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Document 52020PC0783

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea

    COM/2020/783 final

    Bruxelles, 9.12.2020

    COM(2020) 783 final

    2020/0348(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

    Cabo Verde e l'UE intrattengono da oltre 35 anni una relazione stretta e molto costruttiva basata in particolare su una cooperazione allo sviluppo costante e significativa. Dal novembre 2007 le relazioni tra l'UE e Cabo Verde sono disciplinate dal partenariato speciale UE-Cabo Verde, strumento ambizioso per rafforzare le relazioni bilaterali che costituisce un caso unico tra il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Uno degli obiettivi del partenariato speciale è rafforzare la mobilità e i contatti interpersonali tra i cittadini dell'UE e del Cabo Verde, nonché intensificare la cooperazione nella lotta all'immigrazione irregolare. Nel quadro di tale partenariato, nel 2008 Cabo Verde è stato il primo paese africano a concludere un partenariato per la mobilità con l'UE e, successivamente, un accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea 1 , adottato parallelamente a un accordo di riammissione delle persone in soggiorno irregolare 2 . Entrambi gli accordi sono entrati in vigore il 1° dicembre 2014.

    Dopo quasi 5 anni di attuazione di tali accordi e alla luce dei cambiamenti sopraggiunti nella legislazione interna dell'UE e del Cabo Verde in materia di visti, in particolare la revisione del codice dei visti dell'UE 3 e la decisione del Cabo Verde di esentare i cittadini dell'UE dall'obbligo del visto per soggiorni fino a 30 giorni 4 , il comitato misto istituito dall'accordo esistente ha esaminato la necessità di modificare determinate norme vigenti al fine di adeguarle alle mutate circostanze.

    Su tale base, il 13 settembre 2019 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione 5 al fine di ottenere direttive per negoziare un accordo che modifica il vigente accordo di facilitazione del rilascio dei visti con la Repubblica del Cabo Verde.

    A seguito dell'autorizzazione concessa il 29 ottobre 2019 dal Consiglio 6 , i negoziati con la Repubblica del Cabo Verde sono ufficialmente iniziati il 28 novembre 2019 a Bruxelles. Un ulteriore ciclo di colloqui si è svolto il 30 gennaio 2020 a Praia, dove i capi negoziatori hanno raggiunto un accordo di principio sul progetto di testo. Il 24 luglio 2019 i capi negoziatori hanno siglato il testo dell'accordo mediante uno scambio di messaggi di posta elettronica.

    In tutte le fasi dei negoziati gli Stati membri sono stati regolarmente messi al corrente e consultati nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. La bozza definitiva del testo dell'accordo è stata condivisa con il gruppo "Visti" e approvato in linea generale mediante procedura di approvazione tacita, il 27 marzo 2020.

    La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo, Il Consiglio deciderà a maggioranza qualificata.

    2.SCOPO E CONTENUTO DELL'ACCORDO

    L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (di seguito "l'accordo") mira ad agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

    La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione.

    Il contenuto definitivo dell'accordo può essere sintetizzato come segue:

       i diritti per il trattamento delle domande di visto sono ridotti al 75 % dell'importo da riscuotere conformemente alla legislazione nazionale applicabile (vale a dire 60 EUR per i cittadini del Cabo Verde). Tali diritti saranno applicati a tutti i richiedenti il visto. Inoltre, i coniugi, i figli (compresi i figli adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico e i genitori di cittadini del Cabo Verde che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro o di cittadini dell'Unione che risiedono nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza sono totalmente esentati da tale obbligo. Inoltre, per i minori di almeno 12 anni (ma di età inferiore ai 18 anni) tali diritti sono ulteriormente ridotti del 50 % della tariffa generalmente applicabile (vale a dire 30 EUR per i cittadini del Cabo Verde);

       i documenti da presentare in relazione alla finalità del viaggio sono stati semplificati per le seguenti categorie di richiedenti: membri di delegazioni ufficiali; imprenditori; coniugi, figli e genitori di cittadini dell'Unione o di cittadini del Cabo Verde che soggiornano legalmente nell'UE; scolari, studenti e studenti post-universitari; partecipanti di eventi scientifici, culturali, sportivi e religiosi; giornalisti e personale di accompagnamento; persone che viaggiano per motivi medici. Per tali categorie possono essere richiesti, a giustificazione del viaggio, solo i documenti indicati nell'accordo; i richiedenti che hanno utilizzato legittimamente un precedente visto per ingressi multipli valido per almeno un anno sono esentati dalla presentazione di giustificativi per l'alloggio;

