COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 1.2.2017
COM(2017) 37 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico
di biossido di carbonio
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Document 52017DC0037
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Implementation of Directive 2009/31/EC on the Geological Storage of Carbon Dioxide
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull’attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio
COM/2017/037 final
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 1.2.2017
COM(2017) 37 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico
di biossido di carbonio
1.INTRODUZIONE
La direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio 1 (la cosiddetta direttiva sulla cattura e lo stoccaggio del carbonio, di seguito la “direttiva CCS”), istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro del biossido di carbonio (CO2). La direttiva CCS intende garantire l’assenza di rischi significativi di fuoriuscite di CO2 o di danni per la salute umana o per l’ambiente, nonché prevenire ripercussioni negative sulla sicurezza della rete di trasporto o dei siti di stoccaggio.
La presente relazione, la seconda sull’attuazione della direttiva CCS, riguarda il periodo compreso tra maggio 2013 e aprile 2016 e passa in rassegna i progressi compiuti dalla prima relazione di attuazione 2 . Nel 2015 è stata adottata una relazione sul riesame della direttiva CCS 3 basata sulle relazioni presentate dagli Stati membri. Ventisei Stati membri 4 hanno presentato relazioni in tempo utile affinché se ne potesse tener conto nella presente relazione.
2.PROGRESSI GENERALI NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
Tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione le rispettive misure di recepimento. Ad oggi, la Commissione ritiene che la legislazione di sedici Stati membri sia pienamente conforme alla direttiva. Sono tuttora in corso scambi con gli altri Stati membri affinché allineino pienamente la propria legislazione con i requisiti della direttiva.
3.QUESTIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE NEGLI STATI MEMBRI
3.1.Scelta dei siti di stoccaggio
Rispetto al precedente periodo di riferimento, gli Stati membri non hanno designato in generale nuove zone all’interno delle quali fosse possibile o meno scegliere siti di stoccaggio. Solo la Polonia ha designato un sito di stoccaggio. Cinque Länder tedeschi stanno elaborando decisioni, o hanno già approvato leggi, che limitano o vietano lo stoccaggio sotterraneo di CO2, anche a fini di ricerca.
Gli Stati membri che intendono consentire lo stoccaggio sul proprio territorio devono procedere a una valutazione delle capacità di stoccaggio disponibili. Nuove valutazioni delle disponibilità di stoccaggio sono state effettuate, sono in corso o sono previste in Bulgaria, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito.
Informazioni più dettagliate figurano nell’allegato della presente relazione.
3.2.Domande di licenza di esplorazione e di autorizzazione allo stoccaggio
Solo in Spagna sono state presentate domande di licenza di esplorazione. Un’autorizzazione allo stoccaggio è stata richiesta per un progetto, il progetto CCS Peterhead, nel Regno Unito. La Commissione ha espresso un parere sul progetto di autorizzazione allo stoccaggio nel gennaio 2016 5 . Una richiesta di autorizzazione allo stoccaggio viene attualmente valutata in Italia ed è prevista la presentazione di una domanda per il giacimento Q16 Maas nei Paesi Bassi nell’ambito del progetto ROAD.
3.3.Fattibilità dell’installazione di tecnologie CCS su impianti esistenti per nuovi grandi impianti di combustione
La direttiva CCS impone che all’atto della presentazione della domanda di licenza gli operatori valutino la fattibilità tecnica ed economica della cattura, del trasporto e dello stoccaggio del carbonio. Se la valutazione è positiva, un’area del sito dell’impianto dev’essere riservata all’installazione delle strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO2.
Dalle valutazioni effettuate in Belgio (una), Repubblica ceca (una), Germania (cinque), Romania (sei), Polonia (dieci), Slovenia (una) e Spagna (cinque), è emerso che la tecnologia CCS non è economicamente fattibile. Altre difficoltà sono state constatate per alcuni impianti, ad esempio la mancanza di siti di stoccaggio idonei in Belgio e in Estonia o l’incompatibilità tecnica con la flessibilità del funzionamento di un impianto.
