COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.6.2018
COM(2018) 434 final
2018/0227(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027
{SEC(2018) 289 final}
{SWD(2018) 305 final}
{SWD(2018) 306 final}
RELAZIONE
CONTESTO DELLA PROPOSTA
La presente proposta prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021.
•Motivi e obiettivi
La trasformazione digitale ha effetti su tutti i settori dell'economia e trasforma il nostro modo di vivere, lavorare e comunicare. Come i nostri trasporti, le infrastrutture industriali, l'istruzione e i servizi pubblici di alta qualità hanno garantito la prosperità dell'Europa in passato, così gli investimenti nelle capacità e nelle infrastrutture digitali strategiche, il miglioramento delle competenze e la modernizzazione dell'interazione tra i governi e i cittadini saranno alla base della nostra prosperità futura.
L'attuale quadro per gli investimenti dell'UE comprende aspetti importanti di questi pilastri, in particolare la ricerca e l'innovazione
. Tuttavia, le lezioni apprese dalle efficaci politiche pubbliche attuate nei settori dell'alta tecnologia dimostrano che, accanto alla ricerca e all'innovazione, anche un intervento pubblico di sostegno ai "contributi a monte" nei settori tecnologici in rapida evoluzione può essere utile per generare valore, rispondendo nel contempo alle esigenze del settore pubblico.
È il caso dei settori chiave che saranno alla base della trasformazione digitale dell'economia e della società nei prossimi dieci anni almeno, ossia il calcolo avanzato e la gestione dei dati, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale. Gli investimenti finalizzati all'acquisizione delle capacità più avanzate in questi settori, la garanzia del loro impiego ottimale in modo interoperabile a livello dell'UE e l'acquisizione delle competenze necessarie per svilupparle e utilizzarle apporteranno un fondamentale stimolo alla trasformazione digitale dei nostri settori di interesse pubblico e della nostra industria.
In Europa un deficit di investimenti a monte, oltre che nel settore della ricerca e dell'innovazione, risulta evidente dallo sfasamento tra la crescente domanda della tecnologia più moderna e la sua offerta. Nel calcolo ad alte prestazioni, l'offerta insufficiente sta spingendo gli scienziati e gli ingegneri dell'UE ad avvalersi massicciamente di risorse di calcolo esistenti al di fuori dell'Europa, in particolare negli Stati Uniti d'America, dove i programmi governativi mantengono l'offerta di sistemi informatici di fascia alta al massimo livello di prestazione
.
L'Europa è anche la sede di una comunità di ricerca leader a livello mondiale nel campo dell'intelligenza artificiale e ospita piccole imprese che forniscono competenze in materia; il mercato europeo dell'intelligenza artificiale è tuttavia sottosviluppato rispetto a quello degli USA, dove le capacità disponibili segnatamente nel settore dei dati creano le condizioni per un'innovazione su vasta scala.
La frammentazione e un livello relativamente basso di investimenti pubblici nella cibersicurezza
stanno mettendo a rischio la nostra società e la nostra economia, mentre la ciberindustria europea rimane fortemente dispersa, priva com'è di grandi operatori di mercato
. Restano vacanti posti di lavoro per esperti tecnici altamente qualificati in settori quali l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati e la cibersicurezza: attualmente nell'UE risultano scoperte oltre 350 000 posizioni in questi settori
.
La strategia per il mercato unico digitale ha creato un quadro solido cui adesso deve corrispondere un programma di investimenti altrettanto solido. Questa prospettiva è stata sostenuta al più alto livello politico. A Tallinn i capi di Stato o di governo europei hanno individuato i pilastri principali di una forte economia digitale: cibersicurezza, intelligenza artificiale, un'infrastruttura di prim'ordine che comprenda il calcolo ad alte prestazioni, competenze digitali e la trasformazione digitale del settore pubblico
. Ciò si riflette nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2017. Da allora diverse formazioni del Consiglio hanno discusso il tema dello sviluppo di una forte capacità digitale nell'UE. Nella comunicazione relativa al quadro finanziario pluriennale
la Commissione ha evidenziato uno scenario che prevede il raddoppio degli investimenti nel settore digitale.
La presente relazione accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un nuovo programma volto ad accrescere e massimizzare i vantaggi della trasformazione digitale per tutti i cittadini, le pubbliche amministrazioni e le imprese europei (programma Europa digitale).
Il programma Europa digitale è un elemento centrale dell'esauriente risposta della Commissione alla sfida della trasformazione digitale ed è compreso nella proposta sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027. Il suo scopo è fornire uno strumento di spesa adattato ai requisiti operativi dello sviluppo di capacità nei settori individuati dal Consiglio europeo, nonché sfruttare le sinergie tra di essi.
Esso si concentrerà quindi sul rafforzamento delle capacità dell'Europa nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale, nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate e sulla garanzia di un loro ampio utilizzo nell'economia e nella società. Promossi simultaneamente, tali elementi contribuiranno a creare una fiorente economia dei dati, promuovere l'inclusione e garantire la creazione di valore
. Per contro, ignorando o indebolendo anche uno solo dei suoi pilastri l'intera struttura sarà compromessa, poiché essi sono strettamente interconnessi e interdipendenti: ad esempio, l'intelligenza artificiale necessita della cibersicurezza per essere affidabile; la cibersicurezza necessita di calcoli ad alta prestazione per elaborare l'ingente mole di dati da proteggere; i servizi digitali, per essere conformi alle future norme, necessitano di tutte e tre le capacità; infine, tutti gli elementi summenzionati necessitano delle competenze avanzate adeguate. Il programma si concentrerà soprattutto sui settori nei quali nessuno Stato membro da solo è in grado di garantire il necessario livello di successo digitale. Sarà inoltre riservata particolare attenzione ai settori in cui la spesa pubblica produce il massimo effetto, in particolare migliorando l'efficienza e la qualità dei servizi nei settori di interesse pubblico come la sanità, la giustizia, la protezione dei consumatori e le pubbliche amministrazioni, nonché aiutando le piccole e medie imprese (PMI) ad adeguarsi al cambiamento digitale.
Il programma terrà altresì in considerazione il valore aggiunto derivante dalla combinazione del digitale con altre tecnologie abilitanti per massimizzare gli effetti della digitalizzazione.
Il programma mira a:
·sviluppare e potenziare le capacità dell'UE di calcolo ad alte prestazioni (HPC) ed elaborazione dei dati, nonché garantire il loro ampio utilizzo sia nei settori di interesse pubblico come la sanità, l'ambiente e la sicurezza, sia da parte dell'industria, in particolare delle PMI;
·sviluppare e rafforzare le capacità di base nell'intelligenza artificiale, come le risorse di dati e gli archivi di algoritmi dell'intelligenza artificiale, e renderle accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni, nonché rafforzare e promuovere i legami tra le strutture di prova e sperimentazione dell'intelligenza artificiale già esistenti negli Stati membri;
·garantire che le capacità essenziali necessarie per rendere sicure l'economia digitale, la società e la democrazia dell'UE siano disponibili e accessibili al settore pubblico e alle imprese dell'UE, nonché migliorare la competitività dell'industria della cibersicurezza dell'UE;
·garantire che la forza lavoro attuale e futura possano acquisire facilmente competenze digitali avanzate, in particolare nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale e nella cibersicurezza, offrendo agli studenti, ai laureati e ai lavoratori esistenti gli strumenti necessari per acquisire e sviluppare tali competenze, ovunque essi si trovino;
·ampliare l'impiego ottimale delle capacità digitali, in particolare del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale e della cibersicurezza, in tutti i settori dell'economia, nei settori di interesse pubblico e nella società, compresa l'implementazione di soluzioni interoperabili nei settori di interesse pubblico, nonché facilitare l'accesso alla tecnologia e al know-how per tutte le imprese, in particolare le PMI.
•Coerenza con le disposizioni vigenti
Il programma sosterrà, tra l'altro, le iniziative politiche annunciate dalla Commissione per il calcolo ad alte prestazioni nell'ambito dell'iniziativa EuroHPC, il piano d'azione per le tecnologie finanziarie (FinTech) del marzo 2018, l'intelligenza artificiale nell'ambito della relativa comunicazione, il regolamento sulla promozione dell'equità e della trasparenza per le imprese che utilizzano servizi di intermediazione online e la decisione dell'aprile 2018 che istituisce un osservatorio dell'economia delle piattaforme online, nonché il pacchetto dati dell'aprile 2018, la cibersicurezza nell'ambito del relativo pacchetto del 15 settembre 2017, la trasformazione digitale della sanità e dell'istruzione, la nuova strategia di politica industriale del settembre 2017, la digitalizzazione dell'industria europea dell'aprile 2016 e l'agenda per le competenze in Europa.
Il programma si collega agli strumenti di investimento esistenti. Gli investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione (RSI) delle tecnologie digitali effettuati nell'ambito del programma H2020 e di programmi quadro precedenti hanno permesso all'Europa di restare competitiva in settori chiave come la robotica, le apparecchiature di telecomunicazione e la tecnologia dei sensori. È adesso necessario mantenere e aumentare i finanziamenti nel settore RSI nel prossimo quadro finanziario pluriennale. Il programma Europa digitale si basa chiaramente sui successi ottenuti dal programma H2020, che ha reso possibile il passaggio all'implementazione di tecnologie quali il calcolo ad alte prestazioni e l'intelligenza artificiale.
Grazie agli investimenti in quadri, norme, soluzioni interoperabili e servizi transfrontalieri pilota nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e del programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (ISA²), le pubbliche amministrazioni sono adesso in grado di testare la trasformazione digitale in un contesto "reale" e di avviare il passaggio dall'amministrazione elettronica alla pubblica amministrazione digitale. L'implementazione di soluzioni interoperabili all'interno del mercato unico digitale ha dimostrato il valore di un intervento a livello dell'UE. Si tratta di conquiste importanti, da cui partire per applicare su scala più ampia i servizi digitali interoperabili in tutta Europa. Il programma si baserà sulle infrastrutture di servizi digitali realizzate e implementate nell'ambito dell'attuale programma MCE e sosterrà l'ulteriore evoluzione e l'applicazione su scala più ampia degli elementi strategici come il quadro europeo di interoperabilità (QEI).
