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Document 52017AP0072

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD))

    GU C 263 del 25.7.2018, p. 322–359 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.7.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 263/322


    P8_TA(2017)0072

    Imballaggi e i rifiuti di imballaggio ***I

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)0596 — C8-0385/2015 — 2015/0276(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2018/C 263/32)

    Emendamento 1

    Proposta di direttiva

    Considerando - 1 (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (-1)

    In considerazione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime e del rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali nel breve termine, una sfida essenziale consiste nel recuperare quante più risorse possibile all'interno dell'Unione e nel rafforzare la transizione verso un'economia circolare.

    Emendamento 2

    Proposta di direttiva

    Considerando - 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (-1 bis)

    La gestione dei rifiuti dovrebbe essere trasformata in una gestione sostenibile dei materiali. La revisione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) offre un'opportunità in tal senso.

    Emendamento 3

    Proposta di direttiva

    Considerando 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (1)

    La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un' economia più circolare.

    (1)

    La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta ed efficiente delle risorse naturali, promuovere i principi dell' economia circolare , aumentare la diffusione delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate e fornire nuove opportunità economiche e competitività a lungo termine . Al fine di creare un'autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in un modo che preservi le risorse e funga da «anello mancante». Un uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.

    Emendamento 4

    Proposta di direttiva

    Considerando 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (1 bis)

    Un incentivo politico e sociale a promuovere il recupero e il riciclaggio in quanto modi sostenibili di gestione delle risorse naturali nell'economia circolare dovrebbe rispettare la gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) e applicare con rigore l'approccio secondo cui la prevenzione è da privilegiare rispetto al riciclaggio.

    Emendamento 5

    Proposta di direttiva

    Considerando 1 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (1 ter)

    Il getto di piccoli rifiuti e lo smaltimento inadeguato degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio hanno effetti negativi sia sull'ambiente marino che sull'economia dell'Unione e pongono rischi inutili alla salute pubblica. Fra gli oggetti che più comunemente inquinano le spiagge figurano molti rifiuti di imballaggio, che hanno un impatto a lungo termine sull'ambiente e influiscono negativamente sul turismo e sul pubblico godimento di tali aree naturali. Inoltre i rifiuti di imballaggio che raggiungono l'ambiente marino sovvertono l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto rendono impossibile la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero prima dello smaltimento inadeguato. Per ridurre il contributo sproporzionato dei rifiuti di imballaggio ai rifiuti marini, dovrebbe essere fissato un obiettivo vincolante, sostenuto dall'adozione di misure mirate da parte degli Stati membri.

    Emendamento 6

    Proposta di direttiva

    Considerando 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (2)

    Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (13) in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da preparare per il riutilizzo e da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economica circolare.

    (2)

    Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un'economica circolare.

    Emendamento 7

    Proposta di direttiva

    Considerando 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (2 bis)

    Dovrebbero essere fissati obiettivi quantitativi distinti per il riutilizzo, che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a conseguire, per promuovere gli imballaggi riutilizzabili, contribuendo a creare posti di lavoro e a risparmiare risorse.

    Emendamento 8

    Proposta di direttiva

    Considerando 2 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (2 ter)

    L'aumento del riutilizzo degli imballaggi può permettere di ridurre il costo globale all'interno della catena di approvvigionamento e l'impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio. Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'introduzione sul mercato di imballaggi riutilizzabili che siano riciclabili a fine vita.

    Emendamento 9

    Proposta di direttiva

    Considerando 2 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (2 quater)

    In determinate situazioni, quali il servizio di ristorazione, gli imballaggi monouso sono necessari per garantire l'igiene del prodotto alimentare e la salute e sicurezza dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tale aspetto nell'elaborazione delle misure di prevenzione e promuovere un maggiore accesso al riciclaggio per tali imballaggi.

    Emendamento 10

    Proposta di direttiva

    Considerando 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (3)

    Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (14) applicabile ai rifiuti in generale.

    (3)

    Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, senza pregiudicare la specificità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate , ove opportuno, a quelle della direttiva 2008/98/CE applicabile ai rifiuti in generale.

    Emendamento 11

    Proposta di direttiva

    Considerando 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (4)

    Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.

    (4)

    Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.

