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Document 52021PC0330

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sicurezza interna

    COM/2021/330 final

    Bruxelles, 21.6.2021

    COM(2021) 330 final

    2018/0250(COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

    a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
    dell'Unione europea

    riguardante la

    posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sicurezza interna


    2018/0250 (COD)

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

    a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento

    dell'Unione europea


    riguardante la

    posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sicurezza interna

    1.Contesto

    Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
    (documento COM(2018) 472 final – 2018/0250 COD):

    13 giugno 2018

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:

    17 ottobre 2018

    Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:

    13 marzo 2019

    Data di adozione dell'orientamento generale parziale del Consiglio:

    7 giugno 2019

    Data di adozione dell'orientamento generale del Consiglio:

    12 ottobre 2020

    Data del quinto trilogo in cui è stato raggiunto un accordo politico provvisorio sugli elementi politici essenziali:

    10 dicembre 2020

    Data di adozione della posizione del Consiglio:

    14 giugno 2021

    2.Finalità della proposta della Commissione

    Nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la Commissione ha presentato la sua proposta relativa a un Fondo sicurezza interna (ISF) rinnovato e rafforzato per contribuire a un elevato livello di sicurezza nell'UE. La proposta mirava a rafforzare il bilancio complessivo dell'Unione per la sicurezza interna.

    Il Fondo si basa sul riconoscimento del fatto che la sicurezza interna ha una dimensione intrinsecamente transfrontaliera e che è necessaria una risposta forte e coordinata a livello dell'UE. Il Fondo mira ad aumentare il livello di sicurezza nell'UE, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo, la radicalizzazione, la criminalità organizzata, le forme gravi di criminalità e la criminalità informatica, fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato e preparando, proteggendo e gestendo efficacemente gli incidenti, i rischi e le crisi legati alla sicurezza.

    Come rilevato nel precedente periodo di programmazione, era necessaria una maggiore flessibilità nella gestione del fondo precedente per sostenerne meglio gli obiettivi. Oltre a introdurre tale flessibilità, la proposta relativa al nuovo Fondo garantisce anche che i finanziamenti siano indirizzati verso le priorità e le azioni dell'Unione con un significativo valore aggiunto per quest'ultima. Per affrontare le sfide operative e le priorità in evoluzione, sono stati quindi proposti nuovi meccanismi di assegnazione dei finanziamenti per i regimi di gestione concorrente, diretta e indiretta.

    3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio

    La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, concluso il 10 dicembre 2020. Di seguito i principali punti dell'accordo.

    Obiettivi e considerando sulla cooperazione in materia di intelligence: è stato raggiunto un accordo per includere un considerando anziché un quarto, nuovo obiettivo specifico sulla cooperazione in materia di intelligence.

    Bilancio: la dotazione finanziaria è stata allineata agli importi concordati per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, ossia 1,9 miliardi di EUR a prezzi correnti. La quota rappresentata dallo strumento tematico nella dotazione finanziaria complessiva è stata ridotta dal 40 % al 30 %. È stata inoltre stata accolta la proposta della Commissione relativa alla condizionalità per ricevere finanziamenti supplementari nella fase di revisione intermedia. Come proposto, uno Stato membro deve presentare domande di pagamento che coprano almeno il 10 % della dotazione iniziale affinché il suo programma possa beneficiare di una dotazione supplementare nel quadro della revisione intermedia.

    Percentuali minime: sono previste le seguenti percentuali minime per l'assegnazione dei fondi per gli obiettivi specifici:

    (a)almeno il 10 % delle risorse destinate ai programmi degli Stati membri assegnato all'obiettivo specifico sullo scambio di informazioni;

    (b)almeno il 10 % delle risorse destinate ai programmi degli Stati membri assegnato all'obiettivo specifico sulla cooperazione operativa;

    in casi debitamente motivati, gli Stati membri possono discostarsi dalle percentuali minime di finanziamento nei loro programmi.

    Ambito di intervento: le azioni ammissibili nell'ambito degli obiettivi del Fondo elencati nell'allegato III dell'ISF saranno gestite come segue:

    (a)l'allegato III rimane un elenco aperto ai fini dei programmi elaborati dagli Stati membri;

    (b)ai fini dei programmi dello strumento tematico, l'allegato III rimarrà un elenco aperto. Tale accordo ha consentito una certa flessibilità per quanto riguarda le azioni da intraprendere, in quanto la Commissione non dovrà limitarsi alle azioni elencate nell'allegato III, ma avrà la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione delle azioni per far fronte alle nuove minacce emergenti per la sicurezza.

