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Document 52017AE1752

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune Bioindustrie» [COM(2017) 68 final — 2017/0024 (NLE)]

    GU C 246 del 28.7.2017, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 246/18


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune Bioindustrie»

    [COM(2017) 68 final — 2017/0024 (NLE)]

    (2017/C 246/03)

    Relatore generale:

    Mihai MANOLIU

    Consultazione

    Consiglio, 21.3.2017

    Base giuridica

    Articoli 187 e 188 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Sezione competente

    Mercato unico, produzione e consumo

    Decisione dell’Ufficio di presidenza del Comitato

    28.3.2017

    Adozione in sessione plenaria

    27.4.2017

    Sessione plenaria n.

    525

    Esito della votazione

    (favorevoli/contrari/astenuti)

    160/0/4

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1.

    Il CESE ritiene che la proposta in esame, volta a modificare il regolamento del Consiglio, si prefigga di migliorare le disposizioni del suddetto regolamento e di renderle più efficaci in vista del conseguimento degli obiettivi dell’impresa comune Bioindustrie. La proposta è coerente con gli obiettivi iniziali e con le disposizioni delle politiche esistenti.

    1.2.

    Il CESE ritiene che l’impresa comune Bioindustrie punti a sviluppare sinergie con altri programmi dell’Unione relativi, ad esempio, alla politica in materia di coesione, istruzione, ambiente, PMI, competitività e politica di sviluppo rurale, rafforzando a livello regionale e nazionale la capacità di ricerca e innovazione nell’attuale contesto delle strategie e politiche di specializzazione intelligente.

    1.3.

    La Commissione europea realizza costantemente scambi operativi con il consorzio Bioindustrie (consorzio BIC), compresa la tornata di consultazioni e discussioni sulle modalità di erogazione del contributo finanziario da parte dei membri dell’impresa comune Bioindustrie. La proposta di modifica in esame non ha alcun impatto supplementare oltre a quello che ci si attende di ottenere attraverso il regolamento iniziale del Consiglio, dato che le modifiche previste sono solo di natura tecnica e non necessitano di una valutazione d’impatto ai fini di questa iniziativa.

    1.4.

    Il CESE si compiace che la proposta in esame riduca l’onere amministrativo per il consorzio BIC per quel che concerne il ruolo di intermediario tra i membri del consorzio BIC, che hanno l’obbligo di versare i contributi finanziari, e i partecipanti al progetto. Al consorzio Bioindustrie spetta sempre il compito di riferire in ultima istanza il numero complessivo di contributi finanziari da parte dei suoi membri.

    1.5.

    Il CESE approva i chiarimenti di fondo stabiliti nel nuovo regolamento, ossia:

    il versamento dei contributi potrà essere effettuato in due modi: trasferendoli dal consorzio all’impresa comune Bioindustrie (come in precedenza) e/o trasferendoli direttamente da un membro del consorzio a un beneficiario del progetto,

    verrà estesa la categoria delle parti che possono fornire il contributo finanziario (entità costitutive del consorzio BIC),

    verrà mantenuto l’impegno a favore dell’obiettivo finanziario complessivo,

    sarà consentito ai membri del consorzio di dichiarare i contributi finanziari versati a livello di progetto.

    2.   Osservazioni generali

    2.1.

    Il CESE ritiene che il concetto di bioindustrie rientri nell’ampio settore della bioeconomia, definita come la produzione e l’estrazione di risorse biologiche rinnovabili e la loro trasformazione in prodotti a base di elementi biologici, come gli alimenti, i mangimi e la bioenergia. Tre quarti dei terreni arabili dell’UE sono utilizzati a tal fine e questo settore economico, che dà lavoro tra i 17 e i 19 milioni di cittadini, registra un fatturato di 2 000 miliardi di euro. Presso le imprese del settore della conoscenza nel quadro della bioeconomia, che hanno un fatturato complessivo di 57 miliardi di euro, lavorano circa 305 000 persone (dati del 2009).

    2.2.

    In Europa, la bioeconomia può generare sviluppo e valore aggiunto, oltre che nuovi posti di lavoro sicuri e dignitosi, può ridurre considerevolmente la dipendenza dalle importazioni, contribuisce a un impiego razionale delle risorse biologiche limitate, ma rinnovabili, e può offrire un apporto sostanziale al commercio mondiale.

    2.3.

    Si osserva frequentemente una concorrenza su differenti livelli, tra le differenti tecnologie e tra i vari utilizzi delle risorse biologiche. Tale situazione è ulteriormente aggravata dalla limitata disponibilità di risorse biologiche. Da un lato, la bioeconomia può contribuire in modo significativo all’obiettivo di riduzione dell’effetto serra generato dalle emissioni di CO2, una riduzione che ha un effetto benefico sulla salute pubblica. Dall’altro, si osserva un effetto negativo che prende la forma di ulteriori emissioni di gas a effetto serra, il cui impatto sull’ambiente non può essere trascurato.

