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Document 52023DC0182

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO su determinati aspetti dello stoccaggio del gas conformemente al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio

    COM/2023/182 final

    Bruxelles, 27.3.2023

    COM(2023) 182 final

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

    su determinati aspetti dello stoccaggio del gas conformemente al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio

    {SWD(2023) 73 final}


    1.Introduzione

    I mercati del gas hanno iniziato a dare segni di notevole tensione già nel 2021, con un aumento significativo dei prezzi del gas. L'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022, ha provocato una serie di interruzioni dell'approvvigionamento e ha reso i prezzi del gas nei mercati globali molto più volatili. Di fronte a tali eventi l'UE e i paesi confinanti, che dipendevano dalle forniture russe di gas, hanno dovuto agire con determinazione e adottare misure per gestire l'offerta e la domanda.

    La portata degli squilibri nel mercato del gas e il timore di forti perturbazioni dell'approvvigionamento, seguite da una limitazione dell'offerta potenzialmente grave sia per l'industria sia per le famiglie, hanno condotto a una risposta senza precedenti sul piano normativo, che ha contribuito ad assicurare l'approvvigionamento e a contenere i prezzi del gas durante l'inverno 2022-2023.

    Lo stoccaggio era già un elemento importante dei piani di preparazione della Commissione relativi al gas per affrontare l'inverno 2022-2023 e per i prossimi anni, come evidenziato anche nel piano REPowerEU 1 e nella comunicazione della Commissione Risparmiare gas per un inverno sicuro 2 . In particolare impianti di stoccaggio adeguatamente riempiti garantiscono che il gas sia disponibile tanto per le famiglie quanto per le imprese durante il periodo di riscaldamento invernale.

    Come ulteriore misura, il regolamento sullo stoccaggio del gas 3 , adottato dai colegislatori il 27 giugno 2022, impone a tutti gli Stati membri dotati di capacità di stoccaggio del gas di provvedere affinché i loro impianti di stoccaggio sotterraneo siano riempiti almeno all'80 % della capacità entro il 1º novembre 2022. Dal 2023 in poi dovranno essere riempiti al 90 % entro il 1º novembre di ogni anno.

    A ulteriore garanzia di un adeguato livello di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas nei prossimi anni, il suddetto regolamento stabilisce che ogni gestore del sistema di stoccaggio nell'UE debba essere certificato. La certificazione dovrebbe essere negata oppure soggetta ad azioni correttive se le autorità competenti giungono alla conclusione che una persona o entità che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul sistema di stoccaggio potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE.

    La presente relazione fa il punto sull'attuazione del regolamento sullo stoccaggio del gas sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri relativamente alle loro misure di stoccaggio del gas e procedure di certificazione, integrate dai dati Eurostat, conformemente all'articolo 17 bis del regolamento (UE) 2017/1938. Essa è corredata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione contenente informazioni dettagliate sulle misure adottate dagli Stati membri per garantire il riempimento dei loro siti di stoccaggio del gas e da un'analisi dei prezzi del gas nel contesto dell'attuazione del regolamento sullo stoccaggio.

    2.Base giuridica e contesto della relazione annuale

    Il 1º novembre 2022 gli impianti di stoccaggio del gas dell'UE risultavano riempiti al 94,9 %, una percentuale ben al di sopra dell'obiettivo dell'80 %: ciò significa che tutti gli Stati membri avevano raggiunto l'obiettivo stabilito dal regolamento 4 . Il 31 dicembre 2022 il livello di riempimento nell'UE si attestava ancora all'83,4 %. In termini di stoccaggio, l'Unione si dimostrava ben preparata per affrontare l'inverno 2022-2023.

    L'articolo 6 quinquies, paragrafo 5, del regolamento sullo stoccaggio del gas stabilisce che la Commissione deve presentare relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio.
    Tali relazioni devono contenere:

    ·una panoramica delle misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di stoccaggio;

    ·una panoramica del tempo necessario per la procedura di certificazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CE) n. 715/2009;

    ·una panoramica delle misure richieste dalla Commissione per garantire il rispetto delle traiettorie di riempimento e il raggiungimento degli obiettivi di riempimento;

    ·un'analisi dei potenziali effetti del presente regolamento sui prezzi del gas e dei potenziali risparmi di gas in relazione all'articolo 6 ter, paragrafo 4.