Tuttavia, benché le valutazioni non siano state positive, molte delle centrali elettriche autorizzate stanno riservando spazi per le attrezzature necessarie alla cattura e alla compressione di CO2 e sono concepite in modo tale da consentire il collegamento successivo della tecnologia CCS senza modifiche di rilievo della struttura, come avviene ad esempio nella Repubblica ceca, in Estonia, in Germania e in Polonia.
La legislazione del Regno Unito si spinge oltre le prescrizioni della direttiva e concede autorizzazioni unicamente alle centrali elettriche in grado di dimostrare che rispetteranno le condizioni di fattibilità tecnica ed economica durante il ciclo di vita della centrale. Sono state approvate autorizzazioni per 14 centrali elettriche sulla base degli orientamenti forniti dalle autorità 6 . Dalle valutazioni economiche effettuate risulta che è economicamente fattibile, applicando un prezzo adeguato per il carbonio, installare tecnologie CCS sulle centrali elettriche proposte.
3.4.Progetti di ricerca pertinenti alla direttiva CCS
Sebbene la dimostrazione e la commercializzazione delle tecnologie CCS non abbiano registrato progressi durante il periodo oggetto della relazione, alcuni Stati membri (Belgio, Repubblica ceca, Germania, Francia, Ungheria, Malta, Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna e Regno Unito) e l’UE continuano a sostenere o prevedono di sostenere ulteriormente attività di ricerca volte a migliorare la tecnologia e le conoscenze in materia di stoccaggio sotterraneo di CO2. Alcuni paesi (quali l’Estonia, i Paesi Bassi, la Slovacchia e la Polonia) indicano nelle proprie relazioni che stanno vagliando alternative allo stoccaggio geologico di CO2 che presentano diverse possibilità di impiego di tale CO2. Per ulteriori informazioni si veda l’allegato.
3.5.Reti di trasporto e stoccaggio del CO2
Due reti regionali CCS sono impegnate nell’elaborazione di soluzioni transfrontaliere comuni per il trasporto e lo stoccaggio geologico di CO2; si tratta della task force “Mare del Nord”, che riunisce Regno Unito, Paesi Bassi, Norvegia, Germania e Belgio, e della rete CCS della regione del Mar Baltico , costituita da Estonia, Germania, Finlandia, Norvegia e Svezia. Tali reti dovrebbero facilitare agli operatori degli Stati membri che non hanno alcuna possibilità di stoccaggio sotterraneo un accesso trasparente e non discriminatorio alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio di CO2. Il Belgio, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Francia stanno altresì esaminando possibilità di predisporre centri per le emissioni di CO2 provenienti dalle industrie e dalle centrali nelle zone portuali di Amsterdam e Rotterdam, Grangemouth, Tees Valley e Fos‐sur‐Mer.
4.CONCLUSIONI
Le disposizioni della direttiva CCS sono state sistematicamente applicate nel periodo di riferimento negli Stati membri dell’UE.
Benché alcuni Stati membri abbiano compiuto passi avanti nelle loro valutazioni della capacità di stoccaggio, occorreranno valutazioni più particolareggiate qualora venissero avviati progetti CCS.
Nonostante l’assenza di una valutazione positiva in merito alla fattibilità tecnica ed economica dell’installazione di tecnologie CCS su impianti esistenti, i nuovi impianti presentano standard che generalmente superano quelli imposti dagli obblighi di legge e riservano una parte del sito a tal fine nel caso in cui le condizioni dovessero cambiare in futuro.
Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
COM(2014) 99 - Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
COM(2015) 576 - Relazione sul riesame della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio, allegato del documento “Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione sui progressi compiuti nell’Azione a favore del clima”.
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
C(2016) 152 - Parere della Commissione in merito a un progetto di autorizzazione allo stoccaggio permanente di biossido di carbonio nel giacimento esaurito di condensati di gas di Goldeneye situato nei settori 14/28b, 14/29a, 14/29e, 20/3b, 20/4b e 20/4c della piattaforma continentale del Regno Unito.