    Emendamento 12

    Proposta di direttiva

    Considerando 4 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (4 bis)

    La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e promuovere materiali riciclati di elevata qualità. Per tali motivi gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio basato sul ciclo di vita allo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso a strumenti economici adeguati e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero poter usare le misure elencate nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE. Inoltre, l'impegno a favore della prevenzione dei rifiuti non dovrebbe compromettere la funzione degli imballaggi di mantenere l'igiene e la sicurezza per i consumatori.

    Emendamento 13

    Proposta di direttiva

    Considerando 4 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (4 ter)

    Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari e fiscali miranti alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali. Tali misure dovrebbero far parte di specifici programmi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio in tutti gli Stati membri.

    Emendamento 14

    Proposta di direttiva

    Considerando 4 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (4 quater)

    Nella grande maggioranza dei casi la messa a disposizione di imballaggi non dipende né è scelta dal consumatore, bensì dal produttore. I regimi per la responsabilità estesa del produttore sono strumenti adeguati sia per prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio, sia per creare sistemi che garantiscano la restituzione e/o la raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altro utilizzatore finale o dal flusso di rifiuti nonché il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

    Emendamento 15

    Proposta di direttiva

    Considerando 4 quinquies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (4 quinquies)

    Al fine di stimolare la prevenzione dei rifiuti di imballaggio e ridurre il loro impatto sull'ambiente, promuovendo nel contempo materiali riciclati di elevata qualità, i requisiti essenziali e l'allegato II della presente direttiva dovrebbero essere rivisti, e se necessario modificati, per rafforzare i requisiti che miglioreranno la progettazione per il riutilizzo e un riciclaggio di alta qualità degli imballaggi.

    Emendamento 16

    Proposta di direttiva

    Considerando 4 sexies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (4 sexies)

    Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero prevedere una sensibilizzazione pubblica, sotto forma di vari incentivi e benefici derivanti dai prodotti ottenuti dai rifiuti riciclati, che promuoverà gli investimenti nel settore dei prodotti riciclati.

    Emendamento 17

    Proposta di direttiva

    Considerando 4 septies (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (4 septies)

    La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di materie prime. Il miglioramento delle condizioni di mercato per i bioimballaggi riciclabili e per gli imballaggi biodegradabili compostabili e la revisione della normativa esistente che ostacola l'uso di tali materiali offrono l'opportunità di stimolare ulteriormente la ricerca e l'innovazione e di sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con fonti rinnovabili per la produzione di imballaggi, ove vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita, e di sostenere maggiormente il riciclaggio organico.

    Emendamento 18

    Proposta di direttiva

    Considerando 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (5)

    L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa «materie prime» (15) e alla creazione di un'economia circolare.

    (5)

    L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa «materie prime» (15) e alla creazione di un'economia circolare , senza pregiudicare la legislazione in materia di sicurezza alimentare, salute dei consumatori e materiali a contatto con gli alimenti .

    Emendamento 89

    Proposta di direttiva

    Considerando 5 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (5 bis)

    L'economia circolare dovrebbe attuare le disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.

    Emendamento 20

    Proposta di direttiva

    Considerando 5 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (5 ter)

    Quando un materiale riciclato rientra nell'economia poiché ha ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.

    Emendamento 21

    Proposta di direttiva

    Considerando 5 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (5 quater)

    La differenza tra i rifiuti di imballaggio di origine domestica e i rifiuti di imballaggio di origine industriale e commerciale è sostanziale. Per ottenere un quadro chiaro e accurato di entrambi i flussi di rifiuti, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito separatamente.

    Emendamento 22

    Proposta di direttiva

    Considerando 6

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (6)

    Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

    (6)

    Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti e il riciclaggio . È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per la costruzione delle installazioni e degli impianti di trattamento dei rifiuti necessari per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio onde evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti e fissare incentivi agli investimenti a favore di infrastrutture innovative di gestione dei rifiuti per il riciclaggio .

    Emendamento 23

    Proposta di direttiva

    Considerando 6 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (6 bis)

    Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e incoraggiare la transizione a un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili che contribuirebbe a collegare l'industria dei rifiuti ad altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.

    Emendamento 24

    Proposta di direttiva

    Considerando 7

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (7)

    La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.

    (7)

    La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE del Consiglio  (1 bis), rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.

    Emendamento 25

    Proposta di direttiva

    Considerando 8

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (8)

    La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione , il riutilizzo e il riciclaggio.

