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Document 52019PC0331

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)

COM/2019/331 final

Bruxelles, 11.7.2019

COM(2019) 331 final

2019/0151(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2019) 275 final} - {SWD(2019) 330 final} - {SWD(2019) 331 final}


RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (regolamento EIT 1 ), adottato nel 2008, definisce la sua missione, i suoi compiti e il quadro di riferimento per il suo funzionamento. Il regolamento è stato modificato nel 2013 2 , tra l'altro per allinearlo a Orizzonte 2020 3 .

La missione generale dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è stimolare la crescita economica e la competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione. In particolare, l'EIT rafforza la capacità d'innovazione dell'Unione e risponde alle sfide sociali tramite l'integrazione del triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione. L'EIT opera attraverso le comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI): partenariati europei su vasta scala che affrontano sfide sociali specifiche riunendo organizzazioni dei settori dell'istruzione, della ricerca e dell'imprenditoria. L'EIT eroga sovvenzioni alle CCI, monitora le loro attività, sostiene la collaborazione trasversale tra CCI e diffonde risultati e buone prassi.

La valutazione esterna dell'EIT effettuata nel 2017 ha confermato che la motivazione alla base della sua istituzione è valida e che il suo modello di integrazione del triangolo della conoscenza incentrata sull'innovazione è tuttora pertinente.

Nel periodo 2021-2027 il programma dell'Unione che finanzierà l'EIT sarà Orizzonte Europa. L'EIT è pertanto parte integrante della proposta della Commissione che istituisce Orizzonte Europa e una delle tre componenti del suo pilastro "Europa innovativa". La proposta relativa a Orizzonte Europa stabilisce il bilancio dell'EIT per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) come pure la sua motivazione, il suo valore aggiunto, i settori di intervento e le grandi linee delle attività. La proposta relativa a Orizzonte Europa non fornisce tuttavia la base giuridica per la prosecuzione delle attività dell'EIT dal 2021 in poi. La base giuridica dell'EIT rimane il regolamento EIT.

Inoltre, a norma dell'articolo 17 del regolamento EIT, ogni sette anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta relativa all'agenda strategica per l'innovazione (ASI) che stabilisce le priorità strategiche a lungo termine e le esigenze finanziarie dell'EIT e che deve essere in linea con il programma quadro applicabile dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione 4 .

Il regolamento EIT, contrariamente all'ASI, non prevede in linea di principio vincoli temporali. Tuttavia, dato che varie disposizioni del regolamento EIT fanno diretto riferimento all'attuale programma Orizzonte 2020 istituito per il periodo 2014-2020, tali disposizioni devono essere modificate per renderle compatibili con i prossimi programmi quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione.

Si propone pertanto di rendere il nuovo regolamento EIT "neutro" dal punto di vista temporale in modo che, in linea di principio, non sia necessario modificarlo (o perlomeno non in modo sostanziale) alla fine di ciascun QFP. La prosecuzione delle attività dell'EIT nell'ambito di ciascun nuovo QFP sarebbe oggetto di un finanziamento adeguato, sotto forma di un contributo dell'Unione. Il contributo dell'Unione può essere erogato tramite un contributo finanziario a titolo del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione nonché di altri programmi dell'Unione.

Spetterebbe all'ASI dell'EIT assicurare l'allineamento con gli obiettivi del pertinente programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione e con le prescrizioni di tale programma, tra l'altro in materia di pianificazione strategica pluriennale e monitoraggio, e favorire sinergie con altri pertinenti programmi nell'ambito di ciascun nuovo QFP.

Poiché il regolamento EIT aveva già subito sostanziali modifiche nel 2013 e la presente proposta contiene nuove sostanziali modifiche di tale regolamento, si propone di modificare il regolamento EIT mediante la tecnica legislativa della rifusione, al fine di garantire maggiore chiarezza giuridica e una migliore leggibilità. La neutralità temporale del regolamento dopo la rifusione consentirà inoltre di concentrarsi sui principi fondamentali del funzionamento dell'EIT/delle CCI. Ciò, in combinazione con il rafforzamento del ruolo dell'ASI nell'allineare l'EIT al suo programma di finanziamento nell'ambito di ciascun QFP, migliorerà la coerenza complessiva del quadro legislativo dell'EIT, faciliterà l'applicazione delle sue disposizioni e snellirà l'iter legislativo nell'arco di sette anni.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Per il periodo 2014-2020 gli obiettivi, la motivazione, il valore aggiunto dell'UE, il bilancio, le grandi linee delle attività e gli indicatori di efficienza dell'EIT sono definiti nel regolamento su Orizzonte 2020. Il regolamento EIT stabilisce, parallelamente, la missione e i compiti dell'EIT e il quadro di riferimento per il suo funzionamento. I settori prioritari strategici e a lungo termine e le esigenze finanziarie dell'EIT per ciascun periodo di sette anni sono stabiliti nell'ASI 5 .

La proposta relativa a Orizzonte Europa ha ribadito l'importanza e il contributo dell'EIT e delle CCI per la realizzazione delle priorità strategiche dell'UE nel settore dell'innovazione. La proposta contempla il bilancio dell'EIT per il periodo 2021-2027, il suo ambito di applicazione, il suo valore aggiunto e i principali settori di intervento e punta a una revisione del ruolo dell'EIT per rafforzarne il contributo agli obiettivi di Orizzonte Europa.

L'EIT è integrato in Orizzonte Europa in quanto parte del terzo pilastro ("Europa innovativa"), ma saranno create sinergie e complementarità anche con le altre componenti del programma. Tramite le CCI, l'EIT contribuirà anche ad affrontare le sfide globali del secondo pilastro ("Sfide globali e competitività industriale europea") e del primo pilastro ("Eccellenza scientifica").

Nell'ambito della proposta relativa a Orizzonte Europa, le CCI sono considerate partenariati europei istituzionalizzati. Il contributo delle CCI alle altre pertinenti attività nel quadro di Orizzonte Europa sarà sostenuto attraverso il processo di pianificazione strategica pluriennale, che integrerà prospettive interdisciplinari e intersettoriali e garantirà che tutte le attività nell'ambito di Orizzonte Europa siano coordinate in modo efficace. La proposta relativa a Orizzonte Europa sottolinea inoltre che le proposte relative alle future CCI dell'EIT conformi al regolamento EIT saranno indicate nell'ASI e terranno conto dei risultati del processo di pianificazione strategica così come delle priorità del pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea".

Per realizzare gli obiettivi di Orizzonte Europa, sarà importante anche una collaborazione stretta, in particolare, con il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), al fine di garantire sinergie e un maggiore impatto. L'EIT e il CEI sono complementari: il CEI individuerà, svilupperà e diffonderà innovazioni pionieristiche e sosterrà la rapida crescita di aziende innovative che realizzano innovazioni creatrici di mercati a livello europeo e internazionale, mentre l'EIT contribuirà allo sviluppo della capacità d'innovazione a livello europeo e degli Stati membri tramite l'integrazione del triangolo della conoscenza e il sostegno agli ecosistemi dell'innovazione. L'EIT si concentrerà soprattutto su capitale umano, educazione all'imprenditorialità, rafforzamento della dimensione regionale e sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese in specifici ambiti tematici.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Come descritto sopra, la proposta della Commissione relativa alla rifusione del regolamento EIT sottolinea il ruolo dell'ASI nella promozione di sinergie, non solo con il programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione, ma anche con altri pertinenti programmi dell'Unione del rispettivo QFP. Soprattutto, spetta all'ASI creare adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e altre iniziative e politiche e altri strumenti dell'Unione. L'EIT svolgerà attività mirate a tal fine. La proposta rafforza inoltre il ruolo del gruppo dei rappresentanti degli Stati membri, che contribuirà a garantire sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e delle CCI e i programmi e le iniziative nazionali.

BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'UE ha competenza concorrente in materia di politica industriale sulla base dell'articolo 173 TFUE (titolo XVII). A norma dell'articolo 173, paragrafo 1, l'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa, fra l'altro, a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico. A norma dell'articolo 173, paragrafo 3, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294, possono decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare il suddetto obiettivo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Questa disposizione costituisce la base giuridica dell'attuale regolamento EIT e dell'ASI 2014-2020.

Il rafforzamento proposto delle attività dell'EIT, anche per quanto concerne l'istruzione e la dimensione regionale, è incentrato sull'innovazione e mira al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 173 TFUE.

Sussidiarietà e proporzionalità

La proposta relativa alla rifusione del regolamento EIT rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi dell'Unione e apporta un chiaro valore aggiunto dell'UE in termini di economie di scala, portata e rapidità degli investimenti nei settori della ricerca e dell'innovazione rispetto a iniziative e soluzioni nazionali e regionali. Inoltre l'azione dell'UE non interferirebbe con scenari puramente nazionali e non richiederebbe un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

L'EIT utilizza modalità uniche per creare ecosistemi dell'innovazione paneuropei composti da attori del settore dell'istruzione, della ricerca, dell'imprenditoria e altre parti interessate 6 . Le attività di cooperazione sostenute dall'EIT consentono di incrementare la qualità dell'azione, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle organizzazioni e dei partner delle CCI, di creare reti multidisciplinari transfrontaliere e di migliorare la cooperazione intersettoriale e la diffusione geografica.

L'EIT è anche l'unico strumento nell'ambito di Orizzonte Europa a dedicare un'attenzione particolare all'istruzione quale motore essenziale dell'innovazione, della crescita e della competitività.

RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazione esterna

La proposta si basa sulla valutazione esterna dell'EIT effettuata nel 2017, che ha confermato che la motivazione alla base dell'istituzione dell'EIT è valida e che il suo modello di integrazione del triangolo della conoscenza incentrata sull'innovazione è tuttora pertinente. Il modello dell'EIT si concentra sulle debolezze strutturali delle capacità di innovazione nell'UE (in ambiti tematici fondamentali), come la limitata cultura imprenditoriale, l'esiguo livello di cooperazione tra il mondo accademico e l'industria nonché l'insufficiente sviluppo del potenziale umano, e si pone l'obiettivo di contribuire a colmare il divario tra l'UE e i suoi concorrenti chiave in termini di innovazione.

Consultazione pubblica

La proposta tiene conto dei risultati della consultazione pubblica condotta nell'ambito della valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione europea a sostegno delle sue proposte relative alla revisione del regolamento EIT e a una nuova agenda strategica per l'innovazione dell'EIT per il periodo 2021-2027. Scopo della consultazione era raccogliere informazioni, pareri e opinioni da un'ampia gamma di portatori di interessi in merito 1) alle sfide e alle opportunità nel settore europeo della ricerca e dell'innovazione, 2) agli obiettivi politici dell'EIT e 3) alle opzioni strategiche per affrontare le sfide.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è accompagnata da una valutazione d'impatto riguardante sia la proposta di modifica del regolamento EIT (rifusione) sia la proposta relativa all'ASI dell'EIT per il periodo 2021-2027.

Tale valutazione d'impatto si basa sulla valutazione d'impatto effettuata per Orizzonte Europa. Il 5 aprile 2019 è pervenuto il parere positivo del comitato per il controllo normativo.

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta ha individuato le seguenti opzioni strategiche: un'opzione di base e due diverse opzioni per affrontare i problemi e le questioni tecniche evidenziati nella valutazione d'impatto.

L'opzione di base 1 prevede la prosecuzione delle attività dell'EIT secondo le modalità attuali, apportando solo gli adeguamenti necessari ad allinearlo alla proposta relativa a Orizzonte Europa. L'opzione 2 prende le mosse da tale scenario di base, ma prevede anche l'adozione di una serie di misure tecniche volte a migliorare il funzionamento dell'EIT e propone una nuova azione per promuovere l'educazione all'imprenditorialità in tutta Europa. L'opzione 3 differisce dall'opzione 2 in quanto prevede la creazione di un hub dell'EIT in ciascuno Stato membro per aumentare l'impatto delle attività dell'EIT in tutta Europa.

L'opzione 2 è l'opzione prescelta in quanto riesce a conciliare al meglio gli obiettivi dell'iniziativa con le risorse disponibili e promette risultati migliori dal punto di vista economico e sociale. Tale opzione comporterà inoltre miglioramenti significativi dell'EIT nel prossimo periodo di programmazione.

Diritti fondamentali

La proposta della Commissione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza sul bilancio della proposta e le risorse umane e amministrative necessarie sono descritte dettagliatamente nella scheda finanziaria legislativa 7 .

ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il monitoraggio e la valutazione sono strumenti fondamentali per misurare l'impatto dell'EIT e saranno ulteriormente rafforzati e costantemente migliorati nel corso del prossimo periodo di programmazione. Data la natura del modello di integrazione del triangolo della conoscenza, sarà importante applicare un quadro di monitoraggio che consenta una certa flessibilità a tutti i livelli pertinenti e che garantisca la coerenza con gli obiettivi generali di Orizzonte Europa e con gli impatti ricercati.

Monitoraggio

Tutti i contributi, le realizzazioni, i risultati e gli impatti individuati nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta saranno monitorati tramite indicatori. Tali indicatori esistono già e sono utilizzati dall'EIT. Nei casi in cui non esistono, saranno sviluppati nuovi indicatori per consentire all'EIT di monitorare il conseguimento dei suoi obiettivi.

Parallelamente e nel pieno rispetto degli strumenti di monitoraggio esistenti, si perseguirà una stretta corrispondenza tra le disposizioni in materia di monitoraggio dell'EIT e quelle messe in atto per Orizzonte Europa. Ad esempio, l'EIT allineerà i suoi strumenti di monitoraggio alle modalità di impatto di Orizzonte Europa, che cercano di rispondere in modo più globale alla necessità di indicatori di impatto scientifico, economico e sociale. Sarà responsabilità dell'EIT monitorare regolarmente le prestazioni operative delle CCI e adeguare continuamente i propri sistemi di monitoraggio e informazione. I risultati di tale monitoraggio alimenteranno i processi di pianificazione aziendale delle CCI e il processo decisionale dell'EIT in merito all'assegnazione del bilancio e alla preparazione degli accordi quadro di partenariato con le CCI in qualità di beneficiari. I risultati del monitoraggio dovrebbero confluire in maniera continua nell'elaborazione delle politiche.

Valutazione

La valutazione delle prestazioni dell'EIT sarà effettuata dalla Commissione in linea con le prescrizioni del regolamento EIT modificato e confluirà nelle valutazioni globali intermedia ed ex post del programma Orizzonte Europa. Essa comprenderà una valutazione delle sinergie dell'EIT con gli altri strumenti del programma.

Per quanto riguarda le CCI, sarà utilizzato un quadro di indicatori specifico per valutare le prestazioni delle CCI nel corso del prossimo periodo di programmazione (illustrato nella proposta relativa a una nuova ASI). Tale quadro si basa sugli indicatori precedenti e attuali e colma le lacune e le carenze individuate nel sistema esistente per la misurazione delle prestazioni. È inoltre in linea con il quadro di indicatori di Orizzonte Europa.

Illustrazione delle principali modifiche delle singole disposizioni della proposta

Articolo 5 (Organi dell'EIT) – La proposta rafforza il ruolo del comitato esecutivo quale organo specifico dell'EIT, sottolinea la responsabilità del direttore dinanzi al comitato direttivo e rafforza l'indipendenza della funzione interna di revisione contabile.

Articolo 6 (Compiti) – La proposta contiene diverse precisazioni riguardanti i compiti attuali dell'EIT e sottolinea l'importanza del compito dell'EIT di garantire un adeguato livello di coordinamento e facilitare la comunicazione e la cooperazione tematica tra le CCI. Introduce inoltre un nuovo compito dell'EIT: concepire e coordinare le azioni di sostegno intraprese dalle CCI per lo sviluppo della capacità imprenditoriale e d'innovazione degli istituti di istruzione superiore e la loro integrazione negli ecosistemi dell'innovazione.

