COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.1.2021
COM(2021) 14 final
2021/0006(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
RELAZIONE
A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2020 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.
Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 15 ottobre 2020, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Estonia. Con lettera del 19 ottobre 2020 la Commissione ha comunicato all'Estonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.
Conformemente all'articolo 287, punto 8), della direttiva IVA, l'Estonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 16 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, l'Estonia è stata autorizzata ad aumentare la soglia relativa ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR. In base a tale decisione di esecuzione, l'Estonia può applicare la misura di deroga dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
Il regime speciale per le piccole imprese è stato modificato dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, che entrerà in vigore il 1º gennaio 2025. L'Estonia ha chiesto di prorogare l'applicazione della misura di deroga fino al 31 dicembre 2024. A decorrere dal 1º gennaio 2025 la nuova soglia, a norma dell'articolo 284 della direttiva IVA, è di 85 000 EUR. Pertanto la soglia di 40 000 EUR stabilita per le piccole imprese in Estonia è conforme alla nuova disposizione.
Il mantenimento del valore della soglia per la registrazione come soggetto passivo consente ai soggetti il cui volume d'affari è compreso tra 16 001 EUR e 40 000 EUR di mantenere un onere amministrativo più ridotto, senza che ciò abbia ripercussioni significative sull'importo totale del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Anche il carico di lavoro dell'amministrazione fiscale risulta leggermente ridotto. La misura di deroga rimane facoltativa per i soggetti passivi.
La misura di deroga, che semplifica gli obblighi dei piccoli operatori, è conforme agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per le piccole imprese.
L'applicazione della misura non incide in modo significativo sull'importo totale del gettito IVA riscosso nella fase del consumo finale. La riduzione delle entrate IVA per lo Stato in seguito all'applicazione della misura ammonta a 15,6 milioni di EUR all'anno, pari allo 0,6 % del gettito totale dell'imposta sul valore aggiunto.
La misura di deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, in quanto l'Estonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
È pertanto opportuno autorizzare la Repubblica di Estonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La misura di deroga è in linea con la filosofia della direttiva (UE) 2020/285 che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese, scaturita dal piano d'azione sull'IVA, e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese. In particolare, intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e dell'Unione, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.
Inoltre la soglia di 40 000 EUR è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).
Deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo sia inferiore a una data soglia, sono state concesse ad altri Stati membri, conformemente a quanto disposto agli articoli 285 e 287 della direttiva IVA. Ai Paesi Bassi è stata concessa una soglia di 25 000 EUR; all'Italia una soglia di 30 000 EUR; al Lussemburgo una soglia di 35 000 EUR; alla Lettonia e alla Polonia è stata concessa una soglia di 40 000 EUR; alla Lituania una soglia di 55 000 EUR; alla Croazia una soglia di 45 000 EUR e a Malta una soglia di 20 000 EUR; all'Ungheria una soglia di 48 000 EUR; alla Slovenia una soglia di 50 000 EUR; e alla Romania una soglia di 88 500 EUR.
Come già menzionato, le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. L'inserimento di una data di scadenza per la misura speciale al 31 dicembre 2024, come richiesto dalla Repubblica di Estonia, è coerente con i requisiti della direttiva (UE) 2020/285 sulla semplificazione delle disposizioni sull'IVA per le piccole e medie imprese. Tale direttiva fissa al 1º gennaio 2025 la data in cui gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare per conformarvisi.
La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese nei suoi programmi di lavoro annuali. A tale riguardo, il programma di lavoro della Commissione per il 2020 fa riferimento a una "specifica strategia per le PMI, che renderà più facile per le piccole e medie imprese operare, crescere ed espandersi". La misura speciale è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali. In particolare, è in linea con il programma di lavoro della Commissione per il 2017, che faceva specificamente riferimento all'IVA, sottolineando che gli oneri amministrativi della conformità IVA per le piccole imprese sono elevati e che le innovazioni tecniche pongono nuove sfide per una riscossione fiscale efficace, ribadendo l'esigenza di semplificare l'IVA per le imprese più piccole.