    (8)

    La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti e nell'economia circolare , dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e concepire tali strategie e piani di investimento in modo che siano incentrati innanzitutto sulla promozione della prevenzione e del riutilizzo dei rifiuti, seguiti dal riciclaggio , in linea con la gerarchia dei rifiuti .

    Emendamento 26

    Proposta di direttiva

    Considerando 9 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (9 bis)

    Le disposizioni relative all'aumento degli obiettivi di riciclaggio a partire dal 2030 dovrebbero essere riviste alla luce delle esperienze acquisite nell'applicazione della presente direttiva.

    Emendamento 28

    Proposta di direttiva

    Considerando 11

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (11)

    Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo , la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso , nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

    (11)

    Al fine di garantire un calcolo uniforme dei dati sugli obiettivi di riciclaggio, la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sulla determinazione dei gestori del riciclaggio , nonché sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e  la comunicazione dei dati. Una volta adottata tale metodologia armonizzata, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, per calcolare se gli obiettivi di riciclaggio sono stati conseguiti, di tener conto del riciclaggio dei metalli che avviene in concomitanza dell'incenerimento o del coincenerimento.

    Emendamento 29

    Proposta di direttiva

    Considerando 12

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (12)

    Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni per la loro comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati , nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita . La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

    (12)

    Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sul riciclaggio è essenziale stabilire norme comuni sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati . Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Il calcolo del conseguimento degli obiettivi dovrebbe basarsi su un unico metodo armonizzato che impedisca di comunicare i rifiuti smaltiti come rifiuti riciclati. A tal fine , la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio . La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

    Emendamento 30

    Proposta di direttiva

    Considerando 14

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (14)

    I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

    (14)

    I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

    Emendamento 31

    Proposta di direttiva

    Considerando 16

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (16)

    La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

    (16)

    La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati, messa a punto dalla Commissione in cooperazione con gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri e le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della gestione dei rifiuti .

    Emendamento 32

    Proposta di direttiva

    Considerando 16 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (16 bis)

    Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta e senza indugio, qualsiasi informazione necessaria per la valutazione dell'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché del suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana.

    Emendamento 33

    Proposta di direttiva

    Considerando 17

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (17)

    Al fine di integrare o modificare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20 . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio .

    (17)

    Al fine di integrare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle norme sul calcolo del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio, a determinate deroghe riguardanti i livelli massimi di concentrazione di metalli pesanti in taluni materiali riciclati, ai circuiti di produzione e ai tipi di imballaggio, alla metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e al formato della comunicazione dei dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio nonché alle modifiche dell'elenco di esempi illustrativi sulla definizione di imballaggio e alle eventuali difficoltà tecniche incontrate nell'applicazione della presente direttiva . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti , nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati , il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati .

    Emendamento 34

    Proposta di direttiva

    Considerando 18

    Testo della Commissione

    Emendamento

    (18)

    Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della direttiva 94/62/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d, e all'articolo 19 . Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

    (18)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adattare ai progressi tecnici e scientifici il sistema di identificazione riguardante la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 94/62/CE . È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

    Emendamento 35

    Proposta di direttiva

    Considerando 21 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (21 bis)

    Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di requisiti di alto livello in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori dell'Unione, in linea con la legislazione esistente dell'Unione, e in conformità con i rischi specifici affrontati dai lavoratori in alcuni settori produttivi, di riciclaggio e gestione dei rifiuti.

    Emendamento 36

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto - 1 (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 1 — paragrafo 2

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    -1)

    all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.»

     

    «2.   A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti , allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare.»

    Emendamento 37

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 1 — lettera b bis (nuova)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 3 — punto 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b bis)

    è aggiunto il punto seguente:

    «2 bis.     “bioimballaggio”: ogni imballaggio derivante da materiali di origine biologica, esclusi i materiali incorporati in formazioni geologiche e/o fossili;»;

    Emendamento 38

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 1 — lettera c

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 3 — punti da 3 a 10

    Testo della Commissione

    Emendamento

    c)

    i punti da 3 a 10 sono soppressi ;

    c)

    i punti 3 e 4 e da 6 a 10 sono abrogati ;

    Emendamento 39

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 1 — lettera d

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 3 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    «Inoltre, si applicano le definizioni di “rifiuto”, “produttore di rifiuti”, “detentore di rifiuti”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “prevenzione”, “riutilizzo”, “trattamento”, “recupero”, “preparazione per il riutilizzo”, “riciclaggio”, “processo finale di riciclaggio” e “smaltimento” di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.»

