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Document 52022PC0151

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009

COM/2022/151 final

Strasburgo, 5.4.2022

COM(2022) 151 final

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009







{SEC(2022) 157 final} - {SWD(2022) 98 final} - {SWD(2022) 99 final} - {SWD(2022) 100 final}


Allegato I

Sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, paragrafo 1  1

Gruppo

Sostanza

Potenziale di riduzione dell'ozono 2

GWP 3

Gruppo I

CFCl3

CFC-11

Triclorofluorometano

1,0

5 560

CF2Cl2

CFC-12

Diclorodifluorometano

1,0

11 200

C2F3Cl3

CFC-113

Triclorotrifluoroetano

0,8

6 520

C2F4Cl2

CFC-114

Diclorotetrafluoroetano

1,0

9 430

C2F5Cl

CFC-115

Cloropentafluoroetano

0,6

9 600

Gruppo II

CF3Cl

CFC-13

Clorotrifluorometano

1,0

16 200

C2FCl5

CFC-111

Pentaclorofluoroetano

1,0

( 4*)

C2F2Cl4

CFC-112

Tetraclorodifluoroetano

1,0

4 620

C3FCl7

CFC-211

Eptaclorofluoropropano

1,0

(*)

C3F2Cl6

CFC-212

Esaclorodifluoropropano

1,0

(*)

C3F3Cl5

CFC-213

Pentaclorotrifluoropropano

1,0

(*)

C3F4Cl4

CFC-214

Tetraclorotetrafluoropropano

1,0

(*)

C3F5Cl3

CFC-215

Tricloropentafluoropropano

1,0

(*)

C3F6Cl2

CFC-216

Dicloroesafluoropropano

1,0

(*)

C3F7Cl

CFC-217

Cloroeptafluoropropano

1,0

(*)

Gruppo III

CF2BrCl

halon-1211

Bromoclorodifluorometano

3,0

1 930

CF3Br

halon-1301

Bromotrifluorometano

10,0

7 200

C2F4Br2

halon-2402

Dibromotetrafluoroetano

6,0

2 170

CBrF2

halon-1202

Dibromodifluorometano

1,25

216

Gruppo IV

CCl4

CTC

Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio)

1,1

2 200

Gruppo V

C2H3Cl3 5

1,1,1-TCA

1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

0,1

161

Gruppo VI

CH3Br

bromuro di metile

Bromometano

0,6

2,43

Gruppo VII

CHFBr2

HBFC-21 B2

Dibromofluorometano

1,00

(*)

CHF2Br

HBFC-22 B1

Bromodifluorometano

0,74

380

CH2FBr

HBFC-31 B1

Bromofluorometano

0,73

(*)

C2HFBr4

HBFC-121 B4

Tetrabromofluoroetano

0,8

(*)

C2HF2Br3

HBFC-122 B3

Tribromodifluoroetano

1,8

(*)

C2HF3Br2

HBFC-123 B2

Dibromotrifluoroetano

1,6

(*)

C2HF4Br

HBFC-124 B1

Bromotetrafluoroetano

1,2

201

C2H2FBr3

HBFC-131 B3

Tribromofluoroetano

1,1

(*)

C2H2F2Br2

HBFC-132 B2

Dibromodifluoroetano

1,5

(*)

C2H2F3Br

HBFC-133 B1

Bromotrifluoroetano

1,6

177

C2H3FBr2

HBFC-141 B2

Dibromofluoroetano

1,7

(*)

C2H3F2Br

HBFC-142 B1

Bromodifluoroetano

1,1

(*)

C2H4FBr

HBFC-151 B1

Bromofluoroetano

0,1

(*)

C3HFBr6

HBFC-221 B6

Esabromofluoropropano

1,5

(*)

C3HF2Br5

HBFC-222 B5

Pentabromodifluoropropano

1,9

(*)

C3HF3Br4

HBFC-223 B4

Tetrabromotrifluoropropano

1,8

(*)

C3HF4Br3

HBFC-224 B3

Tribromotetrafluoropropano

2,2

(*)

