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Document 52020DC0123

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sull’attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita

    COM/2020/123 final

    Bruxelles, 20.3.2020

    COM(2020) 123 final

    COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

    sull’attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita




    La pandemia di COVID‑19 ha provocato un grave shock economico che sta già avendo un notevole impatto negativo nell'Unione europea. Le conseguenze per la crescita del PIL dipenderanno dalla durata sia della pandemia che delle misure adottate dalle autorità nazionali e a livello europeo per rallentarne la diffusione, proteggere le capacità di produzione e sostenere la domanda aggregata. Nella sua comunicazione del 13 marzo 2020 sulla risposta economica coordinata all'emergenza COVID‑19, basandosi su un'analisi di scenario, la Commissione ha presentato uno scenario economico che ha dimostrato che nel 2020 il PIL reale potrebbe contrarsi dell'1 %. La comunicazione sottolineava che non si potevano escludere scenari più sfavorevoli legati a un impatto più profondo della pandemia. Da allora, gli sviluppi sembrano suggerire che tali scenari sfavorevoli siano probabili. Infatti, ipotizzando un prolungamento della crisi sanitaria fino all'inizio di giugno od oltre, il calo dell'attività economica nel 2020 potrebbe essere paragonabile alla contrazione del 2009, l'anno peggiore della crisi economica e finanziaria.

    Gli Stati membri hanno già adottato o stanno adottando misure di bilancio e ulteriori provvedimenti sono in corso di adozione per aumentare la capacità dei sistemi sanitari e sostenere i cittadini e i settori particolarmente colpiti. Sono in via di adozione anche misure significative di sostegno alla liquidità e altre garanzie, sebbene queste non abbiano ricadute immediate sul saldo delle amministrazioni pubbliche.

    La Commissione sta monitorando da vicino queste misure, che, insieme al calo dell'attività economica, contribuiranno ad aumentare sostanzialmente i disavanzi di bilancio. La Commissione e il Consiglio hanno già chiarito che per le misure collegate all'epidemia di COVID‑19 sarà applicata appieno la flessibilità prevista dal patto di stabilità e crescita. In particolare, poiché la crisi è un evento al di fuori del controllo delle amministrazioni pubbliche con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche, si applica la disposizione del patto relativa agli eventi inconsueti. Ciò implica che l'impatto sul bilancio delle misure summenzionate sarà escluso quando la Commissione valuterà la conformità con il patto di stabilità e crescita. Sarà effettuata una valutazione, anche sugli importi ammissibili, sulla base dei dati osservati forniti dagli Stati membri.

    Tuttavia, l'entità dello sforzo di bilancio necessario per proteggere i cittadini e le imprese europei dalle conseguenze di questa crisi e per sostenere l'economia dopo la pandemia richiede l'utilizzo di una flessibilità più ampia nell'ambito del patto di stabilità e crescita.

    L'UE deve continuare a dare una risposta rapida, efficace e coordinata a questa crisi in rapida evoluzione. Nel corso della videoconferenza con i membri del Consiglio europeo del 17 marzo 2020, la presidente della Commissione ha annunciato l'imminente attivazione della cosiddetta clausola di salvaguardia generale. La clausola è stata introdotta nel 2011 nell'ambito della riforma del patto di stabilità e crescita (il cosiddetto "six-pack"), che ha tratto insegnamento dalla crisi economica e finanziaria. In particolare, l'esperienza ha evidenziato la necessità di disposizioni specifiche, nell'ambito delle norme di bilancio dell'UE, volte a consentire uno scostamento temporaneo coordinato e ordinato dai normali requisiti per tutti gli Stati membri in una situazione di crisi generalizzata causata da una grave recessione economica della zona euro o dell'UE nel suo complesso.

    La clausola di cui all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/97 e all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 facilita il coordinamento delle politiche di bilancio in tempi di grave recessione economica.

    La clausola di salvaguardia generale consente agli Stati membri di adottare misure di bilancio per affrontare adeguatamente tale situazione, nell'ambito della procedura preventiva e correttiva del patto di stabilità e crescita. In particolare, per il braccio preventivo, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97 stabiliscono che "in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa". Per il braccio correttivo, l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafo 2, stabiliscono che, in caso di grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, il Consiglio può anche decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una traiettoria di bilancio rivista.

    L'imminente valutazione dei programmi di stabilità e di convergenza degli Stati membri, le previsioni di primavera e la successiva proposta della Commissione di raccomandazioni specifiche per paese da parte del Consiglio offriranno l'opportunità di garantire il necessario coordinamento e di definire gli orientamenti per conseguire un'adeguata politica di bilancio di supporto a livello nazionale e aggregato.

    Sulla base delle considerazioni di cui sopra e tenuto conto della prevista grave recessione economica, la Commissione ritiene che le condizioni per attivare la clausola di salvaguardia generale siano soddisfatte, per la prima volta dalla sua introduzione nel 2011, e chiede al Consiglio di approvare tale conclusione al fine di fornire chiarezza agli Stati membri.

    La clausola di salvaguardia generale non sospende le procedure del patto di stabilità e crescita. Consentirà alla Commissione e al Consiglio di adottare le necessarie misure di coordinamento delle politiche nel quadro del patto, discostandosi dagli obblighi di bilancio che normalmente si applicherebbero.

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