COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 10.4.2019
COM(2019) 171 final
ALLEGATI
della proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau
(2019-2024)
ALLEGATO 1
PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU
(2019-2024)
Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca
Le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca sono stabilite come segue:
1.nel primo e nel secondo anno di applicazione del protocollo, le possibilità di pesca sono espresse mediante un sistema basato sullo sforzo di pesca (TSL) secondo le seguenti modalità:
–specie demersali (crostacei, cefalopodi e pesci) e piccoli pelagici:
(a)pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti: 3 700 TSL all'anno;
(b)pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci e cefalopodi: 3 500 TSL all'anno;
(c)pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici: 15 000 TSL all'anno;
–specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e delle specie seguenti: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus:
(a)tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari: 28 unità;
(b)tonniere con lenze e canne: 13 unità.
2.A partire dal terzo anno di applicazione del protocollo, le possibilità di pesca sono espresse mediante limiti di cattura per specie (TAC) secondo le seguenti modalità:
–specie demersali (crostacei, cefalopodi e pesci) e piccoli pelagici:
(a)pescherecci da traino congelatori per la pesca dei gamberetti: 2 500 tonnellate all'anno;
(b)pescherecci da traino congelatori per la pesca di pesci: 11 000 tonnellate all'anno;
(c)pescherecci da traino congelatori per la pesca di cefalopodi: 1 500 tonnellate all'anno;
(d)pescherecci da traino per la pesca di piccoli pelagici: 18 000 tonnellate all'anno;
–specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), ad esclusione delle famiglie Alopiidae e Sphyrnidae e delle specie seguenti: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharías, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus:
(a)tonniere congelatrici con reti da circuizione e pescherecci con palangari: 28 unità;
(b)tonniere con lenze e canne: 13 unità.
3.La transizione da un sistema di gestione basato sullo sforzo (TSL) a un sistema basato su limiti di cattura (TAC) sarà accompagnata dall'attuazione del sistema elettronico di dichiarazione delle catture (Electronic Reporting System - ERS) e dal trattamento dei dati di cattura trasmessi mediante tale sistema. A tal fine la commissione mista elaborerà, prima del terzo anno di applicazione del protocollo, orientamenti intesi a favorire l'applicazione uniforme di tale sistema a tutte le flotte industriali.
4.I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 9 del presente protocollo.
Articolo 2
Durata
Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dal primo giorno di applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 16, salvo in caso di denuncia ai sensi dell'articolo 15.
Articolo 3
Principi
1.Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca della Guinea-Bissau sulla base del principio di non discriminazione. La Guinea-Bissau si impegna a non concedere condizioni tecniche più favorevoli di quelle contenute nel presente protocollo ad altre flotte straniere operanti nella sua zona di pesca che presentino le stesse caratteristiche e operino sulle medesime specie bersaglio.
2.Le Parti si impegnano a garantire l'attuazione del protocollo conformemente all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou concernente gli elementi essenziali relativi ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto e l'elemento fondamentale relativo al buon governo, allo sviluppo sostenibile e alla gestione sostenibile e sana dell'ambiente.
3.Le Parti si impegnano a rendere pubbliche e a trasmettere le informazioni riguardanti qualsiasi accordo mirante ad autorizzare l'accesso di navi straniere alla zona di pesca della Guinea-Bissau e lo sforzo di pesca che ne deriva, in particolare il numero di autorizzazioni rilasciate e le catture effettuate.
4.A norma dell'articolo 5 dell'accordo, le navi dell'Unione europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau solo se sono in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.
Articolo 4
Contropartita finanziaria
1.Per il periodo di cui all'articolo 1 del protocollo, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 15 600 000 EUR all'anno.
2.La contropartita finanziaria comprende:
(a)un importo annuo di 11 600 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau, e
(b)un importo specifico annuo di 4 000 000 EUR per il sostegno alla politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau.
3.L'importo dei canoni dovuti dagli armatori per le autorizzazioni di pesca rilasciate in applicazione dell'articolo 4 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo II, è stimato a circa 4 milioni di EUR.
4.Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 8, 9, 14, 15 e 16 del presente protocollo.
5.Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), è effettuato entro 90 giorni dalla data di applicazione provvisoria del protocollo e, per gli anni successivi, entro 30 giorni dalla ricorrenza anniversaria dell'applicazione provvisoria del protocollo.
6.La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità della Guinea-Bissau.
7.I pagamenti di cui al presente articolo sono versati su un conto unico della Tesoreria dello Stato aperto presso la Banca centrale della Guinea-Bissau, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dal ministero responsabile della pesca. La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera b), destinata al sostegno settoriale, è messa a disposizione della Guinea-Bissau su un conto della Tesoreria dello Stato. Le autorità della Guinea-Bissau comunicano ogni anno alla Commissione europea gli estremi di tali conti bancari.
Articolo 5
Sostegno settoriale
1.Il sostegno settoriale previsto nel quadro del presente protocollo contribuisce all'attuazione della strategia nazionale a favore della pesca e dell'economia blu. Esso mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e lo sviluppo del settore, in particolare mediante:
–il potenziamento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza delle attività di pesca (anche mediante l'installazione e la messa in funzione del sistema ERS);
–il potenziamento della raccolta e del trattamento dei dati a fini scientifici e della capacità di analisi e valutazione delle risorse alieutiche e delle attività di pesca;
–il potenziamento delle capacità degli attori del settore della pesca;
–il sostegno alla pesca artigianale;
–il rafforzamento della cooperazione internazionale;
–il miglioramento delle condizioni di esportazione dei prodotti della pesca e la promozione degli investimenti nel settore;
–lo sviluppo di infrastrutture di interesse per la pesca;
–il sostegno all'economia blu e lo sviluppo dell'acquacoltura.
2.Entro tre mesi dall'entrata in vigore o, se del caso, dall'applicazione provvisoria del presente protocollo, la commissione mista adotta un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, in particolare:
(a)gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b);
(b)gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla GuineaBissau nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche pertinenti, in particolare per quanto riguarda il sostegno alla pesca artigianale, la sorveglianza, il controllo e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nonché le priorità in materia di rafforzamento delle capacità scientifiche della Guinea-Bissau nel settore alieutico;
(c)i criteri e le procedure, tra cui eventualmente adeguati indicatori finanziari e di bilancio, da utilizzare ai fini di una valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.
3.Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe le Parti nell'ambito della commissione mista.
4.La Guinea-Bissau presenta ogni anno una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti attuati con il finanziamento del sostegno settoriale, che è esaminata dalla commissione mista. Trasmette inoltre una relazione finale prima della scadenza del protocollo.
5.L'Unione europea può rivedere o sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo in caso di mancata esecuzione di tale contropartita finanziaria o quando una valutazione condotta dalla commissione mista indichi che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione.
6.Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo tra le Parti, non appena i risultati dell'attuazione lo giustificano. Tuttavia, tale contributo finanziario può essere versato unicamente nei sei mesi successivi alla scadenza del protocollo.
7.Le Parti garantiscono la visibilità delle azioni finanziate mediante il sostegno settoriale.
Articolo 6
Cooperazione scientifica per una pesca responsabile
1.Le due Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile e a lottare contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) nella zona di pesca della Guinea-Bissau, conformemente al principio di non discriminazione tra le diverse flotte operanti in tali acque e sulla base dei principi di una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini.
2.Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e la GuineaBissau cooperano per seguire l'evoluzione dello stato delle risorse e delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau.
3.Le due Parti si impegnano a promuovere il rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nonché la cooperazione in materia di gestione responsabile delle attività di pesca a livello subregionale, in particolare nell'ambito della Commissione subregionale della pesca (CSRP).
4.Le due Parti si consultano nell'ambito della commissione mista per adottare, ove del caso e di comune accordo, nuove misure volte a favorire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.
Articolo 7
Comitato scientifico congiunto
1.Il comitato scientifico congiunto è composto da scienziati, designati in egual numero da ciascuna delle Parti. Su decisione delle due Parti, la partecipazione al comitato scientifico congiunto potrà essere estesa a osservatori, in particolare rappresentanti di organismi regionali di gestione della pesca come il COPACE.
2.Il comitato scientifico congiunto si riunisce almeno una volta all'anno, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato nel settore della pesca. In linea di massima, le riunioni si svolgono alternativamente in Guinea-Bissau e nell'Unione europea. Su richiesta di una delle Parti possono essere altresì convocate altre riunioni. Le riunioni sono presiedute alternativamente dalle due Parti.
3.Il comitato scientifico congiunto svolge in particolare le seguenti attività:
(a)compila i dati relativi allo sforzo di pesca e alle catture delle flotte nazionali e straniere che operano nella zona di pesca della Guinea-Bissau e pescano specie oggetto del presente protocollo;
(b)propone, segue o analizza le campagne di valutazione annuali che contribuiscono al processo di valutazione degli stock e consentono di stabilire possibilità di pesca e modalità di sfruttamento atte a garantire la conservazione delle risorse e del loro ecosistema;
(c)su questa base, redige un rapporto scientifico annuale sulle attività di pesca oggetto del presente accordo;
(d)formula, di propria iniziativa o su richiesta della commissione mista o di una delle Parti, pareri scientifici sulle misure di gestione ritenute necessarie per lo sfruttamento sostenibile degli stock e delle attività di pesca oggetto del presente protocollo.
