Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019DC0158

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Trentasettesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione europea nel 2018

COM/2019/158 final

Bruxelles, 27.3.2019

COM(2019) 158 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Trentasettesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione europea nel 2018

{SWD(2019) 141 final}


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Trentasettesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo
sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione
europea nel 2018

Sintesi

La presente trentasettesima relazione offre due resoconti dell'attività di difesa commerciale dell'Unione europea (UE). In primo luogo, e andando eccezionalmente oltre gli obblighi giuridici, la relazione fa un bilancio specifico delle sfide, degli sviluppi e dei risultati più importanti ottenuti dalla Commissione Juncker nel settore della difesa commerciale. Nei 60 anni di storia degli strumenti di difesa commerciale dell'UE probabilmente nessun altro periodo è stato più impegnativo di quello tra il 2014 e il 2019. La sovraccapacità di produzione di acciaio a livello mondiale ha incrementato notevolmente la richiesta di misure di difesa commerciale. Con l'istituzione di 25 nuove misure di difesa commerciale sull'acciaio, in questo periodo la Commissione ha dato un contributo importante, e persino essenziale, alla redditività e competitività globale dell'industria siderurgica europea. Per la prima volta dal 1994, le norme di difesa commerciale dell'UE sono state inoltre aggiornate con due importanti modifiche legislative che hanno contribuito a garantire che gli strumenti di difesa commerciale dell'UE siano adeguati per affrontare in modo più efficace ed efficiente le pratiche dilaganti e pregiudizievoli di dumping e di sovvenzioni. Per la prima volta dal 2002, la Commissione ha avviato un'inchiesta di salvaguardia sui prodotti siderurgici e ha istituito misure. Come illustra la presente relazione, l'approccio efficiente, saldo ed equilibrato della Commissione ha consentito di tutelare i posti di lavoro nell'UE e di rispondere con fermezza alle attività sempre più protezionistiche di alcuni partner commerciali, riformando al tempo stesso il proprio sistema di strumenti di difesa commerciale per renderlo ancora più efficace in futuro.

In secondo luogo, la presente relazione descrive le attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'UE e le attività di difesa commerciale dei paesi terzi nei confronti dell'UE nel 2018. Questa parte della relazione è stata elaborata conformemente alle disposizioni aggiornate dell'articolo 23 del regolamento antidumping di base 1 , dell'articolo 34 del regolamento antisovvenzioni di base 2 e dell'articolo 23 del regolamento sulle misure di salvaguardia 3 . Come negli anni precedenti la relazione è integrata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione, corredato di allegati, che fornisce informazioni e statistiche più dettagliate.

Nel 2018 l'attività di esame dei procedimenti è rimasta importante: in sei nuovi casi sono state istituite misure, in otto nuovi casi non sono state istituite misure e l'attività di riesame di misure esistenti si è mantenuta a un livello d'intensità uguale a quello del 2017.

Il 2018 è stato un anno eccezionale anche perché, a seconda della data di apertura di un'inchiesta, poteva essere applicabile una diversa norma in materia di strumenti di difesa commerciale, il che significava applicare parallelamente tre serie di norme 4 .

La presente relazione e il relativo documento di lavoro sono a disposizione del pubblico al seguente indirizzo:     http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm .



I.I risultati della Commissione Juncker

I.1    Un sistema di strumenti di difesa commerciale dell'UE applicato in modo efficace, fermo e proporzionato

Per essere libero, il commercio deve essere equo. La difesa commerciale dell'UE è la pietra angolare dell'azione dell'Unione per salvaguardare condizioni commerciali eque. Allo stesso tempo, i moderni strumenti di difesa commerciale dovrebbero essere adattati alle realtà economiche e il loro uso dovrebbe essere limitato a quanto necessario per eliminare gli effetti delle importazioni pregiudizievoli e sleali. È in quest'ottica che la comunicazione della Commissione "Commercio per tutti" 5 ha indicato l'obiettivo prioritario di rendere gli strumenti di difesa commerciale più efficaci ed efficienti.

Ciò è stato molto importante perché nel corso del suo mandato la Commissione Juncker ha trattato un numero molto elevato di casi di importazioni sleali, molte delle quali erano cruciali per l'economia europea. Nel periodo novembre 2014 – dicembre 2018 sono stati avviati 170 procedimenti di difesa commerciale e sono state applicate 95 misure per ristabilire condizioni eque di concorrenza. Di queste ultime, 35 sono nuove e le restanti sono rinnovi o proroghe di misure esistenti.

Gli strumenti di difesa commerciale dell'UE proteggono i posti di lavoro e hanno quindi un effetto positivo diretto sul tessuto industriale e sull'economia dell'UE: le misure di difesa commerciale dell'UE istituite dall'inizio del mandato della Commissione hanno effettivamente mantenuto più di 124 000 posti di lavoro 6 . Il settore siderurgico ne ha tratto i maggiori benefici, con oltre 86 000 posti di lavoro salvaguardati. Nel complesso, le misure dell'UE in vigore alla fine del 2018 hanno effettivamente preservato dalla concorrenza sleale 320 000 posti di lavoro diretti nell'industria.

Gli strumenti di difesa commerciale dell'UE rappresentano un mezzo di compensazione per l'industria dell'UE al minor costo economico. In effetti, i livelli di dazio applicati dall'UE sono stati inferiori rispetto a quelli imposti da altri partner commerciali. Ad esempio, i dazi sull'acciaio variano attualmente in media dal 29 % al 45 %, mentre le corrispondenti medie dei dazi applicati dagli Stati Uniti (USA) si collocano tra il 54 % e l'87 % 7 . Una delle ragioni principali per cui i dazi dell'UE sono mediamente più bassi risiede nella "regola del dazio inferiore", in base alla quale si deve porre rimedio alla fonte di concorrenza sleale (margine di dumping) oppure ai suoi effetti (margine di pregiudizio), a seconda di quale dei due si attesti al livello più basso 8 . La Commissione inoltre avvia le inchieste solo se necessarie e, prima di istituire misure correttive valuta se le misure di difesa commerciale sono contrarie all'interesse economico generale dell'Unione.

