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Document 52022PC0703

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale

COM/2022/703 final

Bruxelles, 8.12.2022

COM(2022) 703 final

2022/0409(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale

{SEC(2022) 433 final} - {SWD(2022) 393 final} - {SWD(2022) 394 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo relativo all'iniziativa "l'IVA nell'era digitale", unitamente a una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di IVA per l'era digitale 1 e alla proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione relativamente a taluni regimi IVA 2 . Il contesto dell'iniziativa nel suo complesso è illustrato in modo esauriente nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE 3 .

La presente relazione illustra le modifiche da apportare al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle modifiche alla direttiva IVA.

La proposta di modifica del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio costituisce un elemento importante del pacchetto. Il pacchetto "l'IVA nell'era digitale" aggiorna le modalità di dichiarazione ai fini dell'IVA delle operazioni transfrontaliere all'interno del mercato unico al fine di ricorrere a tecnologie consolidate e contrastare le frodi in materia di IVA. Il metodo attuale di raccolta dei dati aggregati mediante elenchi riepilogativi 4 e di scambio di dati attraverso il sistema di scambio di informazioni sull'IVA è in uso sin dall'introduzione del mercato unico nel 1993. Tale metodo non è più adeguato, tenuto conto della portata delle operazioni transfrontaliere e del livello delle frodi in materia di IVA. La direttiva IVA modificata sostituisce gli elenchi riepilogativi con nuovi obblighi di comunicazione basati sulle operazioni. Per completare tali modifiche, il regolamento modificato stabilisce le regole pratiche necessarie per quanto riguarda il modo in cui questi dati raccolti saranno scambiati tra gli Stati membri, l'infrastruttura informatica necessaria nonché le norme in materia di protezione dei dati personali che disciplineranno i nuovi scambi. Tali informazioni sono necessarie per garantire la corretta attuazione delle nuove norme e la riduzione delle frodi in materia di IVA grazie alle nuove misure.

Conformemente alla struttura dell'iniziativa "l'IVA nell'era digitale", è opportuno prendere nota delle parti del pacchetto menzionate di seguito.

Il pacchetto persegue tre obiettivi principali:

(1)aggiornare gli obblighi di comunicazione dell'IVA 5 introducendo obblighi di comunicazione digitale che permetteranno di standardizzare le informazioni che i soggetti passivi devono trasmettere in formato elettronico alle autorità fiscali in merito a ciascuna operazione. Allo stesso tempo imporrà l'utilizzo della fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere;

(2)affrontare le sfide dell'economia delle piattaforme 6  aggiornando le norme IVA applicabili all'economia delle piattaforme al fine di affrontare la questione della parità di trattamento, chiarendo le norme sul luogo delle prestazioni applicabili a tali operazioni e rafforzando il ruolo delle piattaforme nella riscossione dell'IVA quando queste facilitano la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di servizi di trasporto di passeggeri; 

(3)evitare la necessità di registrazioni IVA multiple nell'UE e migliorare il funzionamento dello strumento attuato per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni 7 , introducendo la registrazione unica ai fini dell'IVA. Si tratta di migliorare e ampliare i sistemi esistenti dello sportello unico (OSS)/dello sportello unico per le importazioni (IOSS) e dell'inversione contabile, al fine di ridurre al minimo i casi in cui un soggetto passivo è tenuto a registrarsi in un altro Stato membro.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo relativo all'iniziativa "l'IVA nell'era digitale". La coerenza dell'intero pacchetto è illustrata in modo esauriente nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE 8 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo relativo all'iniziativa "l'IVA nell'era digitale". La coerenza dell'intero pacchetto è illustrata in modo esauriente nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio sulla base dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli Stati membri sono i principali responsabili della gestione, della riscossione e del controllo dell'IVA. Tuttavia le frodi in materia di IVA sono spesso collegate a operazioni transfrontaliere all'interno del mercato unico, oppure coinvolgono operatori stabiliti in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l'IVA. Tali frodi hanno un impatto negativo sul funzionamento del mercato unico e causano gravi perdite al bilancio dell'UE.

Gli strumenti di cooperazione dell'UE che permettono lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali sono indispensabili per un controllo adeguato delle operazioni transfrontaliere e per la lotta contro le frodi in materia di IVA.

La presente iniziativa è coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi che persegue non possono essere realizzati dai singoli Stati membri. È pertanto necessario che la Commissione, che è incaricata di assicurare il buon funzionamento del mercato unico e di promuovere gli interessi generali dell'Unione europea, proponga azioni volte a migliorare la situazione.

Ciò non può essere conseguito esclusivamente a livello di Stati membri o utilizzando strumenti non legislativi. Un'azione a livello dell'UE per quanto riguarda gli strumenti di cooperazione amministrativa apporterebbe un valore aggiunto rispetto a quanto può essere realizzato a livello nazionale, il che richiede modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto.

Proporzionalità

La proposta si fonda in larga misura sul quadro giuridico attuale della cooperazione amministrativa in materia di IVA e vi aggiunge elementi solo laddove tale quadro necessiti di essere rafforzato. Tutte le misure proposte sono state concepite per rispondere ai nuovi obblighi di comunicazione digitale e alle esigenze degli Stati membri. L'introduzione delle nuove disposizioni avrà effetti positivi nell'ambito della lotta contro le frodi in materia di IVA, mentre non sono previsti costi aggiuntivi significativi per le imprese e le amministrazioni, ad eccezione di quelli legati a determinati sviluppi informatici per le amministrazioni fiscali. Anche in questi casi i costi di sviluppo associati resterebbero limitati.

Sarà istituito un sistema elettronico centrale per le informazioni sull'IVA ("il VIES centrale"), che consentirà agli Stati membri di trasmettere le informazioni sull'IVA che conservano a livello nazionale, il che contribuirà a combattere in modo efficace le frodi in materia di IVA. Il VIES centrale sarebbe in grado di aggregare le informazioni per soggetto passivo relative alle operazioni transfrontaliere tra imprese (B2B) trasmesse dagli Stati membri. Tale sistema permetterà inoltre di eseguire controlli incrociati tra le cessioni e le prestazioni intracomunitarie dichiarate e i dati trasmessi in relazione agli acquisti intracomunitari. Permetterà altresì di trattare le informazioni trasmesse dagli Stati membri unitamente ad altre informazioni sull'IVA scambiate a norma del regolamento (UE) n. 904/2010, come i dati doganali o i dati relativi ai pagamenti, e di conservare tali informazioni solo per il periodo necessario alle autorità fiscali per eseguire i controlli in materia di IVA.

Le informazioni saranno conservate nel VIES centrale per un periodo di cinque anni al fine di lasciare agli Stati membri un lasso di tempo ragionevole per effettuare controlli relativi all'IVA. Trascorso tale periodo i dati saranno cancellati definitivamente.