4.Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito dell'ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, quali i pareri del COPACE, e, se del caso, delle conclusioni formulate dal comitato scientifico congiunto, la commissione mista adotta misure intese a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività dei pescherecci dell'Unione.
Articolo 8
Revisione delle possibilità di pesca e delle misure tecniche
1.Se, sulla base di un parere del comitato scientifico congiunto, la Guinea-Bissau decide, nell'ambito di una misura di conservazione delle risorse, di chiudere un'attività di pesca in una data zona o in un dato periodo, la commissione mista si riunisce per analizzare le basi di tale decisione, valutare l'impatto della chiusura sull'attività delle navi dell'UE nel quadro dell'accordo e decidere eventuali misure correttive.
2.Nei casi previsti al paragrafo 1, la commissione mista si accorda su una riduzione proporzionale della contropartita finanziaria dell'accordo a carico dell'Unione europea e, se del caso, su una compensazione offerta agli armatori.
3.La chiusura di un'attività di pesca decisa dalla Guinea-Bissau a seguito di un parere scientifico si applica in modo non discriminatorio a tutte le navi interessate dall'attività di pesca in questione, comprese le navi nazionali e quelle battenti bandiera di un paese terzo.
4.Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere rivedute di comune accordo dalla commissione mista sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico congiunto. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis, e il presente protocollo e il relativo allegato sono modificati di conseguenza.
5.Se necessario, la commissione mista può esaminare e adattare di comune accordo le disposizioni relative alle condizioni di esercizio delle attività di pesca e le modalità di applicazione del presente protocollo e dei suoi allegati, comprese le modalità di controllo del sostegno settoriale.
Articolo 9
Pesca sperimentale e nuove possibilità di pesca
1.Nel caso in cui le navi dell'Unione europea siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1 e al fine di verificare la fattibilità tecnica e l'efficienza economica di nuove attività di pesca, possono essere concesse autorizzazioni per un esercizio sperimentale di tali attività conformemente alla legislazione vigente della Guinea-Bissau. Nella misura del possibile, tale pesca sperimentale si effettua utilizzando le competenze scientifiche e tecniche locali disponibili. Le campagne di pesca sperimentale hanno lo scopo di verificare la fattibilità tecnica e l'efficienza economica di nuove attività di pesca.
2.A tal fine la Commissione europea comunica alle autorità della Guinea-Bissau le domande di licenza di pesca sperimentale sulla base di un dossier tecnico contenente le seguenti informazioni:
(a)specie ittiche di cui è prevista la cattura;
(b)caratteristiche tecniche della nave;
(c)esperienza degli ufficiali di bordo nelle attività di pesca di cui trattasi;
(d)parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.);
(e)tipo di dati raccolti per assicurare il monitoraggio scientifico dell'impatto di tali attività di pesca sulla risorsa e sugli ecosistemi.
3.Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono concesse per un periodo massimo di sei mesi e sono soggette al pagamento di un canone fissato dalle autorità della GuineaBissau.
4.Un osservatore scientifico dello Stato di bandiera e un osservatore scelto dalla GuineaBissau sono presenti a bordo per tutta la durata della campagna.
5.Le catture autorizzate nell'ambito della campagna di pesca sperimentale sono fissate dalle autorità della Guinea-Bissau. Le catture effettuate nell'ambito della campagna sperimentale rimangono di proprietà dell'armatore. Non possono essere detenuti a bordo o commercializzati i pesci di taglia non regolamentare o la cui pesca non è autorizzata dalla pertinente normativa della Guinea-Bissau.
6.I risultati dettagliati della campagna sono comunicati a fini di analisi alla commissione mista e al comitato scientifico congiunto.
7.Nel caso in cui i pescherecci europei siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall'articolo 1 del presente protocollo, le Parti consultano il comitato scientifico congiunto. Le Parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano modifiche al presente protocollo e al relativo allegato fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni e le altre condizioni applicabili agli armatori, figuranti nell'allegato, sono modificati di conseguenza.
Articolo 10
Integrazione economica degli operatori dell'Unione europea nel settore della pesca in Guinea-Bissau
1.Le due Parti si impegnano a promuovere l'integrazione economica degli operatori europei nell'insieme della filiera della pesca della Guinea-Bissau, in particolare mediante la costituzione di joint venture e la realizzazione di infrastrutture.
2.Le due Parti cooperano al fine di sensibilizzare gli operatori privati europei alle opportunità commerciali e industriali, segnatamente in materia di investimenti diretti, nell'insieme del settore alieutico della Guinea-Bissau.
3.Nella stessa ottica, la Guinea-Bissau può concedere incentivi agli operatori che si impegnano a effettuare tali investimenti.
4.Le due Parti cooperano per individuare opportunità di investimento e strumenti di finanziamento per l'attuazione delle azioni o dei progetti identificati.
5.La commissione mista valuta ogni anno l'attuazione del presente articolo.
Articolo 11
Scambio di informazioni
1.Le Parti si impegnano a privilegiare i sistemi elettronici per lo scambio di informazioni e documenti connessi all'attuazione del protocollo.
2.La versione elettronica dei documenti previsti dal presente protocollo è considerata a tutti gli effetti equivalente alla versione cartacea.
3.Le Parti si notificano senza indugio qualsiasi malfunzionamento di un sistema informatico. In tal caso, le informazioni e i documenti connessi all'attuazione dell'accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.
Articolo 12
Riservatezza dei dati
1.Le Parti si impegnano affinché tutti i dati nominativi relativi alle navi dell'Unione europea e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell'accordo siano sempre trattati con rigore e nel rispetto dei principi in materia di riservatezza e protezione dei dati.
2.Le Parti provvedono affinché solo i dati aggregati relativi alle attività di pesca della flotta dell'Unione europea nella zona di pesca della Guinea-Bissau siano resi di dominio pubblico, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'ICCAT e di altre organizzazioni di pesca regionali e subregionali.
3.I dati che possono essere considerati riservati devono essere utilizzati dalle autorità competenti esclusivamente per l'attuazione dell'accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca.
4.Per quanto riguarda i dati personali trasmessi dall'Unione europea, la commissione mista può predisporre opportuni meccanismi di salvaguardia e mezzi di ricorso in conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati.
Articolo 13
Legislazione applicabile
1.Le attività dei pescherecci dell'Unione europea operanti nelle acque della GuineaBissau sono disciplinate dalla legislazione applicabile in Guinea-Bissau, salvo diversa disposizione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo, compresi l'allegato e le appendici.
2.Le Parti si notificano reciprocamente per iscritto eventuali modifiche delle rispettive politiche e legislazioni nel settore della pesca. Le modifiche della regolamentazione che incidono sugli aspetti tecnici delle attività di pesca si applicano alle navi dell'Unione europea al termine di un periodo di tre mesi dalla loro notifica ufficiale.
Articolo 14
Sospensione dell'attuazione del protocollo
1.L'attuazione del protocollo, compreso il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere sospesa, previa consultazione in sede di commissione mista, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
(a)circostanze anomale, diverse da fenomeni naturali, che impediscano lo svolgimento delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau;
(b)mutamenti significativi nella definizione e nell'attuazione della politica della pesca di una delle Parti, che incidano sulle disposizioni del presente protocollo;
(c)attivazione dei meccanismi di consultazione di cui all'articolo 96 dell'Accordo di Cotonou a seguito di una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei diritti umani previsti all'articolo 9 di detto accordo;
(d)mancato pagamento, da parte dell'Unione europea, della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste alla lettera c) del presente paragrafo;
(e)controversia grave e non risolta tra le Parti in merito all'interpretazione o all'attuazione dell'accordo e del presente protocollo.
2.Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle due Parti, non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli eventi di cui al paragrafo 1. Tuttavia, la contropartita finanziaria specifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), può essere versata unicamente nei sei mesi successivi alla scadenza del protocollo.
3.Le autorizzazioni di pesca concesse alle navi europee possono essere sospese in concomitanza alla sospensione del pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). In caso di ripresa, la validità di tali autorizzazioni di pesca è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca. Durante il periodo di sospensione tutte le attività dei pescherecci dell'Unione europea nella zona di pesca della Guinea-Bissau sono interrotte.
4.Ai fini della sospensione dell'applicazione del protocollo, la Parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione, tranne nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), che comporta una sospensione immediata. Nel frattempo, le Parti avviano consultazioni nell'ambito della commissione mista.
5.In caso di sospensione, le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un'intesa, il protocollo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 15
Denuncia
1.In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all'altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.
2.L'invio della notifica di cui al paragrafo precedente comporta l'avvio di consultazioni tra le Parti.