Le misure di difesa commerciale dell'UE hanno un forte effetto correttivo: nella maggior parte dei casi, già durante l'inchiesta, ma certamente dopo l'istituzione delle misure, le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni diminuiscono notevolmente. La tabella che segue contiene un campione delle misure UE in vigore e del loro impatto:

Prodotto oggetto delle misure

Origine

Diminuzione delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni dai paesi d'origine, dopo l'istituzione delle misure

(dati sulle importazioni più recenti in confronto alle importazioni nel periodo dell'inchiesta iniziale) 9

Radiatori in alluminio

RPC

-98 %

Ruote in alluminio

RPC

-38 %

Oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica

RPC

-28 %

Piastrelle di ceramica

RPC

-84 %

Carta fine patinata

RPC

-99 %

Pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri

RPC

-81 %

Prodotti siderurgici (tutte le misure)

Diversi paesi

-70 %

Prodotti siderurgici (procedimenti avviati sotto la Commissione Juncker)

Diversi paesi

-89 %

Granturco dolce in granella

Thailandia

-62 %

Carta termica

Repubblica di Corea

-91 %

Fonte: Comext, regolamenti UE

Un altro esempio dell'efficacia delle misure di difesa commerciale dell'UE è rappresentato dalla risposta dell'Unione alla crisi siderurgica, come illustrato nella sezione I.3 in appresso.

Nel periodo novembre 2014 – novembre 2018, l'UE ha riscosso, a seguito dell'istituzione delle misure, oltre 1,5 miliardi di EUR in dazi antidumping o compensativi, che sono stati tutti trasferiti al bilancio dell'UE.

Le misure antidumping e antisovvenzioni devono essere riesaminate cinque anni dopo la loro istituzione, se l'industria dell'UE intende mantenerle oltre tale periodo. Dal novembre 2014 al dicembre 2018, la Commissione ha avviato 52 riesami in previsione della scadenza di misure UE. Tali riesami in previsione della scadenza consentono di confrontare la situazione dell'industria dell'UE al momento dell'imposizione delle misure e a distanza di cinque anni. Se nel corso di un riesame in previsione della scadenza rileva che l'abrogazione delle misure potrebbe comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping/delle sovvenzioni e del pregiudizio, la Commissione può mantenere le misure. L'industria dell'UE chiede un riesame in previsione della scadenza in circa il 75 % dei casi 10 .

Esempi scelti di riesami in previsione della scadenza come misura dell'efficienza degli strumenti di difesa commerciale

Il riesame in previsione della scadenza delle misure sulle piastrelle di ceramica 11 è uno dei tanti casi che dimostrano come le misure dell'UE siano state efficaci nel garantire la redditività a lungo termine dell'industria dell'UE. Prima dell'istituzione delle misure volte a porre fine alle pratiche di dumping cinesi, le importazioni cinesi hanno minacciato la sopravvivenza stessa dell'industria ceramica dell'UE: i profitti erano scesi al punto di pareggio e anche gli investimenti e l'occupazione erano diminuiti in misura considerevole. L'istituzione delle misure ha migliorato la situazione: la redditività dell'industria dell'UE è stata ripristinata e la produttività e gli investimenti sono aumentati notevolmente. In un settore costituito in maggioranza da PMI, tale tendenza degli investimenti è fondamentale per consentire alle imprese dell'UE di prosperare, in quanto esse hanno una costante necessità di ammodernamento delle attrezzature per seguire le tendenze del mercato. Grazie alle misure, anche l'occupazione si è stabilizzata su circa 60 000 dipendenti, una cifra significativa sebbene inferiore ai livelli precedenti all'inizio delle pratiche di dumping. Ciò detto, nonostante questi sviluppi positivi, le misure hanno dovuto essere mantenute a causa delle enormi capacità inutilizzate e della politica dei prezzi aggressiva degli esportatori cinesi. Dal riesame è emerso che, in assenza di misure, vi sarebbe stato un forte rischio che le pratiche cinesi di esportazione sleali riprendessero, con un conseguente impatto negativo sull'industria dell'UE.

Le misure sulle biciclette provenienti dalla Cina sono un altro esempio eloquente dell'efficacia degli strumenti di difesa commerciale. Le misure sono state istituite per la prima volta nel 1993 e da una serie di successivi riesami in previsione della scadenza e riesami intermedi è emerso ogni volta che tali misure erano ancora necessarie per compensare il dumping pregiudizievole cinese. Si può ragionevolmente argomentare che oggi l'industria europea delle biciclette, in assenza delle misure antidumping, non esisterebbe. In altri paesi in cui le misure non sono state istituite o sono scadute, gli esportatori cinesi hanno acquisito il controllo di quasi tutto il mercato interno. Le inchieste hanno ripetutamente rilevato che l'eccesso di capacità cinese è molto importante: l'ultima inchiesta ha determinato una capacità inutilizzata superiore al 25 % del consumo totale dell'UE che la Cina ha cercato di sfruttare appieno. Di conseguenza, nel 2013 l'UE ha dovuto porre fine a un sistema di elusione su larga scala delle misure antidumping imposte sulle importazioni di biciclette cinesi attraverso Indonesia, Malaysia, Sri Lanka e Tunisia. Ciò ha consentito all'industria dell'UE di tornare a profitti modesti ma costanti, come dimostra la domanda di riesame in previsione della scadenza attualmente in corso.

Nell'UE la sopravvivenza dell'industria delle biciclette ha effetti strutturali sulla sua economia. Senza un'industria europea delle biciclette funzionante, l'industria europea delle parti di biciclette non esisterebbe, né l'Europa avrebbe potuto sviluppare un nuovo importante mercato, ossia quello delle biciclette elettriche, che ha ancora un significativo potenziale di crescita. Nell'UE 11 000 posti di lavoro sono direttamente collegati alla produzione di biciclette, 16 000 alla produzione di parti di biciclette e 3 600 alle biciclette elettriche. Nel gennaio 2019 la Commissione ha istituito misure antidumping e antisovvenzioni definitive sulle importazioni di biciclette elettriche dalla Cina: è stato stabilito che gli esportatori cinesi di biciclette elettriche beneficiavano di ingenti sovvenzioni.

