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Document 52018PC0746

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

COM/2018/746 final

Bruxelles, 15.11.2018

COM(2018) 746 final

2018/0386(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi per alcuni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice. Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'Unione. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha esaminato tutte le richieste di contingenti tariffari autonomi pervenutele dagli Stati membri.

A seguito di tale disamina la Commissione ritiene che l'apertura di contingenti tariffari autonomi si giustifichi per taluni nuovi prodotti attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. In relazione ad alcuni altri prodotti il testo della designazione deve essere cambiato, è opportuno assegnare nuovi codici TARIC, aggiungere un termine o aumentare il volume contingentale iniziale. Occorre sopprimere i prodotti per i quali un contingente tariffario non è più nell'interesse economico dell'Unione.

Per motivi di chiarezza è consigliabile pubblicare una versione consolidata dell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio che sostituisca integralmente l'allegato precedente.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione né i paesi candidati o potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e accordi di libero scambio).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è in linea con le politiche dell'Unione in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo, ambiente e relazioni esterne.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi 1 . Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

Scelta dell'atto giuridico

In virtù dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione". Di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2013 il regime dei contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione sulle sospensioni tariffarie autonome 2 .

Le due misure sono infatti analoghe, tranne per il fatto che i contingenti tariffari limitano il volume di importazioni. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'Unione che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'Unione, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il gruppo "Economia tariffaria", composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nella valutazione della presente proposta. Il gruppo si è riunito tre volte prima di approvare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica) è stata attentamente valutata. Ogni caso è stato esaminato nello specifico per accertare che non danneggiasse i produttori dell'Unione e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'Unione. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interesse.

Tutti i contingenti tariffari elencati erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso dei dibattiti in seno al gruppo. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

Valutazione d'impatto

La modifica proposta è di natura meramente tecnica e riguarda solo il campo di applicazione dei contingenti tariffari elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013. Pertanto, per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

Diritti fondamentali

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: dazi doganali non percepiti per un totale di circa 44,7 milioni di EUR all'anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 35,8 milioni di EUR l'anno (pari all'80 % del totale). La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato le implicazioni in materia di bilancio della proposta.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le misure proposte sono gestite nell'ambito della Tariffa integrata dell'Unione europea (TARIC) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

2018/0386 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi 3 . I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.

(2)Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti agricoli, chimici e industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire sei nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2617, 09.2720, 09.2738, 09.2740 e 09.2742 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti. È inoltre nell'interesse dell'Unione aprire i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2740 e 09.2742 solo ai fini dell'utilizzo dei prodotti in questione per la fabbricazione di prodotti specifici fabbricati nell'Unione. L'applicazione di tali contingenti dovrebbe pertanto essere subordinata all'uso specifico dei prodotti a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 .

(3)Nel caso dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2684, 09.2686, 09.2723 e 09.2864 è opportuno aumentare i volumi contingentali poiché tale aumento è nell'interesse dell'Unione.

(4)Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2850 la classificazione nella nomenclatura combinata (NC) dei prodotti compresi in tale contingente dovrebbe essere adattata.

(5)La classificazione nella NC dei prodotti precedentemente compresi nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.2844 è stata precisata. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno sostituire il contingente recante il numero d'ordine 09.2844 con un contingente recante un nuovo numero d'ordine (ossia 09.2820), che indica il codice NC applicabile.

(6)Nel caso dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2684, 09.2728, 09.2730, 09.2734 e 09.2736, il periodo contingentale dovrebbe essere esteso poiché i contingenti tariffari sono stati aperti per un periodo di soli sei mesi ed è ancora nell'interesse dell'Unione mantenere tali contingenti tariffari.

(7)Poiché l'ambito di applicazione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2620, 09.2668, 09.2736, 09.2850 e 09.2908 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici nell'Unione, è opportuno modificare la designazione dei prodotti compresi in tali contingenti. È nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2668 e 09.2850 solo ai fini dell'incorporazione dei prodotti in questione in prodotti specifici fabbricati nell'Unione. L'applicazione di tali contingenti dovrebbe pertanto essere subordinata all'uso specifico dei prodotti a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(8)Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2695, 09.2726, 09.2732, 09.2818, 09.2836, 09.2838 e 09.2886, essi dovrebbero essere chiusi.

(9)Tenuto conto delle modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

(11)Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti tariffari e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati devono applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.    TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2.    LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo:
capitolo 1 2 e articolo 1 2 0 - Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom;

importo iscritto a bilancio per l'esercizio 2019 (21 471 164 786 EUR)

3.    INCIDENZA FINANZIARIA

   La proposta non ha incidenza finanziaria

X    Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio

Stato delle entrate 5

Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa

[Anno: 2019]

Articolo 120

Incidenza sulle risorse proprie

1.1.2019

- 35,8

L'allegato contiene sei nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali contingenti tariffari, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il 2019, ammontano a 46 183 227 EUR all'anno.