Il VIES centrale sarebbe accessibile solo ai funzionari autorizzati designati dai rispettivi Stati membri e ai fini del controllo della corretta applicazione della legislazione sull'IVA e della lotta contro le frodi in materia di IVA. Per quanto riguarda la conservazione dei dati, il VIES centrale garantirebbe un livello adeguato di sicurezza, conformemente alle norme che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni dell'UE.

Lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali e il VIES centrale avverrà tramite una rete comune di comunicazione sicura, che attualmente supporta gli scambi di informazioni tra le autorità fiscali e doganali e comprende tutte le necessarie caratteristiche di sicurezza (compresa la cifratura delle informazioni).

La presente proposta continuerà quindi ad applicare le garanzie previste dal regolamento (UE) n. 904/2010 e dal quadro europeo in materia di protezione dei dati. L'obiettivo generale dello scambio e dell'analisi di tali informazioni pertinenti in materia di IVA rimane di garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di IVA e di combattere le frodi in materia di IVA. La lotta alla frode in materia di IVA costituisce un importante obiettivo di interesse generale per l'UE e i suoi Stati membri, quale indicato all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati e all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725. Al fine di contribuire a tale obiettivo essenziale e all'efficacia delle autorità fiscali per conseguirlo, le limitazioni previste all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 904/2010 si applicheranno al VIES centrale.

Le nuove disposizioni si limitano a quanto è strettamente necessario per rendere più efficaci gli strumenti di cooperazione amministrativa per quanto riguarda la verifica delle operazioni transfrontaliere e il rafforzamento della lotta contro le frodi in materia di IVA alla luce degli obblighi di comunicazione digitale proposti e di altre modifiche introdotte nel pacchetto "l'IVA nell'era digitale".

Scelta dell'atto giuridico

È necessario un regolamento del Consiglio per modificare l'attuale regolamento (UE) n. 904/2010.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2017 è stata effettuata una valutazione dell'uso del quadro esistente dell'UE per la cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di IVA di cui al regolamento (UE) n. 904/2010 9 . Nel complesso gli Stati membri valutano positivamente il quadro giuridico e pratico attuato con il regolamento (UE) n. 904/2010.

La necessità di modificare il quadro giuridico in materia di cooperazione amministrativa fa seguito alle modifiche degli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni transfrontaliere di cui alla direttiva IVA. L'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione digitale aumenta notevolmente la quantità di dati che dovranno essere scambiati tra gli Stati membri e la frequenza degli scambi. Nel capo V del regolamento è stata pertanto inserita una nuova parte intitolata Archiviazione e scambio di informazioni specifiche, che consentirà tali scambi attraverso un nuovo sistema elettronico denominato VIES centrale.

Consultazioni dei portatori di interessi

Informazioni esaurienti in merito alle consultazioni dei portatori di interessi sono contenute nella relazione della proposta di modifica della direttiva IVA.

Sono stati organizzati due seminari Fiscalis finalizzati a raccogliere riscontri dagli Stati membri sull'adeguamento del quadro di cooperazione amministrativa in materia di IVA a supporto dei nuovi obblighi di comunicazione digitale. Nell'ambito del primo seminario, tenutosi nel novembre 2021, sono stati raccolti i pareri degli esperti antifrode in materia di IVA e dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Il secondo seminario si è svolto nell'aprile 2022 ed era rivolto ai responsabili degli uffici di collegamento competenti degli Stati membri. In entrambi i casi i rappresentanti degli Stati membri hanno sottolineato l'importanza dei nuovi obblighi di comunicazione digitale, se accompagnati da un sistema adeguato per lo scambio di informazioni sull'IVA. Si è preso atto di una palese necessità di effettuare un controllo incrociato automatico dei dati raccolti in virtù degli obblighi di comunicazione digitale, ad esempio tra le cessioni e le prestazioni dichiarate e gli acquisti. È emerso inoltre un ampio consenso sul fatto che un sistema centrale atto ad agevolare l'analisi e il trattamento congiunti delle informazioni costituirebbe la strategia più idonea a garantire un'attuazione uniforme dei controlli incrociati e dell'interpretazione dei risultati.

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo relativo all'iniziativa "l'IVA nell'era digitale". L'assunzione e l'uso di perizie per l'intero pacchetto sono illustrati in modo esauriente nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE.

Valutazione d'impatto

La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo relativo all'iniziativa "l'IVA nell'era digitale". La valutazione d'impatto dell'intero pacchetto è contenuta nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente proposta fa parte del pacchetto legislativo relativo all'iniziativa "l'IVA nell'era digitale". Informazioni esaurienti in merito all'efficienza normativa e alla semplificazione figurano nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE.

Diritti fondamentali

La presente proposta dovrebbe stimolare lo scambio e il trattamento congiunto delle informazioni sull'IVA che potrebbero includere dati personali. Tuttavia, i dati raccolti in virtù dei nuovi obblighi di comunicazione digitale e successivamente scambiati attraverso il sistema centrale VIES sarebbero limitati alle operazioni intracomunitarie tra imprese e non riguarderebbero le operazioni tra imprese e consumatori. Essendo stato applicato il principio della minimizzazione dei dati, i dati raccolti e successivamente scambiati riguardano unicamente un sottoinsieme delle informazioni contenute in una fattura. Tale insieme minimo di dati, necessario ai fini del controllo della corretta applicazione dell'IVA e della lotta contro le frodi in materia di IVA, è precisato dalla modifica dell'articolo 264 di cui alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE. La protezione dei dati personali e il rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 10 e (UE) 2018/1725 rimangono comunque una priorità, anche se le informazioni da trattare sono limitate. Di conseguenza si propongono le seguenti disposizioni:

·i dati contenuti nel VIES centrale saranno conservati solo per cinque anni, ossia il tempo minimo necessario per le analisi e le indagini da parte delle autorità fiscali nazionali incaricate di far rispettare gli obblighi in materia di IVA (conservazione dei dati);

·i dati contenuti nel VIES centrale saranno protetti conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010;

·i dati contenuti nel VIES centrale saranno utilizzati per finalità chiaramente definite e limitate, in particolare per accertare correttamente l'IVA, monitorare la corretta applicazione dell'IVA e combattere le frodi in materia di IVA, come stabilito all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 904/2010. In particolare, i dati saranno utilizzati per effettuare valutazioni dei rischi volte a individuare i potenziali autori di frodi in una fase precoce e per porre fine alle reti fraudolente il cui scopo è abusare del regime dell'IVA commettendo frodi al riguardo;

·gli utenti che possono accedere ai dati presenti nel VIES centrale saranno limitati al personale autorizzato degli Stati membri, nel rispetto del principio della necessità di sapere;

·il VIES centrale sarà ospitato, mantenuto e gestito tecnicamente dalla Commissione, che dispone della capacità operativa e dell'esperienza necessarie per garantire l'attuazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i dati personali. Un atto di esecuzione stabilirà i compiti che la Commissione deve svolgere in relazione alla gestione tecnica del VIES centrale;

·un atto di esecuzione stabilirà i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione quando agiscono in qualità di titolari del trattamento e responsabili del trattamento ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

A tali misure si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio è illustrata in dettaglio nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE.