Prima dell'istituzione delle misure di difesa commerciale sulle ruote in alluminio provenienti dalla Cina 12 , la situazione dell'industria dell'UE si era deteriorata a causa delle importazioni cinesi oggetto di dumping, come dimostrato, ad esempio, da un calo della produzione e dei volumi di vendita e da una situazione di ingenti perdite. Cinque anni dopo l'istituzione dei dazi antidumping, la situazione era notevolmente migliorata. L'industria dell'UE è stata in grado di riprendersi e di mostrare buoni profitti e una crescita in linea con il mercato. Le importazioni cinesi sono diminuite e la loro quota di mercato è scesa di quasi il 75 %. Le misure hanno mantenuto una sana concorrenza sul mercato dell'UE, grazie alla ripresa della quota di mercato dei fornitori di paesi terzi, consentendo così una più ampia offerta di prodotti a prezzi non sleali. L'industria dell'UE ha aumentato le vendite e la produzione rispettivamente del 28 % e del 25 % e ha creato 1 200 nuovi posti di lavoro (ossia un aumento del 10 %). Ha aumentato la sua capacità produttiva per soddisfare la crescente domanda e per aggiornare la sua gamma di prodotti. È stato tuttavia necessario mantenere le misure per evitare il ritorno degli esportatori cinesi sul mercato dell'Unione con grandi quantità a prezzi bassi e di dumping: il ciclo negativo per l'industria dell'UE sarebbe ricominciato.

La globalizzazione degli scambi commerciali ha portato a maggiori possibilità di eludere o comunque ridurre l'efficacia delle misure di difesa commerciale. Per questo motivo, la Commissione ha monitorato costantemente le statistiche sulle importazioni al fine di individuare l'eventuale elusione delle misure 13 o l'assorbimento dei dazi 14 . Per porre rimedio a tali situazioni, tra novembre 2014 e dicembre 2018, la Commissione ha avviato 14 inchieste antielusione o antiassorbimento e, di conseguenza, ha esteso le misure in vigore in 14 casi ad altri paesi o prodotti per preservarne l'effetto desiderato.

Infine, ma non meno importante, al fine di valutare se le misure di difesa commerciale hanno raggiunto i loro obiettivi, la Commissione è rimasta in costante contatto con tutte le principali organizzazioni delle parti interessate per valutare gli effetti di tali misure. Sono state organizzate riunioni periodiche con i rappresentanti delle imprese e di altre parti interessate, anche per informare circa le riforme legislative in materia di strumenti di difesa commerciale e discuterne, tenendo conto, per quanto possibile, delle preoccupazioni di questi ultimi.

I.2    Un sistema rimodellato per un'efficacia e una certezza ancora maggiori

Ammodernamento

Il nucleo delle norme sugli strumenti di difesa commerciale risale alla fine dei negoziati dell'Uruguay Round. I primi tentativi di modernizzare i regolamenti di base risalgono al 2008. È sotto l'attuale Commissione tuttavia che i cambiamenti necessari ai fini dell'ammodernamento sono stati infine portati a termine con successo, anche perché le nuove realtà del mercato globale e una crescente ondata di pratiche commerciali sleali hanno chiaramente dimostrato l'urgente necessità di maggiore efficacia e certezza. Il 5 dicembre 2017 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione e le norme ammodernate sono entrate in vigore l'8 giugno 2018. Questo importante passo avanti ha reso gli strumenti di difesa commerciale dell'UE più efficaci, trasparenti e più adatti ad affrontare le sfide dell'economia globale, rispondendo al contempo alle esigenze di tutti i portatori d'interesse, vale a dire gli interessi dei produttori, degli importatori e degli utilizzatori a valle nell'UE.

La normativa ammodernata dell'UE presenta numerose modifiche. Ha introdotto un migliore calcolo del margine di pregiudizio, che è fondamentale per l'applicazione della "regola del dazio inferiore", ossia una delle caratteristiche principali degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione. Il calcolo del prezzo non pregiudizievole è stato aggiornato per rispecchiare meglio la realtà economica attuale. Ciò include un profitto minimo del 6 % e la possibilità di tener conto nel calcolo del margine di pregiudizio degli investimenti e delle esigenze di ricerca e sviluppo dell'industria dell'Unione. Le nuove regole possono inoltre tener conto dell'esistenza di distorsioni dei prezzi delle materie prime, che sempre più affliggono gli attuali scambi commerciali.

Ai fini di una maggiore efficienza, è stato adottato un termine più breve per l'istituzione di misure provvisorie le quali devono ora essere normalmente adottate entro sette mesi, ma non oltre otto mesi, mentre in precedenza erano necessari nove mesi. In questo modo l'industria europea otterrà una compensazione più rapida in caso di concorrenza sleale. Al fine di garantire una trasparenza ancora maggiore dei procedimenti e di consentire agli operatori economici di adeguarsi prima alle misure, l'UE ha introdotto un meccanismo di preallarme sull'istituzione di misure provvisorie antidumping e antisovvenzioni. Nessun'altra giurisdizione di difesa commerciale utilizza un sistema di questo tipo.

Un altro elemento chiave che la Commissione ha cercato di realizzare è stato l'avvicinamento degli strumenti di difesa commerciale alle esigenze delle imprese più piccole: le PMI dell'UE riceveranno quindi un maggiore sostegno qualora siano prese in considerazione misure di difesa commerciale oppure nel caso in cui esse siano colpite da tali misure.

Infine, per la prima volta il diritto di difesa commerciale consente alla Commissione di tener conto degli aspetti sociali e ambientali nei paesi in esame in una serie di circostanze ben definite. Ciò vale in particolare in relazione alla "regola del dazio inferiore" quando si tratta di determinare il margine di pregiudizio. Questo nuovo approccio risponde alla preoccupazione diffusa tra molti portatori d'interesse istituzionali e in ampi settori dell'opinione pubblica secondo la quale una politica commerciale aperta può essere fondata solo su un commercio sostenibile che rispetti almeno alcuni valori condivisi.