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Il programma Europa digitale integra e affianca una serie di altri strumenti proposti nel quadro finanziario pluriennale post 2020, in particolare: Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), il programma Europa creativa (compresa la sezione MEDIA), il Fondo InvestEU, COSME, il programma per il mercato unico, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (comprese l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, la componente Sanità e le competenze digitali di base), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Erasmus, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (competenze digitali di base e avanzate), il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, il Fondo Sicurezza interna, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (compresa l'efficienza energetica) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Le sinergie tra i programmi permetteranno di realizzare economie di scala, compiere investimenti più coerenti e offrire ai cittadini e agli operatori economici risultati migliori. Aumenteranno inoltre l'incidenza sul campo degli investimenti digitali a livello dell'UE, mentre gli investimenti digitali nazionali e regionali potranno integrare meglio l'azione a livello dell'UE.
Aumentando l'incidenza e l'efficienza dei finanziamenti pubblici tramite collegamenti pratici tra i diversi programmi, l'UE potrà affrontare le sfide digitali in modo più mirato e razionale e costruirà o rafforzerà ecosistemi a sostegno della digitalizzazione, creando un maggior numero di posti di lavoro, aumentando la crescita e stimolando la competitività. Durante l'attuazione del programma Europa digitale si presterà particolare attenzione alla salvaguardia della concorrenza nel mercato interno.
La sezione seguente illustra sinteticamente le principali complementarità e sinergie tra il programma Europa digitale e gli strumenti più rilevanti nel contesto digitale, in particolare il programma Orizzonte Europa, l'MCE, il FESR e il programma sui valori dell'UE, nonché il programma per il mercato unico.
Esistono sovrapposizioni tra diverse aree tematiche affrontate dal programma Orizzonte Europa e dal programma Europa digitale, poiché entrambi si occuperanno di calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale e cibersicurezza; il tipo di azioni da sostenere, i relativi risultati attesi e la logica d'intervento sono diversi e complementari. Orizzonte Europa sarà l'unico programma dell'UE gestito in modo centralizzato a sostegno della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché il principale programma per la dimostrazione, le attività pilota, la prova del concetto, la prova e l'innovazione, compresa l'implementazione precommerciale. D'altro canto, il programma Europa digitale si concentrerà sulla creazione di capacità e infrastrutture digitali su vasta scala allo scopo di promuovere in tutta Europa un'ampia adozione e implementazione di soluzioni digitali innovative, esistenti o testate, di importanza cruciale.
L'esistenza di sinergie tra i due programmi è dimostrata dal fatto che le nuove tecnologie digitali sviluppate da Orizzonte Europa saranno progressivamente adottate e implementate da Europa digitale. Allo stesso modo, le capacità e le infrastrutture sviluppate nell'ambito di Europa digitale saranno messe a disposizione della comunità di ricerca e innovazione, anche per attività sostenute tramite Orizzonte Europa. Le iniziative di Orizzonte Europa a sostegno dello sviluppo di competenze digitali, comprese le iniziative attuate presso i centri di coubicazione dell'IET Digitale dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, saranno integrate e rafforzate grazie alle capacità sviluppate con il sostegno del programma Europa digitale nel settore delle competenze digitali avanzate. I poli IET riuniscono studenti, ricercatori, ingegneri e sviluppatori aziendali ai fini dello svolgimento di attività di progettazione congiunta e collaborazione all'attuazione di progetti di innovazione, alla creazione di imprese e al sostegno alle imprese. Al fine di garantire forti meccanismi di coordinamento per l'attuazione, le procedure operative di entrambi i programmi saranno armonizzate.
Il programma Europa digitale integra le azioni stabilite nel piano d'azione per l'istruzione digitale, in particolare quelle che richiedono competenze digitali avanzate nei settori del calcolo ad alte prestazioni, dell'analisi dei big data, della cibersicurezza, delle tecnologie del registro distribuito, della robotica e dell'intelligenza artificiale.
Il meccanismo per collegare l'Europa fornirà l'infrastruttura fisica per le reti a banda larga ad alta capacità necessarie per consentire l'implementazione dei servizi e delle tecnologie digitali proposti nel programma Europa digitale. Poiché l'MCE sosterrà le infrastrutture cruciali in tutti i settori che hanno bisogno di un livello di cibersicurezza adeguato, tale meccanismo farà riferimento alle implementazioni effettuate nell'ambito del programma Europa digitale. In futuro soltanto il programma Europa digitale sosterrà l'implementazione di servizi digitali nei settori di interesse pubblico.
Il FESR mira a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale in tutte le regioni dell'UE, in particolare in quelle meno sviluppate. Esso promuove lo sviluppo economico guidato dall'innovazione che implica la digitalizzazione dell'industria, come indicato nelle strategie di specializzazione intelligente (compresi gli investimenti complementari nello sviluppo e nel miglioramento dei poli dell'innovazione digitale). Il FESR sostiene inoltre l'implementazione di soluzioni digitali, compresa la cibersicurezza, nel quadro delle attività volte a realizzare le priorità dell'UE nei settori della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, dei trasporti sostenibili, del miglioramento dei sistemi sanitari e assistenziali, della transizione energetica, dell'economica circolare e dell'istruzione. In tal modo contribuisce al completamento del mercato unico digitale, in particolare a livello regionale e locale. Europa digitale integrerà gli investimenti locali per rendere le strutture accessibili al resto d'Europa mediante la messa in rete e la mappatura delle capacità digitali.
Il programma Europa digitale contribuirà inoltre indirettamente al conseguimento degli obiettivi della comunicazione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", in cui si riconosce che l'accessibilità e le competenze digitali sono condizioni essenziali per lo sviluppo di tali regioni.
Esistono evidenti sinergie tra il programma Europa digitale e il programma Europa creativa, in particolare per quanto riguarda la sezione MEDIA e la sezione transettoriale. MEDIA sostiene azioni mirate (ad esempio l'accesso a contenuti, la promozione e l'allargamento e la diversificazione del pubblico) promuovendo la competitività dei settori culturali e creativi, in particolare del settore audiovisivo, e il loro adeguamento all'ambiente digitale. La sezione transettoriale mira, tra le altre priorità, a una migliore comprensione delle dinamiche dei media digitali e alla trasformazione digitale del settore europeo dei mezzi di comunicazione. Il programma Europa digitale sosterrà tali sezioni consentendo un ampio accesso alle tecnologie all'avanguardia, alle norme (laddove necessario) e alle infrastrutture necessarie per lo sviluppo di capacità.
È opportuno ricercare la coerenza tra il programma Europa digitale e il programma per il mercato unico. Ad esempio, la protezione dei consumatori deve essere conseguita fin dalla progettazione, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti in relazione all'economia digitale, alla cibersicurezza e all'intelligenza artificiale. I due programmi dovrebbero essere complementari in riferimento ai soggetti coinvolti e al tipo di nuovi rischi derivanti da queste tecnologie emergenti. Le ricerche sui mercati digitali condotte dai due programmi dovrebbero inoltre sostenersi a vicenda.
Il programma Europa digitale promuoverà lo sviluppo di competenze digitali avanzate, concentrandosi su quelle relative al suo ambito di applicazione, in particolare la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni. In tal modo sarà complementare al Fondo sociale europeo Plus, che sosterrà l'istruzione e la formazione nell'ambito delle competenze di base e intermedie, e al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, che finanzierà la formazione informatica per i lavoratori licenziati, a tutti i livelli di competenza.
È opportuno garantire sinergie e complementarità tra il programma Europa digitale e il programma Erasmus, a tutto vantaggio di entrambi. Il programma Erasmus contribuisce allo sviluppo e all'acquisizione di competenze mediante la mobilità a fini di apprendimento e la cooperazione nell'ambito dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.
Infine, per quanto riguarda la partecipazione di soggetti stabiliti in paesi non appartenenti all'UE, l'attuazione del programma Europa digitale sarà coordinata con strumenti di finanziamento esterni quali lo strumento di preadesione e lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale.
La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha fissato un traguardo più ambizioso per l'integrazione delle questioni climatiche in tutti i programmi dell'UE, stabilendo l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Il contributo del presente programma al raggiungimento di tale obiettivo generale sarà monitorato mediante un sistema dell'UE di indicatori sul clima con un adeguato livello di disaggregazione, compreso il ricorso a metodologie più precise qualora disponibili. La Commissione continuerà a presentare su base annuale le informazioni in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.
Per sfruttare appieno il potenziale del programma ai fini del raggiungimento degli obiettivi in materia di clima, la Commissione si adopererà per individuare azioni pertinenti durante l'intero processo di preparazione, attuazione, riesame e valutazione del programma.
Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo. Ciò garantirà la coerenza tra le azioni del programma e le norme dell'UE sugli aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
Il presente programma è riferito a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
•Base giuridica
In considerazione dell'ampia portata dell'intervento nell'ambito del programma Europa digitale, la sua base giuridica è data dalle seguenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE):
·articolo 173, paragrafo 3, del TFUE per la maggior parte delle attività intraprese nell'ambito del programma;
·articolo 172 del TFUE, in particolare per quanto riguarda la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico.
•Sussidiarietà
Il programma mira a sfruttare le sinergie ottenute dalla somma dei fondamentali essenziali dell'economia digitale: infrastruttura di dati e calcolo intelligente, cibersicurezza, intelligenza artificiale, competenze digitali avanzate e applicazioni nell'industria e nei settori di interesse pubblico. Grazie al sostegno nell'ambito di un unico strumento coerente, tali pilastri faranno fiorire l'economia dei dati, promuoveranno l'inclusione, catalizzeranno progetti innovativi e garantiranno la distribuzione del valore.
