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Document 52022AE6314

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale [COM(2022) 707 final — 2022/0413 (CNS)]

    EESC 2022/06314

    GU C 184 del 25.5.2023, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 184/55


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale

    [COM(2022) 707 final — 2022/0413 (CNS)]

    (2023/C 184/10)

    Relatore: Petru Sorin DANDEA

    Correlatore: Benjamin RIZZO

    Consultazione

    Consiglio, 7.2.2023

    Base giuridica

    Articoli 113, 115 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

    Sezione competente

    Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

    Adozione in sezione

    2.3.2023

    Adozione in sessione plenaria

    22.3.2023

    Sessione plenaria n.

    577

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    208/0/5

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione sulla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale «DAC8», in quanto costituisce un importante passo avanti verso il miglioramento e l'integrazione della direttiva DAC attualmente in vigore.

    1.2.

    Il CESE ritiene che le proposte di miglioramento della direttiva DAC siano efficaci nel dissuadere i detentori di cripto-attività dall'inosservanza delle norme fiscali, rafforzando in tal modo la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, in linea con diverse iniziative precedenti adottate dalla Commissione.

    1.3.

    Il CESE giudica che l'iniziativa della Commissione sia pienamente coerente con il principio di una tassazione equa ed efficace, che è una pietra angolare dell'economia sociale di mercato europea, volto a garantire che tutti contribuiscano in modo equo e godano di un trattamento uguale e proporzionato, indipendentemente dal tipo di beni detenuti.

    1.4.

    Il CESE osserva che, per affrontare con buoni risultati le crescenti questioni legate a tali attività e le loro implicazioni di portata internazionale sempre più numerose, è fondamentale uno sforzo mondiale volto a regolamentare le cripto-attività e il loro utilizzo. A tale riguardo, i lavori portati avanti a livello di OCSE e di G20 per il raggiungimento di un accordo mondiale sulla trasparenza delle criptovalute sono fondamentali, e il CESE incoraggia la Commissione a svolgere un ruolo attivo sulla scena internazionale.

    1.5.

    Il Comitato si compiace che una tassazione rafforzata e più efficace delle cripto-attività contribuirà ad aumentare la copertura fiscale e a sostenere i bilanci nazionali, consentendo l'impiego di risorse aggiuntive mirate al bene comune e alle priorità di investimento della Commissione (transizione verde e digitalizzazione).

    1.6.

    Il CESE ritiene che il sistema di comunicazione delle informazioni relative ai numeri di identificazione fiscale (NIF) sia il metodo di conformità più adeguato per garantire l'efficacia delle nuove norme. Per questo motivo, il CESE appoggia fermamente la proposta della Commissione in merito al NIF in quanto contribuisce a prevenire eventuali errori, migliorando in tal modo la certezza del diritto e la prevedibilità del sistema.

    1.7.

    Il CESE ritiene che, ai fini della trasparenza e della certezza, gli obblighi di comunicazione non debbano essere limitati esclusivamente agli scambi e ai trasferimenti di cripto-attività, ma debbano essere estesi, almeno durante la fase iniziale, anche alla detenzione complessiva di cripto-attività, anche se resta chiaro che la tassazione dovrebbe applicarsi solo agli utili effettivi.

    1.8.

    Il CESE sottolinea la necessità di sanzioni efficaci e proporzionate, lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere in merito agli importi specifici delle sanzioni da irrogare. Il CESE raccomanda inoltre che, dopo l'attuazione della direttiva, la Commissione riferisca in merito alle strutture sanzionatorie introdotte dagli Stati membri, fornendo orientamenti sulle modifiche eventualmente necessarie.

    1.9.

    Il CESE auspica che le sanzioni e le misure di conformità siano in grado di trovare un giusto equilibrio tra l'efficacia delle norme e un'adeguata deterrenza, da un lato, e la proporzionalità, dall'altro. La proporzionalità potrebbe essere garantita, per esempio, tenendo adeguatamente conto del numero di operazioni collegate alle infrazioni commesse da una determinata impresa.

    1.10.

    Il CESE sottolinea che le disposizioni e le garanzie specifiche in materia di protezione dei dati contenute nella proposta di direttiva, e in linea con le norme del regolamento generale sulla protezione dei dati, dovrebbero essere debitamente applicate e rispettate secondo standard elevati, al fine di tutelare pienamente i diritti fondamentali dei soggetti i cui dati saranno raccolti, scambiati e conservati.