Analogamente, la misura è coerente con la strategia del 2015 per il mercato unico, nella quale la Commissione si è prefissa di aiutare le piccole e medie imprese a crescere, fra l'altro attraverso la riduzione degli oneri amministrativi che impediscono loro di trarre pieno beneficio dal mercato unico. Segue inoltre la filosofia della comunicazione della Commissione del 2013 "Piano d'azione Imprenditorialità 2020: Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa", che ha sottolineato la necessità di semplificare la legislazione fiscale per le piccole imprese.
Infine, la misura è conforme alle politiche dell'Unione per le piccole e medie imprese definite nella comunicazione del 2016 sulle start-up e nella comunicazione del 2008 "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa), che invitano gli Stati membri a tenere conto delle peculiarità delle PMI nell'elaborazione degli atti legislativi e pertanto a semplificare il contesto normativo in vigore.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 395 della direttiva IVA.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.
•Proporzionalità
La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, vale a dire semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.
•Scelta dell'atto giuridico
Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.
A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dall'Estonia e concerne solo questo Stato membro.
•Assunzione e uso di perizie
Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.
•Valutazione d'impatto
La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio innalza la soglia del volume di affari annuale al di sotto della quale i soggetti passivi possono essere esonerati dall'IVA. Tale incremento amplia inoltre l'ambito di applicazione della misura di semplificazione, che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a 40 000 EUR.
I soggetti il cui volume d'affari non supera la soglia non saranno tenuti a registrarsi per essere identificati ai fini dell'IVA e vedranno pertanto ridursi i propri oneri amministrativi, in quanto non dovranno tenere registri IVA o presentare dichiarazioni IVA. La misura consentirà anche di ridurre il carico di lavoro delle autorità fiscali. Essa avrà un potenziale impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti passivi attualmente registrati ai fini dell'IVA all'Estonia e quindi sull'amministrazione fiscale.
Secondo l'Estonia, nel 2016 e nel 2017 la percentuale di persone identificate ai fini dell'IVA, con un volume d'affari annuo compreso tra 16 001 e 40 000 EUR, rappresentava il 18 % del numero totale di persone identificate ai fini dell'IVA. Nel 2019 tale percentuale era pari al 15 % di tutte le persone identificate ai fini dell'IVA. Al 14 settembre 2020 il numero totale di soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA in Estonia era pari a 98 160. La misura di deroga interessa quindi direttamente circa 3 000 imprese.
L'incidenza sul bilancio in termini di gettito IVA per l'Estonia non ha comportato effetti significativi sulle entrate per il bilancio dello Stato. La riduzione delle entrate IVA dello Stato a seguito dell'applicazione della misura è di 15,6 milioni di EUR all'anno, pari allo 0,6 % del gettito totale dell'IVA. L'effetto è quindi trascurabile.
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto l'Estonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
2021/0006 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/563 che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 287, punto 8), della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 16 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
(2)Con decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, l'Estonia è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE ("la misura di deroga"), al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR. L'Estonia è stata autorizzata ad applicare la misura di deroga dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva di modifica delle disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.
(3)Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2020/285 che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e stabilisce nuove norme per le piccole imprese, compresa la soglia massima del volume d'affari annuo di 85 000 EUR o del controvalore in moneta nazionale dello Stato membro.
(4)Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2020 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
(5)Con lettera del 15 ottobre 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, della domanda presentata dall'Estonia. Con lettera del 19 ottobre 2020 la Commissione ha comunicato all'Estonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.
(6)La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa).
(7)In base alle informazioni fornite dall'Estonia, la misura di deroga avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale. I soggetti passivi potranno ancora scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
(8)La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto l'Estonia effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio.
(9)Tenuto conto dell'incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese, è opportuno autorizzare l'Estonia ad applicare la misura di deroga per un ulteriore periodo.
(10)È opportuno che l'autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, a norma della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l'Estonia a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/563,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/563, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2024.".
Articolo 2
La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il