La proposta comporterà costi limitati per le amministrazioni nazionali e per il bilancio dell'UE per l'istituzione del sistema rafforzato di scambio di informazioni sull'IVA (VIES).

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC), istituito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, si occuperà di tutte le possibili questioni relative alla cooperazione amministrativa tra Stati membri derivanti dalle nuove norme in materia di tassazione degli scambi intra-UE. In particolare, sarà elaborato un piano di attuazione per le necessarie modifiche informatiche 11 in collaborazione con gli Stati membri dello SCAC una volta che la modifica sarà adottata dal Consiglio.

A norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 904/2010, l'applicazione del regolamento viene riesaminata ogni cinque anni. Inoltre, a norma dell'articolo 49, per valutare l'efficacia della cooperazione amministrativa nel combattere l'evasione e l'elusione fiscali, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione qualsiasi informazione disponibile pertinente all'applicazione del regolamento, tra cui le statistiche annuali sull'uso degli strumenti di cooperazione.

Documenti esplicativi (per le direttive)

n.p.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

1.introduzione di un sistema centrale per lo scambio di informazioni sull'IVA

Una prima serie di modifiche contenute nella proposta riguarda lo sviluppo di un nuovo sistema centrale per lo scambio di informazioni sull'IVA tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri a livello dell'UE, che sia adattato alle particolarità degli obblighi in materia di comunicazione digitale. Al fine di introdurre il sistema centrale VIES, al capo V del regolamento (UE) n. 904/2010 è aggiunta la sezione 3, con gli articoli da 24 octies a 24 quaterdecies, come illustrato di seguito:

·l'articolo 24 octies istituisce il sistema centrale VIES stabilendo che la Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico il sistema centrale, mentre ciascuno Stato membro elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico nazionale per trasmettere automaticamente diverse categorie di informazioni al VIES centrale. La parte più consistente delle informazioni scambiate attraverso il VIES centrale sarà quella raccolta in virtù degli obblighi di comunicazione digitale. Le altre informazioni riguardano l'identificazione dei soggetti passivi. Infine, si fa esplicito riferimento al fatto che gli Stati membri possono conservare nel sistema elettronico nazionale le informazioni che sono tenuti a trasmettere automaticamente al VIES centrale al fine di riutilizzarle per i controlli nazionali;

·l'articolo 24 nonies riguarda la qualità e la disponibilità dei dati. Lo scambio di informazioni sarà utile solo se la qualità dei dati è adeguata. A tal fine gli Stati membri effettuano tutti gli aggiornamenti necessari e adottano misure volte a garantire che i dati presenti nel VIES centrale siano aggiornati, completi ed esatti. Per garantire che le informazioni siano aggiornate, le informazioni nuove o rivedute dovrebbero essere inserite tempestivamente nel sistema. Tale aggiornamento immediato delle informazioni è particolarmente importante per le informazioni identificative, che sono intrinsecamente legate alla convalida del numero di partita IVA. Per quanto riguarda le relazioni sulle operazioni intracomunitarie, raccolte in virtù degli obblighi di comunicazione digitale, il termine accettabile per l'inserimento nel VIES centrale è di un giorno a decorrere dall'ottenimento delle informazioni da parte dell'amministrazione fiscale. Il controllo incrociato delle informazioni comunicate da un fornitore e dal suo cliente può essere effettuato solo dopo che le informazioni sono state comunicate da entrambe le parti e trasmesse al VIES centrale da ciascuna autorità. Ciò significa che il termine accettabile per ciascuna fase dovrebbe limitarsi a pochi giorni affinché sia possibile procedere a un'analisi con una frequenza adeguata. Le informazioni restano disponibili nel VIES centrale per cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono state trasmesse al sistema;

·l'articolo 24 decies prevede che, al verificarsi di determinate condizioni, il numero di identificazione IVA sia indicato come non valido nel VIES centrale. Questa disposizione si applica quando i soggetti identificati ai fini dell'IVA hanno cessato l'attività economica, dichiarato dati falsi al fine di ottenere un numero di identificazione IVA o non abbiano comunicato modifiche dei loro dati che avrebbero portato l'amministrazione fiscale, qualora ne fosse venuta a conoscenza, a negare o revocare il numero di identificazione IVA. Tale disposizione riveste un'importanza fondamentale per quanto riguarda l'obiettivo della lotta efficace contro le frodi in materia di IVA. Va sottolineato che lo scopo di tale disposizione è solamente di segnalare che il numero di identificazione IVA non è valido in determinati casi. Non stabilisce la data in cui gli Stati membri sono tenuti a revocare il numero di identificazione IVA;

·l'articolo 24 undecies descrive le funzionalità del VIES centrale per quanto riguarda le informazioni che gli sono trasmesse. L'articolo prevede che il VIES centrale sia in grado di conservare, aggregare e trattare le informazioni ricevute, nonché di effettuare controlli incrociati. Il VIES centrale dovrebbe inoltre essere in grado di rendere le informazioni (ricevute, oggetto di controlli incrociati, aggregate e trattate) accessibili agli utenti e ai sistemi autorizzati. Il VIES centrale dovrebbe anche essere in grado di trattare le informazioni unitamente a tutte le informazioni comunicate o raccolte a norma del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio a fini di controllo e di lotta contro le frodi in materia di IVA. Un esempio significativo è la pulizia e l'arricchimento dei dati mediante trattamento degli stessi unitamente ai dati provenienti da altri sistemi, quali il sistema di vigilanza che contiene informazioni sulle importazioni esenti da IVA tramite i regimi doganali 42/63. Tale funzionalità è necessaria per creare sinergie tra i diversi sistemi di informazione contenenti informazioni pertinenti in materia di IVA e per massimizzare l'impatto degli investimenti in tali sistemi;

·l'articolo 24 duodecies descrive i funzionari e i sistemi che beneficiano di un accesso automatizzato al VIES centrale. Tra questi figurano i funzionari degli Stati membri che controllano i requisiti per l'importazione di beni in esenzione dall'IVA, i funzionari di collegamento di Eurofisc e qualsiasi altro funzionario espressamente autorizzato dall'autorità competente del rispettivo Stato membro. È infine previsto l'accesso alle informazioni raccolte e trattate per i sistemi elettronici nazionali che trasmettono le informazioni al VIES centrale. Tale disposizione garantisce un canale di comunicazione sicuro tra macchine che facilita l'automazione e limita la necessità di un intervento umano;

