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Document 52021PC0613

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

COM/2021/613 final

Bruxelles, 6.10.2021

COM(2021) 613 final

2021/0312(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea
e il governo delle Isole Cook


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'attuale accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook è stato firmato rispettivamente il 3 maggio 2016 e il 14 maggio 2016 ed è stato applicato in via provvisoria dal 14 maggio 2016 per un periodo di otto anni. L'accordo è tacitamente rinnovabile ed è ancora in vigore. Il primo protocollo quadriennale di attuazione dell'APPS è stato applicato in via provvisoria dal 14 ottobre 2016 ed è scaduto il 13 ottobre 2020. Sia l'accordo che il protocollo sono entrati in vigore il 10 maggio 2017.

Il 7 luglio 2020 il Consiglio ha adottato un mandato 1 che autorizzava la Commissione europea ad avviare negoziati relativi a un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e a una possibile proroga del protocollo 2 di tale accordo in scadenza il 13 ottobre 2020.

In occasione della prima tornata negoziale (16 luglio 2020) i negoziatori dell'Unione e delle Isole Cook hanno convenuto che, trattandosi di una negoziazione complessa, sarebbero state necessarie diverse tornate per concludere i negoziati. Di conseguenza le Parti si sono accordate per una proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno, conformemente al mandato del Consiglio. Tale proroga è stata definita da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 29 luglio 2020 a Bruxelles e a Rarotonga (Isole Cook).

Il protocollo è stato prorogato di un anno a decorrere dal giorno successivo alla firma dello scambio di lettere ad opera di entrambe le Parti, vale a dire il 14 novembre 2020. Di conseguenza l'attuale protocollo scadrà il 13 novembre 2021.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti 3 , la Commissione ha condotto negoziati con le Isole Cook ai fini della conclusione, a nome dell'Unione europea, di un nuovo protocollo di attuazione dell'APPS. In esito a tali negoziati, un protocollo è stato siglato dai negoziatori il 28 luglio 2021. Il nuovo protocollo copre un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 11, vale a dire la data in cui è firmato da entrambe le parti.

La presente proposta mira ad autorizzare la conclusione del protocollo di attuazione dell'APPS tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook.

L'obiettivo del protocollo è concedere alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook conformemente ai pareri scientifici e alle raccomandazioni della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. L'obiettivo è altresì rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e le Isole Cook ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca delle Isole Cook, nell'interesse delle due Parti.

Il nuovo protocollo UE-Isole Cook consente alla flotta dell'UE di catturare specie di tonnidi nelle acque di pesca delle Isole Cook e prevede le possibilità di pesca seguenti:

4 tonniere con reti a circuizione con accesso alla zona di pesca delle Isole Cook per 100 giorni all'anno;

eventualmente, su richiesta, è possibile mettere a disposizione della flotta dell'UE altri 110 giorni all'anno.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

In linea con le priorità del regolamento che stabilisce la politica comune della pesca ("regolamento PCP") 4 , il protocollo offre possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della WCPFC. Il protocollo consente inoltre all'Unione europea e alle Isole Cook di collaborare più strettamente per promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca delle Isole Cook e di sostenere gli sforzi delle Isole Cook volti a sviluppare il settore nazionale della pesca, nell'interesse di entrambe le Parti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione di un nuovo protocollo di attuazione dell'APPS, di cui la presente proposta di proroga costituisce una fase, si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ("ACP") e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 6, TFUE che dispone che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione tranne per le questioni che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Pertanto, i funzionari designati dalla Commissione hanno competenza esclusiva a notificare la conclusione di un accordo tra l'Unione e un paese terzo.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento PCP. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2016‑2020. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di rinnovare il protocollo di pesca con le Isole Cook.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile delle Isole Cook. Sono state inoltre svolte consultazioni nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post conformemente all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento PCP.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

L'accordo negoziato include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione di elementi essenziali in materia di diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou 5 o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua dell'Unione europea, pari a 700 000 EUR, si basa su:

a) un importo annuo per l'accesso alle risorse alieutiche per le categorie stabilite nel protocollo, fissato a 350 000 EUR per la durata del protocollo;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca delle Isole Cook per un importo annuo pari a 350 000 EUR per la durata del protocollo. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di gestione sostenibile delle risorse alieutiche marittime delle Isole Cook per tutta la durata del protocollo.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno 6 .

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le modalità di monitoraggio sono stabilite nell'APPS e nel relativo protocollo di attuazione.

2021/0312 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea
e il governo delle Isole Cook

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook 7 (l'"accordo di partenariato"), è stato approvato con decisione (UE) 2017/418 del Consiglio 8 .

(2)Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio 9 , del [...], il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (il "protocollo") è stato firmato il [….], con riserva della sua conclusione in data successiva.

(3)Obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e al governo delle Isole Cook di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di pesca delle Isole Cook nonché consentire ai pescherecci dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.

(4)È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione europea.

(5)L'accordo di partenariato istituisce, all'articolo 6, una commissione mista incaricata di sorvegliare l'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo di attuazione. Inoltre a norma dell'articolo 5 del protocollo la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell'Unione con una procedura semplificata.

(6) La posizione dell'Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non vi si opponga.

(7)Tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook e della necessità di limitare il più possibile l'interruzione di tali attività alla scadenza, il 13 novembre 2021, dell'attuale protocollo, tali misure dovrebbero entrare in vigore quanto prima.

(8)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 e ha espresso un parere il [insert date] 11 .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (il "protocollo") è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo del protocollo figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Conformemente alle disposizioni e condizioni riportate nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 6 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook. 

Articolo 3

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 12 del protocollo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dal medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

08 05 01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.2.Settore/settori interessati 

08 – Agricoltura e politica marittima

08 05 – Accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)

08 05 01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 12  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea alle zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, contributo allo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti e migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2.Obiettivi specifici

Obiettivo specifico

Obiettivo specifico 1

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

08 05 01 - Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca consente di proseguire e rafforzare il partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Cook. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook.

L'accordo e il protocollo contribuiranno inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, in particolare il piano globale per la pesca, la sorveglianza e la lotta contro la pesca illegale e il sostegno al settore della pesca artigianale.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale annua delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Dati relativi alle catture (raccolta e analisi) e valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e a condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca e al valore aggiunto nell'Unione nonché alla stabilizzazione del mercato dell'Unione (a livello aggregato con altri APPS).

Contributo al miglioramento della ricerca, del monitoraggio e del controllo delle attività di pesca da parte del paese partner e allo sviluppo del settore della pesca, in particolare della pesca artigianale. 

