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Document 52019AP0027
European Parliament legislative resolution of 16 January 2019 on the proposal for a Council directive establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP (COM(2018)0358 — C8-0386/2018 — 2018/0186(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (COM(2018)0358 — C8-0386/2018 — 2018/0186(CNS))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (COM(2018)0358 — C8-0386/2018 — 2018/0186(CNS))
GU C 411 del 27.11.2020, p. 548–551
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 411/548 |
P8_TA(2019)0027
Documento di viaggio provvisorio dell'UE *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (COM(2018)0358 — C8-0386/2018 — 2018/0186(CNS))
(Procedura legislativa speciale — consultazione)
(2020/C 411/46)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0358), |
— |
visto l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0386/2018), |
— |
visto l'articolo 78 quater del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0433/2018), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 20
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Entro 36 ore dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/637 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Previa conferma della cittadinanza del richiedente, lo Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la risposta dello Stato membro di cittadinanza. |
3. Entro 24 ore dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 lo Stato membro di cittadinanza risponde alla consultazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/637 e conferma se il richiedente è suo cittadino. Previa conferma della cittadinanza del richiedente, lo Stato membro che presta assistenza rilascia a quest'ultimo l'ETD UE al più tardi il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui ha ricevuto la risposta dello Stato membro di cittadinanza. |
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Articolo 4 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. In casi eccezionali debitamente giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3. |
4. In casi eccezionali debitamente giustificati gli Stati membri possono disporre di termini più brevi o più lunghi rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1 e 3. |
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 13 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza conservano i dati personali del richiedente per non oltre tre anni . Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati. |
4. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza conservano i dati personali del richiedente per non oltre 90 giorni dalla scadenza della validità dell’ETD UE rilasciato . Allo scadere del periodo di conservazione i dati personali del richiedente sono cancellati. I dati anonimizzati possono essere conservati, se necessario, ai fini del monitoraggio e della valutazione del presente regolamento. |
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo 15 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Non prima di cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva la Commissione effettua una valutazione della medesima e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio le sue principali conclusioni, anche sull'adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali. |
1. Non prima di tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva la Commissione effettua una valutazione della medesima e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio le sue principali conclusioni, anche sull'adeguatezza del livello di sicurezza dei dati personali e dell’eventuale impatto sui diritti fondamentali . |
(24) Accordo interistituzionale Legiferare meglio tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(24) Accordo interistituzionale Legiferare meglio tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).