    1.11.

    Il CESE raccomanda alla Commissione di includere nel suo progetto di proposta norme volte a rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali già contemplate nel testo attuale e le autorità incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento delle attività illecite e del terrorismo. In tale contesto, il CESE ribadisce che le autorità pubbliche, in questo caso le autorità fiscali, necessitano di risorse adeguate in termini sia di personale qualificato che di tecnologie e standard digitali di alto livello.

    2.   Proposta della Commissione

    2.1.

    La proposta della Commissione di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (1) (DAC8) (2) è volta ad aggiornare la direttiva (DAC) attualmente in vigore, al fine di ampliare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali in modo da includere i redditi o i ricavi generati dalle cripto-attività detenute da soggetti residenti nell'Unione europea. Attualmente le autorità fiscali non dispongono delle informazioni necessarie per monitorare i proventi ottenuti utilizzando cripto-attività, che vengono facilmente commercializzate a livello transfrontaliero.

    2.2.

    L'iniziativa legislativa è tesa a introdurre una maggiore trasparenza fiscale sulle cripto-attività mediante disposizioni specifiche in materia di comunicazione e scambio di informazioni necessarie a fini di imposizione diretta. La proposta perfeziona inoltre le disposizioni vigenti, al fine di evitare scappatoie e rafforzare il quadro giuridico.

    2.3.

    La DAC8 è allineata alle definizioni di cui al regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCa) (3), che di per sé non fornisce alle autorità fiscali una base per la raccolta e lo scambio delle informazioni necessarie per l'imposizione dei redditi da cripto-attività. Tuttavia, la DAC8 prende le mosse dall'esperienza acquisita con il MiCa e si fonda sull'obbligo di autorizzazione già introdotto dal tale regolamento, evitando così ulteriori oneri amministrativi a carico dei fornitori di servizi per le cripto-attività.

    2.4.

    La proposta è coerente con il quadro per la comunicazione in materia di cripto-attività (CARF) (4), recentemente adottato dall'OCSE, e con le modifiche apportate al suo standard comune di comunicazione di informazioni (Common Reporting Standard — CRS). Tali norme sono state approvate anche dal G20. Durante la consultazione della Commissione, la maggior parte degli Stati membri si è detta favorevole ad allineare l'ambito di applicazione del quadro giuridico dell'UE ai lavori svolti a livello dell'OCSE.

    2.5.

    Al fine di migliorare la capacità degli Stati membri di individuare e contrastare la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla loro ubicazione, saranno tenuti a comunicare le operazioni dei loro clienti residenti nell'UE. Rientrano nell'ambito di applicazione sia le operazioni nazionali che quelle transfrontaliere. In alcuni casi, gli obblighi di comunicazione riguarderanno anche i token non fungibili (non-fungible tokens — NFT). Le norme dettagliate relative agli obblighi che i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione devono adempiere sono stabilite nell'allegato VI.

    2.6.

    Sono oggetto di comunicazione le operazioni di scambio e i trasferimenti di cripto-attività oggetto di comunicazione. Sia le operazioni nazionali che quelle transfrontaliere rientrano nell'ambito di applicazione della proposta e sono aggregate in base al tipo di cripto-attività oggetto di comunicazione.

    2.7.

    Gli istituti finanziari effettueranno la comunicazione in merito alla moneta elettronica e alle valute digitali delle banche centrali, mentre sarà esteso l'ambito di applicazione dello scambio automatico di ruling preventivi transfrontalieri per i soggetti ad alto patrimonio netto, ossia persone fisiche che detengono un minimo di 1 000 000 EUR in patrimoni finanziari o investibili o in attivi in gestione. Gli Stati membri si scambieranno informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri emanati, modificati o rinnovati tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025.

    2.8.

    La proposta non limiterà la capacità degli Stati membri di definire il proprio sistema di conformità. Tuttavia, sarà stabilito e applicato un livello minimo comune di sanzioni per i comportamenti non conformi più gravi, come la mancata comunicazione nonostante i solleciti amministrativi.

    3.   Osservazioni generali

    3.1.

