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Dokuments 52022PC0310

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

COM/2022/310 final

Bruxelles, 17.6.2022

COM(2022) 310 final

2022/0202(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A seguito della guerra di aggressione perpetrata dalla Russia contro l'Ucraina, il trasporto di merci dalla Repubblica di Moldova è diventato molto difficile. Gli operatori moldavi devono cercare percorsi alternativi per evitare il transito nel territorio ucraino, che finora ha rappresentato l'unica possibilità per raggiungere i mercati dei paesi terzi a est dell'Ucraina. L'impossibilità del transito in Ucraina mette a repentaglio l'esecuzione, da parte degli operatori moldavi, di contratti a lungo termine per la fornitura di merci (in particolare di prodotti agricoli) con i loro partner commerciali nella regione orientale. A ciò si aggiunge il fatto che da ora in avanti gli operatori potrebbero dover cercare altri partner commerciali e quindi aumentare le loro operazioni di trasporto bilaterale con gli Stati membri dell'Unione europea.

Il trasporto di merci su strada tra l'Unione e la Repubblica di Moldova è attualmente disciplinato da due serie principali di meccanismi, vale a dire gli accordi bilaterali in materia di trasporti tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldova e le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti. Tali meccanismi impongono contingenti ai trasportatori di entrambe le parti per quanto riguarda il transito e il commercio bilaterale.

Alla luce di questa situazione gli operatori moldavi dovrebbero pertanto aumentare il transito nell'ambito delle operazioni di trasporto su strada europee e bilaterali con gli Stati membri. Ciò sosterrebbe anche la società e l'economia moldave, che sono state duramente colpite dalla guerra di aggressione della Russia e che hanno ospitato in via provvisoria oltre 350 000 rifugiati provenienti dall'Ucraina e in transito verso altri paesi. È tuttavia molto probabile che un aumento del numero di operazioni di trasporto su strada rispetto alla situazione normale comporti il superamento dei contingenti fissati negli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Repubblica di Moldova e imposti dal CEMT nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti.

Il presente accordo sul trasporto su strada tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sostituirebbe pertanto gli accordi bilaterali in materia di trasporti vigenti tra gli Stati membri e la Moldova e faciliterebbe l'uso da parte degli operatori di percorsi alternativi su strada, poiché le operazioni bilaterali e il transito tra le due parti sarebbero liberalizzati.

È pertanto opportuno firmare un accordo di liberalizzazione del trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova per quanto riguarda il transito e le operazioni bilaterali. La durata del presente accordo dovrebbe essere limitata nel tempo ma con possibilità di rinnovo.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Il presente accordo è coerente con l'attuale politica dell'UE in materia di relazioni esterne con la Repubblica di Moldova. Il governo della Repubblica di Moldova ha chiesto un tale accordo in via emergenziale.

L'accordo sul trasporto di merci su strada con la Repubblica di Moldova sarebbe inoltre in linea con l'accordo di associazione 1 , il cui articolo 82 prevede una cooperazione volta a migliorare la circolazione delle merci e a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Repubblica di Moldova, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente.

Proporzionalità

L'accordo costituisce lo strumento più efficiente per rafforzare le relazioni in materia di trasporti su strada tra l'UE e la Repubblica di Moldova, poiché elimina le attuali limitazioni imposte dai sistemi di contingenti e autorizzazioni.

Il presente accordo non comporterà alcun onere amministrativo o finanziario supplementare rispetto alla situazione attuale né per le autorità degli Stati membri né per le imprese. Al contrario, ridurrà gli oneri amministrativi sia per le imprese che per gli Stati membri. In particolare eliminerà la necessità di autorizzazioni per i trasportatori dell'UE per le categorie di diritti di trasporto indicate (diritti di transito e bilaterali), con una conseguente riduzione degli oneri per il settore dei trasporti dell'UE e per le autorità degli Stati membri per quanto riguarda le formalità amministrative connesse al rilascio e alla stampa di tali autorizzazioni.