Articolo 10 (Principi relativi alla valutazione e al monitoraggio delle CCI) – La proposta aggiorna il riferimento al programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione per quanto riguarda gli indicatori per il monitoraggio continuo e le valutazioni esterne periodiche delle CCI.

Articolo 11 (Durata, continuazione e fine di una CCI) – La proposta rafforza il riesame intermedio globale di ciascuna CCI prima della scadenza dell'accordo quadro di partenariato iniziale e introduce la nozione di "memorandum di cooperazione" come mezzo facoltativo per mantenere la relazione tra l'EIT e le CCI dopo la scadenza dell'accordo quadro di partenariato.

Articolo 17 (Finanziamento delle CCI) – La proposta sposta il paragrafo 1 dell'attuale articolo 14 sulle risorse finanziarie dell'EIT, con qualche modifica, al nuovo paragrafo 1 dell'articolo 20 sul bilancio dell'EIT. Stabilisce inoltre il principio alla base del modello rivisto di finanziamento dell'EIT, secondo il quale il contributo dell'EIT alle CCI può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI solo nelle fasi iniziali della vita delle CCI. Tale contributo diminuisce progressivamente nel tempo conformemente ai tassi di cofinanziamento definiti nell'ASI. Sottolinea inoltre l'importanza della sostenibilità finanziaria delle CCI nel quadro del meccanismo di assegnazione competitiva dell'EIT.

Articolo 20 (Bilancio dell'EIT) – La proposta definisce il finanziamento dell'EIT e la fonte del contributo finanziario dell'EIT alle CCI.

Allegato I (Statuto dell'EIT) – Contiene proposte di modifica dello statuto dell'EIT allo scopo di chiarire i ruoli del comitato direttivo, del comitato esecutivo e del direttore dell'EIT, rafforzare il ruolo del comitato direttivo in materia di monitoraggio, supervisione e direzione delle CCI e chiarire il ruolo della Commissione nei confronti dell'EIT per quanto riguarda i suoi obblighi in materia di monitoraggio e sana gestione finanziaria. La proposta introduce una nuova prescrizione che richiede l'accordo della Commissione per un numero limitato di questioni strategiche decise dal comitato direttivo (ad esempio, i principi del monitoraggio e dell'assegnazione finanziaria). La proposta elimina infine il riferimento al "contratto a termine" del personale dell'EIT al fine di garantire continuità e sviluppo professionali paragonabili al regime applicabile alle agenzie dell'UE.

ê 294/2008 (adattato)

ð nuovo

2019/0151 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce l'Istituto Ö relativo all'Istituto Õ europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 157 Ö 173 Õ , paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione Ö europea Õ ,

ð previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, ï

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 9 ,

deliberando secondo la Ö procedura legislativa ordinaria Õ procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1)Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 ha subito sostanziali modifiche 11 . Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

ê 294/2008 considerando 1 (adattato)

L'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione sottolinea la necessità di instaurare condizioni in grado di incoraggiare gli investimenti nei settori della conoscenza e dell'innovazione in Europa al fine di stimolare la competitività, la crescita e l'occupazione nell'Unione europea.

ê 294/2008 considerando 2 (adattato)

(2)La responsabilità di mantenere in Europa una forte base industriale, competitiva e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. Tuttavia, la natura e l'ampiezza della sfida dell'innovazione nell'Unione europea richiedono anche un'azione a livello comunitario Ö dell'Unione Õ .

ê 294/2008 considerando 3 (adattato)

La Comunità dovrebbe dare il suo sostegno per promuovere l'innovazione, in particolare attraverso il settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il programma per l'apprendimento permanente e i fondi strutturali.

ê 294/2008 considerando 4 (adattato)

(3)È opportuno istituire una nuova iniziativa comunitaria, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (di seguito denominato «EIT»), per completare le politiche e le iniziative comunitarie Ö dell'Unione Õ e nazionali esistenti, favorendo l'integrazione del triangolo della conoscenza (istruzione superiore, ricerca ed innovazione) in tutta l'Unione europea.

ê 294/2008 considerando 5 (adattato)

Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha invitato la Commissione ad elaborare una proposta formale relativa alla creazione dell'EIT, da presentare nell'autunno 2006.

ê 294/2008 considerando 6 (adattato)

L'EIT dovrebbe principalmente avere l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione della Comunità e degli Stati membri associando le attività d'istruzione superiore, ricerca e innovazione ai massimi livelli. In tale contesto, l'EIT dovrebbe facilitare e rafforzare le reti e la cooperazione e creare sinergie tra le comunità dell'innovazione in Europa.

ò nuovo

(4)L'EIT dovrebbe, principalmente tramite le comunità della conoscenza e dell'innovazione («CCI»), mirare a rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione che affrontano sfide globali. Dovrebbe in primo luogo perseguire l'obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d'innovazione dell'Unione e degli Stati membri ai massimi livelli. Al fine di conseguire tale obiettivo, l'EIT dovrebbe facilitare e potenziare la creazione di reti e la cooperazione e creare sinergie tra le diverse comunità dell'innovazione in Europa.

ê 294/2008 considerando 22 (adattato)

ð nuovo

(5)I settori prioritari strategici ed a lungo termine e le esigenze finanziarie dellper l'EIT per un periodo di sette anni ð , che copre il rispettivo quadro finanziario pluriennale («QFP»), ï dovrebbero essere stabiliti in un'agenda strategica per l'innovazione (di seguito denominata «ASI»). ð L'ASI dovrebbe assicurare coerenza con il programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione e promuovere sinergie con altri pertinenti programmi del QFP e con altre iniziative e politiche e altri strumenti dell'Unione, in particolare quelli a sostegno dell'istruzione e dello sviluppo regionale. ï Data l'importanza dell'ASI per la politica dell'innovazione comunitaria Ö dell'Unione Õ ed il conseguente significato Ö valore Õ politico del suo impatto socioeconomico per la Comunità Ö l'Unione Õ , l'ASI dovrebbe essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione elaborata sulla base di un progetto ð fondata su un contributo ï fornito dall'EIT.

ê 294/2008 considerando 7 (adattato)

ð nuovo

(6)ð In linea con il programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione, ï lLe attività dell'EIT dovrebbero affrontare le sfide strategiche che si pongono a lungo termine per l'innovazione in Europa, in particolare nei settori transdisciplinari e/o interdisciplinari, compresi quelli già individuati a livello europeo. In tale contesto, l'EIT dovrebbe promuovere un dialogo periodico con la società civile.

ê 294/2008 considerando 8 (adattato)

(7)L'EIT dovrebbe dare la priorità al trasferimento delle sue attività di istruzione superiore, ricerca ed innovazione a vantaggio delle imprese Ö al contesto imprenditoriale Õ e della Ö alla Õ loro applicazione commerciale, nonché al sostegno agli avviamenti di imprese, alle scorporazioni e alle piccole e medie imprese (PMI).

ê 294/2008 considerando 9 (adattato)

ð nuovo

(8)Il funzionamento dell'EIT dovrebbe basarsi essenzialmente su partenariati autonomi Ö e Õ di eccellenza ð europei su vasta scala ï tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese ed altrei soggetti Ö parti Õ interessatei sotto forma di reti strategiche autosufficienti, sostenibili e di lungo periodo nell'ambito del processo innovativo. Tali partenariati dovrebbero essere selezionati dal comitato direttivo dell'EIT in base ad un processo trasparente basato su criteri di sull'eccellenza ð , conformemente ai criteri del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione per la selezione dei partenariati europei, ï ed essere designatie con il nome di Comunità della conoscenza e dell'innovazione (di seguito denominate Ö come Õ «CCI»).

ò nuovo

(9)Tenendo conto della specificità delle CCI, è necessario prevedere condizioni minime particolari per la costituzione di una CCI, in deroga alle norme in materia di partecipazione e diffusione del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione. Analogamente, potrebbero essere necessarie norme specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione per le attività a valore aggiunto delle CCI.

ê 294/2008 considerando 9

ð nuovo

(10)Il comitato direttivo dovrebbe inoltre orientare le attività dell'EIT e ð coordinare l'informazione, il monitoraggio e la valutazione relativi alle ï valutare le attività delle CCI ð in linea con le disposizioni del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione ï . La composizione del comitato direttivo dovrebbe riflettere un equilibrio tra l'esperienza del mondo delle imprese e del mondo dell'istruzione superiore e/o della ricerca, nonché quella del settore dell'innovazione.

ê 294/2008 considerando 10 (adattato)

(11)Per contribuire alla competitività e rafforzare l'attrattiva internazionale dell'economia europea e la sua capacità innovativa, è opportuno che l'EIT e le CCI siano in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti provenienti da ogni parte del mondo, anche incoraggiandone la mobilità, nonché di cooperare con gli organismi Ö le organizzazioni Õ dei paesi terzi.

ê 294/2008 considerando 11 (adattato)

ð nuovo

(12)I rapporti tra l'EIT e le CCI dovrebbero essere fondati su accordi contrattuali ð quadro di partenariato e convenzioni di sovvenzione ï che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delineeranno il meccanismo di controllo Ö monitoraggio Õ e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI. ð L'accordo quadro di partenariato dovrebbe assicurare la continuità del contributo finanziario dell'EIT a una CCI oltre il rispettivo QFP. In deroga al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 12  (il «regolamento finanziario»), l'EIT dovrebbe poter istituire tale accordo quadro di partenariato per un periodo iniziale di sette anni e prorogarlo oltre tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sette anni. ï 

ê 294/2008 considerando 12 (adattato)

ð nuovo

(13)È necessario sostenere l'istruzione superiore in quanto parte integrante, ma spesso mancante, di una strategia globale dell'innovazione. L'accordo Ö Gli accordi Õ ð quadro di partenariato o le convenzioni di sovvenzione ï tra l'EIT e le CCI dovrebbero prevedere che i titoli e i diplomi previsti nell'ambito delle CCI siano rilasciati dagli istituti di istruzione superiore partecipanti, che dovrebbero essere incoraggiati a designarli anche come titoli e diplomi dell'EIT. ð L'EIT dovrebbe inoltre rafforzare e ampliare la portata dei titoli e dei diplomi con marchio EIT per favorirne il riconoscimento al di fuori della comunità dell'EIT. ï Mediante le sue attività ed il suo operato l'EIT dovrebbe contribuire a promuovere la mobilità ð degli studenti, dei ricercatori e del personale ï nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore nonché ad incoraggiare la trasferibilità delle sovvenzioni concesse ai ricercatori ed agli studenti nell'ambito delle CCI. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 13 .

ê 294/2008 considerando 13

L'EIT dovrebbe definire orientamenti chiari e trasparenti per la gestione della proprietà intellettuale, che dovrebbe favorire l'utilizzo della proprietà intellettuale in condizioni adeguate. Tali orientamenti dovrebbero prevedere che si tenga conto dei contributi forniti dalle varie organizzazioni partner delle CCI, indipendentemente dalle loro dimensioni. Nel caso in cui le attività siano state finanziate a titolo dei programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, si dovrebbero applicare le regole di tali programmi.

ê 294/2008 considerando 14 (adattato)

(14)Dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza dell'EIT. Lo statuto dell'EIT dovrebbe contenere regole opportune che discipliniano Ö la sua governance e Õ il suo funzionamento.

ê 294/2008 considerando 15 (adattato)

ð nuovo

(15)L'EIT dovrebbe avere personalità giuridica e, al fine di garantire la propria autonomia funzionale ed indipendenza ð dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne ï , dovrebbe amministrare il proprio bilancio, le cui entrate comprenderanno il Ö dovrebbero comprendere un Õ contributo della Comunità Ö dell'Unione Õ .

ê 294/2008 considerando 16 (adattato)

ð nuovo

(16)L'EIT dovrebbe puntare a ricevere un maggiore contributo finanziario da parte del settore privato e dalle entrate generate dalle proprie attività. Ö Ci Õ sSi attende pertanto che i settori industriale, finanziario e dei servizi contribuiscano in modo significativo al bilancio dell'EIT e, in particolare, al bilancio delle CCI. Le CCI dovrebbero mirare a massimizzare la quota dei contributi del settore privato ð e a raggiungere la sostenibilità finanziaria ï . Le CCI e le loro organizzazioni partner dovrebbero pubblicizzare il fatto che le loro attività sono svolte nel contesto dell'EIT e che ricevono un contributo finanziario dal bilancio generale dell'Unione europea.

ê 294/2008 considerando 17

Il contributo comunitario all'EIT dovrebbe finanziare i costi derivanti dalle attività di istituzione, amministrazione e coordinamento dell'EIT e delle CCI. Al fine di evitare duplicazioni di finanziamenti, tali attività non dovrebbero beneficiare simultaneamente di un contributo proveniente da altri programmi comunitari quali il programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, il programma per l'apprendimento permanente o dai fondi strutturali. Inoltre, qualora una CCI o le sue organizzazioni partner chiedano direttamente aiuti comunitari a titolo di tali programmi o fondi, tali domande non dovrebbero essere privilegiate rispetto ad altre.

ê 294/2008 considerando 18 (adattato)

(17)Si dovrebbe applicare la procedura comunitaria di bilancio Ö dell'Unione Õ per quanto riguarda il cofinanziamento della Comunità e qualunque altra sovvenzione Ö contributo finanziario dell'Unione Õ imputabile al bilancio generale dell'Unione europea. La revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti a norma del Ö regolamento finanziario Õ regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 14 .

ê 294/2008 considerando 19

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2008-2013, che costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria  15 .

ê 294/2008 considerando 20 (adattato)

(18)L'EIT è un organismo creato dalle Comunità Ö dall'Unione Õ a norma Ö ai sensi Õ dell'articolo 70185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Ö regolamento finanziario Õ e dovrebbe di conseguenza adottare la sua normativa finanziaria Ö le proprie regole finanziarie Õ . Dovrebbe pertanto essere applicato all'EIT il Ö regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento finanziario 16  Õ regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 17 .

ê 294/2008 considerando 21 (adattato)

ð nuovo

(19)L'EIT dovrebbe pubblicare una relazione annuale Ö di attività Õ ð consolidata ï che presentia le attività svolte ð e i risultati delle operazioni effettuate ï durante l'anno solare Ö civile Õ precedente ed un programma di lavoro triennale aperto, ð . L'EIT dovrebbe inoltre produrre un documento unico di programmazione ï che annuncia le iniziative pianificate ð in termini di programmazione annuale e pluriennale ï e che consentae all'EIT di rispondere agli sviluppi interni ed esterni nei settori della scienza, della tecnologia, dell'istruzione superiore, dell'innovazione e di altri settori pertinenti. Tali documenti dovrebbero essere trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere abilitati ad esprimere un parere in merito al progetto del primo programma di lavoro triennale dell'EIT.

ê 294/2008 considerando 23 (adattato)

ð nuovo

(20)È opportuno che la Commissione proceda ad una valutazione Ö valutazioni Õ esternea indipendentie del funzionamento dell'EIT, ð comprese le CCI, ï in particolare in Ö vista della Õ preparazione dell'ASI. ð Tali valutazioni dovrebbero esaminare il modo in cui l'EIT svolge la sua missione, vertere su tutte le attività dell'EIT e delle CCI e valutarne la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, il valore aggiunto europeo e la coerenza. Esse dovrebbero confluire nelle valutazioni del programma effettuate dalla Commissione conformemente al programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione. ï Se del caso, la Commissione dovrebbe formulare proposte di modifica del presente regolamento.