    La relazione contribuisce ad ampliare le conoscenze sulle migliori pratiche di riempimento dei siti di stoccaggio.

    3.Panoramica delle misure adottate dagli Stati membri per adempiere agli obblighi di stoccaggio

    Il regolamento sullo stoccaggio del gas prevede che gli Stati membri debbano adottare tutte le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riempimento, privilegiando, se possibile, misure di mercato in modo da evitare inutili perturbazioni del mercato. Le misure possono comunque includere la regolamentazione, incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato.

    Il regolamento sullo stoccaggio propone un elenco esemplificativo di misure e strumenti che gli Stati membri possono adottare a tal fine. Per ottenere un riscontro su queste proposte, nell'autunno 2022 la Commissione ha inviato un questionario alle autorità competenti degli Stati membri, con domande in merito alle misure e agli strumenti che avevano utilizzato per garantire che i loro siti di stoccaggio fossero riempiti. Nel questionario si chiedevano anche agli Stati membri pareri e valutazioni in merito all'efficacia delle misure adottate, ai loro punti di forza e alle loro debolezze.

    Secondo gli Stati membri, le misure seguenti hanno contribuito efficacemente al riempimento dei loro siti di stoccaggio nei tempi stabiliti:

    1.imporre ai gestori degli impianti di stoccaggio l'obbligo di raggiungere il livello di riempimento minimo, conformemente all'obiettivo nazionale;

    2.offrire le capacità ai partecipanti al mercato mediante gara d'appalto;

    3.predisporre un meccanismo per i casi in cui la capacità totale sottoscritta è inferiore al livello minimo di riempimento, ad esempio condizioni concordate in precedenza con i partecipanti al mercato per il volume complementare;

    4.garantire che le capacità prenotate siano effettivamente utilizzate applicando un meccanismo "use it or lose it" (nel quale cioè la capacità non utilizzata viene riassegnata) o imponendo sanzioni in caso di inadempienza;

    5.designare un'entità che acquisti la capacità mancante sul mercato all'ingrosso se appare improbabile che le misure di cui sopra producano i risultati desiderati.

    Inoltre, con riferimento all'allegato I ter del regolamento (UE) 2022/1032, Austria e Germania hanno concluso un accordo sull'obiettivo di riempimento e la traiettoria di riempimento a norma dell'articolo 6 bis, dal momento che tali Stati membri condividono la responsabilità per gli impianti di stoccaggio di Haidach e 7Fields 5 .

    Nel quadro del meccanismo di ripartizione degli oneri contemplato dal medesimo regolamento, gli Stati membri che non dispongono di impianti di stoccaggio sul loro territorio possano stoccare volumi di gas nei paesi confinanti corrispondenti almeno al 15 % del loro consumo annuo. Tuttavia gli Stati membri hanno fatto un uso limitato degli strumenti coordinati per riempire gli impianti di stoccaggio del gas.

    Nel settembre 2022 l'Italia e la Grecia hanno firmato un memorandum d'intesa sullo stoccaggio del gas, che consente agli shipper (ossia le società di vendita all'ingrosso) del sistema nazionale di trasporto del gas naturale greco di stoccare fino a 1,14 TWh di gas in Italia. Accordi come questo sono fondamentali per gli Stati membri che non dispongono di capacità di stoccaggio sul proprio territorio. Il governo estone ha disposto l'acquisto di 1 TWh come riserva strategica nazionale da stoccare in un sito in Lettonia.

    Durante il seminario 6 sull'attuazione del regolamento sullo stoccaggio del gas, molte associazioni europee che fanno parte del gruppo di coordinamento del gas, pur riconoscendo l'efficacia del regolamento, hanno raccomandato di utilizzare maggiormente gli strumenti di mercato per attuarlo in modo efficiente, soprattutto per ridurre i costi di stoccaggio. 