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

È previsto che il nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile si applichi in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di evitare l'interruzione delle operazioni di pesca condotte nell'ambito del protocollo in vigore.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare le attività di pesca della flotta dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook e permetterà ai proprietari di pescherecci dell'Unione di chiedere autorizzazioni per l'esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo protocollo rafforzerà inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e le Isole Cook al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile in tutti i suoi aspetti. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà le Isole Cook nel quadro della strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN, promuovendo nel contempo condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca in linea con la convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Se l'Unione non concludesse un nuovo protocollo, le sue navi non potrebbero operare, in quanto una clausola dell'accordo attuale esclude l'esercizio di attività di pesca al di fuori di un quadro definito da un protocollo dell'accordo. Esiste pertanto un chiaro valore aggiunto per la flotta d'altura dell'UE. Il protocollo prevede inoltre un quadro per una cooperazione rafforzata tra l'Unione e le Isole Cook.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le Parti hanno fissato uno sforzo di pesca annuo di riferimento di 100 giorni/anno con possibilità di pesca per 4 tonniere con reti a circuizione sulla base dell'analisi del potenziale delle catture praticate nella zona di pesca delle Isole Cook, nonché delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili. Inoltre, se del caso, gli armatori possono acquistare fino a 110 giorni di pesca supplementari. Il sostegno settoriale tiene conto delle esigenze in termini di rafforzamento delle capacità dell'amministrazione responsabile della pesca delle Isole Cook e delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca, che comprende in particolare la ricerca scientifica e le attività di controllo e monitoraggio delle attività di pesca.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

I fondi assegnati quale contropartita finanziaria per l'accesso nell'ambito dell'APPS costituiscono entrate fruibili nel bilancio nazionale delle Isole Cook. Tuttavia, i fondi destinati al sostegno settoriale sono assegnati (generalmente mediante iscrizione nella legge finanziaria annuale) al ministero della Pesca, il che costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per l'attuazione di progetti e/o programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

n.p.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 Proposta/iniziativa di durata limitata

·    Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dalla data della firma nel 2021 per un periodo di 3 anni, fino al 2024.

·    Incidenza finanziaria dal 2021 al 2024

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

·Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

·e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 13

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile della pesca nella regione delle Figi) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo per quanto riguarda l'uso, da parte degli operatori, delle possibilità di pesca, i dati relativi alle catture e il rispetto della condizionalità del sostegno settoriale.

L'APPS prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e il governo delle Isole Cook facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, ove necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

I pagamenti sono effettuati in maniera disaccoppiata per quanto riguarda il contributo relativo all'accesso e il contributo relativo al sostegno del settore.

I pagamenti relativi all'accesso sono effettuati annualmente alla data di ricorrenza anniversaria del protocollo, a eccezione del primo anno, in cui il pagamento ha luogo entro 60 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria. L'accesso delle navi è controllato tramite il rilascio delle autorizzazioni di pesca.

Il sostegno sarà erogato per la prima volta entro tre mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, fatto salvo l'accordo sul programma di attuazione annuale e pluriennale; per gli anni successivi sarà subordinato ai risultati conseguiti. Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati rientra tra le modalità di controllo. I risultati conseguiti e il tasso di esecuzione saranno monitorati conformemente agli orientamenti concernenti l'attuazione del sostegno settoriale sulla base di relazioni o prove documentali fornite dal paese partner e di valutazioni e verifiche effettuate dal responsabile della pesca.

L'accordo e il protocollo contengono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il rischio individuato è che i proprietari di pescherecci dell'UE non facciano pieno utilizzo delle possibilità di pesca e che i fondi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca delle Isole Cook siano sottoutilizzati o utilizzati in ritardo.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

I pagamenti relativi ai costi di accesso previsti dagli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) sono oggetto di controlli volti a garantirne la conformità alle disposizioni degli accordi internazionali. I controlli riguardanti il sostegno settoriale mirano a monitorare l'attuazione di tale sostegno. Il monitoraggio è effettuato dal personale della Commissione in servizio presso le delegazioni dell'Unione e in sede di commissione mista. Per valutare i progressi effettuati si farà uso di una matrice di programmazione pluriennale. In caso di progressi insufficienti, il pagamento della rata successiva è sospeso o il suo importo è eventualmente ridotto. Secondo le stime, il costo complessivo dei controlli attuati su tutti gli APPS si attesta all'incirca sull'1,8 % (rispetto ai contributi del 2018). Le procedure di controllo degli APPS sono in gran parte connesse a obblighi normativi inderogabili. In assenza di carenze in grado di incidere significativamente sulla legalità e sulla regolarità delle operazioni finanziarie, i controlli sono ritenuti efficaci. Il tasso medio di errore è stimato allo 0,0 %.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione si impegna a rafforzare il dialogo politico e una concertazione regolare con le Isole Cook al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'UE alla gestione sostenibile delle risorse. Tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. In particolare, i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria sono identificati in modo esaustivo. L'articolo 2, paragrafo 8, del protocollo stabilisce che la contropartita finanziaria relativa all'accesso e quella destinata allo sviluppo del settore devono essere versate su un conto bancario intestato al Governo delle Isole Cook.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss. 14

di paesi EFTA 15

di paesi candidati 16

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

08.05.01

Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione europea nelle acque dei paesi terzi (APS)

Diss.

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

x    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

DG: MARE

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 08.05.01

Impegni

(1a)

0,700

0,700

0,700

2,100

Pagamenti

(2a)

0,350

0,700

0,700

0,350

2,100

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

Pagamenti

(2b)

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 17  

Linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti 
per la DG MARE

Impegni

=1a+1b+3

0,700

0,700

0,700

2,100

Pagamenti

=2a+2b

+3

0,350

0,700

0,700

0,350

2,100

 



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA <….> 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0,700

0,700

0,700

2,100

Pagamenti

=5+ 6

0,350

0,700

0,700

0,350

2,100

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche operative, ricopiare nella sezione sotto:

• TOTALE degli stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 6
 
del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Impegni

=4+6

Pagamenti

=5+6





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

•Risorse umane

•Altre spese amministrative

TOTALE DG <….>

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,700

0,700

0,700

2,100

Pagamenti

0,350

0,700

0,700

0,350

2,100

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2021

Anno 
2022

Anno 
2023

Anno 
2024

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 18

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 19

- Accesso della flotta

0,350

0,350

0,350

0,350

- Settoriale

0,350

0,350

0,350

0,350

1,050

- Risultato

1,050

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

0,700

0,700

0,700

2,100

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

X    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 20

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7 21  
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
 
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

01 01 01 11 (ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 22

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

XX 01 xx yy zz   23

- in sede

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Attuazione del protocollo (pagamenti, accesso alle acque delle Isole Cook da parte delle navi dell'Unione, trattamento delle autorizzazioni di pesca), preparazione e follow-up delle riunioni della commissione mista, preparazione del rinnovo del protocollo, valutazione esterna, procedure legislative, negoziati.

Personale esterno

Attuazione del protocollo: contatti con le autorità delle Isole Cook per l'accesso delle navi dell'Unione alle zone di pesca delle Isole Cook, trattamento delle autorizzazioni di pesca, preparazione e follow-up delle riunioni della commissione mista, in particolare attuazione del sostegno settoriale.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

X    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Utilizzo della linea di riserva (capitolo 40).

