COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 26.3.2020
COM(2020) 116 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato APE
ALLEGATO
DECISIONE N. …/2020 DEL COMITATO APE
istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato APE
IL COMITATO APE,
visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (di seguito "l'accordo") firmato a Bruxelles il 28 luglio 2016, in particolare l'articolo 73,
considerando che l'accordo dispone che il comitato APE stabilisca le proprie norme organizzative e di funzionamento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il regolamento interno del comitato APE è stabilito come indicato nell'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a,
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO APE
istituito dall'articolo 73 dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra
ARTICOLO 1
Ruolo e nome del comitato APE
1.Il comitato istituito a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (di seguito "l'accordo") è responsabile per tutte le questioni di cui all'articolo 73, paragrafo 3, dell'accordo.
2.Nei documenti del comitato, comprendenti decisioni e raccomandazioni, detto comitato è definito "comitato APE".
ARTICOLO 2
Composizione e presidenza
1.Il comitato APE è composto da rappresentanti dell'Unione europea e del Ghana a livello ministeriale o di alti funzionari, oppure dai loro delegati.
2.La rappresentanza delle parti avviene di norma a livello di alti funzionari o, in via eccezionale, a livello ministeriale quando entrambe le parti ritengono che le circostanze lo richiedano.
3.Il comitato APE a livello ministeriale è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio e dal ministro del Commercio e dell'Industria del Ghana.
4.Il comitato APE a livello degli alti funzionari è copresieduto da un alto funzionario rappresentante della Commissione europea e da un alto funzionario rappresentante del Ghana.
5.Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i dati di contatto dell'alto funzionario incaricato di copresiedere il comitato APE per conto di detta parte. Si considera che tale alto funzionario abbia l'autorizzazione di rappresentare la parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo copresidente all'altra parte.
ARTICOLO 3
Segretariato
1.I funzionari del servizio responsabile del commercio per ciascuna delle parti agiscono di concerto come segretariato del comitato APE.
2.In conformità all'articolo 73, paragrafo 4, dell'accordo ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i dati di contatto del funzionario che è membro del segretariato del comitato APE per detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato per detta parte fino alla data in cui essa notifica un nuovo membro all'altra parte.
ARTICOLO 4
Riunioni
1.Il comitato APE si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione dei copresidenti, oppure, in casi urgenti, su richiesta di una delle parti.
2.Le riunioni si svolgono a una data e un'ora concordate, alternativamente a Bruxelles e ad Accra, salvo diversa decisione dei copresidenti.
3.Le riunioni vengono convocate dal copresidente della parte ospitante.
4.Una riunione può essere svolta con presenza fisica o in videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo.
ARTICOLO 5
Delegazioni
Con ragionevole anticipo rispetto ad una riunione, il funzionario che funge da segretario del comitato APE per una delle parti informa il funzionario che funge da segretario per l'altra parte in merito alla prevista composizione rispettivamente della delegazione dell'Unione europea e della delegazione del Ghana. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi.
ARTICOLO 6
Ordine del giorno delle riunioni
1.Almeno 14 giorni prima di una riunione il segretario del comitato APE redige un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione in base a una proposta presentata dalla parte ospitante, con un termine entro il quale l'altra parte può presentare osservazioni.
2.Il comitato APE adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno per consenso.
ARTICOLO 7
Invito di esperti
I copresidenti del comitato APE possono, di comune accordo, invitare esperti (cioè funzionari non governativi) ad assistere alle riunioni del comitato APE affinché forniscano informazioni su argomenti specifici e solo per le parti della riunione in cui vengono discussi tali argomenti specifici.
ARTICOLO 8
Verbali
1.Entro 21 giorni dalla fine della riunione il funzionario che funge da membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale di ciascuna riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni. Quando il presente regolamento si applica alle riunioni di sottocomitati, il verbale della riunione del sottocomitato è reso disponibile per tutte le successive riunioni del comitato APE.
2.Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell'ordine del giorno, precisando se del caso:
a)tutti i documenti presentati al comitato APE;
b)qualsiasi dichiarazione di cui uno dei copresidenti del comitato APE abbia chiesto l'inserimento nel verbale; e
c)le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.
3.Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato APE adottate con procedura scritta, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dopo l'ultima riunione del comitato.
4.Il verbale contiene anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutti i partecipanti che hanno assistito alla riunione del comitato APE.
5.Il segretario adegua il progetto di verbale in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale riveduto è approvato dalle parti entro 60 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione il segretariato prepara due originali del verbale e ne trasmette uno a ciascuna delle parti.
ARTICOLO 9
Decisioni e raccomandazioni
1.Il comitato APE può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate per consenso dal comitato APE.
2.Tra una riunione e l'altra, il comitato APE può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta. A tal fine, il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio accordo sul progetto di decisione o di raccomandazione. Se l'altra parte non esprime il suo consenso, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella successiva riunione del comitato APE. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio accordo e sono iscritti nel verbale della successiva riunione del comitato a norma dell'articolo 8, paragrafo 3.
3.Nei casi in cui l'accordo conferisce al comitato APE il potere di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono intitolati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato APE assegna a ogni decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo, la data di adozione e una descrizione dell'oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore.
4.Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato APE sono redatte in duplice copia, autenticate dai copresidenti e una copia è trasmessa a ciascuna delle parti.
ARTICOLO 10
Trasparenza
1.Il comitato APE può decidere di riunirsi in seduta pubblica.
2.In conformità all'articolo 73, paragrafo 5, dell'accordo, i copresidenti possono, di comune accordo, invitare ad assistere in veste di osservatori alle riunioni del comitato APE i rappresentanti della società civile e altre parti, come l'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale (UEMOA) e la commissione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS).
3.Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato APE nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online.
4.Tutti i documenti presentati da una parte sono da considerarsi riservati, salvo diversa decisione di tale parte.
5.Gli ordini del giorno provvisori delle riunioni sono resi pubblici prima dello svolgimento della riunione del comitato. I verbali delle riunioni sono resi pubblici dopo essere stati approvati conformemente all'articolo 8.
6.La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi da 3 a 5 è effettuata in conformità alle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati.
ARTICOLO 11
Lingue
1.La lingua di lavoro del comitato APE è l'inglese.
2.Il comitato APE adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo nelle lingue dei testi facenti fede dell'accordo. Tutte le altre decisioni del comitato APE sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.
3.Il presente regolamento interno e qualsiasi decisione adottata dal comitato APE, ad eccezione delle decisioni del comitato relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo, fanno fede nelle lingue di lavoro del comitato. Le decisioni del comitato APE relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo fanno fede in tutte le lingue in cui fa fede l'accordo.
4.Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma del presente articolo, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta.
ARTICOLO 12
Spese
1.Ciascuna parte sostiene le spese incorse per la partecipazione alle riunioni del comitato APE (spese per il personale, di viaggio e di soggiorno nonché spese postali e per telecomunicazioni, videoconferenze o teleconferenze).
2.Le spese legate all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3.Le spese relative alla prestazione, durante le riunioni, di servizi di interpretariato nella e dalla lingua di lavoro del comitato APE sono a carico della parte ospitante.
ARTICOLO 13
Comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi commerciali
1.Il comitato speciale per le dogane e l'agevolazione degli scambi commerciali è istituito in conformità all'articolo 34 dell'accordo per le finalità specificate in tale articolo.
2.A norma dell'articolo 34 il comitato speciale per le dogane e la facilitazione degli scambi commerciali riferisce al comitato APE in merito ai risultati, alle decisioni e alle conclusioni raggiunti in ciascuna delle sue riunioni. Il comitato APE è informato per iscritto dei punti di contatto designati dal comitato speciale. Tutta la corrispondenza, i documenti e le comunicazioni pertinenti del comitato speciale riguardanti l'attuazione e l'applicazione del capo 3 (Regime doganale e agevolazione degli scambi commerciali) dell'accordo sono trasmessi al segretariato del comitato APE contemporaneamente.
3.Il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis al comitato speciale.
ARTICOLO 14
Gruppi di lavoro
Per l'efficace espletamento delle funzioni di cui all'articolo 73, paragrafo 3, dell'accordo e in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, il comitato APE può decidere di costituire gruppi di lavoro sotto la sua autorità al fine di facilitare la discussione tecnica su argomenti specifici nel quadro dell'accordo. Il comitato APE stabilisce la composizione e i compiti di tali gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro riferiscono al comitato APE.
ARTICOLO 15
Modifiche del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del Consiglio APE in conformità all'articolo 9.