·l'articolo 24 terdecies riguarda i costi per lo sviluppo e la manutenzione del VIES centrale, in quanto stabilisce che i costi per l'istituzione, il funzionamento e il mantenimento del VIES centrale sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Tali costi includono, tra l'altro, i costi della connessione protetta tra il VIES centrale e i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, nonché i costi dei servizi necessari per lo svolgimento delle funzionalità elencate all'articolo 24 undecies. Viceversa, ciascuno Stato membro sostiene i costi ed è responsabile di tutti gli sviluppi necessari dei propri sistemi elettronici nazionali al fine di consentire lo scambio di informazioni tramite la rete CCN o qualsiasi altra rete analoga;

·infine l'articolo 24 quaterdecies riguarda la sicurezza e la conformità del sistema centrale VIES. Il primo paragrafo stabilisce che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie volte a garantire il rispetto dell'articolo 55 del presente regolamento, il quale prevede obblighi in materia di segreto d'ufficio, vita privata e sicurezza delle informazioni conservate, trattate o scambiate a norma del regolamento. Il secondo paragrafo conferisce alla Commissione il potere di stabilire, mediante l'adozione di atti di esecuzione, i compiti che la Commissione deve svolgere per la gestione tecnica del VIES centrale, nonché i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le funzioni di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.Eliminazione graduale del sistema preesistente per lo scambio di informazioni sull'IVA

Una seconda serie di modifiche previste dalla proposta riguarda l'eliminazione graduale del sistema VIES precedente. L'attuale sistema VIES, di cui al capo V, sezione 1, deve essere mantenuto per due anni dopo l'istituzione del sistema centrale VIES al fine di agevolare i controlli delle operazioni che sono state comunicate con elenchi riepilogativi prima dell'introduzione degli obblighi di comunicazione digitale. Il sistema VIES precedente consentirà lo scambio automatico di informazioni trasmesse in virtù dei vecchi obblighi di comunicazione per tale periodo. Dopo l'eliminazione graduale del sistema VIES precedente, le informazioni potrebbero ancora essere scambiate tra gli Stati membri spontaneamente o su richiesta, mediante strumenti di cooperazione amministrativa non automatizzati. L'eliminazione graduale del VIES attuale avviene come illustrato di seguito:

·gli articoli 17, 20, 21, 22 e 23 sono modificati in modo da eliminare i riferimenti al sistema VIES precedente;

·l'articolo 31, che riguarda la comunicazione ai soggetti passivi di informazioni sulla validità dei numeri di identificazione IVA nonché del nome e dell'indirizzo associati di altre persone aventi interesse a operazioni intracomunitarie, è modificato. Dopo la modifica l'articolo farà riferimento alle informazioni conservate nel VIES centrale.

3.Altre modifiche

Una terza serie di modifiche contemplata dalla proposta prevede gli adeguamenti necessari per quanto riguarda lo scambio di informazioni relative al nuovo regime speciale di trasferimento dei beni propri introdotto dalla direttiva 2006/112/CE.

A norma dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE i gestori delle piattaforme sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle cessioni e alle prestazioni ai clienti effettuate sulle rispettive piattaforme. Al fine di agevolare il funzionamento del modello del fornitore presunto introdotto nei settori della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto di passeggeri, tale sistema è esteso alle cessioni e alle prestazioni tra imprese. È necessario introdurre un formato standard per il trasferimento di tali informazioni.

 

2022/0409 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo 12 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 13 ,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio 14 stabilisce le condizioni secondo le quali le autorità competenti degli Stati membri preposte all'applicazione della legislazione relativa all'IVA devono collaborare tra loro e con la Commissione allo scopo di assicurare l'osservanza di tale legislazione. Tali condizioni comportano, tra l'altro, norme relative all'archiviazione e allo scambio, con mezzi elettronici, di informazioni che possano consentire di accertare correttamente l'IVA, di verificarne la corretta applicazione, in particolare sulle transazioni intracomunitarie, e di lottare contro la frode all'IVA.

(2)La direttiva (UE) XX/XXX del Consiglio 15 [OP: inserire numero e anno della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale adottate lo stesso giorno del presente regolamento] ha introdotto nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio 16 obblighi di comunicazione digitale. Conformemente a tali obblighi, i soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA devono presentare agli Stati membri informazioni su ciascuna cessione intracomunitaria di beni, su ciascun acquisto intracomunitario di beni e su ciascuna prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore. Gli Stati membri devono scambiarsi e trattare tali informazioni sulle operazioni intracomunitarie per verificare la corretta applicazione dell'IVA e individuare le frodi.

(3)La cooperazione esistente tra le autorità fiscali degli Stati membri si basa sullo scambio di informazioni aggregate tra i sistemi elettronici nazionali. L'introduzione degli obblighi di comunicazione digitale è mirata ad aumentare la riscossione delle imposte fornendo tempestivamente alle amministrazioni fiscali dati su ogni singola operazione. Per mettere tali dati a disposizione di altre amministrazioni fiscali in modo efficiente e agevolare un'attuazione comune delle analisi e dei controlli incrociati, nonché un'interpretazione comune di tali analisi e controlli incrociati, è necessario disporre di un sistema centrale in cui le informazioni sull'IVA siano condivise.

(4)Per consentire agli Stati membri di combattere più efficacemente le frodi in materia di IVA, è opportuno istituire un sistema elettronico centrale di scambio di informazioni sull'IVA ("VIES centrale") per la condivisione delle informazioni sull'IVA. Tale sistema dovrebbe ricevere, dai sistemi elettronici nazionali degli Stati membri, le informazioni sulle operazioni intracomunitarie comunicate dai rispettivi fornitori e acquirenti nei diversi Stati membri. Tale sistema dovrebbe inoltre ricevere dagli Stati membri le informazioni di identificazione IVA dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Inoltre, ogniqualvolta i dati vengono modificati, anche i metadati per il monitoraggio del tempo di modifica dovrebbero essere caricati nel VIES centrale.

(5)Le informazioni di identificazione IVA dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie dovrebbero essere automaticamente aggiornate nel VIES centrale senza indugio ogni volta che le informazioni sull'identificazione cambiano, salvo che gli Stati membri concordino che tale aggiornamento non è pertinente, essenziale o utile. Tali aggiornamenti sono necessari perché la validità dei numeri di identificazione IVA dei soggetti passivi è soggetta a verifica per quanto riguarda la condizione per l'esenzione delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE. Per fornire alle amministrazioni fiscali un livello ragionevole di garanzia circa la qualità e l'affidabilità di tali informazioni, le informazioni sulle operazioni intracomunitarie dovrebbero essere automaticamente aggiornate nel VIES centrale entro un giorno da quando lo stato membro ha ricevuto le informazioni dal soggetto passivo.