Articolo 16
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.
ALLEGATO
CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELL'UNIONE EUROPEA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1.Designazione dell'autorità competente
Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all'Unione europea (UE) o alla Guinea-Bissau in relazione a un'autorità competente designa:
–per l'UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell'Unione europea;
–per la Guinea-Bissau: il ministero responsabile della pesca.
2.Zona di pesca autorizzata
La zona di pesca autorizzata, in cui sono autorizzate a pescare le navi dell'Unione europea, corrisponde alla zona di pesca della Guinea-Bissau, compresa la parte corrispondente alla zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, conformemente alla legislazione della Guinea-Bissau e alle convenzioni internazionali applicabili di cui la Guinea-Bissau è parte.
Le linee di base sono definite dalla legislazione nazionale.
3.Designazione di un agente locale
Ad eccezione delle tonniere, le navi dell'Unione europea che desiderano ottenere un'autorizzazione di pesca nell'ambito del presente protocollo devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Guinea-Bissau.
4.Conto bancario
Prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, la Guinea-Bissau comunica all'Unione europea gli estremi del conto o dei conti bancari su cui dovranno essere versati gli importi finanziari dovuti dai pescherecci nell'ambito dell'accordo. I costi inerenti ai trasferimenti bancari sono a carico degli armatori.
5.
Punti focali
Le due Parti si comunicano reciprocamente i rispettivi punti focali istituiti per consentire lo scambio di informazioni riguardanti l'attuazione del protocollo, e in particolare le questioni connesse allo scambio di dati globali sulle catture e sullo sforzo di pesca, le procedure relative alle autorizzazioni di pesca e l'attuazione del sostegno settoriale.
CAPO II
AUTORIZZAZIONI DI PESCA
Sezione 1: procedure applicabili
1.Condizioni preliminari all'ottenimento di un'autorizzazione di pesca - navi ammissibili
Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 6 dell'accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia iscritta nel registro dei pescherecci dell'Unione europea e rispetti le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne. L'armatore, il comandante o la nave stessa devono aver assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalle loro attività di pesca in Guinea-Bissau nel quadro dell'accordo.
2.Domanda di autorizzazione di pesca
L'Unione europea presenta alla Guinea-Bissau una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell'accordo, almeno 40 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il modulo riportato nell'appendice.
Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda deve essere accompagnata:
a)dalla prova del pagamento del canone forfettario per il periodo di validità dell'autorizzazione di pesca richiesta;
b)dal nome e dall'indirizzo del raccomandatario locale della nave, se esistente;
c)per i pescherecci da traino, dalla prova del pagamento anticipato del contributo forfettario alle spese relative all'osservatore;
d)per i pescherecci da traino, dal certificato di stazza della nave rilasciato dallo Stato di bandiera.
All'atto del rinnovo di un'autorizzazione di pesca nell'ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo sarà accompagnata unicamente dalla prova di pagamento del canone e, se del caso, del contributo forfettario alle spese relative all'osservatore.
3.Rilascio dell'autorizzazione di pesca
La Guinea-Bissau rilascia l'autorizzazione di pesca originale entro un termine di 25 giorni dal ricevimento del fascicolo di domanda completo e almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di pesca. L'autorizzazione è trasmessa agli armatori:
–nel caso dei pescherecci da traino, per il tramite dei raccomandatari, con copia all'Unione europea, e
–nel caso delle tonniere, per il tramite della delegazione dell'Unione europea in GuineaBissau.
Per le tonniere, una copia dell'autorizzazione di pesca è trasmessa immediatamente per via elettronica dall'autorità competente all'armatore e, se del caso, al suo rappresentante locale, con copia all'Unione europea. La validità di questa copia scade al ricevimento dell'originale dell'autorizzazione di pesca. Tale copia, tenuta a bordo delle tonniere, ha un periodo di validità di 40 giorni, nel corso del quale è considerata equivalente all'originale.
In caso di rinnovo di un'autorizzazione di pesca nel corso del periodo di applicazione del protocollo, la nuova autorizzazione di pesca dovrà contenere un riferimento esplicito all'autorizzazione di pesca iniziale.
L'Unione europea trasmette l'autorizzazione di pesca all'armatore o al suo raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell'Unione europea, la Guinea-Bissau può rilasciare l'autorizzazione di pesca direttamente all'armatore, o al suo raccomandatario, e ne trasmette copia all'Unione europea.
4.Elenco delle navi autorizzate a pescare
Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, la Guinea-Bissau predispone senza indugio, per ciascuna categoria di navi, l'elenco definitivo delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Tale elenco viene immediatamente trasmesso all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e, per via elettronica, all'Unione europea.
5.Periodo di validità dell'autorizzazione di pesca
Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate per un periodo trimestrale, semestrale o annuale.
Per determinare l'inizio del periodo di validità, per "periodo annuale" si intende:
a)nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso tra la data della sua entrata in applicazione provvisoria e il 31 dicembre dello stesso anno;
b)in seguito, ogni anno civile completo;
c)nel corso dell'ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1º gennaio e la data di scadenza del protocollo.
Un periodo di validità trimestrale o semestrale ha inizio il primo di ogni mese. La validità delle autorizzazioni di pesca non può tuttavia superare il 31 dicembre dell'anno del rilascio.
6.Detenzione a bordo dell'autorizzazione di pesca
L'autorizzazione di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave.
Le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie sono tuttavia autorizzati a pescare a decorrere dalla loro iscrizione nell'elenco provvisorio di cui sopra. Tali navi devono tenere permanentemente a bordo l'elenco provvisorio fino al rilascio della rispettiva autorizzazione di pesca.
7.Trasferimento dell'autorizzazione di pesca
L'autorizzazione di pesca è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.
Tuttavia, in caso di forza maggiore e su richiesta dell'Unione europea, l'autorizzazione di pesca è sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un'altra nave simile alla nave da sostituire.
Ai fini del trasferimento l'armatore, o il suo raccomandatario, consegna alla Guinea-Bissau l'autorizzazione di pesca da sostituire e la Guinea-Bissau predispone nel più breve tempo possibile l'autorizzazione sostitutiva. L'autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza indugio all'armatore, o al suo raccomandatario, al momento della consegna dell'autorizzazione da sostituire, previo svolgimento dell'ispezione tecnica di cui al punto 9 del presente capo. L'autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell'autorizzazione da sostituire.
Per i pescherecci da traino, se la stazza della nave sostitutiva è superiore a quella della nave sostituita, l'integrazione del canone è calcolata in proporzione alla differenza di stazza e al periodo di validità residua. Tale canone complementare è versato dall'armatore al momento del trasferimento dell'autorizzazione di pesca.
La Guinea-Bissau aggiorna immediatamente l'elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è immediatamente trasmesso all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione europea.
8.Navi d'appoggio
Su richiesta dell'Unione europea, la Guinea-Bissau autorizza le navi dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca a farsi assistere da navi d'appoggio. Le navi d'appoggio devono battere bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea, o appartenere a un'impresa dell'Unione europea, e non possono essere attrezzate per l'esercizio della pesca.
La Guinea-Bissau redige l'elenco delle navi d'appoggio autorizzate e lo comunica immediatamente all'autorità nazionale responsabile del controllo della pesca e all'Unione europea.
Le navi d'appoggio devono essere in possesso di un'apposita autorizzazione rilasciata conformemente alla legislazione della Guinea-Bissau dietro pagamento di un canone annuo.
9.Ispezione tecnica dei pescherecci da traino
Una volta all'anno, o a seguito di una modifica della stazza della nave, o quando l'utilizzo di altri attrezzi da pesca comporta un cambiamento di categoria di pesca, i pescherecci da traino dell'Unione europea si presentano in un porto della Guinea-Bissau per un'ispezione tecnica, conformemente alla legislazione vigente della Guinea-Bissau.
L'ispezione tecnica è intesa a verificare la conformità delle caratteristiche tecniche della nave e degli attrezzi da pesca presenti a bordo, nonché il rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle disposizioni relative all'imbarco di marittimi nazionali.
La Guinea-Bissau è tenuta a effettuare l'ispezione tecnica entro 48 ore dall'arrivo in porto del peschereccio da traino, a condizione che ne sia stata data notifica preventiva.
Al termine dell'ispezione tecnica, la Guinea-Bissau rilascia senza indugio un certificato di conformità al comandante della nave.
Il certificato di conformità ha una durata di validità di un anno. Tuttavia, in caso di modifica dell'attività di pesca da o verso la categoria dei gamberetti è necessario un nuovo certificato di conformità. Un nuovo certificato di conformità è inoltre necessario nel caso in cui la nave lasci la zona di pesca della Guinea-Bissau per un periodo superiore a 45 giorni.
Il certificato di conformità deve essere tenuto permanentemente a bordo.
Le spese connesse all'ispezione tecnica sono a carico dell'armatore e corrispondono all'importo previsto dalla legislazione della Guinea-Bissau. Tali spese non possono superare gli importi versati per lo stesso servizio dalle navi nazionali o dalle navi battenti bandiera di un paese terzo.