ê 294/2008 considerando 24 (adattato)

È opportuno procedere ad un'attuazione graduale e progressiva dell'EIT in considerazione del suo sviluppo a lungo termine. È necessaria una fase iniziale, con un numero limitato di CCI per valutare adeguatamente il funzionamento dell'EIT e delle CCI e, ove necessario, apportare miglioramenti. Nell'arco di un periodo di diciotto mesi dalla sua creazione il comitato direttivo dovrebbe selezionare due o tre CCI in settori che aiutano l'Unione europea ad affrontare le sfide presenti e future, che potrebbero includere settori quali i cambiamenti climatici, l'energia rinnovabile e la prossima generazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La selezione e la designazione di ulteriori CCI dovrebbe essere consentita dopo l'adozione della prima ASI, che, per tener conto della prospettiva a lungo termine, dovrebbe includere anche le modalità specifiche relative al funzionamento dell'EIT.

ê 294/2008 considerando 25 (adattato)

(21)Poiché l'obiettivo Ö gli obiettivi Õ dell'azione da intraprendere, vale a dire creare l'EIT, Ö del presente regolamento Õ non può Ö possono Õ essere realizzato Ö conseguiti Õ in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa Ö ma, a motivo Õ delle dimensioni e del carattere transnazionale, Ö possono Õ essere realizzato Ö conseguiti Õ meglio a livello comunitario Ö di Unione Õ , la Comunità Ö quest'ultima Õ può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato Ö sull'Unione europea Õ . Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo Ö tali obiettivi Õ in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

ê 294/2008 (adattato)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

È creato un Istituto europeo di innovazione e tecnologia (di seguito denominato «EIT»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per Ö si applicano le seguenti definizioni Õ :

ê 1292/2013 articolo 1, punto 1, lettera a) (adattato)

1).«innovazione»: il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda Ö e ai bisogni Õ della società o dell'economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli d'impresa Ö commerciali Õ e organizzativi che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati e che apportano valore alla società;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 1, lettera b) (adattato)

ð nuovo

2).«comunità della conoscenza e dell'innovazione» (CCI): un partenariato autonomo ð europeo su vasta scala ï tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altre parti interessate nell'ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica, a prescindere dalla sua forma giuridica specifica, fondata su una pianificazione congiunta dell'innovazione a medio e lungo termine per realizzare Ö affrontare Õ le sfide dell'EIT e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 («Orizzonte 2020») ð programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione ï ;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 1, lettera c)

3.«centro di co-locazione»: l'area geografica in cui i partner principali del triangolo della conoscenza sono basati e possono interagire facilmente e che costituisce il punto focale delle attività delle CCI in tale area;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 1, lettera e)

ð nuovo

3)5.«organizzazione partner»: qualunque organizzazione ð soggetto giuridico ï membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di istituti di istruzione superiore, ð erogatori di istruzione e formazione professionale, ï istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni e organizzazioni senza scopo di lucro;

ê 294/2008 (adattato)

ð nuovo

46)«istituto di ricerca»: qualunque soggetto giuridico di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico;

57)«istitutoi di istruzione superiore»: un'università o qualunque tipo di istituto di d'istruzione superiore che, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, rilasci titoli di studio eo diplomi ð , in particolare ï a livello di master o di dottorato, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale;

ò nuovo

6)«comunità dell'EIT»: l'EIT e la comunità attiva di tutte le persone fisiche e di tutti i soggetti giuridici che hanno beneficiato o beneficiano del sostegno e del contributo finanziario dell'EIT;

ê 294/2008

8)«titoli e diplomi»: qualifiche a livello di master o di dottorato rilasciati da istituti di istruzione superiore partecipanti nell'ambito di attività d'istruzione superiore realizzate in una CCI;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 1, lettera f)

ð nuovo

7)9.«agenda strategica per l'innovazione» («ASI»): documento programmatico che presenta i settori prioritari e la strategia a lungo termine per le future iniziative dell'EIT, ð e la sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione, ï compresa una panoramica delle attività pianificate nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione per un periodo di sette anni ð , che copre il rispettivo QFPï ;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 1, lettera g)

8)9 bis«sistema di innovazione regionale» («SIR»): un sistema di sensibilizzazione rivolto ai partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese e altrei parti interessate e inteso a promuovere l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 1, lettera h) (adattato)

ð nuovo

9)10.«forum delle parti interessate»: una piattaforma aperta ai rappresentanti di ð istituzioni dell'Unione, ï autorità nazionali, regionali e locali, interessi organizzati ed entità individuali Ö singoli soggetti Õ dell'imprenditoria, dell'istruzione superiore, della ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni della società civile e delle organizzazioni di cluster, e ad altri attori del triangolo della conoscenza;

ò nuovo

10) «piano aziendale delle CCI»: un documento che descrive gli obiettivi e le attività a valore aggiunto delle CCI pianificate;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 1, lettera h)

ð nuovo

11).«attività a valore aggiunto delle CCI»: le attività svolte da organizzazioni partner o, se del caso, da persone giuridiche delle CCI, ð conformemente al piano aziendale delle CCIï che contribuiscono all'integrazione del triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione, comprese le attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI, e che contribuiscono agli obiettivi generali dell'EIT;.

ò nuovo

12) «memorandum di cooperazione»: un accordo tra l'EIT e una CCI inteso a mantenere la CCI come membro attivo della comunità dell'EIT dopo la scadenza dell'accordo quadro di partenariato, senza alcun contributo finanziario da parte dell'EIT;

13) «sostenibilità finanziaria»: la capacità di una CCI di finanziare in maniera indipendente le proprie attività del triangolo della conoscenza dopo la scadenza dell'accordo quadro di partenariato.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 2 (adattato)

ð nuovo

Articolo 3

Missione e obiettivi

La missione dell'EIT è di contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa Ö nell'Unione Õ rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione per rispondere alle grandi sfide affrontate dalla società europea. L'EIT svolge tale compito promuovendo le sinergie e la cooperazione tra l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione ai massimi livelli nonché integrando tra loro tali settori, anche incoraggiando l'imprenditorialità.

Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e gli indicatori di risultato per il periodo 2014-2020 sono definiti da Orizzonte 2020.

ò nuovo

L'EIT contribuisce al conseguimento degli obiettivi generali e specifici del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione.

ê 294/2008

Articolo 417

ASI

1. Entro il 30 giugno 2011 e successivamente ogni sette anni, l'EIT elabora un progetto di ASI della durata di sette anni e la trasmette alla Commissione.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 14, lettera a)

ð nuovo

12.    L'ASI definisce i settori prioritari e la strategia a lungo termine dellper l'EIT ð per il pertinente periodo di sette anni, tenendo conto del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione, ï ed include una valutazione del suo impatto socioeconomico e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L'ASI tiene conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione dell'EIT di cui all'articolo 1916.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 14, lettera b) (adattato)

ð nuovo

2 bis.    L'ASI include un'analisi delle potenziali e ð è in linea con gli obiettivi del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione e con le prescrizioni di tale programma, tra l'altro in materia di pianificazione strategica pluriennale, informazione, monitoraggio e valutazione, e favorisce sinergie con altri pertinenti programmi dell'Unione del rispettivo QFP, in particolare quelli a sostegno dell'istruzione e dello sviluppo regionale. Crea inoltre ï adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e altre iniziative, e ð politiche e ï Ö altri Õ strumenti e programmi dell'Unione.

ê 294/2008 (adattato)

3.    L'ASI comprende una stima dei bisogni Ö delle esigenze Õ e delle fonti di finanziamento tenuto conto del funzionamento futuro, dello sviluppo a lungo termine e del finanziamento dell'EIT. Contiene altresì un piano finanziario indicativo relativo alla durata del quadro finanziario Ö rispettivo QFP Õ .

ò nuovo

4. L'EIT trasmette il suo contributo alla proposta della Commissione relativa all'ASI.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 14, lettera c)

54.    Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano l'ASI conformemente all'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ê 294/2008

Articolo 54

Organi dell'EIT

1.    Gli organi dell'EIT sono i seguenti:

ê 1292/2013 articolo 1, punto 3, lettera a) (adattato)

ð nuovo

a)un comitato direttivo composto dai membri ad alto livello con esperienza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese. Ö Esso è Õ incaricato della direzione delle attività dell'EIT, della selezione, della designazione ð , del monitoraggio ï e della valutazione delle CCI, nonché dell'adozione di tutte le altre decisioni strategiche;.

 b)È assistito da un comitato esecutivo ð composto da membri selezionati e dal presidente del comitato direttivo. ï Ö Esso assiste il comitato direttivo nello svolgimento dei suoi compiti Õ ð e prepara le riunioni del comitato direttivo in collaborazione con il direttore ï ;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 3, lettera c) (adattato)

ð nuovo

c)un direttore, nominato dal comitato direttivo, che rende conto al comitato direttivo della gestione amministrativa e finanziaria dell'EIT e ne costituisce il rappresentante legale Ö dell'EIT responsabile delle sue operazioni e della sua gestione quotidiana. Õ ð Il direttore è responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione dell'EIT e di tutte le attività sotto la sua responsabilità ï ;

ê 294/2008

ð nuovo

d)una funzione interna di revisione contabile, ð che opera in completa indipendenza e in conformità alle pertinenti norme internazionali, ï che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e controllo di tipo finanziario e amministrativo dell'EIT, all'organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione sottopostagli dal comitato direttivo.

2.    La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo.

23.    Le disposizioni dettagliate relative agli organi dell'EIT sono riportate nello statuto dell'EIT allegato al presente regolamento.

Articolo 65

Compiti

   Al fine di raggiungere il suo obiettivo, l'EIT ð , in particolare ï :

ê 1292/2013 articolo 1, punto 4, lettera a)

a)individua, conformemente all'ASI, le proprie priorità e attività principali;

ê 294/2008

b)svolge un'attività di sensibilizzazione tra le organizzazioni partner potenziali ed incoraggia la loro partecipazione alle sue attività;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 4, lettera b) (adattato)

ð nuovo

c)seleziona e designa CCI nei settori prioritari conformemente all'articolo 97 e definisce mediante accordi ð quadro di partenariato e convenzioni di sovvenzione ï i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, Ö e Õ monitora costantemente e valuta periodicamente le loro attività,;

d) garantisce un livello adeguato di coordinamento e facilita la comunicazione e la cooperazione tematica tra le stesse Ö CCI Õ ð e pubblica inviti per attività trasversali alle CCI e servizi condivisi ï ;

ê 294/2008 (adattato)

ð nuovo

d)mobilita i fondi provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse a norma del presente regolamento; in particolare, cerca di finanziare una proporzione significativa e crescente del suo bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività;

e)incoraggia Ö rafforza Õ il riconoscimento ð al di fuori della comunità dell'EIT ï negli Stati membri dei titoli e dei diplomi che sono rilasciati da istituti di istruzione superiore, che sono organizzazioni partner Ö partecipanti Õ e che possono essere assimilati a titoli e diplomi dell'EIT ð e li estende ai programmi di apprendimento permanente ï ;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 4, lettera c)

f)promuove la diffusione di migliori prassi per l'integrazione del triangolo della conoscenza, anche tra le CCI, al fine di sviluppare una cultura comune dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze, e incoraggia la partecipazione alle attività di sensibilizzazione, anche nel quadro del SIR;

ê 294/2008 (adattato)

ð nuovo

g)mira a diventare un organismo di portata mondiale per ð favorisce ï l'eccellenza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione ð , in particolare ï Ö promuovendo le CCI quali partner di eccellenza nel campo dell'innovazione Õ ;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 4, lettera d)

h)promuove approcci multidisciplinari all'innovazione, tra cui l'integrazione di soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche, approcci organizzativi e nuovi modelli commerciali;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 4, lettera e) (adattato)

ð nuovo

i)assicura la complementarietà e la sinergia tra le attività dell'EIT ed altri programmi dell'Unione, se del caso;

j)promuove le CCI quali partner di eccellenza nel campo dell'innovazione all'interno e all'esterno dell'Unione;

jk) istituisce Ö organizza riunioni regolari di Õ un forum delle parti interessate per informare sulle attività dell'EIT, sulle sue esperienze, sulle sue migliori prassi e suil suo contributo alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione e per consentire alle parti interessate di esprimere il proprio parere;. Almeno una volta l'anno viene indetta una riunione del forum delle parti interessate.

k)Nel quadro Ö organizza Õ , ð almeno due volte l'anno e in maniera indipendente ï della riunione Ö dalle riunioni Õ del forum delle parti interessate, Ö riunioni di un Õ i ð gruppo dei ï rappresentanti degli Stati membri si riuniscono in una configurazione speciale per assicurare una comunicazione e un flusso di informazioni adeguati con l'EIT ed essere informati dei Ö ricevere informazioni sui Õ risultati Ö dell'EIT e delle CCI Õ , fornire Ö loro Õ consulenza e condividere esperienze con l'EIT e le CCI. La configurazione speciale dei ð Il gruppo dei ï rappresentanti degli Stati membri in seno al forum delle parti interessate garantisce inoltre le adeguate sinergie e complementarità tra le attività dell'EIT e delle CCI e i programmi e le iniziative nazionali, ivi compreso il potenziale cofinanziamento nazionale delle attività delle CCI;.

ò nuovo

l)concepisce e coordina le azioni di sostegno intraprese dalle CCI per lo sviluppo della capacità imprenditoriale e d'innovazione degli istituti di istruzione superiore e la loro integrazione negli ecosistemi dell'innovazione.

ê 294/2008

ð nuovo

2.    L'EIT è abilitato a istituire una fondazione (di seguito denominata «la Fondazione EIT») avente l'obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'EIT.

Articolo 76

CCI

1.    Le CCI esercitano, in particolare, le seguenti attività:

a)attività d'innovazione e investimenti con valore aggiunto europeo ð , compreso il sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese innovative, ï integrando pienamente le dimensioni dell'istruzione superiore e della ricerca per raggiungere una massa critica e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 5, lettera a) (adattato)

ð nuovo

   b)    ricerca di punta ð sperimentazione, prototipazione e dimostrazione ï incentratea sull'innovazione, in settori che rivestono un interesse fondamentale per l'economia e la società, che si avvalgaono dei risultati della ricerca europea Ö dell'Unione Õ e nazionale e che presentiano il potenziale per rafforzare la competitività dell'Europa Ö dell'Unione Õ a livello internazionale e trovare soluzioni per le grandi sfide affrontate dalla società europea;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 5, lettera a) (adattato)

ð nuovo

c)attività di istruzione e di formazione ð , in particolare ï a livello di master e di dottorato, nonché corsi di formazione professionale, in discipline che possono contribuire a soddisfare i futuri bisogni socio-economici europei e atte ad allargare la base dei talenti dell'Unione, a promuovere lo sviluppo di competenze connesse con l'innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti, nonché a incoraggiare la condivisione delle conoscenze, il tutoraggio e la creazionei di reti fra quanti hanno conseguito Ö ricevuto Õ un diploma Ö titolo Õ o una formazione con marchio EIT;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 5, lettera a) (adattato)

d)attività di sensibilizzazione e diffusione delle migliori prassi nel settore dell'innovazione, ponendo l'accento sullo sviluppo della cooperazione tra il settore dell'istruzione superiore, della ricerca e delle imprese, compresi i settori finanziario e dei servizi;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 5, lettera a)

e)ricerca di sinergie e complementarità tra le attività delle CCI e i programmi esistenti a livello europeo, nazionalei e regionale, se del caso.;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 5, lettera b) (adattato)

ð nuovo

2.    ð Fatti salvi gli accordi quadro di partenariato e le convenzioni di sovvenzione tra l'EIT e le CCI, ï lLe CCI godono di un'autonomia generale sostanziale per definire la propria Ö composizione e Õ organizzazione e composizione interna, nonché per stabilire con precisione il proprio programma e i Ö propri Õ metodi di lavoro. In particolare, le CCI:

a)stabiliscono modalità di gestione Ö governance Õ ð interna ï che rispecchiano il triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione;

b)intendono essere aperte Ö garantiscono l'apertura Õ a nuovi membri, quando essi apportano un valore aggiunto al partenariato;

c)operano in modo aperto e trasparente, conformemente al proprio regolamento interno;

d)definiscono Ö e attuano Õ piani aziendali che comprendono obiettivi e indicatori chiave di prestazione;

e)elaborano Ö definiscono e attuano Õ strategie finalizzate alla sostenibilità finanziaria.

