COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.4.2021
COM(2021) 212 final
2021/0109(BUD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2020/005 BE/Swissport
RELAZIONE
CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.Le regole applicabili ai contributi finanziari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (il "regolamento FEG").
2.Il 22 dicembre 2020 il Belgio ha presentato una domanda EGF/2020/005 BE/Swissport per un contributo finanziario del FEG a seguito degli esuberi della società Swissport Belgium in Belgio.
3.Esaminata tale domanda, la Commissione ha concluso che, conformemente a tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, le condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG sono soddisfatte.
SINTESI DELLA DOMANDA
Domanda FEG
|
EGF/2020/005 BE/Swissport
|
Stato membro
|
Belgio
|
Data di presentazione della domanda
|
22 dicembre 2020
|
Data dell'avviso di ricevimento della domanda
|
22 dicembre 2020
|
Data della richiesta di ulteriori informazioni
|
5 gennaio 2021
|
Termine per l'invio delle ulteriori informazioni
|
16 febbraio 2021
|
Termine per il completamento della valutazione
|
11 maggio 2021
|
Criterio di intervento
|
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG
|
Impresa principale
|
Swissport Belgium
|
Numero di imprese interessate
|
1
|
Settore o settori di attività economica
(divisione della NACE Revisione 2)
|
Divisione 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti)
Divisione 81 (Attività di servizi per edifici e per paesaggio)
|
Periodo di riferimento (quattro mesi):
|
9 giugno 2020 – 9 ottobre 2020
|
Numero di esuberi durante il periodo di riferimento (a)
|
1 468
|
Numero di esuberi prima o dopo il periodo di riferimento (b)
|
0
|
Numero totale di esuberi (a + b)
|
1 468
|
Numero totale di beneficiari ammissibili
|
1 468
|
Numero totale di beneficiari interessati
|
1 468
|
Bilancio per i servizi personalizzati (in EUR)
|
5 977 108
|
Bilancio per l'attuazione del FEG (in EUR)
|
221 600
|
Bilancio complessivo (EUR)
|
6 198 708
|
Contributo del FEG (60 %) (in EUR)
|
3 719 224
|
VALUTAZIONE DELLA DOMANDA
Procedura
4.Il Belgio ha presentato la domanda EGF/2020/005 BE/Swissport il 22 dicembre 2020, entro 12 settimane dalla data in cui sono stati soddisfatti i criteri di intervento stabiliti all'articolo 4 del regolamento FEG. La Commissione ha notificato la ricezione della domanda nella stessa data e il 5 gennaio 2021 ha chiesto ulteriori informazioni al Belgio. Tali ulteriori informazioni sono state trasmesse entro sei settimane dalla richiesta. Il termine di 12 settimane a decorrere dalla ricezione della domanda completa, entro il quale la Commissione dovrebbe concludere la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario, scade l'11 maggio 2021.
Ammissibilità della domanda
Imprese e beneficiari interessati
5.La domanda riguarda 1 468 lavoratori di Swissport Belgium collocati in esubero. Gli esuberi interessano tutto il Belgio.
6.Il Belgio ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG, che prevede il collocamento in esubero di almeno 500 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle dell'impresa in questione e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata.
7.Il periodo di riferimento di quattro mesi per la domanda va dal 9 giugno 2020 al 9 ottobre 2020.
8.Durante il periodo di riferimento 1 468 lavoratori sono stati collocati in esubero presso Swissport Belgium.
Calcolo degli esuberi e delle cessazioni di attività
9.Tutti gli esuberi nel periodo di riferimento sono stati calcolati a decorrere dalla data in cui il datore di lavoro ha notificato il preavviso di licenziamento o di risoluzione del contratto di lavoro al singolo lavoratore.
Beneficiari ammissibili
10.I beneficiari ammissibili sono in totale 1 468.
Collegamento tra gli esuberi e una crisi finanziaria ed economica globale
11.L'11 marzo 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 una pandemia. Il 27 maggio 2020, nella sua comunicazione "Il bilancio dell'UE come motore del piano per la ripresa europea", la Commissione europea ha dichiarato che la pandemia è sfociata in una crisi economica e ha definito un piano per la ripresa dell'economia. Ciò consente al FEG, in quanto strumento di emergenza di natura reattiva, di aiutare le persone che hanno perso il lavoro a causa di una crisi finanziaria ed economica globale.