       le norme per il rilascio dei visti per ingressi multipli sono state modificate concentrandosi sulla correttezza dell'uso dei visti precedenti in determinati periodi di riferimento anziché sulle finalità del viaggio dei richiedenti: di norma, un visto per ingressi multipli di 1 anno è rilasciato ai richiedenti che hanno utilizzato legittimamente un visto nei 18 mesi precedenti; un visto per ingressi multipli di 2 anni è rilasciato ai richiedenti che hanno utilizzato legittimamente un visto per ingressi multipli di 1 anno nei 30 mesi precedenti; un visto per ingressi multipli di 3-5 anni è rilasciato ai richiedenti che hanno utilizzato legittimamente un visto per ingressi multipli di 2 anni nei 42 mesi precedenti;

       i titolari di lasciapassare valido dell'UE sono esentati dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata;

       le clausole finali prevedono la possibilità per le parti di sospendere l'accordo, integralmente o parzialmente, per qualsiasi motivo ritenuto opportuno. Una dichiarazione comune relativa all'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo riguardante le ragioni per la sospensione dell'accordo contiene un elenco non esaustivo di motivi, come l'ordine pubblico, la protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica, considerazioni relative ai diritti umani e alla democrazia o la mancanza di cooperazione nel settore della riammissione;

       la clausola generale dell'accordo è modificata al fine di garantire che: la facilitazione concessa ai cittadini del Cabo Verde sia concessa ai cittadini dell'Unione qualora l'obbligo del visto per soggiorni fino a 30 giorni fosse nuovamente imposto per il loro viaggio in Cabo Verde; siano concesse almeno le stesse facilitazioni ai cittadini dell'Unione che chiedono un visto per Cabo Verde per soggiorni superiori a 30 giorni ma non superiori a 90 giorni. All'accordo è acclusa una dichiarazione comune sulle norme per la concessione di visti del Cabo Verde ai cittadini dell'Unione per soggiorni superiori a 30 giorni e non superiori a 90 giorni, nella quale si specifica che i cittadini dell'Unione possono chiedere alle autorità competenti, nel territorio del Cabo Verde, una proroga del soggiorno;

       la dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di viaggio e sullo scambio regolare di informazioni sulla sicurezza dei documenti di viaggio è modificata al fine di includere un riferimento alla legislazione interna del Cabo Verde che introduce documenti di viaggio biometrici;

       i riferimenti alle situazioni specifiche della Danimarca e dell'Irlanda figurano nel preambolo e nelle dichiarazioni comuni accluse all'accordo.

    3.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La presente proposta è presentata al Consiglio al fine di autorizzare la firma dell'accordo.

    La base giuridica della presente proposta è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, del medesimo.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    A norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, la negoziazione e la conclusione di accordi le cui disposizioni incidono sulle norme relative al rilascio di visti Schengen per soggiorni di breve durata rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

    Proporzionalità

    La presente proposta si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, vale a dire la conclusione di un accordo internazionale che agevoli il rilascio dei visti ai cittadini di Cabo Verde e, su una base di reciprocità, ai cittadini dell'Unione.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La presente proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'Unione.

    5.CONCLUSIONE

    In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la persona o le persone debitamente abilitate a firmarlo a nome dell'Unione.

    2020/0348 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il 29 ottobre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea ("l'accordo"). Il 30 gennaio 2020 le parti hanno concluso positivamente i negoziati e il 24 luglio 2020 il testo è stato siglato mediante scambio di e-mail.

    (2)Il partenariato speciale tra l'Unione e Cabo Verde è stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 19 novembre 2007 7 . Uno degli obiettivi di tale partenariato è rafforzare la mobilità e i contatti interpersonali tra i cittadini dell'UE e di Cabo Verde, nonché intensificare la cooperazione nella lotta all'immigrazione irregolare.

    (3)Il 1º dicembre 2014 è entrato in vigore l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea 8 .

    (4)Alla luce dei cambiamenti sopraggiunti nella legislazione interna delle parti e sulla base dei riscontri forniti dal comitato misto incaricato di monitorare l'attuazione dell'accordo di cui al considerando precedente, lo scopo dell'accordo è adeguare e integrare alcune disposizioni che facilitano il rilascio dei visti ai cittadini di Cabo Verde e, su base di reciprocità, dell'Unione per soggiorni previsti di durata non superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

    (5)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio 9 . L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (6)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (7)È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva, e approvare le dichiarazioni comuni accluse all'accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (di seguito "l'accordo") è approvato a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di tale accordo.

    Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Le dichiarazioni comuni accluse all'accordo sono approvate a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, fatta salva la sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3.
    (2)    GU L 282 del 24.10.2013, pag. 15
    (3)    Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti). GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.
    (4)    Bollettino ufficiale della Repubblica del Capo Verde I.54 del 13.8.2018, pag. 1350.
    (5)    COM(2019) 417 final.
    (6)    Ares(2019)6870996.
    (7)    Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul futuro delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde (19 novembre 2007); Doc. di rif. 15113/07.
    (8)    GU L 282 del 24.10.2013, pag. 3.
    (9)    Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
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    Bruxelles, 9.12.2020

    COM(2020) 783 final

    ALLEGATO

    della

    proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea


    ACCORDO 
    tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde
    e dell'Unione europea

    L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata "Unione", da una parte,

    e

    la REPUBBLICA DEL CABO VERDE, in seguito denominata "Cabo Verde",

    in appresso denominate congiuntamente "parti",

    RICHIAMANDO l'accordo di partenariato di Cotonou tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto il 25 giugno 2005 e il 22 giugno 2010, nonché il partenariato speciale tra l'Unione e Capo Verde, approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 19 novembre 2007,

    VISTA la dichiarazione comune, del 5 giugno 2008, su un partenariato per la mobilità tra l'Unione e Capo Verde, con la quale le parti si impegnano a sviluppare un dialogo sulle questioni relative ai visti per soggiorni di breve durata con l'obiettivo di agevolare la mobilità di alcune categorie di persone,

    VISTO l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea 1 (di seguito, "accordo"), entrato in vigore il 1° dicembre 2014,

    VISTO l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare 2 , entrato in vigore il 1° dicembre 2014,

    TENENDO CONTO del fatto che, a decorrere dal 2 gennaio 2019, i cittadini dell'Unione sono esenti dall'obbligo del visto quando si recano a Cabo Verde per un periodo non superiore a 30 giorni 3 ,

    RICONOSCENDO che, se Cabo Verde reintroduce l'obbligo del visto per i cittadini o talune categorie di cittadini dell'Unione per soggiorni previsti di durata non superiore a 30 giorni, ai cittadini dell'Unione interessati dovrebbero applicarsi automaticamente, su base di reciprocità, almeno le stesse facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini di Cabo Verde,

    TENENDO CONTO dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) 4 ,

    DESIDEROSE di promuovere i contatti tra i loro popoli, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai rispettivi cittadini su base di reciprocità,

    RICONOSCENDO che tale facilitazione non dovrebbe agevolare la migrazione irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,    

    TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano all'Irlanda,

    TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    L'accordo è modificato come segue:

    (1)Il titolo è sostituito dal seguente:

    "Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cabo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata".

    (2)I riferimenti a "Capo Verde" sono sostituiti da "Cabo Verde" in tutto il testo dell'accordo.

    (3)L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 2 
    Clausola generale

    1.    Le disposizioni volte a facilitare il rilascio del visto, quali contenute nel presente accordo, si applicano ai cittadini di Cabo Verde e dell'Unione solo qualora tali cittadini non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dell'Unione o dei suoi Stati membri o in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di Cabo Verde, o in virtù del presente accordo o di altri accordi internazionali.

    2.    Se Cabo Verde reintroduce l'obbligo del visto per i cittadini dell'Unione o talune categorie di cittadini dell'Unione per soggiorni previsti di durata non superiore a 30 giorni, ai cittadini dell'Unione interessati si applicano automaticamente, su base di reciprocità, almeno le stesse facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini di Cabo Verde.

    3.    Per soggiorni previsti di durata superiore a 30 giorni ma non superiore a 90 giorni, ai cittadini dell'Unione interessati si applicano almeno le stesse facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini di Cabo Verde.

    4.    Alle questioni non contemplate dal presente accordo si applicano il diritto nazionale di Cabo Verde e il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto dell'Unione."

    (4)L'articolo 3 è così modificato:

    (a)La lettera a) è sostituita dalla seguente:

    "a)    «Stato membro», qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno di Danimarca e dell'Irlanda;"

    (b)La lettera e) è sostituita dalla seguente:

    "e)    «persona che soggiorna legalmente», qualsiasi cittadino di Cabo Verde autorizzato o abilitato, in virtù del diritto nazionale o del diritto dell'Unione, a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro;"

    (c)È inserita la seguente lettera:

    "f)    «lasciapassare dell'UE», il documento rilasciato dall'Unione agli agenti delle istituzioni dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio 5 ."

