chiedere a ogni autorità di un altro Stato contraente in possesso di informazioni utili per la protezione dell'adulto di comunicare loro tali informazioni.
2)
Ogni Stato contraente può dichiarare che le domande previste nel paragrafo 1 siano inoltrate solo tramite la propria autorità centrale.
3)
Le autorità competenti di uno Stato contraente possono chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di assisterle nell'attuazione di misure di protezione disposte in applicazione della convenzione.
Articolo 33
1)
Quando prospetta il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, e quando tale collocamento ha luogo in un altro Stato contraente, l'autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 8 consulta preliminarmente l'autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunica un rapporto sull'adulto e i motivi della propria proposta di collocamento.
2)
La decisione sul collocamento non può essere presa nello Stato richiedente se l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha manifestato la propria opposizione entro un termine ragionevole.
Articolo 34
Nel caso in cui l'adulto sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere disposte misure di protezione dell'adulto, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza dell'adulto in un altro Stato contraente, informano le autorità di quest'ultimo Stato del suddetto pericolo e delle misure disposte o in esame.
Articolo 35
Un'autorità non può chiedere o comunicare informazioni in applicazione del presente capo se ritiene che detta richiesta o trasmissione possa mettere in pericolo la persona o i beni dell'adulto o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.
Articolo 36
1)
Ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sostengono le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capo.
2)
Uno Stato contraente può concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.
Articolo 37
Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso simili accordi ne trasmettono copia al depositario della convenzione.
CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 38
1)
Le autorità dello Stato contraente in cui sia stata disposta una misura di protezione o confermato un potere di rappresentanza possono rilasciare a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni dell'adulto, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.
2)
La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci a decorrere dalla data del certificato e fino a prova contraria.
3)
Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.
Articolo 39
I dati personali raccolti o comunicati conformemente alla convenzione non possono essere usati per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti o comunicati.
Articolo 40
Le autorità che ricevono informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.
Articolo 41
I documenti comunicati o rilasciati in applicazione della presente convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità.
Articolo 42
Ogni Stato contraente può designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8 e 33.
Articolo 43
1)
Le designazioni di cui agli articoli 28 e 42 sono comunicate all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al più tardi alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della convenzione oppure dell'adesione alla stessa. Le modifiche di tali designazioni sono parimenti comunicate all'Ufficio Permanente.
2)
La dichiarazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, è fatta al depositario della convenzione.
Articolo 44
Uno Stato contraente in cui siano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione dell'adulto e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della convenzione ai conflitti riguardanti unicamente tali ordinamenti o normative divergenti.
Articolo 45
Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni rette dalla presente convenzione:
a)
ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale;
b)
ogni riferimento alla presenza dell'adulto in tale Stato riguarda la presenza dell'adulto in un'unità territoriale;
c)
ogni riferimento alla situazione dei beni dell'adulto in tale Stato riguarda la situazione dei beni dell'adulto in un'unità territoriale;
d)
ogni riferimento allo Stato di cui l'adulto sia cittadino riguarda l'unità territoriale designata dalla legge di tale Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unità territoriale con la quale l'adulto presenti il legame più stretto;
e)
ogni riferimento allo Stato le cui autorità siano state scelte dall'adulto riguarda:
–
l'unità territoriale, se l'adulto ha scelto le autorità di tale unità territoriale,
–
l'unità territoriale dello Stato con la quale l'adulto presenti il legame più stretto, se l'adulto ha scelto le autorità di tale Stato senza indicare un'unità territoriale dello stesso;
f)
ogni riferimento alla legge dello Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame riguarda la legge di un'unità territoriale con la quale la situazione presenti uno stretto legame;
g)
ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato in cui sia stata disposta una misura riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui tale misura sia stata disposta;
h)
ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato richiesto riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui sia invocato il riconoscimento o l'esecuzione;
i)
ogni riferimento allo Stato in cui sia attuata la misura di protezione riguarda l'unità territoriale in cui sia attuata la misura;
j)
ogni riferimento agli enti o autorità di questo Stato, diversi dalle autorità centrali, riguarda gli enti o autorità abilitati ad agire nell'unità territoriale interessata.