    Il CESE accoglie con favore e appoggia la proposta della Commissione relativa alla DAC8, in quanto rappresenta un passo avanti sostanziale nel miglioramento e nel completamento della direttiva DAC a seguito delle raccomandazioni della Corte dei conti europea, la quale ha avvertito che «se un contribuente detiene denaro sotto forma di criptovalute elettroniche, la piattaforma o un altro soggetto che fornisce servizi di portafoglio elettronico a tali clienti non è tenuto a dichiarare alle autorità fiscali tali importi o gli utili percepiti. Pertanto, il denaro detenuto in tali strumenti elettronici non è soggetto in gran parte all'imposizione fiscale» (5).

    3.2.

    Il CESE ritiene che i miglioramenti alla direttiva DAC proposti dalla Commissione costituiscano uno strumento efficace per dissuadere i detentori di cripto-attività dall'inosservanza delle norme fiscali, rafforzando in tal modo la lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, in linea con diverse iniziative intraprese dalla Commissione negli ultimi anni.

    3.3.

    Il CESE plaude all'ampia e articolata consultazione condotta dalla Commissione sulla proposta in esame, che ha coinvolto tutte le parti interessate come anche una platea più mirata di operatori del settore, che la Commissione ha consultato separatamente. Anche gli Stati membri hanno potuto esprimere la loro posizione, incoraggiando la Commissione a lavorare in stretta sintonia con i lavori portati avanti dall'OCSE. Le consultazioni hanno reso il processo legislativo più trasparente e costruttivo, nonostante la natura altamente tecnica della proposta.

    3.4.

    Il CESE sottolinea che, per affrontare con buoni risultati le crescenti questioni legate a tali attività e le loro implicazioni di portata internazionale sempre più numerose, occorre metter in campo uno sforzo mondiale volto a regolamentare le cripto-attività e il loro utilizzo. A tale riguardo, i lavori e i negoziati portati avanti a livello di OCSE e di G20 per il raggiungimento di un accordo mondiale sulla trasparenza delle criptovalute sono fondamentali, e il CESE incoraggia la Commissione a svolgere un ruolo guida sulla scena internazionale.

    3.5.

    Il CESE giudica che l'iniziativa della Commissione sia pienamente in linea con il principio di una tassazione equa ed efficace, che è una pietra angolare dell'economia sociale di mercato europea, volto a garantire che tutti contribuiscano in modo equo e godano di un trattamento uguale e proporzionato, indipendentemente dal tipo di beni detenuti o dalla forma di pagamento accettata.

    3.6.

    Il Comitato si compiace che una tassazione rafforzata e più efficace delle cripto-attività contribuirà ad aumentare la copertura fiscale e a sostenere i bilanci nazionali, consentendo l'impiego di risorse aggiuntive mirate al bene comune e alle priorità di investimento della Commissione (transizione verde e digitalizzazione).

    3.7.

    Il CESE concorda pienamente con la Commissione sul fatto che una maggiore trasparenza ridurrà le discrepanze e l'attuale differenziazione ingiustificata a livello di quadro giuridico e di trattamento, le quali fanno sì che «gli utenti di cripto-attività [siano avvantaggiati] rispetto a coloro che non investono in tali attività», ostacolando in tal modo non soltanto «l'obiettivo di equità fiscale», ma anche il corretto funzionamento del mercato unico e un'effettiva parità di condizioni.

    3.8.

    Il CESE è favorevole al fatto che, quale base giuridica a sostegno della proposta, siano invocati in maniera combinata l'articolo 113 del TFUE (dal momento che le informazioni scambiate potrebbero essere utilizzate anche ai fini dell'IVA) e l'articolo 115 del TFUE. Il ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che incidono sul funzionamento del mercato interno, sancito dall'articolo 115, è effettivamente pertinente nel caso di specie, considerando che le cripto-attività possono essere utilizzate per diversi scopi. In tutto il mercato interno dovrebbero essere evitate discrepanze nel quadro giuridico generale e negli strumenti di applicazione, in quanto ne possono compromettere il consolidamento.

    4.   Osservazioni particolari

    4.1.

    Il CESE incoraggia la Commissione e gli Stati membri a includere nella proposta attuale obblighi di comunicazione per le persone fisiche che detengono cripto-attività. Tale misura aumenterebbe certamente l'efficacia e l'ambito di applicazione della proposta.

    4.2.