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

   comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

x    non prevede cofinanziamenti da terzi

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 24

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

x    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 25

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

(1)    DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati relativi a un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e a una possibile proroga dell'attuale protocollo di tale accordo (ST 8848/20).
(2)    Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 10).
(3)    Adottate nella 3418a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 ottobre 2015.
(4)    GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(5)    GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(6)    Conformemente all'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (2013/C 373/01).
(7)    GU L 131 del 20.5.2016, pag. 3.
(8)    Decisione (UE) 2017/418 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 1).
(9)    Decisione (UE) 2021/... del Consiglio, del … 2021, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (GU C [...] del [...], pag. [...]).
(10)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(11)    Cfr. GEPD: [please insert reference].
(12)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(13)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(14)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(15)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(16)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(17)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(18)    I risultati sono prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).
(19)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."
(20)    L'anno N’è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021), e così per gli anni a seguire.
(21)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(22)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(23)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(24)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es.: 2021). e così per gli anni a seguire.
(25)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 6.10.2021

COM(2021) 613 final

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione (2021-2024) dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook


ALLEGATO I

PROTOCOLLO

di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio dell'applicazione provvisoria, le possibilità di pesca, concesse a norma dell'articolo 4 dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook (in seguito "l'accordo"), sono stabilite come segue:

quattro (4) tonniere con reti a circuizione per la pesca delle specie altamente migratorie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.

2.Il paragrafo 1 si applica fatto salvo l'articolo 5 del presente protocollo.

3.Conformemente all'articolo 4 dell'accordo le navi dell'Unione possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

Articolo 2
Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.Per il periodo di cui all'articolo 1 la contropartita finanziaria totale di cui all'articolo 5 dell'accordo è pari a due milioni centomila (2 100 000) EUR per l'intera durata del presente protocollo.

2.Tale contropartita finanziaria totale comprende due elementi dissociati:

(a)un importo annuo per l'accesso alle zone di pesca delle Isole Cook pari a trecento cinquantamila (350 000) EUR all'anno e

(b)un importo annuo specifico di trecento cinquantamila (350 000) EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca e alla politica marittima delle Isole Cook.

3.Per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera a), le Isole Cook mettono a disposizione delle navi dell'Unione almeno 100 giorni di pesca nelle proprie zone di pesca. Ulteriori giorni potrebbero essere messi a disposizione delle navi dell'UE secondo le disposizioni specificate nell'allegato.

4.Il paragrafo 1 si applica fatti salvi gli articoli 3 e 5 del presente protocollo.

5.L'Unione paga gli importi stabiliti al paragrafo 2, lettera a), non oltre novanta (90) giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria per il primo anno e, per gli anni successivi, entro la ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

6.Le autorità delle Isole Cook e dell'Unione monitorano l'andamento delle attività di pesca delle navi dell'Unione al fine di garantire un'adeguata gestione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione, tenendo conto dello stato degli stock e delle misure di conservazione e di gestione pertinenti.

7.La destinazione della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità delle Isole Cook.

8.Ciascun elemento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2 è versato su un conto bancario intestato al governo delle Isole Cook. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), è messa a disposizione dell'entità di attuazione del sostegno settoriale della pesca competente. Le autorità delle Isole Cook forniscono in tempo utile alle autorità dell'Unione le coordinate bancarie e le informazioni sulla linea corrispondente della legge finanziaria nazionale. Le coordinate bancarie comprendono almeno: il nome dell'entità beneficiaria, il nome del titolare del conto bancario, l'indirizzo del titolare del conto bancario; la denominazione della banca; il codice SWIFT; il numero IBAN.

Articolo 3
Sostegno settoriale

1.Entro 120 giorni dall'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e modalità di applicazione dettagliate riguardanti in particolare:

(a)gli orientamenti annuali e pluriennali per l'utilizzo dell'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

(b)gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere nel tempo, nell'ottica di istituire il quadro di governance, inclusi la creazione e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, promuovere processi di consultazione con i gruppi di interesse e potenziare le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi di sviluppo delle capacità che aiutino le Isole Cook a rafforzare ulteriormente la politica nazionale in materia di pesca sostenibile. Gli obiettivi tengono conto delle priorità espresse dalle Isole Cook nelle politiche nazionali riguardanti o aventi un impatto sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile, tra cui le aree marine protette;

(c)i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, al fine di valutare i risultati ottenuti su base annua.

2.Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista.

3.Se una delle Parti chiede una riunione speciale della commissione mista, invia una richiesta scritta almeno 14 giorni prima della data proposta per la riunione.

4.Ogni anno nell'ambito della commissione mista le due Parti valutano il conseguimento di risultati specifici nell'attuazione del programma settoriale pluriennale concordato.

(a)Ogni anno le Isole Cook presentano una relazione, da sottoporre all'esame della commissione mista, sullo stato di avanzamento delle azioni attuate e dei risultati conseguiti tramite il sostegno settoriale. Le autorità delle Isole Cook provvedono inoltre a redigere una relazione finale prima della scadenza del protocollo. Se necessario, le Parti possono continuare a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale dopo la scadenza del protocollo.

(b)L'importo specifico della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è corrisposto in rate. Durante il primo anno del protocollo la rata è corrisposta sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata. Per gli anni di applicazione successivi le rate sono versate sulla base delle esigenze individuate nel quadro della programmazione concordata e sulla base di un'analisi dei risultati raggiunti nell'attuazione del sostegno settoriale. Il pagamento delle rate deve avvenire entro 45 giorni dalla decisione della commissione mista.

5.L'Unione si riserva il diritto di rivedere e/o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b):

(a)quando i risultati ottenuti divergono significativamente dalla programmazione a seguito di una valutazione condotta dalla commissione mista;

(b)se l'utilizzo di tale contropartita non è conforme alle modalità definite dalla commissione mista.

6.Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previa consultazione tra le Parti e accordo della commissione mista, non appena il suo utilizzo è giustificato sulla base dei risultati dell'attuazione della programmazione convenuta di cui al paragrafo 1. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), non può essere versata oltre un limite di sei (6) mesi dalla scadenza del protocollo.

7.Ogni anno le Isole Cook possono destinare, se necessario, un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), derivante dall'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione è notificata all'Unione entro due (2) mesi dalla ricorrenza anniversaria dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo.

8.Le Parti si impegnano ad assicurare la visibilità delle misure attuate tramite il sostegno settoriale.

Articolo 4
Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.Nel periodo di applicazione del presente protocollo, riconoscendo la sovranità e i diritti sovrani delle Isole Cook sulle proprie risorse alieutiche, le Parti cooperano nel monitoraggio delle attività delle navi dell'Unione nelle acque di pesca delle Isole Cook.

2.Le Parti cooperano altresì, se necessario, nello scambio delle informazioni pertinenti di tipo statistico, biologico, economico, ambientale e di conservazione che interessano le attività delle navi dell'Unione operanti nelle acque di pesca delle Isole Cook ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.

3.Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca nell'ambito della commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e di ogni altra organizzazione subregionale, regionale e internazionale pertinente.

Articolo 5
Revisione delle possibilità di pesca e disposizioni tecniche della commissione mista

1.La commissione mista può riesaminare e decidere di rivedere le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 nel caso in cui le misure di conservazione e di gestione della WCPFC indichino che tale modifica garantirà la gestione sostenibile dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale.