Articolo 46
Per individuare la legge applicabile ai sensi del capo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:
a)
in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono l'unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di tale unità;
b)
in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'articolo 45.
Articolo 47
Per individuare la legge applicabile ai sensi del capo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:
a)
in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono quale delle leggi sia applicabile, si applica tale legge;
b)
in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui l'adulto presenti il legame più stretto.
Articolo 48
Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente convenzione sostituisce la convenzione sull'interdizione e le misure di protezione analoghe, firmata all'Aia il 17 luglio 1905.
Articolo 49
1)
La convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie rette dalla presente convenzione, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.
2)
La presente convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda gli adulti abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente convenzione.
3)
Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nell'ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti.
4)
I precedenti paragrafi si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale.
Articolo 50
1)
La convenzione si applica esclusivamente alle misure disposte in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato.
2)
La convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure disposte dopo la sua entrata in vigore, nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state disposte le misure e lo Stato richiesto.
3)
A decorrere dalla sua entrata in vigore in uno Stato contraente, la convenzione si applica ai poteri di rappresentanza conferiti anteriormente a condizioni corrispondenti a quelle previste dall'articolo 15.
Articolo 51
1)
Ogni comunicazione all'autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
2)
Tuttavia, uno Stato contraente può, esprimendo una riserva conformemente all'articolo 56, opporsi all'uso del francese o dell'inglese, ma non di entrambe le lingue.
Articolo 52
Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della convenzione.
CAPO VII – CLAUSOLE FINALI
Articolo 53
1)
La convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato il 2 ottobre 1999.
2)
La convenzione è oggetto di ratifica, accettazione o approvazione e i relativi strumenti sono depositati presso il ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.
Articolo 54
1)
Ogni altro Stato può aderire alla convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1.
2)
Lo strumento di adesione è depositato presso il depositario.
3)
L'adesione ha effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non hanno sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notificazione prevista all'articolo 59, lettera b). Una tale obiezione può essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della convenzione successiva all'adesione. Tali obiezioni sono notificate al depositario.
Articolo 55
1)
Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici divergenti riguardo alle materie rette dalla presente convenzione può dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, che la convenzione si applica a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e può in ogni momento modificare questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
2)
Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e indicano espressamente le unità territoriali alle quali si applica la convenzione.
3)
Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la convenzione si intende applicata a tutto il territorio di tale Stato.
Articolo 56
1)
Ogni Stato contraente può, al più tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 55, esprimere la riserva di cui all'articolo 51, paragrafo 2. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2)
Ogni Stato può, in qualsiasi momento, ritirare la riserva che ha fatto. Tale ritiro è notificato al depositario.
3)
L'effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese successivo alla notificazione di cui al precedente paragrafo.
Articolo 57
1)
La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 53.
2)
Successivamente, la convenzione entra in vigore:
a)
per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
b)
per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all'articolo 54, paragrafo 3;
c)
per le unità territoriali alle quali sia stata estesa la convenzione conformemente all'articolo 55, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della notificazione di cui al presente articolo.
Articolo 58
1)
Ogni Stato Parte della convenzione può denunciarla con notificazione inviata per iscritto al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la convenzione.
2)
La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del depositario. Ove nella notificazione sia specificato un periodo più lungo per la presa d'effetto della denuncia, quest'ultima ha effetto allo scadere del periodo in questione.
Articolo 59
Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli Stati che hanno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 54:
a)
le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 53;
b)
le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 54;
c)
la data in cui la convenzione entra in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 57;
d)
le dichiarazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 55;
e)
gli accordi di cui all'articolo 37;
f)
la riserva di cui all'articolo 51, paragrafo 2, e il suo ritiro di cui all'articolo 56, paragrafo 2;
g)
le denunce di cui all'articolo 58.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto all'Aia, il 13 gennaio 2000, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente
fede, in una sola copia, che è depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata è consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati
membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.