ê 294/2008 (adattato)

ð nuovo

3.    La relazione tra l'EIT e ciascuna CCI è fondata su un accordo Ö accordi Õ contrattuale ð quadro di partenariato e convenzioni di sovvenzione ï .

ò nuovo

Articolo 8

Norme in materia di partecipazione e diffusione

Si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione. In deroga a tali norme:

a)le condizioni minime per la costituzione di una CCI sono stabilite all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento;

b)possono applicarsi norme specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso, sfruttamento e diffusione per le attività a valore aggiunto delle CCI.

ê 294/2008

Articolo 97

Selezione delle CCI

ê 1292/2013 articolo 1, punto 6, lettera a) (adattato)

ð nuovo

1.    L'EIT seleziona e designa un partenariato destinato a divenire una CCI secondo una procedura concorrenziale Ö competitiva Õ , aperta e trasparente. L'EIT adotta e pubblica ð Si applicano ï i criteri ð del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione ï dettagliati per la selezione delle CCI, ð dei partenariati europei. Il comitato direttivo dell'EIT può precisare ulteriormente tali criteri adottando e pubblicando criteri per la selezione delle CCI ï in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione. Alla procedura di selezione partecipano esperti esterni e indipendenti.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 6, lettera b)

21 bis.    L'EIT procede alla selezione e alla designazione delle CCI in base ai settori prioritari e al calendario stabiliti dall'ASI.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 6, lettera c)

2.    Conformemente ai principi enunciati al paragrafo 1, i criteri per la selezione di una CCI includono, inter alia:

a)la capacità d'innovazione esistente e potenziale nell'ambito del partenariato, anche in materia di imprenditorialità, nonché la sua eccellenza nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione;

b)la capacità del partenariato di raggiungere gli obiettivi dell'ASI e quindi di contribuire all'obiettivo e alle priorità generali di Orizzonte 2020;

c)un approccio multidisciplinare all'innovazione, nel quale rientra l'integrazione di soluzioni tecnologiche, sociali e non tecnologiche;

d)la capacità del partenariato di garantire un finanziamento autosufficiente, di lungo periodo e sostenibile che includa un contributo sostanziale e crescente del settore privato, dell'industria e dei servizi;

e)una partecipazione adeguatamente equilibrata al partenariato di organizzazioni attive nel triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione;

f)la dimostrazione di un piano di gestione della proprietà intellettuale adeguato al settore interessato, compreso il modo in cui si è tenuto conto dei contributi delle varie organizzazioni partner;

g)misure per sostenere il coinvolgimento del settore privato e la cooperazione con esso, compreso il settore finanziario e in particolare le PMI, nonché misure di sostegno all'avviamento di imprese, agli spin-off e alle PMI in vista dello sfruttamento commerciale dei risultati delle attività delle CCI;

h)la disponibilità ad adottare misure concrete per interagire con il settore pubblico e il terzo settore e cooperare con essi, se del caso;

i)la disponibilità a interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori delle CCI al fine di condividere le migliori prassi e l'eccellenza;

j)la disponibilità a presentare proposte concrete di sinergie con le iniziative dell'Unione e altre iniziative pertinenti.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 6, lettera d)

ð nuovo

3.    La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner ð indipendenti ï , stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Tutte le organizzazioni partner devono essere indipendenti l'una dall'altra, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 .

ê 1292/2013 articolo 1, punto 6, lettera e) (adattato)

ð nuovo

4.    Oltre allae condizionei stabilite Ö di cui Õ al paragrafo 3, almeno i due terzi delle organizzazioni partner che compongono una CCI sono stabiliti negli Stati membri. Almeno un istituto di istruzione superiore ð , un istituto di ricerca ï e una società privata fanno parte di ciascuna CICI.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 6, lettera f)

ð nuovo

5.    L'EIT adotta e pubblica criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI prima di avviare la procedura di selezione delle nuove CCI. Essi sono prontamente comunicati ð al gruppo ï alla configurazione speciale dei rappresentanti degli Stati membri in seno al forum delle parti interessate ð di cui all'articolo 6, lettera k) ï .

ê 1292/2013 articolo 1, punto 7 (adattato)

ð nuovo

Articolo 107 bis

Principi relativi alla valutazione e al monitoraggio delle CCI

L'EIT, sulla base di indicatori di prestazione stabiliti, tra l'altro, nel ð programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione ï regolamento (UE) n. 1291/2013 e nell'ASI, e in ð stretta ï collaborazione con la Commissione, organizza un monitoraggio continuo e valutazioni esterne periodiche delle realizzazioni, dei risultati e dell'impatto di ogni CCI. I risultati di tale monitoraggio e di tali valutazioni sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e sono resi pubblici.

Articolo 117 ter

Durata, continuazione e fine di una CCI

1.    In funzione del risultato del monitoraggio continuo e delle valutazioni periodiche e delle specificità di determinati settori, la durata dell'attività di una CCI è di norma compresa tra i sette e i quindici anni.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 7 (adattato)

ð nuovo

21.    ð In deroga all'articolo 130, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, ï lL'EIT può concludere un accordo quadro di partenariato con una CCI per un periodo iniziale di sette anni.

32.    ð In funzione dell'esito di un riesame intermedio globale prima della scadenza del periodo iniziale di sette anni, ï iIl comitato direttivo può decidere di prorogare l'accordo quadro di partenariato con una CCI oltre il periodo fissato inizialmente, Ö iniziale Õ ð per un ulteriore periodo non superiore a sette anni o di interrompere l'erogazione del contributo finanziario dell'EIT e non prorogare l'accordo quadro di partenariato. Il comitato direttivo tiene conto in particolare del livello di sostenibilità finanziaria raggiunto da una CCI, della sua capacità di garantire l'apertura a nuovi membri come pure dei ï entro i limiti della dotazione ð del contributo ï finanziarioa Ö dell'Unione Õ di cui all'articolo 2019, se tale proroga costituisce il mezzo più adeguato per perseguire gli ð e dell'attinenza agli ï obiettivi dell'EIT.

43.    Se le valutazioni relative ad una CCI evidenziano risultati insufficienti ð o l'assenza di valore aggiunto europeo ï , il comitato direttivo adotta misure adeguate, comprese la riduzione, la modifica o il ritiro del sostegno Ö contributo Õ finanziario Ö dell'EIT Õ o la rescissione dell'accordo Ö quadro di partenariato Õ .

ò nuovo

4.    In funzione dell'esito di un riesame finale prima della scadenza del quattordicesimo anno dell'accordo quadro di partenariato, l'EIT può concludere un memorandum di cooperazione con una CCI.

ê 294/2008 (adattato)

ð nuovo

Articolo 128

Titoli e diplomi

1.    I titoli e i diplomi connessi alle attività di istruzione superiore di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), sono conferiti dagli istituti di istruzione superiore partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali. L'accordo Ö Gli accordi Õ ð quadro di partenariato e le convenzioni di sovvenzione ï stipulatio tra l'EIT e le CCI prevedonoe che tali titoli e diplomi possano anche essere assimilati a titoli e diplomi dell'EIT.

2.    L'EIT incoraggia gli istituti di istruzione superiore partecipanti:

a)a rilasciare titoli e diplomi congiunti o multipli, che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia, essi possono essere rilasciati anche da un singolo istituto di istruzione superiore;

ê 1292/2013 articolo 1, punto 8

ba bis)a diffondere le migliori prassi relativamente alle questioni orizzontali;

ê 294/2008 (adattato)

cb)a tenere conto:

i)delle azioni intraprese dalla Comunità Ö dall'Unione Õ conformemente agli articoli 149 Ö 165 Õ e 150 Ö 166 Õ del trattato;

ii)delle azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell'istruzione superiore.

Articolo 139

Indipendenza Ö operativa Õ dell'EIT e coerenza con le azioni comunitarie Ö dell'Unione Õ , nazionali o intergovernative

1.    L'EIT esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne.

2.    L'attività dell'EIT è coerente con le altre azioni e Ö gli altri Õ strumenti da attuare a livello comunitario Ö dell'Unione Õ , in particolare nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

3.    L'EIT tiene inoltre debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello regionale, nazionale e intergovernativo al fine di far uso delle migliori prassi, Ö dei Õ concetti consolidati e Ö delle Õ risorse esistenti.

ê 294/2008 (adattato)

ð nuovo

Articolo 1411

Status giuridico

1.    L'EIT è un organismo comunitario Ö dell'Unione Õ ed ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici in virtù della legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni materiali o immateriali e stare in giudizio.

2.    Si applica all'EIT il protocollo Ö n. 7 Õ sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee Ö dell'Unione europea Õ .

Articolo 1512

Responsabilità

1.    Solo l'EIT risponde delle proprie obbligazioni.

2.    La responsabilità contrattuale dell'EIT è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge Ö dal diritto Õ applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole di arbitrato contenute nei contratti stipulati dall'EIT.

3.    In materia di responsabilità extracontrattuale, l'EIT risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

4.    I pagamenti effettuati dall'EIT con riferimento alla responsabilità di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i costi e le spese sostenuti in detto contesto, sono considerati spese dell'EIT e sono coperti dalle risorse dell'EIT.

5.    La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso l'EIT alle condizioni di cui agli articoli 230 Ö 263 Õ e 232 Ö 265 Õ del trattato.

Articolo 1613

Trasparenza e accesso ai documenti

1.    L'EIT ð e le CCI ï garantisceono che le sue Ö loro Õ attività siano esercitate con un elevato livello di trasparenza. In particolare, l'EIT ð e le CCI ï istituisce Ö allestiscono Õ un sito web accessibile gratuito che fornisce informazioni sulle Ö loro Õ attività dell'EIT e delle singole CCI.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 10 (adattato)

2.    L'EIT rende pubblico il suo regolamento interno, il suo regolamento finanziario specifico Ö le sue regole finanziarie specifiche Õ di cui all'articolo 221, paragrafo 1, e i criteri dettagliati per la selezione delle CCI di cui all'articolo 97 prima di pubblicare gli inviti a presentare proposte per la selezione delle CCI.

ê 294/2008 (adattato)

ð nuovo

3.    L'EIT rende pubblico immediatamente il suo programma di lavoro triennale aperto ð documento unico di programmazione ï e la relazione di attività annuale Ö di attività Õ ð consolidata ï di cui all'articolo 1815.

4.    Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, l'EIT non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento riservato.

5.    I membri degli organi dell'EIT sono soggetti all'obbligo di riservatezza stabilito dall'articolo 287 Ö 339 Õ del trattato.

Le informazioni raccolte dall'EIT conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 21 .

6.    Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 22 , si applica ai documenti detenuti dall'EIT. Il comitato direttivo adotta le modalità pratiche di applicazione di tale regolamento entro sei mesi dalla creazione dell'EIT.

7.    I documenti e le pubblicazioni ufficiali dell'EIT sono tradotti a norma del ð Si applica all'EIT il ï regolamento n. 1 Ö del Consiglio Õ del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea 23 . I necessari servizi di traduzione Ö necessari per il funzionamento dell'EIT Õ sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/1994 Ö del Consiglio Õ  24 .

Articolo 1714

Risorse finanziarie Ö Finanziamento delle CCI Õ

1.    L'EIT è finanziato mediante un contributo del bilancio generale dell'Unione europea nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 19 e di altre fonti private e pubbliche.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 11, lettera a) (adattato)

ð nuovo

12.    Le CCI sono finanziate, in particolare, dalle seguenti fonti:

a)contributi delle organizzazioni partner, che costituiscono una fonte sostanziale di finanziamento;

b)contributi volontari degli Stati membri, Ö dei paesi associati o Õ di paesi terzi o delle loro autorità pubbliche;

c)contributi di organismi o istituzioni internazionali;

d)ricavi generati dal patrimonio e dalle attività delle CCI e dai canoni per diritti di proprietà intellettuale;

e)dotazioni in capitali, comprese quelle gestite dalla Fondazione EIT;

f)lasciti, donazioni e contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo Ö istituito a norma del diritto Õ nazionale;

g)il contributo Ö finanziario Õ dell'EIT;

h)strumenti finanziari, compresi quelli finanziati dal bilancio generale dell'Unione.

I contributi possono essere in natura.

ê 294/2008 (adattato)

23.    Le modalità per accedere ai fondi provenienti dall'EIT sono definite nel regolamento finanziario Ö nelle regole finanziarie Õ dell'EIT di cui all'articolo 221, paragrafo 1.

ò nuovo

3. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi finanziari possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, subordinatamente a un adeguato monitoraggio delle esigenze finanziarie stimate delle CCI, da stabilirsi su base annua.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 11, lettera b) (adattato)

ð nuovo

4.    Il contributo Ö finanziario Õ dell'EIT alle CCI può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili totali delle attività a valore aggiunto delle CCI ð nelle fasi iniziali della vita delle CCI ï . ð Tale contributo diminuisce progressivamente nel tempo conformemente ai tassi di cofinanziamento definiti nell'ASI. ï

ê 294/2008 (adattato)

ð nuovo

5.    Le CCI o le loro organizzazioni partner possono chiedere un aiuto comunitario Ö contributo finanziario dell'Unione Õ , in particolare nell'ambito dei programmi e dei fondi comunitari Ö dell'Unione Õ , conformemente alle rispettive norme e su un piano di parità rispetto ad altre domande. In questo caso, tale aiuto Ö contributo Õ non è concesso per attività Ö copre i costi Õ già finanziatie dal bilancio generale Ö nell'ambito di un altro programma Õ dell'Unione europea.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 11, lettera c)

6.    Il contribuito dell'EIT non supera, in media, il 25 % dei finanziamenti complessivi di una CCI.

ò nuovo

6.    I contributi delle organizzazioni partner al finanziamento delle CCI sono determinati conformemente ai tassi di cofinanziamento di cui al paragrafo 4 del presente articolo e rispecchiano la strategia delle CCI finalizzata alla sostenibilità finanziaria.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 11, lettera c) (adattato)

ð nuovo

7.    L'EIT istituisce un meccanismo di analisi Ö assegnazione Õ competitiva per l'assegnazione Ö la concessione Õ di una quota adeguata del proprio contributo finanziario alle CCI. Tale meccanismo include una valutazione Ö delle prestazioni e Õ dei piani e delle prestazioni aziendali Ö delle CCI Õ , misurati attraverso il monitoraggio continuo ð , e in particolare dei loro progressi nel conseguimento delle sostenibilità finanziaria ï .