(6)Inoltre, per quanto riguarda le informazioni di identificazione IVA nel VIES centrale, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a garantire che i dati forniti dai soggetti passivi ai fini della loro identificazione ai fini dell'IVA a norma dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE siano valutati dal rispettivo Stato membro come completi e accurati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che il numero di identificazione IVA sia indicato come non valido nel VIES centrale qualora un soggetto passivo non rispetti gli obblighi di comunicazione dei dati o abbia cessato l'attività economica.

(7)Le informazioni sulle operazioni intracomunitarie comunicate dai fornitori e dagli acquirenti nei diversi Stati membri dovrebbero essere inserite da ciascuno Stato membro nel VIES centrale subito dopo che lo Stato membro le ha ricevute. È necessario trattare le informazioni ricevute in tempi rapidi, per motivi tecnici connessi al volume dei dati, nonché per individuare precocemente le operazioni sospette e i possibili casi di frode in materia di IVA.

(8)Al fine di assistere gli Stati membri nella lotta contro le frodi in materia di IVA e di individuare chi commette le frodi, le informazioni di identificazione IVA e le informazioni sull'IVA relative alle operazioni intracomunitarie dovrebbero essere conservate per 5 anni. Tale periodo rappresenta il periodo minimo necessario per consentire agli Stati membri di eseguire controlli efficaci e di indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o di individuare tali frodi. Si tratta inoltre di un periodo di tempo proporzionato, considerato il volume ingente delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie e il grado di sensibilità in quanto dati commerciali e personali.

(9)Per individuare tempestivamente i disallineamenti e migliorare in tal modo la capacità di combattere le frodi in materia di IVA, il VIES centrale dovrebbe essere in grado di effettuare controlli incrociati automatici delle informazioni raccolte sia presso il fornitore che presso l'acquirente attraverso l'obbligo di comunicazione digitale introdotto dalla direttiva (UE) XX/XXX [OP: inserire il numero e l'anno della direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di IVA per l'era digitale adottata lo stesso giorno del presente regolamento 17 ]. I risultati di tali controlli incrociati dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri affinché possano darvi un seguito adeguato.

(10)Inoltre, per consentire al VIES centrale di mantenere le capacità dell'attuale sistema di scambio di informazioni sull'IVA di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, il sistema dovrebbe anche essere in grado di aggregare le informazioni per fornire un quadro generale delle cessioni e degli acquisti comunicati da soggetti passivi situati negli Stati membri. Per garantire che il VIES centrale consenta agli Stati membri di continuare ad accedere alle informazioni degli altri Stati membri cosi come è attualmente strutturato all'interno dell'attuale sistema di scambio di informazioni sull'IVA, il VIES centrale dovrebbe permettere l'aggregazione dei dati.

(11)Per aiutare le autorità competenti degli Stati membri a effettuare una corretta valutazione dell'IVA, monitorare la corretta applicazione dell'IVA, combattere le frodi in materia di IVA e sfruttare le sinergie tra i diversi sistemi di informazione contenenti informazioni pertinenti in materia di IVA, il VIES centrale dovrebbe trattare le informazioni ricevute dagli Stati membri insieme a tutte le informazioni comunicate o raccolte a norma del regolamento (UE) n. 904/2010.

(12)L'accesso alle informazioni nel VIES centrale dovrebbe essere accordato in base al principio della necessità di sapere. Tali informazioni non dovrebbero essere utilizzate per scopi diversi dal controllo della corretta applicazione dell'IVA e dalla lotta contro le frodi in materia di IVA. Tutti gli utenti dovrebbero essere vincolati dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel presente regolamento.

(13)Per combattere le frodi in materia di IVA, i funzionari di collegamento di Eurofisc degli Stati membri di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 904/2010 dovrebbero poter accedere alle informazioni sull'IVA relative alle operazioni intracomunitarie e analizzarle. Al fine di monitorare la corretta applicazione della legislazione in materia di IVA, anche i funzionari degli Stati membri che verificano se si applichi l'esenzione dall'IVA per taluni beni importati di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, dovrebbero avere accesso alle informazioni di identificazione IVA archiviate nel VIES centrale. Inoltre, per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero selezionare altri funzionari che devono avere accesso diretto al VIES centrale e concedere loro tale accesso ove necessario. Infine, le persone debitamente accreditate della Commissione dovrebbero poter accedere alle informazioni contenute nel VIES centrale, ma solo nella misura in cui tale accesso sia necessario per lo sviluppo e la manutenzione di tale sistema.

(14)Per indagare sulle sospette frodi in materia di IVA e individuarle, i sistemi di informazione a sostegno della rete Eurofisc nella lotta contro le frodi in materia di IVA, compresi il sistema di analisi della rete delle operazioni e il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti ("CESOP"), dovrebbero avere accesso diretto al VIES centrale.

(15)Il volume dei dati e la frequenza delle trasmissioni di dati al VIES centrale rendono necessaria l'automazione dei flussi di informazioni dal VIES centrale ai sistemi nazionali. Tale automazione dovrebbe prevedere anche un canale di comunicazione da macchina a macchina efficiente e sicuro, e garantire che non sia più necessario un intervento umano nell'accesso ai dati condivisi. I sistemi elettronici nazionali che trasmettono informazioni al VIES centrale dovrebbero pertanto avere accesso anche alle informazioni archiviate in tale sistema, comprese le informazioni trattate e aggregate ai fini del controllo dell'IVA e della lotta contro le frodi in materia di IVA.

(16)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) n. 904/2010, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i compiti che la Commissione deve svolgere per la gestione tecnica del VIES centrale, i dettagli tecnici relativi all'identificazione e all'accesso dei funzionari e dei sistemi elettronici al VIES centrale, i dettagli tecnici e il formato delle informazioni trasmesse al VIES centrale e i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione quando agiscono in qualità di titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 18 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 . È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 .

(17)Le frodi in materia di IVA rappresentano un problema comune a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri da soli non dispongono delle informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione delle norme in materia di IVA e per contrastare le frodi in materia di IVA. Poiché l'obiettivo del regolamento (UE) n. 904/2010, ovvero la lotta contro la frode in materia di IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della natura transfrontaliera del mercato interno, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)I soggetti passivi che agevolano cessioni di beni o prestazioni di servizi mediante l'uso di un'interfaccia elettronica possono essere oggetto di richieste di documentazione da parte dello Stato membro in cui tali cessioni o cessioni sono imponibili ai sensi dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE. Per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per tali soggetti passivi ed evitare la duplicazione del lavoro, lo Stato membro di identificazione dovrebbe coordinare il più possibile tali richieste. A tal fine è necessario stabilire un formulario tipo per la trasmissione elettronica di tali informazioni agli Stati membri.