    Gli Stati membri hanno effettuato investimenti senza precedenti nel corso del 2022 per rendere l'infrastruttura europea del gas più resiliente e aumentare l'accesso al gas naturale liquefatto (GNL) nelle regioni fortemente dipendenti dal gas russo. La situazione nel 2023 si è pertanto evoluta in modo significativo e gli Stati membri possono ora fare un uso migliore degli strumenti di mercato e dipendere meno da strumenti più "interventistici", che erano necessari a causa della mancanza di infrastrutture o per impedire la manipolazione del mercato da parte di operatori di impianti di stoccaggio di paesi terzi.

    Come risultato di tutte le misure, l'obiettivo di riempimento dell'80 % per il 2022 è stato superato. Al 1º novembre 2022 gli impianti di stoccaggio del gas dell'UE risultavano riempiti al 94,9 % e tutti gli Stati membri avevano superato l'80 % (cfr. tabella e figura seguenti). La Lettonia, che era l'unico Stato membro al di sotto dell'80 %, soddisfaceva le condizioni per beneficiare di un obbligo di stoccaggio ridotto data la grande capacità di stoccaggio rispetto al consumo nazionale. Il livello di riempimento raggiunto dalla Lettonia superava ampiamente l'obiettivo di novembre ridotto, fissato in relazione al suo consumo.

    Tabella: livelli di riempimento al 1º novembre 2022

    Livello di riempimento (%)

    Volume (di gas) utile (TWh)

    AT

    93,1

    95,5

    BE

    100

    7,6

    BG

    90,4

    5,8

    CZ

    94,9

    43,8

    DE

    99,2

    245,2

    DK

    99,3

    9,9

    ES

    94,8

    35,3

    FR

    100

    132,6

    HR

    97,0

    4,8

    HU

    86,0

    67,7

    IT

    95,5

    193,4

    LV

    57,7

    24,1

    NL

    91,8

    138,9

    PL

    98,9

    36,4

    PT

    98,3

    4,0

    RO

    96,8

    32,8

    SE

    92,9

    0,1

    SK

    91,3

    38,8

    UE

    94,9

    1116,21

    Fonte: banca dati AGSI al 1º novembre 2022

    Figura: livello di stoccaggio e traiettoria dell'UE 2022

    4.Siti di stoccaggio nell'UE precedentemente gestiti da Gazprom o di sua proprietà

    Nel 2021 Gazprom possedeva o gestiva circa il 10 % della capacità di stoccaggio dell'UE. I siti di stoccaggio di Gazprom, che non erano stati nuovamente riempiti prima dell'inizio dell'inverno 2021‑2022, erano quasi vuoti alla fine della stagione di prelievo del gas dallo stoccaggio. A tali siti di Gazprom è da imputare la riduzione di 6-8 punti percentuali del livello medio di riempimento nell'UE alla fine del 2021 rispetto agli anni precedenti.

    Il grafico seguente mostra l'evoluzione dei volumi di gas nei siti di stoccaggio gestiti da Gazprom o di sua proprietà (linea tratteggiata arancione) e in altri siti nell'UE (linea tratteggiata blu).
    La linea nera indica il gas stoccato complessivamente in tutti i siti UE.



    Figura: evoluzione dei volumi di gas nei siti di stoccaggio gestiti da Gazprom o di sua proprietà

    Nell'estate 2022 gli Stati membri in cui erano presenti siti di stoccaggio gestiti da Gazprom o di sua proprietà hanno adottato misure per proteggere la loro sicurezza energetica:

    ·la Germania ha nazionalizzato i siti Gazprom, precedentemente di proprietà di Gazprom Germania. Il nome della nuova società è SEFE – Securing Energy for Europe GmbH;

    ·il sito austriaco è stato assegnato a un altro gestore in base alle nuove norme "use it or lose it". Il 17 febbraio 2023 Germania e Austria hanno firmato un accordo per assumersi la responsabilità congiunta dell'utilizzo e del riempimento degli impianti di stoccaggio di gas naturale Haidach e 7Fields e per trasportare volumi di gas stoccato in caso di carenze dell'approvvigionamento. L'accordo fa seguito a un memorandum d'intesa concluso tra Berlino e Vienna nel luglio 2022. I due impianti di stoccaggio, situati in Austria, erano già stati utilizzati in passato da imprese sia tedesche sia austriache;