    Il CESE ritiene che un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai numeri di identificazione fiscale (NIF) sia il metodo di conformità più adeguato al fine di garantire l'efficacia delle nuove norme. Per questo motivo, il CESE sostiene fermamente le disposizioni sul NIF proposte dalla Commissione, in quanto contribuiscono a rafforzare l'efficacia della proposta in esame, dato che, in quanto codice di identificazione unico, il NIF consente di evitare errori, contribuendo in tal modo alla certezza del diritto e alla prevedibilità del sistema.

    4.3.

    Il CESE osserva che la maggior parte degli Stati membri dispone già di una legislazione o quantomeno di orientamenti amministrativi per assoggettare a imposta i redditi ottenuti mediante investimenti in cripto-attività, ma che le autorità competenti spesso non dispongono delle informazioni necessarie a tal fine. Pertanto, la certezza e la chiarezza del diritto possono essere garantite soltanto affrontando le inefficienze nazionali attraverso un'iniziativa legislativa dell'UE volta a promuovere una collaborazione fattiva ed efficiente tra le autorità fiscali.

    4.4.

    Il CESE ritiene che, ai fini della trasparenza e della certezza, gli obblighi di comunicazione non debbano essere limitati esclusivamente agli scambi e ai trasferimenti di cripto-attività, ma debbano essere estesi, almeno in questa fase iniziale attuale, anche alla detenzione complessiva di cripto-attività, anche se resta chiaro che la tassazione dovrebbe applicarsi solo agli utili effettivi.

    4.5.

    Il CESE sottolinea la necessità di sanzioni efficaci e proporzionate, lasciando agli Stati membri la facoltà di decidere in merito agli importi specifici delle sanzioni da irrogare. Dei livelli minimi in tal senso sembrano potenzialmente in grado di aumentare l'efficacia delle nuove norme sulla tassazione delle criptovalute. Il CESE auspica che le sanzioni e le misure di conformità siano in grado di trovare un giusto equilibrio tra l'efficacia delle norme e un'adeguata deterrenza, da un lato, e la proporzionalità, dall'altro. La proporzionalità potrebbe essere garantita, per esempio, tenendo adeguatamente conto del numero di operazioni collegate alle infrazioni commesse da una determinata impresa.

    4.6.

    Inoltre, dopo l'attuazione della direttiva, la Commissione dovrebbe riferire in merito alle strutture sanzionatorie introdotte dagli Stati membri e fornire orientamenti sulle modifiche necessarie al sistema di sanzioni e alle misure di conformità.

    4.7.

    Il CESE sottolinea che le disposizioni e le garanzie specifiche in materia di protezione dei dati contenute nella proposta di direttiva, e in linea con le norme e i principi del regolamento generale sulla protezione dei dati, dovrebbero essere applicate e rispettate attentamente secondo standard elevati, al fine di tutelare pienamente i diritti fondamentali dei soggetti i cui dati saranno raccolti, scambiati e conservati.

    4.8.

    Ancora una volta, il CESE invita gli Stati membri a investire adeguatamente nelle loro autorità fiscali e nelle altre amministrazioni coinvolte, affinché dispongano delle capacità necessarie per migliorare la cooperazione nel settore fiscale.

    4.9.

    Infine, il CESE raccomanda alla Commissione di includere nel suo progetto di proposta il requisito della cooperazione tra le autorità fiscali già contemplate nel testo attuale e le autorità incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento delle attività illecite e del terrorismo, dato che negli ultimi anni potrebbero essersi verificati diversi casi di utilizzo illecito di cripto-attività e di riciclaggio di denaro. In tale contesto, il CESE ribadisce che le autorità pubbliche, in questo caso le autorità fiscali, necessitano di risorse adeguate in termini di personale qualificato e di tecnologie e standard digitali di alto livello.

    Bruxelles, 22 marzo 2023

    La presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Christa SCHWENG


    (1)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 del 11.3.2011, pag. 1).

    (2)  COM(2022) 707 final.

    (3)  COM(2020) 593 final.

    (4)  Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard [Quadro per la comunicazione in materia di cripto-attività e modifiche allo standard comune di comunicazione], OCSE, 8.10.2022.

    (5)  Corte dei conti europea (2021), Scambio di informazioni fiscali nell'UE: fondamenta solide, ma crepe nell'attuazione. Gli scambi di informazioni sono aumentati, ma alcune informazioni non vengono ancora comunicate.


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