C3HF5Br2

HBFC-225 B2

Dibromopentafluoropropano

2,0

(*)

C3HF6Br

HBFC-226 B1

Bromoesafluoropropano

3,3

(*)

C3H2FBr5

HBFC-231 B5

Pentabromofluoropropano

1,9

(*)

C3H2F2Br4

HBFC-232 B4

Tetrabromodifluoropropano

2,1

(*)

C3H2F3Br3

HBFC-233 B3

Tribromotrifluoropropano

5,6

(*)

C3H2F4Br2

HBFC-234 B2

Dibromotetrafluoropropano

7,5

(*)

C3H2F5Br

HBFC-235 B1

Bromopentafluoropropano

1,4

(*)

C3H3FBr4

HBFC-241 B4

Tetrabromofluoropropano

1,9

(*)

C3H3F2Br3

HBFC-242 B3

Tribromodifluoropropano

3,1

(*)

C3H3F3Br2

HBFC-243 B2

Dibromotrifluoropropano

2,5

(*)

C3H3F4Br

HBFC-244 B1

Bromotetrafluoropropano

4,4

(*)

C3H4FBr3

HBFC-251 B1

Tribromofluoropropano

0,3

(*)

C3H4F2Br2

HBFC-252 B2

Dibromodifluoropropano

1,0

(*)

C3H4F3Br

HBFC-253 B1

Bromotrifluoropropano

0,8

(*)

C3H5FBr2

HBFC-261 B2

Dibromofluoropropano

0,4

(*)

C3H5F2Br

HBFC-262 B1

Bromodifluoropropano

0,8

(*)

C3H6FBr

HBFC-271 B1

Bromofluoropropano

0,7

(*)