ê 1292/2013 articolo 1, punto 12 (adattato)

ð nuovo

Articolo 1815

Programmazione e relazione

1.    L'EIT, una volta istituita, adotta un programma di lavoro triennale aperto ð documento unico di programmazione ï , fondato sull'ASI ð , conformemente alle sue regole finanziarie, ï indicante Ö che comprende: Õ 

a) Ö una dichiarazione delle Õ le principali priorità e le iniziative previste dell'EIT e delle CCI;,

b) compresa una stima del fabbisogno Ö delle esigenze Õ e delle fonti di finanziamento.;

c) Esso contiene indicatori adeguati per il monitoraggio delle attività delle CCI e dell'EIT sulla base di un approccio orientato ai risultati Ö agli effetti Õ ;. Il programma di lavoro triennale aperto preliminare è trasmesso dall'EIT alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno che termina due anni prima dell'entrata in vigore del programma di lavoro triennale in questione (anno N-2).

ò nuovo

d) altri elementi quali stabiliti nelle sue regole finanziarie.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 12 (adattato)

ð nuovo

Entro tre mesi dalla presentazione del programma di lavoro, la Commissione formula il proprio parere in merito agli obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da Orizzonte 2020, e alle sue complementarità con le politiche e gli strumenti dell'Unione. L'EIT tiene debitamente conto del parere della Commissione e in caso di disaccordo giustifica la sua posizione. L'EIT trasmette, per informazione, il programma di lavoro definitivo al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Su richiesta, il direttore presenta il programma di lavoro definitivo alla commissione competente del Parlamento europeo.

2.    L'EIT adotta una relazione annuale Ö di attività Õ ð consolidata ï entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione Ö che comprende informazioni esaustive sulle Õ presenta le attività svolte dall'EIT e dalle CCI durante l'anno civile precedente e ð sul contribuito dell'EIT agli obiettivi del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione e ï Ö agli obiettivi e alle politiche dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione. Essa Õ valuta Ö inoltre Õ i risultati rispetto agli obiettivi, agli indicatori e al calendario stabiliti, i rischi associati alle attività svolte, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'EIT. ð La relazione annuale di attività consolidata contiene ulteriori informazioni esaustive conformemente alle regole finanziarie dell'EIT. ï L'EIT trasmette la relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio e li informa almeno una volta all'anno sulle attività dell'EIT e sul suo contributo a Orizzonte 2020 e alle politiche e agli obiettivi dell'Unione in materia di innovazione, ricerca e istruzione.

ê 294/2008 (adattato)

ð nuovo

Articolo 1916

Sorveglianza Ö Monitoraggio Õ e valutazione dell'EIT

1.    L'EIT garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza Ö monitoraggio Õ continuoa e sistematicoa e di periodiche valutazioni indipendenti ð conformemente alle sue regole finanziarie ï , al fine di garantire sia risultati della migliore qualità, ed eccellenza scientifica sia Ö e Õ una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici.

2.    Entro il giugno 2011 ed ogni tre anni dopo l'entrata in vigore di un nuovo quadro finanziario, Lla Commissione fornisce una valutazione Ö valutazioni Õ dell'EIT ð con l'assistenza di esperti indipendenti selezionati mediante una procedura trasparente conformemente al suo regolamento finanziario ï . Basata su una valutazione esterna indipendente, essa consiste nell'esaminare Ö Tali valutazioni esaminano Õ il modo in cui l'EIT svolge la sua missione,; vertonoe su tutte le attività dell'EIT e delle CCI e valutano il valore aggiunto ð europeo ï dell'EIT, l'impatto, l'efficacia, la sostenibilità, l'efficienza e la pertinenza delle attività realizzate e lae loro relazioni ð coerenza ï e/o complementariecon le ð pertinenti ï politiche nazionali e comunitarie Ö dell'Unione Õ esistenti ð , comprese le sinergie con altre parti del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione ï , per sostenere l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione. Tiene Ö Esse tengono Õ conto dei punti di vista delle parti interessate a livello europeo e nazionale ð e confluiscono nelle valutazioni del programma effettuate dalla Commissione conformemente al programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione ï .

ê 1292/2013 articolo 1, punto 13, lettera b) (adattato)

ð nuovo

32 bis.    La Commissione può effettuare ulteriori valutazioni su temi o questioni di importanza strategica con l'assistenza di esperti indipendenti ð selezionati mediante una procedura trasparente ï , al fine di esaminare i progressi compiuti dall'EIT verso il raggiungimento degli obiettivi fissati, di individuare i fattori che contribuiscono alla realizzazione delle attività e di identificare le migliori prassi. In tal modo Ö Nell'effettuare tali ulteriori valutazioni Õ , la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sull'EIT e sulle CCI.

ê 294/2008 (adattato)

43.    La Commissione trasmette Ö comunica Õ i risultati della valutazione, unitamente al suo parere e, ove opportuno, a proposte volte a modificare il presente regolamento Ö delle valutazioni, corredati delle sue osservazioni Õ , al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nei programmi e nelle operazioni dell'EIT.

ê 294/2008 (adattato)

Articolo 18

Fase iniziale

1.    Entro dodici mesi dalla sua creazione, il comitato direttivo sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il progetto del primo programma di lavoro triennale aperto di cui all'articolo 15, lettera a). Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ciascuno inviare al comitato direttivo un parere su qualsiasi argomento trattato nel progetto entro tre mesi dalla data di ricezione. Quando tali pareri gli sono inviati, il comitato direttivo risponde entro un termine di tre mesi, indicando gli eventuali adeguamenti apportati alle priorità e alle attività previste.

2.    Entro un periodo di diciotto mesi dalla data di creazione del comitato direttivo l'EIT seleziona e designa due o tre CCI conformemente ai criteri ed alle procedure di cui all'articolo 7.

3.    Entro la fine del 2011 la Commissione sottopone al Parlamento europeo ed al Consiglio la proposta per la prima ASI in base al progetto fornito dall'EIT.

Oltre al contenuto di un'ASI a norma dell'articolo 17, la prima ASI contiene:

a)specifiche dettagliate e mandato relativo al funzionamento dell'EIT;

b)modalità della cooperazione tra il comitato direttivo e le CCI;

c)modalità di finanziamento delle CCI.

4.    Dopo l'adozione della prima ASI a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, il comitato direttivo può selezionare e designare ulteriori CCI conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 15 (adattato)

ð nuovo

Articolo 2019

Impegni di Bbilancio Ö dell'EIT Õ

1.    La dotazione finanziaria prevista da Orizzonte 2020 per l'attuazione del presente regolamento durante il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è fissata a 2 711,4 milioni di EUR a prezzi correnti.

ò nuovo

1.    Le entrate dell'EIT consistono in un contributo dell'Unione. Le entrate dell'EIT possono inoltre comprendere un contributo proveniente da altre fonti private e pubbliche.

Il contributo dell'Unione può essere erogato tramite un contributo finanziario a titolo del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione e di altri programmi dell'Unione, fatti salvi gli importi stabiliti nel rispettivo QFP.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 15

ð nuovo

2.    Tale importo costituisce il riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura di bilancio ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 25 .

23.    Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario. Il contributo finanziario dell'EIT alle CCI è fornito nell'ambito di tale dotazione finanziaria ð proviene dal contributo dell'Unione di cui al paragrafo 1 ï .

ê 294/2008

ð nuovo

Articolo 2120

Elaborazione e adozione del bilancio annuale

1.    ð Il contenuto e la struttura del bilancio dell'EIT sono stabiliti conformemente alle sue regole finanziarie. ï Le spese dell'EIT comprendono le spese di personale, di amministrazione, di infrastruttura e di funzionamento. Le spese amministrative sono contenute al minimo.

2.    L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.

23.    Il direttore stabilisce una stima delle entrate e delle spese dell'EIT per l'esercizio finanziario seguente e la trasmette al comitato direttivo.

4.    Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 16, lettera a)

ð nuovo

35.    Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione ð delle entrate e delle spese dell'EIT ï accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, e dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e li trasmette ð al Parlamento europeo, al Consiglio e ï alla Commissione ð come parte integrante del documento unico di programmazione entro la data specificata nelle regole finanziarie dell'EIT ï entro il 31 dicembre dell'anno N-2.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 16, lettera b)

6.    Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione le stime che ritiene necessarie per l'importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.

ê 294/2008 (adattato)

7.    L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'EIT.

48.    Il comitato direttivo adotta il bilancio dell'EIT, che diventa definitivo in seguito all'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se opportuno, esso è adeguato di conseguenza.

59.    Il comitato direttivo comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell'EIT, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

610.    Qualunque modifica sostanziale del bilancio segue la stessa procedura.

Articolo 2221

Attuazione Ö Esecuzione Õ e controllo del bilancio

1.    L'EIT adotta il suo regolamento finanziario Ö le proprie regole finanziarie Õ conformemente all'articolo 70185, paragrafo 3,1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 Ö regolamento finanziario Õ . Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, solo se lo richiedono le sue esigenze specifiche di funzionamento e previo consenso della Commissione. Si tiene debitamente conto della Ö Va tenuta in debita considerazione la Õ necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all'EIT di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 17, lettera a)

ð nuovo

21 bis.    Il contributo finanziario all'EIT ð a titolo del programma quadro dell'Unione a sostegno della ricerca e dell'innovazione e di altri programmi dell'Unione ï è attuato conformemente ð alle norme di tali programmi ï al regolamento (UE) n. 1290/2013 nonché al regolamento (UE) n. 1291/2013.

ê 294/2008

32.    Il direttore esegue il bilancio dell'EIT.

43.    La contabilità dell'EIT è consolidata con quella della Commissione.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 17, lettera b)

4.    Su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo concede al direttore il discarico per l'esecuzione del bilancio dell'EIT dell'anno N, prima del 15 maggio dell'anno N + 2.

ê 294/2008 (adattato)

ð nuovo

Articolo 2322

Tutela degli interessi finanziari della Comunità Ö dell'Unione Õ

1.    A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte per la lotta antifrode (OLAF) 26 ,regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 si applica all'EIT nella sua integralità.

2.    L'EIT aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 28 . Il consiglio di amministrazione Ö comitato direttivo Õ formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell'OLAF.

3.    L'insieme delle Ö Le Õ decisioni adottate e dei contratti ð gli accordi quadro di partenariato o le convenzioni di sovvenzione ï stipulati dall'EIT dovranno prevedere Ö prevedono Õ esplicitamente che l'OLAF e la Corte dei conti potranno Ö possono Õ procedere a ispezioni in loco dei documenti di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi comunitari Ö dell'Unione Õ , anche nei locali dei beneficiari finali.

ê 1292/2013 articolo 1, punto 19

ð nuovo

Articolo 2422 bis

Scioglimento dell'EIT

In caso di scioglimento dell'EIT, si procede alla sua liquidazione sotto la supervisione della Commissione conformemente alla legislazione applicabile. Gli accordi ð quadro di partenariato o le convenzioni di sovvenzione ï con le CCI e l'atto istitutivo della Fondazione EIT stabiliscono le disposizioni applicabili in tale situazione.

ê 294/2008

Articolo 2523

Statuto

È adottato Llo statuto dell'EIT, quale figura in nell'allegato I.

ò nuovo

Articolo 26

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 294/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

ê 294/2008

Articolo 2724

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

1.2.    Settore/settori interessati (cluster di programmi)

1.3.    La proposta/iniziativa riguarda

1.4.    Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.    Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.4.2.    Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.4.3.    Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.4.4.    Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.    Durata e incidenza finanziaria

1.6.    Modalità di gestione previste

1.7.    Modalità di gestione previste

2.    MISURE DI GESTIONE

   2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

   2.2.    Sistema di gestione e di controllo

   2.2.1.    Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

   2.2.2.    Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

   2.2.3.    Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

   2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

   3.1.    Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

   3.2.    Incidenza prevista sulle spese

   3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

   3.2.2.    Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   3.2.3.    Partecipazione di terzi al finanziamento

   3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

Modifica del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027

1.2.    Settore/settori interessati (cluster di programmi)

Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)

1.3.    La proposta/iniziativa riguarda:

 una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 29  

X la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.    Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1.    Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è parte integrante della proposta della Commissione relativa a Orizzonte Europa (2021-2027) nell'ambito del pilastro Europa innovativa, ma ha una base giuridica distinta (il regolamento EIT).

La proposta relativa a Orizzonte Europa 30 ha ribadito l'importanza e il contributo dell'EIT e delle CCI per la realizzazione delle priorità strategiche dell'UE nel settore dell'innovazione. La proposta contempla il bilancio dell'EIT per il periodo 2021-2027 31 , il suo ambito di applicazione, il suo valore aggiunto e i suoi principali settori di intervento e punta a una revisione del ruolo dell'EIT per rafforzarne il contributo agli obiettivi di Orizzonte Europa.

L'iniziativa mira a rendere il regolamento EIT compatibile con Orizzonte Europa e a migliorare il funzionamento dell'EIT tenendo conto degli insegnamenti tratti dagli anni passati. Essa mira inoltre a proporre una nuova agenda strategica per l'innovazione (ASI), che delinea la strategia e le priorità dell'EIT per il periodo 2021-2027 e ne definisce gli obiettivi, le azioni principali, i risultati attesi e le risorse necessarie.

La missione generale dell'EIT per il periodo 2021-2027 è contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione. L'EIT svolge tale compito promuovendo e integrando l'istruzione, la ricerca e l'innovazione ai massimi livelli.

L'EIT continuerà a operare principalmente tramite le comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), costituite da partenariati europei su vasta scala che affrontano specifiche sfide sociali. Continuerà a rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione che le circondano promuovendo l'integrazione dei tre lati del triangolo della conoscenza. Ciascuna CCI manterrà la propria struttura organizzativa, basata sui "centri di co-locazione", ossia i centri geografici che riuniscono gli attori del triangolo della conoscenza e che consentono una prossimità geografica e una più stretta collaborazione.

L'EIT attuerà attività volte a:

1) rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione sostenibile in tutta Europa;

2) promuovere lo sviluppo di capacità imprenditoriali e di innovazione in una prospettiva di apprendimento permanente e sostenere la trasformazione imprenditoriale degli istituti di istruzione superiore dell'UE;

3) apportare al mercato nuove soluzioni alle sfide globali.

Nel realizzare le sue attività, l'EIT svilupperà sinergie e apporterà valore aggiunto nell'ambito di Orizzonte Europa. L'attuazione avverrà tramite il sostegno alle CCI e attraverso le attività coordinate dall'EIT.

Sostegno alle CCI

L'EIT consoliderà le otto CCI esistenti, promuovendone la crescita e l'impatto, e ne accompagnerà la transizione verso la sostenibilità finanziaria. Ciò riguarderà in particolare la prima serie di tre CCI avviate nel 2009 (EIT Clima, EIT Digitale e EIT InnoEnergy) le cui convenzioni quadro termineranno dopo il 2024.

L'EIT avvierà anche due nuove CCI in settori tematici specifici, al fine di affrontare sfide e esigenze globali future della società (gli inviti sono previsti per il 2021 e il 2024).

L'EIT fornirà sostegno alle CCI che gestiscono portafogli di attività del triangolo della conoscenza mediante:

1 - attività di istruzione e formazione con forti componenti imprenditoriali per formare la prossima generazione di talenti, anche elaborando e attuando programmi con marchio EIT, in particolare a livello di master e di dottorato ("EIT Label");

2 - attività a sostegno dell'innovazione per sviluppare prodotti e servizi che consentano di cogliere un'opportunità commerciale specifica;

3 - attività di creazione e sostegno di imprese, come i programmi di accelerazione, per aiutare gli imprenditori a tradurre le loro idee in iniziative imprenditoriali di successo e a velocizzare il processo di crescita.