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/43609/Carbon_capture_readiness_-_guidance.pdf and www.gov.scot/resource/doc/917/0095764.doc
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Bruxelles, 1.2.2017
COM(2017) 37 final
ALLEGATO
della
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull’attuazione della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico
di biossido di carbonio
Designazione delle zone all’interno delle quali scegliere i siti di stoccaggio (articolo 4, paragrafo 1)
Gli Stati membri mantengono il diritto di designare le zone all’interno delle quali scegliere i siti di stoccaggio, compreso il diritto di non permettere lo stoccaggio in qualsiasi parte dei rispettivi territori. Sebbene la maggior parte degli Stati membri autorizzi lo stoccaggio geologico di CO2, alcuni non lo autorizzano sul proprio territorio o su parte di esso in quanto quest’ultimo non sarebbe geologicamente idoneo a tal fine (Finlandia, Lussemburgo e la regione di Bruxelles-capitale in Belgio). Alcuni Stati membri non autorizzano lo stoccaggio geologico di CO2 (Austria, Croazia, Estonia, Irlanda, Lettonia, Slovenia) o lo limitano allo stoccaggio offshore (Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia), nel tempo (Repubblica ceca 1 ), in quantità (Germania 2 ) o a fini dimostrativi (Polonia).
Cinque Länder tedeschi 3 stanno elaborando decisioni, o hanno già approvato leggi, che limitano o vietano lo stoccaggio sotterraneo di CO2, anche a fini di ricerca. Le ragioni addotte spaziano dalle priorità stabilite per l’impiego del sottosuolo, ad esempio per l’energia geotermica, lo stoccaggio di energia o le attività di estrazione, alla particolare attenzione rivolta a tematiche di interesse pubblico come l’ambiente e il turismo.
La Polonia ha designato un sito di stoccaggio (il bacino cambriano all’interno della zona economica esclusiva polacca) costituito da formazioni geologiche profonde di giacimenti esauriti di idrocarburi e dall’area circostante.
Valutazione della capacità di stoccaggio (articolo 4, paragrafo 2)
Regno Unito: nel quadro dello studio tecnico di progettazione svolto nell’ambito della gara per la commercializzazione della tecnologia CCS nel Regno Unito, è stata effettuata una valutazione riguardante i depositi Goldeneye ed Endurance, pubblicata online . Il Regno Unito ha varato altresì un progetto di valutazione della capacità di stoccaggio di CO2 di altri cinque depositi, che comprende piani di sviluppo dello stoccaggio e un bilancio indicativo. Il progetto conferma che non vi sono ostacoli tecnici di rilievo allo stoccaggio offshore del CO2 su scala industriale nel Regno Unito e che certi siti potrebbero servire l’Europa continentale oltre al Regno Unito. Il progetto ha individuato 20 siti specifici di stoccaggio di CO2 (su 579 siti potenziali) che insieme rappresentano solo una piccola parte dell’enorme potenziale nazionale di stoccaggio di CO2, stimato a circa 78 000 Mt di CO2. Il 15% soltanto di questa capacità di stoccaggio potenziale sarebbe sufficiente al Regno Unito per circa 100 anni.
Svezia: nel periodo 2011-2015, l’istituto geologico svedese ha partecipato al progetto Nordic CCS Competence Centre NORDICCS . Uno dei principali risultati consiste in un atlante online dello stoccaggio di CO2 nei paesi nordici , che offre una panoramica completa dei siti di stoccaggio in Danimarca, Norvegia, Svezia e Islanda. Le simulazioni realizzate nei bacini indicano una capacità di stoccaggio di 250 Mt di CO2 per ciascuno dei due modelli di unità di stoccaggio all’interno della zona economica della Svezia.