Gruppo VIII

CHFCl2

HCFC-21 6

Diclorofluorometano

0,040

160

CHF2Cl

HCFC-224

Clorodifluorometano

0,055

1 960

CH2FCl

HCFC-31

Clorofluorometano

0,020

79,4

C2HFCl4

HCFC-121

Tetraclorofluoroetano

0,040

58,3

C2HF2Cl3

HCFC-122

Triclorodifluoroetano

0,080

56,4

C2HF3Cl2

HCFC-1234

Diclorotrifluoroetano

0,020

90,4

C2HF4Cl

HCFC-1244

Clorotetrafluoroetano

0,022

597

C2H2FCl3

HCFC-131

Triclorofluoroetano

0,050

30 7

C2H2F2Cl2

HCFC-132

Diclorodifluoroetano

0,050

122

C2H2F3Cl

HCFC-133

Clorotrifluoroetano

0,060

2755

C2H3FCl2

HCFC-141

Diclorofluoroetano

0,070

46,6

CH3CFCl2

HCFC-141b4

1,1-Dicloro-1-fluoroetano

0,110

860

C2H3F2Cl

HCFC-142

Clorodifluoroetano

0,070

1755

CH3CF2Cl

HCFC-142b4

1-Cloro-1,1-difluoroetano

0,065

2 300

C2H4FCl

HCFC-151

Clorofluoroetano

0,005

105

C3HFCl6

HCFC-221

Esaclorofluoropropano

0,070

1105

C3HF2Cl5

HCFC-222

Pentaclorodifluoropropano

0,090

5005

C3HF3Cl4

HCFC-223

Tetraclorotrifluoropropano

0,080

6955

C3HF4Cl3

HCFC-224

Triclorotetrafluoropropano

0,090

1 0905

C3HF5Cl2

HCFC-225

Dicloropentafluoropropano

0,070

1 5605

CF3CF2CHCl2

HCFC-225ca4

3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano

0,025

137

CF2ClCF2CHClF

HCFC-225cb4

1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano

0,033

568

C3HF6Cl

HCFC-226

Cloroesafluoropropano

0,100

2 4555

C3H2FCl5

HCFC-231

Pentaclorofluoropropano

0,090

3505

C3H2F2Cl4

HCFC-232

Tetraclorodifluoropropano

0,100

6905

C3H2F3Cl3

HCFC-233

Triclorotrifluoropropano

0,230

1 4955

C3H2F4Cl2

HCFC-234

Diclorotetrafluoropropano

0,280

3 4905

C3H2F5Cl

HCFC-235

Cloropentafluoropropano

0,520

5 3205

C3H3FCl4

HCFC-241

Tetraclorofluoropropano

0,090

4505

C3H3F2Cl3

HCFC-242

Triclorodifluoropropano

0,130

1 0255

C3H3F3Cl2

HCFC-243

Diclorotrifluoropropano

0,120

2 0605

C3H3F4Cl

HCFC-244

Clorotetrafluoropropano

0,140

3 3605

C3H4FCl3

HCFC-251

Triclorofluoropropano

0,010

705

C3H4F2Cl2

HCFC-252

Diclorodifluoropropano

0,040

2755

C3H4F3Cl

HCFC-253

Clorotrifluoropropano

0,030

6655

C3H5FCl2

HCFC-261

Diclorofluoropropano

0,020

845

C3H5F2Cl

HCFC-262

Clorodifluoropropano

0,020

2275

C3H6FCl

HCFC-271

Clorofluoropropano

0,030

3405

Gruppo IX

CH2BrCl

BCM

Bromoclorometano

0,12

4,74



Allegato II

Sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, paragrafo 1 8  

Sostanza

Potenziale di riduzione dell'ozono 9

GWP 10

C3H7Br

1-Bromopropano (n-bromuro di propile)

0,02 — 0,10

0,052

C2H5Br

Bromoetano (bromuro di etile)

0,1 — 0,2

0,487

CF3I

Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile)

0,01 — 0,02

( 11*)

CH3Cl

Clorometano (cloruro di metile)

0,02

5,54

C3H2BrF3

2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene (2‑BTP)

<0,05 12

(*)

CH2Cl2

Diclorometano (DCM)

non zero 13

11,2

C2Cl4

Tetracloroetene (percloroetilene (PCE))

0.006 — 0.0074

(*)



Allegato III

Agenti di fabbricazione

I processi di cui all'articolo 7 sono:

a)uso di tetracloruro di carbonio per eliminare il cloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica;

b)uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata;

c)uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA);

d)uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori perfluoropolieterepoliperossidici di Z-perfluoropolieteri e composti difunzionali;

e)uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime.

Il quantitativo massimo di sostanze che riducono lo strato di ozono utilizzabili come agenti di fabbricazione nell'Unione non può superare le 921 tonnellate metriche all'anno. Il quantitativo massimo di sostanze che riducono lo strato di ozono che possono essere rilasciate negli usi come agenti di fabbricazione nell'Unione non può superare le 15 tonnellate metriche all'anno.



Allegato IV

Condizioni per l'immissione sul mercato e l'ulteriore distribuzione di sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all'articolo 8, paragrafo 6

1.    Le sostanze che riducono lo strato di ozono per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi presentano il grado di purezza seguente: 

Sostanza

%

CTC (qualità di reagente)

99,5

(1,1,1-tricloroetano)

99,0

CFC 11

99,5

CFC 13

99,5

CFC 12

99,5

CFC 113

99,5

CFC 114

99,5

Altre sostanze che riducono lo strato di ozono con punto di ebollizione > 20 °C

99,5

Altre sostanze che riducono lo strato di ozono con punto di ebollizione < 20 °C

99,0

Queste sostanze che riducono lo strato di ozono possono essere successivamente miscelate da produttori, agenti o distributori con altre sostanze chimiche controllate o non controllate ai sensi del protocollo, come è prassi negli usi di laboratorio e a fini di analisi.

2.    Le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al punto 1 e le miscele contenenti dette sostanze sono fornite in contenitori richiudibili o cilindri ad alta pressione di capienza inferiore a 3 litri o in ampolle in vetro di capienza di 10 ml o inferiore, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono, limitate a usi di laboratorio e a fini di analisi e con l'indicazione che le sostanze usate o in eccesso devono essere raccolte e riciclate, se possibile. Se il riciclo non è possibile, devono essere distrutte. 