(19)Un nuovo regime di semplificazione dello sportello unico ("OSS") sarà introdotto nella direttiva 2006/112/CE per i soggetti passivi che trasferiscono beni propri a livello transfrontaliero. È pertanto necessario integrare tale nuovo regime nel quadro generale dei regimi speciali dello sportello unico IVA di cui al capo XI, sezione 3, del regolamento n. 904/2010. Occorre in particolare includere la comunicazione di informazioni tra lo Stato membro a partire dal quale le merci sono trasferite e lo Stato membro verso il quale le merci sono trasferite.

(20)Poiché il nuovo sistema dello sportello unico è completo e comprende i movimenti transfrontalieri di merci che sono attualmente oggetto di un regime di call-off stock a norma dell'articolo 17 bis della direttiva 2006/112/CE, tale regime è stato soppresso dalla direttiva 2006/112/CE. È necessario che tale modifica della direttiva 2006/112/CE trovi riscontro nell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 904/2010.

(21)L'abuso dei numeri di identificazione IVA nell'ambito dello sportello unico per le importazioni ("IOSS") è stato individuato dai portatori di interessi come un rischio potenziale. Per garantire più efficacemente l'uso corretto e il processo di verifica dei numeri di identificazione IVA per l'IOSS, è necessario estendere l'articolo 47 nonies del regolamento (UE) n. 904/2010 che concede alle autorità doganali l'accesso alle informazioni sull'operatore registrato nell'IOSS, il che permetterà di migliorare le capacità di gestione dei rischi e di controllo di tali autorità doganali.

(22)Per rafforzare i controlli in relazione al regime IOSS è necessario aggiungere all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 904/2010 il valore totale delle merci importate nell'ambito del regime IOSS per numero di identificazione IOSS per Stato membro di consumo.

(23)Le modalità tecniche, compresi i messaggi elettronici comuni, per la presentazione della documentazione da parte dei soggetti passivi che facilitano le cessioni mediante l'uso di un'interfaccia elettronica di cui all'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE dovrebbero essere adottate secondo la procedura di comitato di cui al presente regolamento.

(24)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali stabilito all'articolo 8 della Carta. A tale proposito il presente regolamento limita rigorosamente la quantità di dati personali che saranno messi a disposizione delle autorità fiscali. Il trattamento delle informazioni sulle operazioni intracomunitarie a norma del presente regolamento dovrebbe aver luogo solo ai fini del presente regolamento.

(25)Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il suo parere in data […]

(26)Poiché l'attuazione del sistema centrale VIES richiederà nuovi sviluppi tecnologici, è necessario posticipare l'applicazione delle disposizioni relative al VIES centrale al fine di permettere agli Stati membri e alla Commissione di mettere a punto tali tecnologie.

(27)L'accesso automatizzato alle informazioni sulle operazioni intracomunitarie comunicate tramite elenchi riepilogativi incide direttamente sull'efficacia dei controlli IVA. Pertanto, l'attuale sistema di scambio di informazioni sull'IVA di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 dovrebbe essere mantenuto per un periodo di tempo successivo all'abolizione di tali elenchi riepilogativi. Oltre tale periodo, le disposizioni pertinenti dell'attuale sistema di scambio di informazioni sull'IVA dovrebbero essere soppresse e le informazioni comunicate tramite gli elenchi riepilogativi dovrebbero essere ancora accessibili su richiesta.

(28)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

(1)all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.    Il presente regolamento prevede altresì norme e procedure per lo scambio con mezzi elettronici di informazioni relative all'IVA su beni e servizi forniti o su beni trasferiti conformemente ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e anche per eventuali altri scambi di informazioni e, per quanto riguarda i beni e i servizi coperti dai regimi speciali, per i trasferimenti di denaro tra le autorità competenti degli Stati membri.";

(2)all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Le definizioni di cui agli articoli 358, 358 bis, 369 bis, 369 terdecies e 369 quinvicies bis della direttiva 2006/112/CE ai fini di ogni regime speciale si applicano anche ai fini del presente regolamento.";

(3)all'articolo 17, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) le informazioni che raccoglie conformemente agli articoli 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies, 369 unvicies, 369 quinvicies quater, 369 quinvicies septies e 369 quinvicies octies della direttiva 2006/112/CE;

e) i dati riguardanti i numeri d'identificazione IVA che ha attribuito di cui all'articolo 369 octodecies della direttiva 2006/112/CE e, per numero d'identificazione IVA attribuito da uno Stato membro, il valore totale delle importazioni di beni esenti a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), durante ogni mese, per Stato membro di consumo quale definito all'articolo 369 terdecies, paragrafo 4, di tale direttiva;";

(4)l'articolo 47 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 47 ter

1.    Gli Stati membri dispongono che i soggetti passivi che si avvalgono del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE forniscono allo Stato membro di identificazione, con mezzi elettronici, le informazioni di cui all'articolo 361 di tale direttiva. I soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 3 e 5, della direttiva 2006/112/CE forniscono allo Stato membro di identificazione, con mezzi elettronici, i dettagli della loro identificazione quando iniziano un'attività a norma degli articoli 369 quater e 369 quinvicies quater della stessa direttiva. Anche eventuali modifiche delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 361, paragrafo 2, dell'articolo 369 quater e dell'articolo 369 quinvicies quater della direttiva 2006/112/CE sono presentate con mezzi elettronici.

2.    Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici alle autorità competenti degli altri Stati membri entro dieci giorni dalla fine del mese in cui le informazioni sono pervenute da parte del soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 5, della direttiva 2006/112/CE. Allo stesso modo lo Stato membro di identificazione comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri i numeri d'identificazione IVA di cui a dette sezioni 2, 3 e 5.

3.     Se il soggetto passivo che si avvale dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, sezioni 2, 3 e 5, della direttiva 2006/112/CE è escluso da tale regime speciale, lo Stato membro di identificazione ne informa senza indugio con mezzi elettronici le autorità competenti degli altri Stati membri.";

(5)l'articolo 47 quinquies è sostituito dal seguente:

"Articolo 47 quinquies

1.    Gli Stati membri dispongono che la dichiarazione IVA recante le informazioni di cui agli articoli 365, 369 octies, 369 unvicies e 369 quinvicies octies della direttiva 2006/112/CE sia trasmessa con mezzi elettronici.

2.    Lo Stato membro di identificazione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi elettronici all'autorità competente dello Stato membro di consumo o dello Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati entro i venti giorni successivi alla fine del mese in cui doveva pervenire la dichiarazione.";

(6)all'articolo 47 nonies è aggiunto il seguente paragrafo:

"Ai fini del primo comma, gli Stati membri concedono alle autorità competenti l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 369 septdecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE.";

(7)l'articolo 47 decies è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo o da un intermediario a norma degli articoli 369, 369 duodecies, 369 quinvicies e 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro di consumo o lo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati trasmette in primo luogo una richiesta allo Stato membro di identificazione con mezzi elettronici.";

(b)i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4.    Lo Stato membro di identificazione trasmette con mezzi elettronici e senza indugio allo Stato membro di consumo richiedente o allo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati la documentazione ottenuta.