Scelta dell'atto giuridico

Accordo internazionale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'accordo comprende un meccanismo di riesame (articoli 5 e 6) allo scopo di valutare la necessità del suo rinnovo e la relativa durata. A tal fine l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2, prevedono che il comitato misto sia convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 autorizza la firma dell'accordo a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

L'articolo 2 dispone che il segretariato generale del Consiglio definisca lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

L'articolo 3 prevede l'applicazione provvisoria conformemente all'articolo 12 dell'accordo.

L'articolo 4 reca disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione proposta.

2022/0202 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 2 giugno 2022 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati con la Repubblica di Moldova per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (di seguito "accordo").

(2)Il 15 giugno 2022 i negoziati si sono conclusi positivamente.

(3)In considerazione delle gravi perturbazioni subite dal settore dei trasporti della Repubblica di Moldova a causa della guerra di aggressione intrapresa dalla Russia contro l'Ucraina è necessario che gli operatori moldavi trovino percorsi di transito alternativi su strada attraverso l'Unione europea e nuovi mercati per esportare le loro merci.

(4)Poiché le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti e degli accordi bilaterali vigenti con la Repubblica di Moldova non offrono ai trasportatori di merci su strada moldavi la necessaria flessibilità per aumentare e pianificare in anticipo le loro operazioni con l'Unione europea e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada sia per le operazioni bilaterali sia per il transito.

(5)È pertanto opportuno firmare con urgenza a nome dell'Unione europea il presente accordo temporaneo con possibilità di rinnovo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(6)Affinché sia possibile iniziare a godere quanto prima degli effetti positivi del presente accordo sul trasporto di merci, è opportuno che esso sia applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 12,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sul trasporto di merci su strada tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova è approvata, con riserva della conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato 1 della presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 3

L'accordo si applica in via provvisoria, conformemente all'articolo 12 dell'accordo stesso, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)

   Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova.

Augša

Bruxelles, 17.6.2022

COM(2022) 310 final

ALLEGATO

della

decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada


ALLEGATO

ACCORDO 
TRA L'UNIONE EUROPEA 
E LA MOLDOVA 
SUL TRASPORTO DI MERCI SU STRADA

 

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata anche "Unione",

da una parte,

e L'UNIONE EUROPEA,

di seguito denominata anche "Unione",

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

dall'altra,

di seguito denominate individualmente "parte" e collettivamente "parti",

1.CONSAPEVOLI delle gravi perturbazioni cui si trova a far fronte il settore dei trasporti nella Repubblica di Moldova a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina;

2.RICONOSCENDO l'indisponibilità di rotte di trasporto essenziali attraverso l'Ucraina per le esportazioni moldave e l'urgente necessità di proteggere le catene di approvvigionamento e la sicurezza alimentare utilizzando rotte alternative dalla Repubblica di Moldova attraverso il territorio dell'Unione europea;

3.DESIDERANDO sostenere la società e l'economia moldave consentendo ai trasportatori di merci su strada dell'Unione e moldavi di eseguire operazioni di trasporto merci verso e attraverso il territorio moldavo, ove necessario, e consentendo alla Repubblica di Moldova di adeguare ulteriormente i propri modelli economici e di trasporto per rispondere all'impatto della guerra di aggressione della Russia sui mercati internazionali;

4.CONSTATANDO che l'attuale sistema basato su un numero limitato di autorizzazioni degli Stati membri non offre ai trasportatori di merci su strada moldavi la necessaria flessibilità per aumentare le loro operazioni con l'Unione e attraverso la stessa;

5.DETERMINATE a garantire che in futuro le condizioni di accesso al mercato del trasporto di merci su strada tra le parti, che sono attualmente disponibili ai trasportatori su strada stabiliti in una qualsiasi delle parti, non siano in alcun caso più restrittive rispetto alla situazione attuale;

6.DETERMINATE a sostenere l'economia moldava liberalizzando le operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra l'Unione e la Repubblica di Moldova per consentire il necessario trasporto di merci e per concedere a entrambe le parti gli stessi diritti reciproci di eseguire operazioni di transito e di trasporto internazionale bilaterale tra tali territori;