    ·nei Paesi Bassi il governo ha designato un ente statale, Energiebeheer Nederland, incaricato di trasportare il gas all'impianto di stoccaggio Bergermeer utilizzando capacità di stoccaggio inutilizzate, comprese le capacità di proprietà di Gazprom;

    ·la Cechia ha applicato il principio "use it or lose it" per imporre ai partecipanti al mercato con capacità di stoccaggio inutilizzate al di sopra di una certa soglia di restituire al governo le finestre temporali di iniezione. In virtù di tale principio le capacità di stoccaggio di Gazprom nel sito di Damborice sono state sottoposte al regime speciale del governo in materia di aste, che prevede tra l'altro la possibilità di aste libere e pagamenti agli operatori in cambio dello stoccaggio del gas.

    Grazie a queste misure, al 1º novembre 2022 i siti di stoccaggio precedentemente gestiti da Gazprom o di sua proprietà erano riempiti in media fino al 94 %, rispetto a un livello di riempimento del 26 % al 1º novembre 2021.

    La tabella seguente dimostra l'efficacia degli interventi degli Stati membri, che hanno eliminato o ridotto l'influenza di Gazprom sullo stoccaggio del gas. La tabella presenta un raffronto tra la capacità di stoccaggio aggregata per paese gestita da Gazprom o di sua proprietà nel novembre 2021 e nel novembre 2022.

    Tabella: capacità dei siti di stoccaggio gestiti da Gazprom o di sua proprietà per paese nel 2021 e corrispondenti livelli di riempimento a novembre 2021 e novembre 2022

    Paese

    Capacità gestita da Gazprom o di sua proprietà nel 2021 (TWh)

    Livello di riempimento 1 nov. 2021

    Livello di riempimento
    1 nov. 2022

    AT

    32,3

    20 %

    91 %

    CZ

    2,2

    45 %

    85 %

    DE

    58,2

    27 %

    94 %

    NL

    19,3

    30 %

    99 %

    TOTALE

    112,0

    26 %

    94 %

    5.Strumento di aggregazione della domanda a norma del regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio

    Il regolamento (UE) 2022/2576, adottato dal Consiglio il 19 dicembre 2022 su proposta della Commissione 7 , prevede uno strumento di aggregazione della domanda che aiuterà i paesi dell'UE a garantire forniture di gas sufficienti per l'inverno 2023-2024. Inoltre il meccanismo di acquisto in comune introdotto dal regolamento sarà fondamentale per evitare che le imprese europee presentino offerte concorrenti per gli stessi volumi di gas, gonfiando così i prezzi.

    I paesi dell'UE sono tenuti ad aggregare la domanda per volumi di gas pari al 15 % dei rispettivi obblighi di riempimento degli impianti di stoccaggio. Oltre al 15 % l'aggregazione sarà volontaria ma basata sullo stesso meccanismo.

    A tal fine la Commissione ha incaricato un prestatore di predisporre i servizi necessari per aggregare la domanda di gas delle imprese europee e allinearla alle offerte più competitive in tempo per la prossima stagione di riempimento dei siti di stoccaggio. Una volta che la domanda è stata allineata all'offerta, le imprese possono stipulare contratti di acquisto su base volontaria con i fornitori di gas, individualmente o congiuntamente. Ciò è particolarmente vantaggioso per le imprese più piccole e per quelle situate in paesi senza sbocco sul mare, con meno influenza o potere negoziale sul piano mondiale. L'acquisto in comune potrebbe risultare conveniente anche per i settori che consumano gas, come quello dei concimi e delle ceramiche.

    Per istituire il meccanismo di acquisto in comune, gli Stati membri dell'UE, le parti contraenti della Comunità dell'energia e gli operatori industriali dell'UE si riuniscono in diversi forum al fine di offrire consulenza e mettere le proprie competenze al servizio della Commissione. Ciò avviene mediante un comitato direttivo ad hoc, gruppi regionali e un gruppo consultivo del settore.

    6.Panoramica del tempo necessario per la procedura di certificazione

    Gli Stati membri dovrebbero garantire che ciascun gestore di sistemi di stoccaggio, compresi quelli controllati dai gestori di sistemi di trasporto, sia certificato dall'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità designata dallo Stato membro per garantire che la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o qualsiasi altro interesse essenziale di sicurezza nell'Unione o in uno Stato membro non sia messa in pericolo da eventuali influenze sul gestore dei sistemi di stoccaggio.