12.La pandemia ha causato nella prima metà del 2020 la più grave recessione della storia dell'UE. Secondo le previsioni economiche europee (intermedie) d'inverno 2021 della Commissione, si prevedevano una contrazione del PIL dell'UE di circa il 6,3 % nel 2020, e una crescita del 3,7 % nel 2021 e del 3,9 % nel 2022.
13.Per contenere la pandemia di COVID-19 il Belgio ha disposto il lockdown il 18 marzo 2020. Le ripercussioni per i vettori aerei e le imprese che operano all'aeroporto di Bruxelles (Brussels Airport) sono state immediate. Durante la prima settimana di lockdown (dal 16 al 22 marzo), il numero di voli in questo aeroporto è sceso a soli 578, registrando un calo del 58 % rispetto a gennaio 2020. Nelle settimane successive il traffico degli aerei passeggeri all'aeroporto si è quasi completamente interrotto, ad eccezione di un numero limitato di voli di rimpatrio, di emergenza medica o diplomatici.
14.Nel 2020 il traffico internazionale di passeggeri è diminuito complessivamente del 60 % rispetto al 2019 (da 4,5 miliardi a 1,8 miliardi di passeggeri) e il 50 % della flotta mondiale di aeromobili è stato stoccato.
15.Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità in considerazione della pandemia di COVID-19, la Commissione ha riconosciuto che i servizi di assistenza a terra sono stati gravemente colpiti e vi è il rischio concreto che si possano verificare ulteriori fallimenti tra i prestatori di servizi di assistenza a terra nel corso del 2021.
16.Swissport Belgium, uno dei due prestatori di servizi di assistenza a terra dell'aeroporto, era responsabile del 60 % dei servizi di assistenza e pulizia dell'aeroporto. Quando è scoppiata la pandemia, Swissport Belgium stava con successo attuando un piano di ripresa: nel quarto trimestre del 2019 il fatturato totale era aumentato del 5,8 % rispetto al quarto trimestre del 2018. Nella riunione del consiglio di amministrazione del 20 febbraio 2020, Swissport ha presentato le previsioni relative al 2020, in base alle quali il fatturato avrebbe registrato 4,5 milioni di EUR di perdite ossia una riduzione delle perdite pari al 37 % rispetto al 2019.
17.Tuttavia già a maggio 2020 era chiaro che il trasporto aereo e le attività aeroportuali avrebbero impiegato molto tempo per tornare alla normalità. Sulla base delle previsioni di ripresa dei suoi clienti, Swissport Belgium stimava che entro la fine del 2020 la sua attività si sarebbe ridotta al 40 % circa dei livelli di attività precedenti alla pandemia e che probabilmente nel 2021 non sarebbe stata superiore al 70-80 %. A causa dell'assenza di liquidità in seguito a tre mesi di inattività, Swissport ha presentato istanza di fallimento. Il 9 giugno 2020 il tribunale di Bruxelles ha dichiarato il fallimento della società, una settimana prima della prevista ripresa dei voli europei presso l'aeroporto di Bruxelles, con 60 destinazioni servite da 20 compagnie aeree.
18.Anche Aviapartner Belgium, l'altro fornitore di servizi di assistenza a terra, si trovava in gravi difficoltà e senza liquidità a seguito dell'inattività causata dalla pandemia, con entrate inferiori del 95 % rispetto al fatturato realizzato prima della pandemia. Per evitare il fallimento di Aviapartner, che avrebbe lasciato l'aeroporto privo di assistenza a terra, il Consiglio dei ministri belga, otto giorni dopo il fallimento di Swissport Belgium, gli ha concesso un prestito convertibile fino a 25 milioni di EUR tramite la Società federale delle partecipazioni e dell'investimento (SFPI-FPIM). Senza prestatori di servizi di assistenza a terra, i voli passeggeri e i voli cargo non sarebbero in grado di decollare dall'aeroporto o di atterrarvi. Il prestito ha garantito la redditività di Aviapartner così da permettere la ripresa delle operazioni presso l'aeroporto dopo il lockdown.
19.Fino ad oggi il magazzinaggio e le attività di supporto ai trasporti, analogamente ad altri settori, sono stati oggetto di una domanda di intervento multisettoriale del FEG basata sulla crisi economica derivante dalla pandemia di COVID-19.
