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Document 52020PC0116

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE

    COM/2020/116 final

    Bruxelles, 26.3.2020

    COM(2020) 116 final

    2020/0045(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato istituito dall'accordo di partenariato economico (di seguito anche "APE") interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("il comitato APE"), in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del comitato APE.

    2.Contesto della proposta

    2.1.L'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

    Obiettivo dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo") è:

    a)permettere al Ghana di beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dall'Unione nel quadro dei negoziati APE e, nel contempo, evitare perturbazioni degli scambi commerciali tra il Ghana e l'Unione allo scadere del regime commerciale transitorio dell'accordo di Cotonou, il 31 dicembre 2007, in attesa della conclusione di un APE completo;

    b)gettare le basi per la negoziazione di un APE che contribuisca a ridurre la povertà, promuova l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nell'Africa occidentale e migliori le capacità dell'Africa occidentale in materia di politica commerciale e di questioni connesse al commercio;

    c)promuovere la graduale e armoniosa integrazione del Ghana nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;

    d)rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco;

    e)istituire un accordo compatibile con l'articolo XXIV del GATT 1994.

    L'accordo è applicato in via provvisoria tra il Ghana, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, a decorrere dal 15 dicembre 2016.

    2.2.Il comitato APE

    L'articolo 73 dell'accordo istituisce il comitato APE e stabilisce che tale comitato è responsabile per l'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e per la realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

    L'articolo 73 dell'accordo prevede che le parti decidano che la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento del comitato APE devono rispettare il principio di uguaglianza. Il comitato stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento. Le riunioni del comitato APE possono anche essere aperte a terzi. La commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) può essere invitata alle riunioni del comitato APE secondo le sue procedure interne.

    L'articolo 2 del regolamento interno da adottare stabilisce che il comitato APE è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Ghana a livello ministeriale o di alti funzionari.

    L'articolo 9 del regolamento interno da adottare prevede che il comitato APE adotti decisioni e raccomandazioni per consenso.

    2.3.L'atto previsto del comitato APE

    Nel primo semestre del 2020 il comitato APE sarà chiamato ad adottare una decisione riguardante il suo regolamento interno ("l'atto previsto").

    Lo scopo dell'atto previsto è stabilire le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del comitato APE.

    3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

    La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE istituito dall'accordo in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE.

    Le parti dell'accordo hanno discusso il previsto regolamento interno e hanno convenuto che, fatte salve le procedure decisionali dell'Unione, il comitato APE dovrà adottare tale regolamento interno nel primo semestre del 2020.

    In sostanza il previsto regolamento interno è simile al regolamento interno di altri accordi commerciali dell'Unione.

    Il regolamento interno è essenziale per completare il quadro istituzionale dell'accordo e quindi per garantire un'agevole attuazione dell'accordo.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il comitato APE è un organo istituito da un accordo, vale a dire dall'APE interinale UE-Ghana.

    L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici poiché stabilirà norme giuridiche vincolanti per il funzionamento del comitato APE.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo principale dell'accordo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

    La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    L'atto del comitato APE introdurrà il regolamento interno per il comitato APE nel quadro dell'accordo e pertanto è opportuno che venga pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2020/0045 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)L'accordo di partenariato economico (APE) interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è stato firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 28 luglio 2016 2 ("l'accordo"). Esso è applicato in via provvisoria tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Ghana, dall'altra, a decorrere dal 15 dicembre 2016 3 .

    (2)A norma dell'articolo 73, paragrafo 3, dell'accordo il comitato APE è responsabile per l'amministrazione di tutti i settori oggetto di tale accordo e per la realizzazione di tutte le attività in esso menzionate. A norma dell'articolo 73, paragrafo 2, il comitato APE stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento.

    (3)Il comitato APE è chiamato ad adottare una decisione in merito al proprio regolamento interno nel primo semestre del 2020.