A fronte del ripristino dei dazi doganali, sette prodotti sono stati soppressi dall'allegato del presente regolamento. Ciò rappresenta un aumento di 1 472 831 EUR all'anno per la riscossione dei dazi.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a 46 183 227 EUR – 1 472 831 EUR = 44,7 milioni di EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) x 0,8 = 35,8 milioni di EUR all'anno (importo netto).

4.    MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

(1)    GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.
(2)     http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm
(3)    Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
(4)    Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(5)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 15.11.2018

COM(2018) 746 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Consiglio

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali


ALLEGATO

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea Mays Saccharata) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1)(2)

1.1-31.12

550 tonnellate

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)(2)

1.1-31.12

700 tonnellate

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (2)

1.1-31.12

1 000 tonnellate

10 %

09.2740

ex 2309 90 06

97

Concentrato di proteine di soia contenente in peso:

destinato a essere usato nei mangimi animali (2)

1.1-31.12

30 000 tonnellate

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (2)

1.1-31.12

6 000 tonnellate

0 %

09.2828

2712 20 90

Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

1.1-31.12

120 000 tonnellate

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6)

1.1-31.12

100 000 tonnellate

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

1.1-31.12

1 700 tonnellate

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)

1.1-31.12

12 000 tonnellate

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio

1.1-31.12

160 tonnellate

0 %

09.2929

2903 22 00

Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6)

1.1-31.12

15 000 tonnellate

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

1.1-31.12

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

1.1-31.12

2 600 tonnellate

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)

1.1-31.12

15 000 tonnellate

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)

1.1-31.12

20 tonnellate

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

1.1-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2',2'-tetrakis(idrossimetil)-3,3'-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)

1.1-31.12

500 tonnellate

0 %

09.2624

2912 42 00

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide) (CAS RN 121-32-4)

1.1-31.12

1 950 tonnellate

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (2)

1.1-31.12

150 tonnellate

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)

1.1-31.12

300 tonnellate

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più

1.1-31.12

1 000 000 tonnellate

0 %

09.2972

2915 24 00

Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

50 000 tonnellate

0 %

09.2679

2915 32 00

Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)

1.1-31.12

350 000 tonnellate

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)

1.1-31.12

400 tonnellate

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

1.1-31.12

8 250 tonnellate

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

1.1-31.12

400 tonnellate

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

1.1-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %

1.1-31.12

4 600 tonnellate

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

1.1-31.12

120 tonnellate

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (2)

1.1-31.12

380 tonnellate

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (2)

1.1-31.12

140 tonnellate

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

1.1-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)

1.1-31.12

6 000 tonnellate

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

70

Solfato di dimetile (CAS RN 77-78-1)

1.1-31.12

18 000 tonnellate

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)

1.1-31.12

1 700 tonnellate

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %

1.1-31.12

150 000 tonnellate

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3)

1.1-31.12

500 tonnellate

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

1.1-31.12

1 800 tonnellate

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

80

4,4'-Metandiildianilina (CAS RN 101-77-9) sotto forma di granuli, destinata a essere utilizzata nella produzione di prepolimeri (2)

1.1-31.12

200 tonnellate

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

1.1-31.12

250 tonnellate

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1-31.12

20 000 tonnellate

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815 (2)

1.1-31.12

50 000 tonnellate

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1-31.12

900 tonnellate

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilidrazina (CAS 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) %

1.1-31.12

900 tonnellate

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)

1.1-31.12

6 500 tonnellate

0 %

09.2842

2932 12 00

2-Furaldeide (furfurale)

1.1-31.12

10 000 tonnellate

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1-31.12

300 tonnellate

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1-31.12

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1-31.12

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1-31.12

4 000 tonnellate

0 %

09.2858

2932 93 00

Piperonale (CAS RN 120-57-0)

1.1-31.12

220 tonnellate

0 %

09.2878

ex 2933 29 90

85

Enzalutamide (DCI) (CAS RN 915087-33-1)

1.1-31.12

1 000 kg

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)

1.1-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Clorpirifos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1-31.12

9 000 tonnellate

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1-31.12

5 tonnellate

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)

1.1-31.12

600 tonnellate

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

400 tonnellate

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)

1.1-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetilsulfonamido)pirimidin-5-il)-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7)

1.1-31.12

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

1.1-31.12

400 tonnellate

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0 ) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54

1.1-31.12

250 tonnellate

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante

1.1-31.12

50 tonnellate

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4

1.1-31.12

150 tonnellate

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

1.1-31.12

35 000 tonnellate

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6)