    2.4.

    Il quadro strategico europeo per la bioeconomia è frammentato in una serie di politiche settoriali: l’agricoltura, la pesca, la silvicoltura, il clima, l’economia circolare e la ricerca rappresentano dei settori di attività che sono disciplinati da una serie di atti legislativi e retti da politiche settoriali (1).

    2.5.

    Ciononostante, a partire dal 2012, una strategia globale per la bioindustria ha cercato di garantire una coerenza strategica, anche se si osserva il persistere di alcune incongruenze. L’UE fornisce il finanziamento alle attività innovative in materia di bioeconomia per mezzo del programma quadro di ricerca Orizzonte 2020 e anche attraverso una serie di altri strumenti di finanziamento. Il CESE ritiene che occorra assicurare la sostenibilità e una politica coerente in questo settore.

    2.6.

    L’importanza di prendere in considerazione un partenariato pubblico-privato per le bioindustrie quale iniziativa tecnologica è sottolineata da un insieme di comunicazioni della Commissione (2).

    2.7.

    La base giuridica della proposta in esame è costituita dagli articoli 187 e 188 del TFUE. Poiché gli Stati membri non possono agire individualmente, spetta all’UE modificare il quadro giuridico dell’impresa comune. La proposta in esame si prefigge di adeguare le disposizioni del regolamento del Consiglio allo scopo di offrire ai membri del consorzio BIC la possibilità concreta di rispettare l’obbligo relativo all’erogazione del contributo finanziario. La proposta è conforme al principio di proporzionalità. La modifica si è resa necessaria anche perché non vi era alcuna possibilità di interpretare il regolamento del Consiglio in modo da rendere possibile l’erogazione del contributo a livello di progetto.

    3.   Osservazioni particolari

    3.1.

    Nel 2012, sulla base del programma quadro di ricerca, la Commissione europea ha adottato la strategia per la bioeconomia cercando di assicurare la coerenza tra le varie politiche e i relativi obiettivi, a livello sia nazionale che europeo. Questo approccio è stato necessario per aumentare il finanziamento pubblico, oltre che gli investimenti riguardanti la bioeconomia. Sono stati definiti dei modelli di governance partecipativa. Questa strategia ha gettato le basi per un piano d’azione contenente 12 misure raggruppate in 3 filoni principali:

    investimenti nella ricerca, nell’innovazione e nello sviluppo di competenze,

    interazione politica rafforzata e coinvolgimento delle parti interessate,

    condizioni propizie per il mercato e la competitività nel quadro della bioeconomia.

    3.2.

    Le misure adottate si prefiggevano di costituire un’associazione di portatori di interessi nel settore della bioeconomia, oltre che un osservatorio delle attività in questo settore, e hanno favorito la comparsa di nuovi mercati attraverso lo sviluppo di standard, anche per quanto concerne la durabilità/sostenibilità, fornendo le conoscenze di base necessarie per intensificare in modo sostenibile la produzione primaria. È stato previsto di rivedere e aggiornare tale strategia nel 2017.

    3.3.

    La proposta della Commissione introduce una modifica tecnica a un documento esistente, ossia il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio che istituisce l’impresa comune Bioindustrie (IC Bioindustrie).

    3.3.1.

    L’IC Bioindustrie è un’organizzazione — i cui membri sono l’UE, rappresentata dalla Commissione, e il consorzio Bioindustrie (consorzio BIC) — che ha come obiettivo l’attuazione di un partenariato pubblico-privato. L’IC Bioindustrie è stata istituita allo scopo di attuare l’iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie fino alla data del 31 dicembre 2024.

    3.3.2.

    Tenuto conto delle difficoltà incontrate dal consorzio Bioindustrie nel fornire il proprio contributo finanziario secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio, si propone di introdurre, oltre alle modalità di erogazione esistenti a livello di programma, la possibilità di erogare contributi finanziari anche a livello di progetto. Questa soluzione affronta il problema in modo efficace e si adopera per raggiungere gli obiettivi iniziali del regolamento del Consiglio consentendo ai membri del consorzio Bioindustrie di rispettare il loro impegno iniziale. Tale soluzione è simile a quella adottata per l’IC IMI2 (impresa comune per l’iniziativa in materia di medicinali innovativi 2), dove i membri diversi dall’Unione possono versare contributi finanziari a livello di programma, un metodo utilizzato di norma dai fondi fiduciari e dagli organismi di beneficenza, oppure a livello di progetto, che è la modalità utilizzata dalle entità commerciali. Questa modifica non rientra nel programma REFIT.

    3.4.