Il programma Europa digitale costituisce una risposta alla nuova volontà politica di affrontare in uno spirito di cooperazione quelle che una volta erano questioni prevalentemente interne, perché nessuno Stato membro e nessuna impresa sono in grado, da soli, di effettuare investimenti digitali fondamentali delle dimensioni necessarie o di incrementarli fino a raggiungere un livello soddisfacente. Se l'UE non si impegna, questi investimenti non saranno effettuati nella misura necessaria e l'Unione rischierà di perdere la propria competitività.
L'intervento a livello dell'UE è necessario per pianificare, finanziare congiuntamente e coordinare le azioni ad un livello che permetta di affrontare queste sfide, nonché per garantire che i benefici derivanti dalle nuove tecnologie digitali siano pienamente condivisi in tutta l'Europa. Un'azione multilaterale coordinata permette altresì di evitare duplicazioni, utilizzare al meglio le sinergie collegando i finanziamenti a condizioni quadro, salvaguardare l'interoperabilità ed evitare punti ciechi o un profondo divario digitale geografico.
Nel complesso ciò accelererà l'implementazione e la diffusione delle nuove tecnologie, apporterà vantaggi strategici per le imprese europee, garantirà servizi pubblici migliori per i cittadini dell'UE e una maggiore capacità di compiere progressi decisivi nella soluzione delle sfide sociali (salute, individuazione e diagnosi di malattie, cambiamenti climatici, efficienza delle risorse, ecc.), con un generale miglioramento della qualità della vita in ogni ambito in tutta l'Unione.
•Proporzionalità
Esiste la chiara volontà da parte del settore pubblico di affrontare la trasformazione digitale a livello europeo, nonché di coinvestire nella creazione e nel rafforzamento della capacità digitale dell'UE. Oltre al forte sostegno politico all'intervento manifestato dal Consiglio europeo, anche il Consiglio e il Parlamento europeo si sono espressi in tal senso e hanno sollecitato ripetutamente il completamento in tempi rapidi del mercato unico digitale e dei relativi fascicoli individuali
.
Il Parlamento ha espresso in particolare la preoccupazione che le risorse stanziate per le politiche digitali nel bilancio dell'UE fossero insufficienti per produrre un effetto reale e ha riconosciuto la necessità di stimolare l'economia europea con investimenti produttivi
.
A livello dell'UE, nel marzo 2017 ventinove paesi si sono impegnati a collaborare sulla mobilità connessa
e ad oggi 16 Stati membri si sono impegnati a cooperare tra loro e con la Commissione per acquisire e implementare un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni integrata di prim'ordine
. Nel gennaio 2018 la Commissione ha proposto un regolamento del Consiglio per istituire l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni "EuroHPC"
.
In occasione della seconda Giornata digitale, tenutasi il 10 aprile 2018, 28 paesi europei si sono impegnati a collaborare nel campo dell'intelligenza artificiale per potenziare le capacità tecnologiche e industriali dell'UE in tale ambito e permettere a tutti i cittadini e a tutte le imprese di beneficiare dei suoi vantaggi. I paesi europei si sono impegnati anche a elaborare insieme soluzioni avanzate per i servizi pubblici (ad esempio sviluppando un'infrastruttura europea di blockchain per i servizi), la medicina personalizzata, la sanità e l'assistenza basate sui dati e il monitoraggio comune dei progressi degli investimenti digitali. Oggi tutti gli Stati membri partecipano all'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria dell'UE e si sono chiaramente impegnati a proseguire la collaborazione per ottimizzare l'utilizzo del digitale nelle imprese.
Le consultazioni dei portatori di interessi mostrano inoltre che una serie di investimenti fondamentali può essere effettuata meglio a livello dell'UE. I settori interessati dal programma sono quelli in cui il successo è determinato dalla portata degli interventi, che si tratti di acquisire le capacità necessarie o di diffonderne l'uso in tutta l'UE. Considerato che le conoscenze e le competenze nei settori digitali avanzati non sono disponibili in tutte le regioni d'Europa, un intervento a livello dell'UE, in particolare attraverso la messa in rete dei poli dell'innovazione digitale, può garantire che tali competenze siano messe a disposizione di tutte le regioni.
Data l'urgenza della situazione e il livello degli investimenti necessari vi è una forte necessità di un intervento dell'UE per finanziare e coordinare congiuntamente azioni di una portata tale da poter far fronte alle sfide derivanti dalla trasformazione digitale. Ciò dovrebbe garantire che i benefici delle nuove tecnologie digitali siano pienamente condivisi. Un'azione coordinata permette di evitare duplicazioni, utilizzare al meglio le sinergie collegando i finanziamenti a condizioni quadro, salvaguardare l'interoperabilità ed evitare punti ciechi o un profondo divario digitale geografico.
L'invito ad aumentare gli investimenti deve ora essere tradotto in azioni concrete all'interno del quadro per gli investimenti dell'UE. L'UE deve comunicare chiaramente ai cittadini e alle imprese che sta investendo nel loro futuro, che è garantita la prevedibilità e che sono messi in atto meccanismi di sostegno per gestire il complesso processo della trasformazione digitale. È responsabilità dell'Europa intervenire ed essere visibile durante l'intero processo.
Considerato che la trasformazione digitale è diventata un fattore essenziale per la crescita, lo sviluppo sociale e la transizione verso un'economia sostenibile, è emersa una differenza sostanziale nel modo in cui l'UE e gli Stati membri stanziano i finanziamenti per il digitale. L'attuale quadro per gli investimenti non è stato progettato per lo sviluppo di capacità digitali a livello dell'UE e il loro utilizzo ottimale. L'Unione ha quindi bisogno di un nuovo programma di finanziamento integrato e ambizioso per sostenere l'implementazione e l'utilizzo ottimale delle capacità digitali alla base dell'innovazione nei settori di pubblico interesse e nelle imprese.
•Scelta dell'atto giuridico
Il programma è attuato mediante un regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
••Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Considerato che Europa digitale è un nuovo programma, la presente proposta non si basa su una valutazione intermedia dedicata. Si traggono invece insegnamenti dalle valutazioni di programmi e iniziative strettamente correlati, segnatamente la valutazione intermedia dell'MCE e il riesame intermedio del mercato unico digitale.
Di particolare importanza è il risultato della valutazione intermedia dell'MCE, secondo cui lo sforzo dedicato nell'ambito del programma alla creazione di capacità e infrastrutture digitali potrebbe sostenere soltanto i primissimi passi verso una trasformazione digitale a livello dell'UE dei settori di interesse pubblico. Nella valutazione si sottolinea che i livelli di finanziamento disponibili nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa hanno finora permesso di soddisfare solo una parte delle esigenze correnti e, inoltre, che il quadro dell'MCE limita la capacità del programma di adeguarsi ai più recenti sviluppi tecnologici e alle priorità politiche emergenti (ad esempio le sfide correlate alla cibersicurezza). Tale valutazione ha evidenziato altresì una forte volontà da parte degli Stati membri di impegnarsi insieme nella trasformazione digitale.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nell'ambito del lavoro di valutazione d'impatto sono state condotte varie attività di consultazione per garantire che i pareri dei portatori di interessi fossero tenuti sistematicamente in considerazione nel processo di definizione del programma dell'UE post 2020 per il programma Europa digitale. Tali attività di consultazione hanno compreso conferenze ed eventi dei portatori di interessi, gruppi di esperti, una consultazione online, workshop, incontri e seminari, nonché analisi di documenti di sintesi.
I risultati delle consultazioni dei portatori di interessi mostrano un sostegno a un approccio più efficiente e meno frammentato, volto a massimizzare i vantaggi della trasformazione digitale per tutti i cittadini europei e tutte le imprese dell'UE. Ciò è particolarmente pertinente per i settori chiave del programma Europa digitale, ossia il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, nonché le competenze avanzate e la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico.
•Valutazione d'impatto
La relazione sulla valutazione d'impatto è stata esaminata il 25 aprile 2018 dal comitato per il controllo normativo, che ha espresso un parere negativo.
In seguito a tale parere, la relazione è stata profondamente rivista e ristrutturata per descrivere meglio il modo in cui la proposta si basa su programmi esistenti legati al digitale. Sono stati forniti diversi esempi di interventi analoghi in paesi terzi o negli Stati membri e sono stati anche aggiunti i dettagli sulla delimitazione rispetto a Orizzonte Europa, come concordato con la DG RTD. Sono stati inoltre chiariti la logica di intervento e i dubbi sulle carenze del mercato e sul divario degli investimenti a monte nei vari settori, e sono stati forniti altri dettagli sulle modalità di attuazione di ciascuna delle azioni proposte. All'interno di nuove sezioni è stato spiegato più in dettaglio ciò che sarebbe possibile ottenere con un aumento dei finanziamenti e non si potrebbe ottenere con gli attuali meccanismi di intervento nei vari pilastri. Sono stati citati alcuni esempi di politiche analoghe rivelatesi efficaci negli Stati Uniti e in Europa. Il 5 maggio 2018 è stata presentata una valutazione d'impatto rivista.
Il parere positivo (con riserve) espresso dal comitato per il controllo normativo è pervenuto l'8 maggio 2018, restando inteso che la relazione sulla valutazione d'impatto sarebbe stata rivista per tenere conto delle raccomandazioni del comitato. La relazione è stata rivista di conseguenza: è stato chiarito quali elementi sono integrati dalla proposta e quali sono le novità, e si è spiegato meglio il motivo per cui il programma Europa digitale rappresenta un canale migliore per sostenere le misure proposte; è stata aggiunta una nuova sezione sul coinvolgimento degli Stati membri per descrivere meglio il sostegno politico alle misure proposte e l'impegno degli Stati membri; la sezione relativa alle norme in materia di concorrenza e alla distorsione del mercato è stata rafforzata; è stata inserita una nuova sezione allo scopo di fornire un esempio del meccanismo pay per use previsto.