Le sostanze che riducono lo strato di ozono di cui al punto 1 usate o eccedentarie e le miscele contenenti tali sostanze sono raccolte e riciclate, se possibile. Se il riciclo non è possibile, tali sostanze e relative miscele devono essere distrutte.



Allegato V

Usi critici dello halon di cui all'articolo 9, paragrafo 1

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

1."data ultima", la data oltre la quale non è più consentito l'uso degli halon per estintori o impianti antincendio in attrezzature e impianti nuovi nell'applicazione interessata;

2."attrezzature nuove", le attrezzature per le quali alla data ultima non si è verificato nessuno dei casi seguenti:

a)firma del relativo contratto di fornitura o di conversione;

b)presentazione della domanda per il rilascio dell'omologazione o certificazione di tipo presso la competente autorità di regolamentazione. Per gli aeromobili, la presentazione di una domanda di certificazione di tipo si riferisce alla presentazione di una domanda di nuova certificazione di tipo;

3."impianti nuovi", gli impianti per i quali alla data limite non si sia verificato nessuno dei seguenti casi:

a)firma del relativo contratto di sviluppo;

b)presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione di pianificazione presso l'autorità di regolamentazione competente;

4."data limite", la data oltre la quale gli halon non devono più essere usati nell'applicazione interessata e entro la quale gli estintori o i sistemi antincendio contenenti halon devono essere smantellati;

5."inertizzazione", prevenzione dell'innesco della combustione di un'atmosfera infiammabile o esplosiva tramite l'aggiunta di un diluente o di un agente inibitore;

6. "spazio di norma occupato", lo spazio protetto nel quale, per assicurare il funzionamento efficace delle apparecchiature o dell'impianto, è necessaria la presenza continuativa, o pressoché continuativa, di membri del personale. Per le applicazioni militari, il regime di occupazione dello spazio protetto è quello applicabile in caso di combattimento;

7. "spazio di norma inoccupato", lo spazio protetto occupato solo per periodi limitati, specialmente per operazioni di manutenzione, e in cui per assicurare il funzionamento efficace delle apparecchiature o dell'impianto non è necessaria la presenza continuativa di persone.



USI CRITICI DEGLI HALON

Applicazione

Data ultima

(31 dicembre dell'anno indicato)

Data limite

(31 dicembre dell'anno indicato)