2.In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente e pro rata temporis. Tuttavia l'importo annuo complessivo versato dall'Unione non può superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

3.Se necessario, la commissione mista può anche esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni tecniche del presente protocollo e dei suoi allegati.

Articolo 6
Sospensione

1.Il presente protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere sospeso su iniziativa di una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 13 dell'accordo.

2.Fatto salvo l'articolo 3, il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena è stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti menzionati all'articolo 13 dell'accordo o è stata raggiunta un'intesa in conformità all'accordo.

Articolo 7
Denuncia

Il presente protocollo può essere denunciato su iniziativa di una delle Parti nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 14 dell'accordo.

Articolo 8
Riservatezza

1.Le Parti garantiscono la riservatezza e la sicurezza dei dati personali e sensibili sul piano commerciale riguardanti le attività di pesca dell'Unione nelle acque di pesca delle Isole Cook.

2.I dati sono utilizzati dalle autorità competenti per l'attuazione dell'accordo di pesca, in particolare a fini di gestione e di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca. Se utilizzati per altri fini, le Parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca nella zona di pesca siano di dominio pubblico.

3.Ai fini della corretta attuazione del protocollo saranno trattate diverse categorie di dati personali:

(a)dati identificativi e di contatto;

(b)dati relativi al proprietario e all'operatore (posizione o ruolo ricoperto), al comandante e all'equipaggio della nave;

(c)tutti gli altri dati relativi all'oggetto dell'accordo.

4.I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati scambiati, per un periodo massimo di 10 anni, salvo se necessari per dar seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo o per la ricerca scientifica. In tal caso possono essere conservati per 20 anni. Se conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.

5.La Commissione europea o lo Stato membro di bandiera, per l'Unione, e il ministero delle Risorse marine, per le Isole Cook, sono le autorità responsabili del trattamento dei dati.

6.La commissione mista può stabilire le garanzie e i mezzi di ricorso adeguati.

Articolo 9
Scambi elettronici di dati

1.Le Isole Cook e l'Unione si impegnano ad attuare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e di tutti i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

2.Le Parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema elettronico che ostacolino tali scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite nell'allegato.

Articolo 10
Obblighi in caso di scadenza o denuncia del protocollo

1.A seguito della scadenza del presente protocollo o della sua denuncia conformemente all'articolo 14 dell'accordo, i proprietari delle navi dell'Unione continuano a rispondere di eventuali violazioni dell'accordo, del presente protocollo o della legislazione delle Isole Cook avvenute anteriormente alla scadenza o denuncia del presente protocollo, nonché dei canoni di licenza o di altri importi non pagati al momento di tale scadenza o denuncia.

2.Se necessario, le Parti continuano a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, e alle norme di attuazione del sostegno settoriale.

Articolo 11
Applicazione provvisoria

La firma del presente protocollo ad opera delle Parti ne comporta l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore.

Articolo 12
Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.



ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L'UNIONE EUROPEA E LE ISOLE COOK

Capo I

Disposizioni generali

Sezione 1

Definizioni

1. "Autorità competente":

(a)per l'Unione europea (in seguito "Unione"): la Commissione europea;

(b)per le Isole Cook: il ministero delle Risorse marine.

2. "Autorizzazione di pesca": un diritto o una licenza validi ai fini dell'esercizio di attività di pesca per determinate specie, con particolari attrezzi da pesca all'interno di specifiche zone di pesca conformemente alle condizioni di cui al presente allegato.

3. "Forza maggiore": la perdita o l'immobilizzazione prolungata di una nave a seguito di un'avaria tecnica grave.

4. "Giorno di pesca": giorno civile, o frazione del periodo di 24 ore (00:00-24:00) di tale giorno civile, in cui una nave dell'Unione con reti a circuizione effettua attività di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook; non rientrano in tale definizione il giorno civile o la frazione di giorno civile definiti come "giorni senza pesca" ai sensi dell'appendice 1.

Sezione 2

Contatti

1. Prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria del presente protocollo le Parti si scambiano tutti i recapiti necessari per l'attuazione del presente protocollo e comunicano tra loro quando opportuno.

2. La delegazione dell'Unione europea per il Pacifico riceve in copia tutti gli scambi di comunicazioni tra le autorità competenti definiti nella sezione 1 e correlati all'attuazione del presente allegato.

Sezione 3

Zone di pesca

1. Le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata dalle Isole Cook ai sensi dell'accordo sono autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook, vale a dire nelle acque di pesca delle Isole Cook, ad eccezione delle zone protette o chiuse alla pesca. Le coordinate delle acque di pesca delle Isole Cook e delle zone protette o chiuse alla pesca sono comunicate dalle Isole Cook all'Unione prima dell'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo.

2. Le Isole Cook comunicano all'Unione le eventuali modifiche delle suddette zone in linea con le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'accordo.

Sezione 4

Agente della nave

Tutte le navi dell'Unione che chiedono un'autorizzazione di pesca possono essere rappresentate da un agente (società o singolo) residente nelle Isole Cook, debitamente notificato all'autorità competente delle Isole Cook.

Sezione 5

Navi dell'Unione ammissibili

Il proprietario, il comandante e la nave dell'Unione sono ammessi all'esercizio della pesca se non è stata loro vietata l'attività di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook. Essi devono essere in regola con la normativa delle Isole Cook e devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nelle Isole Cook nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione. Devono inoltre rispettare la legislazione dell'Unione pertinente in materia di autorizzazioni di pesca, figurare nel registro delle navi da pesca della WCPFC e nel registro "Good standing" dell'FFA e non comparire in alcuno degli elenchi delle navi INN gestiti dalle ORGP.

Capo II

Gestione delle autorizzazioni di pesca

Sezione 1

Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca

L'autorizzazione di pesca è valida per un anno, definito come "periodo annuale di validità". La data di inizio di tale periodo corrisponde alla data dell'applicazione provvisoria del presente protocollo. Tutte le autorizzazioni di pesca successive scadono alla ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

Sezione 2

Domanda di autorizzazione di pesca

1. Solo le navi ammissibili dell'Unione definite al capo I, sezione 4, del presente allegato possono ottenere un'autorizzazione di pesca nel quadro del presente protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo.

2. L'Unione presenta all'autorità competente delle Isole Cook una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave dell'Unione che intenda esercitare attività di pesca a norma dell'accordo; tale domanda è presentata almeno 20 giorni lavorativi prima della data prevista per l'inizio delle attività. Le Isole Cook trasmettono all'Unione tutte le informazioni necessarie relative all'iter autorizzativo un mese prima dell'entrata in vigore del protocollo e, successivamente, ogni anno.

3. I proprietari delle navi versano l'intero anticipo dovuto per l'intero periodo annuale di validità dell'autorizzazione di pesca.

4. Prima dell'applicazione provvisoria del presente protocollo, le Isole Cook comunicano all'Unione gli estremi dei conti bancari della Tesoreria di Stato delle Isole Cook su cui dovranno essere versati i canoni a carico delle navi dell'Unione nel quadro dell'accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico dei proprietari delle navi.

5. Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca o a seguito di un'importante modifica tecnica della nave interessata, la domanda è presentata dall'Unione all'autorità competente delle Isole Cook in formato elettronico, utilizzando il modulo previsto dal ministero delle Risorse marine o il sistema elettronico in uso presso di esso, ed è corredata dei seguenti documenti:

(a)prova del pagamento dell'anticipo per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca;

(b)fotografie digitali a colori recenti (non oltre 12 mesi) con timbro a data e una risoluzione 72 dpi, 1 400 × 1 050 pic., con vista laterale della nave, ove sia visibile il nome della nave in caratteri latini di base ISO;

(c)copia del certificato di sicurezza per le dotazioni della nave;

(d)copia del certificato di immatricolazione della nave;

(e)copia del certificato di controllo di igienizzazione della nave;

(f)copia del certificato di iscrizione nel registro "Good standing" FFA;

(g)piano di stivaggio.

6. Per il rinnovo dell'autorizzazione di pesca di una nave le cui caratteristiche tecniche non siano state modificate, la domanda di rinnovo è accompagnata unicamente dalla prova del pagamento dell'anticipo, dal certificato di iscrizione nel registro "Good standing" dell'FFA in corso di validità e dalle copie di ogni rinnovo dei certificati di cui al punto 5, lettere c), d) ed e).

7. L'anticipo viene versato su un conto bancario indicato dalle autorità delle Isole Cook.

8. I pagamenti includono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

9. Se una domanda risulta incompleta o non soddisfa le condizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 di cui sopra, le autorità delle Isole Cook comunicano all'autorità competente dell'Unione, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della domanda in formato elettronico, i motivi per cui la domanda è considerata incompleta o non conforme alle condizioni di cui ai punti suddetti.

Sezione 3

Rilascio dell'autorizzazione di pesca

1. L'autorizzazione di pesca è rilasciata dalle Isole Cook entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa via email.

2. L'autorizzazione di pesca è trasmessa senza indugio per via elettronica dall'autorità competente delle Isole Cook al proprietario della nave e all'autorità competente dell'Unione. Al proprietario della nave è contestualmente trasmessa un'autorizzazione di pesca in forma cartacea.

3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, l'autorità competente delle Isole Cook inserisce la nave in un elenco di navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook. Tale elenco è messo a disposizione di tutti gli organismi di monitoraggio, controllo e sorveglianza pertinenti delle Isole Cook e all'autorità competente dell'UE.

4. Il modulo elettronico dell'autorizzazione di pesca sarà sostituito da una versione cartacea appena possibile.

5. L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

6. L'autorizzazione di pesca (in formato elettronico o cartaceo se disponibile) deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento.

Sezione 4

Forza maggiore

1. Se viene provata la forza maggiore e su richiesta dell'Unione, l'autorizzazione di pesca di una nave può essere sospesa e trasferita, per il periodo di validità residuo, a un'altra nave ammissibile avente caratteristiche simili per la quale può essere rilasciata una nuova autorizzazione di pesca.

2. Un'autorizzazione di pesca è rilasciata alla nuova nave ammissibile conformemente alle disposizioni di cui alla sezione 3 fatto salvo il rispetto delle condizioni previste per la domanda di cui alla sezione 2, senza obbligo di versare un nuovo anticipo.

Sezione 5

Condizioni relative all'autorizzazione di pesca - canoni e anticipi

1. L'autorizzazione di pesca è rilasciata previo versamento alle Isole Cook dei seguenti importi per nave dell'Unione:

(a)un anticipo annuo di centododicimila cinquecento (112 500) EUR che dà diritto alla nave di pescare per venticinque (25) giorni nelle zone di pesca delle Isole Cook;

(b)un contributo annuo speciale per l'autorizzazione di pesca dell'importo di trentottomila cinquecento (38 500) EUR.

2. Il proprietario della nave può acquistare, se disponibili, giorni di pesca supplementari rispetto a quelli acquistati a norma del paragrafo 1, lettera a), su richiesta dell'autorità competente dell'Unione alle autorità delle Isole Cook. Il prezzo che il proprietario della nave deve pagare per i giorni supplementari ammonta a ottomila (8 000) EUR al giorno. Il proprietario della nave si limita a utilizzare solo i giorni acquistati a norma del paragrafo 1, lettera a), fino a che non avrà effettuato il pagamento integrale dei giorni supplementari.

3. I proprietari di navi dell'Unione possono acquistare un massimo di centodieci (110) giorni di pesca supplementari all'anno.

Capo III

Monitoraggio

Sezione 1

Gestione e monitoraggio dello sforzo

1. Le Isole Cook informano le autorità dell'Unione quando lo sforzo totale delle navi dell'Unione segnalate nelle zone di pesca delle Isole Cook corrisponde a 70 giorni di pesca. Al ricevimento della notifica le autorità dell'Unione informano immediatamente gli Stati membri.

2. Una volta raggiunto uno sforzo pari a 70 giorni di pesca, le Isole Cook monitorano lo sforzo delle navi dell'Unione e informano immediatamente le autorità dell'Unione al raggiungimento di 95 giorni di pesca. A loro volta, non appena ricevono tale notifica dalle Isole Cook, le autorità dell'Unione ne informano immediatamente gli Stati membri.

3. Tale monitoraggio comprende la decisione adottata dall'autorità competente delle Isole Cook in merito alle domande dell'operatore della nave relative ai giorni senza pesca. Se non concorda con la decisione adottata dall'autorità competente delle Isole Cook in merito alle sue domande relative ai giorni senza pesca, il proprietario della nave può chiedere all'autorità competente dell'Unione di consultare il centro di controllo della pesca del rispettivo Stato di bandiera e/o altre istituzioni competenti al fine di trovare una soluzione alla controversia.

4. L'utilizzo annuale dei giorni di pesca da parte delle navi dell'Unione è riesaminato dalla commissione mista nel corso della sua riunione annuale.

Sezione 2

Registrazione e dichiarazione delle catture

1. Le navi dell'Unione autorizzate a pescare nelle zone di pesca delle Isole Cook nell'ambito dell'accordo sono tenute a notificare le rispettive catture all'autorità competente delle Isole Cook secondo le modalità specificate di seguito, fino a quando entrambe le Parti non abbiano introdotto un sistema elettronico di dichiarazione delle catture ("ERS").

2. Le navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook compilano i giornali di pesca regionali SPC/FFA per le navi con reti a circuizione disponibili sul sito della Comunità del Pacifico (SPC) 1 , per ogni giorno di presenza nelle zone di pesca delle Isole Cook. In assenza di catture o se la nave è solo in transito, il modulo deve essere comunque compilato. Il modulo è compilato in modo leggibile e firmato dal comandante della nave o dal suo rappresentante. I giornali di pesca sono utilizzati fino all'introduzione di modalità di comunicazione elettronica compatibili.