Sezione 2: canoni e anticipi
L' importo del canone forfettario è fissato, per ciascuna categoria di navi, nelle schede tecniche in appendice al presente allegato. Esso comprende tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali e delle spese connesse alla prestazione di servizi.
Quando la durata di validità dell'autorizzazione di pesca è inferiore a un anno, l'importo del canone forfettario è adattato in proporzione alla durata di validità richiesta. Esso è eventualmente maggiorato dell'importo dovuto per la durata trimestrale o semestrale secondo i valori fissati nelle schede tecniche corrispondenti.
CAPO III
MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE
Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un'autorizzazione di pesca, relative alla zona, agli attrezzi da pesca e al livello delle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche in appendice al presente allegato.
Le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie rispettano tutte le raccomandazioni adottate dall'ICCAT.
CAPO IV
DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
1.Giornale di pesca
Il comandante di una nave dell'Unione operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca. Per le tonniere, il giornale di pesca è conforme alle pertinenti risoluzioni dell'ICCAT sulla raccolta e la trasmissione dei dati relativi all'attività di pesca.
Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero.
Se del caso, il comandante inserisce ogni giorno nel giornale di pesca anche i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari.
Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.
Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.
2.Dichiarazione delle catture
2.1.Nel primo e nel secondo anno di applicazione del protocollo, mediante il sistema di gestione basato sullo sforzo di pesca
Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando alla Guinea-Bissau i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nella zona di pesca della Guinea-Bissau.
Il comandante trasmette i giornali di pesca alla Guinea-Bissau all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato. La Guinea-Bissau conferma senza indugio il ricevimento per ritorno di posta elettronica.
In alternativa, i giornali di pesca possono essere trasmessi secondo le seguenti modalità:
a)in caso di passaggio in un porto della Guinea-Bissau, l'originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante della Direzione generale della pesca industriale, che ne conferma il ricevimento per iscritto;
b)in caso di uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau senza passare preliminarmente per un porto della Guinea-Bissau, l'originale di ciascun giornale di pesca è inviato per posta entro 14 giorni dall'arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso entro 30 giorni dall'uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau.
Il comandante invia una copia di tutti i giornali di pesca all'Unione europea. Per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:
(a)IRD (Institut de recherche pour le développement),
(b)IEO (Instituto Español de Oceanografía), o
(c)IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).
Se la nave torna nella zona della Guinea-Bissau nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, è tenuta a presentare una nuova dichiarazione di attività e di catture.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, la Guinea-Bissau può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione delle catture mancante e sanzionare l'armatore secondo le disposizioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, la Guinea-Bissau può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. La Guinea-Bissau informa senza indugio l'Unione europea in merito a ogni sanzione applicata in questo contesto.
2.2.A partire dal terzo anno di applicazione del protocollo, mediante il sistema di gestione basato su contingenti
1.Il comandante di una nave dell'Unione europea operante nel quadro dell'accordo tiene un giornale di pesca conforme alle risoluzioni e alle raccomandazioni dell'ICCAT pertinenti. Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca elettronico.
2.Tutti i pescherecci dell'Unione titolari di una licenza rilasciata in virtù del presente protocollo devono essere dotati di un sistema elettronico (di seguito, "sistema ERS"), in grado di registrare e trasmettere i dati relativi all'attività di pesca della nave (di seguito, "dati ERS").
3.La comunicazione delle catture è effettuata secondo le seguenti modalità:
(a)i comandanti di tutte le navi operanti nelle acque della Guinea-Bissau nell'ambito del presente protocollo compilano ogni giorno il giornale di pesca elettronico e lo trasmettono tramite il sistema ERS (appendice 4) o, in caso di un suo malfunzionamento, per posta elettronica al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato di bandiera e al CCP della Guinea-Bissau entro sette giorni dall'uscita dalla zona di pesca;
(b)il giornale di pesca elettronico deve precisare il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il codice FAO alfa 3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture uguali a zero. Registra inoltre i quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare, espressi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari.
4.I dati ERS sono trasmessi dalla nave allo Stato di bandiera, che provvede alla trasmissione automatica alla Guinea-Bissau. Lo Stato di bandiera garantisce la ricezione e la registrazione dei dati in una banca dati informatizzata che ne permette la conservazione in condizioni di sicurezza per almeno 36 mesi.
5.Lo Stato di bandiera e la Guinea-Bissau si accertano di disporre dell'hardware e del software necessari per la trasmissione automatica dei dati ERS nel formato precisato al punto 3 dell'appendice 4.
6.La trasmissione dei dati ERS deve avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronici gestiti dalla Commissione europea per gli scambi in forma standardizzata dei dati relativi alla pesca.
7.In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione di cattura, la Guinea-Bissau può sospendere l'autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione di cattura mancante e sanzionare l'armatore secondo le disposizioni previste a tal fine dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, la Guinea-Bissau può rifiutare il rinnovo dell'autorizzazione di pesca. La Guinea-Bissau informa senza indugio l'Unione europea in merito a ogni sanzione applicata in tale contesto.
8.Lo Stato di bandiera e la Guinea-Bissau designano ciascuno un corrispondente ERS che servirà da punto di contatto per le questioni relative all'attuazione dell'appendice 4. Lo Stato di bandiera e la Guinea-Bissau si comunicano i recapiti del rispettivo corrispondente ERS e, se del caso, procedono senza indugio all'aggiornamento di tali informazioni.
3.Transizione verso un sistema elettronico
Le due Parti si accordano, nell'ambito della commissione mista, sulle modalità di transizione al sistema elettronico di dichiarazione delle catture (ERS) attraverso il quale le navi dell'Unione europea registreranno e comunicheranno per via elettronica alla Guinea-Bissau i dati relativi alle operazioni di pesca effettuate nell'ambito dell'accordo, conformemente alle disposizioni di cui all'appendice del presente allegato.
La transizione dovrebbe essere completata entro l'inizio del terzo anno del protocollo.
4.Computo dei canoni per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie
Sulla base delle dichiarazioni di cattura, l'Unione europea effettua, per ciascuna tonniera e ciascun peschereccio con palangari di superficie, il computo finale dei canoni dovuti dalla nave per la campagna annuale dell'anno civile precedente.
L'Unione europea comunica tale computo finale alla Guinea-Bissau e all'armatore entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le catture.
Se il computo finale è superiore al canone forfettario versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di pesca, l'armatore versa immediatamente il saldo alla Guinea-Bissau. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario, l'importo residuo non può essere recuperato dall'armatore.
CAPO V
SBARCHI E TRASBORDI
1. Sbarco o trasbordo delle catture
Il comandante di una nave dell'Unione europea che intenda sbarcare o trasbordare nel porto di Bissau catture effettuate nella zona di pesca della Guinea-Bissau è tenuto a notificare al rappresentante della Direzione generale della pesca industriale, almeno 24 ore prima dello sbarco o del trasbordo:
(a)il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo;
(b)il porto di sbarco o di trasbordo;
(c)la data e l'ora previste per lo sbarco o il trasbordo;
(d)il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3);
(e)in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente.
In caso di trasbordo, il comandante deve accertare che la nave ricevente disponga di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti per tale operazione.
L'operazione di trasbordo è effettuata nella rada del porto di Bissau, le cui coordinate geografiche saranno trasmesse dalle autorità competenti al comandante e al raccomandatario della nave. È vietato il trasbordo in mare.
Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste a tal fine dalla legislazione della Guinea-Bissau.
2. Contributo in natura per la sicurezza alimentare
I pescherecci da traino hanno l'obbligo di sbarcare parte delle loro catture in Guinea-Bissau ai fini della sicurezza alimentare del paese. Gli sbarchi sono effettuati in base alle seguenti modalità:
–per i pescherecci adibiti alla pesca di pesci/cefalopodi, 2,5 tonnellate al trimestre per nave;
–per i pescherecci adibiti alla pesca di gamberetti, 1,25 tonnellate al trimestre per nave.
Per facilitare l'attuazione della presente misura, è possibile raggruppare i contributi individuali di più navi e conferirli cumulativamente per più trimestri. Gli sbarchi hanno luogo nel porto di Bissau e sono presi in consegna dal rappresentante della Direzione generale della pesca industriale.
La Direzione generale della pesca industriale compila e firma ogni volta un modulo di ricevuta dei prodotti conferiti e lo consegna al comandante.
A questi sbarchi possono essere applicate modalità stabilite di comune accordo dalle Parti.
CAPO VI
CONTROLLO E ISPEZIONE
1.Entrata e uscita dalla zona di pesca
Ogni entrata o uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau di una nave dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere notificata alla Guinea-Bissau al più tardi 24 ore prima dell'entrata o dell'uscita. Tale termine è ridotto a 4 ore per le tonniere e i pescherecci con palangari di superficie.