    «Inoltre, si applicano le definizioni di “rifiuto”, “produttore di rifiuti”, “detentore di rifiuti”, “gestione dei rifiuti”, “raccolta”, “raccolta differenziata”, “prevenzione”, “cernita”, “rifiuto urbano”, “rifiuto industriale e commerciale”, “trattamento”, “recupero”, “riciclaggio”, “riciclaggio organico”, “processo finale di riciclaggio”, “piccoli rifiuti” e “smaltimento” di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.»;

    Emendamento 40

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 4 — paragrafo 1 — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    « Dette misure possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso , di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.»;

    « Gli Stati membri adottano misure per ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi e per contribuire al conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti stabiliti all'articolo 9, paragrafo - 1, della direttiva 2008/98/CE. Tali misure includono la responsabilità estesa del produttore quale definita all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, e gli incentivi per la diffusione degli imballaggi riutilizzabili.

     

    Gli Stati membri adottano misure per conseguire una riduzione sostenuta del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi. Tali misure non compromettono l'igiene e la sicurezza alimentare.

     

    Inoltre, gli Stati membri possono adottare altre azioni, di concerto con gli operatori economici e con le organizzazioni dei consumati e dell'ambiente, volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione.

     

    Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell’articolo 1, paragrafo 1.

     

    Gli Stati membri fanno ricorso a strumenti economici adeguati e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli elencati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE. »;

    Emendamento 41

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — paragrafo 1 — punto 2 bis (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 4 — paragrafo 3

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    2 bis)

    all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    3.    La Commissione presenta , se del caso, proposte concernenti misure volte a rafforzare e  a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali.

     

    «3.    Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta proposte volte ad aggiornare i requisiti essenziali allo scopo di rafforzare e integrare l'applicazione di tali requisiti al fine di garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali. Previa consultazione di tutte le parti interessate, la Commissione presenta una proposta legislativa per l'aggiornamento dei requisiti, in particolare per potenziare la progettazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.»

    Emendamento 42

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2 ter (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 ter)

    all'articolo 4, è inserito il paragrafo seguente:

    «3 bis.     Gli Stati membri incoraggiano, ove vantaggioso a livello ambientale in una prospettiva basata sul ciclo di vita, l'utilizzo di bioimballaggi riciclabili e di imballaggi compostabili biodegradabili, adottando misure quali:

    a)

    la promozione del loro uso, tra l'altro mediante il ricorso a strumenti economici;

    b)

    il miglioramento delle condizioni di mercato per tali prodotti;

    c)

    la revisione delle leggi esistenti che ostacolano l'uso di tali materiali.»

    Emendamento 43

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2 quater (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 5 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    (Non concerne la versione italiana.)

    Emendamento 44

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2 quinquies (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 5 — comma 1

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    2 quinquies)

    all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

    Gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.

     

    «1.    In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri favoriscono sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato , senza compromettere l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori

    Emendamento 45

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2 sexies (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 sexies)

    all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «1 bis.     Gli Stati membri si prefiggono di conseguire i seguenti obiettivi di riutilizzo degli imballaggi:

    a)

    entro il 31 dicembre 2025, è riutilizzato almeno il 5 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio;

    b)

    entro il 31 dicembre 2030, è riutilizzato almeno il 10 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio.»

    Emendamento 46

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2 septies (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 5 — paragrafo 1 ter (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 septies)

    all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «1 ter.     Al fine di promuovere le operazioni di riutilizzo, gli Stati membri possono adottare, tra l'altro, le misure seguenti:

    l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione per i prodotti di imballaggio riutilizzabili;

    la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili collocati sul mercato ogni anno per flusso di imballaggi;

    l'istituzione di incentivi economici adeguati per i produttori di imballaggi riutilizzabili.»

    Emendamento 47

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 2 octies (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 5 — paragrafo 1 quater (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 octies)

    all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «1 quater.     Gli imballaggi e gli imballaggi riutilizzati raccolti mediante un sistema di cauzione-rimborso possono rientrare nel calcolo relativo al conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dai programmi nazionali di prevenzione.»