    (4)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato APE, poiché la prevista decisione del comitato APE stabilirà norme giuridicamente vincolanti per il funzionamento di tale comitato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione è basata sulla decisione del comitato APE che stabilisce il regolamento interno del comitato APE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente    

    (1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
    (2)    Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 287 del 21.10.2016, pag. 1).
    (3)    Decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra.
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    Bruxelles, 26.3.2020

    COM(2020) 116 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di decisione del Consiglio

    relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE


    ALLEGATO

    DECISIONE N. …/2020 DEL COMITATO APE

    istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato APE

    IL COMITATO APE,

    visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra 1 , (di seguito "l'accordo") firmato a Bruxelles il 28 luglio 2016, in particolare l'articolo 73,

    considerando che l'accordo dispone che il comitato APE stabilisca le proprie norme organizzative e di funzionamento,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il regolamento interno del comitato APE è stabilito come indicato nell'allegato.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a,

    ALLEGATO

    REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO APE

    istituito dall'articolo 73 dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

    ARTICOLO 1

    Ruolo e nome del comitato APE

    1.Il comitato istituito a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (di seguito "l'accordo") è responsabile per tutte le questioni di cui all'articolo 73, paragrafo 3, dell'accordo.

    2.Nei documenti del comitato, comprendenti decisioni e raccomandazioni, detto comitato è definito "comitato APE".

    ARTICOLO 2

    Composizione e presidenza

    1.Il comitato APE è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Ghana a livello ministeriale o di alti funzionari, oppure dai loro delegati.

    2.La rappresentanza delle parti avviene di norma a livello di alti funzionari o, in via eccezionale, a livello ministeriale quando entrambe le parti ritengono che le circostanze lo richiedano.

    3.Il comitato APE a livello ministeriale è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio e dal ministro del Commercio e dell'Industria del Ghana.

    4.Il comitato APE a livello degli alti funzionari è copresieduto da un alto funzionario rappresentante della Commissione europea e da un alto funzionario rappresentante del Ghana.

    5.Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i dati di contatto dell'alto funzionario incaricato di copresiedere il comitato APE per conto di detta parte. Si considera che tale alto funzionario abbia l'autorizzazione di rappresentare la parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo copresidente all'altra parte.

    ARTICOLO 3

    Segretariato

    1.I funzionari del servizio responsabile del commercio per ciascuna delle parti agiscono di concerto come segretariato del comitato APE.

    2.In conformità all'articolo 73, paragrafo 4, dell'accordo ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i dati di contatto del funzionario che è membro del segretariato del comitato APE per detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato per detta parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo membro all'altra parte.

    ARTICOLO 4

    Riunioni

    1.Il comitato APE si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione dei copresidenti, oppure, in casi urgenti, su richiesta di una delle parti.

    2.Le riunioni si svolgono a una data e un'ora concordate, alternativamente a Bruxelles e ad Accra, salvo diversa decisione dei copresidenti.

    3.Le riunioni vengono convocate dal copresidente della parte ospitante.

    4.Una riunione può essere svolta con presenza fisica o in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo.

    ARTICOLO 5

    Delegazioni

    Con ragionevole anticipo rispetto ad una riunione, il funzionario che funge da segretario del comitato APE per una delle parti informa il funzionario che funge da segretario per l'altra parte in merito alla prevista composizione rispettivamente della delegazione dell'Unione europea e della delegazione del Ghana. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi.

    ARTICOLO 6

    Ordine del giorno delle riunioni

    1.Almeno 14 giorni prima di una riunione il segretario del comitato APE redige un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione in base a una proposta presentata dalla parte ospitante, con un termine entro il quale l'altra parte può presentare osservazioni.

    2.Il comitato APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno per consenso.

    ARTICOLO 7

    Invito di esperti

    I copresidenti del comitato APE possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del comitato APE affinché forniscano informazioni su argomenti specifici e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.

    ARTICOLO 8

    Verbali

    1.Entro 21 giorni dalla fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Quando il presente regolamento si applica alle riunioni di sottocomitati, il verbale della riunione del sottocomitato è reso disponibile per tutte le successive riunioni del comitato APE.

    2.Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell'ordine del giorno, precisando se del caso:

    a)tutti i documenti presentati al comitato APE;

    b)qualsiasi dichiarazione di cui uno dei copresidenti del comitato APE abbia chiesto l'inserimento nel verbale; e

    c)le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.

    3.Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato APE adottate con procedura scritta, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dopo l'ultima riunione del comitato.