Nuovo metodo di calcolo del dumping e strumento antisovvenzioni rafforzato

Il 20 dicembre 2017, su proposta della Commissione, i regolamenti di base dell'UE sono stati modificati per affrontare meglio le nuove realtà economiche. Questa modifica legislativa rappresenta un'importante revisione degli strumenti di difesa commerciale dell'UE. Innanzitutto la prima modifica ha introdotto un nuovo metodo di calcolo del valore normale dei prodotti oggetto d'inchiesta, in caso di distorsioni significative indotte dalle autorità del paese esportatore. Tali distorsioni possono interessare un intero paese o un determinato settore: le nuove norme non pregiudicano il trattamento di qualsiasi paese come economia di mercato o non di mercato. Per consentire ai portatori d'interesse di esporre le loro argomentazioni in merito ai paesi in cui esistono distorsioni, la Commissione può pubblicare relazioni su determinate distorsioni nazionali o settoriali. La prima relazione riguardava la Cina 15 , che finora è stato il paese più soggetto all'attività di difesa commerciale dell'UE. Inoltre la Commissione ha annunciato che la prossima relazione sul paese riguarderebbe la Russia 16 .

In secondo luogo, le modifiche hanno rafforzato anche lo strumento antisovvenzioni. Esso consente infatti alla Commissione di cogliere meglio l'effettiva entità delle sovvenzioni, permettendo di prendere in considerazione anche quelle individuate solo nel corso di un'inchiesta. Questo cambiamento è importante perché i governi stranieri erogano sempre più spesso sovvenzioni in modo non trasparente e in violazione delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulla notifica delle sovvenzioni.

I.3    Un sistema che affronta efficacemente le sfide globali emergenti

Negli ultimi anni, l'importanza degli strumenti di difesa commerciale è cresciuta in quanto questi strumenti si sono dimostrati essenziali per affrontare le sfide del commercio mondiale.

A causa delle ricadute commerciali della sovraccapacità cinese, l'industria siderurgica europea ha subito gravi perdite nel periodo 2013-2016. La risposta strategica è stata rapida e completa: nel marzo 2016 è stata pubblicata una comunicazione che 17 presentava un'ampia gamma di misure che abbracciavano, cosa d'importanza essenziale, la politica commerciale.

In termini di strumenti di difesa commerciale, la risposta è stata duplice. Nel periodo 2014-2018, l'UE ha istituito 25 nuove misure relative a prodotti siderurgici (su un totale di 35 nuove misure di difesa commerciale) con l'obiettivo di eliminare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni e di ripristinare condizioni commerciali eque, contribuendo così alla ripresa del settore. L'UE ha compiuto inoltre una serie di passi per proteggere al meglio l'industria siderurgica nel campo della difesa commerciale mediante la sorveglianza delle importazioni, inchieste accelerate, l'apertura di inchieste in base alla minaccia di pregiudizio (ove giustificato) oppure l'applicazione retroattiva dei dazi definitivi, se giustificato.

Tali passi hanno avuto importanti ripercussioni: le importazioni di acciaio dei prodotti oggetto delle misure adottate negli anni 2014 - 2017 sono diminuite in media di oltre il 95 % rispetto al volume delle importazioni precedente all'istituzione delle misure. Le importazioni non erano più competitive una volta che l'elemento sleale di tali importazioni, ossia i prezzi oggetto di dumping o di sovvenzioni, è stato neutralizzato dalle misure di difesa commerciale. Per i prodotti siderurgici cruciali, dalla cui importazione dipende l'industria utilizzatrice dell'UE, per esempio gli arrotolati laminati a caldo, le importazioni oggetto di dumping o sovvenzionate sono state sostituite da importazioni da altre fonti, per le quali all'epoca non esistevano prove di prezzi sleali. Le misure di difesa commerciale, neutralizzando le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, hanno ripristinato condizioni eque di concorrenza, non solo per l'industria produttrice dell'UE, ma anche per altri fornitori di paesi terzi, consentendo così agli utilizzatori dell'UE di continuare a beneficiare di fonti di approvvigionamento diversificate.

Il 2017 ha mostrato i primi segni tangibili di ripresa del settore siderurgico e questo anche grazie all'istituzione di misure di difesa commerciale da parte della Commissione. Tuttavia, l'industria siderurgica dell'UE ha continuato a essere vulnerabile e a subire un pregiudizio dalle importazioni oggetto di dumping e/o di sovvenzioni a causa soprattutto della sovraccapacità di produzione di acciaio a livello mondiale.

In tale contesto, il 2018 ha comportato ulteriori sfide nel settore commerciale che hanno richiesto una risposta rapida ma misurata da parte della Commissione. Il 23 marzo 2018 gli Stati Uniti hanno imposto un dazio all'importazione del 25 % sui prodotti siderurgici. L'UE ha ritenuto che tali misure non fossero giuridicamente giustificate e ha risposto in modo risoluto a tali azioni di perturbazione degli scambi. In un'azione su tre fronti (oltre alla contestazione delle misure statunitensi nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC e all'imposizione di misure di riequilibrio) la Commissione ha intrapreso un'azione di difesa commerciale avviando un'inchiesta di salvaguardia, la prima dal 2002. In effetti, a causa dei dazi statunitensi, i fornitori di tutto il mondo hanno iniziato a dirottare parte delle loro esportazioni dagli Stati Uniti verso l'UE. Per evitare un ulteriore brusco aumento delle importazioni che rischiava di peggiorare la già fragile situazione economica dei produttori di acciaio dell'UE (a causa della sovraccapacità di produzione a livello mondiale), la Commissione ha adottato misure di salvaguardia definitive erga omnes 18 . Le misure, sotto forma di contingenti tariffari, conserveranno i flussi commerciali tradizionali e la diversità delle fonti di approvvigionamento necessari all'industria utilizzatrice dell'UE, proteggendo al contempo l'industria produttrice dell'UE dalla deviazione di traffico.

