COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.6.2021
COM(2021) 313 final
2021/0146(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contingente tariffario dell'Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il 29 marzo 2017 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea (UE). Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito è diventato un paese terzo. Dal 1° gennaio 2021, dopo la fine del periodo di transizione, la politica commerciale comune dell'Unione europea non si applica più al Regno Unito.
La decisione del Regno Unito di recedere dall'UE ha reso necessario "suddividere" gli impegni quantitativi contenuti nell'elenco OMC relativo all'UE-28 per i 143 contingenti tariffari dell'UE nel quadro dell'OMC per i prodotti agricoli, ittici e industriali. L'UE ha avviato questo processo a Ginevra nell'ottobre 2018. La base di tale approccio è che il volume attuale di ciascun contingente tariffario sarà pienamente mantenuto in futuro, ma ripartito in due territori doganali distinti: l'UE-27 e il Regno Unito.
Il Paraguay ha un contingente tariffario di 1 000 tonnellate per carni bovine di alta qualità (numero d'ordine 094455), che non è incluso nell'elenco OMC riferito all'UE. Detto contingente tariffario è stato erroneamente incluso nell'operazione di suddivisione e dunque ridotto a 711 tonnellate nell'UE-27 senza l'apertura di alcun volume corrispondente nel Regno Unito.
Ciò significa che l'accesso al mercato del Paraguay è stato ridotto da 1 000 a 711 tonnellate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il presente regolamento modificativo mira a ripristinare il corretto volume (1 000 tonnellate) del contingente tariffario 094455 per l'UE-27.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente iniziativa è conforme alle azioni dell'UE in corso attualmente per garantire che le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'UE siano affrontate in modo ordinato.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La politica commerciale comune è di competenza esclusiva dell'Unione.
•Proporzionalità
La misura prospettata è l'unica in grado di garantire il risultato ricercato.
•Scelta dell'atto giuridico
La disposizione originaria è stata stabilita da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Per modificarlo è pertanto necessario un altro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
La proposta non ha particolare incidenza sui diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio per evitare la suddivisione del contingente tariffario con numero d'ordine 094455.
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento sette giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2021/0146 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contingente tariffario dell'Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, l'Unione e il Regno Unito hanno notificato agli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che il loro attuale livello di accesso al mercato sarà mantenuto, suddividendolo però rispettivamente tra l'Unione e il Regno Unito. La metodologia usata per tale suddivisione, come anche i nuovi volumi relativi all'UE-27, sono definiti nel regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2)I contingenti tariffari dell'Unione che non fanno parte dell'elenco delle concessioni e degli impegni dell'Unione non dovrebbero essere suddivisi.
(3)Il regolamento (CE) n. 1149/2002 del Consiglio apre un contingente tariffario per le importazioni di 1 000 tonnellate di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate. Sebbene non faccia parte dell'elenco dell'OMC relativo all'Unione, tale contingente tariffario è stato erroneamente suddiviso dal regolamento (UE) 2019/216, riducendo così il suo volume a decorrere dal 1° gennaio 2021. È quindi opportuno ripristinare il volume originario di tale contingente tariffario.
(4)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/216,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato, parte A, del regolamento (UE) 2019/216, la riga corrispondente al numero d'ordine 094455 (Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate provenienti dal Paraguay) è soppressa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente