COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.10.2020
COM(2020) 629 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento sul legno)
Relazione biennale per il periodo marzo 2017 - febbraio 2019
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (regolamento sul legno)
Relazione biennale per il periodo marzo 2017 - febbraio 2019
1.Introduzione
L'Unione europea (UE) ha adottato il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (di seguito "regolamento sul legno") nell'ambito dell'attuazione del piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT).
Il commercio del legname riveste un ruolo significativo nell'UE. Secondo Eurostat, 2,3 miliardi di tonnellate di legno e prodotti da esso derivati (per un valore di oltre 1 300 miliardi di EUR) sono stati commercializzati nel mercato interno nel periodo 2008‑2018. Il 25 % di questo legname è stato importato da paesi terzi e parte dei restanti scambi intra-UE potrebbero riguardare il legno o i prodotti da esso derivati originariamente importati nell'UE. Nel 2018 le industrie del legno dell'UE escluso il Regno Unito avevano un valore aggiunto lordo pari a 129 miliardi di EUR e impiegavano 3,1 milioni di persone (rispettivamente il 7,1 % e il 10,5 % delle attività manifatturiere totali).
Il regolamento sul legno si applica nell'UE dal marzo 2013. Trattandosi di una misura commerciale, è rilevante ai fini dello Spazio economico europeo (SEE) ed è perciò applicabile a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Il regolamento sul legno stabilisce tre obblighi principali:
1.proibisce la prima immissione sul mercato interno nell'ambito di un'attività commerciale ("commercializzazione") di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale (ossia legname ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione) ("divieto");
2.impone agli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno di istituire un sistema di dovuta diligenza e, su tale base, di esercitare la "dovuta diligenza". Gli operatori devono effettuare un esercizio di gestione del rischio per garantire che siano immessi sul mercato interno solo il legno o i prodotti da esso derivati di provenienza legale (ossia il legno ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione), oppure il legno e i prodotti da esso derivati provenienti da paesi in cui il rischio di produzione illegale è, al massimo, trascurabile, e redigere una documentazione in proposito ("obblighi di dovuta diligenza");
3.impone ai commercianti di legno o di prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno di conservare le informazioni sui propri fornitori e clienti ("obbligo di tracciabilità").
Fino all'attuale periodo di riferimento (da marzo 2017 a febbraio 2019 incluso), l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento sul legno richiedeva alla Commissione di elaborare una relazione basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri nelle loro relazioni biennali, e di presentarla al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni. Tale relazione fornisce un'analisi delle relazioni sull'attuazione del regolamento sul legno, trasmesse da tutti i 28 paesi che erano Stati membri dell'UE per tutto il periodo di riferimento e dalla Norvegia. Essa illustra nel dettaglio il modo in cui il regolamento sul legno viene attuato nell'UE e nel SEE (di seguito "il mercato interno") e delinea conclusioni. La relazione considera inoltre i progressi compiuti per quanto riguarda gli accordi di partenariato volontario FLEGT, gli accordi commerciali giuridicamente vincolanti tra l'UE e i paesi produttori di legname al di fuori dell'UE e il loro contributo a ridurre al minimo la presenza sul mercato interno di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
2.Attuazione – stato di avanzamento
2.1
Designazione delle autorità competenti
A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento sul legno, i paesi sono tenuti a designare una o più autorità competenti responsabili in particolare di effettuare controlli periodici sulla conformità degli operatori all'articolo 4 (divieto) e all'articolo 6 del regolamento sul legno, in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento di esecuzione sulla dovuta diligenza e gli organismi di controllo (obblighi di dovuta diligenza). Tutti i paesi che hanno presentato la relazione, Liechtenstein e l'Islanda compresi, hanno fornito informazioni sulle autorità competenti designate. Vista la diversità dei quadri giuridici e istituzionali dei vari paesi, anche le strutture istituzionali, i poteri e lo status giuridici delle autorità designate variano da un paese all'altro.
In base alle relazioni, in 18 paesi i controlli sugli operatori, per quanto riguarda il legname importato, sono competenza esclusiva delle autorità nazionali; per il legname nazionale ciò vale per 11 paesi. La responsabilità di controllare gli operatori è stata in tutto o in parte delegata alle autorità regionali competenti in 10 paesi per il legname nazionale e in sette paesi per il legname importato. In alcuni casi altre autorità, come quelle doganali e di polizia, possono coadiuvare i controlli.
2.2 Sanzioni previste dagli ordinamenti giuridici nazionali
A norma dell'articolo 19 del regolamento sul legno, i paesi devono determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento sul legno; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Essi devono inoltre adottare ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione di tali sanzioni. Tutti i paesi che hanno presentato la relazione hanno fornito informazioni sul proprio quadro giuridico.
Tutti i paesi che hanno presentato la relazione hanno fornito informazioni sulle diverse sanzioni previste per potenziali violazioni del regolamento sul legno. Le sanzioni possono essere sia amministrative sia penali in nove paesi, solo amministrative in 11 paesi e solo penali in sette paesi.
In 28 paesi (tutti i paesi che hanno presentato la relazione tranne l'Italia) qualora riscontrino carenze, le autorità possono rilasciare avvisi d'interventi correttivi o provvedimenti simili. Gli avvisi permettono agli operatori di adeguare il proprio sistema di dovuta diligenza prima di un nuovo controllo, e possono essere associati a misure provvisorie quali il sequestro del legno o il divieto di commercializzazione nel mercato interno.
29 paesi hanno fornito informazioni sulle sanzioni pecuniarie applicabili alle violazioni del regolamento sul legno: variano da un minimo di 50 EUR a un importo illimitato (cfr. figura 1). Le più pesanti sanzioni pecuniarie comunicate sono quelle relative al divieto di commercializzare legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale nel mercato interno:
·fino a 100 000 EUR: Austria, Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Italia, Lituania, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia;
·fino a 1 000 000 EUR: Cechia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Spagna;
·più di 1 000 000 EUR: Belgio, Estonia.
Danimarca, Finlandia e Svezia hanno comunicato di non aver fissato un limite. Inoltre, non esiste un massimale per le sanzioni penali né in Germania (violazioni del divieto) né nel Regno Unito (violazioni del divieto o degli obblighi di dovuta diligenza).
23 paesi hanno segnalato il sequestro del legno o dei prodotti da esso derivati come sanzione potenziale, mentre 17 paesi possono sospendere l'autorizzazione a esercitare un'attività commerciale.
Le violazioni del regolamento sul legno sono punibili con la reclusione in 17 paesi; la potenziale condanna massima più severa è di 10 anni (in Grecia).
Figura 1: Massime sanzioni amministrative imposte agli operatori a seguito di violazioni legate agli obblighi di esercitare la dovuta diligenza, al divieto di commercializzare legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale e all'obbligo di tracciabilità nell'ambito dell'intera catena di approvvigionamento di cui al regolamento sul legno, ove specificato. L'Islanda e il Liechtenstein non hanno presentato relazioni nazionali. Legenda: *= non è previsto alcun limite massimo per le sanzioni in caso di violazione del divieto, della dovuta diligenza e della tracciabilità; **= non è previsto alcun limite massimo per le sanzioni in caso di violazione del divieto e della dovuta diligenza.
Per la maggior parte dei paesi che hanno riferito in merito a normative analoghe (ad esempio disposizioni d'attuazione del regolamento FLEGT o del regolamento sul commercio di specie della flora e della fauna selvatiche), le sanzioni pecuniarie previste per la violazione del regolamento sul legno sono di un livello simile a quelle imposte per la violazione delle normative analoghe.
2.3 Controllo degli operatori, dei commercianti e degli organismi di controllo
2.3.1 Stima del numero di operatori
22 paesi hanno fornito stime del numero totale di operatori (cfr. tabella 1). È importante notare che, sebbene non sia un obbligo del regolamento sul legno, alcuni paesi impongono la registrazione degli operatori. In altri, invece, le stime sono basate su varie fonti (dati doganali e altri registri o banche dati nazionali, comprese le licenze di sfruttamento). Il numero di operatori dipende inoltre dalle dimensioni dell'industria del legno e dalla struttura del settore forestale in ciascun paese. I dati sul numero degli operatori non sono sempre direttamente paragonabili, poiché alcune stime potrebbero comprendere solo gli operatori attivi, mentre altre comprendono operatori che potrebbero non essere più in attività. Gli operatori potrebbero anche presentare differenze per dimensioni, livello di rischio nelle catene di approvvigionamento, frequenza delle importazioni di legname e quantità e valore del legname importato.
Tabella 1: Numero totale di operatori che commercializzano nel mercato interno, nel periodo di riferimento, legname nazionale, importato o di entrambi i tipi, per paese (*paesi che hanno presentato relazioni per il periodo marzo 2017-febbraio 2019; gli altri paesi hanno presentato relazioni per il periodo gennaio 2017-dicembre 2018). [Le cifre in corsivo si riferiscono a stime. Per vari motivi, nelle relazioni alcuni paesi hanno escluso determinate persone fisiche o giuridiche da tali stime o dal conteggio degli operatori ai sensi del regolamento sul legno].
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Paese
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Operatori nazionali
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Operatori importatori
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Operatori nazionali e importatori
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Esclusioni / Osservazioni
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Austria*
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140 000
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7 000
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sconosciuto
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Non è noto il numero di operatori nazionali esclusi dato che i proprietari di foreste di dimensioni molto modeste non sono stati inclusi nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole (questi proprietari non sono stati inclusi nel programma di controllo, tuttavia tutti i proprietari di foreste sono stati presi in considerazione dall'ispettorato delle foreste che applica la legislazione forestale, compreso il regolamento sul legno).
Non è noto il numero di operatori importatori esclusi in quanto privi di un numero EORI e/o di un numero di partita IVA (tali importazioni non sono escluse di per sé, ma sono prese in considerazione nell'approccio basato sul rischio)
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Belgio
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2 340
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4 800
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sconosciuto
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Non sono disponibili informazioni dettagliate sugli operatori nazionali
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Bulgaria*
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4 000
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sconosciuto
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sconosciuto
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Non esiste un registro degli operatori importatori
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Croazia
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sconosciuto
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3 589
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sconosciuto
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Cipro
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62
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780
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2
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Cechia*
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300 000
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2 500
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sconosciuto
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Danimarca*
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24 000
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3 889
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(24 000)
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"Praticamente zero" il numero di operatori nazionali che sono anche operatori importatori, ma <1 % degli operatori importatori sono anche operatori nazionali
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Estonia
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10 000
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450
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1
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20 operatori nazionali sono stati esclusi poiché il volume di legname commercializzato era inferiore a una determinata soglia
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Finlandia
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350 000
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2 000
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sconosciuto
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Francia
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5 000
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14 000
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sconosciuto
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|
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Germania
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2 000 000
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27 000
|
sconosciuto
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|
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Grecia*
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1 600
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1 228
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sconosciuto
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Un numero non specificato di operatori nazionali è stato escluso in quanto le persone fisiche che commercializzano il legname non sono state conteggiate
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Ungheria
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46 946
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2 920
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246
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Islanda
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Non è stata presentata alcuna relazione nazionale
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Irlanda*
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sconosciuto
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2 169
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sconosciuto
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Un numero non specificato di operatori importatori è stato escluso in quanto le persone fisiche che commercializzano il legname non sono state conteggiate.
Un numero non specificato di operatori importatori è stato escluso in quanto tali operatori hanno effettuato una sola importazione in un periodo di 12 mesi.
Gli operatori esclusi possono comunque essere soggetti a controlli
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Italia
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sconosciuto
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30 210
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sconosciuto
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L'elenco nazionale degli operatori del regolamento sul legno è ancora in via di compilazione
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Lettonia
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135 000
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400
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sconosciuto
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Un numero non specificato di operatori importatori è stato escluso poiché il valore annuale delle loro importazioni era al di sotto di una determinata soglia (tali operatori possono comunque essere soggetti a controlli)
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Liechtenstein
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Non è stata presentata alcuna relazione nazionale
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Lituania
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17 000
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1 481
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sconosciuto
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Lussemburgo
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400
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484
|
0
|
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Malta
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0
|
750
|
0
|
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Paesi Bassi
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100
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4 900
|
sconosciuto
|
|
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Norvegia
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120 000
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5 500
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sconosciuto
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|
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Polonia
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sconosciuto
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8 000
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sconosciuto
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Portogallo
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1056
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4 144
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non specificato
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Per gli operatori la registrazione è obbligatoria. L'attuale sistema di registrazione non distingue ufficialmente le categorie di operatori importatori e nazionali, ma questa funzione sarà presto disponibile. Nel frattempo, le stime si basano sulla classificazione economica dell'impresa e sul tipo di prodotto commercializzato
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Romania*
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3 700
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161
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non specificato
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Slovacchia
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sconosciuto
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2 550
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sconosciuto
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Slovenia
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sconosciuto
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2 124
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non specificato
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Ogni proprietario di foreste che vende legno diventa un "operatore". Dato il numero di proprietari di foreste, non è stato possibile stimare il numero totale di operatori nazionali.
428 operatori importatori sono stati esclusi, poiché le persone fisiche che commercializzano il legname non sono state conteggiate. 670 operatori importatori sono stati esclusi in quanto importatori stranieri
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Spagna*
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800
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6 000
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non specificato
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Segnalazione trasmessa da un certo numero di operatori tramite le dichiarazioni di responsabilità presentate o da presentare
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Svezia*
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880
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4 473
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10
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Un numero imprecisato di operatori nazionali è stato escluso nei casi in cui il prelievo costituiva un abbattimento di meno di 0,5 ettari o un diradamento.
6 100 operatori importatori sono stati esclusi poiché le persone fisiche che commercializzano il legname non sono state conteggiate, così come le società a responsabilità limitata, le società in accomandita semplice e le società commerciali
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Regno Unito*
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sconosciuto
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6 000
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sconosciuto
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Un numero non specificato di operatori importatori è stato escluso poiché le persone fisiche che commercializzano il legname non sono state conteggiate
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2.3.2 Programmi per il controllo degli operatori e dei commercianti
A norma dell'articolo 10 del regolamento sul legno, i paesi sono tenuti a preparare programmi per i controlli e a sottoporli a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio, con la possibilità di svolgere controlli supplementari in seguito a nuove informazioni, ad esempio indicazioni comprovate. I paesi devono anche tenere registri di tali controlli (articolo 11). Tutti i paesi hanno confermato l'entrata in funzione dei programmi suddetti. Inoltre, tra i paesi che hanno risposto, la maggior parte ha comunicato di tenere registri dei controlli sui commercianti (28) e sugli organismi di controllo (16).
I programmi per il controllo degli operatori si basano in primo luogo sulle informazioni tratte da dati doganali e dai registri tenuti da operatori nazionali e proprietari di foreste. Nello sviluppo dei programmi di controllo basati sul rischio, tutti i paesi tengono conto di una serie di criteri di rischio che comprendono, tra gli altri elementi, il paese di produzione, il prodotto, la specie e le indicazioni fornite da terzi (cfr. figura 2).
Figura 2: Criteri di rischio presi in considerazione dai paesi nella programmazione dei controlli, per numero di paesi che li utilizzano nella programmazione basata sul rischio, per il controllo degli operatori nazionali e degli operatori importatori.
2.3.3 Controllo degli operatori
Dal marzo 2017 al febbraio 2019 le autorità competenti hanno effettuato in totale 17 280 controlli sugli operatori che commercializzano legname nazionale e 3 976 controlli sugli operatori che commercializzano legname importato.
Per il legname nazionale, 16 paesi hanno effettuato l'80 % o più dei controlli programmati, mentre 21 paesi l'hanno fatto per il legname importato (cfr. l'allegato della relazione).
Il numero di controlli sugli operatori che trattano legname nazionale varia in maniera significativa da un paese all'altro: alcuni paesi hanno segnalato migliaia di controlli, altri ne hanno segnalato un numero limitato o pari a zero. In alcuni paesi i controlli relativi al regolamento sul legno sono parte integrante dei controlli effettuati dalle autorità responsabili della gestione delle foreste. In questi casi, i paesi hanno riferito in modo diverso in merito al numero dei controlli (ad esempio la Germania non ha segnalato alcun programma o numero di controlli, ma ha comunque segnalato l'applicazione di numerose sanzioni). Belgio, Croazia, Danimarca, Lettonia, Malta, Paesi Bassi e Regno Unito non hanno effettuato controlli sugli operatori per il legname nazionale, adducendo numerose motivazioni compresa la scarsità della produzione nazionale.
2.3.4 Controllo dei commercianti
23 paesi hanno controllato in totale 2 333 commercianti verificando anche se avessero rispettato l'obbligo di tracciabilità; il numero dei controlli varia da uno (Belgio e Slovacchia) a 683 (Bulgaria).
2.3.5 Indicazioni comprovate
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sul legno, i controlli, oltre a essere effettuati in conformità ai programmi basati sul rischio, possono essere effettuati allorché un'autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del regolamento sul legno da parte di un operatore. 18 paesi hanno segnalato di aver ricevuto indicazioni comprovate riguardo agli operatori, principalmente da organizzazioni non governative (ONG) e dalle dogane (cfr. figura 3). Dei 289 operatori identificati, 282 (ossia il 98 %) sono stati sottoposti a controllo, e nei confronti di 73 di essi (circa il 26 %) sono stati prese misure esecutive. In alcuni casi i controlli erano ancora in corso al momento della segnalazione.
Tre paesi hanno inoltre ricevuto da ONG e cittadini indicazioni comprovate in merito ai commercianti. Le 214 indicazioni ricevute riguardavano 188 commercianti che sono stati tutti controllati (100 %); sono state comminate 165 sanzioni.
Figura 3: Paesi che hanno ricevuto indicazioni comprovate in merito agli operatori nel periodo di riferimento, compresi i successivi controlli e le misure esecutive (Austria, Bulgaria, Danimarca, Cechia, Grecia, Irlanda, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito hanno presentato relazioni per il periodo marzo 2017-febbraio 2019; gli altri paesi hanno presentato relazioni per il periodo gennaio 2017-dicembre 2018). L'Islanda e il Liechtenstein non hanno presentato relazioni nazionali.
2.3.6 Misure esecutive in seguito a controlli
In totale sono state individuate 2 273 violazioni; 1 552 violazioni riguardavano il legname nazionale, 700 quello importato, mentre in 21 casi non era specificata la provenienza. La maggior parte delle violazioni connesse al legname nazionale riguardavano la commercializzazione di legname di provenienza illegale (1 228), mentre la maggior parte delle violazioni connesse al legname importato riguardavano il mancato rispetto dei requisiti di dovuta diligenza (390).
Su un totale di 2 450 misure esecutive, la maggior parte (1 665) concerneva il legname nazionale, 762 quello importato, mentre in 23 casi non era specificata la provenienza (figura 4).
Per il legname nazionale sono state comminate 488 sanzioni amministrative, 231 avvisi d'interventi correttivi, 23 sospensioni, sei sequestri e 911 "altre sanzioni". Per il legname importato, la maggior parte delle misure esecutive erano avvisi d'interventi correttivi (412) e sanzioni amministrative (272); sono stati comminati inoltre sei sequestri, 4 sospensioni dell'autorizzazione a esercitare un'attività commerciale e 61 "altre sanzioni". Durante il periodo di riferimento sono stati portati a termine 13 procedimenti giudiziari (11 relativi al legname importato e due a quello nazionale).
I problemi legati alla tracciabilità riguardanti i commercianti di legname nazionale hanno dato luogo a 422 avvisi d'interventi correttivi, 206 sanzioni amministrative, 58 sequestri, 92 sospensioni dell'autorizzazione a esercitare un'attività commerciale e altre 20 misure esecutive nei confronti dei commercianti. Per il legname importato, i commercianti sono stati oggetto di un avviso d'intervento correttivo, 32 sanzioni amministrative e tre sequestri, 17 sospensioni dell'autorizzazione a esercitare un'attività commerciale e altre due misure esecutive. Per 121 comunicazioni avvisi d'interventi correttivi e 27 sanzioni non è stato determinato se il legname fosse importato o nazionale.
Figura 4: Numero totale di misure esecutive adottate nei confronti degli operatori nel periodo di riferimento, per paese, nei paesi che hanno segnalato azioni (Austria, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Grecia, Irlanda, Romania, Spagna, Svezia e Regno Unito hanno presentato relazioni per il periodo marzo 2017-febbraio 2019; gli altri paesi hanno presentato relazioni per il periodo gennaio 2017-dicembre 2018). Dai totali rimangono esclusi 804 casi riguardanti legname nazionale che sono stati rinviati alla polizia e casi ancora in corso per legname importato (Lettonia), nonché 26 casi riguardanti legname importato che sono stati oggetto di un avviso verbale ma finora senza altri interventi (Malta). L'Islanda e il Liechtenstein non hanno presentato relazioni nazionali.
2.3.7 Controllo degli organismi di controllo
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sul legno, e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione sulla dovuta diligenza e gli organismi di controllo, le autorità competenti devono provvedere a effettuare controlli sugli organismi di controllo registrati nel proprio paese almeno ogni due anni. Alla fine del periodo di riferimento (febbraio 2019), 13 organismi di controllo erano stati riconosciuti nell'UE.
Germania, Italia, Lettonia e Regno Unito hanno controllato tutti gli organismi di controllo le cui sedi centrali sono site nei rispettivi territori. Francia e Paesi Bassi, dove hanno la sede centrale registrata due organismi di controllo, ne hanno controllati uno ciascuno. Estonia e Spagna, che ospitano ciascuna un organismo di controllo registrato, non hanno segnalato alcun controllo svolto su di essi. L'Estonia ha rilevato che gli operatori non utilizzavano i servizi dell'organismo di controllo, mentre la Spagna ha dichiarato che l'organismo di controllo sito sul suo territorio non agiva in tale veste. Nessuno dei controlli effettuati si è tradotto in una notifica alla Commissione di problemi tali da comportare la revoca del riconoscimento come organismo di controllo.
2.4 Accordi di partenariato volontario (VPA) FLEGT – contributo all'attuazione del regolamento sul legno e al rispetto delle sue disposizioni
Dal 2003, quando è stato adottato il piano d'azione FLEGT, sono stati ratificati sette VPA (Camerun, Repubblica centrafricana, Ghana, Indonesia, Liberia, Congo e Vietnam) e due sono stati siglati (Guyana e Honduras). Sono in corso negoziati con sei paesi (Costa d'Avorio, Repubblica democratica del Congo, Gabon, Laos, Thailandia, Malaysia). L'Indonesia è l'unico paese che rilasci licenze FLEGT: ha iniziato il 15 novembre 2016.
10 paesi hanno rilevato che i processi VPA in corso hanno reso più agevole l'osservanza del regolamento sul legno. Un paese ha segnalato che tali processi hanno comportato una riduzione del numero di controlli. Tuttavia, 16 paesi hanno sottolineato che non erano ancora disponibili risultanze affidabili per determinare se e come i VPA contribuissero all'attuazione del regolamento sul legno e al rispetto delle sue disposizioni.
In termini di contributo all'attuazione del regolamento sul legno e al rispetto delle sue disposizioni, le valutazioni dei paesi sulla potenziale pertinenza dei vari processi VPA (sia conclusi sia oggetto di negoziati) presentano differenze considerevoli, a seconda dei diversi livelli di esposizione agli scambi commerciali. L'Indonesia, il Vietnam, il Camerun e la Malaysia figurano tra i processi VPA più comunemente considerati di pertinenza alta o media. La potenziale pertinenza dei VPA con Guyana, Honduras, Laos e Liberia, invece, è stata perlopiù percepita come bassa. Vi sono alcune eccezioni, ad esempio un VPA con alta pertinenza potenziale solo per uno o due paesi.
Le autorità competenti hanno identificato diversi altri paesi non impegnati in un processo VPA quali priorità per l'attuazione del regolamento sul legno e il rispetto delle sue disposizioni, tra cui Ucraina, Federazione russa, Cina, Brasile, Bielorussia, Myanmar/Birmania e Serbia.
2.5 Cooperazione per l'attuazione del regolamento sul legno e il rispetto delle sue disposizioni
L'articolo 12 del regolamento sul legno incoraggia la cooperazione volta ad assicurare il rispetto del regolamento sul legno e lo scambio di informazioni su gravi carenze riscontrate nei controlli e sulle sanzioni inflitte a livello nazionale. 27 paesi hanno comunicato di aver collaborato con agenzie nazionali per scambiare informazioni o coordinare controlli congiunti, in particolare agenzie doganali e fiscali, autorità CITES, polizia e altre agenzie di contrasto.
25 paesi hanno comunicato di aver collaborato con altre autorità competenti e istituzioni dell'UE. Ciò si riferisce perlopiù alla partecipazione alle riunioni del gruppo di esperti EUTR (EU Timber Regulation, regolamento dell'UE sul legno)-FLEGT, all'utilizzo della piattaforma online delle autorità competenti EUTR-FLEGT gestita dalla Commissione, alla cooperazione con la Commissione e alla partecipazione alla cooperazione nordico-baltica.
16 paesi hanno comunicato di aver scambiato informazioni con le istituzioni di paesi esterni all'UE, in particolare gli Stati Uniti, e con le ONG.
2.6 Risorse disponibili per l'attuazione del regolamento sul legno e il rispetto delle sue disposizioni
Le risorse umane e finanziarie a disposizione delle autorità competenti per attuare il regolamento sul legno e far rispettare le sue disposizioni variano sensibilmente a seconda del paese, sebbene sia difficile paragonare le risorse segnalate a causa dei diversi livelli di dettaglio forniti dai paesi. L'insieme delle risorse umane varia da un minimo di un ottavo (0,125) di equivalente a tempo pieno (ETP) a 20 ETP per il legname importato e nazionale, sebbene il personale di base sia assistito da ulteriori risorse umane in una serie di paesi. Le risorse finanziarie disponibili variano notevolmente, poiché in alcuni paesi il bilancio risulta essere estremamente ridotto. 10 paesi hanno comunicato di non avere un bilancio specifico per l'attuazione del regolamento sul legno e il rispetto delle sue disposizioni; non è chiaro quali di questi paesi non siano tenuti a rispettare un limite superiore specifico, e a quali invece non sia stato assegnato alcun bilancio specifico.
3.Assistenza tecnica e sviluppo di capacità per gli operatori
Durante il periodo di riferimento, 24 paesi hanno fornito assistenza e formazione agli operatori, principalmente attraverso corsi, lezioni o seminari, seguiti dalla fornitura di informazioni online. Il tipo di formazione segnalato con maggior frequenza è la comunicazione di informazioni sugli obblighi degli operatori ai sensi del regolamento sul legno (24 paesi), seguita dalla comunicazione di orientamenti specifici sulle modalità di attuazione di un sistema di dovuta diligenza (20 paesi) e di orientamenti sul processo di controllo dell'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (16 paesi). Quattro paesi hanno riferito di non aver svolto attività di formazione per gli operatori durante il periodo di riferimento.
Il numero comunicato di operatori coinvolti in queste attività varia da paese a paese, da sette (Cipro) a 4 000 (Germania). Tra gli operatori che hanno fruito di formazione, la percentuale di quelli appartenenti a microimprese e piccole e medie imprese (PMI) oscilla tra zero (Cipro, Germania, Grecia, Norvegia e Romania) e 100 % (Cechia, Danimarca, Italia e Svezia); in media, le PMI rappresentano il 59 % degli operatori coinvolti (per i paesi che hanno fornito dati dettagliati sul numero di tali operatori).
4.Conclusioni
La presente terza relazione sull'attuazione del regolamento sul legno rivela progressi dopo sei anni di applicazione. Quasi tutti i paesi rispettano gli obblighi ufficiali del regolamento sul legno. Nel periodo di riferimento, il numero di controlli effettuati sugli operatori nazionali è rimasto quasi invariato rispetto al periodo precedente, mentre sono aumentati i controlli sugli operatori importatori. Nel complesso, le sanzioni comminate per le violazioni del regolamento sul legno, in percentuale dell'insieme dei controlli effettuati, sono diminuite.
Nonostante i progressi, sono necessari sforzi continui per assicurare un'applicazione uniforme ed efficace del regolamento sul legno in tutti i paesi. Un'attuazione non uniforme può avere implicazioni potenziali in termini sia di efficacia della legislazione sia di condizioni di parità per gli operatori di mercato. In diversi paesi il numero di controlli è rimasto relativamente basso rispetto al numero di operatori, ed è lecito dubitare che un numero così ridotto di controlli possa avere un effetto realmente dissuasivo nel settore. Occorrono ulteriori sforzi per assicurare che la portata e la qualità dei controlli rispecchino un approccio più costante all'interno dell'UE.
Nonostante i progressi compiuti in alcuni paesi, l'attuale livello di capacità tecnica e di risorse (umane e finanziarie) assegnate alle autorità competenti spesso non corrisponde alle necessità evidenziate ed è opportuno potenziarlo nella maggior parte degli Stati membri per aumentare il numero e la qualità dei controlli di conformità.
Dall'esperienza degli Stati membri emerge che le prove del contributo dei VPA all'attuazione del regolamento sul legno sono deboli.