    Emendamento 48

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 3 — lettera a

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 — titolo

    Testo della Commissione

    Emendamento

    a)

    il titolo è sostituito da «Recupero , riutilizzo e riciclaggio»;

    a)

    il titolo è sostituito da «Recupero e riciclaggio»;

    Emendamento 49

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 3 — lettera a bis (nuova)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 — paragrafo - 1 (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    a bis)

    all'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo - 1:

    «-1.     Gli Stati membri introducono sistemi di cernita per tutti i materiali di imballaggio.»

    Emendamento 50

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 3 — lettera b

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f

    Testo della Commissione

    Emendamento

    f)

    entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

    f)

    entro il 31 dicembre 2025 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio generati sarà riciclato;

    Emendamento 51

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 3 — lettera b

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera g

    Testo della Commissione

    Emendamento

    g)

    entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

    g)

    entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

     

    i)

    55 % per la plastica;

     

    i)

    60  % per la plastica;

     

    ii)

    60 % per il legno;

     

    ii)

    65 % per il legno;

     

    iii)

    75 % per i metalli ferrosi;

     

    iii)

    80 % per i metalli ferrosi;

     

    iv)

    75 % per l'alluminio;

     

    iv)

    80 % per l'alluminio;

     

    v)

    75 % per il vetro;

     

    v)

    80  % per il vetro;

     

    vi)

    75 % per la carta e il cartone;

     

    vi)

    90 % per la carta e il cartone;

    Emendamento 52

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 3 — lettera b

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera h

    Testo della Commissione

    Emendamento

    h)

    entro il 31 dicembre 2030 almeno il 75 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

    h)

    entro il 31 dicembre 2030 almeno l'80 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio generati sarà riciclato;

    Emendamento 53

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 3 — lettera b

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera i

    Testo della Commissione

    Emendamento

    i)

    entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

    i)

    entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

     

    i)

    75 % per il legno;

     

    i)

    80 % per il legno;

     

    ii)

    85 % per i metalli ferrosi;

     

    ii)

    90 % per i metalli ferrosi;

     

    iii)

    85 % per l'alluminio;

     

    iii)

    90 % per l’alluminio;

     

    iv)

    85 % per il vetro;

     

    iv)

    90 % per il vetro;

     

    v)

    85 % per la carta e il cartone.

     

    Emendamento 54

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 3 — lettera c

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o recuperati in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

    3.   I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

    Emendamento 55

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 3 — lettera c bis (nuova)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 — paragrafo 4

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    c bis)

    all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    4.   Gli Stati membri incoraggiano , ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

    «4.   Gli Stati membri incoraggiano l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati , ove vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita e in linea con la gerarchia dei rifiuti, per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

    a)

    il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

    a)

    il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

    b)

    la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

    b)

    la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali;

     

    b bis)

    l'utilizzo di strumenti economici adeguati per incentivare l'uso di materie prime secondarie che possono includere misure per promuovere il contenuto riciclato dei prodotti e l'applicazione di criteri per appalti pubblici sostenibili;

     

    b ter)

    la promozione di materiali che, se riciclati, non mettono a rischio la salute umana quando vengono riciclati in materiali a contatto con gli alimenti.»

    Emendamento 56

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 3 — lettera d

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 — paragrafi 5, 8 e 9

    Testo della Commissione

    Emendamento

    d)

    i paragrafi 5 , 8 e 9 sono soppressi;

    d)

    i paragrafi 5 e 9 sono abrogati;

    Emendamento 57

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 3 — lettera d bis (nuova)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 — paragrafo 8

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    d bis)

    il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

    8.    La Commissione, quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2005, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente, nonché sul funzionamento del mercato interno. La relazione tiene conto delle situazioni specifiche di ciascuno Stato membro. La relazione contiene i seguenti elementi:

    «8.    A tale fine, entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina gli obiettivi di cui all'articolo 6 e i progressi compiuti verso il loro conseguimento, tenendo in considerazioni le migliori pratiche e le misure usate dagli Stati membri per conseguire tali obiettivi.