3. Mentre si trovano nelle zone di pesca delle Isole Cook, le navi dell'Unione presentano ogni sette giorni all'autorità competente delle Isole Cook una sintesi dei giornali di pesca di cui al punto 2 utilizzando il modello n. 3 (rapporto sulle catture CAT) dell'appendice 2.

4. Per quanto riguarda la presentazione dei fogli dei giornali di pesca di cui al punto 2, le navi dell'Unione sono tenute:

(a)nel caso in cui facciano scalo in un porto d'entrata delle Isole Cook (Avatiu, Arutanga, Tuanganui, Omoka, Tauhunu, Tukao, Yato) a consegnare il modulo compilato alla rispettiva autorità competente delle Isole Cook entro cinque (5) giorni dall'arrivo e comunque prima di lasciare il porto se la partenza avviene prima di tale termine. L'autorità competente delle Isole Cook emette una ricevuta scritta;

(b)in caso di uscita dalle zone di pesca delle Isole Cook senza passare preliminarmente per un porto di entrata delle stesse, le copie dei fogli del giornale di bordo sono inviate entro quindici (15) giorni lavorativi dall'uscita dalle zone di pesca delle Isole Cook nel modo seguente:

·per posta elettronica, all'indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente delle Isole Cook; o

·l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro sette (7) giorni lavorativi dal primo scalo in un porto effettuato dopo aver lasciato le zone di pesca delle Isole Cook;

·copia di tali fogli del giornale di pesca deve essere inviata contemporaneamente agli istituti scientifici competenti: IRD (Institut de Recherche pour le Développement) o IEO (Instituto Español de Oceanografia).

5. La dicitura "Zone di pesca delle Isole Cook" deve essere inserita nei suddetti fogli del giornale di bordo per i periodi nel corso dei quali la nave si trova nelle zone di pesca delle Isole Cook.

6. Le Parti si adoperano per introdurre modalità di comunicazione elettronica compatibili per lo scambio elettronico di dati e informazioni sulle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook.

7. Una volta introdotto, il sistema elettronico di dichiarazione di cattura sostituirà completamente le disposizioni in materia di registrazione di cui ai punti da 2 a 4, salvo nell'eventualità di problemi tecnici o di malfunzionamento, nel qual caso le dichiarazioni relative alle catture saranno effettuate conformemente ai punti da 2 a 4.

Sezione 3

Comunicazioni da effettuare al momento dell'entrata nelle acque di pesca delle Isole Cook o dell'uscita dalle stesse

1. Fatti salvi gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente capo, le navi dell'Unione autorizzate a praticare attività di pesca nell'ambito dell'accordo notificano all'autorità competente delle Isole Cook, con almeno 24 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare nelle zone di pesca delle Isole Cook o di uscire dalle stesse.

2. Nel notificare l'entrata/l'uscita, ogni nave comunica inoltre i quantitativi e le specie delle catture detenuti a bordo. Le navi comunicano altresì la propria posizione prevista al momento dell'entrata/uscita. Tali comunicazioni sono effettuate secondo il modello che figura all'appendice 2, modelli n. 1 e n. 2, per posta elettronica, ai contatti ivi previsti.

Sezione 4

Sbarco

1. I porti designati per le attività di sbarco nelle Isole Cook sono i porti di Avatiu e Omoka. L'autorità competente delle Isole Cook può autorizzare attività di sbarco in altri porti designati nelle Isole Cook. L'autorità competente dell'Unione ne è informata.

2. Le navi dell'UE in possesso di un'autorizzazione di pesca delle Isole Cook che intendono sbarcare le catture nei porti designati delle stesse comunicano le seguenti informazioni all'autorità competente delle Isole Cook, con almeno 72 ore in anticipo:

a) il porto di sbarco;

b) il nome e l'IRCS del peschereccio che effettua lo sbarco;

c) la data e l'ora dello sbarco;

d) il quantitativo da sbarcare in kg, ripartito per specie (arrotondato ai 100 kg più vicini);

e) la presentazione dei prodotti.

3. Le navi devono trasmettere all'autorità competente delle Isole Cook la dichiarazione di sbarco entro 48 ore dal completamento dello stesso o, in ogni caso, prima di lasciare il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse 48 ore.

Sezione 5

Trasbordo

1. Le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca delle Isole Cook che intendono trasbordare catture nelle acque di pesca delle Isole Cook effettuano tale operazione unicamente nei porti designati delle Isole Cook, come indicato al capo III, sezione 1, punto 4, lettera a). Il trasbordo in mare al di fuori dei porti è vietato e chiunque contravvenga a questa disposizione è passibile delle sanzioni previste dalla legislazione delle Isole Cook.

2. Il proprietario o l'agente della nave deve notificare le seguenti informazioni all'autorità competente delle Isole Cook, con almeno 72 ore in anticipo:

a) il porto di trasbordo in cui sarà effettuata l'operazione;

b) il nome e l'IRCS del peschereccio cedente;

c) il nome e l'IRCS del peschereccio ricevente;

d) la data e l'ora del trasbordo;

e) il quantitativo da trasbordare in kg, ripartito per specie (arrotondato ai 100 kg più vicini);

f) la presentazione dei prodotti.

3. Le navi dell'Unione trasmettono alle autorità competenti delle Isole Cook le dichiarazioni di trasbordo entro 48 ore dal completamento dello stesso o, in ogni caso, prima che la nave cedente lasci il porto, se ciò avviene prima che siano trascorse 48 ore.

Sezione 6

Sistema di controllo via satellite (VMS)

Fatta salva la competenza dello Stato di bandiera e gli obblighi delle navi dell'Unione verso il centro di controllo della pesca del proprio Stato di bandiera, ogni nave dell'Unione rispetta il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) della FFA attualmente applicabile nelle zone di pesca delle Isole Cook.

Sezione 7

Osservatori

1. Le navi dell'Unione in possesso di un'autorizzazione di pesca delle Isole Cook nel periodo in cui operano nelle zone di pesca delle stesse formano oggetto di un programma di osservazione conformemente alle misure di conservazione e di gestione pertinenti della WCPFC e alla legislazione delle Isole Cook in materia.

2. Le navi dell'Unione hanno a bordo un osservatore autorizzato dal programma di osservazione regionale della WCPFC o un osservatore della IATTC autorizzato tramite il memorandum d'intesa concordato tra la WCPFC e la IATTC sulla reciproca approvazione di osservatori.

Capo IV

Controllo

1. Le navi dell'Unione rispettano le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale delle Isole Cook in relazione alle attività di pesca, nonché le misure in materia di conservazione e di gestione adottate dalla WCPFC.