Categoria di apparecchiature o di impianti

Finalità

Tipo di estintore

Tipo di halon

1. Nei veicoli militari terrestri

1.1. Protezione dei compartimenti macchine

Sistema fisso

1301

1211

2402

2010

2035

1.2. Protezione del vano equipaggio

Sistema fisso

1301

2402

2011

2040

2. Sulle navi militari di superficie

2.1. Protezione dei compartimenti macchine di norma occupati

Sistema fisso

1301

2402

2010

2040

2.2. Protezione dei vani motore di norma inoccupati

Sistema fisso

1301

1211

2402

2010

2035

2.3. Protezione dei compartimenti elettrici di norma inoccupati

Sistema fisso

1301

1211

2010

2030

2.4. Protezione delle centrali di comando

Sistema fisso

1301

2010

2030

2.5. Protezione delle sale delle pompe di alimentazione

Sistema fisso

1301

2010

2030

2.6. Protezione dei locali adibiti al deposito di liquidi infiammabili

Sistema fisso

1301

1211

2402

2010

2030

3. Nei sottomarini militari

3.1. Protezione dei compartimenti macchine

Sistema fisso

1301

2010

2040

3.2. Protezione delle centrali di comando

Sistema fisso

1301

2010

2040

3.3. Protezione dei locali dei generatori diesel

Sistema fisso

1301

2010

2040

3.4. Protezione dei vani elettrici

Sistema fisso

1301

2010

2040

4. Sugli aeromobili

4.1. Protezione delle stive di norma inoccupate

Sistema fisso

1301

1211

2402

2024

2040

4.2. Protezione delle cabine e del vano equipaggio

Estintore portatile

1211

2402

2014

2025

4.3. Protezione delle gondole motore e dei motori ausiliari

Sistema fisso

1301

1211

2402

2014

2040

4.4. Inertizzazione dei serbatoi

Sistema fisso

1301

2402

2011

2040

4.6. Protezione degli scomparti per il carico a secco (dry bay)

Sistema fisso

1301

1211

2402

2011

2040

Allegato VI

Comunicazione dei dati di cui all'articolo 24

1.Ai fini del presente allegato, la produzione comprende la quantità di sostanze che riducono lo strato di ozono prodotte intenzionalmente o inavvertitamente, anche come sottoprodotto, salvo se distrutto nell'ambito del processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata conformemente al presente regolamento e alla legislazione dell'Unione e nazionale sui rifiuti, ma non comprende le quantità riciclate o rigenerate.

2.Per ciascuna sostanza che riduce lo strato di ozono, ciascun produttore comunica separatamente i dati seguenti:

a)la produzione totale;

b)la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nell'Unione, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione e per altri usi;

c)la produzione per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione; 

d)la produzione per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di un'altra parte del protocollo;

e)le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti di cui al punto 1;

f)gli stock;

g)le operazioni di acquisto e di vendita ad altre imprese dell'Unione; 

h)le emissioni, comprese quelle relative alla produzione, alla sottoproduzione, allo stoccaggio e al trasporto, compreso il trasferimento da un contenitore all'altro.

3.Per ciascuna sostanza che riduce lo strato di ozono, ciascun importatore comunica separatamente i dati seguenti:

(a)le quantità immesse in libera pratica nell'Unione, indicando separatamente le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi e per la distruzione. Gli importatori che hanno importato le sostanze controllate a fini di distruzione comunicano anche la destinazione o le destinazioni finali effettive per ciascuna delle sostanze in questione, indicando separatamente per ciascuna destinazione la quantità di ciascuna sostanza e il nome e l'indirizzo dell'impianto di distruzione cui la sostanza è stata consegnata;

b)le quantità importate in base ad altri regimi doganali, con indicazione separata del regime doganale pertinente e degli usi designati;

c)le quantità di sostanze usate importate per essere riciclate o rigenerate;

d)gli stock;

e)le operazioni di acquisto e di vendita ad altre imprese dell'Unione;

f)il paese di origine.

4.Per ciascuna sostanza che riduce lo strato di ozono, ciascun esportatore comunica separatamente i dati seguenti:

a)le quantità di tali sostanze esportate, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi e quelle per usi critici;

b)gli stock;

c)le operazioni di acquisto e di vendita ad altre imprese dell'Unione;

d)il paese d'origine.

5.Ogni impresa che distrugge sostanze che riducono lo strato di ozono e che non rientrano nel punto 2, lettera e), del presente allegato comunica i dati seguenti, separatamente per ciascuna sostanza:

a)le quantità distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

b)gli stock in attesa di essere distrutti, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

c)la tecnologia impiegata per la distruzione;

d)le emissioni, comprese quelle connesse alla distruzione, allo stoccaggio e al trasporto, compreso il trasferimento da un contenitore all'altro.

Ogni impresa che distrugge le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I e che non rientrano nel punto 2, lettera e), comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione.

6.Ogni impresa che utilizza come materia prima o come agente di fabbricazione sostanze che riducono lo strato di ozono comunica i dati seguenti, separatamente per ciascuna sostanza:

a)le quantità usate come materia prima o agente di fabbricazione;

b)gli stock;

c)i processi e le eventuali emissioni, comprese quelle connesse al trasporto e allo stoccaggio, compreso il trasferimento da un contenitore all'altro.

Ogni impresa che utilizza, come materia prima o come agente di fabbricazione, le sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I comunica anche i dati relativi agli acquisti presso altre imprese e alle vendite ad altre imprese nell'Unione.