    (5)L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 4 
    Rilascio di visti per ingressi multipli

    1.    Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di cittadini di Cabo Verde:

    a)    membri dei governi e dei parlamenti nazionali e locali e membri delle corti costituzionali, di ultima istanza e della corte dei conti, salvo che tali persone siano esenti dall'obbligo in virtù del presente accordo, nell'esercizio delle loro funzioni;

    b)    membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Cabo Verde, si recano in uno Stato membro per partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati, programmi di scambio o eventi organizzati su iniziativa di organizzazioni intergovernative;

    c)    imprenditori e rappresentanti d'impresa che si recano periodicamente negli Stati membri;

    d)    coniugi, figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l'età di ventuno anni o a carico, e genitori di cittadini di Cabo Verde che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro, o di cittadini dell'Unione che risiedono nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza.

    Tuttavia, se la necessità di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando una delle seguenti situazioni è di durata inferiore ai 5 anni:

    -per le persone di cui alla lettera a), la durata dell'incarico;

    -per le persone di cui alla lettera b), la durata della qualità di membro permanente di una delegazione ufficiale;

    -per le persone di cui alla lettera c), la durata della qualifica di imprenditore o imprenditrice o di rappresentante di impresa, o

    -per le persone di cui alla lettera d), prima parte, la durata dell'autorizzazione di soggiorno rilasciata ai cittadini di Cabo Verde che soggiornano nel territorio di uno Stato membro.

    2.    Fatto salvo il paragrafo 1, le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano ad altri richiedenti visti per ingressi multipli con una validità di:

    a)    1 anno, a condizione che il richiedente abbia ottenuto e legittimamente utilizzato un visto nei 18 mesi precedenti;

    b)    2 anni, a condizione che il richiedente abbia ottenuto e legittimamente utilizzato un visto per ingressi multipli valido 1 anno nei 30 mesi precedenti;

    c)    3-5 anni, a condizione che il richiedente abbia ottenuto e legittimamente utilizzato un visto per ingressi multipli valido 2 anni nei 42 mesi precedenti.

    3.    In deroga ai paragrafi 1 e 2, il periodo di validità del visto può essere ridotto in singoli casi, qualora vi sia un ragionevole dubbio sul fatto che le condizioni di ingresso saranno rispettate per l'intero periodo, o qualora la validità del visto vada al di là di quella del documento di viaggio del richiedente.

    4.    Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 non soggiornano nel territorio degli Stati membri per un totale di più di 90 giorni per periodi di 180 giorni."

    (6)L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 5 
    Diritti di visto e oneri per la prestazione del servizio

    1.    I diritti per il trattamento delle domande di visto sono pari al 75 % dell'importo da riscuotere conformemente alla legislazione nazionale applicabile.

    Tale percentuale può essere rivista conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

    2.    Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri non percepiscono diritti di visto dalle seguenti categorie di persone:

    a)    membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Cabo Verde, si recano in uno Stato membro per partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati, programmi di scambio ufficiali o eventi organizzati su iniziativa di organizzazioni intergovernative;

    b)    minori di età inferiore a dodici anni;

    c)    studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori in visita di studio o di formazione;

    d)    ricercatori che si spostano a fini di ricerca scientifica;

    e)    giovani di età non superiore a venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze e manifestazioni sportive, culturali o educative organizzate da associazioni senza scopo di lucro;

    f)    coniugi, figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l'età di ventuno anni o a carico, e genitori di cittadini di Cabo Verde che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro, o di cittadini dell'Unione che risiedono nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

    3.    Fatto salvo il paragrafo 2, lettera f), per i minori di almeno 12 anni ma di età inferiore ai 18 anni i diritti sono ridotti del 50 % rispetto alla tariffa applicabile ai sensi del paragrafo 1.

    4.    Quando gli Stati membri cooperano con un fornitore esterno di servizi possono essere riscossi oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri per la prestazione del servizio sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR."