7.CONSTATANDO che nell'allegato X dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri e la Repubblica di Moldova (di seguito "accordo di associazione"), quest'ultima si impegna a ravvicinare gradualmente la sua legislazione in materia di trasporti su strada alla legislazione dell'Unione e agli strumenti internazionali elencati in tale allegato;

8.DESIDERANDO assoggettare le disposizioni del presente accordo al capo relativo alla risoluzione delle controversie dell'accordo di associazione;

9.RICONOSCENDO l'impossibilità di prevedere la durata dell'impatto della guerra di aggressione russa sul settore e sulle infrastrutture dei trasporti in Ucraina, che colpisce anche gli operatori moldavi, motivo per cui, al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo, le parti si consulteranno in seno al comitato misto per valutare l'eventuale necessità di rinnovarlo;

10.CONSAPEVOLI che l'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) garantirà che le operazioni di trasporto nell'ambito del presente accordo rispettino le condizioni di lavoro dei conducenti e la concorrenza leale e non compromettano la sicurezza stradale;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

1.La finalità del presente accordo è la temporanea agevolazione del trasporto di merci su strada tra e attraverso il territorio dell'Unione europea e il territorio della Repubblica di Moldova concedendo diritti supplementari di transito e trasporto di merci tra le parti agli operatori stabiliti in una delle parti, a seguito delle ripercussioni della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e delle notevoli perturbazioni che essa comporta per il settore del trasporto su strada nella Repubblica di Moldova.

2.Il presente accordo non deve essere interpretato come avente l'effetto di diminuire o rendere altrimenti più restrittive le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto internazionale su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno precedente a quello della sua entrata in vigore.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica al transito e al trasporto internazionale di merci su strada tra le parti per conto terzi e lascia impregiudicata l'applicazione delle norme stabilite dal sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti nell'ambito del Forum Internazionale dei Trasporti. Il trasporto di merci su strada all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea o tra Stati membri dell'Unione europea non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo. Il transito nel territorio dell'altra parte per il trasporto di merci tra paesi terzi non rientra nel presente accordo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo, si applicano le seguenti definizioni:

(1)"parte di stabilimento": la parte in cui è stabilito il trasportatore di merci su strada;

(2)"trasportatore di merci su strada": una persona fisica o giuridica che esegue il trasporto di merci a fini commerciali, stabilita in una parte conformemente alla legislazione di tale parte e autorizzata dalla stessa parte a eseguire il trasporto internazionale di merci per conto terzi mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati;

(3)"veicolo": un veicolo a motore immatricolato in una delle parti o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in una delle parti, adibito esclusivamente al trasporto di merci;

(4)"transito": la circolazione di veicoli nel territorio di una parte senza carico né scarico di merci da parte di un trasportatore di merci su strada stabilito nell'altra parte;

(5)"trasporto internazionale bilaterale": viaggi a carico con un veicolo, dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio dell'altra parte, e viceversa, con o senza transito nel territorio di un paese terzo.

Articolo 4

Accesso ai servizi di trasporto su strada

I trasportatori di merci su strada sono autorizzati a eseguire le seguenti operazioni di trasporto merci su strada:

(a)viaggi a carico intrapresi da un veicolo, i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nel territorio di due parti diverse, con o senza transito nel territorio di un paese terzo;

(b)viaggi a carico intrapresi da un veicolo dal territorio della parte di stabilimento verso il territorio della stessa parte, con transito nel territorio dell'altra parte;

(c)viaggi a carico intrapresi da un veicolo verso o dal territorio della parte di stabilimento verso un paese terzo con transito nel territorio dell'altra parte;

(d)viaggi a vuoto intrapresi da un veicolo in collegamento con i viaggi di cui alle lettere a), b) e c). 

Articolo 5

Durata

1.Il presente accordo si applica fino al 31 marzo 2023.

2.Al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo le parti si consultano per valutare la necessità di rinnovarlo. A tal fine le parti si consultano in seno al comitato misto come stabilito all'articolo 6, paragrafo 2. 

Articolo 6

Comitato misto

1.È istituito un comitato misto. Tale comitato è incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi.