Allegato VII

Sistema di rilascio di licenze

1.Ai fini della registrazione nel sistema di licenze di cui all'articolo 16, le imprese trasmettono alla Commissione le informazioni seguenti:

(a)i recapiti dell'impresa, compreso un numero di telefono, il nome figurante nei documenti ufficiali pertinenti e l'indirizzo completo, anche, se del caso, del rappresentante esclusivo di cui all'articolo 16, paragrafo 3;

b)il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)

c)il nome completo e l'indirizzo elettronico della persona di contatto dell'impresa, compreso, se pertinente, il rappresentante esclusivo di cui all'articolo 16, paragrafo 3;

d)la descrizione delle attività dell'impresa (precisando se l'impresa è importatrice o esportatrice di sostanze);

e)la conferma scritta dell'intenzione dell'impresa di registrarsi, che attesta la correttezza ed esattezza delle informazioni fornite nel sistema di licenze, firmata da un titolare effettivo o da un dipendente dell'impresa autorizzato a rendere dichiarazioni giuridicamente vincolanti per conto dell'impresa e, se pertinente, anche dal rappresentante esclusivo dell'impresa di cui all'articolo 16, paragrafo 3;

f)altre informazioni necessarie per individuare il formato giuridico o finanziario o le specifiche aziendali dell'impresa.

2.Per poter presentare domanda di licenza di cui all'articolo 13, paragrafo 2 e all'articolo 14, paragrafo 3, le imprese trasmettono alla Commissione le informazioni seguenti in un formato elettronico previsto dal sistema di licenze:

a)nel caso di importazioni o esportazioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, la descrizione di ciascuna sostanza, compresi:

i)il nome e la destinazione d'uso della sostanza;

ii)il numero di classificazione tariffaria delle merci della tariffa integrata dell'Unione europea "TARIC";

iii)se la sostanza è contenuta in una miscela;

b)nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono o il cui funzionamento si basa su tali sostanze:

i)il tipo e la destinazione d'uso dei prodotti e delle apparecchiature;

ii)il nome della sostanza;

iii)il numero di classificazione tariffaria delle merci della tariffa integrata dell'Unione europea "TARIC";

c)nel caso di importazioni di sostanze controllate o prodotti e apparecchiature destinati ad essere distrutti, il nome e l'indirizzo dell'impianto o degli impianti di distruzione;

d)altre informazioni ritenute necessarie ai fini della corretta attuazione delle regole di importazione ed esportazione previste dal presente regolamento e per conformarsi agli obblighi internazionali.



Allegato VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1005/2009

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, punto 1)

Articolo 3, punto 1)

Articolo 3, punto 2)

-

Articolo 3, punto 3)

-

Articolo 3, punto 4)

-

Articolo 3, punto 5)

-

Articolo 3, punto 6)

-

Articolo 3, punto 7)

-

Articolo 3, punto 8)

-

Articolo 3, punto 9)

-

Articolo 3, punto 10)

-

Articolo 3, punto 11)

Articolo 3, punto 1)

Articolo 3, punto 12)

Articolo 3, punto 2)

Articolo 3, punto 13)

-

Articolo 3, punto 14)

Allegato VI, punto 1)

Articolo 3, punto 15)

-

Articolo 3, punto 16)

-

Articolo 3, punto 17)

-

Articolo 3, punto 18)

Articolo 3, punto 3)

Articolo 3, punto 19)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 3, punto 20)

Articolo 3, punto 5)

Articolo 3, punto 21)

Articolo 3, punto 6)

Articolo 3, punto 22)

-

Articolo 3, punto 23)

Articolo 3, punto 7)

Articolo 3, punto 24)

Articolo 3, punto 8)

Articolo 3, punto 25)

Articolo 3, punto 9)

Articolo 3, punto 26)

Articolo 3, punto 10)

Articolo 3, punto 27)

-

Articolo 3, punto 28)

-

Articolo 3, punto 29)

-

Articolo 3, punto 30)

Articolo 3, punto 12)

Articolo 3, punto 31)

Articolo 3, punto 11)