Eventi all'origine degli esuberi e delle cessazioni di attività
20.Il 9 giugno 2020, dopo settimane di quasi totale assenza di servizi a terra presso l'aeroporto, Swissport Belgium è stata dichiarata fallita. Inoltre a causa della grande incertezza sulla ripresa a breve termine del settore del trasporto aereo di passeggeri, nessuna impresa ha mostrato interesse a rilevare le attività di assistenza di Swissport Belgium. Questi due eventi correlati hanno portato agli esuberi oggetto della presente domanda.
Effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione a livello locale, regionale o nazionale
21.Secondo la Camera di commercio di Bruxelles e l'organizzazione dei datori di lavoro fiamminga Voka, l'aeroporto di Bruxelles rappresenta 24 000 posti di lavoro diretti e 40 000 posti di lavoro indiretti.
22.Gli esuberi effettuati da Swissport Belgium riguardano lavoratori residenti in tutto il paese: Bruxelles (29 %), Fiandre (52 %) e Vallonia (19 %).
23.Nell'ottobre 2020, nonostante i regimi di riduzione dell'orario lavorativo in vigore, il tasso di disoccupazione nazionale era aumentato di 1,3 punti percentuali da ottobre 2019, attestandosi al 6,4 %. Nelle Fiandre, dove si trova l'aeroporto di Bruxelles, la disoccupazione nell'ottobre 2020 era aumentata di un punto percentuale rispetto a ottobre 2019, raggiungendo il 4,4 %. In Vallonia il tasso di disoccupazione maschile era dell'8,3 % nel terzo trimestre del 2020, ossia superiore di quasi 2 punti percentuali rispetto alla media nazionale per tale categoria. La chiusura improvvisa di alcuni settori chiave (ristorazione, turismo, cultura, ecc.) ha particolarmente colpito il mercato del lavoro di Bruxelles, portando il tasso di disoccupazione al 15 % (+2 punti percentuali su base annua) nel terzo trimestre del 2020.
24.A causa dell'aumento della disoccupazione, le autorità belghe temono che il reinserimento sarà ancora più difficile per i lavoratori appartenenti ai gruppi svantaggiati. Una gran parte della forza lavoro precedentemente impiegata da Swissport rientra in questa categoria, considerando che si tratta principalmente di lavoratori poco qualificati e semiqualificati, un terzo circa dei quali (32,5 %) ha più di 50 anni. Questo gruppo di lavoratori necessita di maggior orientamento e sostegno nella ricerca di un lavoro, nonché di un miglioramento delle competenze e di una riqualificazione adeguati alle loro esigenze, al fine di aumentare le loro possibilità di reinserimento professionale.
Beneficiari interessati e azioni proposte
Beneficiari interessati
25.Tutti i lavoratori in esubero dovrebbero prendere parte alle misure previste. La ripartizione dei lavoratori per sesso, nazionalità e fascia di età è la seguente:
Categoria
|
Numero di
beneficiari interessati
|
Sesso:
|
Uomini:
|
1 086
|
(73,98 %)
|
|
Donne:
|
382
|
(26,02 %)
|
Cittadinanza:
|
Cittadini dell'UE:
|
1 400
|
(95,37 %)
|
|
Cittadini di paesi terzi:
|
68
|
(4,63 %)
|
Fascia di età:
|
15-24 anni:
|
83
|
(5,65 %)
|
|
25-29 anni:
|
184
|
(12,53 %)
|
|
30-54 anni:
|
1 001
|
(68,19 %)
|
|
55-64 anni:
|
199
|
(13,56 %)
|
|
oltre 64 anni:
|
1
|
(0,07 %)
|
Ammissibilità delle azioni proposte
26.I servizi personalizzati da offrire ai lavoratori in esubero consistono nelle azioni di seguito indicate.
–Informazioni, assistenza nella ricerca di un impiego e orientamento professionale: oltre alle informazioni generali e individuali sulle misure, tali azioni prevederanno la profilazione dei lavoratori, l'assistenza al ricollocamento, l'orientamento professionale attivo e la mediazione professionale. Saranno anche organizzate fiere del lavoro.
–Formazione: sarà offerta una formazione specifica per rispondere alle esigenze dei lavoratori che prevederà una formazione orizzontale nell'ambito delle lingue straniere e delle TIC e una formazione professionale sulle competenze richieste nei servizi aeroportuali o nei settori caratterizzati da carenze di competenze.
–Formazione sul lavoro: questa verrà offerta per i posti vacanti per i quali mancano candidati idonei. Dopo aver completato con successo la formazione, al lavoratore in questione sarà offerto un contratto.
