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Document 52018AP0193

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) (05387/2018 – C8-0028/2018 – 2017/0340(NLE))

    GU C 41 del 6.2.2020, p. 78–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.2.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 41/78


    P8_TA(2018)0193

    Sottoporre a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva ADB-CHMINACA *

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) (05387/2018 – C8-0028/2018 – 2017/0340(NLE))

    (Consultazione)

    (2020/C 41/13)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto del Consiglio (05387/2018),

    visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0028/2018),

    vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0133/2018),

    1.

    approva il progetto del Consiglio;

    2.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

    4.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    (1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.


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