•Semplificazione
È stata garantita la totale conformità al regolamento finanziario vigente e a quello futuro. Le deroghe previste sono debitamente contemplate dai testi giuridici collegati oppure sono giustificate da precedenti. Sono stati inoltre introdotti i seguenti elementi di semplificazione:
·flessibilità delle dotazioni di bilancio integrata a livello degli obiettivi specifici;
·definizione dell'ambito dell'intervento a livello degli obiettivi generali, specifici e operativi. I criteri di ammissibilità, i tassi di finanziamento per le sovvenzioni e altri elementi dell'attuazione saranno indicati nei programmi di lavoro. La flessibilità è bilanciata garantendo il coinvolgimento degli Stati membri nell'attuazione del programma nel quadro di un gruppo di esperti di alto livello;
·i finanziamenti nell'ambito del programma possono essere attuati in conformità di una delle modalità indicate nel regolamento finanziario.
Il programma sarà attuato direttamente, come previsto dal regolamento finanziario, o indirettamente con le entità o gli organismi adeguati di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c) [nuovo articolo 61, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.
Sulla base dell'analisi costi-benefici condotta per le agenzie esecutive all'avvio di Orizzonte 2020, nonché dei riesami intermedi di quest'ultimo e dell'MCE, il metodo di attuazione predefinito del programma sarebbe la gestione diretta. I principali vantaggi di una gestione diretta consistono nel fatto che essa consente un forte orientamento politico e un'erogazione rapida del sostegno dell'UE.
La gestione indiretta dovrebbe essere utilizzata quale metodo complementare dei compiti di esecuzione del bilancio, come previsto dall'atto di base del programma. Mentre la Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio, l'affidamento di compiti di esecuzione del bilancio ad altre entità ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario deve garantire la piena collaborazione dell'entità in questione alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'affidamento di tali compiti ad entità in regime di gestione indiretta necessiterà anche della garanzia di un processo trasparente, non discriminatorio, efficiente ed efficace.
•Diritti fondamentali
Le norme proposte nel programma Europa digitale garantiscono il pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e contribuiscono all'attuazione di molti di essi. In particolare, il programma persegue gli obiettivi di garantire la libertà di espressione e d'informazione, la non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, come prescritto dagli articoli 11, 21 e 47 della Carta. Il programma mira altresì a rafforzare la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione europea e alle legislazioni e prassi nazionali (articolo 16). Sono inoltre garantite la protezione dei dati di carattere personale conformemente all'articolo 8 della Carta, la protezione della salute conformemente all'articolo 35 della Carta e la protezione dei consumatori conformemente all'articolo 38 della Carta.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
In linea con la proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 [COM(2018)XXX], la dotazione finanziaria per il programma è fissata a 9 194 000 000 EUR a prezzi correnti e la sua distribuzione indicativa sarà la seguente (cfr. l'articolo 4 della proposta).
Ulteriori informazioni dettagliate sono contenute nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Fatta salva la possibilità di erogare finanziamenti in una delle modalità previste dal regolamento finanziario, l'intenzione è di attuare il programma come illustrato di seguito. Come già indicato, si presterà particolare attenzione alla salvaguardia della concorrenza nel mercato interno.
1.Per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, si ritiene che la prosecuzione dell'impresa comune EuroHPC, attualmente in discussione con il Consiglio, costituisca lo strumento più efficiente ed efficace per realizzare gli obiettivi dell'iniziativa EuroHPC, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti a livello nazionale e dell'Unione europea nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettendo in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelando gli interessi economici e strategici dell'Unione. Si prevede che l'impresa comune attingerà sia dal bilancio del programma Europa digitale sia da quello del programma Orizzonte Europa.
2.Le sovvenzioni o gli appalti congiunti riguardanti attività relative all'intelligenza artificiale verrebbero attribuiti in regime di gestione diretta.
3.Le attività relative alla cibersicurezza sarebbero attuate in regime di gestione diretta o indiretta.
4.I finanziamenti per lo sviluppo di competenze digitali avanzate sarebbero attuati in primo luogo tramite i poli dell'innovazione digitale, definiti all'articolo [16] e illustrati di seguito, nonché dai pertinenti centri di competenza. Il programma di lavoro sarà redatto dalla Commissione in collaborazione con i pertinenti centri di competenza summenzionati, che potrebbero in tal modo fornire i contributi necessari per garantire la conformità degli interventi nel campo delle competenze digitali avanzate con i più recenti sviluppi tecnologici. L'obiettivo è quindi rispondere prontamente alle esigenze in rapida evoluzione del mercato del lavoro.
5.I finanziamenti relativi alla trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico potrebbero continuare ad essere gestiti direttamente. La gestione della Commissione europea continuerebbe a essere utilizzata per lo sviluppo di soluzioni volte a garantire una progettazione comune e l'interoperabilità dell'architettura.
Ciò nonostante, la gestione di specifiche piattaforme settoriali di servizi essenziali potrebbe essere trasferita alla gestione operativa di agenzie già esistenti, qualora tale possibilità fosse già prevista dal loro mandato.
6.La digitalizzazione dell'industria sarà attuata tramite i poli dell'innovazione digitale, che diffonderanno le capacità digitali, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le competenze digitali, in tutti i settori dell'economia, rendendo così possibile la trasformazione digitale dell'industria e delle organizzazioni del settore pubblico. I poli dell'innovazione digitale forniscono l'accesso a competenze tecnologiche e a strutture per la sperimentazione, consentendo alle organizzazioni di valutare meglio la giustificazione economica dei progetti di trasformazione digitale. I servizi di prova e sperimentazione forniti dai poli dell'innovazione digitale possono comprendere altre tecnologie abilitanti necessarie per l'implementazione di soluzioni complete di trasformazione digitale. Sarà creata una rete di poli dell'innovazione digitale garantendo la massima copertura geografica in tutta Europa. Le sovvenzioni relative ai poli dell'innovazione digitale saranno attribuite direttamente dalla Commissione.
Le modalità di attuazione cercheranno di sviluppare forti sinergie tra le diverse componenti del programma, che sono più ampiamente descritte nell'allegato 4 della valutazione d'impatto per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza. Laddove opportuno, l'attuazione può anche fare leva su altre tecnologie digitali essenziali che stanno raggiungendo la maturità di mercato e hanno beneficiato di precedenti investimenti a livello dell'UE, come 5G, IoT e i servizi basati su cloud.
L'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (Digital Economy and Society Index, DESI) è stabilito quale strumento di riferimento per misurare i progressi della trasformazione digitale nell'UE. Lo strumento DESI si basa su una serie di indicatori risultanti da rigorose analisi statistiche. Saranno raccolti dati anche da altre fonti, tra cui indagini speciali.
Gli indicatori di realizzazione e impatto sono definiti in relazione alle aree principali del programma (calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale, cibersicurezza, competenze digitali avanzate, implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità).
I riscontri ottenuti dal monitoraggio annuale consentiranno di adeguare la gestione e la struttura del programma a seconda dei risultati ottenuti. Possono essere utilizzati gli indicatori esistenti ricavati dalle statistiche ufficiali dell'UE fornite dalle indagini annuali sulle TIC e dall'indagine sulle forze di lavoro. Possono essere eseguite indagini speciali. I dati raccolti da DESI saranno integrati da informazioni generate dal programma stesso.
La Commissione effettuerà una valutazione intermedia e una finale a livello di pilastro e di programma, conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016, nel quale le tre istituzioni hanno confermato che le valutazioni della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore. Le valutazioni esamineranno gli effetti del programma sul campo utilizzando gli indicatori e gli obiettivi del programma e analizzando nel dettaglio la misura in cui esso possa ritenersi pertinente, efficace ed efficiente, garantisca un sufficiente valore aggiunto dell'UE e sia coerente con le altre politiche dell'UE. Le valutazioni comprenderanno insegnamenti tratti al fine di individuare eventuali problemi o la possibilità di migliorare ulteriormente le azioni o i loro risultati e di contribuire alla massimizzazione del loro impiego/impatto. Le conclusioni delle valutazioni, corredate di osservazioni, saranno comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti europea.
2018/0227 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172 e l'articolo 173, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Europa digitale nel periodo 2021-2027 che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [reference to be updated as appropriate according to the new inter-institutional agreement: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria].
(2)A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/… del Parlamento europeo e del Consiglio [the new FR] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
(3)In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(4)A norma [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell'articolo 88 della decisione / /UE del Consiglio], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(5)A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
(6)Il vertice di Tallinn sul digitale del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio europeo del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nella digitalizzazione delle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività, la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente ad alcune delle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale.
(7)Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale e le tecnologie del registro distribuito (ad esempio la tecnologia blockchain), garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, diritti digitali e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.
(8)La comunicazione della Commissione "Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020" delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere "un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza". Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel colmare il divario di competenze in tutta l'Unione.
(9)La comunicazione "Verso uno spazio comune europeo dei dati" definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell'UE, un'area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consenta lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi basati sui dati.
(10)L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione. Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), la cibersicurezza, l'intelligenza artificiale, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti.
È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Una rete di poli dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare la massima copertura geografica in tutta Europa. Un primo gruppo di poli dell'innovazione digitale sarà selezionato sulla base delle proposte degli Stati membri, e successivamente la rete sarà ampliata tramite una procedura aperta e competitiva. I poli dell'innovazione digitale serviranno da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate. La rete dei poli dell'innovazione digitale dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.
(12)Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e il loro ampio utilizzo. In tale contesto dovrebbero essere effettuati coinvestimenti con gli Stati membri e, se necessario, con il settore privato. A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa rimangano all'avanguardia del progresso tecnologico.
(13)Gli obiettivi strategici del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito del/i settore/i di intervento [...] del Fondo InvestEU.
(14)Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.
