COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.2.2019
COM(2019) 85 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione
ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e
la diffusione delle specie esotiche invasive
1.Contesto
Il regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive (di seguito il regolamento IAS) stabilisce il quadro per affrontare l'impatto che queste hanno sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici connessi e conferisce alla Commissione il potere di adottare, aggiornare e rivedere un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. In questo compito, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri (il comitato competente).
Prima di prendere in considerazione l'inclusione di una specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, è necessario effettuare un'accurata valutazione dei rischi per tale specie, sostenuta da solidi fondamenti scientifici riguardanti tutti gli elementi indicati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento IAS.
L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento IAS stabilisce tutti gli elementi necessari per redigere una valutazione dei rischi funzionale al processo decisionale. Il regolamento IAS riconosce che può essere utile specificare ulteriormente tali elementi, anche indicando una metodologia per la valutazione dei rischi. Inoltre, eventuali sviluppi dei metodi scientifici in uso nel settore delle valutazioni dei rischi dovrebbero essere integrati nella prassi di valutazione dei rischi ai fini del regolamento IAS.
L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento IAS conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche accettabili relative alla capacità di insediamento di una popolazione vitale e di diffusione nell'ambiente delle specie esotiche invasive e per fornire una descrizione dettagliata degli elementi delle valutazioni dei rischi. Tale descrizione dovrebbe includere la metodologia da applicare tenendo conto delle norme nazionali e internazionali pertinenti.
2.Base giuridica
La presente relazione è stilata a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento IAS. Ai sensi della presente disposizione, la delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dal 1° gennaio 2015. La Commissione è tenuta inoltre a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, inoltre, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.Esercizio della delega
La Commissione ha esercitato la delega di poteri nel 2018. Il 30 aprile 2018 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2018/968 della Commissione (in seguito il regolamento delegato), che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 luglio 2018 una volta trascorso il periodo di controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Il regolamento è entrato in vigore il 30 luglio 2018.
Il presente regolamento delegato è stato elaborato sulla base di una serie di studi e della migliore letteratura scientifica disponibile. La sua preparazione ha visto inoltre la partecipazione attiva del forum scientifico
, il gruppo di esperti istituito dal regolamento IAS con l'incarico di fornire consulenza scientifica in relazione alla sua attuazione, quando il progetto di regolamento delegato era aperto a raccogliere anche osservazioni del pubblico.
L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento IAS è la base giuridica per l'adozione del presente regolamento delegato. In particolare, esso conferisce alla Commissione il potere di:
a) precisare ulteriormente il tipo di prove scientifiche accettabili ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b);
b) fornire una descrizione dettagliata dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h);
c) stabilire la metodologia da utilizzarsi durante la preparazione di una valutazione dei rischi, tenendo conto dei pertinenti standard nazionali e internazionali e della necessità di intervenire in via prioritaria nei confronti delle specie esotiche invasive associate a effetti negativi significativi sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati, nonché, essendo tali effetti negativi ritenuti un fattore aggravante, sulla salute umana o sull'economia, o che potrebbero causare tali effetti.
L'articolo 1 del regolamento delegato dispone che una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi comuni da prendere in considerazione in una valutazione dei rischi figuri nell'allegato; l'articolo 2 stabilisce una metodologia, che indica anche il tipo di prova su cui dovrebbe fondarsi la valutazione dei rischi, anche nel caso in cui le prove scientifiche si riferiscano all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento IAS.
Infine, l'allegato del regolamento contiene una descrizione dettagliata dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h) del regolamento IAS per quanto riguarda gli elementi che devono essere presi in considerazione nell'elaborazione di una valutazione dei rischi.
4.Conclusioni
La Commissione ha esercitato i poteri delegati in maniera tempestiva e corretta.
La Commissione ritiene che tutte le deleghe di potere debbano essere mantenute, poiché potrebbero essere necessarie ulteriori precisazioni in futuro.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.
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