Paesi Bassi: il piano di trasporto e di stoccaggio di CO2 verrà aggiornato nel 2017. L’aggiornamento permetterà di esaminare quali siti di stoccaggio saranno disponibili in futuro, la loro idoneità o meno sotto il profilo tecnico e geologico, il momento in cui diverranno disponibili e la loro capacità di stoccaggio. Verrà altresì esaminato quanto costerà tenere a disposizione i siti per lo stoccaggio di CO2 per un certo periodo di tempo, ad esempio nei casi in cui non esista ancora l’infrastruttura necessaria per trasportare il CO2 al sito di stoccaggio.
La Grecia ha proceduto a una prima identificazione di siti idonei per lo stoccaggio geologico di CO2 in bacini di sedimentazione del Nord del paese. Occorrono tuttavia studi scientifici più approfonditi ai fini di una valutazione più precisa della capacità di stoccaggio disponibile in tali siti.
L’Ungheria ha effettuato nel 2013 una valutazione delle strutture geologiche potenzialmente adatte allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e della loro capacità.
La Germania procede a una nuova valutazione della capacità di stoccaggio di CO2 negli acquiferi salini profondi ricorrendo alla metodologia seguita dall’atlante nordamericano dello stoccaggio ai fini di un confronto oculato dei metodi.
L’Italia sta completando una valutazione ambientale strategica che consentirà di determinare la capacità di stoccaggio disponibile.
Bulgaria: è stato messo a punto un progetto di proposta riguardante una nuova valutazione dei siti di stoccaggio di CO2 ed è stata avviata una ricerca di finanziamenti.
La maggior parte delle valutazioni effettuate negli Stati membri è statica e non tiene conto di aspetti quali il calcolo dei flussi, i percorsi di migrazione e gli effetti della dissoluzione. Lo studio di questi parametri risulta necessario per poter scegliere le tecniche di controllo più adeguate e ottimizzare eventuali progetti di stoccaggio di CO2. Anche i modelli di costo contribuirebbero e rendere più utili le valutazioni sullo stoccaggio di CO2.
Il JRC sta elaborando, in stretta collaborazione con gli istituti geologici europei, il primo atlante europeo del CO2 sulla base di una metodologia armonizzata di valutazione dello stoccaggio di CO2.
Progetti di ricerca pertinenti alla direttiva CCS
Gli Stati membri partecipano a progetti dell’UE e regionali: i progetti ACT (Accelerating CCS technologies) e GeoERA nell’ambito di ERA-NET Cofund e il progetto per la cooperazione energetica nella regione del Mar Baltico CGS Baltic (stoccaggio geologico di CO2 nella regione del Mar Baltico). I Paesi Bassi sostengono un progetto dimostrativo su vasta scala, il progetto ROAD 4 . Diversi progetti di ricerca interessano direttamente l’attuazione della direttiva, ad esempio quelli volti a migliorare la conoscenza del potenziale di stoccaggio sotterraneo, migliorare i metodi di caratterizzazione e di valutazione del complesso di stoccaggio potenziale e dell’area circostante, saggiare l’idoneità all’iniezione di CO2 e mettere a punto le migliori pratiche per la gestione sicura e la limitazione delle potenziali ripercussioni dello stoccaggio di CO2.
Undici Stati membri e un paese del SEE 5 partecipano all’azione 9 del piano SET – “Intensificare le iniziative di dimostrazione delle tecnologie CCS nell’Unione europea ed elaborare soluzioni sostenibili per la cattura e il consumo del carbonio (CCU)”.
Nella Repubblica ceca lo stoccaggio di CO2 in formazioni rocciose naturali non sarà autorizzato prima del 1° gennaio 2020.
La Germania ha imposto restrizioni sulla quantità annuale di CO2 che può essere stoccata: 4 Mt di CO2 in totale a livello nazionale e 1,3 Mt di CO2 per ciascun sito di stoccaggio.
Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein, Meclemburgo-Pomerania occidentale, Sassonia-Anhalt, Brema.
Il progetto ROAD http://road2020.nl/en è uno dei sei progetti CCS finanziati dal programma energetico europeo per la ripresa.
Belgio, Germania, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia, Regno Unito.