    Paesi terzi e dimensione esterna del Fondo: è stato raggiunto un accordo in base a quanto segue:

    (a)ulteriori garanzie per le azioni che si svolgono nei paesi terzi e in relazione ad essi (ad esempio, i progetti degli Stati membri nei paesi terzi o in relazione ad essi dovranno essere approvati preventivamente dalla Commissione; le entità ammissibili stabilite nei paesi terzi potranno ricevere finanziamenti solo se fanno parte di un consorzio con almeno un'entità stabilita in uno Stato membro);

    (b)le disposizioni sottolineano la natura interna del Fondo e prevedono che, anche se rimangono possibili azioni svolte nei paesi terzi e in relazione ad essi, i programmi debbano servire principalmente la politica interna dell'Unione.

    Finanziamento delle agenzie decentrate: in via eccezionale, le agenzie decentrate potranno beneficiare di finanziamenti nell'ambito delle azioni dell'Unione se tali azioni rientrano nelle competenze delle agenzie e non sono coperte dal contributo dell'Unione al loro bilancio.

    Procedure di adozione degli atti di esecuzione: i programmi di lavoro dello strumento tematico saranno adottati mediante atti di esecuzione nel quadro della procedura d'esame (con la "clausola relativa alla mancanza di parere"). Per l'assistenza emergenziale è stata inclusa una procedura più rapida per rendere gli atti di esecuzione immediatamente applicabili. Il modello per la relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sarà adottato mediante un atto di esecuzione oggetto della procedura consultiva.

    Strumento tematico: la Commissione riferisce in merito all'utilizzo e alla distribuzione dello strumento tematico tra le sue componenti, anche in merito al sostegno nei paesi terzi e in relazione ad essi nell'ambito delle azioni dell'Unione. Se, sulla base delle informazioni presentategli, il Parlamento europeo formula raccomandazioni per azioni che verranno sostenute dallo strumento tematico, la Commissione si adopera per tenerne conto.

    Azioni non ammissibili che dovrebbero esserlo in situazioni di emergenza: è stato raggiunto un accordo sul fatto che solo le azioni limitate al mantenimento dell'ordine pubblico nazionale possano diventare ammissibili al finanziamento in situazioni di emergenza.

    Sostegno operativo: la percentuale della dotazione da destinare al sostegno operativo è passata dal 10 % della proposta della Commissione al 20 %.

    Percentuale massima per attrezzature, mezzi di trasporto e strutture di sicurezza e ammissibilità delle attrezzature standard: la percentuale della dotazione che gli Stati membri possono spendere per attrezzature, mezzi di trasporto e strutture di sicurezza è passata dal 15 % della proposta della Commissione al 35 %. È stato inoltre convenuto di includere solo un considerando e non un articolo per quanto riguarda la non ammissibilità delle attrezzature standard, dei mezzi di trasporto e delle strutture di sicurezza.

    Attrezzature multifunzionali: è stato convenuto che il Fondo potrebbe finanziare attrezzature che possano essere utilizzate anche ai fini della gestione delle frontiere e dei visti, a condizione che l'obiettivo principale sia la sicurezza interna.

    Organizzazioni internazionali: nel testo sono state inserite nuove disposizioni in materia di audit e controllo delle organizzazioni internazionali.

    Indicatori di prestazione: sono stati razionalizzati gli indicatori di risultato e di output di cui agli allegati V e VIII.

    Retroattività: sono state inserite disposizioni relative alla retroattività per tener conto del fatto che l'atto non sarebbe stato adottato prima della fine del 2020.

    Nel complesso, l'accordo raggiunto mantiene gli obiettivi della proposta iniziale della Commissione, anche se la flessibilità e la semplificazione sono forse leggermente inferiori a quelle inizialmente proposte. L'accordo mantiene lo stesso livello di ambizione della proposta iniziale e fornisce una base giuridica effettivamente applicabile ai fini dell'attuazione degli obiettivi del Fondo.

    Nell'ultimo trilogo politico del 10 dicembre 2020 la Commissione ha segnalato di poter accettare gli elementi concordati tra il Parlamento europeo e il Consiglio per raggiungere un accordo globale definitivo.

    4.Conclusioni

    La Commissione accetta la posizione assunta dal Consiglio.

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