2. Procedure di controllo

a) I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca delle Isole Cook collaborano con qualsiasi funzionario delle Isole Cook - autorizzato e debitamente identificato - incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca.

b) Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale delle Isole Cook, l'imbarco deve avvenire in modo che la piattaforma di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto funzionari autorizzati delle Isole Cook.

c) Le Isole Cook mettono a disposizione dell'autorità competente dell'Unione l'elenco di tutte le piattaforme di ispezione utilizzate per le ispezioni in mare. Tale elenco deve contenere almeno:

·i nomi delle navi pattuglia;

·informazioni dettagliate sulle navi pattuglia;

·la fotografia delle navi pattuglia.

d) Su richiesta dell'Unione o di un organismo da questa designato, le Isole Cook possono autorizzare gli ispettori dell'Unione a osservare le attività delle navi dell'Unione, in particolare i trasbordi, durante i controlli effettuati a terra.

e) Quando l'ispezione è stata completata e l'ispettore ha firmato il relativo rapporto, quest'ultimo è messo a disposizione del comandante che può firmarlo e apporvi eventuali osservazioni. Tale firma non pregiudica i diritti delle Parti in eventuali procedimenti di infrazione. Una copia del rapporto di ispezione è consegnata al comandante della nave prima che l'ispettore lasci la nave.

f) La presenza a bordo degli ispettori non deve superare il tempo necessario per l'esercizio delle loro funzioni.

3. I comandanti delle navi dell'Unione impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto delle Isole Cook consentono ai funzionari autorizzati delle Isole Cook di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato.

4. In caso di violazione delle disposizioni del presente capo l'autorità competente delle Isole Cook si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave contravventrice sino ad espletamento delle formalità e di applicare la sanzione prevista dalla vigente normativa delle Isole Cook. Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione ne sono immediatamente informati.

Capo V

Esecuzione

1. Sanzioni

a) La mancata ottemperanza di una delle disposizioni del presente protocollo, delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti o del diritto nazionale delle Isole Cook è soggetta alle sanzioni previste dal diritto nazionale delle Isole Cook.

b) Lo Stato membro di bandiera e l'autorità competente dell'Unione vengono immediatamente e pienamente informati in merito alle eventuali sanzioni e a tutte le circostanze attinenti.

c) Se una sanzione comporta la sospensione o la revoca di un'autorizzazione di pesca nel periodo di validità residuo dell'autorizzazione di pesca, l'autorità competente dell'Unione può chiedere un'altra autorizzazione di pesca, che sarebbe stata altrimenti applicabile, per una nave appartenente a un altro proprietario.

2. Fermo e sequestro di navi dell'Unione

a) Le Isole Cook informano immediatamente l'autorità competente dell'Unione europea e lo Stato membro di bandiera del fermo e/o del sequestro di qualsiasi peschereccio in possesso di un'autorizzazione di pesca in virtù dell'accordo.

b) Le Isole Cook trasmettono all'autorità competente dell'Unione e allo Stato membro di bandiera, ove possibile entro quarantotto (48) ore, una copia del rapporto di ispezione in cui si precisano le circostanze e i motivi del fermo e/o del sequestro.

3. Procedura di scambio di informazioni in caso di fermo e/o sequestro

a) Nel rispetto dei termini e dei procedimenti giudiziari previsti dal diritto delle Isole Cook relativi al fermo e/o sequestro, al ricevimento delle suddette informazioni è organizzata una riunione di consultazione tra i rappresentanti dell'autorità competente dell'Unione e delle Isole Cook, con l'eventuale partecipazione anche di un rappresentante dello Stato membro interessato.

b) Nel corso di tale riunione consultiva le Parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire i fatti. Il proprietario della nave o il suo agente è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo e/o del sequestro.

4. Risoluzione del fermo e/o del sequestro

a) È compiuto ogni ragionevole sforzo per pervenire rapidamente a una conciliazione.

b) In caso di risoluzione l'importo da pagare è determinato facendo riferimento alla legislazione nazionale delle Isole Cook. Se non è possibile giungere a una conciliazione, viene avviato un procedimento giudiziario.

c) Il fermo della nave dell'Unione è revocato e il suo comandante sollevato dalle accuse non appena espletati gli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione e concluso il procedimento giudiziario.

5. L'autorità competente dell'Unione viene tenuta al corrente dei procedimenti avviati e delle sanzioni applicate.

Capo VI

Cooperazione in materia di lotta contro la pesca INN

1. Al fine di rafforzare il monitoraggio delle attività di pesca e la lotta contro la pesca INN, i comandanti delle navi dell'Unione si adoperano per segnalare la presenza di qualsiasi altra nave nelle acque di pesca delle Isole Cook.

2. Il comandante di una nave dell'Unione che osserva una nave dedita ad attività che potrebbero configurarsi come un'attività di pesca INN raccoglie il maggior numero possibile di informazioni su tale nave e sulla sua attività nel momento in cui è stata avvistata. I rapporti di osservazione sono inviati senza indugio all'autorità competente delle Isole Cook con copia al centro di controllo della pesca dello Stato di bandiera.

3. L'autorità competente delle Isole Cook presenta quanto prima all'Unione ogni rapporto di osservazione in suo possesso relativo a navi dell'Unione dedite ad attività che potrebbero configurarsi come un'attività di pesca INN nelle acque di pesca delle Isole Cook.



APPENDICE 1

Giorni della nave

Calcolo di un giorno di pesca e di un giorno senza pesca

1) Giorno di pesca: giorno civile, o frazione del periodo di 24 ore (00:00-24:00) di tale giorno civile, in cui una nave dell'Unione con reti a circuizione effettua attività di pesca nelle acque di pesca delle Isole Cook; non rientrano in tale definizione il giorno civile o la frazione di giorno civile definiti come "giorni senza pesca".

2) Calcolo di un giorno di pesca:

a) se una nave con reti a circuizione effettua comunicazioni da una qualunque posizione nelle acque di pesca delle Isole Cook in un qualsiasi giorno di pesca, quest'ultimo le viene assegnato in funzione del tempo effettivamente trascorso in tali acque;

b) se una nave con reti a circuizione comunica la sua presenza nelle acque di pesca delle Isole Cook per l'intero periodo (00:00-24:00) di un giorno civile:

i) tale giorno civile (intero) è conteggiato come giorno di pesca se, durante tale giorno, è effettuata una qualsiasi attività di pesca;

ii) tale giorno civile (intero) non è conteggiato come giorno di pesca se la nave soddisfa i requisiti di un giorno senza pesca di cui ai paragrafi da 3 a 6 della presente appendice;

c) se una nave con reti a circuizione comunica la sua presenza nelle acque di pesca delle Isole Cook per una frazione inferiore all'intero periodo (00:00-24:00) di un giorno civile:

i) tale frazione del giorno civile è conteggiata come frazione di un giorno di pesca se durante tale frazione è effettuata una qualsiasi attività di pesca;

ii) tale frazione del giorno civile non è conteggiata come giorno di pesca se la nave soddisfa i requisiti di un giorno senza pesca di cui ai paragrafi da 3 a 6 della presente appendice;

d) non si applica alcuna detrazione di giorni di pesca per i periodi trascorsi da una nave con reti a circuizione in un porto delle Isole Cook.

3) Giorno senza pesca: per le navi titolari di un'autorizzazione qualsiasi giorno o frazione di giorno nelle acque di pesca è conteggiato come giorno senza pesca se in quel giorno non vi sono state attività di pesca per uno dei motivi di cui al paragrafo 5.