La Commissione ha inoltre intensificato la lotta contro le sovvenzioni di paesi terzi con effetti distorsivi sugli scambi. In particolare, le sovvenzioni che contribuiscono alla sovraccapacità possono rivelarsi altamente distorsive e spesso si traducono in ricadute della produzione in eccesso sui mercati di esportazione. Tali sovvenzioni hanno spesso effetti reali simili a quelli delle sovvenzioni all'esportazione che sono vietate dalle norme dell'OMC. Tra il novembre 2014 e il dicembre 2018, la Commissione ha avviato 25 inchieste antisovvenzioni e ha istituito, esteso o prorogato 12 misure antisovvenzioni. In molti casi, i risultati dell'inchiesta hanno evidenziato livelli relativamente elevati di sovvenzioni, un fenomeno piuttosto raro nei periodi precedenti. Per citarne solo alcuni, sono stati istituiti dazi compensativi di importi significativi sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della Cina (dazi compensativi fino al 35,9 %) o sugli pneumatici originari della Cina (dazi compensativi fino al 51,08 %). Data l'importanza sempre maggiore di risolvere il problema delle sovvenzioni da parte dei paesi terzi, la Commissione ha creato una speciale banca dati sulle sovvenzioni destinata a fornire maggiore trasparenza sui regimi di sovvenzioni esteri. La banca dati è ora pubblicata sul sito web della Commissione 19 e aggiornata regolarmente. A tale riguardo, va notato che i membri dell'OMC sono giuridicamente tenuti a notificare le loro sovvenzioni all'OMC. Molti membri dell'OMC tuttavia non rispettano tale obbligo o lo rispettano solo in parte. L'UE ha sistematicamente preso in considerazione questi casi di inottemperanza nell'ambito del comitato antisovvenzioni dell'OMC. Sono stati inoltre commissionati studi che esaminano le sovvenzioni da parte di governi stranieri, in particolare della Cina. Tali studi saranno resi pubblici per compensare la mancanza di trasparenza dei regimi di sovvenzioni esteri.

I.4    Un impegno forte per far fronte alle azioni dei paesi terzi

Nel quadro dei propri sforzi per garantire condizioni commerciali eque per l'industria europea, la Commissione è intervenuta anche quando i paesi terzi intendevano imporre misure ingiustificate di difesa commerciale contro le esportazioni dell'UE. L'attività di difesa commerciale in tutto il mondo è in costante aumento dal 2014 e ha raggiunto il massimo storico nel 2018, quando i servizi della Commissione sono intervenuti in circa 70 inchieste straniere di difesa commerciale. Tali interventi sono consistiti in comunicazioni scritte e nella partecipazione ad audizioni a livello tecnico nel quadro delle indagini in corso. Se necessario, la Commissione ha anche effettuato interventi politici.

L'obiettivo di tali interventi è accertare che le norme siano rispettate ed evitare l'uso illecito degli strumenti di difesa commerciale. In questo modo le azioni della Commissione hanno evitato molte misure ingiustificate. Alcuni esempi degni di nota sono i seguenti:

1) Gli Stati Uniti hanno aperto inchieste nei confronti delle importazioni di grandi aeromobili civili dal Canada. Il procedimento aveva ripercussioni indirette sull'UE in quanto coinvolgeva un'impresa dell'UE che produce ali per gli aerei canadesi. Una qualunque misura avrebbe potuto mettere in pericolo circa 4 000 posti di lavoro diretti nell'UE. Nel corso dell'inchiesta riguardante gli Stati Uniti la Commissione ha effettuato diversi interventi mettendo in luce chiare incoerenze rispetto alle norme dell'OMC. In particolare, la Commissione si è concentrata sull'assenza di pregiudizio per l'industria statunitense. Questo elemento ha portato alla chiusura dell'inchiesta relativa agli Stati Uniti nel gennaio 2018.

2) La Commissione è intervenuta con successo nell'inchiesta di salvaguardia della Turchia riguardante gli pneumatici, che poteva potenzialmente avere ripercussioni sulle esportazioni annuali dell'UE, che si attestano a 450 milioni di EUR: la Commissione è intervenuta in modo convincente e le misure sono state evitate.

3) L'azione della Commissione ha avuto successo anche nell'inchiesta antidumping condotta dall'India in merito alle importazioni di carta patinata (valore delle esportazioni pari a circa 110 milioni di EUR). La Commissione è intervenuta più volte, con la partecipazione della delegazione dell'UE, nonché un intervento diretto della commissaria Malmström presso il governo indiano. Il procedimento è stato chiuso senza istituzione di misure.

4) L'inchiesta antidumping australiana sulle importazioni di pomodori in scatola dall'Italia, un procedimento sul quale la Commissione è stata attiva per diversi anni (le misure iniziali sono state istituite nel 2014 e nel 2016, su esportazioni per un valore di circa 60 milioni di EUR) ha registrato un'evoluzione positiva nel 2018. Il comitato di revisione australiano ha confermato che qualsiasi misura di sostegno diretto fornita ai produttori italiani di pomodori non aveva effetti distorsivi e che non esisteva una "particolare situazione di mercato" nel mercato italiano dei pomodori, archiviando definitivamente il procedimento.

5) La Commissione è intervenuta nell'inchiesta di riesame antidumping condotta dagli Stati Uniti, per quanto riguarda le importazioni di carta non patinata dal Portogallo (valore delle esportazioni pari a circa 140 milioni di EUR). Dopo l'intervento della Commissione, il dazio finale del 37 % è stato ridotto all'1,75 % (analogamente a un altro intervento nel 2016, con una riduzione dal 29 % al 7 %).

6) La Commissione è intervenuta nell'inchiesta antidumping della Colombia sulle patate fritte congelate provenienti dall'UE. Di conseguenza, il numero di imprese colpite dai dazi è stato ridotto e i livelli dei dazi sono diminuiti. Tuttavia, le misure rimangono problematiche e la Commissione sta valutando ulteriori interventi per eliminarle, ad esempio a livello bilaterale o con eventuali azioni in sede OMC.

La Commissione ha inoltre fatto ricorso in molti casi alle procedure di risoluzione delle controversie dell'OMC per ottenere l'abolizione di misure ingiustificate. Tale è stato il caso dei dazi antidumping russi sui veicoli commerciali leggeri originari della Germania e dell'Italia, nell'ambito del quale è stato alla fine constatato che la Russia violava gli obblighi derivanti dalle norme dell'OMC e quindi le misure non sono state prorogate.

Durante il mandato della Commissione, i negoziati per gli accordi di libero scambio hanno offerto l'opportunità di concordare con i nostri partner discipline comuni nelle procedure di difesa commerciale, prevedendo una maggiore trasparenza nello svolgimento delle indagini e la garanzia di un approccio equilibrato nell'applicazione dei dazi. Tale obiettivo è stato raggiunto, ad esempio, promuovendo, ove possibile, l'applicazione della "regola del dazio inferiore" e tenendo conto degli interessi degli importatori e degli utilizzatori a valle. Tali disposizioni fanno ora parte dei nostri accordi con la Corea e il Giappone e sono in fase di negoziazione con altri partner.

I.5    Un sistema più trasparente

Mentre le norme dell'OMC stabiliscono solo requisiti minimi, questa Commissione ha adottato una serie di iniziative di trasparenza per rendere il sistema degli strumenti di difesa commerciale più efficace, inclusivo e informativo per gli interessati. La Commissione perciò ora gestisce una piattaforma web dedicata (TRON) che consente un migliore e più facile scambio di informazioni con le parti interessate. Consente alle parti di accedere ininterrottamente ai fascicoli d'inchiesta non riservati, per una difesa più efficace dei loro diritti. Per quanto riguarda la trasparenza nei confronti del pubblico in generale, dal maggio 2016 la Commissione pubblica sistematicamente sul suo sito web sintesi non riservate di tutte le denunce o richieste di riesame. Andando oltre gli impegni assunti dalla Commissione nel documento "Commercio per tutti", dal 1º agosto 2017 i servizi di difesa commerciale forniscono inoltre a ciascuna parte interessata soggetta a una visita di verifica una relazione di missione completa sulla visita. Una versione non riservata di tale relazione è inclusa nel fascicolo, accessibile alle altre parti interessate. L'esito delle visite di verifica può rivelarsi cruciale per i risultati relativi a determinate imprese e tale azione può contribuire a evitare inutili controversie.

La Commissione sta inoltre portando a termine l'attuazione di un altro elemento volto ad agevolare l'accesso del pubblico a informazioni circa i procedimenti di difesa commerciale, consentendo la pubblicazione sul suo sito web di dati sulle domande di restituzione delle imprese e le relative inchieste.



II.    Attività di difesa commerciale nel 2018

II.1Attività d'inchiesta

II.1.1Quadro generale

Alla fine del 2018 nell'UE erano in vigore 93 misure antidumping definitive e 12 misure compensative definitive 20 , con una leggera diminuzione rispetto all'anno precedente.

Il livello dell'attività d'inchiesta è rimasto elevato, raggiungendo quasi quello del 2017. Il lavoro è consistito principalmente in nuove inchieste nel quadro della nuova serie di norme sugli strumenti di difesa commerciale e in un numero ancora significativo di riesami. Alla fine del 2018 erano in corso 45 inchieste e sei inchieste relative a 99 domande di restituzione.

Una panoramica più dettagliata della normativa sugli strumenti di difesa commerciale e informazioni sull'attività annuale è fornita nel documento di lavoro dei servizi della Commissione e nei relativi allegati che accompagnano la presente relazione.

II.1.2Inchieste antidumping e antisovvenzioni (cfr. allegati da A a I)

Nel corso del 2018 sono state avviate 10 nuove inchieste e sono stati istituiti dazi provvisori nell'ambito di due procedimenti. Quattro procedimenti si sono conclusi con l'istituzione di dazi definitivi, mentre otto inchieste si sono concluse senza l'istituzione di misure.

Le inchieste di riesame hanno continuato a rappresentare una parte sostanziale delle attività di esame dei procedimenti. Nel 2018 sono state aperte 17 inchieste di riesame in previsione della scadenza e sette riesami in previsione della scadenza si sono conclusi con la conferma del dazio. Nessun riesame in previsione della scadenza è stato concluso con la revoca delle misure. Nel corso del 2018, quattro misure sono scadute automaticamente.

Sono stati avviati tre riesami intermedi. Quattro riesami intermedi sono stati conclusi senza modificare le misure e due con una modifica.

Infine, nel 2018 sono state avviate tre nuove inchieste, che di solito riguardano l'esecuzione di sentenze. Cinque di questi riesami sono stati conclusi.

II.1.3Inchieste di salvaguardia (cfr. allegato L)

Nel 2018 l'UE ha avviato tre inchieste di salvaguardia: una erga omnes sui prodotti siderurgici e due bilaterali contro Cambogia e Myanmar sul riso Indica, nel quadro del sistema di preferenze generalizzate dell'UE.

II.1.4Attività di verifica 

Nel corso delle inchieste la Commissione effettua visite per esaminare i registri di imprese o associazioni allo scopo di verificare le informazioni fornite durante i procedimenti. Nel corso del 2018, i servizi di difesa commerciale dell'UE hanno effettuato 167 visite di questo tipo, pari a 1 978 giorni/uomo di lavoro di verifica.

II.2Applicazione delle misure (cfr. allegati J, K, M, Q)

Come indicato in precedenza, è di fondamentale importanza garantire l'effettiva attuazione delle misure istituite: una delle attività essenziali per garantire che le misure non vengano eluse attraverso l'assorbimento o l'elusione dei dazi. Nel 2018 è stato avviato un riesame antiassorbimento, che però alla fine dell'anno era ancora in corso. Non è stato concluso nessun altro riesame antiassorbimento. Inoltre, sebbene non sia stata avviata alcuna inchiesta antielusione, due di inchieste di questo tipo, avviate nel 2017, sono state concluse nel 2018 senza proroga del dazio.

Anche il monitoraggio degli impegni rientra nelle attività di applicazione delle misure. All'inizio del 2018 erano in vigore gli impegni di tre società. Nel corso dell'anno non è stato accettato alcun nuovo impegno. Pertanto, alla fine del 2018, sono rimasti in vigore tre impegni.

Infine, per quanto riguarda l'attuazione delle misure, la Commissione coopera strettamente con l'OLAF. Come di consueto, nel 2018 la Commissione ha fornito all'OLAF tutte le informazioni e le prove relative a qualsiasi attività illegale connessa agli strumenti di difesa commerciale.

II.3Piccole e medie imprese (PMI)

Nel contesto dell'ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale, nel 2018 la Commissione ha varato un'iniziativa per aiutare le PMI interessate da inchieste di difesa commerciale, sia all'interno dell'UE che in paesi terzi. È stata creata una pagina web dedicata, riunendo in un'unica sede consulenza alle imprese, modelli di questionari e una guida completa su come gestire il processo delle inchieste. La pagina web è complementare all'helpdesk per le PMI, che ha continuato ad aiutare le PMI che cercano informazioni sugli strumenti di difesa commerciale. Le domande rivolte all'helpdesk nel corso dell'anno variavano da richieste di informazioni generali sulla natura degli strumenti di difesa commerciale a richieste più mirate relative a casi specifici.