(15)Per conseguire la massima flessibilità per l'intera durata del programma e sviluppare sinergie tra le sue componenti, ciascun obiettivo specifico può essere attuato utilizzando tutti gli strumenti disponibili a norma del regolamento finanziario. meccanismi di attuazione da utilizzare sono la gestione diretta e la gestione indiretta nei casi in cui il finanziamento dell'Unione debba essere associato ad altre fonti di finanziamento o quando l'esecuzione richieda l'istituzione di strutture gestite in comune.
(16)Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese.
(17)Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 nove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC, un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione.
(18)Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione. Inoltre i centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.
(19)Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data.
(20)La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale.
(21)Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale.
(22)La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può continuare a essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali frammentate. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i suoi cittadini e le sue imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.
(23)Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative che delinea un approccio globale dell'Unione alla cibersicurezza, allo scopo di potenziare le capacità dell'Europa di gestire le minacce e gli attacchi informatici e di rafforzare la capacità tecnologica e industriale in questo ambito.
(24)La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.
(25)Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nelle competenze digitali per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire.
(26)Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017 il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti l'agenda del vertice sociale di Göteborg del novembre 2017, compresi il pilastro europeo dei diritti sociali, l'istruzione e la formazione e l'attuazione della nuova agenda per le competenze per l'Europa. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a vagliare eventuali misure per affrontare le sfide in materia di competenze connesse alla digitalizzazione, alla cibersicurezza, all'alfabetizzazione mediatica e all'intelligenza artificiale, nonché la necessità di un approccio inclusivo all'istruzione e alla formazione, fondato sull'apprendimento permanente e trainato dall'innovazione. In risposta a tale richiesta, la Commissione ha presentato, il 17 gennaio 2018, un primo pacchetto di misure per affrontare questioni quali le competenze chiave, le competenze digitali nonché i valori comuni e l'istruzione inclusiva. Nel maggio 2018 è stato presentato un secondo pacchetto di misure che costituisce un progresso verso la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e che a sua volta pone l'accento sul ruolo centrale delle competenze digitali.
(27)Nella sua risoluzione del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea, il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale.
(28)Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate. La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR e Orizzonte Europa.
(29)La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico dell'industria e dei cittadini in generale, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali di alta qualità in tutta l'Europa.
(30)Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità, la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, l'istruzione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.
(31)Nella dichiarazione di Tallinn del 6 ottobre 2017, il Consiglio dell'UE ha concluso che il progresso digitale sta trasformando in profondità le nostre società ed economie e mette in discussione l'efficacia di politiche sviluppate in precedenza in molti settori, nonché il ruolo e la funzione della pubblica amministrazione nel suo complesso. È nostro dovere prevedere e gestire queste sfide per rispondere alle esigenze e alle aspettative dei cittadini e delle imprese.
(32)La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile e fluido ai servizi pubblici.
(33)L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 2017 rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita e l'occupazione. In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.
(34)L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale.
(35)La dotazione finanziaria stanziata per attività specifiche dedicate all'attuazione del quadro di interoperabilità e all'interoperabilità delle soluzioni sviluppate ammonta a 194 milioni di EUR.
La risoluzione del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea sottolinea l'importanza di sbloccare sufficienti finanziamenti pubblici e privati per la digitalizzazione dell'industria europea.
(37) Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato l'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea per "fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni".
(38)Il Comitato economico e sociale europeo ha accolto con favore la comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea" e ha ritenuto che essa, insieme ai documenti che la accompagnano, "rappresenti il primo passo nell'ambito di un ampio programma di lavoro a livello europeo da realizzarsi in stretta collaborazione reciproca tra tutte le parti pubbliche e private interessate".
Per conseguire gli obiettivi può essere necessario fare leva sul potenziale delle tecnologie complementari nel campo delle reti e del calcolo, come si afferma nella comunicazione "Digitalizzazione dell'industria europea", che riconosce che la "disponibilità di reti e infrastrutture cloud di prim'ordine" costituisce un ingrediente essenziale della digitalizzazione dell'industria.
(40)Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), applicabile a decorrere dal maggio 2018, fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantendo in tal modo la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforzando la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini - due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero sostenere l'applicazione del GDPR, ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain (a catena di blocchi).
(41)Inoltre il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro internazionale e dell'UE in materia di protezione e applicazione della proprietà intellettuale. La protezione efficace della proprietà intellettuale riveste un ruolo essenziale ai fini dell'innovazione, ed è pertanto fondamentale per l'attuazione efficace del programma.
(42)Gli organismi che attuano il presente programma dovrebbero essere conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alle normative nazionali in materia di trattamento delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate UE.
(43)Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione.
(44)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro, affinché gli obiettivi del programma siano conseguiti in conformità alle priorità dell'Unione e degli Stati membri e siano assicurate la coerenza, la trasparenza e la continuità dell'azione comune da parte dell'Unione e degli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.
(45)I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati, in linea di principio, come programmi di lavoro pluriennali (di norma ogni due anni) oppure, laddove giustificato da esigenze correlate all'attuazione del programma, come programmi di lavoro annuali. Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
(46)È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato II intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(47)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli sanciti agli articoli [8], [11], [16], [21], [35], [38] e [47] sulla protezione dei dati di carattere personale, sulla libertà di espressione e d'informazione, sulla libertà d'impresa, sulla non discriminazione, sulla protezione della salute, sulla protezione dei consumatori e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.
(48)I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
(49)Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti e premi e tramite la gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un requisito essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'UE efficaci,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale ("programma").
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione europea e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(a)"operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
(b)"soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
(c)"paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione;
(d)"paese associato": un paese terzo che ha sottoscritto con l'Unione un accordo che consente la sua partecipazione al programma a norma dell'articolo [10]; "organizzazione internazionale di interesse europeo": un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o la cui sede principale è in uno Stato membro;
(e)"polo dell'innovazione digitale": un soggetto giuridico designato o selezionato nell'ambito di una procedura aperta e competitiva per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria;
(f)"competenze digitali avanzate": le competenze e le abilità necessarie per progettare, sviluppare, gestire, implementare e mantenere le tecnologie sostenute dal presente regolamento.
Articolo 3
Obiettivi del programma
1.L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere la trasformazione digitale dell'economia e della società europee e permettere alle imprese e ai cittadini europei di beneficiare dei suoi vantaggi. Il programma:
(a)potenzierà le capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un'implementazione su vasta scala;
(b)amplierà la loro diffusione e adozione nei settori di interesse pubblico e nel settore privato.
2.I cinque obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
(a)obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;
(a)obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;
(b)obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;
(c)obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;
(d)obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità.
Articolo 4
Calcolo ad alte prestazioni
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni persegue i seguenti obiettivi operativi:
(a)implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala integrata e di prim'ordine, accessibile su base non commerciale agli utenti pubblici e privati e per finalità di ricerca finanziate con fondi pubblici;
(b)implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda tutti i segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali;
(c)implementare e operare un'infrastruttura post-esascala, compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e sviluppare nuove infrastrutture di ricerca in campo informatico.
Articolo 5
Intelligenza artificiale
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale persegue i seguenti obiettivi operativi:
(a)sviluppare e potenziare le capacità di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;
(b)rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni;
(c)rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per l'intelligenza artificiale esistenti negli Stati membri.
Articolo 6
Cibersicurezza e fiducia
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia persegue i seguenti obiettivi operativi:
(a)sostenere, insieme agli Stati membri, l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;
(b)sostenere l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza;
(c)garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici;
(d)rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.
Articolo 7
Competenze digitali avanzate
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa e a promuovere una maggiore professionalità, in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni, l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito, la robotica e l'intelligenza artificiale. L'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:
(a)sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a lungo termine per gli studenti, i professionisti informatici e la forza lavoro;
(b)sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione a breve termine per gli imprenditori, i responsabili di piccole imprese e la forza lavoro;
(c)sostenere attività di tirocinio e formazione sul posto di lavoro per gli studenti, i giovani imprenditori e i laureati.
Articolo 8
Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità
L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi:
(a)garantire che il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, i trasporti, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, possano accedere alle tecnologie digitali più avanzate e implementarle, in particolare il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza;
(b)implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali interoperabili a livello transeuropeo (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;
(c)facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;
(d)consentire alle pubbliche amministrazioni di accedere ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali, incluso il loro utilizzo a livello transfrontaliero;
(e)sostenere l'adozione da parte dell'industria dell'Unione e segnatamente da parte delle PMI delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le tecnologie emergenti future;
(f)sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione e l'implementazione di soluzioni digitali interoperabili per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;
(g)garantire a livello dell'Unione la capacità costante di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche;
(h)sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che utilizzano servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE;
(i)realizzare e potenziare la rete dei poli dell'innovazione digitale.
Articolo 9
Bilancio
1.La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 9 194 000 000 EUR a prezzi correnti.
2.La ripartizione indicativa dell'importo citato è la seguente:
(a)fino a 2 698 240 000 EUR per l'obiettivo specifico 1 - Calcolo ad alte prestazioni;
(b)fino a 2 498 369 000 EUR per l'obiettivo specifico 2 - Intelligenza artificiale;
(c)fino a 1 998 696 000 EUR per l'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia;
(d)fino a 699 543 000 EUR per l'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate;
(e)fino a 1 299 152 000 EUR per l'obiettivo specifico 5 - Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.
3.L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
4.Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
5.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
6.Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1º gennaio 2021.
Articolo 10
Paesi terzi associati al programma
Il programma è aperto a:
1.i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
2.i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
3.i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
4.i paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo
·garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
·stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];
·non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;
·garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.
Articolo 11
Cooperazione internazionale
1.L'Unione può collaborare con i paesi terzi di cui all'articolo 10, con altri paesi terzi e con organizzazioni od organismi internazionali stabiliti in tali paesi, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, nonché con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e del Mar Nero. Fatto salvo l'articolo [19], i relativi costi non sono coperti dal programma.
