COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.8.2017
COM(2017) 436 final
ALLEGATO
della
proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA)
Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA)
L’Unione europea (in seguito denominata “Unione”),
da una parte,
e
il Regno hascemita di Giordania (in seguito denominato “Giordania”),
dall’altra,
(in seguito denominate “le parti”),
considerando che l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, entrato in vigore il 1° maggio 2002, prevede la cooperazione scientifica e tecnologica;
considerando che l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania, entrato in vigore il 29 marzo 2011, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione tra le parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;
considerando che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri, disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell’UE e dei paesi associati a Orizzonte 2020 che sono Stati partecipanti all’iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell’iniziativa;
considerando che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, la Giordania diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l’Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA;
considerando che la Giordania ha espresso l’intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell’UE e i paesi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;
considerando che un accordo internazionale tra l’Unione e la Giordania è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi della Giordania in qualità di Stato partecipante a PRIMA,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Finalità
La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’aera del Mediterraneo (PRIMA).
Articolo 2
Termini e condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA
I termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri. Le parti adempiono agli obblighi previsti da detta decisione e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l’assistenza necessaria per garantire l’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell’assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.
Articolo 3
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui sono applicati il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il trattato sull’Unione europea e, dall’altra, al territorio della Giordania.
Articolo 4
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell’articolo 5.
Articolo 5
Denuncia
1. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento dandone notifica all’altra parte.
La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.
2. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.
3. Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.
Articolo 6
Risoluzione delle controversie
La procedura di risoluzione delle controversie prevista all’articolo 97 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, si applica a qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.