II.4    Norme sociali e ambientali

Quando si applica il nuovo metodo di calcolo del valore normale, la Commissione sceglie un paese rappresentativo adeguato per costruire il valore normale di un prodotto. Quando più paesi possono essere rappresentativi la scelta dovrebbe basarsi su una valutazione dell'adeguato livello di protezione sociale e ambientale nei paesi in questione. La Commissione dovrebbe perciò verificare in particolare, in tutte le nuove inchieste e nei riesami in previsione della scadenza avviati dopo il 20 dicembre 2017, se le pertinenti convenzioni internazionali sono state ratificate.

Una descrizione del modo in cui le norme di protezione sociale e ambientale sono valutate e prese in considerazione nelle inchieste di difesa commerciale può essere citata solo nelle future relazioni annuali, in seguito al raggiungimento di conclusioni provvisorie o definitive da parte delle inchieste. Nessuna delle indagini in corso che utilizzano la nuova metodologia tuttavia è giunta a tale fase: i risultati saranno disponibili solo nella prossima relazione.

Inoltre, dall'entrata in vigore delle norme relative agli strumenti di difesa commerciale ammodernate, quando la Commissione calcola il prezzo indicativo di un prodotto, esso riflette anche i costi di produzione effettivi o futuri delle imprese dell'UE che risultano o risulterebbero dall'applicazione degli accordi ambientali multilaterali (e dei relativi protocolli) e di alcune convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Dall'8 giugno 2018 la Commissione ha quindi iniziato ad applicare quest'ultima regola nelle sue inchieste. Anche in questo caso, poiché nessuna delle inchieste in corso per le quali questo aspetto potrebbe essere pertinente è ancora giunta alla fase provvisoria o definitiva, la prossima relazione annuale farà riferimento a tali procedimenti.

II.5    Controllo giurisdizionale da parte dei giudici dell'UE 

Nel 2018 il Tribunale e la Corte di giustizia hanno pronunciato 26 sentenze in ambito di difesa commerciale: il Tribunale ha pronunciato dieci sentenze e la Corte di giustizia ha deliberato su 12 ricorsi e ha pronunciato quattro sentenze pregiudiziali. Le sentenze pertinenti sono descritte nell'allegato S.

Nel 2018 sono state intentate quindici nuove cause relative agli strumenti di difesa commerciale (rispetto alle 20 del 2017).

II.6     Attività di paesi terzi nei confronti dell'UE

Nel 2018 le misure di difesa commerciale in vigore con ripercussioni sulle esportazioni dell'UE, sono state 174 (rispetto alle 162 del 2017). Questa tendenza dovrebbe continuare nei prossimi anni, anche in considerazione dell'elevato numero di inchieste nuove e in corso nel 2018 (35 rispetto alle 31 del 2017) che potrebbero portare all'istituzione di misure nel 2019.

Gli Stati Uniti sono responsabili della maggior parte degli strumenti di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni dell'UE, con 33 misure in vigore (26 nel 2017), ossia un aumento dell'89 % rispetto al 2015 (18 misure). Ciò ha inoltre contribuito indirettamente all'aumento globale delle misure, poiché paesi come la Turchia o il Canada hanno avviato inchieste di salvaguardia relative ad alcuni prodotti siderurgici in risposta alle misure statunitensi di cui alla "Sezione 232" sull'acciaio. L'antidumping rimane tuttavia lo strumento più utilizzato a livello mondiale, con 133 misure in vigore su 174.

L'India è il secondo paese più attivo nel ricorso agli strumenti di difesa commerciale nei confronti dell'UE, con 21 misure in vigore (21 nel 2017), seguita dalla Cina, con 18 misure in vigore nel 2018 (20 nel 2017).

In termini di nuove inchieste nel 2018, gli Stati Uniti ne hanno avviate tre, l'India quattro e la Cina due. Accanto a questi paesi che fanno abitualmente ricorso agli strumenti di difesa commerciale, alcuni meno attivi hanno contribuito alla tendenza al rialzo. Questo è stato in particolare il caso dell'Australia e dell'Argentina, ciascuna delle quali nel 2018 ha avviato tre nuove inchieste. In più, sono apparsi sulla scena altri utilizzatori, per esempio il Consiglio di cooperazione del Golfo, con tre inchieste in corso, il Madagascar con due nuove inchieste di salvaguardia o la Colombia, che ha avviato nel 2018 un'inchiesta sulle patate fritte congelate, la prima in cinque anni.

Per quanto riguarda le misure istituite, gli Stati Uniti sono in testa con dieci nuove misure nel 2018, seguiti dall'Australia, con quattro nuove misure, dall'India e dalla Turchia, con tre nuove misure ciascuna. La Cina ha istituito una nuova misura nel 2018.

Dal punto di vista dei settori, l'acciaio è stato ancora una volta il settore più colpito, con 12 inchieste avviate su 37 e 13 nuove misure su 32. I prodotti siderurgici hanno registrato anche la quota più elevata di misure in vigore nel 2018 (67 su 174). I prodotti chimici hanno continuato a rappresentare una quota importante con l'avvio di otto nuove inchieste.

La Commissione interviene nella maggior parte dei procedimenti nei confronti dell'UE, tuttavia essa si concentra in particolare su questioni sistemiche e sui procedimenti per i quali l'industria ha richiesto specificamente assistenza. Nel 2018 la Commissione è intervenuta, ad esempio, nell'inchiesta di salvaguardia relativa alle importazioni di latte in polvere e formaggio del Cile e nell'inchiesta di riesame antidumping sui pomodori in scatola dell'Australia. I dazi istituiti dalla Colombia sulle importazioni di patate fritte congelate rappresentano un particolare elemento di disturbo degli scambi, poiché sembra che i margini di dumping siano stati artificialmente gonfiati mediante il ricorso a metodologie carenti.

Nel 2018 anche l'industria della carta è stata oggetto di inchieste da parte dell'India, del Consiglio di cooperazione del Golfo e dell'Australia. La Commissione è intervenuta in collaborazione con l'industria dell'UE e continua a seguire da vicino tali inchieste.