1.1-31.12

40 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

Essenza di cellulosa al solfato

1.1-31.12

25 000 tonnellate

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici di gemma

1.1-31.12

280 000 tonnellate

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa

1.1-31.12

500 tonnellate

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti: 

destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (2)

1.1-31.12

900 tonnellate

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1-31.12

3 000 tonnellate

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Miscele contenenti, in peso:

1.1-31.12

6 000 tonnellate

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparazione contenente en peso:

1.1-31.12

10 000 tonnellate

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6)

1.1-31.12

9 000 tonnellate

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 %

1.1-31.12

2 000 tonnellate

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:

1.1-31.12

16 000 tonnellate

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

e

1.1-31.12

1 600 tonnellate

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (2)

1.1-31.12

2 500 tonnellate

0 %

09.2639

3905 30 00

Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

1.1-31.12

15 000 tonnellate

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):

1.1-31.12

12 500 tonnellate

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all' 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.1-31.12

2 000 tonnellate

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilene)

1.1-31.12

5 000 tonnellate

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1-31.12

75 000 tonnellate

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginato di sodio, estratto da alghe brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1-31.12

10 000 tonnellate

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

1.1-31.12

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

1.1-31.12

100 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1-31.12

1 700 tonnellate

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)

1.1-31.12

10 000 tonnellate

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:

usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (2)

1.1-31.12

375 000 m²

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:

per uso nell'industria aeronautica (2)

1.1-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

ex 7019 52 00

70

30

Tessuti di fibre di vetro "E":

per utilizzo esclusivo nella fabbricazione di preimpregnati e laminati rivestiti di rame (2)

1.1-30.6

3 000 000 m

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m²(± 10 g/m²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso

1.1-31.12

3 000 000 m²

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

1.1-31.12

50 000 tonnellate

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

20

30

Fogli e nastri di rame raffinato con rivestimento elettrolitico

1.1-31.12

1 020 tonnellate

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Lastre o fogli costituiti di

1.1-31.12

7 000 000 pezzi

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Lastre:

1.1-31.12

80 000 m²

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm

1.1-31.12

2 000 tonnellate

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm

1.1-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (2)

1.1-31.12

600 tonnellate

0 %

09.2906

ex 7609 00 00

20

Accessori per tubi, di alluminio, destinati ad essere fissati ai radiatori di motocicli (2)

1.1-31.12

3 000 000 pezzi

0 %

09.2722

8104 11 00

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

1.1-31.12

80 000 tonnellate

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Polvere di magnesio:

1.1-31.12

2 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (2)

1.1-31.12

1 500 000 pezzi

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:

del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel

1.1-31.12

65 000 pezzi

0 %

09.2850

ex 8414 90 00

70

Girante del compressore in lega di alluminio con:

destinato ad essere usato nell'assemblaggio di turbocompressori senza ulteriore lavorazione (2)

1.1-31.12

5 900 000 pezzi

0 %

09.2909

ex 8481 80 85

40

Valvola di scarico destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di sistemi di gas di scarico di motocicli (2)

1.1-31.12

1 000 000 pezzi

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

20

Gabbie d'ottone

del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere

35 000 pezzi

0 %

09.2690

ex 8483 30 80

20

Cuscinetto a strisciamento per applicazioni assiali, d'acciaio FeP01 (secondo EN 10130-1991), con strato di strisciamento di bronzo sinterizzato poroso e poli(tetrafluoroetilene), atto a essere montato sulle sospensioni motociclistiche

1.1-31.12

1 500 000 pezzi

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (2)

1.1-31.12

2 000 000 pezzi

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Raddrizzatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di apparecchi di cui alle voci 8509 80 e 8510 (2)

1.1-31.12

4 500 000 pezzi

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci 8521 e 8528 (2)

1.1-31.12

15 000 000 pezzi

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità per sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione, non dotata di visualizzatore, di peso non superiore a 2 500 g, anche inserita in un alloggiamento

1.1-30.6

1 500 000 pezzi

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuito stampato con diodi LED:

destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 (2)

1.1-31.12

115 000 000 pezzi

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm

1.1-31.12

1 400 000 pezzi

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)

1.1-31.12

200 000 pezzi

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette

1.1-31.12

1 000 000 pezzi

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Pistoni per sistemi di sospensione, con diametro non superiore a 55 mm, di acciaio sinterizzato

1.1-31.12

2 000 000 pezzi

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (2)

1.1-31.12

350 000 pezzi

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 901310 e9015 (2)

1.1-31.12

5 000 000 pezzi

0 %

09.2932

ex 9027 10 90

20

Sensori lambda destinati ad essere incorporati in modo permanente nei sistemi di scarico di motocicli (2)

1.1-31.12

1 000 000 pezzi

0 %

(1)

La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(2)

La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(3)

È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.

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