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 3

-

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1 e articolo 11, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4, primo comma

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4, secondo e terzo comma

Allegato III

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 9

Articolo 12

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafi da 4 a 8

-

Articolo 11

-

Articolo 12, paragrafo 1

-

Articolo 12, paragrafo 2

-

Articolo 12, paragrafo 3

articolo 10, paragrafi 1 e 2,

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 14

-

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a d)

Articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera e)

-

Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), prima frase

Articolo 13, lettera e)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), seconda e terza frase

-

Articolo 15, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera i)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera i)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera j)

Articolo 13, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera k)

-

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 16

-

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2 e articolo 5, paragrafo 2

articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a c)

articolo 17, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 14, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 17, paragrafo 2, lettere da g) a h)

-

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3

Allegato VI, punto 2

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 5

Allegato VII, punto 7

Articolo 18, paragrafo 6, prima frase

Articolo 16, paragrafo 8

Articolo 18, paragrafo 6, seconda frase e lettere a) e b)

-

Articolo 18, paragrafo 7

-

Articolo 18, paragrafo 8

-

Articolo 18, paragrafo 9

Articolo 16, paragrafo 13

Articolo 19

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19

Articolo 21

-

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 7

Articolo 22, paragrafo 3

-

Articolo 22, paragrafo 4, primo comma

Articolo 20, paragrafo 6

Articolo 22, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 8

Articolo 22, paragrafo 5, primo comma

Articolo 20, paragrafo 9

Articolo 22, paragrafo 5, secondo e terzo comma

-

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2

-

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 4, primo comma, prima frase

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, e secondo comma

-

Articolo 23, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 6

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 7

-

Articolo 24, paragrafo 1

-

Articolo 24, paragrafo 2

-

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 25

Articolo 28

Articolo 26

Articolo 23

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafi da 2 a 6

Allegato VI

Articolo 27, paragrafo 7

-

Articolo 27, paragrafo 8

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 27, paragrafo 9

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 10

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 1, prima frase

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 26, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 28, paragrafo 2

-

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 6

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 7

Articolo 28, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 29

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 31

Articolo 32

Allegato I

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV

-

Allegato V

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato VII

-

Allegato VIII

Allegato VIII

(1)    L'allegato comprende le sostanze ivi elencate e i loro isomeri, soli o in miscela.
(2)    Le cifre relative al potenziale di riduzione dell'ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente alla luce delle decisioni adottate dalle parti.
(3)    In base alla sesta relazione di valutazione, capitolo 7: The Earth's energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity - Supplementary Material adopted by the Intergovernmental Panel on Climate Change, salvo indicazione contraria.
(4) *    Valore di default, potenziale di riscaldamento globale non ancora disponibile.
(5)    La formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.
(6)    Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale come prescritto dal protocollo.
(7)    Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018; Appendice A Summary of Abundances, Lifetimes, Ozone Depletion Potentials (ODPs), Radiative Efficiencies (REs), Global Warming Potentials (GWPs), and Global Temperature change Potentials (GTPs)
(8)    L'allegato comprende le sostanze ivi elencate e i loro isomeri, soli o in miscela.
(9)    Le cifre relative al potenziale di riduzione dell'ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente alla luce delle decisioni adottate dalle parti.
(10)    In base alla sesta relazione di valutazione, capitolo 7: The Earth's energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity - Supplementary Material adopted by the Intergovernmental Panel on Climate Change, salvo indicazione contraria.
(11) *    Valore di default, potenziale di riscaldamento globale non ancora disponibile.
(12)    Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018; Appendice A Summary of Abundances, Lifetimes, Ozone Depletion Potentials (ODPs), Radiative Efficiencies (REs), Global Warming Potentials (GWPs), and Global Temperature change Potentials (GTPs)
(13)    Nuove sostanze che riducono lo strato di ozono comunicate dalle parti: Decisioni XIII/5, X/8 e IX/24 (aggiornamento maggio 2012). https://ozone.unep.org/resources?term_node_tid_depth%5B883%5D=883
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