    (7)È inserito il seguente articolo:

    "Articolo 5 bis
    Documenti giustificativi

    1.    Per le seguenti categorie di cittadini di Cabo Verde, i seguenti documenti sono sufficienti per verificare la finalità del viaggio:

    a)    membri dei governi e dei parlamenti nazionali e locali e membri delle corti costituzionali, di ultima istanza e della corte dei conti, salvo che tali persone siano esenti dall'obbligo in virtù del presente accordo, nell'esercizio delle loro funzioni:

    -    una nota verbale rilasciata dal ministero degli Esteri di Cabo Verde attestante che il richiedente è in missione ufficiale in uno Stato membro;

    b)    membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato a Cabo Verde, si recano in uno Stato membro per partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati, programmi di scambio o eventi organizzati su iniziativa di organizzazioni intergovernative:

    -    una lettera emessa dall'autorità competente di Cabo Verde attestante che il richiedente è un membro della sua delegazione che si reca nel territorio dello o degli Stati membri per partecipare allo o agli eventi in questione, corredata di una copia dell'invito ufficiale o della conferma dell'iscrizione da parte dell'organizzazione ospitante;

    c)    imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria:

    -    un invito scritto dell'impresa o dell'organizzazione stabilita nello Stato membro di destinazione;

    d)    coniugi, figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l'età di ventuno anni o a carico, e genitori di cittadini di Cabo Verde che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro, o di cittadini dell'Unione che risiedono nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza:

    -    un invito scritto della persona ospitante;

    e)    studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori in visita di studio o di formazione, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo (per soggiorni non superiori a 90 giorni per periodi di 180 giorni):

    -    un invito scritto o il certificato d'iscrizione della scuola inferiore, della scuola superiore o dell'università ospitante, o certificati attestanti i corsi da frequentare;

    f)    partecipanti a ricerche scientifiche o accademiche, eventi di formazione, compresa la formazione professionale (per soggiorni non superiori a 90 giorni per periodi di 180 giorni):

    -    un certificato d'iscrizione rilasciato dall'istituto di insegnamento o una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante;

    g)    partecipanti a seminari, conferenze e manifestazioni culturali o religiose organizzate da associazioni senza scopo di lucro registrate in uno Stato membro:

    -    un invito scritto dell'organizzazione ospitante a partecipare alle attività;

    h)    persone che viaggiano per motivi di salute e accompagnatori necessari:

    -    un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell'istituto, e la prova della sufficienza dei mezzi per sostenere i costi delle cure mediche o la prova del pagamento anticipato delle cure mediche, e, ove applicabile, la necessità che la persona in cura sia accompagnata;

    i)    partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

    -    un invito scritto dell'organizzazione ospitante, delle autorità competenti, delle federazioni sportive nazionali o dei comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

    j)    giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

    -    un certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente in cui si attesti che il richiedente è un giornalista qualificato e che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, oppure che l'interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;

    2.    Ai fini del presente articolo, l'invito scritto o i documenti ufficiali rilevanti contengono le seguenti informazioni:

    a)    per quanto riguarda la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero di passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi richiesti e (se del caso) il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano; e

    b)    se la parte che invita è una persona fisica: nome, cognome, indirizzo della persona che invita e (se del caso) prova del soggiorno regolare in uno Stato membro ai sensi della legislazione nazionale, oppure

    c)    se la parte che invita è una persona giuridica, una società o un'organizzazione (compresa un'associazione senza scopo di lucro) stabilita nel territorio dello o degli Stati membri: denominazione e indirizzo completi della parte che invita, nome, cognome e qualifica del rappresentante che firma la domanda e numero di registrazione della parte che invita, come richiesto dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione, oppure

    d)    se il documento ufficiale rilevante è emesso da una pubblica autorità: nome, cognome e qualifica della persona che firma la domanda, e status del richiedente.

    3.    I richiedenti che abbiano ottenuto e legittimamente utilizzato un visto per ingressi multipli valido almeno 1 anno nei 30 mesi precedenti sono, in linea di principio, esentati dalla presentazione dei documenti comprovanti l'alloggio o dalla prova della disponibilità di mezzi sufficienti a coprire l'alloggio."

    (8)L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 8 
    Passaporti diplomatici e di servizio

    1.    I cittadini di Cabo Verde titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio valido rilasciato da Cabo Verde possono entrare nel territorio degli Stati membri, uscire da detto territorio e transitarvi senza visto.

    2.    I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio valido rilasciato da uno Stato membro e i titolari di un lasciapassare dell'UE valido possono entrare nel territorio di Cabo Verde, uscire da detto territorio e transitarvi senza visto.

    3.    Le persone d cui ai paragrafi 1 e 2 possono soggiornare nel territorio, rispettivamente, degli Stati membri o di Cabo verde per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni."

    (9)L'articolo 10, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    "1.    Le parti istituiscono un comitato misto di gestione dell'accordo («comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Cabo Verde."