Nel notificare l'entrata o l'uscita, la nave comunica in particolare:
(a)la data, l'ora e il punto di passaggio previsti;
(b)il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3;
(c)la presentazione dei prodotti.
La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica oppure, ove ciò non fosse possibile, via fax o via radio, a un indirizzo elettronico, un numero di chiamata o una frequenza comunicati dalla Guinea-Bissau. La Guinea-Bissau notifica senza indugio alle navi interessate e all'Unione europea ogni modifica degli indirizzi elettronici, del numero di chiamata o della frequenza di invio.
Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nella zona della Guinea-Bissau senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.
2.Messaggi di posizione delle navi - Sistema VMS
Quando si trovano nella zona di pesca della Guinea-Bissau, le navi dell'Unione europea devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System — VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al CCP del loro Stato di bandiera.
È vietato spostare, disconnettere, distruggere, danneggiare o disattivare il sistema di localizzazione permanente via satellite presente a bordo della nave per la trasmissione dei dati o alterare volontariamente, utilizzare in modo improprio o falsificare i dati emessi o registrati da tale sistema.
Le notifiche dei messaggi di posizione e delle catture sono effettuate di preferenza tramite il sistema VMS/ERS o, nel caso di un suo malfunzionamento, per posta elettronica, via fax o via radio. La Guinea-Bissau notifica immediatamente alle navi interessate e all'Unione eventuali modifiche dell'indirizzo elettronico, del numero di telefono o della frequenza di trasmissione.
Ogni messaggio di posizione deve:
(a)riportare l'identificazione della nave;
(b)indicare l'ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;
(c)
indicare la data e l'ora di registrazione della posizione;
(d)indicare la velocità e la rotta della nave;
(e)essere configurato secondo il formato di cui all'appendice 3.
Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata in infrazione.
3.Ispezione in mare o in porto
L'ispezione in mare o in porto, nella zona di pesca della Guinea-Bissau, delle navi dell'Unione europea titolari di un'autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori della Guinea-Bissau chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.
Prima di salire a bordo gli ispettori della Guinea-Bissau comunicano alla nave dell'Unione europea la loro intenzione di effettuare un'ispezione. L'ispezione è condotta al massimo da due ispettori che, prima di procedere all'ispezione, devono dimostrare la loro identità e qualifica di ispettori. Se del caso, gli ispettori possono essere accompagnati da rappresentanti delle forze di sicurezza nazionale della Guinea-Bissau, conformemente al diritto internazionale del mare.
Gli ispettori della Guinea-Bissau restano a bordo della nave dell'Unione europea solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all'ispezione. Essi svolgono l'ispezione in modo da minimizzarne l'impatto per la nave, la sua attività di pesca e il carico.
La Guinea-Bissau può autorizzare ispettori accreditati dall'Unione europea a partecipare all'ispezione in qualità di osservatori.
Il comandante della nave dell'Unione europea facilita l'accesso a bordo e il lavoro degli ispettori della Guinea-Bissau.
Al termine di ogni ispezione, gli ispettori della Guinea-Bissau redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante della nave dell'Unione ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall'ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell'Unione.
Prima di lasciare la nave dell'Unione, gli ispettori della Guinea-Bissau consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante. La Guinea-Bissau trasmette copia del rapporto di ispezione all'Unione entro otto giorni dall'ispezione.
4.Controllo delle catture
Nei primi due anni del protocollo, in cui si applica il sistema di gestione basato su TSL, un terzo dei pescherecci da traino europei autorizzati a pescare è sottoposto ogni trimestre, a rotazione, a controlli a campione intesi a verificare la conformità delle catture alle informazioni dichiarate nel giornale di pesca.
Ogni operazione di controllo è effettuata al termine di una bordata, con un preavviso di 24 ore, e non può superare le quattro ore.
Tali operazioni si svolgono in un luogo le cui coordinate geografiche sono trasmesse dalle autorità competenti al comandante e al raccomandatario della nave.
A partire dal terzo anno del protocollo, in cui si applica il sistema di gestione basato su contingenti (TAC), la frequenza dei controlli delle catture sarà riesaminata per tenere conto della verifica dei dati relativi alle catture introdotta con il sistema ERS.
CAPO VII
INFRAZIONI
1.Trattamento delle infrazioni
Ogni infrazione delle disposizioni del presente allegato commessa da una nave dell'UE titolare di un'autorizzazione di pesca deve essere menzionata in un rapporto di ispezione.
La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell'armatore rispetto all'infrazione denunciata.
2.Fermo della nave – riunione di informazione
Se la legislazione nazionale lo prevede per l'infrazione denunciata, ogni nave dell'UE in situazione di infrazione può essere costretta a cessare la propria attività di pesca e, se si trova in mare, a rientrare in un porto della Guinea-Bissau.
La Guinea-Bissau notifica all'Unione europea, entro un termine di 48 ore, ogni fermo di una nave dell'Unione europea titolare di un'autorizzazione di pesca. La notifica è accompagnata da elementi di prova relativi all'infrazione denunciata.
Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Guinea-Bissau organizza, su richiesta dell'Unione europea, entro un giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto a tale fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Alla riunione di informazione può assistere un rappresentante dello Stato di bandiera della nave.
3.Sanzione dell'infrazione - procedimento transattivo
La sanzione dell'infrazione denunciata è fissata dalla Guinea-Bissau secondo le disposizioni della legislazione nazionale in vigore.
Se la risoluzione dell'infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell'avvio di quest'ultimo viene avviato un procedimento transattivo fra la Guinea-Bissau e l'Unione europea volto a determinare i termini e il livello della sanzione. Al procedimento transattivo può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. Il procedimento transattivo si conclude entro quattro giorni dalla notifica del fermo della nave.
4.Procedimento giudiziario - cauzione bancaria
Se il procedimento transattivo non dà esito positivo e l'infrazione è sottoposta all'istanza giudiziaria competente, l'armatore della nave in infrazione deposita, presso una banca designata dalla Guinea-Bissau, una cauzione bancaria il cui importo, fissato dalla Guinea-Bissau, copre i costi connessi al fermo della nave, all'ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.
La cauzione bancaria è svincolata e restituita all'armatore subito dopo la pronuncia della sentenza:
(a)integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;
(b)a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un'ammenda inferiore all'importo della cauzione bancaria.
La Guinea-Bissau comunica all'Unione europea i risultati del procedimento giudiziario entro otto giorni dalla pronuncia della sentenza.
5.Rilascio della nave
La nave e il suo comandante sono autorizzati a lasciare il porto non appena pagata la sanzione prevista dal procedimento transattivo o non appena depositata la cauzione bancaria.
CAPO VIII
IMBARCO DI MARITTIMI
1.Numero di marittimi da imbarcare
Nel corso del periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, ogni peschereccio da traino dell'Unione europea imbarca marittimi della Guinea-Bissau entro i limiti seguenti:
(a)cinque marittimi, per una capacità inferiore a 250 TSL;
(b)sei marittimi, per una capacità compresa tra 250 e 400 TSL;
(c)sette marittimi, per una capacità compresa tra 400 e 650 TSL;
(d)otto marittimi, per una capacità superiore a 650 TSL.
Gli armatori delle navi dell'Unione europea fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi della Guinea-Bissau.
2.Scelta dei marittimi
Le autorità competenti della Guinea-Bissau redigono e tengono aggiornato un elenco indicativo di marittimi qualificati, che dispongano in particolare di una formazione certificata sulla sicurezza in mare (norme STCW), idonei all'imbarco sulle navi dell'Unione europea. Tale elenco e i relativi aggiornamenti periodici sono comunicati all'Unione europea.
L'elenco è elaborato sulla base di criteri che consentano di selezionare marittimi competenti e qualificati. Il marittimo:
(a)è in possesso di un passaporto della Guinea-Bissau in corso di validità;
(b)è titolare ed è in possesso di un libretto di navigazione in corso di validità attestante che ha ricevuto una formazione di base sulla sicurezza in mare, destinata al personale dei pescherecci conformemente alle norme internazionali in vigore;
(c)ha un'esperienza documentata su pescherecci industriali;
(d)è in possesso di un certificato medico in corso di validità che ne attesti l'idoneità al lavoro a bordo dei pescherecci.
L'armatore, o il suo raccomandatario, può scegliere da tale elenco i marittimi da imbarcare e notifica alla Guinea-Bissau la loro iscrizione nel ruolo d'equipaggio.
3.Contratto dei marittimi
Il contratto di lavoro dei marittimi è concluso tra l'armatore, o il suo raccomandatario, e i marittimi, eventualmente rappresentati dal loro sindacato, di concerto con la Guinea-Bissau. Esso stabilisce, in particolare, la data e il porto d'imbarco.
Il contratto garantisce ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile nella Guinea-Bissau, comprendente un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
Copia del contratto è consegnata ai firmatari.
Ai marittimi della Guinea-Bissau sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), tra cui, in particolare, la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
4.Retribuzione dei marittimi
La retribuzione dei marittimi della Guinea-Bissau è a carico dell'armatore. Essa è fissata, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione di pesca, di comune accordo fra l'armatore o il suo raccomandatario e la Guinea-Bissau.