    4.Il verbale contiene anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutti i partecipanti che hanno assistito alla riunione del comitato APE.

    5.Il segretario adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dalle parti entro 60 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione il segretariato prepara due originali del verbale e ne trasmette uno a ciascuna delle parti.

    ARTICOLO 9

    Decisioni e raccomandazioni

    1.Il comitato APE può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate per consenso dal comitato APE.

    2.Tra una riunione e l'altra, il comitato APE può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta. A tal fine, il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione o di raccomandazione. Se l'altra parte non esprime il suo consenso, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del comitato APE. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio accordo e sono iscritti nel verbale della successiva riunione del comitato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.

    3.Nei casi in cui l'accordo conferisce al comitato APE il potere di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono intitolati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato APE assegna a ogni decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore.

    4.Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato APE sono redatte in duplice copia, autenticate dai copresidenti e una copia è trasmessa a ciascuna delle parti.

    ARTICOLO 10

    Trasparenza

    1.Il comitato APE può decidere di riunirsi in seduta pubblica.

    2.In conformità all'articolo 73, paragrafo 5, dell'accordo, i copresidenti possono, di comune accordo, invitare ad assistere in veste di osservatori alle riunioni del comitato APE i rappresentanti della società civile e altre parti, come l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e la commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS).

    3.Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato APE nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online.

    4.Tutti i documenti presentati da una parte sono da considerarsi riservati, salvo diversa decisione di tale parte.

    5.Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici prima dello svolgimento della riunione del comitato. I verbali delle riunioni sono resi pubblici dopo essere stati approvati conformemente all'articolo 8.

    6.La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi da 3 a 5 è effettuata in conformità alle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati.

    ARTICOLO 11

    Lingue

    1.La lingua di lavoro del comitato APE è l'inglese.

    2.Il comitato APE adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo nelle lingue dei testi facenti fede dell'accordo. Tutte le altre decisioni del comitato APE sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.

    3.Il presente regolamento interno e qualsiasi decisione adottata dal comitato APE, ad eccezione delle decisioni del comitato relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo, fanno fede nelle lingue di lavoro del comitato. Le decisioni del comitato APE relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo fanno fede in tutte le lingue in cui fa fede l'accordo.

    4.Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma del presente articolo, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta.

    ARTICOLO 12

    Spese

    1.Ciascuna parte sostiene le spese incorse per la partecipazione alle riunioni del comitato APE (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché spese postali e per telecomunicazioni, videoconferenze o teleconferenze).

    2.Le spese legate all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

    3.Le spese relative alla prestazione, durante le riunioni, di servizi di interpretariato nella e dalla lingua di lavoro del comitato APE sono a carico della parte ospitante.

    ARTICOLO 13

    Comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi commerciali

    1.Il comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi commerciali è istituito in conformità all'articolo 34 dell'accordo per le finalità specificate in tale articolo.

    2.A norma dell'articolo 34 il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali riferisce al comitato APE in merito ai risultati, alle decisioni e alle conclusioni raggiunti in ciascuna delle sue riunioni. Il comitato APE è informato per iscritto dei punti di contatto designati dal comitato speciale. Tutta la corrispondenza, i documenti e le comunicazioni pertinenti del comitato speciale riguardanti l'attuazione e l'applicazione del capo 3 (Regime doganale e agevolazione degli scambi commerciali) dell'accordo sono trasmessi al segretariato del comitato APE contemporaneamente.

    3.Il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis al comitato speciale.

    ARTICOLO 14

    Gruppi di lavoro

    Per l'efficace espletamento delle funzioni di cui all'articolo 73, paragrafo 3, dell'accordo e in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, il comitato APE può decidere di costituire gruppi di lavoro sotto la sua autorità al fine di facilitare la discussione tecnica su argomenti specifici nel quadro dell'accordo. Il comitato APE stabilisce la composizione e i compiti di tali gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro riferiscono al comitato APE.

    ARTICOLO 15

    Modifiche del regolamento interno

    Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del Consiglio APE in conformità all'articolo 9.

    (1)    GU L 287 del 21.10.2016, pag. 3.
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