2.Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1, nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia, si applica l'articolo [12].
Articolo 12
Sicurezza
1.Le azioni realizzate nell'ambito del programma sono conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare a quelle sulla protezione delle informazioni classificate dalla divulgazione non autorizzata, nonché alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. Per le azioni realizzate al di fuori dell'Unione è necessaria non soltanto la loro conformità ai suddetti requisiti, ma anche la conclusione di un accordo in materia di sicurezza tra l'Unione e il paese terzo in cui è condotta l'attività.
2.Se del caso, le proposte e le offerte comprendono un'autovalutazione della sicurezza, che rileva eventuali questioni relative alla sicurezza e illustra nel dettaglio come saranno affrontate al fine di adempiere la pertinente normativa nazionale e dell'Unione.
3.Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento sottopone a un controllo di sicurezza le proposte che sollevano questioni relative alla sicurezza.
4.Se del caso, le azioni sono conformi alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione e alle relative norme di attuazione.
5.Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'UE ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare, per motivi di sicurezza, a nessuna o ad alcune delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3. In tali casi gli inviti a presentare proposte e le gare d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri.
Articolo 13
Sinergie con altri programmi dell'Unione
1.Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni.
2.Sono istituiti adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti nonché idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.
Articolo 14
Attuazione e forme di finanziamento
1.Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, in particolare per quanto concerne gli obiettivi specifici 1 e 3. Gli organismi di finanziamento possono derogare alle norme per la partecipazione e la diffusione stabilite dal presente regolamento solo se ciò è previsto dall'atto di base che istituisce l'organismo di finanziamento e/o gli affida compiti di esecuzione del bilancio o, per quanto concerne gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se ciò è previsto dall'accordo di contributo o qualora le loro esigenze operative specifiche o la natura dell'azione lo richiedano.
2.Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di appalti (quale forma principale), sovvenzioni e premi. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
3.I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [regolamento successivo a quello sul fondo di garanzia].
Articolo 15
Partenariati europei
Il programma può essere attuato mediante partenariati europei. Possono essere compresi, in particolare, contributi a partenariati pubblico-privati esistenti o di nuova istituzione sotto forma di imprese comuni costituite ai sensi dell'articolo 187 del TFUE. A tali contributi si applicano le disposizioni sui partenariati europei di cui al [regolamento su Orizzonte Europa, aggiungere riferimento].
Articolo 16
Poli dell'innovazione digitale
1.Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli dell'innovazione digitale.
2.Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:
(a)competenze adeguate relative alle funzioni dei poli dell'innovazione digitale;
(b)capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati;
(c)mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell'Unione;
(d)adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire.
3.La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale. Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:
(a)la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale;
(b)la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell'industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata.
4.I poli dell'innovazione digitale aggiuntivi sono selezionati tramite una procedura aperta e competitiva, in modo tale da garantire la più ampia copertura geografica possibile in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è proporzionale alla popolazione dello Stato membro interessato, ed è presente almeno un polo dell'innovazione digitale per Stato membro. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.
5.I poli dell'innovazione digitale possono ricevere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.
6.I poli dell'innovazione digitale che ricevono finanziamenti partecipano all'attuazione del programma per:
(a)fornire servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) orientati alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, anche in settori in cui l'adozione delle tecnologie digitali e di tecnologie correlate è lenta;
(b)trasferire competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti;
(c)fornire servizi tematici - compresi quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia - alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione. I singoli poli dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici citati nel presente paragrafo;
(d)erogare sostegno finanziario a terzi nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate.
CAPO II
AMMISSIBILITÀ
Articolo 17
Azioni ammissibili
1.Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli [3] e da [4] a [8] sono ammissibili al finanziamento.
2.I criteri di ammissibilità per le azioni sono definiti nei programmi di lavoro.
Articolo 18
Soggetti idonei
1.Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2.Sono ammessi i seguenti soggetti:
(a)i soggetti giuridici stabiliti in:
i)
uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
ii)
un paese terzo associato al programma;
(b)i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
3.Sono eccezionalmente ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del programma.
4.Non sono ammesse le persone fisiche, fatta eccezione per le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 - Competenze digitali avanzate.
5.Per motivi di sicurezza o nel caso di azioni direttamente correlate all'autonomia strategica dell'UE, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai beneficiari stabiliti soltanto negli Stati membri o ai beneficiari stabiliti negli Stati membri e in paesi terzi associati o altri paesi terzi specificati.
6.I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della partecipazione.
CAPO III
SOVVENZIONI
Articolo 19
Sovvenzioni
Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
Articolo 20
Criteri di attribuzione
1.I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno dei seguenti elementi:
(a)la maturità dell'azione nello sviluppo del progetto;
(b)la solidità del piano di attuazione proposto;
(c)laddove applicabile, l'effetto di stimolo del sostegno dell'Unione sugli investimenti pubblici e privati;
(d)la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato;
(e)ove applicabile, l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale e l'accessibilità;
(f)ove applicabile, la dimensione transeuropea;
(g)ove applicabile, l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche;
(h)ove applicabile, la presenza di un piano di sostenibilità a lungo termine.
CAPO IV
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO E ALTRI FINANZIAMENTI COMBINATI
Articolo 21
Operazioni di finanziamento misto
Le operazioni di finanziamento decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.
Articolo 22
Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati
1.Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può anche essere finanziata dal programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Si applicano a ciascun contributo all'azione le norme del rispettivo programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.
2.Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparative:
(a)sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma,
(b)soddisfano i requisiti minimi di qualità di tale invito a presentare proposte,
(c)non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,
possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] o all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.
CAPO V
PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO
Articolo 23
Programmi di lavoro
1.Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.
2.Tali programmi di lavoro sono adottati come programmi pluriennali per l'intera durata del programma. Laddove giustificato da specifiche esigenze di attuazione, i programmi di lavoro possono essere adottati anche come programmi annuali riguardanti uno o più obiettivi specifici.
3.Il primo programma di lavoro pluriennale si concentra sulle attività indicate nell'allegato e provvede affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati. I programmi di lavoro successivi possono comprendere attività non indicate nell'allegato, purché le stesse siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento quali indicati negli articoli [da 4 a 8].
4.I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
Articolo 24
Monitoraggio e relazioni
1.Gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
2.Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.
3.Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.
4.Sono utilizzate nella massima misura possibile le statistiche ufficiali dell'UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC. Gli istituti nazionali di statistica fungono da consulenti e, insieme a Eurostat, sono coinvolti nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.
Articolo 25
Valutazione
1.Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2.La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
3.Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo [1], la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
4.Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma da parte dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione, al livello adeguato di granularità.
5.La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Articolo 26
Audit
1.Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.
2.Il sistema di controllo garantisce un equilibrio adeguato tra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e degli altri costi dei controlli a tutti i livelli.
3.Gli audit delle spese sono eseguiti in modo coerente, conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia.
4.In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit può basarsi sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.
5.Le azioni che ricevono finanziamenti cumulativi da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit una sola volta; tali audit riguardano tutti i programmi interessati e le relative norme applicabili.
Articolo 27
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3.La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 28
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, come previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 29
Informazione, comunicazione, pubblicità, sostegno alle politiche e diffusione
1.I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2.La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo [3].
3.Il programma fornisce sostegno all'elaborazione delle politiche, alla divulgazione, alla sensibilizzazione e alla diffusione di attività, oltre a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze nei settori di cui agli articoli da 4 a 8.
Articolo 30
Abrogazione
1.La decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico è abrogata con effetto dal 1° gennaio 2021.
Articolo 31
Disposizioni transitorie
1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione (UE) 2015/2240, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2.La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) n. 283/2014 e della decisione (UE) 2015/2240.
3.Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo [9, paragrafo 4,] al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
Articolo 32
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
Documento di lavoro per la preparazione degli atti di base per il periodo post 2020
Scheda finanziaria legislativa
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
1.3.Natura della proposta/iniziativa
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.Durata e incidenza finanziaria
1.6.Modalità di gestione previste
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Regolamento che istituisce il programma Europa digitale
1.2.Settore/settori interessati (cluster di programmi)
Investimenti strategici europei
1.3.La proposta/iniziativa riguarda:
⌧ una nuova azione
◻ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria
◻ la proroga di un'azione esistente
⌧ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione
1.4.Motivazione della proposta/iniziativa
1.4.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa
L'obiettivo è di rendere il programma operativo fin dall'inizio, ossia dal 2021.
Per quanto riguarda le modalità di attuazione del programma, si propone il ricorso sia alla gestione diretta, sia a quella indiretta.
Per quanto riguarda la gestione diretta, si prevede di pubblicare i primi inviti alla fine del 2020. L'eventuale delega a un'agenzia esecutiva dipenderà dall'esito dell'analisi costi/benefici e dalle relative decisioni da adottare.
1.4.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Il programma Europa digitale che viene proposto riguarda i settori nei quali gli investimenti dell'UE recano un chiaro valore aggiunto alla luce di tre criteri:
- settori in cui i finanziamenti necessari sono così cospicui che nessuno Stato membro può stanziarli tempestivamente da solo
- settori in cui è necessario aggregare risorse (potenza di calcolo, competenze in materia di dati) che si trovano disperse in varie parti d'Europa, e
- settori in cui è importante l'interoperabilità
Un principio guida della proposta è il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE. Oggi esiste la chiara volontà politica di affrontare in uno spirito di cooperazione quelle che una volta erano questioni interne. L'UE si trova pertanto in una posizione unica per pianificare, finanziare congiuntamente e coordinare azioni a un livello che permetta di affrontare queste sfide, nonché per garantire che i benefici derivanti dalle nuove tecnologie digitali siano sfruttati fino in fondo da cittadini e imprese in tutti gli Stati membri. Un'azione multilaterale coordinata permette altresì di evitare duplicazioni, di sfruttare al meglio le sinergie subordinando i finanziamenti a condizioni quadro, salvaguardare l'interoperabilità ed evitare punti ciechi o un importante divario digitale geografico. Data l'urgenza della situazione e la portata degli investimenti richiesti, vi sono pertanto argomenti molto validi a favore dell'intervento dell'UE.
1.4.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
I programmi esistenti riguardano importanti aspetti legati alla trasformazione digitale dell'economia e della società: i) sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie e nelle applicazioni di prossima generazione, ii) sostegno a progetti per l'infrastruttura digitale nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, in cui l'esperienza dell'attuale QFP ha dimostrato che il programma era più adatto alla connettività fisica, iii) sostegno ai media nell'ambito del programma Europa creativa e iv) sostegno al digitale nelle regioni dell'UE tramite i fondi SIE. Tutti questi investimenti hanno grande importanza e devono essere portati avanti nel prossimo QFP. Non sono però sufficienti. Non esiste attualmente un programma che consenta all'UE nel suo insieme di agire per prima nell'acquisire capacità digitali comuni in settori essenziali che sostengono la crescita, l'occupazione e la sostenibilità di servizi pubblici di elevata qualità, ossia il calcolo avanzato e l'elaborazione dei dati, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale.
1.4.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti
Il programma Europa digitale presenta complementarità e sinergie con una serie di altri strumenti proposti nel QFP post 2020, in particolare: Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa (MCE2), il Fondo Valori dell'UE, Europa creativa (compreso il programma Media), il Fondo InvestEU, COSME, il FESR, il Fondo sociale europeo + (comprese l'iniziativa per l'occupazione giovanile e le competenze digitali di base), Erasmus +, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (competenze digitali di base e avanzate), il Fondo per la gestione delle frontiere interne, l'Azione per l'ambiente e il clima (compresa l'efficienza energetica) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
Le sinergie tra i programmi aumenteranno l'efficacia degli investimenti e offriranno risultati migliori ai cittadini. Rafforzeranno inoltre l'impatto degli investimenti digitali al livello dell'UE sul terreno, mentre gli investimenti digitali a livello nazionale e regionale potranno integrare meglio il programma dell'UE.
Aumentando l'impatto e l'efficienza dei fondi pubblici tramite collegamenti pratici tra i diversi programmi, l'UE potrà affrontare le sfide digitali in modo più mirato e razionale, creando un maggior numero di posti di lavoro, aumentando la crescita e stimolando la competitività. Nell'attuazione del programma sarà dedicata attenzione alla necessità di preservare la concorrenza nell'ambito del mercato interno.
1.5.Durata e incidenza finanziaria
⌧ durata limitata
–⌧
in vigore dal 2021 al 2027
–⌧
incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2031 per gli stanziamenti di pagamento.
◻ durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.6.Modalità di gestione previste
⌧ Gestione diretta a opera della Commissione
–⌧ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
–⌧
a opera delle agenzie esecutive
◻ Gestione concorrente con gli Stati membri
☒ Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
–◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;
–◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
–◻alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
–⌧ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
–◻ a organismi di diritto pubblico;
–◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
–◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
–Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".
Osservazioni
Il programma sarà attuato direttamente dalla Commissione e/o da un'agenzia esecutiva esistente, in funzione dell'esito di una futura analisi costi/benefici, oppure indirettamente con le entità o gli organismi appropriati di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario.
Ai fini della presente scheda finanziaria legislativa, si presume l'attuazione in regime di gestione diretta per effettuare le proiezioni più prudenti.
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Precisare frequenza e condizioni.
Viene introdotto l'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) quale strumento di riferimento per misurare i progressi della digitalizzazione nell'UE. Lo strumento DESI si basa su una serie di indicatori risultanti da rigorose analisi statistiche. Saranno raccolti dati anche da altre fonti, tra cui indagini speciali.
Gli indicatori di realizzazione e impatto sono definiti in relazione alle aree principali del programma (calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale, cibersicurezza, competenze digitali avanzate, implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità).
I riscontri ottenuti dal monitoraggio annuale consentiranno di adeguare la gestione e la struttura del programma a seconda dei risultati ottenuti. Possono essere usati gli indicatori esistenti ricavati dalle indagini annuali sulle TIC, nonché dall'indagine sulla forza lavoro. Possono essere eseguite indagini speciali. I dati raccolti dal DESI saranno integrati da informazioni generate dal programma stesso.
Le modalità per la valutazione ex post si rifaranno, per quanto possibile, a tecniche di valutazione d'impatto controfattuali. Sono previste una valutazione intermedia e una finale, da effettuare a livello di pilastro e di programma.
2.2.Sistema di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Modalità di gestione
Il programma sarà attuato direttamente, come previsto dal regolamento finanziario, o indirettamente con le entità o gli organismi appropriati di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c) [nuovo articolo 62, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario. Le modalità di attuazione dovranno garantire che gli investimenti congiunti con gli Stati membri siano effettuati con la massima flessibilità possibile.
Strumenti di finanziamento
Il programma sarà attuato tramite una serie di strumenti offerti dal regolamento finanziario, tenendo conto delle concrete esigenze strategiche, della necessità di garantire la massima flessibilità nell'arco dell'intero programma e del rapporto costi/efficacia dei controlli, parallelamente alla realizzazione degli obiettivi, nonché di evitare distorsioni del mercato:
A differenza di quanto è avvenuto in altri paesi del mondo, finora gli Stati membri dell'UE non hanno impiegato sistematicamente strumenti di aggiudicazione di appalti in settori come il calcolo ad alte prestazioni o la cibersicurezza. Un più intenso ricorso agli appalti congiunti da parte degli Stati membri consentirebbe all'Europa di sfruttare i miglioramenti in termini di efficienza, controbilanciando il mancato coordinamento dei sistemi di appalto. Il programma porterà alla formazione di una massa critica di appalti, in modo da ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo nelle acquisizioni. Rafforzerà inoltre il legame con i fornitori di tecnologie, garantendo che quelli nazionali mantengano un posto di primo piano nel progresso tecnologico.
Il programma farà uso di sovvenzioni conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
Il ricorso agli strumenti finanziari è previsto in particolare per la realizzazione degli obiettivi legati alla digitalizzazione del settore privato/all'intelligenza artificiale. Gli strumenti finanziari per l'intelligenza artificiale verrebbero attuati impiegando le garanzie di bilancio da proporre nel quadro di InvestEU.
Il programma includerà anche finanziamenti misti per consentire, tra l'altro, l'erogazione di sovvenzioni in combinazione con strumenti finanziari.
Strategie di controllo
Le strategie di controllo terranno conto del rischio del rispettivo meccanismo di attuazione e degli strumenti di finanziamento.
In particolare, i contratti di appalto per l'innovazione che sono previsti e che riguarderanno importi particolarmente elevati richiederanno una strategia di controllo dedicata.
Per le sovvenzioni, la strategia di controllo sarà elaborata di conseguenza e si concentrerà su tre fasi fondamentali dell'attuazione della sovvenzione, ai sensi del regolamento finanziario:
-
l'organizzazione degli inviti e la selezione delle proposte che corrispondono agli obiettivi strategici del programma;
-
i controlli operativi, di monitoraggio ed ex ante che riguardano l'attuazione del progetto, l'aggiudicazione degli appalti pubblici, i prefinanziamenti, i pagamenti intermedi e finali, la gestione delle garanzie;
-
i controlli ex post di progetti e pagamenti.
Tale strategia di controllo dovrebbe produrre risultati in materia di performance in linea con la metrica osservata nel primo ciclo del programma:
-
~100% di esecuzione degli stanziamenti di impegno e di pagamento;
-
~100% dei beneficiari informati nei tempi previsti; oltre 95% delle sovvenzioni firmate nei tempi previsti;
-
~100% dei pagamenti effettuati nei tempi previsti;
-
tasso di errore residuo inferiore alla soglia di rilevanza del 2%.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il o i sistemi di controllo interno per ridurli
Sono stati individuati i seguenti rischi:
-
ritardi nell'allestimento delle strutture di attuazione dedicate,
-
ritardi nell'attuazione dei progetti,
-
possibili errori o cattiva gestione/uso improprio dei fondi UE,
L'attuazione del programma preferirà, ogniqualvolta ciò sia possibile, strumenti di attuazione delle sovvenzioni meno soggetti a errori, tra cui per esempio le somme forfettarie.
Le principali funzioni di controllo previste per il programma comprendono l'attenzione per gli obiettivi strategici, tenendo conto nel contempo degli obiettivi di controllo interno (L&R, efficienza dei controlli ed efficacia dei costi). Tali funzioni possono essere differenziate in base ai rischi e il loro obiettivo consisterà nel garantire la partecipazione di tutti gli attori, un'adeguata flessibilità di bilancio e controlli coerenti ex ante ed ex post.
I controlli saranno corroborati da una valutazione dei rischi annuale, effettuata dal basso, dalla valutazione sistematica del quadro di controllo, da un'adeguata segnalazione delle deviazioni (registro delle eccezioni e della inadempienze) e da azioni correttive avviate in merito a raccomandazioni formulate dal servizio di audit interno, dalla Corte dei conti europea o dall'autorità competente per il discarico.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (ratio "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Costi e benefici dei controlli
Il costo complessivo dei controlli, comprendente il costo a livello della Commissione, dell'agenzia esecutiva e degli organismi preposti all'attuazione, è stimato al 3,55% circa degli stanziamenti di pagamento operativi a livello di programma.
Nell'ipotesi che il programma sia gestito interamente dalla Commissione, non coadiuvata da un'agenzia esecutiva o da un organismo preposto all'attuazione, il costo dei controlli sarebbe sensibilmente superiore e potrebbe aggirarsi intorno al 7,7% degli stanziamenti di pagamento a livello di programma.
I controlli previsti mirano a garantire una supervisione agevole ed efficace delle entità incaricate dell'attuazione da parte della Commissione, nonché a garantire il necessario livello di affidabilità a livello di Commissione.
I benefici dei controlli sono i seguenti:
-
si evita di selezionare proposte troppo deboli o inadeguate;
-
si ottimizzano la pianificazione e l'impiego dei fondi dell'UE, così da preservare il valore aggiunto europeo;
-
si assicura la qualità degli accordi di sovvenzione, si evitano errori nell'individuazione delle persone giuridiche, si garantisce il calcolo corretto dei contributi dell'UE e si adottano le garanzie necessarie per un corretto funzionamento delle sovvenzioni
-
si individuano i costi inammissibili in fase di pagamento;
-
si individuano gli errori che incidono sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni in fase di audit.
Inoltre, saranno effettuate valutazioni dei rischi ex ante e saranno impiegati meccanismi a rischio ridotto, come somme forfettarie, costi standardizzati e/o modelli di progetto standard.
Livello di errore stimato
L'obiettivo è mantenere il tasso di errore residuo al di sotto della soglia del 2% per l'intero programma, limitando contemporaneamente l'onere dei controlli per i beneficiari, in modo da cogliere il corretto punto di equilibrio tra l'obiettivo della legittimità e regolarità e altri obiettivi come l'attrattiva del programma, in particolare per le PMI, e il costo dei controlli.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.
La DG CONNECT, che guida l'attuazione del programma Europa digitale e l'esecuzione del suo bilancio, è determinata a combattere le frodi in tutte le fasi del processo di gestione. La DG ha elaborato e attua una strategia antifrode generale che si estende a tutte le principali attività economiche e ai più gravi rischi di frode individuati. Rientra in questo quadro un uso potenziato delle informazioni, con l'impiego di strumenti informatici avanzati (in particolare nella gestione delle sovvenzioni) e la formazione e informazione continua del personale.
L'attuale strategia antifrode della DG, che copre la gestione delle sovvenzioni, dei contratti e degli appalti e la gestione indiretta/supervisione di terzi (agenzie, imprese comuni), nonché taluni elementi di etica e condotta, sarà aggiornata dopo la revisione della strategia antifrode della Commissione nel 2018. Quest'operazione si estenderà a eventuali rischi specifici per il programma Europa digitale, di cui si debba tener conto.
Nel complesso, l'intera serie di misure di controllo proposte mira anche a incidere positivamente sulla lotta contro la frode. Occorre inoltre sottolineare che l'entità delle frodi scoperte nell'attuazione di programmi comparabili nell'ambito della Commissione è stata assai modesta in proporzione alla spesa totale; nondimeno, la DG CONNECT, incaricata dell'esecuzione del bilancio del programma Europa digitale, mantiene l'impegno a combattere la frode.
La legislazione garantirà che controlli essenziali come gli audit e i controlli in loco possano essere svolti dai servizi della Commissione, tra cui l'OLAF, usando le disposizioni standard raccomandate dall'OLAF.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della
spesa
|
Partecipazione
|
|
Numero
Rubrica...I Mercato unico, innovazione e digitale
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati
|
di paesi terzi
|
ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
|
|
02.06 - Programma Europa digitale
02.01.04 Spese amministrative
02.06.01 Cibersicurezza
02.06.02 HPC
02.06.03 Intelligenza artificiale
02.06.04 Competenze
02.06.05 Implementazione
02.06.05.01 Interoperabilità
|
N Diss.
Diss.
Diss.
Diss.
Diss.
Diss.
Diss.
|
SÌ
|
SÌ (se specificato nel programma annuale di lavoro)
|
SÌ, limitatamente ad alcune parti del programma
|
NO
|
3.2.Incidenza prevista sulle spese
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
Mio EUR (al terzo decimale)
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
1
|
Mercato unico, innovazione e digitale
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
02.06.01 Cibersicurezza
|
Impegni
|
(1)
|
284,892
|
322,244
|
327,578
|
248,382
|
253,295
|
258,214
|
263,316
|
|
1 957,922
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
21,221
|
102,765
|
150,212
|
167,336
|
156,475
|
150,124
|
148,074
|
1 061,715
|
1 957,922
|
02.06.02 HPC
|
Impegni
|
(1)
|
384,604
|
435,030
|
442,232
|
335,314
|
341,950
|
348,589
|
355,477
|
|
2 643,196
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
28,648
|
138,733
|
202,786
|
225,903
|
211,241
|
202,668
|
199,899
|
1 433,316
|
2 643,196
|
02.06.03 Intelligenza artificiale
|
Impegni
|
(1)
|
356,115
|
402,805
|
409,474
|
310,476
|
316,619
|
322,768
|
329,146
|
|
2 447,402
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
26,526
|
128,457
|
187,765
|
209,170
|
195,594
|
187,656
|
185,092
|
1 327,144
|
2 447,402
|
02.06.04 Competenze
|
Impegni
|
(1)
|
99,712
|
112,786
|
114,652
|
86,933
|
88,653
|
90,375
|
92,161
|
|
685,272
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
7,428
|
35,968
|
52,574
|
58,567
|
54,766
|
52,544
|
51,826
|
371,597
|
685,272
|
02.06.05 Implementazione
|
Impegni
|
(1)
|
161,219
|
184,025
|
186,511
|
134,149
|
136,361
|
138,576
|
141,303
|
|
1 082,144
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
5,545
|
41,855
|
72,106
|
82,157
|
74,704
|
69,103
|
66,789
|
669,886
|
1 082,144
|
02.06.05.01 Interoperabilità
|
Impegni
|
(1)
|
23,960
|
25,433
|
26,415
|
27,299
|
28,281
|
29,263
|
29,852
|
|
190,505
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
8,249
|
24,942
|
25,532
|
26,612
|
27,005
|
28,477
|
29,459
|
20,229
|
190,505
|
Stanziamenti operativi (suddivisi in base alle linee di bilancio di cui al punto 3.1)
|
Impegni
|
(1)
|
1 310,502
|
1 482,323
|
1 506,862
|
1 142,553
|
1 165,160
|
1 187,785
|
1 211,256
|
|
9 006,441
|
|
Pagamenti
|
(2)
|
97,617
|
472,721
|
690,975
|
769,744
|
719,785
|
690,573
|
681,139
|
4 883,886
|
9 006,441
|
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione del programma
|
Impegni = Pagamenti
|
(3)
|
27,038
|
30,234
|
30,744
|
24,165
|
24,642
|
25,120
|
25,618
|
|
187,559
|
TOTALE degli stanziamenti per la dotazione del programma
|
Impegni
|
=1+3
|
1 337,540
|
1 512,557
|
1 537,606
|
1 166,718
|
1 189,802
|
1 212,905
|
1 236,874
|
|
9 194,000
|
|
Pagamenti
|
=2+3
|
124,655
|
502,955
|
721,719
|
793,909
|
744,427
|
715,693
|
706,757
|
4 883,886
|
9 194,000
|
Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
Risorse umane
|
45,888
|
51,890
|
52,748
|
40,024
|
40,812
|
41,601
|
42,424
|
|
315,388
|
Altre spese amministrative
|
1,490
|
1,519
|
1,549
|
1,580
|
1,613
|
1,644
|
1,679
|
|
11,078
|
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
47,378
|
53,410
|
54,298
|
41,605
|
42,426
|
43,246
|
44,103
|
|
326,466
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Post 2027
|
TOTALE
|
TOTALE degli stanziamenti
per tutte le RUBRICHE
del quadro finanziario pluriennale
|
Impegni
|
1 384,918
|
1 565,967
|
1 591,904
|
1 208,323
|
1 232,228
|
1 256,151
|
1 280,977
|
|
9 520,466
|
|
Pagamenti
|
172,033
|
556,365
|
776,017
|
835,514
|
786,853
|
758,939
|
750,860
|
4 883,886
|
9 520,466
|
3.2.2.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
–⌧
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:
Mio EUR (al terzo decimale)
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
45,888
|
51,890
|
52,748
|
40,024
|
40,812
|
41,601
|
42,424
|
315,388
|
Altre spese amministrative
|
1,490
|
1,519
|
1,549
|
1,580
|
1,613
|
1,644
|
1,679
|
11,078
|
Totale parziale della RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
47,378
|
53,410
|
54,298
|
41,605
|
42,426
|
43,246
|
44,103
|
326,466
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Risorse umane
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre spese
di natura amministrativa
|
27,038
|
30,234
|
30,744
|
24,165
|
24,642
|
25,120
|
25,618
|
187,559
|
Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
27,038
|
30,234
|
30,744
|
24,165
|
24,642
|
25,120
|
25,618
|
187,559
|
TOTALE
|
74,416
|
83,644
|
85,042
|
65,77
|
67,068
|
68,366
|
69,721
|
514,025
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
[
3.2.2.1.Fabbisogno previsto di risorse umane
–◻
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–⌧
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione
|
231
|
261
|
266
|
201
|
205
|
209
|
214
|
Nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD
Rubrica 7
|
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
- in sede
|
173
|
196
|
199
|
151
|
154
|
157
|
160
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Finanziato dalla dotazione del programma
|
- in sede
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- nelle delegazioni
|
|
|
|
|
|
|
|
Ricerca
|
|
|
|
|
|
|
|
Altro (specificare)
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
404
|
457
|
464
|
352
|
359
|
366
|
373
|
Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
Descrizione dei compiti da svolgere:
Funzionari e agenti temporanei
|
Attuazione operativa del programma Europa digitale, compresi i costi di sostegno e coordinamento.
|
Personale esterno
|
Attuazione operativa del programma Europa digitale, compresi i costi di sostegno e coordinamento.
|
3.2.3.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–◻
non prevede cofinanziamenti da terzi
–⌧
prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
Anni
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati
|
p.m
|
p.m
|
p.m
|
p.m
|
p.m
|
p.m
|
p.m
|
p.m
|
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
–⌧
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–◻
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
sulle risorse proprie
su altre entrate
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ◻
Mio EUR (al terzo decimale)
Linea di bilancio delle entrate:
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)