    L’impresa comune Bioindustrie si prefigge l’obiettivo di attuare un partenariato pubblico-privato i cui membri sono, da una parte, l’UE, rappresentata dalla Commissione e, dall’altra parte, il consorzio Bioindustrie (il consorzio BIC) creato con il regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio. Questo partenariato si propone di attuare l’iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie, conformemente allo statuto dell’impresa comune Bioindustrre, fino alla data del 31 dicembre 2024.

    3.5.

    L’articolo 3 del regolamento del Consiglio stabilisce in modo concreto i contributi di ciascun partecipante all’impresa comune, oltre che le spese amministrative e operative, e a tali spese, dopo essere state ripartite, bisogna aggiungere un importo indeterminato, che rappresenta i contributi in natura per l’attuazione di azioni indirette (IKOP), e i contributi in natura per l’attuazione di attività aggiuntive (IKAA). Dall’interpretazione dello statuto risulta che questo contributo del consorzio BIC deve essere iscritto nel bilancio dell’impresa comune Bioindustrie a livello di programma. Le entità costitutive dei membri diversi dall’Unione, che sono quelle che partecipano all’attuazione di azioni indirette di finanziamento, dovrebbero versare i contributi finanziari direttamente alle azioni indirette a livello di progetto.

    3.6.

    Molti membri del consorzio BIC hanno dovuto far fronte a difficoltà relative alle modalità di erogazione. Secondo loro, versare un contributo finanziario a livello di programma non è sostenibile dal punto di vista commerciale, in quanto non garantisce nessun beneficio, in particolare per quanto concerne i risultati dei progetti e i relativi diritti di proprietà intellettuale, anche perché il versamento dei contributi a livello di programma potrebbe avere la conseguenza che un membro del consorzio BIC versi un contributo ai suoi concorrenti. Viene proposta una modalità alternativa per versare il contributo finanziario, ossia l’erogazione a livello di progetto; con questa modalità, i risultati del progetto vanno a beneficio esclusivo dei partecipanti che hanno contribuito finanziariamente e non vengono lesi gli interessi dell’Unione. Si aspira a preservare gli interessi delle catene del biovalore, anche per quel che concerne le PMI, i centri di ricerca e tecnologia e le università.

    3.7.

    Il contributo finanziario da parte dei membri diversi dall’Unione deve essere conforme ai seguenti requisiti:

    il contributo finanziario a livello di programma è una caratteristica specifica dell’impresa comune Bioindustrie,

    l’attuale modello imprenditoriale è adeguato per rafforzare la cooperazione con i fondi fiduciari e gli organismi di beneficenza,

    il quadro giuridico dell’impresa comune Bioindustrie deve essere adattato per facilitare la collaborazione con le imprese commerciali.

    3.8.

    Secondo la proposta in esame, i membri del consorzio Bioindustrie hanno la possibilità di continuare a versare il contributo finanziario a livello di programma. Oltre a questa modalità, avranno la possibilità di trasferire il contributo finanziario direttamente ad un altro partecipante al progetto, conformemente alle modalità convenute di comune accordo (accordo consortile), al quadro giuridico applicabile [(trasferimento dai membri del consorzio BIC al consorzio) e (trasferimenti di risorse finanziarie dai membri del consorzio BIC ai beneficiari dei progetti)], alla loro normativa nazionale e alle loro prassi abituali di contabilità. Al consorzio Bioindustrie spetta sempre il compito di riferire il numero complessivo dei contributi finanziari ricevuti.

    3.9.

    Il modello di convenzione di sovvenzione dell’impresa comune Bioindustrie sarà modificato di conseguenza. Va sottolineato che la proposta di modifica in esame non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali e non ha alcuna incidenza sul bilancio. Si ritiene che una riduzione del bilancio inciderebbe sulle università e sulle PMI interessate, in quanto il contributo dell’Unione è riservato principalmente alle attività di ricerca e innovazione.

    3.10.

    La modifica è obbligatoria in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non è quindi necessario alcun documento esplicativo.

    Bruxelles, 27 aprile 2017

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    George DASSIS


    (1)  La PAC (politica agricola comune), la strategia forestale dell’UE, la PCP (politica comune della pesca), la strategia Europa 2020, il piano d’azione dell’UE per l’economia circolare, 50 reti dello Spazio europeo della ricerca e tre iniziative di programmazione congiunta.

    (2)  COM(2012) 60 final: L’innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Europa; COM(2014) 14 final: Per una rinascita industriale europea; COM(2013) 494 final: Partenariati pubblico-privato nell’ambito di Orizzonte 2020: uno strumento poderoso per l’innovazione e la crescita in Europa; COM(2012) 79 final: Partenariato europeo per l’innovazione — Produttività e sostenibilità dell’agricoltura.


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