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Document 52019PC0563

    Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio

    COM/2019/563 final

    Bruxelles, 30.10.2019

    COM(2019) 563 final

    2019/0245(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio


    RELAZIONE

    1.Oggetto della proposta

    La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa al riesame dell'Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products ("intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli"), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura.

    2.Contesto della proposta

    2.1.Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

    La proposta di decisione del Consiglio mira ad autorizzare la Commissione europea a sostenere a nome dell'Unione una decisione che dovrà essere adottata nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). L'Organizzazione mondiale del commercio è stata istituita mediante l'accordo di Marrakech ("accordo OMC"), entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

    L'Unione europea è parte dell'accordo.

    2.2.Conferenza dei ministri e Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio

    A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

    Tuttavia a norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale.

    A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, gli organismi dell'OMC si adoperano per adottare le decisioni all'unanimità.

    2.3.Atto previsto del Consiglio generale dell'OMC

    Nel dicembre 2013, in occasione della nona sessione della Conferenza dei ministri dell'OMC, i ministri (del commercio) hanno adottato una decisione relativa all'"intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli, di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura" (WT/MIN (13)/39) (di seguito "l'intesa sui contingenti tariffari").

    L'obiettivo dell'intesa sui contingenti tariffari è quello di razionalizzare la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli. Al paragrafo 13 si prevede un riesame dell'intesa, tenendo conto dell'esperienza acquisita fino a quel momento. Il riesame doveva essere avviato entro quattro anni dall'adozione dell'intesa sui contingenti tariffari. Nel 2018 il comitato per l'agricoltura ha proceduto con il processo di riesame. All'inizio del 2019 il segretariato del comitato per l'agricoltura ha presentato al Consiglio generale dell'OMC il progetto di relazione sugli sviluppi registrati fino a quel momento.

    Data la mancanza di unanimità tra i membri dell'OMC sulle modifiche sostanziali dell'intesa sui contingenti tariffari, il comitato raccomanda al Consiglio generale di prorogare il periodo di riesame fino alla fine del 2021 e di rendere più trasparente la gestione dei contingenti tariffari (cfr. allegato 2 della relazione).

    Le raccomandazioni di cui all'allegato 2 della relazione dovrebbero essere presentate al Consiglio generale a dicembre 2019. Il Consiglio generale dovrebbe adottarle sotto forma di decisione sul riesame dell'intesa sui contingenti tariffari.

    3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

    L'obiettivo della presente proposta è consentire all'Unione di assicurare l'adozione di una decisione sul riesame dell'intesa sui contingenti tariffari nel corso della riunione del Consiglio generale dell'OMC di dicembre 2019.

    Dal punto di vista dell'Unione, la proroga del periodo di riesame fino alla fine del 2021 è fondamentale in quanto consente la prosecuzione dell'attuale intesa sui contingenti tariffari e permette ai membri dell'OMC di proseguire il dibattito sul riesame.

    4.Base giuridica

    4.1.Base giuridica procedurale

    4.1.1.Principi

    L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

    Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 .

    4.1.2.Applicazione al caso concreto

    Il Consiglio generale dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo OMC.

    L'atto che il Consiglio generale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo II, paragrafo 2, e dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC.

    L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

    La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    4.2.Base giuridica sostanziale

    4.2.1.Principi

    La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

    4.2.2.Applicazione al caso concreto

    L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

    La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

    4.3.Conclusioni

    La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

    5.Pubblicazione dell'atto previsto

    Poiché l'atto del Consiglio generale dell'OMC integrerà l'accordo OMC prorogando l'applicazione dell'intesa sui contingenti tariffari e stabilendo norme che mirano a migliorare l'utilizzo dei contingenti tariffari, è opportuno pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo l'adozione.

    2019/0245 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994 2 , l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

    (2)A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali.

    (3)A norma dell'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale dell'OMC.

    (4)A norma dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, gli organismi dell'OMC di prassi adottano le decisioni all'unanimità.

    (5)La nona sessione della Conferenza dei ministri dell'OMC (Bali, dicembre 2013) ha adottato una decisione dei ministri relativa all'Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products (intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39) ("l'intesa sui contingenti tariffari"), che disciplina la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli.

    (6)Il paragrafo 13 dell'intesa sui contingenti tariffari prevede l'avvio di un riesame dell'intesa entro quattro anni dalla sua adozione, tenendo conto dell'esperienza acquisita fino a quel momento. L'obiettivo del riesame è promuovere un processo di costante miglioramento dell'utilizzo dei contingenti tariffari.

    (7)In conformità del paragrafo 13, nel 2018 il comitato per l'agricoltura ha proceduto al riesame dell'intesa sui contingenti tariffari. I risultati del riesame saranno presentati alla riunione del Consiglio generale di dicembre 2019 sotto forma di relazione del comitato per l'agricoltura (relazione n. ... "Riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari", del ...).

    (8)Data la mancanza di unanimità tra i membri dell'OMC sulle modifiche sostanziali da apportare all'intesa sui contingenti tariffari, la relazione raccomanda di prorogare il periodo di riesame fino alla fine del 2021 così da consentire il raggiungimento dell'unanimità sulle modifiche sostanziali. La relazione contiene inoltre raccomandazioni volte a rendere più trasparente la gestione dei contingenti tariffari.

    (9)Nella riunione di dicembre 2019 il Consiglio generale dell'OMC dovrebbe essere invitato a prendere in considerazione l'adozione delle raccomandazioni di cui all'allegato 2 della relazione n. ... sotto forma di decisione sul riesame dell'intesa sui contingenti tariffari.

    (10)È opportuno stabilire la posizione da assumere a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC in quanto la decisione da adottare sarà vincolante per l'Unione.

    (11)Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), nel Consiglio generale dell'OMC l'Unione è rappresentata dalla Commissione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che la Commissione europea assumerà a nome dell'Unione nella riunione del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio di dicembre 2019 è fondata sul progetto di decisione che adotta le raccomandazioni rivolte al Consiglio generale dal comitato per l'agricoltura nell'allegato 2 della relazione n. ... del ... acclusa alla presente decisione.

    I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La Commissione è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, C-399/12, Germania / Consiglio, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.
    (2)    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
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    Bruxelles, 30.10.2019

    COM(2019) 563 final

    ALLEGATO

    della

    Proposta di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    sulla posizione da assumere a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio


    ALLEGATO

    RIESAME DEL FUNZIONAMENTO DELLA DECISIONE DI BALI RELATIVA ALLA GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

    Relazione al Consiglio generale

    (1)In occasione della nona sessione della Conferenza dei ministri, questi ultimi hanno adottato la decisione relativa all'Understanding of Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products ("intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli") di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura (WT/MIN (13)/39) (di seguito, "decisione di Bali sui contingenti tariffari"). I ministri hanno incaricato il comitato di riesaminare e monitorare l'attuazione degli obblighi dei membri stabiliti nel quadro della decisione di Bali sui contingenti tariffari, nell'ottica di un continuo processo di miglioramento dell'utilizzo dei contingenti tariffari tramite tale riesame da avviare entro il 2017, tenendo conto dell'esperienza acquisita fino a quel momento 1 . Le discussioni sul riesame sono iniziate in occasione della riunione del comitato tenutasi nell'ottobre 2017 2 . Nella riunione di febbraio 2018, con il documento G/AG/W/171 3 il comitato ha approvato la procedura e le tempistiche per lo svolgimento del riesame. Conformemente alla procedura concordata, il riesame è stato condotto nel quadro di riunioni informali aperte del comitato, programmate a margine delle riunioni ordinarie 4 .

    (2)Nel 2018 il riesame è stato discusso nel quadro di quattro riunioni informali del comitato svoltesi rispettivamente il 20 febbraio, l'11 giugno, il 25 settembre e il 26 novembre. Nel corso della riunione informale di novembre, che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'industria, si è tenuta una sessione tematica sulla gestione e il sottoutilizzo dei contingenti tariffari. Le discussioni sul riesame hanno inoltre beneficiato di una serie di contributi scritti dei membri. Analogamente, per rispondere alle richieste di alcuni membri e conformemente alla procedura e alle tempistiche previste, il segretariato ha preparato un documento informativo 5 sulla gestione e i tassi di utilizzo dei contingenti tariffari utile a facilitare il riesame. L'allegato 1 contiene un elenco di tutti i documenti scritti finora presi in considerazione nell'ambito del riesame.

    (3)Nelle discussioni sul riesame i membri hanno individuato i seguenti temi: 1) attuazione efficace e monitoraggio degli obblighi sostanziali derivanti dalla decisione di Bali sui contingenti tariffari; 2) obblighi di trasparenza associati ai contingenti tariffari; 3) meccanismo di sottoutilizzo. Di seguito sono riportati alcuni elementi 6 sollevati nell'ambito di questi tre temi, anche durante le discussioni tematiche di novembre.



    ATTUAZIONE EFFICACE E MONITORAGGIO

    i.Riassegnazione delle licenze non utilizzate nel quadro dei contingenti tariffari; 

    ii.procedure di riassegnazione, anche per quanto riguarda le assegnazioni specifiche per paese 7 ;

    iii.condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche in materia di miglioramento dell'utilizzo del contingente tariffario, compresa la riassegnazione di contingenti tariffari nel quadro degli accordi commerciali regionali.

    OBBLIGHI DI TRASPARENZA ASSOCIATI AI CONTINGENTI TARIFFARI

    i.Notifiche complete dei contingenti tariffari, nei tempi previsti;

    ii.comunicazione tempestiva di eventuali cambiamenti nella gestione dei contingenti tariffari;

    iii.comunicazione sistematica dei tassi di utilizzo da parte di tutti i membri con impegni in materia di contingenti tariffari;

    iv.pratiche di notifica armonizzate (ad es. per i contingenti tariffari non aperti o i contingenti tariffari previsti che non comportino vantaggi tariffari);

    v.comunicazione dei motivi del sottoutilizzo;

    vi.condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche nazionali in materia di gestione dei contingenti tariffari;

    vii.trattamento speciale e differenziato (gravosità degli obblighi di notifica);

    viii.collegamento con gli obblighi di notifica nell'ambito delle procedure in materia di licenze d'importazione;

    ix.assistenza tecnica da parte del segretariato per migliorare il rispetto degli obblighi di notifica dei membri.

    MECCANISMO DI SOTTOUTILIZZO

    i.Obblighi diversi dei membri (paragrafo 4 dell'allegato A);

    ii.trattamento speciale e differenziato;

    iii.possibile applicabilità non universale in futuro;

    iv.collegamento tra l'allegato B e il paragrafo 4 dell'allegato A;

    v.analisi delle cause del sottoutilizzo;

    vi.esame mirato del sottoutilizzo dei contingenti tariffari in alcuni settori specifici;

    vii.applicabilità pratica del meccanismo di sottoutilizzo (analisi dei motivi per cui non è ancora stato invocato, compresa la potenziale complessità, condivisione delle esperienze, semplificazione degli obblighi procedurali);

    viii.tenuta di un elenco dei contingenti tariffari sottoutilizzati da parte del segretariato.

    (4)Sulla questione del futuro funzionamento del paragrafo 4 del meccanismo di sottoutilizzo e della corrispondente disposizione relativa al trattamento speciale e differenziato, le posizioni dei membri sono divergenti. Alcuni paesi membri in via di sviluppo hanno insistito sul fatto che le disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato nella decisione di Bali sui contingenti tariffari non dovrebbero essere allentate; altri hanno sostenuto che il trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo non dovrebbe comportare un'esenzione, ma piuttosto l'assunzione di impegni di gestione dei contingenti tariffari che tengano conto del loro status di paesi in via di sviluppo.

    (5)Molti hanno ritenuto che il presente riesame si limitasse al miglioramento della gestione dei contingenti tariffari per operare una distinzione tra tale aspetto e i negoziati sull'accesso al mercato. Altri hanno fatto riferimento alla possibilità di affrontare le questioni relative ai contingenti tariffari nei negoziati sull'accesso al mercato.

    (6)Secondo alcuni, sulla base delle osservazioni dei membri, il comitato dovrebbe esaminare i motivi per cui non è ancora stato invocato il meccanismo di sottoutilizzo.

    (7)Conformemente ai paragrafi da 13 a 15 della decisione di Bali sui contingenti tariffari (WT/MIN(13)/39), nel corso della riunione del 30 ottobre 2019 il comitato ha approvato le raccomandazioni figuranti nell'allegato 2 della presente relazione ai fini di una loro presentazione al Consiglio generale.



    Allegato 1

    Elenco dei documenti

    G/AG/W/169

    10 ottobre 2017

    Monitoraggio e riesame degli obblighi dei membri stabiliti nel quadro della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari.

    Nota del segretariato

    G/AG/W/171

    9 febbraio 2018

    Proposta riguardante una procedura di riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari

    Nota del segretariato

    G/AG/W/175

    18 maggio 2018

    e

    G/AG/W/175/Add.1

    7 maggio 2019

    Comunicazione dell'Unione europea al comitato per l'agricoltura sulla procedura di riesame del funzionamento della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari 8 .

    Comunicazioni dell'Unione europea

    G/AG/W/179

    6 giugno 2018

    Riesame del funzionamento della decisione ministeriale di Bali relativa all'"intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli..." 9 .

    Comunicazione del gruppo di Cairns

    G/AG/W/183

    31 luglio 2018

    Metodi di gestione dei contingenti tariffari e tassi di utilizzo nel periodo 2007-2016.

    Documento informativo del segretariato

    G/AG/W/186

    19 settembre 2018

    Riesame della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari.