–Sostegno alla creazione di imprese: al fine di sviluppare progetti fattibili d'impresa o di lavoro autonomo, i lavoratori interessati a diventare lavoratori autonomi riceveranno il sostegno delle organizzazioni regionali. Tale sostegno potrebbe comprendere la pianificazione, l'esecuzione di studi di fattibilità, l'elaborazione di piani d'impresa, l'assistenza nell'identificare possibilità di finanziamento, ecc.
–Contributo all'avviamento di imprese: i lavoratori che avviano un'impresa o un'attività come lavoratori autonomi riceveranno un contributo d'importo massimo pari a 15 000 EUR.
–Incentivi e indennità (1) Indennità per la ricerca di un impiego e indennità di formazione: i lavoratori riceveranno un EUR per ogni ora di partecipazione effettiva ad attività di formazione o di ricerca di un impiego. (2) Contributo per le spese di trasporto: per incoraggiare la mobilità regionale e interregionale, i lavoratori che accettano un lavoro a più di 60 km dalla propria abitazione o a una distanza che implica oltre quattro ore di pendolarismo riceveranno una somma forfettaria di 500 EUR se viaggeranno con mezzi privati o di 750 EUR se viaggeranno con mezzi pubblici. (3) Bonus per l'abbattimento degli stereotipi di genere: i lavoratori del sesso meno rappresentato che optano per una formazione professionale per posti di lavoro caratterizzati da un forte squilibrio di genere percepiranno un bonus di 700 EUR versato in due rate, una all'inizio e una alla fine della formazione.(4) Indennità per la creazione di imprese: i lavoratori riceveranno un contributo mensile di 350 EUR, per un periodo massimo di 12 mesi, durante la preparazione all'avvio della loro attività. Per sostenere il nuovo lavoratore autonomo durante i primi mesi di attività, gli sarà inoltre messo a disposizione un contributo di 200 EUR, per un periodo massimo di cinque mesi. (5) Indennità per il ritorno a scuola: un'indennità mensile di 350 EUR sarà concessa ai lavoratori che intraprendono studi di livello terziario a tempo pieno per almeno un anno, o una formazione qualificante di almeno 3 mesi al fine di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento di lavori richiesti e difficile da coprire, collegati a funzioni critiche, ecc.
27.La pandemia di COVID-19 ha portato allo sviluppo di un piano per l'igiene sanitaria al fine di garantire l'attuazione delle misure.
28.Le azioni proposte qui descritte costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.
29.Il Belgio ha fornito le informazioni richieste sulle azioni che costituiscono un obbligo per l'impresa interessata a norma del diritto nazionale o di accordi collettivi. Le sue autorità hanno confermato che il contributo finanziario a valere sul FEG non si sostituisce a tali azioni.
Stima dei costi
30.I costi totali stimati ammontano a 6 198 708 EUR e comprendono le spese per i servizi personalizzati (pari a 5 977 108 EUR) e le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione (pari a 221 600 EUR).
31.Il contributo finanziario totale richiesto al FEG ammonta a 3 719 224 EUR (60 % dei costi totali).
Azioni
|
Numero stimato di partecipanti
|
Costo stimato per partecipante
(EUR)
|
Costi totali stimati
(EUR)
|
Servizi personalizzati (azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento FEG)
|
Informazioni, assistenza nella ricerca di un lavoro e orientamento professionale
|
1 468
|
2 230
|
3 273 787
|
Formazione, riqualificazione e formazione professionale
|
610
|
3 534
|
2 155 437
|
Formazione sul lavoro
|
10
|
1 440
|
14 396
|
Sostegno alla creazione di imprese
|
70
|
2 000
|
139 988
|
Contributo all'avviamento di imprese
|
12
|
10 000
|
120 000
|
Totale parziale a):
Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati:
|
–
|
5 703 608
|
|
|
(95,42 %)
|
Indennità e incentivi (azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG)
|
Incentivi e indennità
|
367
|
745
|
273 500
|
Totale parziale b):
Percentuale relativa al pacchetto di servizi personalizzati:
|
–
|
273 500
|
|
|
(4,58 %)
|
Azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FEG
|
1. Attività di preparazione
|
–
|
6 000
|
2. Gestione
|
–
|
52 420
|
3. Informazione e pubblicità
|
–
|
55 000
|
4. Controllo e rendicontazione
|
–
|
108 180
|
Totale parziale c):
Percentuale dei costi totali:
|
–
|
221 600
|
|
|
(3,57%)
|
Costi totali (a + b + c):
|
–
|
6 198 708
|
Contributo del FEG (60 % dei costi totali)
|
–
|
3 719 224
|
32.I costi delle azioni presentate nella tabella sopra riportata come azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG non superano il 35 % dei costi totali del pacchetto coordinato di servizi personalizzati. Il Belgio ha confermato che queste azioni sono subordinate alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di ricerca di lavoro o di formazione.