    Il regolamento sullo stoccaggio prevede che l'autorità di certificazione emetta un progetto di decisione sulla certificazione in relazione ai gestori dei sistemi di stoccaggio che gestiscono impianti di stoccaggio sotterraneo del gas la cui capacità sia superiore a 3,5 TWh quando, indipendentemente dal numero di gestori dei sistemi di stoccaggio, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio totali era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30 % della loro capacità massima o entro 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica. L'autorità di certificazione si dovrebbe già essere adoperata per emettere un progetto di decisione sulla certificazione di tali siti di stoccaggio entro il 1º novembre 2022.

    Per quanto riguarda tutti gli altri gestori di sistemi di stoccaggio, l'autorità di certificazione deve adottare un progetto di decisione sulla certificazione entro il 2 gennaio 2024 o entro 18 mesi dalla data di ricevimento di una notifica.

    La Commissione deve esprimere un parere sul progetto di decisione sulla certificazione all'autorità di certificazione entro 25 giorni lavorativi da detta notificazione, la quale deve tenere nella massima considerazione il parere della Commissione.

    L'autorità di certificazione deve adottare la propria decisione sulla certificazione entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del parere della Commissione.

    Nel 2022 è pervenuto alla Commissione solo un progetto di decisione sulla certificazione, presentato dalla Commissione federale belga per la regolazione dell'energia elettrica e del gas (CREG) nell'ottobre 2022.

    Nell'intento di sostenere gli Stati membri nell'adozione di progetti di certificazione, la Commissione ha organizzato una sessione speciale del gruppo di coordinamento del gas per fornire orientamenti pratici in materia di certificazione dei gestori e dei proprietari dei siti di stoccaggio. La Commissione ricorda che la certificazione dovrebbe ridurre eventuali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas a livello regionale, nazionale o dell'UE derivanti, tra l'altro:

    a) dalla proprietà, dalla fornitura o da altri rapporti commerciali che potrebbero incidere negativamente sugli incentivi e sulla capacità del gestore del sistema di stoccaggio di riempire l'impianto di stoccaggio sotterraneo del gas;

    b) dai diritti e dagli obblighi dell'UE in relazione a un paese terzo posti dal diritto internazionale, compreso qualsiasi accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui l'UE è parte e che tratta la questione della sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

    c) dai diritti e dagli obblighi degli Stati membri interessati in relazione a uno o più paesi terzi derivanti da accordi conclusi dagli Stati membri interessati con uno o più paesi terzi, nella misura in cui tali accordi siano conformi al diritto dell'UE; oppure

    d) da altri eventuali fatti e circostanze specifici del caso.

    L'accento è posto sul rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento derivante dalla proprietà, che potrebbe influire negativamente sulla capacità di riempire gli impianti di stoccaggio.
    Un elemento centrale del progetto di decisione sulla certificazione è la nozione di "influenza determinante", ossia la proprietà di tutti o di parte dei beni di un'impresa o il diritto di utilizzarli oppure i diritti o i contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, il voto o le decisioni degli organi di un'impresa.

    7.Panoramica delle misure richieste dalla Commissione per garantire il rispetto delle traiettorie di riempimento e il raggiungimento degli obiettivi di riempimento

    Il regolamento sullo stoccaggio del gas prevede un meccanismo di monitoraggio e applicazione della normativa per tenere traccia dei livelli di riempimento negli Stati membri. Garantisce continui progressi nel riempimento degli impianti di stoccaggio lasciando un certo grado di flessibilità per iniettare più o meno gas a seconda dei prezzi di mercato in un determinato momento: questa disposizione introduce infatti obiettivi intermedi bimestrali, da cui è consentita una deviazione massima del 5 %.

    Se uno Stato membro si discosta in modo sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento e compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, la Commissione, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas e degli Stati membri interessati, emette una raccomandazione a tale Stato membro o agli altri Stati membri interessati relativa all'adozione immediata di misure. Se, malgrado la raccomandazione, l'inadempimento prosegue, la Commissione può adottare una decisione sul seguito da darvi.