5.    Se lo Stato membro di consumo richiedente o lo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale per ottenere tale documentazione.";

(8)all'articolo 47 undecies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, se lo Stato membro di consumo o lo Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati decide che un'indagine amministrativa è necessaria, consultano dapprima lo Stato membro di identificazione in merito alla necessità di tale indagine.";

(9)all'articolo 47 terdecies, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 47 ter, paragrafo 1, all'articolo 47 quater, paragrafo 1, e all'articolo 47 quinquies, paragrafo 1, e il formulario tipo di cui all'articolo 47 decies, paragrafo 3, e all'articolo 47 quaterdecies;";

(10)è inserito il seguente capo XI bis:

"CAPO XI BIS

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LE INTERFACCE ELETTRONICHE CHE FACILITANO LE CESSIONI DI BENI O LE PRESTAZIONI DI SERVIZI A NORMA DELL'ARTICOLO 242 BIS DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE

Articolo 47 terdecies bis

1.    Per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo a norma dell'articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui tali cessioni o prestazioni sono imponibili presenta preventivamente una richiesta allo Stato membro in cui un soggetto passivo è identificato ai fini dell'IVA con mezzi elettronici.

2.    Se lo Stato membro in cui un soggetto passivo è identificato ai fini dell'IVA riceve una richiesta di cui al paragrafo 1, tale Stato membro trasmette la richiesta senza indugio con mezzi elettronici al soggetto passivo.

3.    Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, un soggetto passivo presenti con mezzi elettronici la documentazione richiesta allo Stato membro in cui è identificato ai fini dell'IVA. Gli Stati membri accettano che la documentazione possa essere presentata mediante un formulario tipo.

4.    Lo Stato membro in cui il soggetto passivo è identificato ai fini dell'IVA trasmette la documentazione ottenuta con mezzi elettronici e senza indugio allo Stato membro richiedente in cui tali cessioni o prestazioni sono imponibili.

5.    Se lo Stato membro richiedente in cui tali cessioni o prestazioni sono imponibili non riceve la documentazione entro 30 giorni dalla data della richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale per ottenere tale documentazione.

Articolo 47 terdecies ter

La Commissione specifica mediante atti di esecuzione:

(a)i dettagli tecnici del formulario tipo di cui all'articolo 47 terdecies bis, paragrafo 3;

(b)le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per fornire le informazioni di cui all'articolo 47 terdecies bis, paragrafi 1, 24, nonché i mezzi tecnici per la trasmissione di tali informazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2026

Il regolamento (UE) 904/2021 è così modificato:

(1)l'articolo 21 è così modificato:

(a) il paragrafo 2 è così modificato:

i)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i numeri d'identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla lettera b);";

ii)alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui alla lettera b) effettuate da ognuna delle persone di cui alla lettera c) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d'identificazione IVA da un altro Stato membro, a condizione che:".

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2028

Il regolamento (UE) 904/2021 è così modificato:

(1)all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

"g)"fornitura intracomunitaria di beni": qualsiasi fornitura di beni i cui dati devono essere trasmessi a norma dell'articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;

h)"prestazione intracomunitaria di servizi": qualsiasi prestazione di servizi i cui dati devono essere trasmessi a norma dell'articolo 262 della direttiva 2006/112/CE;";

(2)all'articolo 17, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio*;

* Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 155 dell'8.6.2022, pag. 1).";

(3)al capo V, dopo l'articolo 24 septies, è inserita la sezione 3 seguente:

"SEZIONE 3
Sistema elettronico centrale per lo scambio di informazioni sull'IVA;

Articolo 24 octies

1. La Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico centrale di scambio di informazioni sull'IVA ("VIES centrale") per gli scopi di cui all'articolo 1.

2.Ogni Stato membro elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico nazionale per trasmettere automaticamente al VIES centrale le seguenti informazioni:

(a)le informazioni che raccoglie a norma del titolo XI, capo 6, sezione 1, della direttiva 2006/112/CE;

(b)i dati riguardanti l'identità, l'attività, la forma giuridica e l'indirizzo delle persone a cui ha attribuito un numero di identificazione IVA, raccolti in applicazione dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE, nonché la data di attribuzione di tale numero;

(c)i numeri di identificazione IVA emessi dallo Stato membro che hanno perso validità, e le date in cui tali numeri hanno perso validità;

(d)la data e l'ora in cui i dati di cui alle lettere a), b) e c) sono stati modificati.

Le informazioni di cui alla lettera a) sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi di cui alla direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

La Commissione specifica, mediante un atto di esecuzione, i dettagli e il formato delle informazioni elencate nel presente paragrafo. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

3.Ogni Stato membro può archiviare le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le informazioni di cui all'articolo 24 undecies, lettere b), c) e d), nel sistema elettronico nazionale di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 24 nonies

1.Gli Stati membri provvedono a che le informazioni disponibili nel sistema VIES centrale siano aggiornate, complete ed esatte.

La Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, i criteri che determinano quali modifiche non sono pertinenti, essenziali o utili per essere trasmesse nel VIES centrale. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

2.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi per la loro identificazione ai fini dell'IVA in conformità dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE siano, a loro giudizio, completi e esatti prima di essere trasmessi nel VIES centrale.

Gli Stati membri attuano procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della loro valutazione del rischio. Le verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima dell'identificazione ai fini dell'IVA o, qualora prima dell'identificazione siano effettuate solo verifiche preliminari, non più tardi di sei mesi dopo tale identificazione.

3.Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure attuate a livello nazionale per garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni conformemente al paragrafo 2.

4.Gli Stati membri inseriscono senza indugio nel VIES centrale le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2.

I dettagli relativi ai ritardi tecnici accettabili sono definiti in un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

5.In deroga al paragrafo 4 dell'articolo, le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, lettera a), sono inserite nel VIES centrale entro un giorno dalla raccolta delle informazioni trasmesse dal soggetto passivo alle autorità competenti.

6.Le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, sono disponibili nel VIES centrale per cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono state trasmesse al sistema.

Articolo 24 decies

1.Gli Stati membri aggiornano automaticamente il VIES centrale per garantire che il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE sia indicato come non valido nel VIES centrale nelle seguenti situazioni:

(a)quando persone identificate ai fini dell'IVA abbiano dichiarato di non esercitare più la loro attività economica, di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/112/CE, o quando l'amministrazione competente abbia ritenuto che non esercitino più la loro attività economica;

(b)quando persone abbiano dichiarato dati falsi per un'identificazione IVA talché, se l'amministrazione fiscale ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA;

(c)quando persone abbiano omesso di notificare modifiche ai loro dati talché, se l'amministrazione fiscale ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l'identificazione ai fini IVA o avrebbe soppresso il numero di identificazione IVA.