33.Il Belgio ha confermato che i costi degli investimenti per le attività indipendenti e la creazione nonché il rilevamento di imprese da parte dei dipendenti non supereranno i 15 000 EUR per beneficiario.
Periodo di ammissibilità delle spese
34.Il Belgio ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 9 giugno 2020. Le spese per le azioni saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario a valere sul FEG dal 9 giugno 2020 al 22 dicembre 2022.
35.Il Belgio ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 10 giugno 2020. Le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione sono pertanto ammissibili a un contributo finanziario a valere sul FEG dal 10 giugno 2020 al 22 giugno 2023.
Complementarità con le azioni finanziate da fondi nazionali o dell'Unione
36.Le fonti del prefinanziamento o del cofinanziamento nazionale sono i fondi della Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams Gewest e della Région Wallonne.
37.Il Belgio ha confermato che le misure sopra descritte che ricevono un contributo finanziario a valere sul FEG non riceveranno contemporaneamente contributi finanziari da altri strumenti finanziari dell'Unione.
Procedure per la consultazione dei beneficiari interessati, dei loro rappresentanti o delle parti sociali nonché delle autorità locali e regionali
38.Il Belgio ha indicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con i rappresentanti dei lavoratori e le parti sociali durante le riunioni tenutesi il 3 e il 19 novembre 2020. Si è tenuta inoltre una riunione tra le autorità belghe e Aviato vzw, un centro per l'impiego presso l'aeroporto di Bruxelles per le persone in cerca di occupazione e i datori di lavoro. Aviato, in qualità di specialista nel settore dell'aviazione, è stato consultato in merito alla formazione più adeguata per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori in esubero.
39.Le autorità regionali delle Fiandre, della Vallonia e di Bruxelles sono i promotori della presente domanda. Synerjob, la struttura di collaborazione interregionale dei tre servizi per l'impiego belgi, conferisce una maggiore coerenza alle azioni proposte.
Sistemi di gestione e controllo
40.La domanda contiene una descrizione del sistema di gestione e di controllo che specifica le responsabilità degli organismi coinvolti. Il Belgio ha notificato alla Commissione che il contributo finanziario sarà gestito e controllato dagli stessi organismi che gestiscono e controllano il Fondo sociale europeo nella Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams Gewest e nella Région Wallonne.
Impegni assunti dallo Stato membro interessato
41.Il Belgio ha fornito tutte le necessarie garanzie che:
–saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;
–sono state rispettate le condizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE;
–le azioni proposte non riceveranno un sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione e sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento;
–le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai fondi strutturali;
–il contributo finanziario a valere sul FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
INCIDENZA SUL BILANCIO
Proposta di bilancio
42.Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, il FEG non supera un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018).
43.Dopo aver esaminato la domanda relativamente alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento FEG, e avendo preso in considerazione il numero di beneficiari interessati, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo di 3 719 224 EUR, pari al 60 % dei costi totali delle azioni proposte, al fine di erogare un contributo finanziario in risposta alla domanda.
44.La decisione proposta relativa alla mobilitazione del FEG sarà presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, come stabilito al punto 9 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie.
Atti collegati
45.Contemporaneamente alla presente proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso la linea di bilancio pertinente per l'importo di 3 719 224 EUR.
46.Contemporaneamente all'adozione della presente proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG, la Commissione adotterà una decisione di concessione di un contributo finanziario, mediante un atto di esecuzione che entrerà in vigore alla data alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio adotteranno la proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG.
2021/0109 (BUD)
Proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dal Belgio – EGF/2020/005 BE/Swissport
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie, in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio.
(3)Il 22 dicembre 2020 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso Swissport in Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come disposto all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
(4)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 3 719 224 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.
(5)Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2021, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 3 719 224 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione].
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente