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Document 52017PC0792

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri

COM/2017/0792 final - 2017/0350 (COD)

Bruxelles, 20.12.2017

COM(2017) 792 final

2017/0350(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva (UE) 2016/97 (“direttiva sulla distribuzione assicurativa”) fornisce un quadro giuridico armonizzato e aggiornato per la distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, nel mercato interno. Essa mira a garantire una maggiore trasparenza da parte dei distributori di prodotti assicurativi per quanto riguarda il prezzo e i costi dei loro prodotti, informazioni migliori e più comprensibili sul prodotto e norme di comportamento ottimizzate, in particolare in materia di consulenza. Le nuove norme si applicheranno a tutti i canali di distribuzione, comprese le vendite dirette da parte di imprese di assicurazione, così da creare condizioni di parità per tutti i distributori e garantire standard elevati e uniformi per la tutela dei consumatori.

La direttiva sulla distribuzione assicurativa è entrata in vigore il 23 febbraio 2016 e gli Stati membri hanno tempo fino al 23 febbraio 2018 per recepire e applicare le sue disposizioni, come previsto all’articolo 42 della direttiva. Pertanto, al 23 febbraio 2018 i distributori di prodotti assicurativi sarebbero tenuti a rispettare le nuove norme.

Il 21 settembre 2017 la Commissione ha adottato due regolamenti delegati che integrano la direttiva sulla distribuzione assicurativa per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (regolamento POG) e gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (regolamento IBIP). Durante il periodo di esame il Parlamento europeo ha considerato che il settore potrebbe aver bisogno di più tempo per porre in atto le modifiche tecniche e organizzative necessarie per conformarsi ai regolamenti delegati. Nelle decisioni di non sollevare obiezioni ai regolamenti delegati il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare una proposta legislativa che fissi la data di applicazione al 1° ottobre 2018, senza chiedere una proroga del termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 1 . Sedici Stati membri hanno sostenuto la proposta del Parlamento europeo e hanno chiesto anche una proroga del periodo di recepimento almeno fino al 1° ottobre 2018.

Secondo il Parlamento europeo e taluni Stati membri la proroga consentirà tra l’altro al settore assicurativo, che comprende piccoli operatori quali imprese individuali di distribuzione e assicurazioni su piccola scala, di prepararsi meglio all’attuazione corretta ed efficace della direttiva sulla distribuzione assicurativa avendo piena cognizione dei due regolamenti delegati e delle misure nazionali di recepimento applicabili, e garantirà quindi la certezza del diritto a tutti gli interessati.

Date le circostanze eccezionali e la tempistica specifica di recepimento e applicazione della direttiva sulla distribuzione assicurativa e di applicazione dei due regolamenti delegati, la Commissione conviene quindi, nonostante ritenga che il settore abbia già avuto un notevole lasso di tempo per adeguarsi, di dare seguito alla richiesta del Parlamento europeo e degli Stati membri di portare al 1° ottobre 2018 la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva sulla distribuzione assicurativa, al fine di concedere più tempo al settore assicurativo per prepararsi all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di distribuzione assicurativa.

Inoltre, data l’eccezionale urgenza del rinvio della data di applicazione, in virtù del principio di leale cooperazione (articolo 4, paragrafo 3, TUE) la Commissione esorterà i parlamenti nazionali a rispondere prima della scadenza del termine di otto settimane di cui al protocollo n. 2 e, se possibile, a confermare entro il 19 gennaio 2018 che non intendono trasmettere un parere motivato.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull’articolo 53, paragrafo 1, e sull’articolo 62 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Secondo il principio di sussidiarietà, l’UE può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. L’intervento dell’UE è necessario per migliorare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza nei mercati mobiliari. A questo proposito, la normativa che viene modificata è stata adottata in piena conformità con il principio di sussidiarietà e ogni sua modifica deve quindi avvenire tramite una proposta della Commissione.

Proporzionalità

Questo intervento dell’UE è necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva sulla distribuzione assicurativa. La fissazione della data di applicazione proposta è necessaria per consentire una pianificazione e un’attuazione efficienti e ordinate delle disposizioni in questione a opera di tutte le parti interessate. La presente proposta garantirà quindi il conseguimento degli obiettivi della direttiva sulla distribuzione assicurativa.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

La presente proposta non è corredata di una valutazione d’impatto distinta, poiché tale valutazione era già stata effettuata per la direttiva sulla distribuzione assicurativa. La presente proposta non modifica la sostanza della direttiva sulla distribuzione assicurativa, né impone nuovi obblighi a carico delle imprese di assicurazione. Essa ha soltanto lo scopo di modificare la data di applicazione delle disposizioni della direttiva sulla distribuzione assicurativa per dare al settore assicurativo la possibilità di applicare meglio tali disposizioni.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna per la Commissione.



2017/0350 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 armonizza le disposizioni nazionali relative alla distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi e dei prodotti di investimento assicurativi da parte degli intermediari assicurativi, delle imprese di assicurazione, dei loro dipendenti e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio nell’Unione.

(2)Ai sensi dell’articolo 42 della direttiva (UE) 2016/97, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 23 febbraio 2018.

(3)Il 21 settembre 2017 la Commissione ha adottato due regolamenti delegati che integrano la direttiva (UE) 2016/97, riguardanti uno i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi 4 e l’altro gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi 5 .

(4)Nelle decisioni di non sollevare obiezioni ai regolamenti delegati di cui al considerando 3 6 , il Parlamento europeo ha esortato la Commissione ad adottare una proposta legislativa che fissi al 1° ottobre 2018, anziché al 23 febbraio 2018, la data di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/97. Il Parlamento europeo ha motivato tale richiesta con la necessità di concedere più tempo alle imprese di assicurazione e ai distributori di prodotti assicurativi per prepararsi meglio all’attuazione corretta ed efficace della direttiva (UE) 2016/97 e per attuare le necessarie modifiche tecniche e organizzative per conformarsi ai regolamenti delegati.

(5)Dato il brevissimo periodo di tempo rimasto prima che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2016/97 debbano essere messe in vigore, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore immediatamente.

(6)È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/97,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2016/97 è così modificata:

(1)all’articolo 42, il paragrafo 1 è così modificato:

(2)a)    il primo comma è sostituito dal seguente:

(3)«Entro il 23 febbraio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»;

(4)b)    è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri applicano le misure di cui al primo comma a decorrere dal 1° ottobre 2018.»;

(5)all’articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La direttiva 2002/92/CE, modificata dalle direttive elencate nell’allegato II, parte A, della presente direttiva, è abrogata con effetto dal 1° ottobre 2018, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell’allegato II, parte B, della presente direttiva.»

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    C(2017)06218 – 2017/2854(DEA) e C(2017)06229 – 2017/2855(DEA), approvate il 25.10.2017.
(2)    GU C […] del […], pag. […].
(3)    Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).
(4)    [Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU C [...] del [...], pag. [...])].
(5)    [Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU C [...] del [...], pag. [...])].
(6)    P8 TA-PROV(2017)0404 e P8 TA-PROV(2017)0405, approvati il 25.10.2017, disponibili all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu
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