La retribuzione non può essere inferiore a quella degli equipaggi delle navi della Guinea-Bissau né a quanto previsto dalle norme dell'OIL.
5.Obblighi dei marittimi
Il marittimo si presenta al comandante della nave che gli è stata indicata il giorno precedente alla data di imbarco prevista nel contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell'ora d'imbarco. Se il marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, o se le sue qualifiche non corrispondono alle aspettative del comandante, il suo contratto si considera nullo. Esso è sostituito da un altro marittimo della Guinea-Bissau, senza che ciò ritardi la partenza della nave.
CAPO IX
OSSERVATORI
1.Osservazione delle attività di pesca
Le navi titolari di un'autorizzazione di pesca sono soggette a un regime di osservazione delle loro attività di pesca nell'ambito dell'accordo.
Nel caso delle tonniere e dei pescherecci con palangari di superficie, le due Parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione per la pesca.
Le altre navi prendono a bordo un osservatore designato dalla Guinea-Bissau. Se non si presenta al momento e nel luogo concordati, l'osservatore deve essere sostituito affinché la nave possa avviare le sue attività senza indugio.
2.Navi e osservatori designati
Al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca, la Guinea-Bissau informa l'Unione europea e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito alle navi e agli osservatori designati, nonché al tempo di presenza dell'osservatore a bordo di ciascuna nave. La Guinea-Bissau informa senza indugio l'Unione europea e l'armatore, o il suo raccomandatario, in merito a ogni modifica delle navi e degli osservatori designati.
La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
3.Contributo finanziario forfettario
All'atto del pagamento del canone, l'armatore versa alla Guinea-Bissau, per ogni peschereccio da traino, un importo forfettario di 8 000 EUR all'anno, adattato pro rata temporis in funzione della durata dell'autorizzazione di pesca delle navi designate.
4.Retribuzione dell'osservatore
La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico della Guinea-Bissau.
5.Condizioni di imbarco
All'osservatore è riservato lo stesso trattamento di un ufficiale. Tuttavia, la sua sistemazione a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.
Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell'armatore.
Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sua sicurezza.
L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Ha accesso ai mezzi di comunicazione, ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento dei suoi compiti.
6.Obblighi dell'osservatore
Per tutta la durata della permanenza a bordo, l'osservatore:
(e)adotta tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;
(f)rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;
(g)rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
7.Imbarco e sbarco dell'osservatore
L'armatore, o il suo rappresentante, comunica alla Guinea-Bissau, con un preavviso di dieci giorni rispetto alla data dell'imbarco, la data, l'ora e il porto d'imbarco dell'osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell'osservatore verso il porto d'imbarco sono a carico dell'armatore.
Se l'osservatore non è sbarcato in un porto della Guinea-Bissau, l'armatore provvede a sue spese al rimpatrio dell'osservatore nella Guinea-Bissau quanto prima possibile.
8.Compiti dell'osservatore
L'osservatore assolve i compiti di seguito elencati:
(a)osserva l'attività di pesca della nave;
(b)verifica la posizione della nave durante le operazioni di pesca;
(c)svolge operazioni nell'ambito di programmi scientifici, compreso il prelievo di campioni biologici;
(d)prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
(e)verifica i dati relativi alle catture effettuate nella zona di pesca della GuineaBissau riportati nel giornale di pesca;
(f)verifica le percentuali delle catture accessorie sulla base di quanto definito nelle schede per ciascuna categoria ed esegue una stima dei rigetti in mare;
(g)comunica una volta al giorno le osservazioni effettuate nell'esercizio delle sue funzioni, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
9.Rapporto dell'osservatore
Prima di lasciare la nave, l'osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante, il quale ha il diritto di introdurvi le proprie osservazioni. Il rapporto è firmato dall'osservatore e dal comandante. Il comandante riceve una copia del rapporto dell'osservatore.
L'osservatore trasmette il suo rapporto alla Guinea-Bissau. I dati relativi alle catture e ai rigetti sono trasmessi all'istituto scientifico della Guinea-Bissau (CIPA), che, dopo averli sottoposti a trattamento e analisi, li presenta al comitato scientifico congiunto di cui all'articolo 7 del presente protocollo. Una copia del rapporto dell'osservatore è trasmessa per via elettronica all'Unione europea.
Appendici
Appendice 1
Modulo di domanda di autorizzazione di pesca
Appendice 2
Schede tecniche per categoria
Appendice 3
Sistema di controllo dei pescherecci (VMS)
Appendice 4
Attuazione del sistema elettronico di notifica delle attività di pesca (sistema ERS)
Appendice 1
Modulo di domanda di autorizzazione di pesca
ACCORDO DI PESCA GUINEA-BISSAU - UNIONE EUROPEA
I.
RICHIEDENTE
1.
Nome del richiedente:
2.
Nome dell'organizzazione di produttori (OP) o dell'armatore:
3.
Indirizzo dell'OP o dell'armatore:
4.
Numero di telefono:
Fax:
Indirizzo e-mail:
5.
Nome del comandante:
Nazionalità:
Indirizzo e-mail:
6.
Nome e indirizzo del raccomandatario:
II.
IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE
7.
Nome della nave:
…
8.
Stato di bandiera:
Porto di immatricolazione:
9.
Marcatura esterna:
MMSI:
Numero IMO:
10.
Data di registrazione della bandiera attuale (GG/MM/AAAA): …/…/…
Bandiera precedente (se pertinente):
11.
Luogo di costruzione: Data (GG/MM/AAAA): …/…/…
12.
Frequenza di chiamata: HF:
VHF:
13.
Numero di telefono satellitare:
IRCS:
III.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE
14.
Lunghezza fuori tutto (m):
Larghezza fuori tutto (m):
Stazza (in GT, secondo la convenzione di Londra):
15.
Tipo di motore:
Potenza motrice (in kW):
16.
Numero dei membri dell'equipaggio:
17.
Sistema di conservazione a bordo:
[ ] Ghiaccio
[ ] Refrigerazione
[ ] Misto
[ ] Congelazione
18.
Capacità di trasformazione giornaliera (24 h) in tonnellate:
Numero di stive per il pesce:
Capacità totale delle stive (in m3):
19.
VMS. Informazioni dettagliate sul dispositivo automatico di localizzazione:
Costruttore:
Modello:
Numero di serie:
Versione del software:
Operatore satellitare (MCSP):
IV.
ATTIVITÀ DI PESCA
20.
Attrezzo da pesca autorizzato:
[ ] cianciolo
[ ] palangaro
[ ] canna
21.
Luogo di sbarco delle catture:
22.
Periodo di validità della licenza: dal (GG/MM/AAAA) …/…/… al(GG/MM/AAAA) …/…/…
Il sottoscritto certifica che le informazioni contenute nella presente domanda sono veritiere, corrette e fornite in buona fede.
Fatto a , il .../.../...
Firma del richiedente:
SCHEDA 1
CATEGORIA DI PESCA 1 — PESCHERECCI DA TRAINO CONGELATORI PER LA PESCA DI PESCI E CEFALOPODI
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1.
Zona di pesca
|
Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268º.
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2.
Attrezzi autorizzati
|
2.1
Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi.
2.2
È autorizzato l'uso di buttafuori.
2.3
Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietato l'uso di qualunque mezzo o dispositivo che possa ostruire le maglie delle reti o ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, foderoni di protezione in rete o in altro materiale. I foderoni sono fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è autorizzato l'uso di dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri.
2.4
È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.
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3.
Dimensione di maglia minima autorizzata
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70 mm
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4.
Catture accessorie
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Nei primi due anni di applicazione del protocollo le navi non possono avere a bordo, al termine di una bordata, crostacei in quantità superiore al 5 % del totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.
A partire dal terzo anno di applicazione del protocollo,
le navi adibite alla pesca di pesci non possono avere a bordo, al termine di una bordata, crostacei in quantità superiore al 5 % e cefalopodi in quantità superiore al 15 % del totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Le catture di totano (Todarodes sagittatus e Todaropsis eblanae) sono autorizzate e contabilizzate tra le specie bersaglio;
le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono avere a bordo, al termine di una bordata, pesci in quantità superiore al 60 % e crostacei in quantità superiore al 5 % del totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.
Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è soggetto a sanzioni conformemente alla normativa della Guinea-Bissau.
Le due Parti si consultano nell'ambito della commissione mista per modificare la percentuale autorizzata sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico congiunto.
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5.
Stazza autorizzata/Canoni
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5.1
Stazza autorizzata (TSL) per i primi due anni del protocollo
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3 500 TSL all'anno
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5.2
Canoni in EUR/TSL per i primi due anni del protocollo
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282 EUR/TSL/anno
Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 4 % o del 2,5 %.
