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Document 52020PC0193

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri

COM/2020/193 final

Bruxelles, 12.5.2020

COM(2020) 193 final

2020/0077(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea (di seguito "l'Unione") nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo") 1 , in riferimento alla prevista adozione dell'elenco delle persone disponibili e idonee a esercitare la funzione di arbitro.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo di partenariato economico interinale UE-Costa d'Avorio

Obiettivo dell'accordo è istituire un quadro iniziale per un accordo di partenariato economico conforme all'accordo di Cotonou. L'accordo è applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016.

2.2.Comitato APE

Il comitato APE è l'organo istituzionale misto dell'accordo. A norma dell'articolo 73 dell'accordo, il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. Il comitato APE adotta le proprie decisioni per consenso. Il funzionamento del comitato APE è descritto nel suo regolamento interno 2 .

2.3.L'atto previsto del comitato APE

Il [data], nella sua quinta riunione, il comitato APE sarà chiamato ad adottare una decisione relativa all'adozione dell'elenco degli arbitri (di seguito "l'atto previsto") in conformità all'articolo 64 dell'accordo.

A norma dell'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo, "il comitato APE elabora un elenco di quindici persone disponibili ed idonee a fungere da arbitro ".

La finalità dell'atto previsto è stabilire un elenco di quindici persone che possano esercitare la funzione di arbitro nel quadro di una procedura di risoluzione delle controversie, in conformità al titolo V dell'accordo. L'adozione di tale elenco è un elemento essenziale per completare il quadro operativo delle disposizioni dell'accordo in materia di prevenzione e risoluzione delle controversie.

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'elaborazione dell'elenco delle persone disponibili e idonee a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 64 dell'accordo.

Le parti dell'accordo hanno convenuto di adottare il presente progetto di decisione, lo hanno siglato in occasione della quarta riunione del comitato APE svoltasi il 27 e 28 novembre 2019 e, fatte salve le procedure decisionali dell'Unione europea, dovrebbero adottarlo nella prossima riunione del comitato APE prevista per la fine del 2020.

La presente decisione è essenziale per attuare le disposizioni dell'accordo figuranti al titolo V, relativo alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie e, di conseguenza, per garantire la corretta applicazione dell'accordo.

4.Base giuridica procedurale

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.    Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

4.1.2.    Applicazione al caso concreto

Il comitato APE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.

L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 64 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.    Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.    Applicazione al caso concreto

Poiché il procedimento arbitrale si applica al settore del commercio, l'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano essenzialmente la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5.PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

La decisione del comitato APE apporterà modifiche all'accordo e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2020/0077 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo") 4 ,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo è stato concluso a nome dell'Unione europea (di seguito "l'Unione") con decisione 2009/156/CE 5 ed è applicato in via provvisoria dal 3 settembre 2016.

(2)A norma dell'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato APE elabora un elenco delle persone disponibili e idonee a esercitare la funzione di arbitro.

(3)Nella sua riunione annuale del [data], il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione che stabilisce l'elenco delle persone disponibili e idonee a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo.

(4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE è basata sul progetto di decisione del comitato APE relativa all'elenco delle persone disponibili e idonee a esercitare la funzione di arbitro, accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 59 del 3.3.2009, pag. 2.
(2)    GU L 194 del 31.7.2018, pag. 158.
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)    GU L 59 del 3.3.2009, pag. 3.
(5)    GU L 59 del 3.3.2009, pag. 1.
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Bruxelles, 12.5.2020

COM(2020) 193 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco degli arbitri


PROGETTO

DECISIONE N. …/2020 DEL COMITATO APE
istituito dall'accordo di partenariato economico interinale

tra la Costa d'Avorio, da una parte,

e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

del ...

relativa all'adozione dell'elenco degli arbitri

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo"), firmato a Bruxelles il 3 marzo 2009 e applicato in via provvisoria dal settembre 2016, in particolare l'articolo 64, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

L'accordo prevede che il comitato APE elabori un elenco di quindici persone disponibili e idonee a esercitare la funzione di arbitro per la risoluzione delle controversie che possano sorgere tra le parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.L'elenco delle quindici persone disponibili e idonee a esercitare la funzione di arbitro è stabilito a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo, e figura nell'allegato della presente decisione.

2.L'elenco degli arbitri di cui al paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni specifiche previste dall'accordo o eventualmente decise dal comitato APE.

Articolo 2

L'elenco degli arbitri di cui all'articolo 1 può essere modificato con una decisione del comitato APE adottata in conformità all'articolo 67 dell'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a …, il …

Per la Repubblica della Costa d'Avorio    Per l'Unione europea

...    



ALLEGATO

Elenco degli arbitri (articolo 64, paragrafo 1, dell'accordo)

Arbitri selezionati dalla parte Costa d'Avorio:

Sig. Abbe YAO – Costa d'Avorio

Sig. Abdouramane OUATTARA – Costa d'Avorio

Sig. Joachim BILA AKA – Costa d'Avorio

Sig. Narcisse AKA – Costa d'Avorio

Sig. Karim FADIKA – Costa d'Avorio

Arbitri selezionati dalla parte Unione europea:

Sig. Claus Dieter EHLERMANN – Germania

Sig. Giorgio SACERDOTI – Italia

Sig. Jacques BOURGEOIS – Belgio

Sig. Pieter JAN KUIJPER – Paesi Bassi

Sig.ra Hélène RUIZ FABRI – Francia

Arbitri selezionati congiuntamente dalle due parti:

Sig. Martial AKAKPO - Togo

Sig.ra Anna KOUYATE -Mali

Sig. Thomas COTTIER – Svizzera

Sig.ra Merit E. JANOW – Stati Uniti

Sig. Helge SELAND – Norvegia

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