2.Il comitato misto è convocato su richiesta di uno dei suoi copresidenti. Esso è inoltre convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza del presente accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogarlo conformemente all'articolo 5, paragrafo 2. Il comitato misto adotta una decisione in merito a tale proroga, compresa, se opportuno, la relativa durata, conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

3.Il comitato misto è composto dai rappresentanti delle parti. I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea possono assistere alle riunioni del comitato misto in qualità di osservatori.

4.Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.

5.Il comitato misto adotta le proprie decisioni per consenso. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per attuarle.

6.Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Risoluzione delle controversie 1

In caso di disaccordo fra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui al titolo V, capo 14, dell'accordo di associazione.

Articolo 8

Adempimento degli obblighi

1.Ciascuna parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.

2.Ciascuna parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie ad applicare le disposizioni del presente accordo, compreso il rispetto delle medesime a tutti i livelli di governo e da parte delle persone che esercitano poteri pubblici delegati. Ciascuna parte agisce in buona fede per garantire il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente accordo.

3.Il presente accordo è un accordo specifico ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 1, dell'accordo di associazione. Una parte può adottare misure appropriate relative al presente accordo in caso di violazione particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi degli obblighi descritti quali elementi essenziali all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di associazione, che costituisce una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione immediata. Tali misure appropriate sono adottate conformemente all'articolo 455 dell'accordo di associazione.

Articolo 9

Misure di salvaguardia

1.Ciascuna parte può adottare appropriate misure di salvaguardia se ritiene che le operazioni di trasporto eseguite da trasportatori di merci su strada dell'altra parte costituiscano una minaccia per la sicurezza stradale. Le misure di salvaguardia sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate e limitate, per ambito di applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. È data priorità alle misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del presente accordo.

2.Prima di avviare consultazioni la parte interessata notifica all'altra parte le misure adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

3.Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.

4.Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera nuovamente alle disposizioni del presente accordo o qualora la minaccia per la sicurezza stradale cessi di esistere.

Articolo 10

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio al quale si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Moldova.

La sua applicazione è temporaneamente sospesa nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Moldova non esercita un controllo effettivo. La sua applicazione può riprendere a seguito di una decisione del Consiglio di associazione o di una decisione del comitato misto di associazione che confermi che la Repubblica di Moldova è in grado di garantire il pieno rispetto dell'accordo.

Articolo 11

Denuncia

1.Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte in qualsiasi momento, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di denunciare il presente accordo. L'accordo è denunciato due settimane dopo tale notifica, a meno che la parte notificante non indichi una data successiva a decorrere dalla quale la notifica abbia effetto. In quest'ultimo caso la data non può essere posteriore di oltre due mesi alla data della notifica.

2.I trasportatori di merci su strada il cui veicolo si trova nel territorio dell'altra parte alla scadenza del presente accordo sono autorizzati a transitare nel territorio di tale parte per tornare nel territorio della parte in cui sono stabiliti.

3.A fini di chiarezza, per la data della notifica di cui al paragrafo 1 si intende la data in cui la notifica è ricevuta dall'altra parte.

4.La scadenza di cui all'articolo 5 o la denuncia del presente accordo a norma del paragrafo 1 del presente articolo non ha l'effetto di limitare le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto su strada tra le parti rispetto alla situazione esistente il giorno prima dell'entrata in vigore del presente accordo. A tal fine, in assenza di un accordo successivo tra le parti, a decorrere dalla data di scadenza o di denuncia del presente accordo si applicano nuovamente i diritti di accesso al mercato stabiliti nell'ambito degli accordi bilaterali vigenti in tale data tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne necessarie a tal fine.

2.In deroga al paragrafo 1, l'Unione e la Repubblica di Moldova convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dalla data della firma.

3.Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo i riferimenti in tali disposizioni alla "data di entrata in vigore del presente accordo" si intendono fatti alla "data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria", conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

Fatto in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il … giorno del mese di … dell'anno ….

   Per l'Unione europea

   Per la Repubblica di Moldova

(1)    Si precisa che né il presente articolo né il presente accordo sono da interpretarsi come tali da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi alle giurisdizioni nazionali delle parti.
Augša