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5.3
Quantitativo autorizzato (TAC) a partire dal terzo anno fino alla fine del protocollo
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11 000 tonnellate all'anno per i pesci demersali
1 500 tonnellate all'anno per i cefalopodi
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5.4
Canoni in EUR per tonnellata a partire dal terzo anno fino alla fine del protocollo
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90 EUR/t per i pesci demersali
270 EUR/t per i cefalopodi
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SCHEDA 2
CATEGORIA DI PESCA 2 - PESCHERECCI DA TRAINO PER LA PESCA DEI GAMBERETTI
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1.
Zona di pesca
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Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268º.
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2.
Attrezzo autorizzato
|
2.1
Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi.
2.2
È autorizzato l'uso di buttafuori.
2.3
Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietato l'uso di qualunque mezzo o dispositivo che possa ostruire le maglie delle reti o ridurne l'azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all'usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, foderoni di protezione in rete o in altro materiale. I foderoni sono fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è autorizzato l'uso di dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri.
2.4
È vietato l'addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.
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3.
Dimensione di maglia minima autorizzata
|
50 mm.
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4.
Catture accessorie
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4.1
Le navi adibite alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo, al termine di una bordata, cefalopodi in quantità superiore al 15 % e pesci in quantità superiore al 70 % del totale delle catture realizzate nella zona di pesca della GuineaBissau.
4.2
Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è soggetto a sanzioni conformemente alla normativa della Guinea-Bissau.
4.3
Le due Parti si consultano nell'ambito della commissione mista per modificare la percentuale autorizzata sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico congiunto.
|
5.
Stazza autorizzata/Canoni
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5.1
Stazza autorizzata (TSL) per i primi due anni del protocollo
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3 700 TSL all'anno;
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5.2
Canoni in EUR/TSL per i primi due anni del protocollo
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395 EUR/TSL/anno
Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 4 % o del 2,5 %.
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5.3
Quantitativo autorizzato (TAC) a partire dal terzo anno fino alla fine del protocollo
|
2 500 tonnellate all'anno
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5.4
Canoni in EUR per tonnellata a partire dal terzo anno fino alla fine del protocollo
|
280 EUR/t
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SCHEDA 3
CATEGORIA DI PESCA 3 - TONNIERE CON LENZE E CANNE
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1.
Zona di pesca
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1.1
Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268º.
1.2
Le tonniere con lenze e canne sono autorizzate a pescare esche vive per la loro campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau.
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2.
Attrezzo autorizzato
|
2.1
Canne
2.2
Rete da circuizione a chiusura con esche vive: 16 mm
|
3.
Catture accessorie
|
3.1
Conformemente alla Convenzione sulle specie migratorie e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È vietata la pesca dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).
3.2
Le due Parti si consultano nell'ambito della commissione mista per aggiornare l'elenco di cui sopra sulla base di raccomandazioni scientifiche.
|
4.
Stazza autorizzata/Canoni
|
4.1
Anticipo forfettario annuo
|
2 500 EUR per 45,5 tonnellate per nave
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4.2
Canone aggiuntivo per tonnellata catturata
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55 EUR/t
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4.3
Numero di navi autorizzate a pescare
|
13 unità
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SCHEDA 4
CATEGORIA DI PESCA 4 - TONNIERE CONGELATRICI CON RETI DA CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI
|
.
Zona di pesca
|
Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268º.
|
2.
Attrezzo autorizzato
|
Sciabica e palangaro di superficie
|
3.
Catture accessorie
|
Conformemente alla Convenzione sulle specie migratorie e alle risoluzioni dell'ICCAT, è vietata la pesca dello squalo elefante (Cetorhinus maximus), del pescecane (Carcharodon carcharias), dello squalo volpe occhione (Alopias superciliosus), dei pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo), dello squalo alalunga (Carcharhinus longimanus) e dello squalo seta (Carcharhinus falciformis). È vietata la pesca dello squalo toro (Carcharias taurus) e della canesca (Galeorhinus galeus).
Le due Parti si consultano nell'ambito della commissione mista per aggiornare l'elenco di cui sopra sulla base di raccomandazioni scientifiche.
|
4.
Stazza autorizzata/Canoni
|
4.1
Anticipo forfettario annuo
|
4 500 EUR per 64,3 tonnellate per peschereccio con rete da circuizione
3 000 EUR per 54,5 tonnellate per peschereccio per peschereccio con palangari
|
4.2
Canone aggiuntivo per tonnellata catturata
|
70 EUR/t per i pescherecci con rete da circuizione
55 EUR/t per i pescherecci con palangari
|
4.3
Canone applicabile alle navi d'appoggio
|
3 000 EUR/anno/nave
|
4.4
Numero di navi autorizzate a pescare
|
28 unità
|
SCHEDA 5
CATEGORIA 5 - NAVI DA PESCA DI PICCOLI PELAGICI
|
1.
Zona di pesca
|
Al di là delle 12 miglia nautiche dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune tra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino all'azimut di 268º.
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2.
Navi e attrezzi autorizzati
|
Conformemente alla legislazione della Guinea-Bissau, sono autorizzate unicamente le navi di stazza inferiore o pari a 5 000 GT.
Gli attrezzi autorizzati sono la rete da traino pelagica e la rete da circuizione per la pesca industriale.
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3.
Dimensione di maglia minima autorizzata
|
70 mm per le reti da traino
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4.
Catture accessorie
|
4.1
I pescherecci da traino non possono avere a bordo, al termine di una bordata, pesci non pelagici in quantità superiore al 10 %, cefalopodi in quantità superiore al 10 % e crostacei in quantità superiore al 5 % del totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.
4.2
Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è soggetto a sanzioni conformemente alla normativa della Guinea-Bissau.
4.3
Le due Parti si consultano nell'ambito della commissione mista per modificare la percentuale autorizzata sulla base di una raccomandazione del comitato scientifico congiunto.
|
5.
Stazza autorizzata/Canoni
|
5.1
Stazza autorizzata (TSL) per i primi due anni del protocollo
|
15 000 TSL all'anno
|
5.2
Canoni in EUR/TSL per i primi due anni del protocollo
|
250 EUR/TSL/anno
Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 4 % o del 2,5 %.
|
5.3
Quantitativo autorizzato (TAC) a partire dal terzo anno fino alla fine del protocollo
|
18 000 tonnellate all'anno
|
5.4
Canoni in EUR per tonnellata a partire dal terzo anno fino alla fine del protocollo
|
100 EUR/t (per navi di stazza superiore a 1 000 GT)
75 EUR/t (per navi di stazza inferiore o pari a 1 000 GT)
|
Nozione di bordata
Ai fini della presente appendice, la durata della bordata di una nave europea è definita come segue:
- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e l'uscita dalla stessa, oppure
- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e un trasbordo, oppure
- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e uno sbarco in Guinea-Bissau.
Appendice 3
SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI (VMS)
1.
Messaggi di posizione delle navi - Sistema VMS
La prima posizione registrata successivamente all'entrata nella zona della Guinea-Bissau è identificata con il codice "ENT". Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice "POS", ad eccezione della prima posizione registrata dopo l'uscita dalla zona della Guinea-Bissau, che viene identificata con il codice "EXI".
Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre anni.
2.
Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS
Il comandante garantisce in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.
In caso di guasto, il sistema VMS della nave è riparato o sostituito entro 30 giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona della Guinea-Bissau.
Le navi che pescano nella zona della Guinea-Bissau con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione per posta elettronica, via radio o via fax al CCP dello Stato di bandiera almeno ogni quattro ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.
3.
Comunicazione sicura dei messaggi di posizione alla Guinea-Bissau
Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Guinea-Bissau. I CCP dello Stato di bandiera e della Guinea-Bissau si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.
La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e della Guinea-Bissau avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.
Il CCP della Guinea-Bissau informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un'autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalla zona.
4.
Malfunzionamento del sistema di comunicazione
La Guinea-Bissau verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l'Unione in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono sottoposte alla commissione mista.
Il comandante è ritenuto responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificare i messaggi di posizione. Ogni infrazione sarà soggetta alle sanzioni previste dalla legislazione vigente della Guinea-Bissau.
5.
Modifica della frequenza di invio dei messaggi di posizione
Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un'infrazione, la Guinea-Bissau può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all'Unione, di ridurre a trenta minuti l'intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave, per un periodo di indagine determinato. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dalla Guinea-Bissau al CCP dello Stato di bandiera e all'Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio alla Guinea-Bissau i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.
Al termine del periodo di indagine, la Guinea-Bissau informa il CCP dello Stato di bandiera e l'Unione europea in merito alle misure di monitoraggio eventualmente necessarie.
6.