     

    Nella sua valutazione la Commissione esamina la possibilità di fissare:

    a)

    una valutazione dell'efficacia, dell'applicazione e del rispetto dei requisiti essenziali;

    a)

    obiettivi per altri flussi di rifiuti di imballaggio;

    b)

    ulteriori misure di prevenzione volte a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, per quanto possibile, senza comprometterne le funzioni essenziali;

    b)

    obiettivi distinti per i rifiuti di imballaggio di origine domestica e i rifiuti di imballaggio di origine industriale e commerciale.

    c)

    l'eventuale definizione di un indicatore ambientale degli imballaggi per rendere più semplice ed efficace la prevenzione dei rifiuti di imballaggio;

    A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, da una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.»

    d)

    piani di prevenzione dei rifiuti di imballaggio;

     

    e)

    l'incoraggiamento del riutilizzo e, in particolare, la comparazione tra i costi e benefici del riutilizzo e i costi e benefici del riciclaggio;

     

    f)

    la responsabilità del produttore, compresi gli aspetti finanziari;

     

    g)

    gli sforzi per ridurre ulteriormente e, se del caso, eliminare i metalli pesanti ed altre sostanze pericolose dagli imballaggi entro il 2010.

     

    La relazione è corredata, ove opportuno, di proposte di revisione delle corrispondenti disposizioni della presente direttiva, a meno che dette proposte non siano state nel frattempo presentate.

     

    Emendamento 58

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 4

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 bis — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Emendamento

    "1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'Articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti,

    "1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio in un dato anno.

    a)

    il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;

     

    b)

    il peso dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti di imballaggio che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

     

    c)

    gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi di cauzione-rimborso autorizzati. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato IV.

     

    Emendamento 59

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 4

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 bis — paragrafo 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    1 bis.     Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di mettere a punto norme europee sulla qualità per i materiali di rifiuto che entrano nel processo finale di riciclaggio e per le materie prime secondarie, in particolare la plastica, sulla base delle migliori pratiche disponibili.

    Emendamento 60

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 4

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 bis — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'allegato IV, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso , incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

    2.   Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 bis per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti minimi in materia di qualità e operatività per la determinazione dei gestori finali del riciclaggio , incluse norme specifiche sulla raccolta, tracciabilità, verifica e comunicazione dei dati.

    Emendamento 61

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 4

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 bis — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     La Commissione esamina le possibilità di razionalizzare la comunicazione degli imballaggi composti in linea con gli obblighi stabiliti nella presente direttiva e, se del caso, propone misure in merito.

    Emendamento 62

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 4

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 bis — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.    In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati, a condizione che:

    abrogato

    a)

    tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;

     

    b)

    il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10 % del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato;

     

    Emendamento 63

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 4

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 bis — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Emendamento

    4.    Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), siano soddisfatte . Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.

    4.    Conformemente agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare la conformità con le norme di cui al paragrafo 1 . Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il sistema utilizzato per il controllo della qualità e la tracciabilità.

    Emendamento 64

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 4

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 bis — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità. Gli Stati membri utilizzano la metodologia comune stabilita in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE.

    5.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento, solo se i rifiuti sono stati separati prima dell'incenerimento o se è stato rispettato l'obbligo di istituire una raccolta differenziata per carta, metallo, plastica, vetro e rifiuti organici, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti o coinceneriti , a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità. Gli Stati membri utilizzano la metodologia comune stabilita in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE.

    Emendamento 65

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 5

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 ter — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    b bis)

    esempi delle migliori pratiche utilizzate in tutta l'Unione che possono fornire un orientamento sui progressi verso il conseguimento degli obiettivi.

    Emendamento 66

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 5

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 6 ter — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    2 bis.     Se necessario, le relazioni di cui al paragrafo 1 esaminano l'attuazione dei requisiti della presente direttiva diversi da quelli di cui al paragrafo 1, tra cui le previsioni sul conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi di prevenzione dei rifiuti nonché la percentuale e la quantità pro capite di rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

    Emendamento 67

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 7 — paragrafo 1

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    5 bis)

    all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

    «1.   Gli Stati membri , al fine di conformarsi agli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti e incentivati sistemi di:

    a)

    restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

    a)

    restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

    b)

    reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,

    b)

    reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

    al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.

     

    Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato.»

    Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato.»

    Emendamento 68

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 7 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    5 ter)

    è inserito l'articolo seguente:

     

    «Articolo 7 bis

     

    Misure specifiche per i sistemi di restituzione e raccolta

     

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per introdurre:

     

    a)

    la raccolta differenziata almeno degli imballaggi o dei rifiuti di imballaggio composti da carta, metallo, plastica o vetro;

     

    b)

    la raccolta degli imballaggi composti, quali definiti nella decisione 2005/270/CE della Commissione, nei sistemi di raccolta esistenti nel rispetto delle norme di qualità richieste per il riciclaggio finale.»

    Emendamento 69

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 5 quater (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 8 — paragrafo 2

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    5 quater)

    all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (1).

    «2.   Per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio , l'imballaggio riporta informazioni utili a tale fine. In particolare , l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (1).

    Emendamento 70

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 7 — lettera d

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 12 — paragrafo 3 bis

    Testo della Commissione

    Emendamento

    «3 bis.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti.»

    «3 bis.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati sono raccolti e trattati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 3 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti.»

    Emendamento 71

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 7 — lettera d

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 12 — paragrafo 3 bis — comma 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

    I dati sono raccolti e trattati utilizzando la metodologia comune di cui al paragrafo 3 quinquies e comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione sugli obiettivi di cui all'articolo 6, lettere da f) a i), verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

    Emendamento 72

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 7 — lettera d

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 12 — paragrafo 3 quater

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3 quater.   La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

    3 quater.   La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 3 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri . La Commissione valuta inoltre la completezza, l' affidabilità, la tempestività e  la coerenza dei dati e delle informazioni comunicati . La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata nove mesi dopo il primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni tre anni.

    Emendamento 73

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 7 — lettera d

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 12 — paragrafo 3 quater bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    3 quater bis.     La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme e valuta il suo impatto sulla salute umana, sull'ambiente e sul mercato interno. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della presente direttiva.

    Emendamento 74

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 7 — lettera d

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 12 — paragrafo 3 quinquies

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3 quinquies.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2. ”;

    3 quinquies.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis.";

    Emendamento 75

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 12

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 21 bis — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Emendamento

    2.   La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

    2.   La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

    Emendamento 76

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 12

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 21 bis — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Emendamento

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    Emendamento 77

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 12

    Direttiva 94/62/CE

    Articolo 21 bis — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Emendamento

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

    5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

    Emendamento 78

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 12 bis (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Allegato II

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    12 bis)

    l'allegato II della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è sostituito come disposto nell'allegato della presente direttiva;

    Emendamento 79

    Proposta di direttiva

    Articolo 1 — punto 14

    Direttiva 94/62/CE

    Allegato IV

    Testo della Commissione

    Emendamento

    14)

    l'allegato IV è aggiunto alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio conformemente all'allegato della presente direttiva.

    abrogato

    Emendamento 80

    Proposta di direttiva

    Allegato — punto - 1 (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Allegato II — punto 1– trattino 2

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    -1)

    nell'allegato II, punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.

     

    «—

    Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.»;

    Emendamento 81

    Proposta di direttiva

    Allegato — punto - 1 bis (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Allegato II — paragrafo 1 — trattino 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Emendamento

     

    -1 bis)

    all'allegato II, punto 1, è inserito il seguente trattino 1 bis:

    «—

    Gli imballaggi sono prodotti in modo tale da ridurre al minimo la loro impronta di carbonio, anche attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili e sostenibili.»

    Emendamento 82

    Proposta di direttiva

    Allegato — punto - 1 ter (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Allegato II — punto 3 — lettera c

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    (-1 ter)

    all'allegato III, punto 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    c)

    Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

    «c)

    Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

    I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.

    I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.»;

    Emendamento 83

    Proposta di direttiva

    Allegato — punto - 1 quater (nuovo)

    Direttiva 94/62/CE

    Allegato II — punto 3 — lettera d

    Testo in vigore

    Emendamento

     

    (-1 quater)

    all'allegato II, punto 3, la lettera d) è così modificata:

    d)

    Imballaggi biodegradabili

    «d)

    Imballaggi biodegradabili

    I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

    I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.»;

    Emendamento 84

    Proposta di direttiva

    Allegato — paragrafo 2

    Direttiva 94/62/CE

    Allegato IV

    Testo della Commissione

    Emendamento

    È aggiunto il seguente allegato IV:

    abrogato

    «ALLEGATO IV

     

    Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i)

     

    Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), gli Stati membri utilizzano la formula seguente:

     

    “E=”“(A+R)*100” /“(P+R)”

     

    E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;

     

    A: peso dei rifiuti di imballaggio riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

     

    R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

     

    P: peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno.»

     


    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0029/2017).

    (1 bis)   Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

    (1 bis)   Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (13)   Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

    (14)   Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

    (15)  COM(2013)0442.

    (15)  COM(2013)0442.

    (1 bis)   Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

    (16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (16)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (1)  GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28

    (1)  GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28


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