    Comunicazione dell'Australia

    G/AG/W/197

    24 maggio 2019

    Meccanismo di sottoutilizzo della decisione di Bali relativa alla gestione dei contingenti tariffari

    Comunicazione a nome del gruppo di Cairns



    Allegato 2

    (1)[Il termine di cui al paragrafo 14 e alla nota a piè di pagina 2 della decisione di Bali sui contingenti tariffari per una decisione sul paragrafo 4 dell'allegato A è prorogato fino alla fine del 2021 o fino alla tredicesima conferenza ministeriale, se precedente. [Per evitare incertezze, se né la conferenza ministeriale né il Consiglio generale decidono, prima della fine del 2021, di prorogare il paragrafo 4 dell'allegato A della decisione di Bali sui contingenti tariffari nella sua formulazione attuale o modificandolo, il paragrafo 4 dell'allegato A, fatto salvo il paragrafo 15 di tale decisione, cessa di applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2022 [ai membri elencati nell'allegato B, nonché a qualsiasi membro che, prima della fine del 2021, chieda di figurarvi].]

    (2)Nel frattempo, il comitato per l'agricoltura (di seguito, "comitato") proseguirà le discussioni sull'applicazione del paragrafo 4 dell'allegato A. [Per evitare incertezze, finché tali discussioni sono in corso, saranno mantenuti la decisione di Bali sui contingenti tariffari e i relativi allegati.]

    (3)Il comitato formulerà raccomandazioni rivolte al Consiglio generale in merito all'applicazione del paragrafo 4 [dell'allegato A e conformemente al paragrafo 14] entro la fine del 2021.]

    (4)Prendendo atto dell'importanza di una maggior trasparenza nella gestione dei contingenti tariffari e nei tassi di utilizzo nonché di una tempestiva presentazione delle notifiche da parte dei membri e riconoscendo che il sistema di notifica online per l'agricoltura dovrebbe comportare una maggior armonizzazione, il comitato conviene quanto segue.

    (a)Il segretariato preparerà un elenco delle attuali pratiche di notifica dei contingenti tariffari dei membri, anche nei casi in cui un contingente tariffario previsto non sia stato aperto.

    (b)Il comitato avvierà discussioni sull'armonizzazione delle pratiche di notifica dei contingenti tariffari dei membri, anche per quanto riguarda i tassi di utilizzo dei contingenti tariffari.

    (c)Il comitato incoraggia i membri a includere nella tabella "MA:2 notifica" una spiegazione per i casi in cui contingenti tariffari previsti non siano stati aperti.

    (d)Il segretariato aggiornerà periodicamente le informazioni relative alla gestione e ai tassi di utilizzo dei contingenti tariffari di cui al documento G/AG/W/183 10 sulla base delle informazioni aggiornate notificate dai membri sui rispettivi tassi di utilizzo e delle domande sollevate in seno al comitato su tali tassi.

    (e)Sulla base delle osservazioni dei membri, il comitato esaminerà i motivi per cui il meccanismo di sottoutilizzo non è ancora stato invocato.

    (5)Il comitato conviene di procedere a riesami periodici del funzionamento della decisione di Bali sui contingenti tariffari ogni 3 anni dopo la conclusione del presente riesame. Tali riesami periodici comprenderanno, tra l'altro, un esame del ricorso al meccanismo di sottoutilizzo da parte dei membri, sulla base delle loro dichiarazioni.

    __________

    (1)    Paragrafo 13 del documento WT/MIN(13)/39. Al momento non è ancora stato segnalato alcun ricorso al meccanismo di sottoutilizzo.
    (2)    Cfr. sezione 2.2.1 del documento G/AG/R/86.
    (3)    Cfr. sezione 2.5.1 del documento G/AG/R/87.
    (4)    Nella riunione del giugno 2019, il comitato ha convenuto di prorogare il termine previsto per ultimare la relazione sul riesame fino alla riunione del comitato dell'ottobre 2019.
    (5)    G/AG/W/183.
    (6)    I membri non concordano su tali elementi o su come trattarli nelle raccomandazioni.
    (7)    Il paragrafo 9 della decisione ministeriale di Bali sui contingenti tariffari fa riferimento alla procedura di riassegnazione. Inoltre, le note a piè di pagina 3 e 5 dell'allegato A della decisione di Bali fanno riferimento ai diritti dei membri in possesso di un'assegnazione specifica per paese nel particolare contesto del meccanismo di sottoutilizzo.
    (8)    Documento G/AG/W/171 del 9 febbraio 2018.
    (9)    WT/MIN (13)/39 AND WT/L/914 dell'11 dicembre 2013.
    (10)    La nota informativa del segretariato può includere in modo specifico un elenco di contingenti tariffari qualora non sia stata presentata alcuna tabella "MA:2 notifica" o qualora il tasso di utilizzo sia inferiore al 65 %.
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