Le situazioni elencate nel presente paragrafo non pregiudicano eventuali disposizioni nazionali che prevedano situazioni supplementari.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente considera cessata un'attività economica almeno nelle seguenti situazioni:

(a)pur essendo stata sollecitata in tal senso, la persona identificata ai fini dell'IVA non ha presentato dichiarazioni IVA per un anno dopo la scadenza del termine per la presentazione della prima dichiarazione mancante;

(b)pur essendo stata sollecitata in tal senso, la persona identificata ai fini dell'IVA non ha presentato i dati relativi alla cessione intracomunitaria di beni o alla prestazione intracomunitaria di servizi per sei mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione di tali dati.

Le situazioni elencate nel presente paragrafo non pregiudicano eventuali disposizioni nazionali che prevedano situazioni supplementari.

Articolo 24 undecies

Il VIES centrale svolge le seguenti funzioni per quanto riguarda le informazioni ricevute a norma dell'articolo 24 octies, paragrafo 2, del presente regolamento:

(a)archiviare le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo e all'articolo 24 octies, paragrafo 2, del presente regolamento;

(b)eseguire un controllo incrociato delle informazioni sulle forniture e sugli acquisti intracomunitari raccolte conformemente al titolo XI, capo 6, sezione 1, della direttiva 2006/112/CE;

(c)aggregare le informazioni relative ai soggetti cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA raccolte a norma dell'articolo 213 della direttiva 2006/112/CE e rendere accessibili ai funzionari o ai sistemi elettronici di cui all'articolo 24 duodecies le seguenti informazioni:

i)il valore totale di tutte le cessioni intracomunitarie di beni e il valore totale di tutte le prestazioni intracomunitarie di servizi a persone titolari di un numero d'identificazione IVA attribuito da uno Stato membro effettuate da tutti gli operatori identificati ai fini dell'IVA in ogni altro Stato membro;

ii)i numeri d'identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui al punto i);

iii)il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui al punto i) effettuate da ognuna delle persone di cui al punto ii) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d'identificazione IVA da uno Stato membro;

iv)il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui a punto i) effettuate da ognuna delle persone di cui al punto ii) per ciascuna persona a cui è stato attribuito un numero d'identificazione IVA da un altro Stato membro;

(d)trattare le informazioni, unitamente a tutte le informazioni comunicate o raccolte a norma del presente regolamento;

(e)rendere accessibili ai funzionari o ai sistemi elettronici di cui all'articolo 24 duodecies le informazioni di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, e alle lettere b), c) e d) del presente articolo.

Articolo 24 duodecies

1.Ciascuno Stato membro accorda l'accesso automatizzato al VIES centrale:

(a)ai funzionari autorizzati dall'autorità competente di tale Stato membro ad accedere direttamente alle informazioni nel VIES centrale;

(b)ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un'identificazione personale dell'utente per il VIES centrale e qualora tale accesso sia connesso a un'indagine su un caso di sospetta frode in materia di IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA;

(c)ai funzionari di tale Stato membro che verificano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.

2. Ciascuno Stato membro accorda l'accesso automatizzato al VIES centrale:

(a)ai sistemi elettronici nazionali di tale Stato membro incaricati di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE;

(b)ai sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento;

(c)al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti di cui all'articolo 24 bis ("CESOP");

(d)ai sistemi elettronici che effettuano nell'ambito di Eurofisc lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere.

3.    La Commissione specifica mediante atti di esecuzione quanto segue:

(a)le modalità pratiche per l'identificazione dei funzionari e dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 1 e 2;

(b)le modalità tecniche relative all'accesso dei funzionari e dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 1 e 2 alle informazioni di cui all'articolo 24 undecies, lettere da a) a d).

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 24 terdecies

1.    I costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento del VIES centrale sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Tali costi includono i costi della connessione protetta tra il VIES centrale e i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, nonché quelli dei servizi necessari per lo svolgimento delle funzionalità elencate all'articolo 24 undecies.

2.    Ciascuno Stato membro sostiene i costi ed è responsabile di tutti gli sviluppi necessari del proprio sistema elettronico nazionale di cui all'articolo 24 octies, paragrafo 2, al fine di consentire lo scambio di informazioni tramite la rete CCN o qualsiasi altra rete sicura analoga.

Articolo 24 quaterdecies

La Commissione specifica mediante atti di esecuzione quanto segue:

(a)i compiti che la Commissione deve svolgere per la gestione tecnica del VIES centrale;

(b)i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le funzioni di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).".

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2030

Il regolamento (UE) 904/2010 è così modificato:

(1)all'articolo 17, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono soppresse;

(2)l'articolo 20 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è soppresso;

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, qualora delle informazioni siano da correggere o da aggiungere nel sistema elettronico a norma dell'articolo 19, il loro inserimento deve aver luogo entro un mese a decorrere dal periodo nel quale le informazioni sono state raccolte.";

(3)l'articolo 21 è così modificato:

(a)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 bis, lettera d), del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.";

c)i paragrafi 1 bis e 2 sono soppressi;

(4)gli articoli 22 e 23 sono soppressi;

(5)all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma con mezzi elettronici della validità del numero d'identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 24 octies, paragrafo 2.".

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

L'articolo 4 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Inserire il riferimento se disponibile.
(2)    Inserire il riferimento se disponibile.
(3)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(4)    Un elenco riepilogativo è un semplice modulo presentato mensilmente/trimestralmente dagli operatori economici, in aggiunta alla dichiarazione IVA, per dichiarare i beni ceduti e i servizi prestati a operatori in altri Stati membri, contenente il numero di partita IVA dei clienti e il valore aggregato delle cessioni e delle prestazioni per cliente nel corso di un determinato periodo.
(5)    Gli obblighi di comunicazione dell'IVA si riferiscono all'obbligo per le imprese registrate ai fini dell'IVA di presentare all'autorità fiscale dichiarazioni periodiche delle proprie operazioni atte a consentire il controllo della riscossione dell'IVA.
(6)    A tale riguardo, l'espressione "economia delle piattaforme" si riferisce alle prestazioni di servizi effettuate tramite una piattaforma.
(7)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-e-commerce_en (solo in EN).
(8)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(9)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 428 final.
(10)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
(11)    Lo sviluppo informatico e le scelte strategiche in materia di appalti saranno soggetti ad approvazione preliminare da parte del comitato per le tecnologie dell'informazione e la cibersicurezza della Commissione europea.
(12)    GU C , , pag. .
(13)    GU C , , pag. .
(14)    Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
(15)    Direttiva (UE) XXX/XXXX del Consiglio del........ (GU L del gg/mm/aa, pag. X). [OP: inserire il riferimento completo]
(16)    Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
(17)    Direttiva (UE) XXX/XXXX del Consiglio del........ (GU L del gg/mm/aa, pag. X).
(18)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(19)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(20)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
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