    Tutti gli Stati membri hanno rispettato gli obiettivi intermedi fissati per il 2022 e non si sono registrati scostamenti sostanziali né persistenti. La Commissione non ha pertanto dovuto adottare misure nel 2022 per garantire il rispetto delle traiettorie di riempimento e il raggiungimento degli obiettivi di riempimento.

    Il 25 novembre 2022 la Commissione ha stabilito, mediante un regolamento di esecuzione 8 , gli obiettivi intermedi di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas che gli Stati membri devono raggiungere nel 2023 per conseguire l'obiettivo del 90 % di stoccaggio del gas entro il 1º novembre 2023. Come previsto dal regolamento sullo stoccaggio del gas, il regolamento di esecuzione ha definito gli obiettivi intermedi per il 1º febbraio, il 1º maggio, il 1º luglio e il 1º settembre 2023 per gli Stati membri che hanno impianti di stoccaggio sotterraneo ubicati sul loro territorio e interconnessi alla loro area di mercato. Tali obiettivi sono basati sulle proposte presentate dagli Stati membri, sui tassi di riempimento dei cinque anni precedenti e sulla valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento da parte della Commissione.

    La Commissione ha consultato anche il gruppo di coordinamento del gas e il comitato per lo stoccaggio del gas, istituito di recente. Per l'anno 2023 gli obiettivi vincolanti rappresentano le soglie minime che gli Stati membri devono rispettare, con un margine di cinque punti percentuali, per garantire un certo livello di sicurezza dell'approvvigionamento e il riempimento degli impianti di stoccaggio in vista dell'inverno 2023-2024.

    Tabella:    obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2301 della Commissione

    Stato membro

    Obiettivo intermedio al 1º febbraio

    Obiettivo intermedio al 1º maggio

    Obiettivo intermedio al 1º luglio

    Obiettivo intermedio al 1º settembre

    AT

    49 %

    37 %

    52 %

    67 %

    BE

    30 %

    5 %

    40 %

    78 %

    BG

    45 %

    29 %

    49 %

    71 %

    CZ

    45 %

    25 %

    30 %

    60 %

    DE

    45 %

    10 %

    30 %

    65 %

    DK

    45 %

    40 %

    60 %

    80 %

    ES

    59 %

    62 %

    68 %

    76 %

    FR

    41 %

    7 %

    35 %

    81 %

    HR

    46 %

    29 %

    51 %

    83 %

    HU

    51 %

    37 %

    65 %

    86 %

    IT

    45 %

    36 %

    54 %

    72 %

    LV

    45 %

    41 %

    63 %

    90 %

    NL

    49 %

    34 %

    56 %

    78 %

    PL

    45 %

    30 %

    50 %

    70 %

    PT

    70 %

    70 %

    80 %

    80 %

    RO

    40 %

    41 %

    67 %

    88 %

    SE

    45 %

    5 %

    5 %

    5 %

    SK

    45 %

    25 %

    27 %

    67 %

    Per stabilire i livelli di riempimento, la Commissione ha preso in considerazione le stime degli Stati membri e una valutazione del livello tecnico minimo necessario per raggiungere il 90 % entro il 1º novembre 2023, tenendo conto della capacità di riempimento e prelievo di ciascun sito.

    8.Analisi degli effetti potenziali sui prezzi del gas e sui risparmi di gas

    Un'analisi causale rigorosa richiederebbe dati tratti da uno scenario controfattuale, in cui il regolamento sullo stoccaggio non esiste ma rimangono invariati altri fattori (ad esempio gli sviluppi a livello mondiale) che hanno influenzato l'offerta e la domanda europea di gas da quando è entrato in vigore il regolamento sullo stoccaggio. Poiché non erano disponibili informazioni sufficientemente dettagliate su uno scenario del genere, la Commissione ha effettuato un'analisi prescrittiva e meno causale.