Attività coordinate dall'EIT

L'EIT punterà a sostenere gli istituti di istruzione superiore (IIS) affinché si integrino meglio nelle catene del valore e negli ecosistemi dell'innovazione. Attraverso le CCI l'EIT attuerà un'azione di sostegno per riunire gli IIS e altri attori principali dell'innovazione, come le imprese, nell'ambito di progetti che consentano di operare su aree di sviluppo di capacità strategiche. I partner condivideranno obiettivi comuni e coopereranno per raggiungere risultati e realizzazioni reciprocamente vantaggiosi. L'azione garantirà un approccio inclusivo per attrarre IIS al di fuori della cerchia dei partner delle CCI, un approccio interdisciplinare e intersettoriale e un collegamento con la strategia di specializzazione intelligente della Commissione europea, le piattaforme tematiche pertinenti e il SIR dell'EIT.

Tramite il sistema di innovazione regionale e le nuove attività coordinate dall'EIT, l'EIT accrescerà la sua dimensione regionale nel settore dell'innovazione e l'impatto che ne deriva.

1.4.2.    Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

La natura e la portata delle sfide dell'innovazione richiedono di mobilitare gli operatori e le risorse su scala europea, promuovendo la collaborazione transfrontaliera. È necessario abbattere i compartimenti tra le discipline e lungo le catene del valore e alimentare la creazione di un ambiente favorevole per uno scambio efficace di conoscenze e competenze e per lo sviluppo e l'attrattiva dei talenti imprenditoriali.

La valutazione d'impatto di Orizzonte Europa ha individuato debolezze strutturali specifiche nella capacità di innovazione dell'UE che devono essere affrontate a livello dell'UE e su cui verterebbero i contributi dell'EIT. In particolare gli istituti di istruzione superiore europei sono chiamati a stimolare l'imprenditorialità, a superare i confini disciplinari e a istituzionalizzare solide collaborazioni non disciplinari su scala dell'UE tra le università e le industrie. L'accesso al talento imprenditoriale, oltre che ai servizi professionali, ai capitali e ai mercati a livello europeo, e il raggruppamento degli attori principali dell'innovazione attorno ad un obiettivo comune sono ingredienti essenziali per alimentare un ecosistema dell'innovazione. È necessario coordinare gli sforzi in tutta l'UE, allo scopo di creare una massa critica di cluster di imprese ed ecosistemi imprenditoriali interconnessi su scala europea. Questo livello di ampiezza e di portata dell'intervento va al di là di quanto gli Stati membri possono fare da soli e richiede un intervento a livello dell'UE.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Si prevede che l'EIT consegua i suoi obiettivi per il periodo 2021-2027 come indicato nella proposta relativa a Orizzonte Europa. Il vantaggio specifico dell'investimento dell'UE nell'EIT si tradurrà in:

- creazione di nuovi ambienti favorevoli alla collaborazione e all'innovazione;

- maggiori capacità di innovazione del mondo accademico e del settore della ricerca;

- una nuova generazione di imprenditori;

- creazione e sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative;

- più ampia dimensione regionale delle attività di innovazione dell'EIT.

1.4.3.    Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'EIT è stato istituito nel 2008 per affrontare grandi sfide sociali tramite il miglioramento della capacità e delle prestazioni dell'UE in materia di innovazione. Nel 2017 la valutazione intermedia dell'EIT ha concluso che l'EIT rimane di grande rilevanza e presenta un chiaro valore aggiunto dell'UE. Non esiste un altro strumento che crei reti dell'innovazione a livello dell'UE nei settori dell'istruzione, della ricerca, dell'imprenditoria e con altre parti interessate.

L'EIT ha dato vita a un ecosistema innovativo in Europa con più di 1 200 partner dei settori delle imprese, dalla ricerca e dall'istruzione, articolato in 8 comunità della conoscenza e dell'innovazione che coinvolgono oltre 40 centri di co-locazione. Oltre il 50% dei partner delle CCI proviene dal settore delle imprese (industria, PMI e start-up), il che ne dimostra la vicinanza al mercato. La comunità EIT dà i suoi frutti: oltre 600 nuovi prodotti e servizi lanciati sul mercato, più di 1 250 start-up e iniziative imprenditoriali innovative sostenute, oltre 890 milioni di EUR di investimenti esterni e più di 6 000 posti di lavoro creati. Le prime schiere di circa 1 700 laureati provenienti da master con marchio EIT stanno entrando oggi nel mercato del lavoro.

La struttura dell'EIT quale organismo indipendente gli consente di essere flessibile, autonomo, orientato alle imprese e agile nel processo decisionale. I tempi per la concessione delle sovvenzioni sono di 4 mesi rispetto a una media di 6 mesi per Orizzonte 2020. Le norme relative ai finanziamenti competitivi, alla sostenibilità finanziaria e alla semplificazione favoriscono l'innovazione nelle CCI. I costi amministrativi dell'EIT sono molto bassi, meno del 2 % del bilancio totale, rispetto alla media del 4,6 % registrata per Orizzonte 2020.

Per il periodo 2021-2027, i principali miglioramenti da apportare all'EIT punteranno in particolare a:

- semplificare ulteriormente le procedure per la gestione efficiente delle CCI (ad esempio con l'introduzione di un nuovo meccanismo di cofinanziamento, della pluriennalità delle sovvenzioni, ecc.);

- sostenere una migliore integrazione degli IIS nelle catene del valore e negli ecosistemi dell'innovazione;

- affrontare più sfide globali mediante l'avvio di 2 nuove CCI;

- aumentare l'apertura e la trasparenza delle CCI e il loro allineamento con l'approccio proposto per i partenariati europei nell'ambito di Orizzonte Europa;

- aumentare l'impatto dell'EIT a livello regionale e locale, in particolare nei paesi con un rendimento innovativo inferiore;

- accrescere la visibilità dell'azione dell'EIT negli Stati membri e in altri paesi;

- accrescere le sinergie e le complementarità con altri programmi Orizzonte Europa e altri strumenti dell'UE e degli Stati membri.

1.4.4.    Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Forte della sua vasta portata di azione e del suo ruolo distintivo, l'EIT si trova nella posizione ideale per creare sinergie e fornire complementarità con altri programmi o strumenti dell'UE, anche rafforzando il sostegno alle CCI nelle loro attività di pianificazione e di attuazione. Il seguente elenco non esaustivo presenta esempi concreti di come l'EIT contribuirà a creare sinergie nel medio e lungo termine nell'ambito del programma Orizzonte Europa e oltre.

Orizzonte Europa: si prevedono forti sinergie tra l'EIT e l'intero programma Orizzonte Europa. In particolare le sinergie con l'EIT saranno fondamentali per l'impatto del pilastro Europa innovativa e il sostegno agli ecosistemi.

Nel pilastro [Sfide globali e competitività industriale] l'EIT, attraverso le CCI, può collaborare con partenariati europei, contribuire a missioni, sostenere le misure sul versante della domanda e fornire servizi di valorizzazione per incentivare il trasferimento di tecnologia e accelerare la commercializzazione dei risultati ottenuti dai cluster tematici o da altri partenariati europei.

Erasmus: saranno create sinergie tra le rispettive comunità dell'EIT e del programma Erasmus. La cooperazione sarà orientata a garantire l'accesso degli studenti Erasmus iscritti ad istituti di istruzione o formazione partner delle CCI ai corsi estivi o ad altre pertinenti attività di formazione organizzate dalle CCI (ad esempio nel campo dell'imprenditorialità e della gestione dell'innovazione) e a stabilire contatti con la rete di ex studenti delle CCI.

Saranno garantite laddove possibile sinergie con l'iniziativa "Università europee" che potrebbero contribuire all'integrazione delle attività educative e formative dell'EIT per raggiungere un impatto sistemico.

Programma Europa digitale: i centri di co-locazione delle CCI collaboreranno con i poli europei dell'innovazione digitale per sostenere la trasformazione digitale dell'industria e delle organizzazioni del settore pubblico.

Fondi della politica di coesione (in particolare il FESR e i fondi SIE+): le CCI dell'EIT, attraverso i loro centri di co-locazione, promuoveranno la cooperazione regionale e transregionale tra gli attori del triangolo della conoscenza (istruzione, ricerca, imprese) e le autorità di gestione, in sinergia con il lavoro della Commissione europea sulla cooperazione interregionale e con investimenti in settori prioritari di specializzazione intelligente correlati.

InvestEU: le CCI dell'EIT cercheranno la collaborazione del polo di consulenza InvestEU per fornire sostegno tecnico e assistenza alle iniziative imprenditoriali sostenute dalle CCI per la preparazione, lo sviluppo e l'attuazione dei progetti.

Europa creativa: il programma sarà particolarmente pertinente per le attività di una futura CCI sulle industrie culturali e creative. Saranno sviluppate forti sinergie e complementarità con il programma in settori quali le competenze, i posti di lavoro e i modelli commerciali creativi.


1.5.    Durata e incidenza finanziaria

X durata limitata

X    in vigore a decorrere dall'[1/1]2021 fino al [31/12]2027

X    incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2029 per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6.    Modalità di gestione previste 32  

 Gestione diretta a opera della Commissione

◻ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

◻ a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

X agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2.    MISURE DI GESTIONE

2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

L'EIT applicherà un quadro di valutazione e monitoraggio che consente una flessibilità a tutti i livelli pertinenti e garantisce la coerenza con gli obiettivi generali di Orizzonte Europa e con gli impatti ricercati. Saranno in particolare garantiti circuiti di feedback tra la Commissione, l'EIT e le CCI al fine di conseguire gli obiettivi in modo coerente, omogeneo ed efficace.

MONITORAGGIO

Il monitoraggio dell'EIT si svolgerà in linea con i livelli di seguito descritti.

1. Il monitoraggio dell'esecuzione del bilancio operativo dell'EIT, principalmente attraverso le CCI, sarà un compito primario dell'EIT. La Commissione parteciperà alla progettazione congiunta di tutti i pertinenti strumenti di monitoraggio e di impatto sviluppati o applicati dall'EIT al fine di garantire la compatibilità e la coerenza con il sistema generale di monitoraggio di Orizzonte Europa, compresi le principali modalità di impatto, il quadro dei criteri per i partenariati europei e il processo di pianificazione strategica.

Sarà compito dell'EIT monitorare regolarmente il rendimento operativo e i risultati delle CCI e adeguare continuamente i propri sistemi di monitoraggio. I risultati di tale monitoraggio alimenteranno i processi di pianificazione aziendale delle CCI e il processo decisionale dell'EIT in merito all'assegnazione del bilancio e alla preparazione degli accordi quadro di partenariato e delle convenzioni di sovvenzione specifiche con le CCI in qualità di beneficiari.

2. Il monitoraggio delle attività proprie dell'EIT (realizzazioni, risultati e impatti delle attività) abbinerà indicatori quantitativi e qualitativi in una prospettiva di medio termine. A seguito della concessione della piena autonomia finanziaria all'EIT nel gennaio 2018, è stato firmato un memorandum d'intesa tra l'EIT e la Commissione (DG EAC) che definisce le modalità della loro cooperazione e le disposizioni dettagliate relative alla concessione del contributo finanziario del bilancio generale dell'Unione europea all'EIT.

Questo monitoraggio delle attività dell'EIT valuta il grado di conseguimento dell'ASI e del documento unico di programmazione tramite l'analisi dei relativi indicatori. Il monitoraggio misurerà inoltre, ad esempio, le prestazioni dell'EIT per quanto riguarda il sostegno fornito alle CCI, la gestione dei progetti connessi alle attività coordinate dall'EIT, l'intensità e la copertura degli eventi di informazione e di sensibilizzazione (numero di seminari e di eventi legati alle migliori pratiche), le attività di diffusione e internazionali e l'impatto dell'EIT nell'ambito più ampio dell'agenda europea per l'innovazione, la ricerca e l'istruzione.

3.

Le valutazioni periodiche delle attività dell'EIT, comprese quelle gestite attraverso le CCI, saranno svolte dalla Commissione nel 2023 e nel 2026 in linea con il regolamento EIT e con il regolamento Orizzonte Europa. Tali valutazioni verificheranno l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE delle attività dell'EIT. Saranno basate su valutazioni esterne indipendenti e confluiranno nelle valutazioni intermedie ed ex post del programma generale Orizzonte Europa al fine di garantire sinergie tra l'EIT e altre parti del programma. La Commissione può inoltre effettuare in qualsiasi momento ulteriori valutazioni su temi o questioni di importanza strategica. Le sinergie tra le attività programmate dell'EIT e altri programmi dell'UE devono essere garantite mediante la valutazione del documento unico di programmazione dell'EIT da parte della Commissione.

RELAZIONI

L'EIT è un organismo dell'Unione che riceve una sovvenzione dal bilancio dell'Unione europea. Dal punto di vista della gestione e del controllo finanziari, l'EIT sarà trattato come altri organismi istituiti a norma del trattato. Ciò significa che all'EIT si applica l'accordo interistituzionale 33 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Per quanto riguarda la relazione sull'attuazione del sistema di monitoraggio:

• il documento unico di programmazione (DUP) dell'EIT, adottato annualmente, contiene un programma di lavoro pluriennale (n+3) e un programma di lavoro annuale (n+1). Tali programmi di lavoro definiscono la programmazione strategica globale per gli anni da n+1 a n+3, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di performance che consentono di verificare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati. In aggiunta il DUP conterrà anche, tra l'altro, uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese; un documento di programmazione delle risorse; informazioni sulla sua politica immobiliare; una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie; una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno, compresa la strategia antifrode, nella versione aggiornata più di recente, e un'indicazione delle misure volte a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interesse, irregolarità e frodi;

• la relazione di attività annuale (AAR) per l'anno precedente (n-1) comprenderà i risultati del processo di monitoraggio per l'anno n-1 e descriverà come e in che misura gli obiettivi sono stati raggiunti. L'AAR deve tenere conto delle relazioni sui costi e sulle prestazioni delle CCI riferite alle operazioni dell'anno precedente (n-1).

Le condizioni relative alle relazioni delle CCI sono state stabilite nell'ambito dell'accordo quadro di partenariato e in base alle convenzioni di sovvenzione (relazioni sulle prestazioni e sui costi). Al fine di migliorare l'efficienza e il rapporto costo/efficacia e in base all'esperienza acquisita dall'EIT in occasione dell'attuazione delle convenzioni di sovvenzione da parte delle CCI, nel processo di gestione delle sovvenzioni sarà poste in atto una serie di misure di semplificazione, i cui principali obiettivi saranno la diminuzione del carico di lavoro amministrativo delle CCI e una migliore qualità dei dati raccolti.

2.2.    Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.    Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Trattandosi di un organismo pienamente integrato nel programma Orizzonte Europa, i meccanismi di attuazione dei finanziamenti, le modalità di pagamento e la strategia di controllo proposti sono allineati a quelli di Orizzonte Europa per garantire ai beneficiari e le parti interessate un approccio coerente per quanto riguarda le norme di ammissibilità e la sana gestione finanziaria.

Il rendimento dell'EIT nel periodo 2014-2020, con un tasso di errore rilevato costantemente al di sotto del 2 %, è uno dei migliori della "famiglia" Ricerca; la progettazione su misura permette di abbinare ai bassi tassi di errore un approccio di controllo che, tramite un attento ricorso all'esternalizzazione, mantiene bassi i costi di controllo salvaguardando al contempo l'efficacia e l'efficienza.

2.2.2.    Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 

Tenuto conto dell'evidente necessità di gestire il bilancio europeo in modo efficace ed efficiente e di garantire una sana gestione finanziaria, l'EIT dispone di un sistema di controllo interno in grado di fornire ragionevoli garanzie che l'errore nel corso del periodo di spesa pluriennale rimarrà entro o al di sotto dei limiti proposti nell'ambito di Orizzonte Europa. Il quadro di controlli interni dell'EIT si baserà anche sulle norme di controllo interno della Commissione, sulle procedure dello stesso EIT, su controlli ex-ante del 100 % delle spese dichiarate delle CCI finanziate dall'EIT, su certificati di audit, su certificazioni ex-ante delle metodologie di calcolo dei costi, su audit ex post su un campione di richieste di pagamento, sui risultati dei progetti e su valutazioni esterne.