4) La nave dell'Unione titolare di un'autorizzazione deve presentare le domande per i giorni senza pesca all'autorità competente delle Isole Cook. Ciascuna domanda per giorni senza pesca deve comprendere:

a) il nome della nave;

b) l'IRCS;

c) la data, l'ora e la sua posizione (LT/LG) al momento dell'entrata nelle acque di pesca delle Isole Cook;

d) la data, l'ora e la sua posizione (LT/LG) al momento dell'uscita dalle acque di pesca delle Isole Cook;

e) la data, l'ora e la sua posizione (LT/LG) al momento dell'arresto delle attività di pesca;

f) la data, l'ora e la sua posizione (LT/LG) al momento della ripresa delle attività di pesca;

g) il motivo specifico dei giorni senza pesca come indicato al paragrafo 5.

5) Motivi specifici del mancato esercizio dell'attività di pesca

a) Transito 2 : un giorno è considerato giorno senza pesca solo se precedentemente ad esso è stata inviata all'autorità competente delle Isole Cook una notifica del transito della nave in cui siano stati precisati la destinazione del transito, il punto di entrata e il punto di uscita.

b) Transito con il totale delle catture 2: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se, precedentemente ad esso, è stata inviata all'autorità competente delle Isole Cook una notifica di arresto delle attività di pesca. Se le attività di pesca sono cessate, tutti gli attrezzi da pesca devono essere stivati e la nave deve procedere mantenendo una rotta rettilinea a velocità costante fino al porto di destinazione. La notifica di arresto dell'attività di pesca deve comprendere:

i) il nome della nave;

ii) l'IRCS;

iii) la sua posizione attuale (LT/LG);

iv) il nome del porto di destinazione.

c) Maltempo: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se la nave non è in grado di effettuare una cala o un'altra attività di pesca nell'arco delle 24 ore. Il comandante della nave deve indicare i motivi del maltempo:

i) vento forte (forza ...);

ii) mare mosso;

iii) motivazioni connesse alle correnti.

d) Cala e recupero di FAD: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se non è esercitata alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore, salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore.

e) Rifornimento di carburante: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se non è esercitata alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore, salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore.

f) Riparazione di reti: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se la nave si limita a riparare la rete o le reti senza esercitare alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore.

g) Cala (di prova) delle reti a fini di pulizia: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se non si verifica alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore e se la rete è calata in linea retta e senza cavo di chiusura attaccato, salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore.

h) Guasto: un giorno è considerato giorno senza pesca solo se la nave presenta un guasto che le impedisce di pescare e non effettua attività di pesca nell'arco delle 24 ore.

i) Emergenza: un giorno è considerato senza pesca solo se non si verifica alcuna attività di pesca nell'arco delle 24 ore, salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore, e se l'emergenza comporta: i) la salute e la sicurezza dell'equipaggio; ii) la sicurezza della nave.

j) Ricerca e salvataggio: un giorno è considerato giorno senza pesca salvo verifica sulla base del rapporto dell'osservatore e dell'autorità competente delle Isole Cook. Se le operazioni di ricerca e salvataggio comportano il rientro in porto della nave, il comandante deve informarne preventivamente l'autorità competente delle Isole Cook specificando:

i) la posizione della nave;

ii) il porto di destinazione.

La nave in rotta verso il porto provvede a quanto segue:

i) tutti gli attrezzi da pesca sono stivati;

ii) la nave procede direttamente dalla sua posizione al porto di destinazione; e

iii) la nave mantiene una rotta rettilinea e una velocità costante.

In caso di attività di pesca durante il rientro in porto della nave, o di mancato rispetto dei requisiti di cui sopra, tutti i giorni del viaggio di ritorno saranno considerati giorni di pesca.

6) Tutti i rapporti devono essere trasmessi all'autorità competente utilizzando l'indirizzo email seguente: licensing@mmr.gov.ck  



APPENDICE 2

Modelli per la comunicazione di rapporti

1. Rapporto di entrata (COE) 3  

Contenuto

Trasmissione

Destinazione del messaggio

Codice dell'azione

COE

Nome della nave

IRCS

Posizione di entrata

LT/LG

Data e ora (UTC) di entrata

GG/MM/AAAA - HH:MM

Quantitativo (Mt) di pesci a bordo per specie:

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

2. Rapporto di uscita (COX) 4

Contenuto

Trasmissione

Destinazione del messaggio

Codice dell'azione

COX

Nome della nave

IRCS

Posizione al momento dell'uscita

LT/LG

Data e ora (UTC) di uscita

GG/MM/AAAA - HH:MM

Quantitativo (Mt) di pescato a bordo per specie:

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

3. Formato del rapporto sulle catture (CAT) all'interno delle zone di pesca nelle acque delle Isole Cook 5

Contenuto

Trasmissione

Destinazione del messaggio

Codice dell'azione

CAT

Nome della nave

IRCS

Data e ora (UTC) del rapporto

GG/MM/AAAA - HH:MM

Quantitativo (Mt) di pescato a bordo per specie:

Albacora (YFT)

(Mt)

Tonno obeso (BET)

(Mt)

Tonnetto striato (SKJ)

(Mt)

Altro (Specificare)

(Mt)

Numero di cale effettuate dall'ultimo rapporto

Tutti i rapporti devono essere trasmessi all'autorità competente utilizzando l'indirizzo email seguente: licensing@mmr.gov.ck  

ALLEGATO II

 
PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato e all'articolo 5 del protocollo, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono:

1)    la Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:

a)    sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;

b)    sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

c)    tenga conto dei dati pertinenti più recenti, statistici, biologici e di altro tipo, trasmessi alla Commissione.

2)    prima di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione corrispondente della commissione mista;

3)    la conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 del presente allegato sarà valutata dal Consiglio;

4)    a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell'Unione; in presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell'Unione, le modifiche proposte;

5)    qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi elementi;

6)    la Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione di tale decisione.

Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all'articolo 6 dell'accordo di partenariato, la posizione che l'Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.

(1)     https://oceanfish.spc.int/en/data-collection/241-data-collection-forms  
(2)

   Tutti gli attrezzi da pesca della nave devono essere stivati in modo da non essere prontamente disponibili per la pesca; in particolare, il buttafuori deve essere abbassato il più possibile in modo che la nave non possa essere usata per la pesca, ma che la lampara sia accessibile per l'uso in situazioni di emergenza; l'elicottero, se presente, e le scialuppe devono essere saldamente fissati. La nave mantiene una rotta rettilinea e una velocità costante. In caso di una qualunque attività di pesca o di mancato rispetto dei requisiti di cui sopra tutti i giorni di transito saranno considerati giorni di pesca. 

(3)    Inviato ventiquattro (24) ore prima dell'accesso alle zone di pesca all'interno delle acque di pesca delle Isole Cook.
(4)    Inviato ventiquattro (24) ore prima dell'uscita dalle zone di pesca all'interno delle acque di pesca delle Isole Cook.
(5)    Da inviare con cadenza settimanale dopo l'entrata nelle zone di pesca all'interno delle acque di pesca delle Isole Cook.
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