    Anche se il picco di prezzo più pronunciato si è verificato a metà-fine agosto, non è stato possibile stabilire alcun collegamento diretto tra il riempimento dei siti di stoccaggio del gas e l'aumento dei prezzi. Si rileva ad esempio che i picchi di prezzo si sono verificati quando i tassi di iniezione negli impianti di stoccaggio erano piuttosto consueti e contenuti. Per contro, con l'avvicinarsi della scadenza finale per l'obiettivo di riempimento del 1º novembre, che ha comportato ulteriori sforzi per stoccare il gas a causa dell'inizio della stagione di riscaldamento, a ottobre e novembre i prezzi erano già notevolmente più bassi rispetto ai mesi precedenti.

    La figura seguente mostra il rapporto tra i valori del 2022 e la media 2019-2021 sia per le iniezioni in stoccaggio sia per i prezzi. Un rapporto di prezzo pari a 1 significa che i prezzi del 2022 corrispondevano alla media 2019-2021, mentre un rapporto superiore a 1 significa che i prezzi del 2022 erano superiori e un rapporto pari a 5 significa che erano cinque volte più alti nel 2022 rispetto alla media 2019-2021. Lo stesso vale per la linea relativa alle iniezioni in stoccaggio.

    Dalla figura appare evidente che i picchi relativi di prezzo non coincidono con i picchi relativi di iniezione in stoccaggio. Al contrario, i dati disponibili indicano che le fluttuazioni dell'offerta potrebbero aver inciso in modo più significativo sui picchi di prezzo del gas.

    Tuttavia non si può escludere che l'azione decisa da parte dei gestori per riempire siti di stoccaggio, con o senza gli interventi normativi degli Stati membri previsti dal regolamento sullo stoccaggio, abbia comportato un aumento temporaneo dei prezzi. La Commissione è consapevole che, secondo alcuni, un riempimento più graduale degli impianti di stoccaggio – anche avvalendosi della flessibilità concessa dagli obiettivi intermedi per il 2022 fissati a livello dell'UE – avrebbe potuto contribuire a mitigare l'andamento dei prezzi.

    I dati disponibili non permettono di trarre conclusioni chiare su un potenziale nesso tra obiettivi di stoccaggio e andamento dei prezzi. Le continue iniezioni hanno ridotto il rischio di un potenziale e pericoloso abbassamento dei livelli di stoccaggio.

    Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente relazione fornisce ulteriori dettagli sulla metodologia e sui risultati quantitativi dell'analisi.

    Inoltre, in seguito all'adozione del regolamento sulla riduzione della domanda di gas 9 , gli Stati membri hanno ridotto tale domanda del 19 % tra agosto 2022 e gennaio 2023 rispetto alla media degli ultimi cinque anni (cfr. figura sotto). Ciò ha abbondantemente compensato la mancanza di gas russo, con 42 miliardi di metri cubi di gas risparmiati tra agosto 2022 e gennaio 2023, e ha conferito flessibilità al mercato del gas. In un contesto di tensione sul mercato del gas, nella riunione di febbraio 2023 il gruppo di coordinamento del gas ha riconosciuto che la riduzione della domanda rappresenta la misura più efficiente, in quanto l'aumento dell'offerta è subordinato ai limiti delle capacità produttive globali ed è soggetto alla concorrenza a livello mondiale.

    Nell'estate 2022 la riduzione della domanda ha agevolato le iniezioni in stoccaggio, mentre le misure di riduzione della domanda hanno limitato i prelievi durante l'inverno 2022‑2023, garantendo così livelli di stoccaggio sufficienti per far fronte alle ondate di freddo invernali.

    Dall'inizio dell'inverno 2022-2023 la flessibilità apportata dalla riduzione della domanda ha pertanto contribuito a far scendere i prezzi del gas, che dopo picchi senza precedenti sono tornati nel febbraio 2023 ai livelli precedenti alla guerra.

    9.Conclusioni

    Nel 2022 gli Stati membri hanno compiuto sforzi sostanziali e senza precedenti per riempire i siti di stoccaggio. L'obiettivo dell'80 % stabilito per il 2022 dal regolamento dell'UE sullo stoccaggio è stato superato. Al 1º novembre 2022 gli impianti di stoccaggio del gas dell'UE risultavano riempiti al 94,9 %; alla fine dello stesso anno il livello medio era ancora alto, pari all'83,4 %.
    Tale livello elevato di riempimento ha contribuito notevolmente a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'inverno 2022-2023, il che a sua volta ha ridotto il premio di rischio sul mercato del gas alla fine dell'anno.