Comunicazione dei messaggi VMS alla Guinea-Bissau
Dato
|
Codice
|
Obbligatorio/facoltativo
|
Contenuto
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Inizio della registrazione
|
SR
|
O
|
Dato relativo al sistema che indica l'inizio della registrazione
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Destinatario
|
AD
|
O
|
Dato relativo al messaggio – Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
|
Mittente
|
FR
|
O
|
Dato relativo al messaggio – Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)
|
Stato di bandiera
|
FS
|
O
|
Dato relativo al messaggio – Codice alfa-3 dello Stato di bandiera (ISO-3166)
|
Tipo di messaggio
|
TM
|
O
|
Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio (ENT, POS, EXI, MAN)
|
Indicativo di chiamata (IRCS)
|
RC
|
O
|
Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)
|
Numero di riferimento interno della Parte contraente
|
IR
|
|
Dato relativo alla nave – Numero unico della Parte contraente, codice alfa-3 (ISO-3166) seguito dal numero
|
Numero di immatricolazione esterno
|
XR
|
O
|
Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)
|
Latitudine
|
LT
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali N/S GG.ggg (WGS84)
|
Longitudine
|
LG
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali E/O GG.ggg (WGS84)
|
Rotta
|
CO
|
O
|
Rotta della nave su scala di 360°
|
Velocità
|
SP
|
O
|
Velocità della nave in decimi di nodi
|
Data
|
DA
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave – Data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
|
Ora
|
TI
|
O
|
Dato relativo alla posizione della nave – Ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
|
Fine della registrazione
|
ER
|
O
|
Dato relativo al sistema che indica la fine della registrazione
|
Al momento della trasmissione, per permettere al CSCP della Guinea-Bissau di identificare il CSCP emittente devono essere fornite le seguenti informazioni:
indirizzo IP del server CSCP e/o riferimenti DNS;
certificato SSL (catena completa delle autorità di certificazione).
La trasmissione dei dati è strutturata come segue:
i caratteri utilizzati devono essere conformi alla norma ISO 8859.1;
una doppia barra obliqua (//) e il codice "SR" indicano l'inizio del messaggio;
ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//);
una barra obliqua unica (/) separa il codice dal dato;
il codice "ER" seguito da una doppia barra obliqua (//) indica la fine del messaggio.
Appendice 4
Attuazione del sistema elettronico di notifica delle attività di pesca (ERS)
Registrazione dei dati relativi all'attività di pesca e trasmissione delle dichiarazioni tramite ERS
1)
Il comandante di un peschereccio dell'Unione titolare di una licenza rilasciata in virtù del presente protocollo che si trova nella zona di pesca deve:
a)
registrare ogni entrata e uscita dalla zona di pesca mediante un messaggio specifico che indichi i quantitativi di ciascuna specie detenuta a bordo al momento di tale entrata o uscita dalla zona, nonché la data, l'ora e la posizione in cui sarà effettuata tale entrata o uscita. Il messaggio è inviato al CCP della Guinea-Bissau almeno due ore prima dell'entrata o dell'uscita, tramite il sistema ERS o altro mezzo di comunicazione;
b)
registrare ogni giorno la posizione della nave, a mezzogiorno, se non è stata svolta alcuna attività di pesca;
c)
registrare, per ogni operazione di pesca, la posizione in cui essa ha luogo, il tipo di attrezzo e i quantitativi di ciascuna specie catturata, distinguendo fra catture conservate a bordo e rigetti. Ogni specie è identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3; i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso vivo equivalente e, ove richiesto, in numero di esemplari;
d)
trasmettere giornalmente al proprio Stato di bandiera, al più tardi alle ore 24.00 (o "00.00"), i dati registrati nel giornale di pesca elettronico. Tale trasmissione è effettuata per ogni giorno trascorso nella zona di pesca, anche in assenza di catture. È inoltre effettuata prima di ogni uscita dalla zona di pesca.
2)
Il comandante è responsabile dell'esattezza dei dati registrati e trasmessi.
3)
Conformemente alle disposizioni del capo IV dell'allegato del presente protocollo, lo Stato di bandiera mette i dati ERS a disposizione del centro di controllo della pesca (CCP) della GuineaBissau.
I dati nel formato UN/CEFACT sono trasmessi tramite la rete FLUX messa a disposizione dalla Commissione europea.
Se ciò non è possibile, fino alla fine del periodo di transizione i dati sono trasmessi attraverso la DEH (Data Exchange Highway) nel formato EU-ERS (versione 3.1).
Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente e senza indugio i messaggi istantanei (COE, COX, PNO) provenienti dalla nave al CCP della Guinea-Bissau. Anche gli altri tipi di messaggi sono trasmessi automaticamente una volta al giorno a decorrere dalla data di utilizzo effettivo del formato UN-CEFACT o, in attesa dell'introduzione di tale formato, sono messi senza indugio a disposizione del CCP della Guinea-Bissau, su richiesta presentata automaticamente al CCP dello Stato di bandiera tramite il nodo centrale della Commissione europea. A decorrere dall'introduzione effettiva del nuovo formato, quest'altra modalità di trasmissione riguarderà soltanto richieste specifiche concernenti dati storici.
4)
Il CCP della Guinea-Bissau conferma la ricezione dei dati ERS di tipo istantaneo, ad esso inviati, mediante un messaggio di avvenuta ricezione che contestualmente attesti la validità del messaggio ricevuto. Nessun messaggio di avvenuta ricezione è trasmesso per i dati che la GuineaBissau riceve in risposta a una sua richiesta. La Guinea-Bissau tratta tutti i dati ERS come informazioni riservate.
Guasto del sistema di trasmissione elettronica a bordo della nave o del sistema di comunicazione
5)
Il CCP dello Stato di bandiera e il CCP della Guinea-Bissau si informano reciprocamente, senza indugio, di tutti gli eventi che possono avere ripercussioni sulla trasmissione dei dati ERS di una o più navi.
6)
Se non riceve i dati che devono essere trasmessi da una nave, il CCP della Guinea-Bissau ne informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera. Il CCP dello Stato di bandiera indaga sollecitamente sulle cause della mancata ricezione dei dati ERS e informa il CCP della Guinea-Bissau dell'esito delle sue ricerche.
7)
In caso di guasto nella trasmissione tra la nave e il CCP dello Stato di bandiera, quest'ultimo ne informa senza indugio il comandante o l'operatore della nave o il loro rappresentante/i loro rappresentanti. Appena riceve la notifica, il comandante della nave invia i dati mancanti alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, con qualunque mezzo di telecomunicazione adeguato, ogni giorno, al più tardi alle ore 24.00 (o 00.00).
8)
In caso di malfunzionamento del sistema di trasmissione elettronica installato a bordo della nave, il comandante, o l'operatore della nave, provvede affinché il sistema ERS sia riparato o sostituito entro 10 giorni a decorrere dal momento in cui il malfunzionamento è stato rilevato. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di pesca e deve uscirne o fare scalo in un porto della Guinea-Bissau entro 24 ore. La nave è autorizzata a lasciare il porto o a rientrare nella zona di pesca solo dopo che il CCP del proprio Stato di bandiera abbia accertato che il sistema ERS ha ripreso a funzionare correttamente.
9)
Se la mancata ricezione dei dati ERS da parte della Guinea-Bissau è dovuta a un malfunzionamento dei sistemi elettronici controllati dalla Parte europea o dalla Guinea-Bissau, la Parte in questione adotta rapidamente tutte le misure atte a risolvere quanto prima il problema. La risoluzione del problema è immediatamente notificata alla controparte.
10)
Il CCP dello Stato di bandiera invia al CCP della Guinea-Bissau ogni 24 ore, con qualsiasi mezzo di comunicazione elettronico disponibile, tutti i dati ERS ricevuti dallo Stato di bandiera a decorrere dall'ultima trasmissione. La stessa procedura può essere applicata su richiesta della GuineaBissau nel caso in cui un intervento di manutenzione di durata superiore a 24 ore pregiudichi il funzionamento dei sistemi controllati dalla Parte europea. La Guinea-Bissau informa i suoi servizi di controllo competenti affinché le navi dell'Unione non siano considerate inadempienti quanto all'obbligo di trasmettere i propri dati ERS. Il CCP dello Stato di bandiera si accerta dell'introduzione dei dati mancanti nella banca dati elettronica da esso gestita conformemente al punto 3.
ALLEGATO II
Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista
1.La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica di Guinea-Bissau nonché, ove opportuno e fatto salvo il rispetto del punto 3 e seguenti del presente allegato, ad approvare, a nome dell'Unione, modifiche del protocollo riguardo agli aspetti seguenti:
(a)revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria conformemente all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, del protocollo;
(b)adeguamento delle modalità di attuazione del sostegno settoriale conformemente all'articolo 5 del protocollo;
(c)adeguamento delle misure di gestione rientranti nelle competenze della commissione mista conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 7, paragrafo 4, nonché adeguamento delle disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del protocollo.
2.Nell'ambito della commissione mista istituita a norma dell'accordo di partenariato, l'Unione:
(a)agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;
(b)promuove posizioni che siano compatibili con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tengano conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.
3.Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si prendono le disposizioni necessarie affinché la posizione che sarà espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.
4.A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della suddetta riunione della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato.
5.La posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.
6.Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori, conformemente alla procedura di cui ai punti 4 e 5, affinché la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi elementi.
7.La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione di tale decisione.