L'EIT ha posto in essere la struttura organizzativa e i sistemi e le procedure di gestione e di controllo interni adeguati all'esecuzione dei suoi compiti. Ciò è stato fatto conformemente alle norme stabilite dal comitato direttivo sulla base delle norme equivalenti fissate dalla Commissione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate.

Le procedure di gestione del rischio sono applicate su base annuale al fine di mitigare i rischi associati all'attuazione di tutte le attività dell'EIT. In tale contesto l'EIT, al momento di definire le disposizioni di controllo interno, deve prendere in considerazione i rischi delle attività attuate, le caratteristiche specifiche della popolazione e il ripetersi dei beneficiari, la frequenza delle sovvenzioni assegnate e le dimensioni delle transazioni, e deve evitare qualsiasi sovrapposizione nei finanziamenti.

Una serie di misure di semplificazione messe in atto a partire dal 2014 ha portato a una riduzione dei tassi di errore. Il tasso di errore rilevato risultante dalla verifica ex post delle sovvenzioni dell'EIT è ben al di sotto della soglia di rilevanza del 2 %.

Il sistema di controllo istituito dall'EIT fornisce una ragionevole garanzia di conseguire un'adeguata gestione dei rischi connessi all'efficacia e all'efficienza delle operazioni nonché la legalità e la regolarità delle transazioni afferenti e il raggiungimento di un equilibrio fra fiducia e controllo. La strategia di audit, che rientra nel sistema di controllo attuato dall'EIT, è basata sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese dell'intero bilancio dell'EIT, in particolare delle sovvenzioni assegnate alle CCI su base annuale. Tale campione rappresentativo è complementato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese durante i controlli ex-ante del 100 % delle richieste di pagamento e l'esperienza ottenuta sarà utilizzata nell'esame delle disposizioni di controllo per la valutazione dei rischi relativi all'attuazione delle sovvenzioni. Gli audit delle spese continueranno ad essere eseguiti secondo modalità coerenti con i principi di economia, efficienza ed efficacia.

Per quanto riguarda il quadro di controllo interno, l'EIT ha elaborato una strategia globale, comprendente una struttura di vigilanza, per l'attuazione dei processi di controllo interno che contempla l'intero ciclo di spesa. L'alta direzione assicura che tale strategia complessiva sia formalmente accettata dal comitato direttivo e attuata. Elementi chiave di questa strategia sono un esercizio di pianificazione ed elaborazione di relazioni che segue le norme della Commissione ed è collegato all'approccio basato sulla gestione del rischio. L'EIT ha inoltre sviluppato una serie di procedure operative standard (POS). Le POS sono istruzioni scritte e dettagliate volte a raggiungere l'uniformità nell'esecuzione di un processo specifico; tali istruzioni si riferiscono di norma a più di un compito o settore all'interno dell'EIT, delle sue unità, sezioni o team.

I certificati di audit relativi ai rendiconti finanziari sono forniti dalle CCI e dai diversi partner: revisori indipendenti incaricati dall'EIT certificano la legalità e la conformità degli importi dichiarati nelle relazioni finanziarie.

2.2.3.    Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

In base alla stima più recente, il costo dei controlli dell'EIT non supera il 3 % dei fondi gestiti, con un rischio di errore dell'1 %. Sono sistematicamente applicate azioni correttive tramite i certificati relativi ai rendiconti finanziari e gli audit ex post. La combinazione di una dimensione ridotta e di un approccio di esternalizzazione efficace ed efficiente consente di mantenere bassi i costi dei controlli e di ottenere un livello di affidabilità sufficiente, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni di affidabilità della Corte dei conti europea.

2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

L'EIT adotta misure atte ad assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

L'EIT è determinato a lottare contro le frodi in tutte le fasi del processo di gestione delle sovvenzioni e delle altre attività attuate. Tutte le decisioni adottate e tutti i contratti stipulati dall'EIT prevedono esplicitamente che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono procedere a ispezioni in loco dei documenti di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell'Unione, anche nei locali dei beneficiari finali.

Dal 2015 l'EIT attua una strategia antifrode in linea con quella della Commissione e continua a migliorare le sue misure per prevenire e individuare le frodi.

3.    INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.    Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte 

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

01.010101 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte Europa

01.010102 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte Europa

01.010103 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte Europa

Rubrica I. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

Non diss. 34

di paesi EFTA 35

di paesi candidati 36

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario

01.02.03.XX Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

Diss.

NO

3.2.    Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.    Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

I

Rubrica I. Mercato unico, innovazione e agenda digitale

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

Titolo I Bilancio EIT (spese di personale) 37

Impegni = Pagamenti

(1)

5,413

5,588

5,768

5,954

6,147

6,346

6,551

41,767

Titolo II Bilancio EIT (spese di infrastruttura e di funzionamento)

Impegni = Pagamenti

(2)

1,309

1,335

1,362

1,389

1,417

1,445

1,474

9,732

Titolo III Bilancio EIT (spese operative) Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)

Impegni

(3)

386,423

394,190

402,088

410,155

418,460

426,790

435,394

2 873,500

Pagamenti

(4)

270,496

391,860

399,719

407,735

415,969

424,291

432,813

130,618

2 873,500

01.02.03.XX Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) – Stanziamenti operativi

Impegni

(5)=(1)+ (2) +(3)

393,145

401,113

409,218

417,499

426,024

434,581

443,419

2 925,000

Pagamenti

(6)=(1)+(2)+(4)

277,218

398,783

406,849

415,079

423,533

432,082

440,838

130,618

2 925,000

01.010101 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte Europa

Impegni = Pagamenti

(7)

0,527

0,545

0,565

0,584

0,605

0,626

0,648

4,100

01.010102 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione OE

Impegni = Pagamenti

(8)

0,108

0,110

0,113

0,115

0,117

0,119

0,122

0,804

01.010103 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione OE

Impegni = Pagamenti

(9)

9,445

9,629

9,816

10,006

10,202

10,398

10,600

70,096

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione del programma 38

Impegni = Pagamenti

(10)=(7)+ (8) +(9)

10,081

10,285

10,493

10,705

10,924

11,143

11,370

 

75,000

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale per l'EIT

Impegni

(11) =(5)+(10)

403,226

411,398

419,711

428,204

436,948

445,724

454,789

3 000,000

Pagamenti

(12)=(6)+(10)

287,299

409,068

417,342

425,784

434,456

443,225

452,208

130,618

3 000,000



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa , caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.



Mio EUR (al terzo decimale)

Commissione europea

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale per l'EIT

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Dopo il 2027

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale per l'EIT

Impegni

403,226

411,398

419,711

428,204

436,948

445,724

454,789

3 000,000

Pagamenti

287,299

409,068

417,342

425,784

434,456

443,225

452,208

130,618

3 000,000

3.2.2.    Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane Linea 01.010101 Funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione OE

0,527

0,545

0,565

0,584

0,605

0,626

0,648

4,100

Risorse umane Linea 01.010102 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione OE

0,108

0,110

0,113

0,115

0,117

0,119

0,122

0,804

Linea 01.010103 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione OE

9,445

9,629

9,816

10,006

10,202

10,398

10,600

70,096

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale

10,081

10,285

10,493

10,705

10,924

11,143

11,370

75,000

TOTALE

10,081

10,285

10,493

10,705

10,924

11,143

11,370

75,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.



3.2.2.1    Fabbisogno previsto di risorse umane 39

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione

4

4

4

4

4

4

4

Nelle delegazioni

Ricerca

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD  40

Rubrica 7

Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale 

- in sede

- nelle delegazioni

Finanziato dalla dotazione del programma  41

- in sede

2

2

2

2

2

2

2

- nelle delegazioni

Ricerca

Altro (specificare)

TOTALE

6

6

6

6

6

6

6

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

- Elaborazione del parere della Commissione sul documento unico di programmazione (DUP);

- elaborazione della posizione dell'osservatore della Commissione alle riunioni del comitato direttivo dell'EIT;

- elaborazione della decisione della Commissione sulla nomina dei membri del comitato direttivo dell'EIT;

- coordinamento generale con altri servizi della Commissione e coordinamento e allineamento con altre iniziative dell'UE, in particolare Orizzonte Europa;

- elaborazione della posizione della Commissione nella piattaforma delle parti interessate dell'EIT;

- elaborazione della posizione della Commissione nel gruppo dei rappresentanti degli Stati membri;

- organizzazione delle riunioni annuali tra l'EIT, le CCI e i servizi della Commissione;

- seguito degli inviti a presentare proposte per nuove CCI;

- monitoraggio e valutazione dell'EIT;

- garanzia della conformità dei titoli con marchio EIT con le azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell'istruzione superiore;

- compiti connessi alla preparazione dei processi della Commissione relativi al ciclo di pianificazione e programmazione strategica (RAA) e alla gestione di bilancio;

- seguito degli audit della struttura di audit interno (IAC), del servizio di audit interno (IAS) e della Corte dei conti europea (ECA).

Personale esterno

- Contributo all'elaborazione del parere della Commissione sul DUP;

- contributo al coordinamento generale con altri servizi della Commissione e coordinamento e allineamento con altre iniziative dell'UE, in particolare Orizzonte Europa;

- contributo all'elaborazione della posizione della Commissione nella piattaforma delle parti interessate dell'EIT;

- contributo all'elaborazione della posizione della Commissione nel gruppo dei rappresentanti degli Stati membri;

- contributo all'organizzazione delle riunioni annuali tra l'EIT, le CCI e i servizi della Commissione;

- seguito degli inviti a presentare proposte per nuove CCI;

- contributo a garantire la conformità dei titoli con marchio EIT con le azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell'istruzione superiore;

- contributo alla preparazione dei processi della Commissione relativi al ciclo di pianificazione e programmazione strategica (RAA) e bilancio;

- contributo al seguito degli audit (IAC, IAS e ECA).

3.2.2.2    Fabbisogno previsto di risorse umane presso l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

EIT (a Budapest)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Funzionari della Commissione

Di cui AD

Di cui AST

Di cui AST/SC

Agenti temporanei

Di cui AD

40

40

40

40

40

40

40

Di cui AST

5

5

5

5

5

5

5

Di cui AST/SC

Agenti contrattuali

23

23

23

23

23

23

23

END

2

2

2

2

2

2

2

Totale

70

70

70

70

70

70

70

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

- bilancio, pianificazione e rendicontazione dell'EIT;

- agenda di semplificazione dell'EIT;

- elaborazione delle nuove fasi di designazione e selezione delle CCI;

- coordinamento e allineamento con le altre iniziative dell'UE, in particolare Orizzonte Europa;

- piattaforma delle parti interessate dell'EIT;

- gruppo dei rappresentanti degli Stati membri;

- preparazione delle riunioni del comitato direttivo e del comitato esecutivo dell'EIT;

- organizzazione delle riunioni e delle audizioni tra l'EIT e le CCI;

- consolidamento delle CCI esistenti;

- monitoraggio e valutazione delle CCI e delle attività coordinate dall'EIT;

- impatto dell'EIT mediante la condivisione delle conoscenze, la diffusione, la sensibilizzazione e l'esposizione internazionale;

- progettazione e gestione delle attività coordinate dall'EIT;

- promozione della cooperazione e di sinergie tra le CCI;

- progettazione e coordinamento delle attività di istruzione svolte dalle CCI;

- attuazione della comunicazione dell'EIT;

- pubblicazione e seguito degli inviti a presentare proposte per le CCI;

- gestione degli audit (servizio di audit interno, struttura di audit interno e Corte dei conti europea).

Personale esterno

- Contributo all'elaborazione delle nuove fasi di designazione e selezione di nuove CCI;

- contributo all'agenda dell'imprenditoria e dell'istruzione dell'EIT;

- contributo alla piattaforma delle parti interessate dell'EIT;

- contributo al "gruppo dei rappresentanti degli Stati membri";

- contributo alla preparazione del comitato direttivo e del comitato esecutivo dell'EIT;

- contributo a garantire la conformità dei titoli con marchio EIT con le azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell'istruzione superiore;

- contributo all'attuazione della comunicazione dell'EIT; - contributo alla gestione delle attività coordinate dall'EIT;

- contributo al monitoraggio e al seguito delle CCI e delle attività coordinate dall'EIT.

3.2.3.    Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi

X prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati 42  

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

X    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

X    su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Incidenza della proposta/iniziativa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Voce 6013

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

01.02XX Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

I paesi terzi possono contribuire al programma attraverso accordi di associazione. Le condizioni che determinano il livello di contributo finanziario saranno stabilite negli accordi di associazione con ciascun paese e garantiranno la correzione automatica di eventuali squilibri significativi rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono grazie alla partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione del programma.

(1)    Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174).
(3)    Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(4)    L'attuale ASI copre il periodo 2014-2020.
(5)    Decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 892).
(6)    Valutazione ICF (2017), pag. 36.
(7)    Scheda finanziaria legislativa della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) e della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa.
(8)    GU C […] del […], pag. […].
(9)    GU C […] del […], pag. […].
(10)    Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).
(11)    Cfr. allegato II.
(12)    Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(13)    Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1430/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3).
(14)    GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(15)    GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo interistituzionale modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).
(16)    Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).
(17)    GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
(18)    Regolamento (EU) No 1291/2013 del 11 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(19)    Regolamento (EU) No 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81)
(20)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(21)    GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(22)    Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(23)    Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(24)    Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).
(25)    GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(26)    GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(27)    Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(28)    GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(29)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(30)    COM(2018) 435 final.
(31)    Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), punto 2.
(32)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx:  
(33)    COM(2018) 323 final del 2.5.2018.
(34)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(35)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(36)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(37)    Le spese di personale dell'EIT e il titolo II sono stati calcolati applicando il coefficiente di correzione per l'Ungheria (71,9), come indicato alla pagina 16, tabella 5, del sito https://ec.europa.eu/eurostat/documents/6939681/7070380/Annualreport2018.pdf/97053a94-29eb-4e93-8883-e826426e3d55 . 
(38)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. Questo valore rappresenta l'importo massimo stanziato dal programma per l'EIT, da destinare alle spese amministrative della Commissione.
(39)    Questi dati sono in linea con la scheda finanziaria legislativa complessiva di Orizzonte Europa, che comprende solo il personale autorizzato in servizio nel 2020 nelle direzioni generali, ma non pregiudica le eventuali esigenze specifiche del personale che lavora all'EIT per il periodo 2021-2027.
(40)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(41)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(42)    Gli accordi bilaterali di associazione non sono stati ancora definiti. I contributi dei paesi associati andranno ad aggiungersi agli importi riportati nella presente scheda finanziaria legislativa.
Top

Bruxelles, 11.7.2019

COM(2019) 331 final

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)

{SEC(2019) 275 final} - {SWD(2019) 330 final} - {SWD(2019) 331 final}


ê 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)

ð nuovo

ALLEGATO I

Statuto dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia

SEZIONE 1

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

1.    Il comitato direttivo si compone di membri nominati e di membri rappresentativi.

12.    I Ö Il comitato direttivo si compone di Õ ð 15 ï membri nominati sono dodici. Sono nominati dalla Commissione, che garantisce un equilibrio tra persone con un'esperienza nel mondo delle imprese, nel settore dell'istruzione superiore e in quello della ricerca. Essi esercitano un Ö Il Õ mandato Ö dei membri del comitato direttivo Õ avente Ö ha Õ una durata di quattro anni, non rinnovabile. ð La Commissione può prorogare tale mandato una volta, per un periodo di due anni, su proposta del comitato direttivo ï .