    (10) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 11 
    Relazione tra il presente accordo e gli accordi conclusi tra gli Stati membri e Cabo Verde

    A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale conclusi tra gli Stati membri e Cabo Verde, nella misura in cui tali disposizioni possano incidere o alterare il campo di applicazione del presente accordo."

    (11) L'articolo 12, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

    "5.    Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte."

    (12) Il secondo paragrafo del protocollo dell'accordo relativo agli Stati Membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen è sostituito dal seguente:

    "Conformemente alla decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , sono stati adottati provvedimenti armonizzati per semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen attraverso il territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, o per semplificare il loro soggiorno di breve durata su questi stessi territori. La decisione n. 565/2014/UE autorizza la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania a riconoscere unilateralmente i seguenti documenti come equipollenti al loro visto nazionale, non solo per il transito nel loro territorio, ma anche per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni:

    -i visti uniformi per soggiorni di breve durata validi per due o molteplici ingressi;

    -i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, inclusi i visti con validità territoriale limitata rilasciati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del codice dei visti, e

    -i visti nazionali e i permessi di soggiorno rilasciati da Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania."

    Articolo 2

    1.    Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione secondo le rispettive procedure delle parti. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

    2.    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui si è proceduto all'ultima notifica di cui al paragrafo 1.

    Articolo 3

    Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Le seguenti dichiarazioni comuni sono adottate dalle parti e allegate all'accordo:

    "Dichiarazione comune sulle norme che disciplinano il rilascio dei visti di Cabo Verde ai cittadini dell'Unione per soggiorni di più di 30 giorni ma non superiori a 90 giorni

    Conformemente alla legislazione di Cabo Verde, i cittadini dell'Unione sono esenti dall'obbligo di visto per ingressi e soggiorni nel territorio di Cabo Verde non superiori a 30 giorni. Per soggiorni previsti di durata superiori a 30 giorni sono tenuti a chiedere e a ottenere l'autorizzazione delle autorità di Cabo Verde. AI sensi della legge n. 66/VIII/2014, quale modificata, della Repubblica del Cabo Verde, i cittadini dell'Unione possono chiedere e ottenere un visto valido fino a 90 giorni presso le rappresentanze consolari di Cabo Verde, oppure chiedere una proroga del soggiorno alle autorità competenti nel territorio di Cabo Verde.

    Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo, per soggiorni previsti di durata superiore a 30 giorni ma non superiore a 90 giorni, ai cittadini dell'Unione interessati si applicano almeno le stesse facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini di Cabo Verde.

    Le parti convengono che il comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 10 controllerà l'applicazione della presente disposizione."

    "Dichiarazione comune relativa all'articolo 12, paragrafo 5, dell'accordo riguardante i motivi per la sospensione dell'accordo

    Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte l'accordo, e in particolare l'articolo 8, per motivi come l'ordine pubblico, la protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica, la mancanza di cooperazione nel settore della riammissione, oppure per considerazioni relative ai diritti umani e alla democrazia. Tale sospensione ha luogo conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 5.

    In caso di sospensione dell'applicazione di tutte o di alcune disposizioni dell'accordo, le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 10, al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

    La presente dichiarazione comune sostituisce la dichiarazione comune relativa all'articolo 8 dell'accordo sui passaporti diplomatici e di servizio."

    "Dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di viaggio

    Le parti convengono che, nel controllare l'applicazione dell'accordo, il comitato misto istituito conformemente all'articolo 10 valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell'accordo. A tal fine, le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni:

    -sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio;

    -sulle misure adottate per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico, e

    -sulle misure adottate relativamente al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

    In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici e di servizio, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l'Unione, tale sicurezza è garantita in conformità del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. Per quanto riguarda Cabo Verde, tale sicurezza è garantita in conformità del decreto-legge n. 21/2014, del 17 marzo 2014, relativo alle specifiche tecniche, alla sicurezza e alle condizioni di rilascio del passaporto biometrico emesso da Cabo Verde.

    La presente dichiarazione comune sostituisce la dichiarazione comune sulla cooperazione relativa ai documenti di viaggio."

    (1)

       Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 24.10.2013, pag. 3.

    (2)

       Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 24.10.2013, pag. 15.

    (3)

       Bollettino ufficiale della Repubblica del Cabo Verde I.54 del 13.8.2018, pag. 1350.

    (4)

       Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188 del 12.7.2019, pag. 25.

    (5)

    5    Regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall'Unione europea (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 353 del 28.12.2013, pag. 26).

    (6)

       Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 27.5.2014, pag. 23).

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