II.7Attività nel quadro dell'OMC

L'UE ha continuato a impegnarsi a fondo e a cercare d'imporre un'agenda in materia di sovvenzioni nell'ambito dell'OMC. Nel corso del 2018 sono proseguiti a Ginevra intensi negoziati sulle sovvenzioni a favore del settore della pesca. Sebbene i progressi compiuti siano stati limitati, è stato adottato un ambizioso programma di lavoro per il 2019 che dovrebbe consentire ai membri dell'OMC di concludere i negoziati entro la fine del 2019.

Nel 2018 l'UE ha partecipato ai lavori dei pertinenti comitati dell'OMC sugli strumenti di difesa commerciale, tenutisi in aprile e ottobre. Nel comitato antidumping dell'OMC l'UE ha risposto in particolare a molte domande sulla riforma della normativa dell'UE in materia di strumenti di difesa commerciale. Ha sollevato inoltre questioni che destano preoccupazione nelle inchieste condotte da paesi terzi nei confronti dell'UE o di Stati membri.

L'UE ha partecipato ad entrambe le sessioni del gruppo di lavoro antidumping per l'attuazione dell'OMC. Gli argomenti discussi sono stati, ad esempio, il calcolo dei margini di dumping o i metodi per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nei riesami in previsione della scadenza.

Nell'ambito della sessione speciale del comitato per le sovvenzioni e le misure compensative dell'OMC è stata riesaminata la notifica delle sovvenzioni dell'UE per il 2017. Nell'ambito della sessione regolare del comitato per le sovvenzioni e le misure compensative sono proseguite inoltre le discussioni sul ruolo delle sovvenzioni in quanto fattori che contribuiscono alla creazione di capacità eccedentarie in vari settori dell'attività economica, con il patrocinio congiunto dell'UE, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone. L'UE ha inoltre ripetutamente chiesto una maggiore trasparenza da parte di altri membri, esortandoli a notificare le loro sovvenzioni all'OMC.

In sede di comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC l'UE ha espresso una serie di preoccupazioni in merito alle inchieste di salvaguardia di altri membri dell'OMC (ad esempio, Cile - latte in polvere e formaggio gouda, Stati Uniti - pannelli solari o Turchia - carta da parati). L'UE ha anche risposto alle domande di altri membri dell'OMC relative all'avvio dell'inchiesta di salvaguardia riguardante alcuni prodotti siderurgici.

II.8    Attività del consigliere-auditore

Nel 2018 il consigliere-auditore ha ricevuto complessivamente 27 domande di intervento e ha tenuto otto audizioni. In alcuni casi la richiesta di intervento è stata presentata contemporaneamente alla richiesta di audizione con i servizi incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore ha ritenuto che la parte interessata dovesse in primo luogo esporre le proprie preoccupazioni ai servizi e rivolgersi al consigliere-auditore solo nell'impossibilità di trovare una soluzione. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi, le parti interessate che avevano richiesto un intervento sono state in grado di trovare una soluzione direttamente con i servizi incaricati dell'inchiesta.

Nel 2018, solo alcune inchieste hanno dato luogo a domande di intervento. Si è trattato di domande di varie parti interessate o di diverse domande di intervento della stessa parte. Le parti interessate hanno per lo più contestato le decisioni, i fatti e le conclusioni dell'inchiesta e in tutti i casi i servizi hanno accettato di fornire chiarimenti o informazioni supplementari. In un caso degno di nota, la parte interessata ha contestato la politica della Commissione in materia di protezione dei dati personali nell'ambito dell'inchiesta e il caso ha dovuto essere rinviato all'Ufficio europeo per la protezione dei dati. In tutti gli interventi del 2018, il consigliere-auditore ha constatato che i diritti procedurali delle parti interessate erano stati rispettati.

Il ruolo del consigliere-auditore, a seguito delle modifiche legislative, è ora espressamente riconosciuto nei regolamenti di base antidumping e antisovvenzioni. In questo contesto, il consigliere-auditore ha pertanto contribuito anche alle procedure che la Commissione deve applicare per aumentare la trasparenza e garantire i diritti procedurali delle parti.

(1)      Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).
(2)      Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).
(3)      Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
(4)      Per i procedimenti avviati a partire dall'8 giugno 2018 si applicano entrambe le norme relative al nuovo metodo di calcolo e all'ammodernamento (ossia un periodo di inchiesta più breve). Per i nuovi casi e i riesami in previsione della scadenza avviati tra il 20 dicembre 2017 e il 7 giugno 2018 si applicano le norme sul nuovo metodo di calcolo. In tutti gli altri casi si continuano ad applicare le "vecchie" norme.
(5)      Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 14 ottobre 2015 "Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile", COM(2015)0497 final.
(6)      Fonte: regolamenti UE e denunce formali dell'industria o domande di riesame.
(7)      Fonte: regolamenti UE e OMC.
(8)      Esistono regole specifiche per calcolare il margine di pregiudizio in caso di distorsione dei prezzi delle materie prime, che rappresentano almeno il 17 % del costo di fabbricazione del prodotto. Nel caso delle sovvenzioni, di norma non si applica la "regola del dazio inferiore".
(9)

     I dati sulle importazioni nel periodo dell'inchiesta iniziale sono confrontati con le importazioni tra novembre 2017 e ottobre 2018. Nel caso degli "pneumatici", i dati disponibili dopo l'istituzione delle misure (sei mesi) sono stati estrapolati per il confronto. Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione, del 18 ottobre 2018 (GU L 263 del 22.10.2018, pag. 3).

(10)      Dati propri della Commissione.
(11)      Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione, del 22 novembre 2017 (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 25).
(12)      Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 della Commissione, del 23 gennaio 2017 (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1).
(13)      Per elusione si intende una modifica della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'UE che deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping o del dazio compensativo.
(14)      L'assorbimento può verificarsi quando, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o quando le variazioni dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nell'UE sono nulle o insufficienti.
(15)      Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations" (Distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), del 20 dicembre 2017, SWD (2017) 483 final/2.
(16)      Al momento dell'adozione della presente relazione, la relazione per paese riguardante la Russia era ancora in preparazione.
(17)      Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 16 marzo 2016: "Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa", COM(2016)155 final.
(18)      Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019 (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).
(19)       http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157607.htm  
(20)    Le misure sono conteggiate per prodotto e paese interessato, senza proroghe.
Top