Qualora necessario, il comitato direttivo presenta alla Commissione ð un elenco ristretto di candidati ai fini della ï una proposta per la nomina di uno o più nuovi membri. Il candidato o Ii candidati ð figuranti nell'elenco ristretto ï sono scelti Ö selezionati Õ sulla base del risultato di una procedura aperta e trasparente, che prevede consultazioni con le parti interessate ð avviata dall'EIT ï .

La Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel settore dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese, nonché l'equilibrio geografico e di genere, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione nomina il membro o i membri e informa il Parlamento europeo e il Consiglio della procedura di selezione e della nomina definitiva di tali membri del comitato direttivo.

Se un membro nominato non è in grado di portare a termine il proprio mandato, un membro supplente è nominato secondo la stessa procedura del membro uscente al fine di completare il mandato di quest'ultimo. Un membro supplente rimasto in carica per un periodo inferiore a due anni può essere rinominato dalla Commissione per un ulteriore periodo di quattro anni su richiesta del comitato direttivo.

Durante un periodo transitorio, i membri del comitato inizialmente nominati per un periodo di sei anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono diciotto membri nominati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un terzo dei dodici membri nominati nel 2012 è scelto dal comitato direttivo previa approvazione della Commissione per un mandato di due anni, un terzo per un mandato di quattro anni e un terzo per un mandato di sei anni.

ò nuovo

La Commissione nomina altri tre membri del comitato direttivo in modo che questo sia composto da 15 membri entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. I membri del comitato nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento completano il loro mandato non rinnovabile.

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)

ð nuovo

In casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione può porre fine, di propria iniziativa, al mandato di un membro del comitato direttivo, ð in particolare ï al fine di salvaguardare l'integrità del comitato stesso.

3.    Tre membri rappresentativi sono eletti dalle CCI tra le loro organizzazioni partner. Essi esercitano un mandato avente una durata di due anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato scade nel caso in cui lascino la CCI.

Le condizioni e le procedure di elezione e di sostituzione dei membri rappresentativi sono adottate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore. Tale meccanismo garantisce una rappresentanza sufficientemente diversificata e tiene conto dell'evoluzione delle CCI.

Durante un periodo transitorio, i membri rappresentativi inizialmente eletti per un periodo di tre anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono quattro membri rappresentativi.

24.    I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

SEZIONE 2

RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DIRETTIVO

1.     Il comitato direttivo ð , nell'esercizio delle sue responsabilità di direzione delle attività dell'EIT, ï adotta le decisioni strategiche necessarie, in particolare:

a)adotta il progetto dell'agenda ð il contributo dell'EIT alla proposta della Commissione sull'agenda ï strategica per l'innovazione (ASI) dell'EIT;,

b) Ö adotta Õ il programma di lavoro triennale aperto ð documento unico di programmazione ï , il bilancio, i conti e il bilancio annuali, nonché la sua relazione d'attività annuale Ö di attività Õ ð consolidata ï Ö dell'EIT Õ , sulla base di una proposta del direttore;

cb)adotta criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI, ð anche per quanto riguarda l'assegnazione massima di fondi dell'EIT alle stesse ï sulla base di una proposta del direttore;

dc)adotta la procedura di selezione delle CCI;

ed)seleziona e designa un partenariato come CCI o revoca la designazione, ove opportuno;

e)garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI;

ò nuovo

f) autorizza il direttore a preparare, negoziare e concludere accordi quadro di partenariato, convenzioni di sovvenzione e memorandum di cooperazione con le CCI;

g) autorizza il direttore a prorogare gli accordi quadro di partenariato con le CCI oltre il periodo fissato inizialmente;

h) autorizza il direttore a preparare, negoziare e concludere convenzioni di sovvenzione con altri soggetti giuridici;

i) adotta efficaci procedure di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dell'EIT e delle CCI conformemente all'articolo 19 e ne sorveglia l'attuazione da parte del direttore;

j) adotta misure adeguate, comprendenti la riduzione, la modifica o il ritiro del contributo finanziario dell'EIT alle CCI o la rescissione dell'accordo quadro di partenariato con le stesse;

k) promuove l'EIT su scala mondiale, in modo da aumentarne l'attrattiva, e a tal fine autorizza il direttore a firmare memorandum d'intesa con gli Stati membri, i paesi associati o i paesi terzi;

l) decide in merito alla concezione e al coordinamento delle azioni di sostegno intraprese dalle CCI per lo sviluppo della capacità imprenditoriale e d'innovazione degli istituti di istruzione superiore e la loro integrazione negli ecosistemi dell'innovazione.

2.    Il comitato direttivo prende altre decisioni procedurali e operative necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e delle attività dell'EIT, in particolare:

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)

ð nuovo

af)adotta il suo regolamento interno, quello del comitato esecutivo, nonché il regolamento finanziario specifico Ö le regole finanziarie specifiche Õ dell'EIT;

bg)fissa, con l'accordo della Commissione, onorari adeguati per i membri del comitato direttivo e del comitato esecutivo,; tali onorari Ö che Õ sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto a retribuzioni analoghe vigenti negli Stati membri;

ch)adotta una procedura per la selezione del comitato esecutivo e del direttore;

di)nomina Ö il direttore Õ e, se necessario, ð proroga il suo mandato ï Ö o lo Õ rimuove il direttore Ö dall'incarico Õ ed esercita l'autorità disciplinare su di esso/essa ð conformemente alla sezione 5 ï ;

ej)nomina il funzionario contabile e i membri del comitato esecutivo;

fk)adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;

gl)crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;

hm)istituisce una funzione interna di revisione contabile conformemente al ð alle regole finanziarie dell'EIT ï regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione 1 ;

n)è abilitato a istituire una fondazione avente l'obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'EIT;

io)decide la politica linguistica Ö in merito alle lingue Õ ð di lavoro ï dell'EIT, tenendo conto dei principi vigenti in materia di multilinguismo e delle esigenze pratiche del suo funzionamento;

p)promuove l'EIT su scala mondiale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

ò nuovo

j) convoca una riunione annuale ad alto livello con le CCI.

3. Il comitato direttivo prende decisioni conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio 2 per quanto riguarda il personale dell'EIT e le sue condizioni di impiego, in particolare:

a) adotta le misure di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto;

b) esercita, conformemente alla lettera c), i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);

c) adotta, conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri;

d) adotta una decisione per sospendere temporaneamente, qualora circostanze eccezionali lo richiedano, la delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore e dei poteri subdelegati da quest'ultimo e li esercita esso stesso o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato

ð nuovo

SEZIONE 3

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO

1.    Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i ð suoi ï membri nominati. Il mandato del presidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.

ò nuovo

2.    Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto, ma è richiesto il suo accordo conformemente al paragrafo 5. Ha il diritto di proporre punti da mettere all'ordine del giorno del comitato direttivo.

3.    Il direttore partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)

ð nuovo

42.    Fatto salvo il paragrafo 3, Iil comitato direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto.

Tuttavia, le decisioni di cui alla sezione 2, punto 1, lettere a), b), c), d) ð e l), ï e punto 2, lettere di) e io), e alla presente sezione, paragrafo Ö punto Õ 1, richiedono una maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto.

3.    I membri rappresentativi non possono votare sulle decisioni di cui alla sezione 2, lettere b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) e p).

ò nuovo

5.    Le decisioni del comitato direttivo di cui alla sezione 2, punto 1, lettere c), g), i) e k), punto 2, lettera b), e punto 3, lettera a), richiedono l'accordo della Commissione, espresso dal suo rappresentante nel comitato direttivo.

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato

ð nuovo

64.    Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno tre ð quattro ï volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo di tutti i suoi membri ð o del rappresentante della Commissione ï .

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)

ð nuovo

SEZIONE 4

Ö IL COMITATO ESECUTIVO Õ

15.    Il comitato direttivo è assistito da un comitato esecutivo Ö assiste il comitato direttivo nello svolgimento dei suoi compiti Õ .

2.    Il comitato esecutivo si compone di tre ð quattro ï membri nominati e del presidente del comitato direttivo, che presiede anche il comitato esecutivo. I tre ð quattro ï membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri nominati del comitato direttivo ð , in modo da garantire un equilibrio tra persone con un'esperienza nel mondo delle imprese, nel settore dell'istruzione superiore e in quello della ricerca ï . ð Il mandato dei membri del comitato esecutivo ha una durata di due anni, rinnovabile una volta. ï

ò nuovo

3.    Il comitato esecutivo prepara le riunioni del comitato direttivo in collaborazione con il direttore.

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato

4. Il comitato direttivo può delegare compiti specifici al comitato esecutivo.

ò nuovo

5.    Il comitato direttivo può chiedere al comitato esecutivo di sorvegliare e monitorare l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato direttivo.

6.    Il comitato esecutivo è consultato sul progetto di contributo dell'EIT alla proposta della Commissione relativa all'ASI, sul progetto di documento unico di programmazione, sul progetto di relazione annuale di attività consolidata, sul progetto di bilancio annuale e sul progetto di bilancio e di conti annuali prima della loro trasmissione al comitato direttivo.

7.    Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dei membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto.

8.    Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. Il rappresentante della Commissione ha il diritto di proporre punti da mettere all'ordine del giorno del comitato esecutivo.

9.    Il direttore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

10.    I membri del comitato esecutivo agiscono nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente. Essi riferiscono regolarmente al comitato direttivo in merito alle decisioni adottate e ai compiti loro assegnati dal comitato direttivo.

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)

ð nuovo

SEZIONE 54

IL DIRETTORE

1.    Il direttore è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione nei settori di attività dell'EIT. ð Il direttore è un membro del personale dell'EIT ed è assunto come agente temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. ï 

2. Il direttore è nominato dal comitato direttivo ð a partire da un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore, l'EIT è rappresentato dal presidente del comitato direttivo. ï 

Ö 3. Il Õ per un mandato Ö del direttore ha una durata Õ di quattro anni. Il comitato direttivo ð , agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della propria valutazione dei risultati ottenuti dal direttore, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'EIT, ï può prorogare tale mandato una volta, per quattro ð un periodo non superiore a due ï anni, quando ritiene che tale proroga contribuisca meglio alla tutela degli interessi dell'EIT. ð Un direttore il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso incarico. ï 

ò nuovo

4. Il direttore può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del comitato direttivo che agisce su proposta della Commissione.

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)

ð nuovo

52.    Il direttore è incaricato delle operazioni e della gestione quotidianae dell'EIT ed è il suo rappresentante legale. Il direttore è responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto costantemente dell'evoluzione delle attività dell'EIT ð e di tutte le attività sotto la sua responsabilità ï .

63.    In particolare, il direttore:

a)organizza e gestisce le attività dell'EIT;

b)sostiene Ö assiste Õ il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro, assicura il segretariato delle loro riunioni e fornisce tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni;

ò nuovo

c)assiste il comitato direttivo nella preparazione del contributo dell'EIT alla proposta della Commissione relativa all'ASI;

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)

ð nuovo

dc)elabora un progetto di ASI ð il progetto di documento unico di programmazione ï , un programma preliminare di lavoro triennale aperto, il progetto didella relazione annuale Ö di attività Õ ð consolidata ï e il progetto di bilancio annuale affinché siano presentati al comitato direttivo;

ed)prepara e amministra la procedura di selezione delle CCI e garantisce che le varie tappe di tale procedura si svolgano in modo trasparente e obiettivo ð , sotto la supervisione del comitato direttivo ï ;

fe)prepara, negozia e conclude ð , con l'accordo del comitato direttivo, ï accordi contrattuali ð quadro di partenariato, convenzioni di sovvenzione e memorandum di cooperazione ï con le CCI;

ò nuovo

g)prepara, negozia e conclude, con l'accordo del comitato direttivo, convenzioni di sovvenzione con altri soggetti giuridici;

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)

ð nuovo

hf)organizza il ð le riunioni del ï forum delle parti interessate, Ö e del Õ ivi compresa la configurazione speciale ð gruppo ï dei rappresentanti degli Stati membri ð , sotto la supervisione del comitato direttivo ï ;

ò nuovo

i)firma, con l'accordo del comitato direttivo, memorandum d'intesa con gli Stati membri, i paesi associati o i paesi terzi al fine di promuovere l'EIT a livello mondiale;

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)

ð nuovo

jg)garantisce l'attuazione di efficaci procedure di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dell'EIT conformemente all'articolo 1916 del presente regolamento ð , sotto la supervisione del comitato direttivo ï ;

kh)è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, ð conformemente al principio della sana gestione finanziaria, ï compresa l'esecuzione del bilancio dell'EIT, tenendo in debito conto i pareri ricevuti dalla funzione interna di revisione contabile;

i)è incaricato di tutte le questioni relative al personale;

lj)sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione interna di revisione contabile e, successivamente, al comitato direttivo tramite il comitato esecutivo;

mk)vigila al rispetto degli obblighi che incombono all'EIT in virtù dei contratti e degli accordi che esso ha concluso ð , sotto la supervisione del comitato direttivo ï ;

nl)garantisce un'efficace comunicazione con le istituzioni dell'Unione ð , sotto la supervisione del comitato direttivo ï ;

om)agisce nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

ò nuovo

7.    Il direttore svolge qualunque altro compito assegnatogli dal comitato direttivo e sotto la sua responsabilità.

ê 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)

ð nuovo

SEZIONE 65

PERSONALE DELL'EIT Ö ED ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI Õ

1.    Il personale dell'EIT si compone di persone impiegate direttamente dall'EIT con contratto a termine. Il direttore e il personale dell'EIT sono soggetti Ö è soggetto Õ ð allo statuto dei funzionari, ï al regime applicabile agli altri agenti ð e ai regolamenti adottati di comune accordo tra le istituzioni ï dell'Unione europea ð per l'applicazione di detto statuto e detto regime ï .

2.    Si possono distaccare esperti Ö nazionali Õ presso l'EIT per un periodo limitato. Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti Ö nazionali Õ distaccati di lavorare presso l'EIT e che ne definiscono diritti e responsabilità.

3.    L'EIT esercita, nei confronti del suo personale, i poteri che incombono all'autorità autorizzata a stipulare i contratti con il suo personale.

4.    Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall'EIT per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione all'esercizio delle medesime.

ALLEGATO II

Regolamento abrogato e relativa modifica

Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174)

_____________



ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 294/2008

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 3

-

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 5

-

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 8

-

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 9 bis

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 9

-

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 11

-

Articolo 2, punto 12

-

Articolo 2, punto 13

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 2

-

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 6, lettere da a) a d)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

-

Articolo 5, paragrafo 1, lettere da e) a i)

Articolo 6, lettere da e) a i)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera j)

-

Articolo 5, paragrafo 1, lettera k)

Articolo 6, lettere j) e k)

-

Articolo 6, lettera l)

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e)

Articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a e)

Articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a e)

Articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e)

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 3

-

Articolo 8

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1 bis

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 7 bis

Articolo 10

Articolo 7 ter, paragrafo 1

-

Articolo 7 ter, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 7 ter, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 7 ter, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

-

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 9

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 14, paragrafo 1

-

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

-

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 6

-

-

Articolo 17, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 7

Articolo 17, paragrafo 7

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 2 bis

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2 bis

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 18

-

Articolo 19, paragrafo 1

-

-

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 2

-

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 2

-

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 20, paragrafo 4

-

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 6

-

Articolo 20, paragrafo 7

-

Articolo 20, paragrafo 8

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 9

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 20, paragrafo 10

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1 bis

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 4

-

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 22 bis

Articolo 24

Articolo 23

Articolo 25

-

Articolo 26

Articolo 24

Articolo 27

Allegato

Allegato I

-

Allegato II

-

Allegato III

(1)    Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).
(2)    GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
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