    Gli Stati membri hanno adottato tutte le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riempimento, compresi quelli intermedi, e alcuni di essi hanno raggiunto livelli di riempimento ben al di sopra dei loro obiettivi. Nel 2022 tutti gli Stati membri hanno rispettato le traiettorie e gli obiettivi minimi di riempimento fissati dall'Unione. Grazie al meccanismo degli obiettivi intermedi minimi, essi hanno avuto ampio margine di manovra per definire le proprie misure.

    Tutti gli Stati membri che dispongono di siti di stoccaggio hanno fatto ricorso a un pacchetto di misure, come previsto dal regolamento sullo stoccaggio, il cui peso relativo varia da uno Stato membro all'altro. In primo luogo hanno applicato misure di mercato. Tra le misure preferenziali figurano anche l'obbligo di stoccare volumi minimi di gas, l'offerta di capacità ai partecipanti al mercato mediante gara d'appalto e gli incentivi a riempire gli impianti di stoccaggio e garantire che le capacità contrattuali siano utilizzate efficacemente.

    Con l'obbligo di certificazione dei gestori e dei proprietari dei siti di stoccaggio, il regolamento sullo stoccaggio mirava a evitare qualsiasi influenza pregiudizievole dei paesi terzi sul riempimento dei siti di stoccaggio. Nel 2022 è stato presentato alla Commissione un progetto di certificazione, che ha ricevuto parere positivo.

    Sebbene nessun altro sito di stoccaggio sia stato certificato, gli Stati membri hanno adottato misure tempestive per impedire ai paesi terzi di influenzare negativamente il riempimento dei siti di stoccaggio. Hanno riferito in merito alla nazionalizzazione dei proprietari dei siti di stoccaggio e alla designazione di entità statali responsabili del riempimento. Anche se gli Stati membri devono ancora presentare alla Commissione i propri progetti di decisione sulla certificazione, al momento non vi sono elementi che suggeriscono che il riempimento degli impianti di stoccaggio a fini di sicurezza dell'approvvigionamento sia ancora a rischio. La maggior parte delle certificazioni dovrà essere emessa nel 2023 onde garantire che i proprietari e i gestori dei siti di stoccaggio non subiscano influenze pregiudizievoli.

    Sulla base dei dati disponibili, è impossibile concludere se e in quale misura gli obiettivi di riempimento fissati dal regolamento sullo stoccaggio del gas abbiano avuto un effetto sui prezzi del gas. Questi ultimi dipendono infatti da molti fattori non legati allo stoccaggio, quali le forniture tramite gasdotto, la disponibilità di GNL, i risparmi di gas, le condizioni meteorologiche e il premio legato ai rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento percepiti dal mercato. Sulla base dei contributi ricevuti, sembra esserci margine per adottare misure nazionali che diano attuazione agli obiettivi dell'UE in modo più efficiente, al fine di evitare che le traiettorie di riempimento incidano negativamente sull'andamento dei prezzi.

    Con il regolamento sullo stoccaggio, per la prima volta gli Stati membri adottano e attuano misure di stoccaggio in un quadro comune che consente e incentiva l'adozione congiunta di misure di mercato e di tipo normativo per garantire un livello minimo di riempimento. Inoltre, anche se ancora in modo limitato, è la prima volta che gli Stati membri definiscono accordi specifici per mettere in comune le risorse di stoccaggio e i relativi costi a livello transfrontaliero.
    Alla fine dell'inverno 2022-2023 la Commissione intende chiedere agli Stati membri di riferire sulle loro esperienze in merito a tali accordi.

    (1)

    COM(2022) 639 final.

    (2)

    COM(2022) 360 final.

    (3)

    Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 22).

    (4)

      Infrastruttura del gas in Europa – Aggregated Gas Storage Inventory (agsi.gie.eu)

    (5)

    Accordo pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria: https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2023/16

    (6)

      Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi (europa.eu)

    (7)

    Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1).

    (8)

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2301 della Commissione, del 23 novembre 2022, che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato (C/2022/8593) (GU L 305 del 25.11.2022, pag. 5).

    (9)

    Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

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